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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6512/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 20.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti NATALE MARIA Parte_1
TERESA e CARMINE D'ONOFRIO, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 29/09/2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.02.1999 con parte
Per_ resistente, esponendo: - che dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne non autosufficiente;
- che con sentenza del 28.01.2016, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che, in sede di separazione, veniva previsto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che,
Per_ successivamente alla separazione, la figlia si spostava a vivere presso il padre;
- che, pertanto, il ricorrente chiedeva disporsi la modifica delle condizioni della separazione;
- che, con provvedimento del 01.07.2022, veniva previsto a carico della madre un contributo per il mantenimento della figlia della coppia pari ad € 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- di essere dipendente di una società cooperativa con sede in Sora (FR); - che,
Per_ attualmente, la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vive con il padre a Roma e frequenta l'Università telematica Titanium Academy; - che la resistente si è resa inadempiente nel versamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie tanto da costringere il ricorrente ad intraprendere azioni esecutive per il recupero delle somma a lui spettanti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e prevedersi, a carico della resistente, un contributo di mantenimento in favore della figlia della coppia, maggiorenne non autosufficiente, da versare direttamente alla stessa, pari ad €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Previo rinvio per rinotifica, all'udienza di prima comparizione del 04.06.2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e prevedeva a carico della resistente un contributo di mantenimento per la figlia della coppia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, depositata in data 28.01.2016.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento già previsto
Per_ a carico della resistente e in favore della figlia della coppia, maggiorenne non autosufficiente.
Pertanto, la madre dovrà contribuire al mantenimento della stessa versando al ricorrente la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella determinazione del quantum si è tenuto conto della circostanza che, allo stato, la resistente risulta disoccupata, così come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio (cfr. verbale di udienza del 04.06.2024).
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6512/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASERTA il 18.02.1999 da
[...]
, nato il [...] in [...] e da , nata Parte_1 CP_1
il 29/08/1977 in CASERTA (CE) (atto n. 6, parte I, S., registro atti matrimonio anno 1999);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dispone che la resistente versi al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della
Per_ figlia della coppia, la somma mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio