Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1890/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA, con elezione di domicilio in VIA FARINI, 15
PARMA presso e nello studio dell'avv. Cortesi Venturini;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SPICONARDO ANTONIO, con elezione di domicilio in via Trevisani 153, Bari, presso e nello studio dell'avv. SPICONARDO ANTONIO;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 25
a Bari c.f , rappresentanti e difesi dall'avv. Danila BRUGNOLI, elettivamente C.F._4
domiciliati per la presente procedura nello studio della stessa in Parma, viale Mentana n.10;
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “La S.V. Ill.ma, già dichiarata con sentenza non definitiva n. n.
460/2023, pubblicata in data 11.04.2023, la separazione personale dei coniugi, SInori Parte_1
e , i quali contraevano matrimonio a Bari in data 1.06.2013, trascritto presso
[...] Controparte_1
i registri di stato civile del Comune di Bari, anno 2013, parte II, serie A. n. 122, Voglia addebitare la separazione al marito per i di lui gravi comportamenti, contrari ai doveri ed agli obblighi che
Per_ discendono dal matrimonio ed accogliere le seguenti CONDIZIONI 1) affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento e residenza presso la stessa, ed esercizio Pt_2
esclusivo in capo alla stessa in ordine alle scelte di maggior interesse relative alla prole (salute, residenza, istruzione ecc…ecc..) 2) prevedere che i figli minori e vedano il padre in CP_2 Pt_2
luogo protetto, alla presenza di un educatore, e comunque subordinatamente allo svolgimento da parte del SInor di percorso di supporto alla genitorialità e di percorso di liberazione dalla Controparte_1 violenza presso Centro LDV, tenendo altresì conto della volontà manifestata dai figli e dell'eventuale loro diniego;
3) dichiarare decaduto il SInor dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minori ex art. 330 c.c. ovvero limitarne la responsabilità genitoriale ai sensi degli art. 333 ss c.c.; 4) disporre ordine di protezione con divieto di non avvicinamento del SInor alla SInora Controparte_1
ed ai figli nonché ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi per ragioni di Parte_1 dimora, studio, lavoro, svago, ecc..eccc…; dichiarare tenuto il SInor a corrispondere, Controparte_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00
a figlio), da versarsi alla SInora , a far tempo dalla domanda, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie, da individuarsi come da Protocollo d'intesa del 20.12.2023 in forza presso il
Tribunale di Parma e nella specie : SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO tutte da NON concordare preventivamente SPESE MEDICHE da documentare - Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami,
pagina 2 di 25 accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- Tickets sanitari;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici
(motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di teso, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché
l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- Dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00; - Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare - Tempo prolungato, pre – scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- Baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- Centro ricreativo estivo;
- Gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
-
Ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE tutte NON concordare preventivamente SPESE
MEDICHE da documentare - Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in pagina 3 di 25 strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); - Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico – fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- Retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; - Alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze ed oneri condominiali;
- Corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E
SPORTIVE da documentare - Corsi di musica e strumenti musicali;
- Un corso sportivo o artistico comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- Viaggi di vacanza senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero, boyscout;
- Attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
- Acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola /università); - Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
-
Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativa a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- Acquisto del mezzo di trasporto del figlio. 5) Prevedere che la SInora Parte_1 percepisca per intero (100%) l'assegno unico e qualsiasi altro supporto economico in favore del nucleo familiare in questione;
6) con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per parte resistente: “Alla luce di quanto sinora esposto, il Sig. , ut supra CP_1
rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e domanda, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: in via riconvenzionale: dichiarare la separazione dei coniugi, SI.ra e il SI. , con Parte_1 Controparte_1
addebito alla SInora per comportamenti contrari ai doveri coniugali;
- disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori e con residenza e collocazione presso CP_2 Pt_2
l'abitazione della zia paterna, , nata a [...] il [...] e sita in via Torre Tresca n. Persona_2
46 a Bari od in via di subordine, qualora ritenuto di giustizia, disporre l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con conferimento incarico al Servizio Sociale competente di valutare le capacità genitoriali della madre e con regolamentazione del diritto di visita della ricorrente alla presenza degli esperti dei Servizi Sociali;
- disporre che la SI.ra corrisponda a Parte_1
pagina 4 di 25 titolo di mantenimento la cifra di euro 600,00 mensili, con rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie. A titolo esemplificativo quelle mediche, scolastiche, sportive e ricreative con le seguenti precisazioni: a) senza necessità di preventivo accordo: le spese medico-specialistiche, terapeutiche, esami diagnostici coperti dal SSN purchè debitamente prescritti dal medico di base, Ticket sanitari, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola, mensa scolastica e doposcuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ad € 100,00), gite scolastiche senza pernottamento;
b) con necessità di preventivo accordo le spese medico-specialistiche, terapeutiche, protesiche esami diagnostici non coperti dal SSN
e/o non prescritti dal medico di base;
spese odontoiatriche e ortodontiche, spese oculistiche e occhiali, cure fisioterapiche, spese per tutori o altri presidi medici, spese per eventuale terapia psicologica, per baby sitter, lezioni private conSIliate a entrambi i genitori dagli insegnanti, acquisto computer e accessori (con costo superiore ad euro 150,00), gite scolastiche con pernottamento, corsi per apprendimento di lingue straniere ed eventuali relativi soggiorni studio all'estero, vacanze e viaggi del figlio senza genitori, corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, scii, scherma, nautica, golf, educazione musicale, allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali con le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei;
ritiri e soggiorni di esercitazione e studio. Le parti, allorché affronteranno una spesa straordinaria per i figli, che non richieda il preventivo accordo o che sia preventivamente concordata, dovranno inviarsi, entro 30 giorni, la necessaria documentazione della spesa sostenuta. Il rimborso della predetta spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione giustificativa. Le spese medico specialistiche e terapeutiche dovranno essere comprovate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale del figlio su ciascun scontrino/fattura. I documenti fiscali relativi a spese deducibili dai genitori dovranno essere intestate ai figli ed inviate tempestivamente all'altro genitore. Nel caso in cui l'importo della singola spesa straordinaria (che non richieda il preventivo accordo o previamente concordata) sia superiore ad euro 200,00, il SI. potrà richiedere alla SI.ra CP_1 Parte_1
pagina 5 di 25 l'anticipazione della sua quota di spettanza, che dovrà essergli versata entro dieci giorni dalla comunicazione del relativo importo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni per i minori: “Voglia il Tribunale adito, - Affidare i minori, e in via CP_2 Pt_2
esclusiva alla madre, presso la quale avranno residenza e collocazione;
- Disporre che i Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori approntino in favore dei minori gli interventi di sostegno che si rendano eventualmente necessari;
- Disporre che i Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori anche con l'ausilio della PI, approntino in favore delle parti e/o dei minori gli interventi ritenuti opportuni al fine di tutelare il superiore interesse di minori, impartendo alle parti le indicazioni necessarie;
- Disporre che i Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori, laddove ritenuto necessario per il benessere dei minori, si prestino a svolgere attività di intermediazione e tramite tra genitori;
- Disporre che i Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori anche con l'ausilio della
PI attuino in favore dei genitori e/o di uno di loro e/o dei minori i percorsi ritenuti opportuni al fine di tutelare il superiore interesse di minori, impartendo alle parti le indicazioni necessarie;
- Disporre che, qualora pervenga richiesta da una delle parti o da parte di uno o dei minori di contatti o incontri tra i minori e il padre o ove comunque ritenuto corrispondente all'interesse dei minori dai Servizi Sociali, i
Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori, anche con l'ausilio della PI , verifichino se sussiste oppure no l'opportunità – avendo con riferimento il superiore interesse dei minori e sentita la volontà degli stessi – di una ripresa degli incontri e/o dei contatti padre / minori e in caso positivo ne regolamentino i tempi i luoghi e le modalità, nel caso con facoltà degli stessi servizi sociali di sospendere, se iniziati, i suddetti contatti o incontri, laddove contrari al superiore interesse dei minori. -
Disporre che il contribuisca, dal momento del deposito del ricorso, al mantenimento Controparte_1
dei figli minorenni versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Parte_1
complessiva di Euro 700,00 (settecento/00 350,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo incidi
ISTAT o nella diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale -Disporre che saranno a carico dei genitori nella misura del 50% l'uno, o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale le seguenti spese: A)SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal
SSN;Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
pagina 6 di 25 tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare : tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno); SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione centro ricreativo estivo gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura ricarica cellulare B) SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal
SSN; Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia) cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche pagina 7 di 25 psico/fisiche diagnosticate SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera. SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E
SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari eSIenze di spesa dei figli. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 adiva il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: in data 1.6.2013 aveva contratto matrimonio con;
dall'unione erano nati i figli Controparte_1
, in data 6.01.2009, e il 2.5.2012; nel 2018 la famiglia si era trasferita da Bari a CP_2 Pt_2
Fontevivo, in un appartamento che ella avrebbe dovuto acquistare entro il 31.12.2022, ma nella detenzione del quale era stata immessa in via anticipata, corrispondendo un canone mensile di euro
600,00; negli ultimi anni il SI. aveva spesso aggredito fisicamente e verbalmente lei e il figlio;
CP_1
la situazione era degenerata il 2.12.2021 quando, dopo essere rientrato a casa da una serata trascorsa con un amico, il SI. aveva iniziato a percuotere lei e la coppia di amici presenti in casa, tanto CP_1
pagina 8 di 25 che tutti e tre avevano necessitato di cure mediche presso il Pronto Soccorso;
a seguito di tale episodio il SI. era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
ella era assunta quale CP_1
operaia e percepiva una retribuzione mensile pari ad euro 1.000,00, era gravata da spese abitative per euro 600,00, nonché da un mutuo con rata mensile di euro 320,00, contratto per dotare l'immobile di depuratore;
ella non disponeva più dell'autovettura, perché il SI. ne aveva preteso la CP_1
restituzione; il SI. era impiegato nel campo nell'edilizia e nell'ultimo periodo lavorava in CP_1
Svizzera; dal dicembre 2021 il SI. aveva cessato di contribuire ai bisogni familiari, non CP_1
riconoscendole più nemmeno il canone di locazione di un immobile sito in Puglia, che in costanza di unione veniva utilizzato per far fronte alle eSIenze dei figli;
egli aveva ripreso la propria attività lavorativa in Svizzera, dopo che gli era stata revocata la misura cautelare. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale di Parma volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito, nonché prevedendo l'affidamento esclusivo a lei dei figli, che dovevano rimanere collocati presso la madre. In punto di provvedimenti economici, insisteva affinché il
Tribunale volesse porre in capo al SI. l'obbligo di corrisponderle una somma pari ad euro CP_1
800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie. A tale domanda si aggiungeva anche quella di ottenere un assegno di mantenimento per sé, proposta dalla ricorrente con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2.9.2022.
Con memoria del 7.9.2022 si costituiva in giudizio il SI. deducendo che: l'insorgenza della CP_1
crisi coniugale era stata causata dall'infedeltà della moglie;
egli non aveva mai tenuto condotte fisicamente e verbalmente violente nei confronti della moglie e del figlio;
senza consultarlo, la SI.ra aveva deciso di cedere a terzi il contratto preliminare concluso per l'acquisto della casa Parte_1
familiare di Fontevivo, nonostante egli avesse già versato una somma pari ad euro 50.000,00, di cui
20.000,00 mutuati dalla propria madre;
a seguito di indagini condotte da un investigatore privato era emerso che la madre era solita lasciare i figli da soli a casa fino a tarda notte, mentre lei era impegnata in attività di svago;
a , che aveva soli 13 anni di età, era permesso di stare fuori per tutta la notte;
CP_2
egli aveva ripreso a lavorare in Svizzera e percepiva una retribuzione pari ad euro 3.000,00. Tanto premesso, il resistente aderiva alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente, ma chiedeva che questa venisse addebitata alla moglie. Insisteva inoltre affinché i minori fossero a lui affidati in via esclusiva e collocati in via prevalente a Bari, presso la zia paterna. In punto di mantenimento dei pagina 9 di 25 minori, chiedeva che la SI.ra fosse tenuta a corrispondergli la somma mensile di euro Parte_1
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparse innanzi al Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 21.9.2022, le parti confermavano la loro volontà di addivenire alla separazione.
Con ordinanza del 26.9.2022 il Giudice delegato confermava il divieto di avvicinamento del SI.
ai figli e alla SI.ra , già emesso dal Tribunale per i Minorenni. In via provvisoria ed CP_1 Parte_1
urgente prevedeva altresì che i minori fossero affidati alla madre in via esclusiva e collocati in via prevalente presso di lei, delegando i Servizi Sociali per l'organizzazione di incontri tra padre e i figli, qualora ritenuti nell'interesse dei minori. Con riferimento ai provvedimenti economici, il Giudice disponeva che il SI. fosse tenuto a corrispondere alla SI.ra mensili euro 400,00 per CP_1 Parte_1
il mantenimento della moglie ed euro 700,00 per quello dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Gli obblighi economici in capo al SI. venivano successivamente ridotti, a seguito di ricorso ex CP_1
art. 709, c.p.c., da lui proposto in data 6.2.2023. Ed infatti, con ordinanza del 16.3.2023 veniva revocato il contributo del SI. al mantenimento della SI.ra , nonché ridotto l'importo CP_1 Parte_1
del mantenimento per i figli, fissato nella misura di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Correttamente proseguita la causa innanzi al Giudice istruttore, con sentenza non definitiva pubblicata in data 5.4.2023 veniva dichiarata la separazione personale delle parti. Con separata ordinanza veniva inoltre nominata la Curatrice speciale dei minori, nella persona dell'avv. Brugnoli, che si costituiva con comparsa di risposta del 15.6.2023.
Istruita la causa a mezzo di relazioni psicosociali sul nucleo demandate ai Servizi Sociali, ad una CTU affidata alla dott.ssa nonché espletate indagini di polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio Per_3
a disposizione del SI. , all'udienza del 18.3.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la CP_1
decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al SI. , per aver questo CP_1
tenuto condotte maltrattanti tanto verso di lei, che verso i figli. A sua volta, in via riconvenzionale, il resistente ha proposto domanda di addebito della separazione alla SI.ra per violazione del Parte_1
dovere di fedeltà discendente dal matrimonio.
pagina 10 di 25 È necessario premettere che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre che questi abbia gravemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, nonché sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, gravando sulla parte che propone la domanda l'onere di provarlo (cfr., tra le altre, Cass. 16691/2020). Tuttavia, con riferimento alle condotte violente, la Suprema Corte si è espressa nel senso che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (v. Cass. sent. n. 7388/2017, confermata, ex multis, da Cass. sent. n. 31351/21).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione al SI. debba CP_1 trovare accoglimento, anche alla luce delle risultanze del processo penale, all'esito del quale il SI.
è stato condannato dal Tribunale di Parma per il reato di cui all' art. 582, c.p., così come CP_1
aggravato ex art. 577 comma I, c.p., commesso nei confronti della SI.ra (v. doc. n. 54, Parte_1
fascicolo ricorrente). A tal riguardo si rileva che, sebbene avverso tale sentenza sia stato proposto appello, cosicché non può rivestire gli effetti del disposto di cui all'art. 651, c.p.p., ciò non toglie che abbia un importante rilievo indiziario. Ed infatti, la Suprema Corte ha affermato che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione pagina 11 di 25 degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale (v. Cass. sent. n. 10055/10).
Ed infatti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è emerso che, nel corso di una violenta lite con la moglie, avvenuta in data 2.12.2021, anche alla presenza di una coppia di amici, il SI. ha CP_1
colpito la SI.ra con uno schiaffo e l'ha afferrata per il collo, adirato per il fatto che ella lo Parte_1
avesse rimproverato per essere tornato a casa in stato di ubriachezza. Nemmeno l'intervento a difesa della SI.ra delle altre due persone presenti ha fermato il SI. , che ha iniziato a Parte_1 CP_1
colpire con pugni e ad ingiuriare anche loro. Nel tentativo di calmare il SI. , il SI. CP_1 Per_4
amico presente in casa, lo ha accompagnato fuori dall'abitazione, ma gli agiti violenti del SI. CP_1
non sono cessati, poiché egli ha prima rotto i vetri della macchina del SI. parcheggiata di fronte Per_4
a casa, e successivamente ha colpito più volte il SI. con un crick sul cranio, provocandogli Per_4
numerose ferite. Nel tentativo di allontanarsi da casa, il SI. ha poi speronato con la propria CP_1
autovettura quella del SI. e, una volta riuscito ad uscire dal cortile antistante l'abitazione, si è Per_4 recato a casa del SI. dove si trovava la sorella di quest'ultimo, e ha sfondato la porta di ingresso Per_4
con la propria autovettura. Dopodiché si è rivolto alla sorella del SI. minacciandola che avrebbe Per_4
ucciso il fratello.
Il resoconto degli episodi avvenuti nella tarda serata del 2.12.2021 ha trovato riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dai numerosi testi presenti al momento dell'accaduto, vale a dire il SI. la Per_4
SI.ra , la SI.ra , compagna del SI. la sorella del SI. e la SI.ra Parte_1 Parte_3 Per_4 Per_4
vicina di casa, ma anche dai referti ospedalieri, perché tutti i soggetti coinvolti hanno CP_3
necessitato di assistenza medica immediata, essendo stati trasportati in pronto soccorso in ambulanza.
Della veridicità del narrato dei testi non vi è motivo di dubitare, anche perché tutti hanno reso dichiarazioni conformi e comunque supportate dalle certificazioni mediche. Peraltro, quand'anche si volesse sostenere l'inattendibilità delle testimonianze delle persone offese, si osserva che una ricostruzione dei fatti collimante è stata resa anche dalla teste vicina di casa, del tutto estranea CP_3
ai fatti, che è accorsa presso l'abitazione della famiglia , perché allertata dalle grida. La SI.ra CP_1
ha infatti dichiarato di essere corsa a casa della famiglia per portare via i minori, trovando CP_3
sveglio e addormentata, e di aver notato delle tracce ematiche sulle pareti, nonché di CP_2 Pt_2
aver visto il SI. che prima percuoteva con pugni e calci il SI. e poi tentava di speronare CP_1 Per_4
l'autovettura di quest'ultimo. Ha aggiunto la teste di essere poi tornata presso la casa della famiglia pagina 12 di 25 e di aver visto il SI. sanguinante e riverso sul tavolo. Ha confermato inoltre la teste che CP_1 Per_4
le aveva riferito di aver allertato le forze dell'ordine. CP_2
A fronte della gravità delle condotte del SI. , il quale ha dimostrato di non saper contenere la CP_1
propria aggressività, rivolgendola prima nei confronti della moglie, vittima di lesioni, e poi dei due amici, deve trovare accoglimento della domanda di addebito proposta dalla SI.ra . Peraltro, Parte_1
il fatto che il SI. sia stato capace di raggiungere un tale livello di violenza non motivata e in CP_1
così breve tempo fa pensare che egli fosse solito a tali tipi di condotte, probabilmente anche all'interno delle mura domestiche. Ed infatti, non si può non rilevare che il teste ha riferito di essere stato Per_4
presente anche ad un altro episodio, avvenuto il pomeriggio antecedente alla nottata di cui si è dato atto, quando il SI. aveva violentemente percosso il figlio , reo di aver fatto cadere del CP_1 CP_2
salume a terra, e per questo era stato costretto dal padre a mangiarlo ed era stato colpito con un calcio e un pugno sulla spalla. Tale episodio è stato confermato anche da ai Servizi Sociali, così come CP_2
emerge dalla prima relazione depositata nel presente giudizio, nonché in sede di audizione condotta dalla CTU. Peraltro, sia che sentiti nel corso delle operazioni peritali, hanno riportato CP_2 Pt_2
che il padre era spesso violento nei confronti della madre. In particolare, ha riferito di un CP_2
episodio accaduto nel periodo di Natale del 2019, quando il padre aveva “alzato le mani contro la mamma” e rotto un vetro. invece ha riportato di aver assistito in diverse occasioni a percosse Pt_2
del padre nei confronti della madre. Si osserva altresì che allo stato pende nei confronti del SI. CP_1 un altro procedimento penale per il reato di cui all'art. 572, c.p., commesso nei confronti della SI.ra e dei figli (v. doc. n. 53, fascicolo ricorrente). Parte_1
Non merita invece accoglimento la domanda di addebito della separazione proposta dal SI. , il CP_1
quale ha allegato che, in costanza di unione, la moglie avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali. A tal riguardo è sufficiente osservare che il SI. non ha offerto prova alcuna di tale allegazione e, CP_1 quand'anche la avesse offerta, difetterebbe comunque il nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà da parte della SI.ra e l'insorgenza della intollerabilità della convivenza, tenuto conto Parte_1
che è lo stesso SI. a sostenere che la SI.ra abbia intrattenuto relazioni CP_1 Parte_1
extraconiugali nel 2010 e successivamente nel 2017 e nel 2019, quindi in un periodo di tempo molto antecedente rispetto all'episodio del dicembre 2021. Si aggiunga che sono del tutto irrilevanti, per i fini che ci occupano, le risultanze della relazione investigativa versata in atti dal SI. , in quanto CP_1
pagina 13 di 25 riguardano un periodo di tempo ricompreso tra il maggio e il giugno 2022, nonostante la coabitazione tra i coniugi fosse cessata già nel dicembre 2021.
Sulla responsabilità genitoriale, collocamento e visite con il genitore non collocatario
I profili attinenti alla capacità genitoriale delle parti, nonché ai rapporti tra i figli e i genitori sono stati indagati a mezzo dei Servizi Sociali, nonché di CTU psicodiagnostica.
All'esito degli accertamenti condotti sono emersi gravi indici di inidoneità del SI. al CP_1
consapevole esercizio dei doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale. Per contro, la SI.ra si è dimostrata pienamente in grado di divenire la figura di riferimento, pressoché esclusiva, Parte_1
per i minori.
Ed infatti, già dalla prima relazione dei Servizi Sociali CISS Ossola, ai quali è stata affidata in un primo momento l'analisi della capacità genitoriale del SI. e la gestione del percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità, è emerso che il SI. avesse una scarsa conoscenza dei minori e fosse carente di CP_1
risorse potenziali a livello di genitorialità. A detta dei Servizi Sociali, il SI. è sempre stato CP_1
maggiormente concentrato nel dimostrare la propria innocenza, piuttosto che trovare un canale di avvicinamento ai figli, tanto da non aver mai posto domande in merito alla possibilità di riprendere i contatti con i minori. L'adesione ai percorsi offerti dai Servizi Sociali su indicazione del Tribunale è sempre stata soltanto apparente e finalizzata, nell'ottica del SI. , a dimostrare la propria CP_1
innocenza rispetto ai fatti del dicembre 2021, a discapito della reale volontà di riprendere i rapporti con i figli, invero assente. Lo stesso percorso di sostegno alla genitorialità è stato bruscamente interrotto dal SI. , così come chiarito dalla NPI di riferimento, che ha dato atto che il SI. aveva CP_1 CP_1
deciso di fare ritorno in Puglia e non si era più presentato, senza avvisare, agli incontri organizzati da remoto, così palesando una sostanziale indisponibilità ad affrontare il percorso necessario per la programmazione degli incontri con i minori.
Certamente esemplificativo della grave inidoneità del SI. nell'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale è anche l'episodio di violenza nei confronti di , narrato dal teste nel corso del CP_2 Per_4
dibattimento penale e poi confermato anche da ai Servizi Sociali, nonché in sede di audizione CP_2
condotta dalla CTU. Peraltro, la sera del 2.12.2021 erano presenti in casa anche e e CP_2 Pt_2
nemmeno tale circostanza ha avuto un peso per il SI. , il quale, nonostante fosse consapevole CP_1
pagina 14 di 25 di ciò, non ha inteso modulare le proprie condotte, alle quali ha parzialmente assistito , che ha CP_2 avvertito le forze dell'ordine.
Le stesse conclusioni rassegnate nel presente giudizio dal SI. denotano un'incapacità di CP_1
comprendere quali siano i bisogni dei minori, tenuto conto che egli ha insistito nel domandare che questi siano collocati presso una zia paterna che abita in Puglia, pur di allontanarli dalla figura materna, nonostante all'esito della lunga indagine sul nucleo sia emersa la piena idoneità della madre a farsi carico dei bisogni dei minori e il sincero legame che i minori manifestano verso la madre. Il fatto che il padre ritenga che sia nell'interesse dei minori sdradicarli dal loro contesto di vita ed obbligarli ad un netto cambiamento per collocarli presso una terza persona, anziché rimanere presso la loro abitazione e soggetti alle cure materne, è sintomatico di una evidente difficoltà del padre di sintonizzarsi con le eSIenze dei figli.
Si aggiunga altresì che il SI. non ha mai partecipato al mantenimento indiretto dei figli, CP_1
evidenziando un sostanziale disinteresse per il soddisfacimento delle loro eSIenze. Dopo la perdita del lavoro in Svizzera, egli stesso ha riferito ai Servizi Sociali CISS Ossola di non voler reperire un'occupazione per provvedere adeguatamente al mantenimento dei minori, in quanto, a detta sua, vi poteva provvedere autonomamente la SI.ra , la quale, a seguito della cessione a terzi del Parte_1
contratto preliminare di acquisto della ex casa familiare, aveva incassato euro 11.000,00, anticipati dalla madre del SI. . CP_1
Gravi criticità nell'esercizio della capacità genitoriale da parte del SI. sono state riscontrate CP_1 anche all'esito della CTU, affidata alla dott.ssa In particolare, la CTU ha evidenziato che il Per_3
SI. presenta una modalità autoreferenziale e difensiva, compatibile con aspetti di tipo CP_1
narcisistico, essendo presente una scarsa propensione all'autocritica, all'introspezione e alla comprensione delle ragioni degli altri in senso empatico. Ha aggiunto la CTU che anche in costanza di unione il padre aveva assunto un ruolo marginale nella vita dei figli, essendo la cura dei figli quasi integralmente delegata alla SI.ra , complice anche la distanza geografica del luogo di lavoro Parte_1
del SI. rispetto alla casa familiare. Egli era solito fare ritorno a Parma soltanto nel weekend, CP_1
non concentrando su di sé un ruolo educativo, ma piuttosto impostando il rapporto con i figli sulla base di momenti di gioco. Con riferimento al criterio del genitore psicologico, la dott.ssa ha rilevato Per_3 che “il padre è considerato dai minori come una figura disinteressata ed a tratti offensiva e svalutante, soprattutto nell'opinione di . Entrambi i figli nutrono un'immagine deteriore della funzione CP_2
pagina 15 di 25 paterna. Dal 2021 in poi il padre non è riconosciuto nel suo ruolo e non è presente fisicamente ed affettivamente nella loro vita” (v. pag. 98, CTU). Particolarmente carente appare nel padre il criterio della riflessività, per tale intendendosi la capacità di comprendere ed elaborare i propri ed altrui stati psicologici, poiché “egli ha mostrato una notevole incapacità di decentramento del pensiero rispetto ai propri comportamenti. Egli ha sempre difeso strenuamente le sue scelte e si è dimostrato poco propenso alla rivisitazione dei vissuti. La capacità di elaborazione dei propri convincimenti e di introspezione sui suoi vissuti, sono apparse eccessivamente limitate […] Al momento le difese di tipo narcisistico ed il desiderio di riabilitazione della propria figura non vengono sottoposti a processi di assunzione delle proprie responsabilità. Il padre accusa l'altro genitore senza riuscire ad accostarsi emotivamente alle ragioni dei figli” (v. pag. 98, CTU). Assente è anche il criterio dell'accesso, poiché il SI. percepisce l'altro genitore come manipolatore, alienante il rapporto con i figli, CP_1
svalutante, non riconoscente. Ha concluso la CTU nel senso che “al momento è ancora presente una condotta superficiale ed immatura da parte del padre, il quale non tiene in adeguata considerazione i vissuti autentici dei figli e la sofferenza da loro sperimentata in merito non solo all'episodio del dicembre 2021 ma anche del passato della vicenda familiare. La figura paterna si è dimostrata inaffidabile e desiderosa di riallacciare un legame con i figli allo scopo di riabilitare la propria immagine ma non di mostrare un vero interesse per la prole. Il padre non si occupa del sostentamento dei figli e non si mostra adeguatamente interessato alla loro quotidianità. Egli non appare aver interiorizzato, se non in modo superficiale, la necessità di mostrarsi credibile agli occhi dei figli.
non sta mostrando, tramite concrete iniziative, un reale interesse per percorsi migliorativi, CP_1
anche per il sostegno alla genitorialità. Il suo modo di atteggiarsi, orientato ad ottenere riconoscimenti di ruolo che vengono costantemente non confermati dai comportamenti concreti
(mancanza di supporto economico ai figli, coinvolgimento degli stessi nel conflitto giuridico, mancato rispetto verso l'altro genitore) crea una condizione di sofferenza nei figli” (v. pag. 103, CTU).
Da ultimo, si osserva che il SI. non ha mostrato la benché minima volontà di superare i limiti CP_1
evidenziati dalla CTU, posto che, dopo la chiusura del percorso consulenziale, pur decidendo di non presenziare agli incontri organizzati dai Servizi Sociali su indicazione della CTU, incontri prodromici alla ripresa delle visite con i figli, ha ritenuto comunque opportuno contattare tramite il proprio Pt_2
account Instagram, inviandole messaggi che avevano quale unica finalità quella di denigrare la figura materna, nonché di riabilitarsi agli occhi della figlia. Ancora una volta il padre ha dimostrato di non pagina 16 di 25 avere alcun interesse verso i minori, poiché, nonostante il lungo periodo intercorso senza contatti con la figlia, i messaggi a lei indirizzati non avevano il fine di ottenere informazioni su di lei e sulla vita, ma unicamente quello di cercare di ribadire una propria verità.
All'opposto, l'indagine sulla capacità genitoriale della SI.ra ha avuto esiti positivi. Ed Parte_1
infatti, come accennato, la SI.ra ha sempre rappresentato per i minori il genitore Parte_1
psicologico, ruolo che ha assunto nel corso di tutti gli anni di crescita dei minori e che ha consolidato a partire dal dicembre 2021, quando i rapporti tra i minori e il padre si sono interrotti completamente.
Ella rappresenta il fulcro organizzativo, affettivo, e normativo per i minori e ha dimostrato di conoscere i bisogni dei figli e di saperli interpretare correttamente, offrendovi risposte concrete. Nonostante abbia subito gli agiti violenti del marito, già descritti in precedenza, non si è mai opposta al fatto che i minori incontrassero nuovamente il padre e si è sempre affidata alle indicazioni dei professionisti coinvolti nella gestione del nucleo. Inoltre, la SI.ra ha dato prova di saper offrire ai minori una valida Parte_1 forma di protezione, posto che dopo l'episodio di dicembre 2021 si è subito allontanata dalla casa familiare e dal SI. , insieme ai figli. Come fatto rilevare dalla CTU, proprio a causa delle CP_1
condotte violente del SI. , la SI.ra appare a sua volta molto sofferente CP_1 Parte_1
emotivamente e per tale ragione poco capace di effettuare processi di mentalizzazione sul passato della coppia e sulle risorse da mettere in campo per il futuro miglioramento dello stato d'animo dei minori, palesando la presenza di massicci processi identificatori con i bisogni dei figli. Tuttavia, ella ha mostrato capacità di parziale autocritica ed ha manifestato intenti collaborativi con il riavvicinamento dei figli all'altro genitore, dimostrandosi interessata all'evoluzione positiva dei rapporti familiari, nonostante la disistima ed intensa delusione verso l'altra figura genitoriale. Spiegabile a causa delle condotte violente che l'hanno vista quale persona offesa è anche la polarizzazione materna sulla
“mostruosità” della figura paterna, la quale rivestirebbe un ruolo negativo e dannoso per la prole a meno che non si “ravveda” affrontando un percorso di supporto finalizzato alla completa ridiscussione del suo ruolo”, percorso che peraltro era stato caldeggiato dallo stesso Tribunale al SI.
e che quest'ultimo ha ritenuto di non perseguire (v. pag. 100, CTU). CP_1
Alla luce dei gravi indici di inidoneità genitoriale palesati dal SI. , delle condotte violente che CP_1
ha tenuto nei confronti della madre anche alla presenza dei figli, nonché verso stesso, unitamente CP_2
al completo disinteresse mostrato dal padre verso i minori, deve trovare accoglimento la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente.
pagina 17 di 25 Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di decadenza e delle risorse positive messe in campo dalla figura materna, ritiene il Collegio che i minori debbano essere affidati in via super-esclusiva alla madre. Pertanto, ella potrà, in autonomia, assumere anche le decisioni più importanti per i minori, così come previsto in forza del disposto di cui all'art. 337, comma III, c.c.
Inoltre, non v'è dubbio che i minori debbano rimanere collocati presso la madre, tenuto conto che, come evidenziato, ella da sempre rappresenta per i minori la figura di accudimento principale.
Allo stato non è invece prospettabile una ripresa degli incontri tra il padre e minori, interrottisi dal mese di dicembre 2021. Ed infatti, oltre alla forte resistenza manifestata da e occorre CP_2 Pt_2
considerare che il padre ha dimostrato di non avere alcuna consapevolezza dei vissuti autentici dei figli e della sofferenza da loro sperimentata in merito alla vicenda familiare. Inoltre, egli non esprime un reale interesse per i figli, né verso percorsi migliorativi, come per esempio il sostegno alla genitorialità, cosicché, in assenza di un'adeguata presa di consapevolezza da parte del SI. degli effetti che la CP_1
propria condotta ha avuto sui figli, ritiene il Collegio che non possa essere previsto un calendario di incontri tra il padre e i minori. Qualora il padre palesi un fattivo impegno, intraprendendo un percorso di sostegno alla genitorialità, spetterà ai Servizi Sociali del Distretto di Fidenza interfacciarsi con i minori per comprendere se siano interessati a un nuovo incontro con la figura paterna. Tali incontri, quanto meno nella fase iniziale, dovranno avvenire in forma protetta. Pertanto, in presenza di queste due condizioni (completamento da parte del padre del percorso di sostegno alla genitorialità e assenso dei minori), spetterà al Servizio Sociale del Distretto di Fidenza l'organizzazione delle visite in forma protetta. Ed infatti, nonostante la CTU abbia evidenziato che “la ripresa degli incontri tra padre e minori sia fondamentale a garantire agli stessi un adeguato percorso evolutivo. Gli studi scientifici hanno evidenziato che l'amputazione della relazione con un genitore può creare un danno rilevante alla strutturazione identitaria dei figli, favorendo l'insorgenza di sintomi psicopatologici a lungo termine, in particolare nella formazione della personalità”, le successive osservazioni condotte dai
Servizi Sociali hanno reso evidente il disinteresse del padre al coltivare il rapporto con i figli, poiché egli ha continuato a non presenziare agli incontri tra i genitori che erano stati organizzati dai Servizi
Sociali, proprio su indicazione della CTU, e finalizzati a una ripresa delle visite tra il padre e i minori
(v. pag. 105, CTU).
Sul contributo al mantenimento dei figli
pagina 18 di 25 In forza del disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle eSIenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, muovendo dal criterio della proporzionalità, è necessario analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
Per quanto attiene alla SI.ra , ella svolge la propria attività lavorativa di cameriera di sala Parte_1
presso un ristorante sito in Fontevivo. Dalla documentazione reddituale versata in atti emerge che per l'anno di imposta 2020 ha beneficiato di un reddito netto mensile pari ad euro 1.211,00, per il 2021 pari ad euro 1.086,00 e per il 2022 pari ad euro 1.391,00 (calcolato su dodici mensilità, avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF dovuta) (v. docc. nn. 15,
16 e 29, fascicolo ricorrente). Nonostante non abbia depositato documentazione reddituale più aggiornata, nessuna delle due parti ha allegato che vi siano state delle modifiche nella situazione reddituale della SI.ra . Ella non sostiene spese abitative, perché in corso di causa ha Parte_1
acquistato un immobile a Noceto, contraendo un mutuo con rata mensile pari ad euro 278,00 (v. doc. n.
18, fascicolo ricorrente). È altresì proprietaria di una quota pari al 50% di un immobile sito in Bitteto
(BA), di 70 mq, e che la stessa ha dichiarato essere in stato di abbandono. Certamente l'immobile non è produttivo di reddito, poiché altrimenti la posta emergerebbe dalla documentazione reddituale della SI.ra (v. doc. n. 34, fascicolo ricorrente). Parte_1
Per quanto attiene al SI. , quando il giudizio è iniziato egli prestava la propria attività CP_1
lavorativa in Svizzera, come operaio edile, percependo una retribuzione lorda mensile di circa euro
4.000,00, come dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale. Come riportato, nell'ottobre
2022, quindi nel corso del giudizio, egli è stato licenziato sulla scorta della seguente motivazione “il suo licenziamento è stato motivato per la sua continua assenza dal posto di lavoro, per il suo atteggiamento ormai molto superficiale sul posto di lavoro e totale mancanza di affidabilità della sua persona” (v. doc. non numerato, allegato alla memoria integrativa). Nel mese di novembre 2022 egli ha stipulato un contratto di lavoro a chiamata, quale addetto alla sicurezza, a tempo determinato, con scadenza nel novembre 2023. Da tale attività percepiva guadagni risibili e variabili a seconda del mese, ma ricompresi tra i 50,00 e i 100,00 euro (v. doc. non numerati, allegati alla memoria integrativa). Nel corso del giudizio il SI. , pur dotato di piena capacità lavorativa, non si è mai prodigato nella CP_1
pagina 19 di 25 ricerca di un'occupazione lavorativa per far fronte ai bisogni dei figli, come dichiarato più volte dallo stesso ai Servizi Sociali e alla CTU. Nel corso della CTU il SI. ha altresì dichiarato che le CP_1 proprie sorelle avevano l'intenzione di aprire una struttura ricettiva in Piemonte, delegando a lui la gestione dell'attività, ma nulla si sa in relazione alla concretizzazione di tale progetto.
Considerato che il SI. aveva dichiarato di non esercitare attività lavorativa, di non essere CP_1
proprietario di beni immobili e di non essere intestatario di conti correnti, è stato dato ingresso ad una indagine sul suo reddito e patrimonio, delegata alla Guardia di Finanza. In forza dei riscontri avuti dalla
Guardia di Finanza è emerso che il SI. è proprietario di beni mobili (tre motocicili e tre CP_1
autoveicoli), nessuno dei quali di rilevante valore economico, essendo stati tutti immatricolati nei primi anni 2000. Inoltre, dalla disamina degli estratti conto non emergono saldi rilevanti, mentre dall'estratto conto della carta Postepay risultano accrediti di denaro o bonifici (euro 1200,00 nell'agosto 2022, euro
900,00 nel settembre 2022, euro 500,00 nell'ottobre 2022, euro 590 nel dicembre 2022, euro 1.000,00 a gennaio 2023, euro 2.300,00 per febbraio 2023, euro 870,00 per marzo 2023, euro 600,00 per aprile
2023, euro 800,00 per maggio 2023), che lasciano pensare che il SI. abbia delle fonti di CP_1
guadagno, seppur non dichiarate. Anche sul conto corrente Intesa San Paolo risultano accrediti sospetti e in particolare un tal gli ha corrisposto euro 1.300,00 nell'aprile 2022, euro 700,00 Persona_5
nel maggio, euro 750,00 a giugno, euro 300,00 ad ottobre 2022, mentre nel maggio 2022 ulteriori euro
700,00 gli sono stati versati da con causale “prestito infruttifero”. Persona_6
Tanto premesso, non si può non considerare che il SI. è certamente dotato di piena capacità CP_1
lavorativa e che la scelta di non reperire una regolare occupazione dipende unicamente da lui, cosicché il suo contributo al mantenimento dei minori deve essere determinato tenuto conto di tale circostanza.
Si aggiunga altresì che, sempre ai fini di quantificare il contributo paterno al mantenimento dei minori,
è la madre a provvedere integralmente alle loro eSIenze. Pertanto, ritiene il Collegio che debba essere confermato il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura già quantificata, vale a dire in euro 400,00 mensili (200,00 euro per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce del regime di affidamento dei minori in essere, alla SI.ra spetta anche l'intero Parte_1 importo dell'assegno unico per il nucleo.
Sull'assegno di mantenimento per la moglie
pagina 20 di 25 Con riferimento alla pretesa della SI.ra di ricevere un assegno di mantenimento per sé, si Parte_1
premette che la richiesta non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, ciò non legittima a ritenere rinunciata la domanda, così come chiarito dalla Suprema Corte, la quale si è pronunciata nel senso che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (V. Cass. ord. n. 12765/24). Nel caso che ci occupa non vi sono indici inequivoci che portino a ritenere che la ricorrente abbia inteso rinunciare a tale domanda.
Tanto premesso, si osserva che con la separazione il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali. Ne deriva che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. L'assegno riconosciuto in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle sostanze e ai redditi dell'obbligato. Pertanto,
i presupposti che devono concorrere affinché il giudice riconosca l'assegno di mantenimento sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
pagina 21 di 25 Nel caso che ci occupa, a seguito dell'indagine sui patrimoni e redditi delle parti, ha trovato conferma il fatto che non vi è un rilevante squilibrio patrimoniale tra le sostanze a disposizione dei coniugi, cosicché la domanda proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
Sulla richiesta di ordine di protezione
La ricorrente ha insistito affinché sia pronunciato nei confronti del SI. anche un nuovo ordine CP_1
di protezione, sub specie di divieto di avvicinamento a lei e ai minori, nonché ai luoghi da loro abitualmente frequentati. Tale domanda non può trovare accoglimento, tenuto conto che la ricorrente non ha allegato la sussistenza di alcun pericolo attuale che potrebbe giustificare la concessione dell'ordine di protezione e la conseguente limitazione della libertà del SI. . CP_1
Sulle spese di lite
Sussiste una parziale reciproca soccombenza, tenuto conto che, sebbene il giudizio abbia visto in larga parte rigettate le pretese del SI. , egli è risultato vittorioso nella sua richiesta di modifica dei CP_1
provvedimenti presidenziali. Inoltre, è stata rigettata la domanda della SI.ra relativa Parte_1
all'assegno di mantenimento per sé e all'emissione dell'ordine di protezione. Pertanto, le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/14, a fronte del valore indeterminabile della domanda, devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre il SI. è CP_1
tenuto a corrispondere alla SI.ra i restanti 2/3. Parte_1
Del pari, le spese di CTU devono essere poste in via definitiva in capo al SI. . CP_1
Devono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra i minori e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1890/2022, introdotta da nei confronti di , ogni altra domanda rigettata, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Addebita la separazione personale dei coniugi ad;
Controparte_1
2) Dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
Controparte_1
3) Affida i minori e in via super-esclusiva a , la quale CP_2 Parte_2 Parte_1
potrà assumere in autonomia anche le scelte di maggiore importanza per i minori;
4) Conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
pagina 22 di 25 5) Delega i Servizi Sociali del Distretto di Fidenza all'organizzazione di incontri padre minori, nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate in parte motiva;
6) Conferma il contributo paterno al mantenimento dei minori in mensili euro 400,00 (200,00 per figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, somma che il SI. dovrà versare alla CP_1
SI.ra entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così elencate: Parte_1
spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui pagina 23 di 25 fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
7) Liquida in euro 7.616,00 le spese di lite del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie, compensandole nella misura di 1/3 e condannando a rifondere a Controparte_1
i restanti 2/3; Parte_1
pagina 24 di 25 8) Compensa le spese di lite tra e e le altre parti;
CP_2 Parte_2
9) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo ad . Controparte_1
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 28.5.2025.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Distretto di
Fidenza
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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