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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
- dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
- dott.ssa Valeria Gaburro - Giudice on. - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Franchina e dall'Avv. Emanuela Poggi, presso lo studio dei quali, sito in Bergamo (BG), alla via Gabriele Camozzi n. 3, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Cecilia Consonni, presso lo studio della quale, sito in Bergamo (BG), alla via Verdi n. 20, è elettivamente domiciliata,
-resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
1 Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
Per la resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 12/02/2020 il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in Peia (BG) il 14/06/2014, dalla cui CP_1 unione sono nati il figlio (n. il 1/12/2015) e la figlia (n. il 12/04/2018) – ha Per_1 Per_2 adito il Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, in via principale, l'affido esclusivo dei figli, con diritto di visita della madre nei modi ritenuti più opportuni dal Tribunale;
in subordine, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e il diritto di visita materno come ritenuto più opportuno. In ogni caso, ha chiesto di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi € 500,00, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 13/03/2020 si è costituita in giudizio la sig.ra a quale, pur aderendo alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, ha chiesto, CP_1 in primo luogo, che la stessa venisse addebitata al marito e, contestando quanto rappresentato da controparte, ha domandato: l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo a carico del sig. di € 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50 per cento delle Parte_1 spese straordinarie.
3. All'udienza del 28/10/2020, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e calendarizzazione del diritto di visita paterno come da verbale d'udienza che si intende in questa sede integralmente richiamato;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, infine, l'obbligo del sig. di corrispondere a favore della Parte_1 resistente l'importo di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ha quindi nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione della causa per il giorno 14/01/2021.
4. Nelle more del procedimento la sig.ra a presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c, rigettato CP_1 con decreto del 28/05/2021, al fine di chiedere l'autorizzazione a trasferire i figli dall'istituto scolastico di Peia a quello di Gandino, stante le difficoltà organizzative nella gestione degli stessi.
2 5. All'ultima udienza richiamata, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale degli stessi. Il Giudice, dato atto, ha nominato il dott. e ha fissato udienza di giuramento Persona_3 del C.T.U per il giorno 11/03/2021.
6. Assegnati i termini richiesti ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice ha disposto la convocazione personale delle parti ai fini conciliativi. Concessi vari rinvii al fine di consentire alle parti di pervenire un accordo, con esito negativo, il Giudice con ordinanza 27/09/2022 si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate. La causa è stata istruita tramite prova per testi e interrogatorio formale della sig.ra al fine di accertare le circostanze allegate dalle parti a sostegno della CP_1 reciproca domanda di addebito.
7. Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13/12/2023, celebrata in forma scritta, all'esito della quale il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
8. Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste istruttorie reiterate dalle parti nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, condividendosi le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. Questo Collegio ritiene dunque che il materiale probatorio, formato dagli elementi acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti, la CTU espletata, nonché la documentazione depositata e ammessa dal Giudice
Istruttore, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
9. Sulla domanda di separazione e di addebito della separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione dei coniugi è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, come emersa dalla lettura degli atti e in udienza, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
3 Ciò premesso, le parti hanno richiesto, reciprocamente, che venga pronunciato l'addebito della separazione personale ai danni dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I,
14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016, n. 25966).
In base a tali principi, chi richiede l'addebito deve non solo dimostrare la violazione dei doveri coniugali, ma anche provare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento inadempiente e l'intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8873/2012). La valutazione sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione deve, pertanto, essere effettuata tenendo conto di tutti i comportamenti assunti da entrambi i coniugi in modo da comparare l'incidenza di ciascun comportamento sulla crisi familiare.
Tutto ciò premesso, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha accusato la controparte di aver posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti e nei confronti dei figli, finalizzate a consolidare il proprio ruolo di madre accentratrice e a respingere il coniuge, tanto da arrivare, nell'ottobre del 2019, ad allontanarlo forzatamente dalla casa coniugale, attraverso il cambio della serratura della porta d'ingresso. Tale atto avrebbe avuto l'effetto di limitare notevolmente i suoi contatti con i figli, riducendoli a visite sporadiche e condizionate dalla presenza della moglie e della di lei famiglia. Tra gli episodi contestati, il ricorrente ha riferito che, durante una visita concordata ai figli, avvenuta nel dicembre del 2019 presso la casa coniugale e alla presenza della sig.ra dei suoi familiari, quest'ultima avrebbe simulato un'aggressione che in realtà non CP_1 si era verificata, accusando il marito di un comportamento violento.
Al contrario, la sig.ra a denunciato, nel corso dell'intero matrimonio, il comportamento CP_1 aggressivo del marito, tanto sotto il profilo fisico quanto psicologico. A suo dire, tale atteggiamento sarebbe peggiorato dopo la nascita della seconda figlia e a seguito del suo avanzamento di carriera, determinando un clima di tensione insostenibile che avrebbe reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
4 La situazione sarebbe degenerata al punto da indurre la sig.ra sporgere denuncia per CP_1 maltrattamenti (art. 572 c.p.) nei confronti del marito, denuncia che è stata successivamente archiviata.
Quanto all'episodio richiamato dal ricorrente, nel quale la stessa sarebbe stata accusata di aver simulato un'aggressione da parte del marito, quest'ultima ha contestato tale versione dei fatti.
Secondo la sua ricostruzione, durante una visita ai figli, il marito avrebbe cominciato a inveire contro la suocera. In quell'occasione, la ricorrente sarebbe intervenuta nel tentativo di calmarli, ma il marito l'avrebbe spinta, facendola cadere. La ricorrente ha quindi respinto le accuse di simulazione, precisando che la sua caduta fosse la diretta conseguenza della spinta ricevuta dal marito e non un comportamento premeditato.
Ebbene, sulla base degli elementi emersi nel corso della fase istruttoria, il Collegio ritiene che la domanda di addebito formulata dalla resistente debba essere accolta.
A nulla rileva, in proposito, che il Pubblico Ministero abbia chiesto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. a carico del sig. per infondatezza Parte_1 dell'accusa, in quanto, come giustamente rilevato dalla giurisprudenza consolidata, il giudice civile procede ad una valutazione autonoma dei fatti, a prescindere dalla loro rilevanza penale.
È quindi del tutto irrilevante ai fini della domanda di addebito de qua la sorte del procedimento penale attesa l'assoluta indipendenza dei due giudizi e dei due parametri di valutazione dei fatti in questione.
Ebbene, le dichiarazioni rese dalla resistente in ordine alle aggressioni fisiche e verbali poste in essere dal marito in costanza di matrimonio, secondo questo Collegio, appaiono credibili, avendo trovato pieno riscontro nelle affermazioni rese dai testi all'udienza del 24/11/2022 e ammesse dallo stesso sig. (cfr. doc. 15 della memoria integrativa del 15/12/2020 di parte Parte_1 ricorrente). Tali condotte, peraltro, giustificano l'addebito della separazione al marito, senza che possa assumere rilievo la posteriorità di alcune delle condotte rispetto all'insorgenza della crisi coniugale. Sul punto deve essere rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, ai fini dell'addebitabilità della separazione, è irrilevante che la condotta violenta sia successiva al manifestarsi della crisi. In tal senso, la Cassazione ha precisato che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez.
I, 18/12/2023, n. 35249). Peraltro, anche nel caso in cui la violenza si concretizzi anche solo in
5 un unico episodio di percosse, tale condotta costituisce, anch'essa, una violazione grave dei doveri coniugali, idonea a determinare l'addebito della separazione (Cass. civ., 10 dicembre 2018, n.
31901).
Infine, non assume rilevanza la situazione di reciproca conflittualità tra le parti, come evidenziato nella richiesta di archiviazione del procedimento penale. Ai fini dell'addebito della separazione, il giudice civile adotta un parametro di valutazione differente rispetto al giudice penale, centrato sulla gravità dei comportamenti lesivi dei doveri coniugali, indipendentemente dal contesto in cui essi si inseriscono.
Di contro, il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente per due motivi. In primo luogo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità esclude la necessità di una comparazione con le condotte del coniuge vittima in presenza di violenza, e, in secondo luogo, l'assenza di prove adeguate che giustifichino l'imputazione della crisi coniugale al comportamento della moglie.
Ed invero, non risulta provato che la sig.ra bbia posto in essere comportamenti violenti CP_1
o aggressivi nei confronti del marito o dei figli. Le risultanze istruttorie, infatti, non hanno fornito alcun elemento concreto o significativo a supporto delle accuse mosse dal ricorrente.
Quanto all'accusa del sig. secondo cui la ricorrente lo avrebbe estromesso dalla casa Parte_1 coniugale, cambiando la serratura della porta d'ingresso, si osserva che tale accusa non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e non può giustificare l'addebito della separazione.
In primo luogo, l'asserita modifica della serratura nel 2019, che avrebbe escluso il ricorrente dall'abitazione coniugale, non è stata adeguatamente supportata da prove concrete. Durante la fase istruttoria, infatti, non sono emerse evidenze sufficienti a confermare tale circostanza, né risultano emersi altri elementi probatori rilevanti a sostegno dell'accusa.
In secondo luogo, la condotta del ricorrente appare contraddittoria e incompatibile con l'affermazione di essere stato estromesso dalla casa coniugale. Infatti, nonostante l'accusa di esclusione, nel 2021 il ricorrente deteneva ancora le chiavi della casa coniugale, come confermato dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Se fosse stato effettivamente escluso dall'abitazione, non si comprende come avrebbe potuto mantenere la disponibilità delle chiavi e, conseguentemente, l'accesso all'immobile. La restituzione delle chiavi da parte del ricorrente è avvenuta solo grazie all'intervento del suo consulente tecnico, il che conferma ulteriormente che non si è trattato di un atto unilaterale di esclusione, ma piuttosto di una gestione conflittuale della situazione (cfr. relazione del c.t.u depositata il 04/06/2021).
10. Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
6 In merito all'affido dei figli minori, va preliminarmente osservato che le parti concordano sull'affido condiviso dei figli e e sul collocamento prevalente degli stessi presso Per_2 Per_1 la madre.
Preliminarmente, si osserva che l'affidamento condiviso è stato eletto nel nostro ordinamento, con la legge n. 54/2006, quale modello legale prioritario, al quale è consentito derogare - disponendo l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore ovvero l'affido all'Ente - solo laddove risulti l'esistenza di situazioni che rendono l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In particolare, un'elevata conflittualità tra i genitori, pur rappresentando una difficoltà da superare, non è di per sé sufficiente a giustificare l'affido esclusivo, salvo che non emerga una situazione tale da compromettere il benessere del minore.
Alla luce di ciò ed in assenza di elementi che giustificherebbero un affido esclusivo a favore di uno solo dei genitori, il Collego ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso. Alla medesima conclusione è giunto altresì il CTU, il quale ha rilevato che, sebbene i genitori presentino un alto livello di conflittualità, le risultanze peritali “non evidenziano nelle parti elementi clinici e personologici tali da ritenerli inadeguati nell'esercizio dei loro diritti/doveri genitoriali” e che peraltro
“sul piano genitoriale, ciascuna parte riconosce l'adeguatezza altrui” (cfr. pag. 20 della relazione CTU del
4/06/2021).
L'affido condiviso implica, di regola, un impegno comune da parte dei genitori nelle scelte relative alla vita e alla cura dei figli, nell'ambito delle esigenze quotidiane.
Entrambi i genitori saranno quindi chiamati a collaborare nelle funzioni educative, scolastiche e di accudimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in merito a salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. In ogni caso, i genitori manterranno il diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, riguardanti la vita quotidiana dei figli durante il periodo in cui saranno con ciascuno di loro. È, comunque, sempre obbligo dei genitori tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extrascolastiche, sulle eventuali uscite o trasferimenti in luoghi diversi da quelli abitualmente frequentati, sugli ambienti sociali frequentati dai figli e su ogni possibile insorgenza di malesseri o patologie. Inoltre, i genitori dovranno assicurare che i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con i propri ascendenti e parenti, senza che questo comporti pregiudizi per il loro benessere psicologico ed emotivo.
11. In considerazione della persistente conflittualità tra le parti, il Collegio ritiene sin d'ora necessario ammonire d'ufficio i genitori, richiamandoli alla loro responsabilità di collaborare nel solo interesse dei figli, in particolare per quanto riguarda la gestione organizzativa e logistica della loro vita quotidiana.
7 I genitori sono infatti tenuti a cooperare attivamente, senza frapporre ostacoli ingiustificati, in tutte le attività fondamentali per la crescita dei minori. Tale cooperazione è indispensabile affinché il regime di affido condiviso possa funzionare in modo equilibrato e proficuo per i minori, evitando che la conflittualità tra i genitori pregiudichi la serenità e il benessere dei figli.
Sul punto, deve in via preliminare osservarsi che l'applicazione delle misure ex art. 709ter c.p.c può essere disposta dal Giudice non solo su istanza di parte, che può avanzarla sino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche ex officio, attesa la natura, la funzione e i presupposti di applicazione delle stesse.
Deve, infatti, osservarsi in diritto che si è consolidato l'orientamento, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I 27.6.2018 n. 16980; Cass. Civ. Sez. I 16 maggio 2016 n. 9978), secondo cui le misure previste dall'art. 709ter sono rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore. Funzione questa che vale a rafforzare la tesi ormai prevalente, cui questo Tribunale aderisce, dell'applicabilità ex officio delle suddette misure sanzionatorie da parte del Giudice del conflitto familiare (conf. Tribunale Milano
Sez. IX civile 07/01/2018; Tribunale Roma Sez. I 23/12/2017; Tribunale Roma Sez. I decreto
16.12.2016; Tribunale Milano Sezione IX civile decreto 11.2.2015; Tribunale Roma Sez. I sentenza
27.6.2014, Tribunale di Roma Ordinanza 10 maggio 2013), tenuto conto anche dei principi generali che presiedono la materia della tutela del minore, improntata appunto agli ampi poteri ufficiosi istruttori e decisori del Giudice (Corte Cost. 185/1986; Cass. Sez. I 28.2.2000 n.2210). Presupposti poi per l'applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 709ter c.p.c sono comportamenti di grave inadempimento e di violazione da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.
12. In merito alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio, considerati i risultati della consulenza tecnica d'ufficio e le richieste avanzate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene opportuno modificare e ampliare la calendarizzazione già definita in sede presidenziale. In particolare, il Collegio evidenzia come l'interesse superiore dei minori sia meglio tutelato attraverso una regolamentazione che favorisca un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in conformità con il principio della bigenitorialità, che impone una partecipazione attiva e condivisa di entrambi nella crescita dei figli.
8 Conformemente alle conclusioni concordate tra le parti, si stabilisce che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, in funzione degli impegni lavorativi della madre, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00, quando provvederà a riaccompagnarli presso la residenza materna. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli tre fine settimana al mese.
Per quanto riguarda la gestione dei fine settimana, il sig. ha chiesto di ritirare i figli dalla Parte_1 scuola il venerdì pomeriggio, per riaccompagnarli alla madre la domenica alle ore 21:00. La sig.ra invece, ha proposto che il padre li ritiri dalla casa materna il sabato mattina alle ore 7:45 CP_1
e li riaccompagni alla madre la domenica alle ore 21:00, subordinando la possibilità di estendere il diritto di visita anche al venerdì pomeriggio esclusivamente in caso di impegno lavorativo della stessa.
Alla luce delle esigenze di entrambe le parti e, in via prioritaria, dell'interesse dei minori, si accoglie la proposta avanzata dal ricorrente, stabilendo che il padre potrà trascorrere con i figli l'intero fine settimana, dal venerdì pomeriggio (subito dopo l'uscita da scuola) fino alla domenica sera alle ore 21:00, quando li riaccompagnerà presso la residenza materna. Tale soluzione risponde in modo più equilibrato al principio di bigenitorialità, garantendo un coinvolgimento paritario di entrambi i genitori nella vita quotidiana dei figli.
Per i medesimi motivi, si ritiene di accogliere la richiesta del padre, consentendo che, nella settimana immediatamente successiva al fine settimana di competenza materna, i figli trascorreranno con lui un ulteriore pomeriggio a settimana. Tale pomeriggio sarà individuato in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti, con il ritiro dei figli dalla scuola e il ritorno a casa della madre alle ore 21:00.
Inoltre, il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui, dal lunedì al venerdì, il sig.
o una persona di sua fiducia si occuperà del ritiro dei figli da scuola, nonché Parte_1 dell'accompagnamento a scuola e del ritiro nei sabati in cui i bambini resteranno con lui. La madre o una persona di fiducia, invece, si occuperà dell'accompagnamento dei figli a scuola e del ritiro nei sabati che saranno a sua competenza.
Si precisa che la persona di fiducia eventualmente delegata da ciascuna parte dovrà essere di comune gradimento e dovrà essere previamente presentata all'altro genitore. In ogni caso, il genitore non incaricato dovrà essere avvisato con congruo anticipo dell'accompagnamento o del ritiro dei figli da scuola da parte della persona indicata.
A tal proposito, il Collegio ribadisce quanto già esposto e, in via preliminare, invita le parti, sotto ammonimento, a collaborare attivamente nell'interesse dei figli. In particolare, ciascuna parte è tenuta a consentire, senza porre ostacoli ingiustificati, che il ritiro o l'accompagnamento dei minori a scuola possa essere effettuato dalle persone di fiducia designate dall'altro coniuge. Tale disposizione si rivela essenziale per garantire una gestione fluida e serena degli impegni quotidiani,
9 contribuendo al benessere e alla stabilità dei minori, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità.
Analogamente, lo stesso principio deve essere applicato alla gestione estiva dei figli, assicurando un'equa suddivisione dei tempi e delle responsabilità, sempre nel rispetto del medesimo principio di bigenitorialità.
13. Per quanto concerne le vacanze estive e le festività, si ritiene di confermare le conclusioni rassegnate da entrambe le parti, secondo cui il padre avrà il diritto di trascorrere con i figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Inoltre, il padre potrà godere della metà delle vacanze pasquali, con alternanza, negli anni, tra i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, il padre avrà diritto a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che i genitori si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
14. Quanto alla domanda di parte ricorrente ad essere autorizzata ad iscrivere il figlio all'istituto
UONPA di Gazzaniga, a seguito della revoca del consenso da parte del sig. il Collegio, Parte_1 valutate le motivazioni esposte dal ricorrente e la sua sostanziale adesione al percorso, ritiene che, al fine di non ostacolare l'avvio del percorso terapeutico ed educativo, ritenuto necessario e opportuno dal medico curante, sia opportuno concedere alla madre l'autorizzazione ad avviare tale percorso per il figlio..
15. Sui provvedimenti di contenuto economico
Rispetto alla quantificazione del contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Tutto ciò premesso, parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva di porre a proprio carico l'obbligo di versare a favore della sig.ra 'importo complessivo di € 500,00 CP_1
(pari a € 250,00 per figlio), mentre parte resistente chiedeva di porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di versare a proprio favore l'importo complessivo di € 800,00 (pari a € 400,00 per ciascun figlio). In particolare, la ricorrente giustificava la propria richiesta, tra l'altro, con la necessità di sostenere un costo di € 700,00 mensile per l'impiego di una baby-sitter, reso necessario dai suoi impegni lavorativi.
Dal punto di vista patrimoniale e reddituale, dalla documentazione agli atti (CU del 2021, 2022 e
203) e dalla dichiarazione delle parti, risulta che il sig. regolarmente assunto con Parte_1
10 contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione mediamente pari a ca. € 1.700,00 mensili.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali della resistente, dalla documentazione agli atti risulta (cfr. doc. 7, 8 e 10 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) che la stessa è assunta come ostetrica presso l'ospedale Bolognini di Seriate con turni lavorativi che la vedevano impegnata dalle 7:00 alle 14:30 o dalle 14:00 alle 22:15 e percepisce uno stipendio mensile di ca.
€ 1.700,00. Peraltro, la sig.ra su accordo tra le parti, percepisce integralmente l'assegno CP_1 unico per i figli.
Entrambe le parti, peraltro, non sostengono spese abitative, in quanto la resistente risiede nella casa coniugale, di proprietà del padre, concessa in comodato d'uso gratuito;
il resistente, invece, vive in un immobile di cui detiene la nuda proprietà.
Ebbene, tenuto conto di quanto sopra, e dei tempi di permanenza dei minori con il padre, per tre fine settimana al mese e per due pomeriggi a settimana, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto previsto in sede presidenziale e porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00 mensili (pari a € 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, somma ritenuta quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate in dispositivo. Le modalità e le tempistiche di corresponsione delle stesse dovranno essere concordate tra i genitori.
16. Si dà atto che le parti, come riportato nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, concordano che gli eventuali assegni familiari verranno richiesti e percepiti integralmente dalla sig.ra CP_1
17. Sulle spese di lite del presente giudizio
Le spese di lite, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile di complessità media, valori minimi, vanno commisurate in € 5.885,00 per compenso professionale (fase di studio: € 1.013,00; fase introduttiva: € 675,00; fase istruttoria: € 2.492,00; fase decisionale: € 1.705,00,00), oltre al
15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Tenuto conto del tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del sig.
sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite – Parte_1 comprensive della fase di cui al 709-ter c.p.c. - e condannare il ricorrente alla rifusione del residuo
1/3 in favore della resistente, così come meglio indicati in dispositivo.
18. Si dà atto, quanto alle spese di CTU, già liquidate con decreto del 5/10/2021, preso atto che la stessa consulenza era stata disposta in quanto ritenuta necessaria al giudicante per valutare la
11 situazione del nucleo familiare, che le stesse sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il 14/06/2014 a Peia (BG), trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune (dati di trascrizione: anno: 2014; atto n. 1; Parte II, Serie A);
2. ADDEBITA la separazione personale dei coniugi a Parte_1
3. AFFIDA i minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni volta che lo desidera, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici degli stessi e in ogni caso: infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana, da individuarsi a seconda degli impegni lavorativi della madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
tre fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana immediatamente successiva al fine settimana di competenza materna, un ulteriore pomeriggio, dall'uscita della scuola alle ore 21:00.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, con alternanza, negli anni, dei periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre potrà stare con i minori la metà delle vacanze scolastiche pasquali con alternanza, negli anni, dei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Tutte le altre festività e ponti seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. DÀ ATTO dell'accordo delle parti secondo cui, da lunedì al venerdì, il padre o una persona di fiducia si occuperà del ritiro dei minori all'uscita della scuola e ne curerà, inoltre,
l'accompagnamento a scuola e il ritiro nei sabati di propria competenza, mentre la madre o una persona di fiducia si occuperà dell'accompagnamento a scuola degli stessi dal lunedì al venerdì mattina e ne curerà, inoltre, l'accompagnamento a scuola e il ritiro di nei sabati di sua Per_1 competenza;
6. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Gandino (BG), alla via Don Francesco della Madonna
n. 22, a in qualità di genitore prevalentemente collocatario;
CP_1
12
7. PONE a carico di l'obbligo di versare a favore di a mezzo Parte_1 CP_1 bonifico bancario, la somma mensile complessiva di € 600,00 (pari a € 300,00 per figlio), a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
8. PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, come di seguito indicato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
9. DÀ ATTO dell'accordo delle parti secondo cui l'assegno unico previsto per i figli verrà integralmente percepito da CP_1
10. AUTORIZZA d iscrivere il figlio all'istituto UONPA (unità operativa CP_1 Per_1 di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) di Gazzaniga;
11. PRESCRIVE alle parti di attenersi alle statuizioni della presente sentenza nell'esclusivo interesse dei figli, alle presenti statuizioni, avvisando che il persistere di comportamenti inadeguati o l'adozione di atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare a limitazioni della responsabilità genitoriale;
12. AMMONISCE entrambe le parti ex art. 709ter comma 2 n. 1 c.p.c. al puntuale rispetto delle statuizioni assunte d'ora innanzi da questo Tribunale riservandosi, nell'ipotesi di violazione da parte delle stesse, l'assunzione di provvedimenti sanzionatori;
13 13. INVITA le parti a seguire il percorso psicologico di sostegno alla bigenitorialità consigliato dal
Consulente tecnico d'ufficio, dott. ; Persona_3
14. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della
CTU, già liquidate con decreto del 5/10/2021;
15. CONDANNA a pagare a 1/3 delle spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 1.961,67 (a fronte di € 5.885,00 complessivi), oltre al 15% per spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A.
16. Spese compensate per 2/3.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peia (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. del 03/11/2000, n. 396
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 05/12/2024
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
- dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
- dott.ssa Valeria Gaburro - Giudice on. - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Franchina e dall'Avv. Emanuela Poggi, presso lo studio dei quali, sito in Bergamo (BG), alla via Gabriele Camozzi n. 3, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Cecilia Consonni, presso lo studio della quale, sito in Bergamo (BG), alla via Verdi n. 20, è elettivamente domiciliata,
-resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
1 Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
Per la resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 12/02/2020 il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in Peia (BG) il 14/06/2014, dalla cui CP_1 unione sono nati il figlio (n. il 1/12/2015) e la figlia (n. il 12/04/2018) – ha Per_1 Per_2 adito il Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, in via principale, l'affido esclusivo dei figli, con diritto di visita della madre nei modi ritenuti più opportuni dal Tribunale;
in subordine, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e il diritto di visita materno come ritenuto più opportuno. In ogni caso, ha chiesto di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi € 500,00, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 13/03/2020 si è costituita in giudizio la sig.ra a quale, pur aderendo alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, ha chiesto, CP_1 in primo luogo, che la stessa venisse addebitata al marito e, contestando quanto rappresentato da controparte, ha domandato: l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo a carico del sig. di € 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50 per cento delle Parte_1 spese straordinarie.
3. All'udienza del 28/10/2020, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e calendarizzazione del diritto di visita paterno come da verbale d'udienza che si intende in questa sede integralmente richiamato;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, infine, l'obbligo del sig. di corrispondere a favore della Parte_1 resistente l'importo di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ha quindi nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione della causa per il giorno 14/01/2021.
4. Nelle more del procedimento la sig.ra a presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c, rigettato CP_1 con decreto del 28/05/2021, al fine di chiedere l'autorizzazione a trasferire i figli dall'istituto scolastico di Peia a quello di Gandino, stante le difficoltà organizzative nella gestione degli stessi.
2 5. All'ultima udienza richiamata, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale degli stessi. Il Giudice, dato atto, ha nominato il dott. e ha fissato udienza di giuramento Persona_3 del C.T.U per il giorno 11/03/2021.
6. Assegnati i termini richiesti ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice ha disposto la convocazione personale delle parti ai fini conciliativi. Concessi vari rinvii al fine di consentire alle parti di pervenire un accordo, con esito negativo, il Giudice con ordinanza 27/09/2022 si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate. La causa è stata istruita tramite prova per testi e interrogatorio formale della sig.ra al fine di accertare le circostanze allegate dalle parti a sostegno della CP_1 reciproca domanda di addebito.
7. Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13/12/2023, celebrata in forma scritta, all'esito della quale il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
8. Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste istruttorie reiterate dalle parti nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, condividendosi le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. Questo Collegio ritiene dunque che il materiale probatorio, formato dagli elementi acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti, la CTU espletata, nonché la documentazione depositata e ammessa dal Giudice
Istruttore, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
9. Sulla domanda di separazione e di addebito della separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione dei coniugi è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, come emersa dalla lettura degli atti e in udienza, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
3 Ciò premesso, le parti hanno richiesto, reciprocamente, che venga pronunciato l'addebito della separazione personale ai danni dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I,
14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016, n. 25966).
In base a tali principi, chi richiede l'addebito deve non solo dimostrare la violazione dei doveri coniugali, ma anche provare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento inadempiente e l'intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8873/2012). La valutazione sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione deve, pertanto, essere effettuata tenendo conto di tutti i comportamenti assunti da entrambi i coniugi in modo da comparare l'incidenza di ciascun comportamento sulla crisi familiare.
Tutto ciò premesso, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha accusato la controparte di aver posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti e nei confronti dei figli, finalizzate a consolidare il proprio ruolo di madre accentratrice e a respingere il coniuge, tanto da arrivare, nell'ottobre del 2019, ad allontanarlo forzatamente dalla casa coniugale, attraverso il cambio della serratura della porta d'ingresso. Tale atto avrebbe avuto l'effetto di limitare notevolmente i suoi contatti con i figli, riducendoli a visite sporadiche e condizionate dalla presenza della moglie e della di lei famiglia. Tra gli episodi contestati, il ricorrente ha riferito che, durante una visita concordata ai figli, avvenuta nel dicembre del 2019 presso la casa coniugale e alla presenza della sig.ra dei suoi familiari, quest'ultima avrebbe simulato un'aggressione che in realtà non CP_1 si era verificata, accusando il marito di un comportamento violento.
Al contrario, la sig.ra a denunciato, nel corso dell'intero matrimonio, il comportamento CP_1 aggressivo del marito, tanto sotto il profilo fisico quanto psicologico. A suo dire, tale atteggiamento sarebbe peggiorato dopo la nascita della seconda figlia e a seguito del suo avanzamento di carriera, determinando un clima di tensione insostenibile che avrebbe reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
4 La situazione sarebbe degenerata al punto da indurre la sig.ra sporgere denuncia per CP_1 maltrattamenti (art. 572 c.p.) nei confronti del marito, denuncia che è stata successivamente archiviata.
Quanto all'episodio richiamato dal ricorrente, nel quale la stessa sarebbe stata accusata di aver simulato un'aggressione da parte del marito, quest'ultima ha contestato tale versione dei fatti.
Secondo la sua ricostruzione, durante una visita ai figli, il marito avrebbe cominciato a inveire contro la suocera. In quell'occasione, la ricorrente sarebbe intervenuta nel tentativo di calmarli, ma il marito l'avrebbe spinta, facendola cadere. La ricorrente ha quindi respinto le accuse di simulazione, precisando che la sua caduta fosse la diretta conseguenza della spinta ricevuta dal marito e non un comportamento premeditato.
Ebbene, sulla base degli elementi emersi nel corso della fase istruttoria, il Collegio ritiene che la domanda di addebito formulata dalla resistente debba essere accolta.
A nulla rileva, in proposito, che il Pubblico Ministero abbia chiesto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. a carico del sig. per infondatezza Parte_1 dell'accusa, in quanto, come giustamente rilevato dalla giurisprudenza consolidata, il giudice civile procede ad una valutazione autonoma dei fatti, a prescindere dalla loro rilevanza penale.
È quindi del tutto irrilevante ai fini della domanda di addebito de qua la sorte del procedimento penale attesa l'assoluta indipendenza dei due giudizi e dei due parametri di valutazione dei fatti in questione.
Ebbene, le dichiarazioni rese dalla resistente in ordine alle aggressioni fisiche e verbali poste in essere dal marito in costanza di matrimonio, secondo questo Collegio, appaiono credibili, avendo trovato pieno riscontro nelle affermazioni rese dai testi all'udienza del 24/11/2022 e ammesse dallo stesso sig. (cfr. doc. 15 della memoria integrativa del 15/12/2020 di parte Parte_1 ricorrente). Tali condotte, peraltro, giustificano l'addebito della separazione al marito, senza che possa assumere rilievo la posteriorità di alcune delle condotte rispetto all'insorgenza della crisi coniugale. Sul punto deve essere rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, ai fini dell'addebitabilità della separazione, è irrilevante che la condotta violenta sia successiva al manifestarsi della crisi. In tal senso, la Cassazione ha precisato che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez.
I, 18/12/2023, n. 35249). Peraltro, anche nel caso in cui la violenza si concretizzi anche solo in
5 un unico episodio di percosse, tale condotta costituisce, anch'essa, una violazione grave dei doveri coniugali, idonea a determinare l'addebito della separazione (Cass. civ., 10 dicembre 2018, n.
31901).
Infine, non assume rilevanza la situazione di reciproca conflittualità tra le parti, come evidenziato nella richiesta di archiviazione del procedimento penale. Ai fini dell'addebito della separazione, il giudice civile adotta un parametro di valutazione differente rispetto al giudice penale, centrato sulla gravità dei comportamenti lesivi dei doveri coniugali, indipendentemente dal contesto in cui essi si inseriscono.
Di contro, il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente per due motivi. In primo luogo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità esclude la necessità di una comparazione con le condotte del coniuge vittima in presenza di violenza, e, in secondo luogo, l'assenza di prove adeguate che giustifichino l'imputazione della crisi coniugale al comportamento della moglie.
Ed invero, non risulta provato che la sig.ra bbia posto in essere comportamenti violenti CP_1
o aggressivi nei confronti del marito o dei figli. Le risultanze istruttorie, infatti, non hanno fornito alcun elemento concreto o significativo a supporto delle accuse mosse dal ricorrente.
Quanto all'accusa del sig. secondo cui la ricorrente lo avrebbe estromesso dalla casa Parte_1 coniugale, cambiando la serratura della porta d'ingresso, si osserva che tale accusa non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e non può giustificare l'addebito della separazione.
In primo luogo, l'asserita modifica della serratura nel 2019, che avrebbe escluso il ricorrente dall'abitazione coniugale, non è stata adeguatamente supportata da prove concrete. Durante la fase istruttoria, infatti, non sono emerse evidenze sufficienti a confermare tale circostanza, né risultano emersi altri elementi probatori rilevanti a sostegno dell'accusa.
In secondo luogo, la condotta del ricorrente appare contraddittoria e incompatibile con l'affermazione di essere stato estromesso dalla casa coniugale. Infatti, nonostante l'accusa di esclusione, nel 2021 il ricorrente deteneva ancora le chiavi della casa coniugale, come confermato dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Se fosse stato effettivamente escluso dall'abitazione, non si comprende come avrebbe potuto mantenere la disponibilità delle chiavi e, conseguentemente, l'accesso all'immobile. La restituzione delle chiavi da parte del ricorrente è avvenuta solo grazie all'intervento del suo consulente tecnico, il che conferma ulteriormente che non si è trattato di un atto unilaterale di esclusione, ma piuttosto di una gestione conflittuale della situazione (cfr. relazione del c.t.u depositata il 04/06/2021).
10. Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
6 In merito all'affido dei figli minori, va preliminarmente osservato che le parti concordano sull'affido condiviso dei figli e e sul collocamento prevalente degli stessi presso Per_2 Per_1 la madre.
Preliminarmente, si osserva che l'affidamento condiviso è stato eletto nel nostro ordinamento, con la legge n. 54/2006, quale modello legale prioritario, al quale è consentito derogare - disponendo l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore ovvero l'affido all'Ente - solo laddove risulti l'esistenza di situazioni che rendono l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In particolare, un'elevata conflittualità tra i genitori, pur rappresentando una difficoltà da superare, non è di per sé sufficiente a giustificare l'affido esclusivo, salvo che non emerga una situazione tale da compromettere il benessere del minore.
Alla luce di ciò ed in assenza di elementi che giustificherebbero un affido esclusivo a favore di uno solo dei genitori, il Collego ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso. Alla medesima conclusione è giunto altresì il CTU, il quale ha rilevato che, sebbene i genitori presentino un alto livello di conflittualità, le risultanze peritali “non evidenziano nelle parti elementi clinici e personologici tali da ritenerli inadeguati nell'esercizio dei loro diritti/doveri genitoriali” e che peraltro
“sul piano genitoriale, ciascuna parte riconosce l'adeguatezza altrui” (cfr. pag. 20 della relazione CTU del
4/06/2021).
L'affido condiviso implica, di regola, un impegno comune da parte dei genitori nelle scelte relative alla vita e alla cura dei figli, nell'ambito delle esigenze quotidiane.
Entrambi i genitori saranno quindi chiamati a collaborare nelle funzioni educative, scolastiche e di accudimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in merito a salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. In ogni caso, i genitori manterranno il diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, riguardanti la vita quotidiana dei figli durante il periodo in cui saranno con ciascuno di loro. È, comunque, sempre obbligo dei genitori tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extrascolastiche, sulle eventuali uscite o trasferimenti in luoghi diversi da quelli abitualmente frequentati, sugli ambienti sociali frequentati dai figli e su ogni possibile insorgenza di malesseri o patologie. Inoltre, i genitori dovranno assicurare che i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con i propri ascendenti e parenti, senza che questo comporti pregiudizi per il loro benessere psicologico ed emotivo.
11. In considerazione della persistente conflittualità tra le parti, il Collegio ritiene sin d'ora necessario ammonire d'ufficio i genitori, richiamandoli alla loro responsabilità di collaborare nel solo interesse dei figli, in particolare per quanto riguarda la gestione organizzativa e logistica della loro vita quotidiana.
7 I genitori sono infatti tenuti a cooperare attivamente, senza frapporre ostacoli ingiustificati, in tutte le attività fondamentali per la crescita dei minori. Tale cooperazione è indispensabile affinché il regime di affido condiviso possa funzionare in modo equilibrato e proficuo per i minori, evitando che la conflittualità tra i genitori pregiudichi la serenità e il benessere dei figli.
Sul punto, deve in via preliminare osservarsi che l'applicazione delle misure ex art. 709ter c.p.c può essere disposta dal Giudice non solo su istanza di parte, che può avanzarla sino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche ex officio, attesa la natura, la funzione e i presupposti di applicazione delle stesse.
Deve, infatti, osservarsi in diritto che si è consolidato l'orientamento, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I 27.6.2018 n. 16980; Cass. Civ. Sez. I 16 maggio 2016 n. 9978), secondo cui le misure previste dall'art. 709ter sono rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore. Funzione questa che vale a rafforzare la tesi ormai prevalente, cui questo Tribunale aderisce, dell'applicabilità ex officio delle suddette misure sanzionatorie da parte del Giudice del conflitto familiare (conf. Tribunale Milano
Sez. IX civile 07/01/2018; Tribunale Roma Sez. I 23/12/2017; Tribunale Roma Sez. I decreto
16.12.2016; Tribunale Milano Sezione IX civile decreto 11.2.2015; Tribunale Roma Sez. I sentenza
27.6.2014, Tribunale di Roma Ordinanza 10 maggio 2013), tenuto conto anche dei principi generali che presiedono la materia della tutela del minore, improntata appunto agli ampi poteri ufficiosi istruttori e decisori del Giudice (Corte Cost. 185/1986; Cass. Sez. I 28.2.2000 n.2210). Presupposti poi per l'applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 709ter c.p.c sono comportamenti di grave inadempimento e di violazione da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.
12. In merito alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio, considerati i risultati della consulenza tecnica d'ufficio e le richieste avanzate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene opportuno modificare e ampliare la calendarizzazione già definita in sede presidenziale. In particolare, il Collegio evidenzia come l'interesse superiore dei minori sia meglio tutelato attraverso una regolamentazione che favorisca un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in conformità con il principio della bigenitorialità, che impone una partecipazione attiva e condivisa di entrambi nella crescita dei figli.
8 Conformemente alle conclusioni concordate tra le parti, si stabilisce che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, in funzione degli impegni lavorativi della madre, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00, quando provvederà a riaccompagnarli presso la residenza materna. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli tre fine settimana al mese.
Per quanto riguarda la gestione dei fine settimana, il sig. ha chiesto di ritirare i figli dalla Parte_1 scuola il venerdì pomeriggio, per riaccompagnarli alla madre la domenica alle ore 21:00. La sig.ra invece, ha proposto che il padre li ritiri dalla casa materna il sabato mattina alle ore 7:45 CP_1
e li riaccompagni alla madre la domenica alle ore 21:00, subordinando la possibilità di estendere il diritto di visita anche al venerdì pomeriggio esclusivamente in caso di impegno lavorativo della stessa.
Alla luce delle esigenze di entrambe le parti e, in via prioritaria, dell'interesse dei minori, si accoglie la proposta avanzata dal ricorrente, stabilendo che il padre potrà trascorrere con i figli l'intero fine settimana, dal venerdì pomeriggio (subito dopo l'uscita da scuola) fino alla domenica sera alle ore 21:00, quando li riaccompagnerà presso la residenza materna. Tale soluzione risponde in modo più equilibrato al principio di bigenitorialità, garantendo un coinvolgimento paritario di entrambi i genitori nella vita quotidiana dei figli.
Per i medesimi motivi, si ritiene di accogliere la richiesta del padre, consentendo che, nella settimana immediatamente successiva al fine settimana di competenza materna, i figli trascorreranno con lui un ulteriore pomeriggio a settimana. Tale pomeriggio sarà individuato in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti, con il ritiro dei figli dalla scuola e il ritorno a casa della madre alle ore 21:00.
Inoltre, il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui, dal lunedì al venerdì, il sig.
o una persona di sua fiducia si occuperà del ritiro dei figli da scuola, nonché Parte_1 dell'accompagnamento a scuola e del ritiro nei sabati in cui i bambini resteranno con lui. La madre o una persona di fiducia, invece, si occuperà dell'accompagnamento dei figli a scuola e del ritiro nei sabati che saranno a sua competenza.
Si precisa che la persona di fiducia eventualmente delegata da ciascuna parte dovrà essere di comune gradimento e dovrà essere previamente presentata all'altro genitore. In ogni caso, il genitore non incaricato dovrà essere avvisato con congruo anticipo dell'accompagnamento o del ritiro dei figli da scuola da parte della persona indicata.
A tal proposito, il Collegio ribadisce quanto già esposto e, in via preliminare, invita le parti, sotto ammonimento, a collaborare attivamente nell'interesse dei figli. In particolare, ciascuna parte è tenuta a consentire, senza porre ostacoli ingiustificati, che il ritiro o l'accompagnamento dei minori a scuola possa essere effettuato dalle persone di fiducia designate dall'altro coniuge. Tale disposizione si rivela essenziale per garantire una gestione fluida e serena degli impegni quotidiani,
9 contribuendo al benessere e alla stabilità dei minori, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità.
Analogamente, lo stesso principio deve essere applicato alla gestione estiva dei figli, assicurando un'equa suddivisione dei tempi e delle responsabilità, sempre nel rispetto del medesimo principio di bigenitorialità.
13. Per quanto concerne le vacanze estive e le festività, si ritiene di confermare le conclusioni rassegnate da entrambe le parti, secondo cui il padre avrà il diritto di trascorrere con i figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Inoltre, il padre potrà godere della metà delle vacanze pasquali, con alternanza, negli anni, tra i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, il padre avrà diritto a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che i genitori si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
14. Quanto alla domanda di parte ricorrente ad essere autorizzata ad iscrivere il figlio all'istituto
UONPA di Gazzaniga, a seguito della revoca del consenso da parte del sig. il Collegio, Parte_1 valutate le motivazioni esposte dal ricorrente e la sua sostanziale adesione al percorso, ritiene che, al fine di non ostacolare l'avvio del percorso terapeutico ed educativo, ritenuto necessario e opportuno dal medico curante, sia opportuno concedere alla madre l'autorizzazione ad avviare tale percorso per il figlio..
15. Sui provvedimenti di contenuto economico
Rispetto alla quantificazione del contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Tutto ciò premesso, parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva di porre a proprio carico l'obbligo di versare a favore della sig.ra 'importo complessivo di € 500,00 CP_1
(pari a € 250,00 per figlio), mentre parte resistente chiedeva di porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di versare a proprio favore l'importo complessivo di € 800,00 (pari a € 400,00 per ciascun figlio). In particolare, la ricorrente giustificava la propria richiesta, tra l'altro, con la necessità di sostenere un costo di € 700,00 mensile per l'impiego di una baby-sitter, reso necessario dai suoi impegni lavorativi.
Dal punto di vista patrimoniale e reddituale, dalla documentazione agli atti (CU del 2021, 2022 e
203) e dalla dichiarazione delle parti, risulta che il sig. regolarmente assunto con Parte_1
10 contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione mediamente pari a ca. € 1.700,00 mensili.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali della resistente, dalla documentazione agli atti risulta (cfr. doc. 7, 8 e 10 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) che la stessa è assunta come ostetrica presso l'ospedale Bolognini di Seriate con turni lavorativi che la vedevano impegnata dalle 7:00 alle 14:30 o dalle 14:00 alle 22:15 e percepisce uno stipendio mensile di ca.
€ 1.700,00. Peraltro, la sig.ra su accordo tra le parti, percepisce integralmente l'assegno CP_1 unico per i figli.
Entrambe le parti, peraltro, non sostengono spese abitative, in quanto la resistente risiede nella casa coniugale, di proprietà del padre, concessa in comodato d'uso gratuito;
il resistente, invece, vive in un immobile di cui detiene la nuda proprietà.
Ebbene, tenuto conto di quanto sopra, e dei tempi di permanenza dei minori con il padre, per tre fine settimana al mese e per due pomeriggi a settimana, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto previsto in sede presidenziale e porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00 mensili (pari a € 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, somma ritenuta quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate in dispositivo. Le modalità e le tempistiche di corresponsione delle stesse dovranno essere concordate tra i genitori.
16. Si dà atto che le parti, come riportato nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, concordano che gli eventuali assegni familiari verranno richiesti e percepiti integralmente dalla sig.ra CP_1
17. Sulle spese di lite del presente giudizio
Le spese di lite, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile di complessità media, valori minimi, vanno commisurate in € 5.885,00 per compenso professionale (fase di studio: € 1.013,00; fase introduttiva: € 675,00; fase istruttoria: € 2.492,00; fase decisionale: € 1.705,00,00), oltre al
15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Tenuto conto del tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del sig.
sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite – Parte_1 comprensive della fase di cui al 709-ter c.p.c. - e condannare il ricorrente alla rifusione del residuo
1/3 in favore della resistente, così come meglio indicati in dispositivo.
18. Si dà atto, quanto alle spese di CTU, già liquidate con decreto del 5/10/2021, preso atto che la stessa consulenza era stata disposta in quanto ritenuta necessaria al giudicante per valutare la
11 situazione del nucleo familiare, che le stesse sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il 14/06/2014 a Peia (BG), trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune (dati di trascrizione: anno: 2014; atto n. 1; Parte II, Serie A);
2. ADDEBITA la separazione personale dei coniugi a Parte_1
3. AFFIDA i minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni volta che lo desidera, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici degli stessi e in ogni caso: infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana, da individuarsi a seconda degli impegni lavorativi della madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
tre fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana immediatamente successiva al fine settimana di competenza materna, un ulteriore pomeriggio, dall'uscita della scuola alle ore 21:00.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, con alternanza, negli anni, dei periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre potrà stare con i minori la metà delle vacanze scolastiche pasquali con alternanza, negli anni, dei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Tutte le altre festività e ponti seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. DÀ ATTO dell'accordo delle parti secondo cui, da lunedì al venerdì, il padre o una persona di fiducia si occuperà del ritiro dei minori all'uscita della scuola e ne curerà, inoltre,
l'accompagnamento a scuola e il ritiro nei sabati di propria competenza, mentre la madre o una persona di fiducia si occuperà dell'accompagnamento a scuola degli stessi dal lunedì al venerdì mattina e ne curerà, inoltre, l'accompagnamento a scuola e il ritiro di nei sabati di sua Per_1 competenza;
6. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Gandino (BG), alla via Don Francesco della Madonna
n. 22, a in qualità di genitore prevalentemente collocatario;
CP_1
12
7. PONE a carico di l'obbligo di versare a favore di a mezzo Parte_1 CP_1 bonifico bancario, la somma mensile complessiva di € 600,00 (pari a € 300,00 per figlio), a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
8. PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, come di seguito indicato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
9. DÀ ATTO dell'accordo delle parti secondo cui l'assegno unico previsto per i figli verrà integralmente percepito da CP_1
10. AUTORIZZA d iscrivere il figlio all'istituto UONPA (unità operativa CP_1 Per_1 di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) di Gazzaniga;
11. PRESCRIVE alle parti di attenersi alle statuizioni della presente sentenza nell'esclusivo interesse dei figli, alle presenti statuizioni, avvisando che il persistere di comportamenti inadeguati o l'adozione di atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare a limitazioni della responsabilità genitoriale;
12. AMMONISCE entrambe le parti ex art. 709ter comma 2 n. 1 c.p.c. al puntuale rispetto delle statuizioni assunte d'ora innanzi da questo Tribunale riservandosi, nell'ipotesi di violazione da parte delle stesse, l'assunzione di provvedimenti sanzionatori;
13 13. INVITA le parti a seguire il percorso psicologico di sostegno alla bigenitorialità consigliato dal
Consulente tecnico d'ufficio, dott. ; Persona_3
14. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della
CTU, già liquidate con decreto del 5/10/2021;
15. CONDANNA a pagare a 1/3 delle spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 1.961,67 (a fronte di € 5.885,00 complessivi), oltre al 15% per spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A.
16. Spese compensate per 2/3.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peia (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. del 03/11/2000, n. 396
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 05/12/2024
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
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