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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 05/06/2025 composto dai sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 123 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 10/03/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CPescara alla Via Parte_1 C.F._1
Tirino, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Sergio Della Rocca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Spoltore (Pe) Via Montesecco 56/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Stefano Ilari sito in Pescara alla via G. Misticoni n. 3, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta - nonché
(c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ugo Di Silvestre ed elettivamente domiciliato in L'Aquila al Corso Vittorio Emanuele, n. 139, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Benedetti;
1 - chiamato in causa -
Oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di società di capitali.
Conclusioni delle parti: le parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 10/03/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la società chiedendo di Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'invalidità della deliberazione assunta in seno all'assemblea dei soci della società convenuta in data 17/10/2019, accertando che la revoca dell'attore dalla carica di consigliere di amministrazione e Vicepresidente del consiglio di amministrazione aveva avuto luogo in assenza di giusta causa, con condanna della società al risarcimento del danno dallo stesso subito, pari a €
35.526,88, oltre interessi e, in ogni caso, in misura non inferiore a € 20.000,00 per la lesione all'onore e alla reputazione dell'attore; il tutto con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- che la società convenuta operava secondo il modello in house providing;
- che, a seguito di fusione per incorporazione, al veniva conferito Controparte_2 il potere di designare, anche ai sensi dell'art. 2449 c.c., un componente dell'organo gestorio con la carica di Vicepresidente del consiglio di amministrazione;
- che, in virtù di tale facoltà, l'attore veniva designato componente del c.d.a. con funzioni di
Vicepresidente;
- che, a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco del , l'attore Controparte_2
veniva revocato dalla propria carica, in quanto espressione di altra compagine politica;
- in punto di diritto, l'invalidità della delibera del 17/10/2019 di revoca dell'attore dalla carica rivestita in seno alla società convenuta, in quanto: i) la delibera era sprovvista di adeguato corredo informativo in favore dei soci;
ii) nella delibera non era stata indicata la giusta causa di revoca, con conseguente diritto al risarcimento del danno in capo all'attore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c., pari al compenso allo stesso dovuto sino alla naturale scadenza dell'incarico, nonché del danno alla reputazione e all'onore, determinabile in via equitativa in misura non inferiore a € 20.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Pescara in funzione di giudice del lavoro, nonché il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'attore, con conseguente rigetto delle stesse;
in via subordinata, di condannare il Controparte_4
2
[...] in persona del Sindaco p.t., a manlevare la convenuta dalle conseguenze risarcitorie delle domande proposte dall'attore.
Nello specifico, la convenuta deduceva:
- la competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., a decidere le controversie relative al compenso degli amministratori di società in house providing;
- il difetto di legittimazione passiva della convenuta ai sensi dell'art. 2449 c.c.;
- nel merito: i) che, in base alla lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il Consiglio Comunale del Comune di con deliberazione n. 52 del Controparte_2
30/07/2019, recante “Indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”, introduceva l'obbligo per l'Ente di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, dell'atto regolamentare approvato con la medesima deliberazione n. 52/2019; ii) che tra tali requisiti vi erano il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, o diploma di laurea equipollente, e di esperienza specifica nella materia oggetto di incarico;
iii) che l'attore non era in possesso di tali requisiti e, pertanto, veniva revocato dal proprio incarico;
iv) che, in ogni caso, ai sensi degli artt. 2449 c.c. e 50 TUEL, non era necessaria l'esplicitazione della giusta causa di revoca, con decorrenza del termine di 45 gg. per esercitare il potere di revoca ad nutum dalla data di proclamazione del Sindaco;
v) il difetto di prova in ordine al danno non patrimoniale asseritamente patito dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., chiedendo di rigettare integralmente la domanda attorea ovvero, in subordine, di rigettare la domanda di manleva spiegata dalla convenuta, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di esso chiamato, e di rigettare in ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento a titolo di danno reputazionale, poiché infondata e comunque non provata.
Nello specifico, parte chiamata deduceva:
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva a norma dell'art. 2449 c.c., in quanto la natura in house providing della società convenuta non era idonea a determinare la disapplicazione della disciplina ordinaria stabilita in materia di impugnazione di delibere di società di capitali;
- in punto di diritto: i) quanto al presunto difetto informativo dei soci della convenuta, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, trattandosi di vizio invocabile esclusivamente dagli stessi soci, nonché l'infondatezza della doglianza, essendo la deliberazione il frutto di un'ampia discussione assembleare;
ii) quanto alla mancata esplicitazione della giusta causa di revoca, che la motivazione era da rinvenirsi nei provvedimenti sindacali subb. decreto n. 21 del
3 26.7.2019 e decreto n. 28 del 19.9.2019, richiamanti l'art. 50 TUEL;
iii) che il sistema del cd. spoil system aveva ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, l'attore non era in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico allo stesso conferito ai sensi della deliberazione consiliare n. 52/2019; iv) l'assenza di prova in ordine al danno non patrimoniale asseritamente patito dall'attore.
La causa veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
10/03/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società convenuta.
In particolare, quanto all'invocata incompetenza dell'intestato Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale ordinario di Pescara in funzione di giudice del lavoro, la
Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il rapporto fra società e amministratore riguarda la gestione dell'attività di impresa e non può essere semplicemente ricondotto nell'ambito di una prestazione d'opera intellettuale, con conseguente operatività dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n.
168/2003, il quale fa riferimento ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario»
(cfr. Cass., n. 14369/2015 secondo cui appartiene alla Sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa); né la natura in house providing della società convenuta è idonea a derogare alla disciplina ordinaria (cfr. in proposito Cass., sez. un., 24591/2016 secondo cui la facoltà attribuita all'Ente pubblico dall'art. 2449 c.c., sostitutiva della generale competenza dell´assemblea ordinaria, deve essere qualificata come estrinsecazione non di un potere pubblico, ma di una potestà di diritto privato, con conseguente applicazione del regime ordinario previsto per gli atti societari).
Quanto al difetto di legittimazione passiva della convenuta, è principio consolidato in seno alla Corte di legittimità, a partire da Cass. n. 58/79, che una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un Ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale (cfr. Cass. sez. un. nn. 4989 del 1995, 5085 del 1997, 8454 del 1998 e, fra le più recenti, Cass. sez. un. 24591 del 2016, 19676 del
2016, 21299 del 2017), posto che il rapporto tra società ed Ente pubblico è di assoluta autonomia, potendo l'Ente incidere sul funzionamento e sull'attività della società non già attraverso l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario.
In altri termini, l'Ente pubblico, quando nomina e revoca gli amministratori della società, non esercita un potere proprio, ma l'ordinario potere dell'assemblea, a essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto (cfr. Cass., sez. un., n. 1237 del 2015 che ha sancito il principio di eguaglianza tra amministratore di nomina pubblica e amministratore di nomina
4 assembleare, conferendo a entrambi, a norma dell'art. 2383 c.c., la tutela rinvenibile nella monetizzazione della funzione).
L'indubitabile connotazione societaria "interna" dell'atto, attraverso il quale il Sindaco si fa portatore della volontà del di procedere alla sostituzione degli amministratori della partecipata, CP_2
conduce, dunque, a interpretare i richiamati commi 8 e 9 dell'art. 50 TUEL quali norme etero- integrative dell'art. 2449 c.c., che, nei limiti temporali previsti, consentono all'ente pubblico, in deroga alla previsione statutaria di durata minima dell'incarico, di revocare i componenti dell'organo di gestione in precedenza nominati (Cass., n. 16335/2019). Sicché il rapporto controverso resta nella titolarità della società, unico soggetto tenuto a rispondere dell'eventuale obbligazione risarcitoria derivante dall'illegittimità del provvedimento di revoca.
A ciò consegue la legittimazione passiva della società nel giudizio di impugnazione della delibera di revoca dell'amministratore nominato ex art. 50 TUEL, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e accoglimento della speculare eccezione sollevata dal
, il quale, non possedendo la legittimazione passiva in ordine alla Controparte_2
domanda principale in questa sede proposta, non può essere chiamato in manleva rispetto all'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'amministratore revocato senza giusta causa.
Nel merito, la domanda è infondata.
Parte attrice si duole, nello specifico, dell'invalidità della delibera adottata in data 17/10/2019 dall'assemblea dei soci della società convenuta per i) omessa informazione dei soci in ordine alle conseguenze della revoca dell'attore dalla carica di Vicepresidente del c.d.a. rivestita;
ii) omessa esplicitazione e/o insussistenza della giusta causa di revoca.
In ordine al primo motivo di impugnazione, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (sub specie di titolarità attiva del rapporto controverso) dell'attore formulata dalla parte chiamata in causa.
In particolare, di là dalle ipotesi di nullità delle deliberazioni adottate dall'assemblea di società per azioni (riconducibili, ai sensi dell'art. 2379 c.c., ai casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illiceità dell'oggetto, di modificazione dell'oggetto sociale con attività illecite o impossibili, relativamente ai quali la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle imprese), gli amministratori non possono impugnare le deliberazioni assembleari per vizi estranei alla propria individuale posizione giuridica soggettiva (cfr. Trib. Roma, n. 3099/2021), quale quello invocato in questa sede, che, riguardando l'adeguata informazione dei soci, non può che essere fatto valere dagli stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c.
5 Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso da Cass., n. 16335/2019 secondo cui la previsione di cui all'art. 50 commi 8 e 9 TUEL integra ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori: “Depone in tal senso, in primo luogo, la necessità di connotare di una propria, autonoma rilevanza le norme di cui si discute, che risulterebbero inutiliter datae qualora anche la potestà del Sindaco di revoca e di nomina degli amministratori, da esercitare entro il breve termine di 45 giorni dall'insediamento, dovesse essere sorretta da una motivazione atta a giustificarla: per un verso è infatti evidente che, in caso di inadempimento, o di inesatto adempimento, degli amministratori al mandato loro conferito, il provvedimento di revoca potrebbe parimenti essere adottato dall'ente comunale-socio, secondo le previste regole statutarie e assembleari, prima dell'ordinaria scadenza dell'incarico; per altro verso, non è seriamente ipotizzabile che, nel brevissimo arco temporale a disposizione del Sindaco, questi sia in grado non solo di verificare la professionalità tecnica degli amministratori in carica, ma persino di prevederne la futura incapacità gestionale. Il c.d. sistema dello spoil system, di cui le norme in questione costituiscono estrinsecazione, ha, d'altro canto, ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che (sia pur scrutinando questioni di legittimità costituzionale di articoli di leggi regionali che lo prevedono) l'ha ritenuto compatibile con l'art. 97 Cost. qualora riferito a soggetti che: a) siano titolari di organi di vertice dell'amministrazione; b) debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico (regionale). (Corte
Costituzionale, nn. 233 del 2006, 34 del 2010). Mutatis mutandis, è innegabile che il proceda CP_2
alla nomina degli amministratori di una società controllata (ovvero di coloro che ne rivestono la carica apicale) sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'intuitus personae: nella designazione, ancorché subordinata al possesso di determinati requisiti oggettivi, ha infatti valenza preponderante la valutazione della attitudine dei prescelti a conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente, e di perseguire, secondo le priorità e le modalità da questo indicate, gli obiettivi di gestione della partecipata che l'amministrazione comunale si propone di raggiungere. Allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico- amministrativo, il rapporto fiduciario viene necessariamente meno. Attraverso le disposizioni in esame, il legislatore ha dunque inteso farsi carico della necessità della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo e delle diverse finalità della gestione, senza dover sottostare ai tempi lunghi occorrenti per verificare se gli amministratori in carica, "eredità" del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a tali mutate esigenze”.
6 Dunque, la revoca dell'amministratore, avvenuta in ottemperanza all'art. 50 TUEL, deve ritenersi giustificata dal semplice venir meno del rapporto fiduciario, non essendo la nuova maggioranza politica vincolata dalle scelte – non condivise – compiute da quella precedente.
Nella specie, è circostanza pacifica tra le parti che l'attore fosse stato nominato dal precedente
Sindaco del intuitu personae. Allo stesso modo, dal tenore letterale Controparte_2 della delibera impugnata (cfr. doc. 16 indice di parte attrice), si evince che la revoca dell'attore dalla carica rivestita sia avvenuta in conformità agli artt. 2449 c.c. e 50 TUEL, essendo stati richiamati i decreti sindacali n. 21 del 26.7.2019 e n. 28 del 19.9.2019 (cfr. docc. 4 e 11 indice di parte attrice) alla base della disposta revoca ed essendo stato esplicitato il difetto di fiducia della nuova amministrazione “rispetto alle attività in programma”.
Sicché, in ossequio al disposto di cui agli artt. 2449 c.c. e 50 TUEL, la delibera impugnata deve ritenersi pienamente legittima, con conseguente integrale rigetto della domanda attorea e assorbimento delle ulteriori eccezioni sviluppate dalle parti convenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
Le spese di lite sostenute dalla parte chiamata in causa devono essere poste a carico della società convenuta, attesa l'infondatezza della domanda di manleva per le ragioni evidenziate in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
accessori di legge.
Così deciso nella videoconferenza del 05/06/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
7 Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 05/06/2025 composto dai sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 123 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 10/03/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CPescara alla Via Parte_1 C.F._1
Tirino, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Sergio Della Rocca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Spoltore (Pe) Via Montesecco 56/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Stefano Ilari sito in Pescara alla via G. Misticoni n. 3, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta - nonché
(c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ugo Di Silvestre ed elettivamente domiciliato in L'Aquila al Corso Vittorio Emanuele, n. 139, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Benedetti;
1 - chiamato in causa -
Oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di società di capitali.
Conclusioni delle parti: le parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 10/03/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la società chiedendo di Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'invalidità della deliberazione assunta in seno all'assemblea dei soci della società convenuta in data 17/10/2019, accertando che la revoca dell'attore dalla carica di consigliere di amministrazione e Vicepresidente del consiglio di amministrazione aveva avuto luogo in assenza di giusta causa, con condanna della società al risarcimento del danno dallo stesso subito, pari a €
35.526,88, oltre interessi e, in ogni caso, in misura non inferiore a € 20.000,00 per la lesione all'onore e alla reputazione dell'attore; il tutto con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- che la società convenuta operava secondo il modello in house providing;
- che, a seguito di fusione per incorporazione, al veniva conferito Controparte_2 il potere di designare, anche ai sensi dell'art. 2449 c.c., un componente dell'organo gestorio con la carica di Vicepresidente del consiglio di amministrazione;
- che, in virtù di tale facoltà, l'attore veniva designato componente del c.d.a. con funzioni di
Vicepresidente;
- che, a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco del , l'attore Controparte_2
veniva revocato dalla propria carica, in quanto espressione di altra compagine politica;
- in punto di diritto, l'invalidità della delibera del 17/10/2019 di revoca dell'attore dalla carica rivestita in seno alla società convenuta, in quanto: i) la delibera era sprovvista di adeguato corredo informativo in favore dei soci;
ii) nella delibera non era stata indicata la giusta causa di revoca, con conseguente diritto al risarcimento del danno in capo all'attore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c., pari al compenso allo stesso dovuto sino alla naturale scadenza dell'incarico, nonché del danno alla reputazione e all'onore, determinabile in via equitativa in misura non inferiore a € 20.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Pescara in funzione di giudice del lavoro, nonché il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'attore, con conseguente rigetto delle stesse;
in via subordinata, di condannare il Controparte_4
2
[...] in persona del Sindaco p.t., a manlevare la convenuta dalle conseguenze risarcitorie delle domande proposte dall'attore.
Nello specifico, la convenuta deduceva:
- la competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., a decidere le controversie relative al compenso degli amministratori di società in house providing;
- il difetto di legittimazione passiva della convenuta ai sensi dell'art. 2449 c.c.;
- nel merito: i) che, in base alla lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il Consiglio Comunale del Comune di con deliberazione n. 52 del Controparte_2
30/07/2019, recante “Indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”, introduceva l'obbligo per l'Ente di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, dell'atto regolamentare approvato con la medesima deliberazione n. 52/2019; ii) che tra tali requisiti vi erano il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, o diploma di laurea equipollente, e di esperienza specifica nella materia oggetto di incarico;
iii) che l'attore non era in possesso di tali requisiti e, pertanto, veniva revocato dal proprio incarico;
iv) che, in ogni caso, ai sensi degli artt. 2449 c.c. e 50 TUEL, non era necessaria l'esplicitazione della giusta causa di revoca, con decorrenza del termine di 45 gg. per esercitare il potere di revoca ad nutum dalla data di proclamazione del Sindaco;
v) il difetto di prova in ordine al danno non patrimoniale asseritamente patito dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., chiedendo di rigettare integralmente la domanda attorea ovvero, in subordine, di rigettare la domanda di manleva spiegata dalla convenuta, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di esso chiamato, e di rigettare in ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento a titolo di danno reputazionale, poiché infondata e comunque non provata.
Nello specifico, parte chiamata deduceva:
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva a norma dell'art. 2449 c.c., in quanto la natura in house providing della società convenuta non era idonea a determinare la disapplicazione della disciplina ordinaria stabilita in materia di impugnazione di delibere di società di capitali;
- in punto di diritto: i) quanto al presunto difetto informativo dei soci della convenuta, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, trattandosi di vizio invocabile esclusivamente dagli stessi soci, nonché l'infondatezza della doglianza, essendo la deliberazione il frutto di un'ampia discussione assembleare;
ii) quanto alla mancata esplicitazione della giusta causa di revoca, che la motivazione era da rinvenirsi nei provvedimenti sindacali subb. decreto n. 21 del
3 26.7.2019 e decreto n. 28 del 19.9.2019, richiamanti l'art. 50 TUEL;
iii) che il sistema del cd. spoil system aveva ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, l'attore non era in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico allo stesso conferito ai sensi della deliberazione consiliare n. 52/2019; iv) l'assenza di prova in ordine al danno non patrimoniale asseritamente patito dall'attore.
La causa veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
10/03/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società convenuta.
In particolare, quanto all'invocata incompetenza dell'intestato Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale ordinario di Pescara in funzione di giudice del lavoro, la
Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il rapporto fra società e amministratore riguarda la gestione dell'attività di impresa e non può essere semplicemente ricondotto nell'ambito di una prestazione d'opera intellettuale, con conseguente operatività dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n.
168/2003, il quale fa riferimento ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario»
(cfr. Cass., n. 14369/2015 secondo cui appartiene alla Sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa); né la natura in house providing della società convenuta è idonea a derogare alla disciplina ordinaria (cfr. in proposito Cass., sez. un., 24591/2016 secondo cui la facoltà attribuita all'Ente pubblico dall'art. 2449 c.c., sostitutiva della generale competenza dell´assemblea ordinaria, deve essere qualificata come estrinsecazione non di un potere pubblico, ma di una potestà di diritto privato, con conseguente applicazione del regime ordinario previsto per gli atti societari).
Quanto al difetto di legittimazione passiva della convenuta, è principio consolidato in seno alla Corte di legittimità, a partire da Cass. n. 58/79, che una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un Ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale (cfr. Cass. sez. un. nn. 4989 del 1995, 5085 del 1997, 8454 del 1998 e, fra le più recenti, Cass. sez. un. 24591 del 2016, 19676 del
2016, 21299 del 2017), posto che il rapporto tra società ed Ente pubblico è di assoluta autonomia, potendo l'Ente incidere sul funzionamento e sull'attività della società non già attraverso l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario.
In altri termini, l'Ente pubblico, quando nomina e revoca gli amministratori della società, non esercita un potere proprio, ma l'ordinario potere dell'assemblea, a essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto (cfr. Cass., sez. un., n. 1237 del 2015 che ha sancito il principio di eguaglianza tra amministratore di nomina pubblica e amministratore di nomina
4 assembleare, conferendo a entrambi, a norma dell'art. 2383 c.c., la tutela rinvenibile nella monetizzazione della funzione).
L'indubitabile connotazione societaria "interna" dell'atto, attraverso il quale il Sindaco si fa portatore della volontà del di procedere alla sostituzione degli amministratori della partecipata, CP_2
conduce, dunque, a interpretare i richiamati commi 8 e 9 dell'art. 50 TUEL quali norme etero- integrative dell'art. 2449 c.c., che, nei limiti temporali previsti, consentono all'ente pubblico, in deroga alla previsione statutaria di durata minima dell'incarico, di revocare i componenti dell'organo di gestione in precedenza nominati (Cass., n. 16335/2019). Sicché il rapporto controverso resta nella titolarità della società, unico soggetto tenuto a rispondere dell'eventuale obbligazione risarcitoria derivante dall'illegittimità del provvedimento di revoca.
A ciò consegue la legittimazione passiva della società nel giudizio di impugnazione della delibera di revoca dell'amministratore nominato ex art. 50 TUEL, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e accoglimento della speculare eccezione sollevata dal
, il quale, non possedendo la legittimazione passiva in ordine alla Controparte_2
domanda principale in questa sede proposta, non può essere chiamato in manleva rispetto all'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'amministratore revocato senza giusta causa.
Nel merito, la domanda è infondata.
Parte attrice si duole, nello specifico, dell'invalidità della delibera adottata in data 17/10/2019 dall'assemblea dei soci della società convenuta per i) omessa informazione dei soci in ordine alle conseguenze della revoca dell'attore dalla carica di Vicepresidente del c.d.a. rivestita;
ii) omessa esplicitazione e/o insussistenza della giusta causa di revoca.
In ordine al primo motivo di impugnazione, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (sub specie di titolarità attiva del rapporto controverso) dell'attore formulata dalla parte chiamata in causa.
In particolare, di là dalle ipotesi di nullità delle deliberazioni adottate dall'assemblea di società per azioni (riconducibili, ai sensi dell'art. 2379 c.c., ai casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illiceità dell'oggetto, di modificazione dell'oggetto sociale con attività illecite o impossibili, relativamente ai quali la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle imprese), gli amministratori non possono impugnare le deliberazioni assembleari per vizi estranei alla propria individuale posizione giuridica soggettiva (cfr. Trib. Roma, n. 3099/2021), quale quello invocato in questa sede, che, riguardando l'adeguata informazione dei soci, non può che essere fatto valere dagli stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c.
5 Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso da Cass., n. 16335/2019 secondo cui la previsione di cui all'art. 50 commi 8 e 9 TUEL integra ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori: “Depone in tal senso, in primo luogo, la necessità di connotare di una propria, autonoma rilevanza le norme di cui si discute, che risulterebbero inutiliter datae qualora anche la potestà del Sindaco di revoca e di nomina degli amministratori, da esercitare entro il breve termine di 45 giorni dall'insediamento, dovesse essere sorretta da una motivazione atta a giustificarla: per un verso è infatti evidente che, in caso di inadempimento, o di inesatto adempimento, degli amministratori al mandato loro conferito, il provvedimento di revoca potrebbe parimenti essere adottato dall'ente comunale-socio, secondo le previste regole statutarie e assembleari, prima dell'ordinaria scadenza dell'incarico; per altro verso, non è seriamente ipotizzabile che, nel brevissimo arco temporale a disposizione del Sindaco, questi sia in grado non solo di verificare la professionalità tecnica degli amministratori in carica, ma persino di prevederne la futura incapacità gestionale. Il c.d. sistema dello spoil system, di cui le norme in questione costituiscono estrinsecazione, ha, d'altro canto, ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che (sia pur scrutinando questioni di legittimità costituzionale di articoli di leggi regionali che lo prevedono) l'ha ritenuto compatibile con l'art. 97 Cost. qualora riferito a soggetti che: a) siano titolari di organi di vertice dell'amministrazione; b) debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico (regionale). (Corte
Costituzionale, nn. 233 del 2006, 34 del 2010). Mutatis mutandis, è innegabile che il proceda CP_2
alla nomina degli amministratori di una società controllata (ovvero di coloro che ne rivestono la carica apicale) sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'intuitus personae: nella designazione, ancorché subordinata al possesso di determinati requisiti oggettivi, ha infatti valenza preponderante la valutazione della attitudine dei prescelti a conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente, e di perseguire, secondo le priorità e le modalità da questo indicate, gli obiettivi di gestione della partecipata che l'amministrazione comunale si propone di raggiungere. Allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico- amministrativo, il rapporto fiduciario viene necessariamente meno. Attraverso le disposizioni in esame, il legislatore ha dunque inteso farsi carico della necessità della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo e delle diverse finalità della gestione, senza dover sottostare ai tempi lunghi occorrenti per verificare se gli amministratori in carica, "eredità" del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a tali mutate esigenze”.
6 Dunque, la revoca dell'amministratore, avvenuta in ottemperanza all'art. 50 TUEL, deve ritenersi giustificata dal semplice venir meno del rapporto fiduciario, non essendo la nuova maggioranza politica vincolata dalle scelte – non condivise – compiute da quella precedente.
Nella specie, è circostanza pacifica tra le parti che l'attore fosse stato nominato dal precedente
Sindaco del intuitu personae. Allo stesso modo, dal tenore letterale Controparte_2 della delibera impugnata (cfr. doc. 16 indice di parte attrice), si evince che la revoca dell'attore dalla carica rivestita sia avvenuta in conformità agli artt. 2449 c.c. e 50 TUEL, essendo stati richiamati i decreti sindacali n. 21 del 26.7.2019 e n. 28 del 19.9.2019 (cfr. docc. 4 e 11 indice di parte attrice) alla base della disposta revoca ed essendo stato esplicitato il difetto di fiducia della nuova amministrazione “rispetto alle attività in programma”.
Sicché, in ossequio al disposto di cui agli artt. 2449 c.c. e 50 TUEL, la delibera impugnata deve ritenersi pienamente legittima, con conseguente integrale rigetto della domanda attorea e assorbimento delle ulteriori eccezioni sviluppate dalle parti convenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
Le spese di lite sostenute dalla parte chiamata in causa devono essere poste a carico della società convenuta, attesa l'infondatezza della domanda di manleva per le ragioni evidenziate in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
accessori di legge.
Così deciso nella videoconferenza del 05/06/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
7 Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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