Art. 4. 1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 .
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 .
Note all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , vedi note all'art. 1.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , reca: (Ordinamento giudiziario).
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo grado, a norma dell' art. 2, comma 10, della L. 25 luglio 2005, n. 150 .):
«Art. 2 (Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita). - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 .
«Art. 3 (Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado). - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 .».
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 .
Note all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , vedi note all'art. 1.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , reca: (Ordinamento giudiziario).
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo grado, a norma dell' art. 2, comma 10, della L. 25 luglio 2005, n. 150 .):
«Art. 2 (Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita). - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 .
«Art. 3 (Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado). - 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 .».