Articolo 43 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 42Articolo 44
Versione
21 marzo 2003
Art. 43. Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico dedicati a particolari discipline 1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente