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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 5854/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in Casagiove (CE), Parte_1 alla Via Provinciale per San Leucio, n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo PASQUARELLA, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Piazza Cattaneo, n. 12, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATPO ex art. 445bis, co. VI, c.p.c. – assegno di invalidità civile N. 4230/2022 RG.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, nella seduta del 13.12.2021, la riconosceva non invalida civile, ma portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992.
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. concordemente con Persona_1 quanto valutato dalla Commissione competente per territorio, non riconosceva la CP_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile.
La ricorrente ha formulato la dichiarazione di dissenso in data 22.08.2023, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 21.09.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio e contestava con svariate argomentazioni le CP_1 prospettazioni attoree, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Questo Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU, sia perché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente ha mosso obiezioni e rilievi alle conclusioni inviate nei termini assegnati dal CTU – poi pedissequamente riproposti in opposizione - a cui quest'ultimo aveva già puntualmente provveduto a rispondere;
sia per la natura dei motivi di opposizione, che si sono appalesati quali mero dissenso diagnostico. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 4230/2022, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. La ricorrente affidava il ricorso ad un unico motivo di contestazione in sede di opposizione: la generale sottovalutazione delle patologie riscontrate, con conseguente errata indicazione delle relative percentuali: “in particolare, si fa rilevare che non sono state valutate le seguenti patologie: Lichen planus della mucosa orale e Lichen sclero-artrofico vaginale, che invece appartengo alla categoria delle malattie autoimmuni, pur previste dalle linee guida dell (ICD9- CM= 691 valutabile fino al 10%)”.
In primis, si osserva che la circostanza che il CTU non abbia valutato il è smentita Per_2 per tabulas dalla lettura piana della perizia, che ne fa espressa menzione e esprime in merito un giudizio. Inoltre, la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In tali fattispecie, infatti, la divergenza di giudizio espressa rientra nell'alveo del mero dissenso diagnostico, come sarà chiarito in prosieguo e, pertanto, al limite dell'inammissibilità.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Le contestazioni oggi mosse in sede di opposizione, nel caso in esame, sono al limite della non specificità, per i motivi poc'anzi esposti, ma ad ogni modo vanno rigettate, in quanto non fondate nel merito, perché smentite dal tenore della perizia. Infatti, non è dato rinvenire nell'elaborato peritale contraddittorietà diagnostica e carenza di motivazioni medico-legali. Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Nello specifico, il consulente ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato (cfr. perizia pag. 3-7) per ricostruire la storia medica, l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie e del quadro clinico, anche per come obiettivato, ha svolto una valutazione complessiva avendo riguardo al grado d'incidenza funzionale delle patologie riscontrate sulla residua autonomia. Dalla valutazione della documentazione clinica, nonché dall'esame obbiettivo, il CTU ha potuto evidenziare, per quel che qui interessa ed in relazione alle doglianze della difesa:
“la sig.ra , di anni 55, è portatrice della seguente infermità rilevanti ai fini della Parte_1 presente valutazione:
- Asma bronchiale allergico stagionale;
- Spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale;
- Note di ansia reattiva in assenza di terapia farmacologica;
- Lichen planus della mucosa orale e Lichen sclero-artrofico vaginale. Preliminarmente, si porta all'attenzione del Giudicante come le infermità sopra diagnosticate presentino uno scarso corrispettivo sul piano funzionale. L'esame obiettivo espletato nel corso dei presenti accertamenti è risultato, infatti, sostanzialmente negativo per rilievi clinicamente esplorabili. Al riguardo l'Istante, opportunamente interrogata, ha riferito di assumere esclusivamente integratori vitaminici per l'osteoporosi negando ulteriore terapia farmacologica. L'asma bronchiale allergico è di carattere stagionale e, pertanto, non integrerebbe il requisito della permanenza. L'esame obiettivo toracico è risultato, infatti, negativo con una saturazione di ossigeno in aria ambiente ottimale in quanto pari al 99%. Passando alla valutazione di tale infermità, è opportuno richiamarsi con opportuno criterio proporzionale alla voce tabellare n. 6003 “Asma allergico estrinseco” per la quale è prevista un range valutativo del 21-30%. Nel caso di specie, in considerazione di quanto riportato, è possibile accreditare un tasso invalidante dell'11%. In merito alla seconda infermità (spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale) è opportuno richiamarsi con opportuno criterio proporzionale alla voce tabellare n. 7010 “Anchilosi rachide lombare” per la quale è prevista un range valutativo del 31-40%. Nel caso di specie, in considerazione dello scarso impegno funzionale, è possibile accreditare un tasso invalidante dell'11% che, in quanto coesistente con la prima, consente di pervenire ad un tasso invalidante del 21%. È allegata alla documentazione in atti un unico certificato psichiatrico del 25/11/2021 in assenza di alcuna terapia psico-farmacologica. In considerazione dell'unicità di tale datata certificazione e del colloquio che ha evidenziato note di ansia reattiva polarizzate su tematiche di malattia, è possibile richiamarsi alla voce tabellare n. 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve” per la quale è previsto un tasso fisso del dieci per cento e, pertanto, non valutabile, in quanto inferiore all'undici per cento, come da criteri applicativi della tabella di cui al D.M. del 05/02/1992. Parimenti anche l'ultima infermità non è valutabile in quanto inferiore, per le assai modeste ripercussioni funzionali, all'undici per cento previsto dalla Tabella di Legge. Pertanto, concordemente con quanto valutato dalla commissione medico legale della sede di Caserta, è possibile inquadrare l'Istante quale Non invalida CP_1 civile in quanto la capacità lavorativa è ridotta in misura inferiore ad un terzo”.
In risposta alle osservazioni ricevute alla relazione preliminare da parte del Legale della ricorrente, Avv. Vincenzo Pasquarella, ha precisato quanto segue: “Come già precedentemente argomentato, il Lichen planus della mucosa orale ed il Lichen sclero-artrofico vaginale, in assenza di terapia farmacologica (l'Istante opportunamente interrogata, ha riferito di assumere esclusivamente integratori vitaminici per l'osteoporosi), non sono valutabili in quanto inferiori, per le assai modeste ripercussioni funzionali, all'undici per cento previsto dalla Tabella di Legge. Al riguardo le ultime, datate, certificazioni risalgono al marzo 2017 ed al marzo/aprile 2020. In particolare, al controllo clinico del 31/03/2017 non si rilevavano aree di disomogeneità morfologica e/o cromatica a carico della mucosa orale ed all'esame colposcopico erano riscontrate esclusivamente note di cervicite distrofica, con prescrizione di corticosteroidi (Clobesol crema una applicazione al dì per 30 gg., successivamente) a scalare. Per completezza espositiva, le voci tabellari delle patologie autoimmuni di cui al D.M. del 05/02/1992, richiamate dal Legale di parte ricorrente e di seguito riportate, non prevedono, nemmeno con un opportuno criterio analogico/proporzionale, alcuna voce tabellare a cui potersi richiamare. Infine, è stato osservato che “sono state sottovalutate le altre patologie, senza alcuna specificazione del criterio in base al quale il CTU ha ritenuto di scendere ben al di sotto dei minimi previsti dalla tabella”. Asma bronchiale allergico stagionale;
Spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale;
Note di ansia reattiva in assenza di terapia farmacologica;
Nel merito, si ribadisce come le infermità sopra diagnosticate abbiano presentato uno scarso corrispettivo sul piano funzionale. L'esame obiettivo espletato nel corso dei presenti accertamenti è risultato, infatti, sostanzialmente negativo per rilievi clinicamente esplorabili, in assenza di alcuna specifica terapia farmacologica. Si ribadisce come l'asma bronchiale allergico, in assenza di alcuna terapia farmacologica, sia di carattere stagionale e, pertanto, non integri il requisito della “permanenza”. L'esame obiettivo toracico è risultato, infatti, negativo con una saturazione di ossigeno in aria ambiente ottimale, in quanto pari al 99%. L'approccio valutativo si è basato su un opportuno criterio proporzionale richiamandosi alla voce tabellare n. 6003 “Asma allergico estrinseco” per la quale è prevista un range valutativo del 21-30%. Nel caso di specie, in considerazione delle esigue ripercussioni funzionali e della obiettività clinica negativa, è possibile accreditare un tasso invalidante non superiore all'11%. Parimenti, in merito alla seconda infermità (spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale) ci si è richiamarti, anche in questo caso con opportuno criterio proporzionale, alla voce tabellare n. 7010
“Anchilosi rachide lombare” per la quale è prevista un range valutativo del 31-40%. Nel caso di specie, in considerazione dello scarso impegno funzionale a carico del rachide, è possibile accreditare un tasso invalidante non superiore all'11%. Infine, relativamente alle note di ansia reattiva in assenza di terapia farmacologica, si ribadisce come sia allegata alla documentazione in atti un unico certificato psichiatrico del 25/11/2021 in assenza di alcuna specifica terapia psico-farmacologica in merito al quale, anche in questo caso, non è possibile esprimersi in merito al requisito della “permanenza”. In considerazione dell'unicità di tale datata certificazione e del colloquio che ha evidenziato esclusivamente delle note di ansia reattiva polarizzate su tematiche di malattia, è possibile, sul piano tecnico-valutativo, richiamarsi alla voce tabellare n. 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve” per la quale è previsto un tasso fisso del dieci per cento e, pertanto, non valutabile, in quanto inferiore all'undici per cento, come da criteri applicativi della tabella di cui al D.M. del 05/02/1992. Ha, dunque, così concluso: “Per quanto sostenuto nelle considerazioni medico legali che precedono, è possibile affermare che, a far data dall'epoca della domanda amministrativa (25/11/2021), concordemente con quanto valutato dalla Commissione competente per territorio, l'Istante fosse CP_1
Non invalida civile in quanto la capacità lavorativa è ridotta in misura inferiore ad un terzo”.
Da tali precisazioni rese con chiarezza è emerso in modo indubitabile che il CTU ha correttamente preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, smentendo, così, le doglianze sollevate nel ricorso in opposizione, nonché nelle osservazioni avverso la bozza peritale. Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. Limitarsi ad elencare le patologie già allegate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe 'sottostimato' dal CTU, è un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Nello specifico, parte ricorrente ha elencato le patologie di cui è affetta ed ha lamentato una percentuale invalidante maggiore di quelle riconosciute dall'ausiliario, asserendo che il quadro patologico che ne consegue è più severo di quanto apprezzato dal CTU. In definitiva, tale doglianza non induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. Di fatti, la valutazione percentuale espressa dal CTU altro non è che la sintesi numerica del vaglio completo della patologia e della ponderazione funzionale delle sue conseguenze sullo status psico-fisico globalmente considerato, secondo la scienza medica. In altri termini, la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico –legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Diversamente opinando, si darebbe la stura, invero, ad una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Stante l'assenza della dichiarazione formulata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell in solido con parte ricorrente, come da CP_1 separato decreto (v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquida in € 2.000,00 oltre IVA, Cpa – se dovute - e spese generali come per legge;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 5854/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in Casagiove (CE), Parte_1 alla Via Provinciale per San Leucio, n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo PASQUARELLA, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Piazza Cattaneo, n. 12, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATPO ex art. 445bis, co. VI, c.p.c. – assegno di invalidità civile N. 4230/2022 RG.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, nella seduta del 13.12.2021, la riconosceva non invalida civile, ma portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992.
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. concordemente con Persona_1 quanto valutato dalla Commissione competente per territorio, non riconosceva la CP_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile.
La ricorrente ha formulato la dichiarazione di dissenso in data 22.08.2023, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 21.09.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio e contestava con svariate argomentazioni le CP_1 prospettazioni attoree, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Questo Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU, sia perché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente ha mosso obiezioni e rilievi alle conclusioni inviate nei termini assegnati dal CTU – poi pedissequamente riproposti in opposizione - a cui quest'ultimo aveva già puntualmente provveduto a rispondere;
sia per la natura dei motivi di opposizione, che si sono appalesati quali mero dissenso diagnostico. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 4230/2022, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. La ricorrente affidava il ricorso ad un unico motivo di contestazione in sede di opposizione: la generale sottovalutazione delle patologie riscontrate, con conseguente errata indicazione delle relative percentuali: “in particolare, si fa rilevare che non sono state valutate le seguenti patologie: Lichen planus della mucosa orale e Lichen sclero-artrofico vaginale, che invece appartengo alla categoria delle malattie autoimmuni, pur previste dalle linee guida dell (ICD9- CM= 691 valutabile fino al 10%)”.
In primis, si osserva che la circostanza che il CTU non abbia valutato il è smentita Per_2 per tabulas dalla lettura piana della perizia, che ne fa espressa menzione e esprime in merito un giudizio. Inoltre, la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In tali fattispecie, infatti, la divergenza di giudizio espressa rientra nell'alveo del mero dissenso diagnostico, come sarà chiarito in prosieguo e, pertanto, al limite dell'inammissibilità.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Le contestazioni oggi mosse in sede di opposizione, nel caso in esame, sono al limite della non specificità, per i motivi poc'anzi esposti, ma ad ogni modo vanno rigettate, in quanto non fondate nel merito, perché smentite dal tenore della perizia. Infatti, non è dato rinvenire nell'elaborato peritale contraddittorietà diagnostica e carenza di motivazioni medico-legali. Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Nello specifico, il consulente ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato (cfr. perizia pag. 3-7) per ricostruire la storia medica, l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie e del quadro clinico, anche per come obiettivato, ha svolto una valutazione complessiva avendo riguardo al grado d'incidenza funzionale delle patologie riscontrate sulla residua autonomia. Dalla valutazione della documentazione clinica, nonché dall'esame obbiettivo, il CTU ha potuto evidenziare, per quel che qui interessa ed in relazione alle doglianze della difesa:
“la sig.ra , di anni 55, è portatrice della seguente infermità rilevanti ai fini della Parte_1 presente valutazione:
- Asma bronchiale allergico stagionale;
- Spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale;
- Note di ansia reattiva in assenza di terapia farmacologica;
- Lichen planus della mucosa orale e Lichen sclero-artrofico vaginale. Preliminarmente, si porta all'attenzione del Giudicante come le infermità sopra diagnosticate presentino uno scarso corrispettivo sul piano funzionale. L'esame obiettivo espletato nel corso dei presenti accertamenti è risultato, infatti, sostanzialmente negativo per rilievi clinicamente esplorabili. Al riguardo l'Istante, opportunamente interrogata, ha riferito di assumere esclusivamente integratori vitaminici per l'osteoporosi negando ulteriore terapia farmacologica. L'asma bronchiale allergico è di carattere stagionale e, pertanto, non integrerebbe il requisito della permanenza. L'esame obiettivo toracico è risultato, infatti, negativo con una saturazione di ossigeno in aria ambiente ottimale in quanto pari al 99%. Passando alla valutazione di tale infermità, è opportuno richiamarsi con opportuno criterio proporzionale alla voce tabellare n. 6003 “Asma allergico estrinseco” per la quale è prevista un range valutativo del 21-30%. Nel caso di specie, in considerazione di quanto riportato, è possibile accreditare un tasso invalidante dell'11%. In merito alla seconda infermità (spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale) è opportuno richiamarsi con opportuno criterio proporzionale alla voce tabellare n. 7010 “Anchilosi rachide lombare” per la quale è prevista un range valutativo del 31-40%. Nel caso di specie, in considerazione dello scarso impegno funzionale, è possibile accreditare un tasso invalidante dell'11% che, in quanto coesistente con la prima, consente di pervenire ad un tasso invalidante del 21%. È allegata alla documentazione in atti un unico certificato psichiatrico del 25/11/2021 in assenza di alcuna terapia psico-farmacologica. In considerazione dell'unicità di tale datata certificazione e del colloquio che ha evidenziato note di ansia reattiva polarizzate su tematiche di malattia, è possibile richiamarsi alla voce tabellare n. 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve” per la quale è previsto un tasso fisso del dieci per cento e, pertanto, non valutabile, in quanto inferiore all'undici per cento, come da criteri applicativi della tabella di cui al D.M. del 05/02/1992. Parimenti anche l'ultima infermità non è valutabile in quanto inferiore, per le assai modeste ripercussioni funzionali, all'undici per cento previsto dalla Tabella di Legge. Pertanto, concordemente con quanto valutato dalla commissione medico legale della sede di Caserta, è possibile inquadrare l'Istante quale Non invalida CP_1 civile in quanto la capacità lavorativa è ridotta in misura inferiore ad un terzo”.
In risposta alle osservazioni ricevute alla relazione preliminare da parte del Legale della ricorrente, Avv. Vincenzo Pasquarella, ha precisato quanto segue: “Come già precedentemente argomentato, il Lichen planus della mucosa orale ed il Lichen sclero-artrofico vaginale, in assenza di terapia farmacologica (l'Istante opportunamente interrogata, ha riferito di assumere esclusivamente integratori vitaminici per l'osteoporosi), non sono valutabili in quanto inferiori, per le assai modeste ripercussioni funzionali, all'undici per cento previsto dalla Tabella di Legge. Al riguardo le ultime, datate, certificazioni risalgono al marzo 2017 ed al marzo/aprile 2020. In particolare, al controllo clinico del 31/03/2017 non si rilevavano aree di disomogeneità morfologica e/o cromatica a carico della mucosa orale ed all'esame colposcopico erano riscontrate esclusivamente note di cervicite distrofica, con prescrizione di corticosteroidi (Clobesol crema una applicazione al dì per 30 gg., successivamente) a scalare. Per completezza espositiva, le voci tabellari delle patologie autoimmuni di cui al D.M. del 05/02/1992, richiamate dal Legale di parte ricorrente e di seguito riportate, non prevedono, nemmeno con un opportuno criterio analogico/proporzionale, alcuna voce tabellare a cui potersi richiamare. Infine, è stato osservato che “sono state sottovalutate le altre patologie, senza alcuna specificazione del criterio in base al quale il CTU ha ritenuto di scendere ben al di sotto dei minimi previsti dalla tabella”. Asma bronchiale allergico stagionale;
Spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale;
Note di ansia reattiva in assenza di terapia farmacologica;
Nel merito, si ribadisce come le infermità sopra diagnosticate abbiano presentato uno scarso corrispettivo sul piano funzionale. L'esame obiettivo espletato nel corso dei presenti accertamenti è risultato, infatti, sostanzialmente negativo per rilievi clinicamente esplorabili, in assenza di alcuna specifica terapia farmacologica. Si ribadisce come l'asma bronchiale allergico, in assenza di alcuna terapia farmacologica, sia di carattere stagionale e, pertanto, non integri il requisito della “permanenza”. L'esame obiettivo toracico è risultato, infatti, negativo con una saturazione di ossigeno in aria ambiente ottimale, in quanto pari al 99%. L'approccio valutativo si è basato su un opportuno criterio proporzionale richiamandosi alla voce tabellare n. 6003 “Asma allergico estrinseco” per la quale è prevista un range valutativo del 21-30%. Nel caso di specie, in considerazione delle esigue ripercussioni funzionali e della obiettività clinica negativa, è possibile accreditare un tasso invalidante non superiore all'11%. Parimenti, in merito alla seconda infermità (spondilosi diffusa in osteoporosi a scarso impegno funzionale) ci si è richiamarti, anche in questo caso con opportuno criterio proporzionale, alla voce tabellare n. 7010
“Anchilosi rachide lombare” per la quale è prevista un range valutativo del 31-40%. Nel caso di specie, in considerazione dello scarso impegno funzionale a carico del rachide, è possibile accreditare un tasso invalidante non superiore all'11%. Infine, relativamente alle note di ansia reattiva in assenza di terapia farmacologica, si ribadisce come sia allegata alla documentazione in atti un unico certificato psichiatrico del 25/11/2021 in assenza di alcuna specifica terapia psico-farmacologica in merito al quale, anche in questo caso, non è possibile esprimersi in merito al requisito della “permanenza”. In considerazione dell'unicità di tale datata certificazione e del colloquio che ha evidenziato esclusivamente delle note di ansia reattiva polarizzate su tematiche di malattia, è possibile, sul piano tecnico-valutativo, richiamarsi alla voce tabellare n. 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve” per la quale è previsto un tasso fisso del dieci per cento e, pertanto, non valutabile, in quanto inferiore all'undici per cento, come da criteri applicativi della tabella di cui al D.M. del 05/02/1992. Ha, dunque, così concluso: “Per quanto sostenuto nelle considerazioni medico legali che precedono, è possibile affermare che, a far data dall'epoca della domanda amministrativa (25/11/2021), concordemente con quanto valutato dalla Commissione competente per territorio, l'Istante fosse CP_1
Non invalida civile in quanto la capacità lavorativa è ridotta in misura inferiore ad un terzo”.
Da tali precisazioni rese con chiarezza è emerso in modo indubitabile che il CTU ha correttamente preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, smentendo, così, le doglianze sollevate nel ricorso in opposizione, nonché nelle osservazioni avverso la bozza peritale. Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. Limitarsi ad elencare le patologie già allegate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe 'sottostimato' dal CTU, è un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Nello specifico, parte ricorrente ha elencato le patologie di cui è affetta ed ha lamentato una percentuale invalidante maggiore di quelle riconosciute dall'ausiliario, asserendo che il quadro patologico che ne consegue è più severo di quanto apprezzato dal CTU. In definitiva, tale doglianza non induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. Di fatti, la valutazione percentuale espressa dal CTU altro non è che la sintesi numerica del vaglio completo della patologia e della ponderazione funzionale delle sue conseguenze sullo status psico-fisico globalmente considerato, secondo la scienza medica. In altri termini, la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico –legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Diversamente opinando, si darebbe la stura, invero, ad una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Stante l'assenza della dichiarazione formulata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell in solido con parte ricorrente, come da CP_1 separato decreto (v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquida in € 2.000,00 oltre IVA, Cpa – se dovute - e spese generali come per legge;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini