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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 442/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 884 del 17.1.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 Parte_1
Lorenzo e Andrea Fenoglio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Torino – appellante nei confronti di:
di rappresentato e difeso Parte_2 Pt_3 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in – Pt_3 appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 29.4.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. titolare dell'impresa agiva in Parte_1 Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 69/19/2022, emessa dall' di al fine di ottenere il pagamento di € 52.318,60, essendo CP_2 Pt_3 stata accertata la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d. l. n. 112/08, convertito nella l. n. 133/08, per “omessa registrazione di dati nel LUL”, e dell'art. 18, comma 1, del d.lgs., n. 276/03, avendo l'opponente “somministrato illecitamente manodopera alla società SS s.r.l.”.
L'ordinanza-ingiunzione faceva riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. 16955 del 4.6.2018, in cui si precisava, in sintesi: che il 17.10.2017 era stato effettuato un accesso ispettivo presso la sede locale della società
“Unico – La Farmacia dei Farmacisti spa”, ove era trovato, intento al lavoro, personale riconducibile, oltre ad Unico, ad altri soggetti giuridici ovvero “B Building General Service SR” … e “Q.S. Firmato Quality Service di TO GE;
che la società “Unico La Farmacia dei Farmacisti” si occupava del commercio all'ingrosso di medicinali e prodotti farmaceutici, annoverando diverse unità locali distribuite sul territorio, tra le quali, la sede oggetto di accertamento ubicata a Calderara di Reno;
che a decorrere dall'1.12.2011 era in essere tra la società committente “Unico” e la società
“B”, un contratto di appalto di servizi più volte rinnovato, avente ad oggetto il “Servizio di Pulizia e cartonaggio” e il servizio di “Portierato”, con scadenza al 31.12.2017, avvalendosi la Unico, dall'1.12.2011, per effetto dell'accordo, di personale di SE (che si occupava di
“Servizi di portierato e custodia” e di “movimentazione merci e pulizia”, applicando il C.C.N.L.
“Servizi integrati/Multiservizi”; che, in merito all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, “è agli atti la scrittura privata di associazione temporanea di impresa (ATI) datata il 20 gennaio 2014, avente ad oggetto il
“Servizio di Pulizia/cartonaggio/portierato” stipulato con validità fino al 2017 tra SE SR, in qualità di capogruppo mandataria, e (P.I.: Controparte_3
) in qualità di mandante”, trattandosi della ditta Q.S. Quality Services di P.IVA_1 Pt_1
che “annovera fra le attività esercitate il servizio di pulizia, disinfezione, derattizzazione,
[...] disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre che servizi di facchinaggio, logistica di magazzino e movimentazione materiale. La stessa, dall'esame dei documenti acquisiti applica ai propri dipendenti il CCNL “Pulizia Artigianato”; che entrambe le imprese (SE e Q.S. Quality Services di ) realizzavano Parte_1 la stessa attività, essendo presenti presso lo stabilimento di Unico con diverse unità di personale, addetto ad analoghe funzioni, come constatato ed emerso nel corso del procedimento;
che dall'esame dei documenti e dichiarazioni acquisite e agli atti, era emerso che successivamente all'instaurazione del contratto di appalto (stipulato tra Unico e SE nel 2011) Part e, a partire dalla costituzione dell' ossia sin dal 2014, si erano avvicendate nell'esecuzione del servizio di pulizia, cartonaggio e portierato, con le modalità e tempi meglio precisati in seguito, diverse unità di personale in forza alla società SE e;
CP_4 che nel corso dell'accesso ispettivo, effettuato il 17.10.2017 presso i locali di Unico, reparto magazzino e portineria, gli ispettori verbalizzanti avevano constatato de visu la presenza in magazzino di unità di personale in attività lavorativa riconducibile sia a SE che a Q.S, nonché la presenza in portineria di una unità di personale in attività lavorativa riconducibile a SE;
che dall'esame della documentazione agli atti, dalle dichiarazioni rese in costanza di accesso ispettivo e nel corso del procedimento e dai riscontri ottenuti incrociando le predette dichiarazioni era emerso che per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto concluso fra Unico e SE, per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2017, le imprese SE e Q.S. avevano stipulato
2 una “Scrittura privata di associazione temporanea d'impresa” avente ad oggetto il “Servizio di Pulizia/Cartonaggio/Portierato”; che la società capogruppo “mandataria” SE e l'impresa “mandante” Q.S. avevano stabilito i termini dell'accordo nei seguenti termini: a) “la fatturazione unica”, “il coordinamento e gestione del servizio”, “le relazioni industriali” e “il pagamento ad immediato incasso del committente” dovevano essere posti a carico della capogruppo mandataria SE;
b) “l'esecuzione diretta del servizio, con personale proprio”, “il riconoscimento di € xxx oltre IVA per ogni GG di servizio di facchinaggio comprensivo di materiali ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio” sarebbero state a carico alla impresa mandate Q.S.; che appariva evidente, da tale documento, la ripartizione di competenze fra le due società:
“ad una, SE, è affidata la gestione, coordinamento, relazioni industriali e pagamento dovuto, mentre a Q.S. l'esclusiva esecuzione diretta del servizio, effettuata con il proprio personale;
come Par si evince dalla descrizione contenuta nella citata scrittura privata di;
che nel caso di specie si palesava, sulla carta, un vero e proprio accordo di cooperazione e un rapporto di mandato, ovverosia un'ATI per l'esecuzione di un singolo appalto di pulizia/cartonaggio/portierato (stipulato tra SE e Unico), nel quale all'impresa mandante (Q.S.) sarebbe spettata l'esecuzione diretta mentre, dovendo la mandataria e capogruppo SE provvedere al coordinamento, gestione e incasso del corrispettivo;
che, in realtà, le unità di personale coinvolte nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto erano riconducibili, senza distinzioni di mansioni/funzioni, ad entrambe le predette imprese, venendo attuata una forma di “scambio” di personale fra le stesse, sin dalla stipula dell'ATI (2014): “Emerge in maniera evidente, dall'esame incrociato delle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento dal personale a diverso titolo coinvolto nell'accertamento, che i lavoratori operativi presso lo stabilimento di Unico a Calderara di Reno, in forza a SE e Q.S.
“svolgono le stesse mansioni” e, “in caso di ferie di un dipendente viene sostituito da altro lavoratore dell'altra società essendo interscambiabili”; che la mandante SE era “lontana dall'avere il solo ruolo di “coordinamento e gestione del servizio” poiché ha proprio personale (sebbene l'accertamento ha coinvolto unicamente i due lavoratori generalizzati) operativo ed incaricato del servizio di pulizia, portierato, cartonaggio”; che, infatti, “Durante l'esecuzione del contratto di appalto e derivata operatività del personale, in organico sia a SE che a Q.S., esecuzione avviata nel 2014 con l'ATI, che in itinere ha interessato diverse unità di personale avvicendatosi nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia, cartonaggio e portierato, si è realizzata la modalità di “interscambio” di personale fra le predette società, con promiscuità di esecuzione, interscambiabilità di mansioni e presenza di un unico referente per entrambe, addetto alla gestione e direzione dei lavoratori presenti, mettendo in atto la necessaria sostituzione di personale assente o impossibilitata con il personale presente e riconducibile ad una o all'altra società, indifferentemente. Nello specifico infatti, risulta eseguita con disinvoltura la modalità di sostituzione di un lavoratore “assente o impossibilitato” in forza a SE con un lavoratore in forza a Q.S, o viceversa, per assicurare il compimento dell'appalto stipulato fra SE e Unico, sostituzione operata con personale addetto a prestazioni equivalenti o anche differenti, eseguendo perciò il “sostituto” anche un turno di maggior orario lavorativo ovvero quello del sostituito”; che l'unico referente della gestione “congiunta” di entrambe le imprese “è il sig. ER
, in forza a SE sin dal 2010 e operativo presso il predetto stabilimento quale addetto
[...] alla portineria, il quale ha l'onere di consegnare il prospetto di paga ai lavoratori di SE e di Q.S., di ricevere le richieste di assenze o ferie e/o permessi avanzate dai lavoratori delle suddette società e che accorda in autonomia, decidendo per entrambi i datori di lavoro. Altresì, è il sig. che controlla la corretta esecuzione dei lavori, soprattutto di pulizia e cartonaggio, ed è ER sempre il che redarguisce i lavoratori in caso di esecuzione dei lavori non conformi a ER quanto richiesto dal committente”; che, allora, “Sin dal 2014 sotto la parvenza documentale dell'ATI costituita fra SE e Q.S. si è al contrario provveduto a distribuire i ruoli e le attività lavorative, oggetto dell'appalto stipulato con incarico da Unico a SE, assegnando, in numero variabile nel corso dell'intero
3 arco temporale, i lavoratori in forza alle suddette società alla necessaria e contingente mansione1”; che, secondo la valutazione espressa dall' , “Tutti i lavoratori menzionati, Parte_2 indifferentemente dalle mansioni o appartenenza datoriale, all'occorrenza, potevano eseguire prestazioni differenti rispetto alla propria mansione, in promiscuità fra loro, lavorando oltre il proprio orario di lavoro o turno, secondo quanto richiesto da unico referente per ER entrambe le suddette società, unico presente sul cantiere preposto alle sostituzioni, cambi turni, destinatario delle richieste di fruizione di permessi, ferie e assenze avanzate da tutto il personale operativo e in organico alle predette società. Era il che esercitava nei confronti di tutto il personale sia in forza a SE che a ER QS il potere direttivo e di controllo poiché “dava le direttive sul da farsi” e in caso di non corretta esecuzione del servizio redarguiva il lavoratore. Infatti, i lavoratori della Q.S. e della SE, impegnati nell'esecuzione dei servizi esternalizzati dalla committente SE, avevano contezza di dover, all'occorrenza e CP_5 su richiesta dell'unico referente presente, sig. , sostituire il personale addetto alle Persona_1 pulizie, addetto allo smaltimento in magazzino e/o in portineria sebbene in organico all'uno o all'altra società, presenti nello stabilimento in virtù dell'ATI precedentemente descritta;
le addette al servizio di pulizia negli uffici in forza alla QS sostituivano le colleghe di SE e viceversa, o il collega addetto alle pulizie in magazzino, sig. della QS, lavorando tra Testimone_1 l'altro in promiscuità e secondo il turno di lavoro stabilito da che aveva l'organigramma ER delle presenze e conoscenza delle attitudini del personale in forza alle due società; conosce e conosceva le esigenze del committente Unico, aveva la situazione turni/presenze/assenze nella sua disponibilità. Ancora, l'addetto al servizio di pulizia in magazzino sopra menzionato, sig. S_
, poteva sostituire in portineria alternandosi con NN di Q.S., ovvero
[...] ERTes_ poteva sostituire il collega della SE al cartonaggio ovvero le colleghe addette al servizio di pulizia negli uffici e nel call center della QS o della SE, secondo le necessità, e via discorrendo”; che la mansione di “referente”, esercitata da “punto di riferimento, gestore ER
“puntuale” e pertanto alter ego di entrambe le società, datori di lavoro dei sopracitati prestatori, non è una scelta arbitraria assunta dallo stesso ma risulta assegnatagli dalla SE, suo datore di lavoro;
de facto è l'unico lavoratore presente sin dal 2010 e pertanto conoscitore delle dinamiche organizzative/gestionali, capace pertanto di gestire in autonomia tutte le situazioni di difficoltà e l'esecuzione del servizio concordato fra le società. Tutti i lavoratori, individuavano in SE come perno dei lavori commissionati da Unico e il proprio referente e interlocutore nella persona di e, raramente, se presente in cantiere, ER nella persona di , amministratore delegato di SE. Di fatto effettuavano Persona_2
4 tutti le medesime prestazioni, scambiando i turni o effettuando il turno del lavoratore assente o impossibilitato, su richiesta di non avendo i lavoratori in forza a Q.S. altro riferimento se ER non della SE o al più la sig.ra , AD della SE2”; ER Persona_2 che, in definitiva, “è emerso che il potere organizzativo e direttivo di tutti i lavoratori utilizzati dal 2014 al 17 ottobre 2017, per l'esecuzione dell'appalto/affidamento servizi di pulizia, portierato, cartonaggio, ossia dei lavoratori , , , Persona_1 Parte_7 Persona_3
, , La , , Testimone_1 Persona_6 CP_6 Parte_6 [...]
e veniva esercitato dal sig. , dipendente della SE e Per_4 Persona_5 Persona_1 unico referente per entrambe le società presente sul cantiere in Calderara di Reno presso Unico, e che pertanto, la società subappaltatrice Q.S. di fatto ha “fornito” manodopera alla SE per realizzare il compimento “totale” del servizio appaltato a quest'ultima dal committente Unico, applicando la modalità di “interscambio” con i dipendenti di volta in volta impossibilitati ad eseguire la prestazione lavorativa, compiendo, entrambe le società, “complessivamente” il servizio oggetto di contratto, utilizzando e fornendo personale l'una all'altra, lavorando tutto il personale secondo le esigenze e richieste dell'unico referente della società appaltante, ER
, quale alter ego di un unico datore di lavoro, ovvero SE, autorizzando
[...] ferie/permessi/assenze, compilando i turni, distribuendo i prospetti di paga a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio sopra descritto. Tale evenienza è da interpretarsi come “fornitura di manodopera” nel momento in cui sia i lavoratori della SE che quelli di Q.S. sono consapevoli del fatto che il ruolo dei lavoratori della Q.S. è di “supporto” e pertanto in un certo senso complementare a quello “principale” svolto dai lavoratori della SE, e quasi sempre “compartecipe”. Nello specifico le mansioni dei lavoratori di entrambe le predette società appaiono non definite poiché intercambiabili fra i medesimi lavoratori. Molti lavoratori sono dei “jolly” poiché chiamati a sostituire gli assenti in qualunque mansione e, quindi, interscambiabili con tutti i lavoratori e con tutte le mansioni oggetto di appalto … Nel caso di specie, invece, i lavoratori trovati intenti ad eseguire la prestazione lavorativa, riconducibili a due soggetti giuridici, come sopra argomentato, svolgevano la medesima attività lavorativa in promiscuità e commistione tra loro e seguendo le direttive dell'appaltante e tra l'altro secondo le modalità di interscambio fra gli stessi, modalità di gestione uniforme per tutti e attuata per la necessità di assicurare il servizio dedotto nel contratto di appalto, e, secondo le direttive formulate dall'unico referente presente e riconducibile alla società SE … Con il comportamento riscontrato, pertanto, la Q.S SR ha somministrato illecitamente alla SE i lavoratori, e perciò, senza autorizzazione, ha esercitato l'attività di somministrazione di lavoro, mentre la SE ha concretizzato una utilizzazione illecita di manodopera, poiché è ricorsa alle prestazioni di lavoratori forniti da soggetto non autorizzato, occupandoli nella propria attività lavorativa. Nel caso di specie, dunque, si è realizzata una evidente interposizione illecita di manodopera, poiché non attuata da soggetto ad hoc autorizzato…”;
5 che l'esito degli accertamenti effettuati consentiva quindi di affermare che il servizio concretamente fornito dalle predette società, in accordo fra di esse, si aveva comportato la violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 e ss. mm., la cui finalità consiste nel colpire tutti i fenomeni interpositori.
Il Tribunale, nella resistenza di controparte, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova testimoniale, definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe indicata, con cui, riportate le ragioni di doglianza dell'interessata3, accertata la regolarità formale del verbale e del procedimento culminato con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e ritenuta la fondatezza nel merito delle contestazioni, rigettava il ricorso.
2. L'interessata ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendone la riforma, con richiesta, in via principale, di annullare l'ordinanza-ingiunzione e, in via subordinata, di rideterminare la somma eventualmente dovuta.
Si è costituita la controparte, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della l.
n. 681/1981 per la notificazione del verbale di accertamento.
Rileva la parte, precisamente, che già dalla prima pagina del verbale unico Con di accertamento e notificazione si evincerebbe chiaramente che l' aveva interrotto gli accertamenti per oltre tre mesi: “verbale di primo accesso ispettivo: 3 Affermava l'opponente, in particolare che:
“1) l' era decaduto dalla facoltà di contestare l'illecito poiché gli estremi della Parte_2 violazione erano stati notificati oltre il termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/81; 2) il verbale di accertamento non era motivato, in violazione dell'art. 13, comma 4, L. n. 124/04;
3) era errata la norma applicata, poiché l'opponente era un piccolo imprenditore e con SS s.r.l. avrebbe potuto stipulare un contratto d'opera, non d'appalto;
4) con SS s.r.l. non vi era stata somministrazione vietata di manodopera ma un vero e proprio contratto associazione temporanea di impresa in cui dirigeva il lavoro dei propri dipendenti e assumeva un effettivo rischio di impresa;
5) in particolare il 20.1.2014 aveva costituito un'A.T.I. avente ad oggetto il servizio di pulizia, cartonaggio e portierato correlato ai contratti di appalto sottoscritti da SS s.r.l., impresa capogruppo mandataria;
in forza di tale contratto si sarebbe occupata dell'esecuzione diretta dei servizi, con personale proprio;
a SS s.r.l., mandataria, erano conferiti i compiti di coordinamento e gestione nonché quelli di mantenere le relazioni industriali con i clienti;
era espressamente previsto che il contratto potesse subire variazioni di capitolato secondo le necessità del cliente;
il 31.1.2017 tale contratto era rinnovato fino al dicembre 2017;
6) l'1.12.2011 Unico s.p.a. “La Farmacia dei Farmacisti” e SS s.r.l. avevano stipulato un primo contratto di appalto, poi di volta in volta rinnovato, per l'esecuzione di servizi di portineria, di pulizia, di facchinaggio, da svolgersi nella sede di Unico s.p.a. sita in Calderara di Reno (BO), ove era stato effettuato l'accesso ispettivo;
in esecuzione del contratto istitutivo dell' con personale e prodotti e strumenti di lavoro propri, aveva eseguito i servizi di pulizia, Pt_4 cartonaggio e portierato presso i locali di Unico s.p.a., senza che vi fosse alcuna commistione di personale con SS s.r.l.;
7) avevano quindi errato gli ispettori a dedurre l'esistenza di una somministrazione vietata dalla circostanza che i dipendenti delle due società lavorassero insieme, poiché ciò era solo la naturale conseguenza dell'oggetto dell'ATI, che prevedeva il compimento di operazioni diverse ma da svolgersi nello stesso ambiente di lavoro”.
6 n. 2/85-90 del 17/10/2017; eventuali verbali interlocutori: n. 85-90 del
31/01/2018; n. 85-90 del 25/05/2018” Come emerge chiaramente dalla documentazione in atti (e, in particolare, da quella depositata sub docc. 3 e 10 del fascicolo di primo grado), in occasione dell'accesso ispettivo in data 17 ottobre
2017, gli ispettori e chiedevano alla società QS di consegnare CP_7 CP_8
l'abbondante documentazione (riferita al periodo dal maggio 2014 all'ottobre
2017) ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento ispettivo ed indicata a pag. 2 del relativo verbale (prodotto sub doc. 10 del fascicolo di primo grado). In data Co 30 novembre 2017, come da istruzioni dell' di , la QS, per il tramite Pt_3 del consulente del lavoro dott. dello Studio Grua S.r.l., provvedeva a Tes_3 trasmettere la documentazione richiesta con il verbale dell'ottobre 2017 (cfr. doc.
10 del fascicolo di primo grado). Con successivo verbale del 31 gennaio 2018, Co l' domandava alla società di fornire ulteriore documentazione, regolarmente trasmessa in data 19/20 febbraio 2018. Dunque, alla data del 20 febbraio 2018, Co l' era in possesso di tutta la documentazione richiesta ai fini Co dell'accertamento ispettivo;
circostanza questa confermata dallo stesso di che, a pagina 3 del verbale di accertamento (sub doc. 3 del fascicolo di Pt_3 primo grado), precisa “la documentazione richiesta e sollecitata è stata acquisita in data 19/02/2018 (prot. n. 5230) e in data 20/02/2018 (prot. n. 5523)”.
Dopo oltre tre mesi di totale inattività, a mezzo di un verbale interlocutorio Co in data 25 maggio 2018, l' di dava atto, con formule del tutto Pt_3 standardizzate (che si possono rinvenire altresì nei precedenti verbali aventi tutti la medesima formulazione), del fatto che sarebbero “emersi nuovi elementi meritevoli di necessario approfondimento” non meglio specificati, neppure in giudizio, i quali avrebbero fatto sorgere la necessità di ottenere il LUL da gennaio 2017 a ottobre 2017 relativo ai lavoratori e . _9 Per_3
Da qui l'evidenza documentale del fatto che “la documentazione da ultimo Co richiesta dall' sia del tutto superflua ai fini di quanto accertato dagli ispettori nel verbale successivamente notificato, dimostrando apertamente la strumentalità della richiesta integrativa formulata.
Invero, dal predetto verbale (depositato sub doc. 3 del fascicolo di primo grado) emerge chiaramente come le contestazioni formulate dagli ispettori siano del tutto generiche e non necessitassero in alcun modo -per poter essere formulate- della documentazione richiesta in data 25 maggio 2018: in particolare, le contestazioni avversarie si limitavano a riferire, in relazione al lavoratore NN, che sarebbero state “registrate ore di lavoro inferiori rispetto alle ore effettivamente lavorate” e che risulterebbero “corrisposte mensilmente e costantemente diverse somme a titolo di “trasferta Italia” e/o
“Rimborso spese non documentate” e/ “Rimborso chilometrico” (cfr. pag. 17 del
7 verbale di accertamento sub doc. 3 del fascicolo di primo grado) senza alcun riferimento alla documentazione asseritamente analizzata e, men che meno, al
LUL da ultimo richiesto. Inoltre, la superfluità della documentazione richiesta in data 25 maggio 2018 appare vieppiù evidente con riferimento alla posizione della lavoratrice in quanto nella tabella di cui al verbale di accertamento _9
(cfr. pagg. 20-21 doc. 3 del fascicolo di primo grado) l'anno 2017 non è neppure contemplato …”.
Sotto altro profilo, la parte segnala che il controllo dei dati aziendali avrebbe invece dovuto essere effettuato prima dell'accesso dell'ottobre 2017 e, comunque, non attraverso richieste strumentali utili unicamente a posticipare la data di conclusione dell'ispezione (“appare sintomatica la circostanza per cui a fronte della consegna della documentazione da ultimo richiesta, avvenuta in data 31 maggio 2018, l' abbia avuto modo di analizzarla e valutarla in soli tre Parte_2 giorni (di cui due, sabato e domenica), di redigere un verbale di ben 42 pagine
(comprensive di calcoli e tabelle) e di provvedere alla relativa notifica già il lunedì 4 giugno 2018 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado). Da ciò si evince chiaramente la natura meramente strumentale -e per ciò illegittima- della richiesta di documentazione integrativa (superflua) formulata nel mese di maggio
2018 (ossia ben tre mesi dopo la consegna della documentazione precedentemente richiesta avvenuta nel febbraio 2018). Di conseguenza, la definitività dell'accertamento -da cui, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, deve iniziare il calcolo dei 90 giorni concessi all'amministrazione per notificare il verbale- non può che essere collocato in un periodo prossimo al dicembre 2017 o, al più, al gennaio 2018, momenti in cui gli ispettori avevano sufficienti elementi per formulare le contestazioni contenute nel verbale notificato il 4 giugno 2018”.
3.1. Il motivo è infondato.
Come chiarito, in ultimo, da Cass., 24.10.2023, n. 29442, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
8 incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. Cass.,
25.10.2019, n. 27405, 6.2.2009, n. 3043, 30.3.2023, n. 9022, 8.8.2019, n. 21171).
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività Parte_2 di verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile, ad es., un lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di comprendere che già all'esito del primo accesso ispettivo, nell'ottobre 2017, era stata chiesta all'impresa la produzione del L.U.L. in relazione al periodo successivo all'1.5.2014.
Con verbale istruttorio del 31.1.2018 le funzionarie ispettive avevano poi dato atto del carattere soltanto parziale della produzione documentale effettuata
(L.U.L.), occorrendo provvedere al deposito della documentazione ivi meglio distinta. Il 25.5.2018 l' , alla luce dell'esame del materiale prodotto4, Parte_2 avvertiva la necessità di acquisire la documentazione ancora mancante, rappresentata dal L.U.L. relativo ai lavoratori e in relazione _9 Per_3 al periodo compreso tra il gennaio e l'ottobre 2017.
Tanto premesso, osserva il collegio che la elevata corposità del materiale già raccolto alla data del 20.2.2018 (il verbale finale è comunque di 41 pagine) e la complessità delle valutazioni da compiere (culminate nella riqualificazione giuridica delle operazioni commerciali intercorse tra le parti della vicenda, come già rilevato) giustificavano certamente la determinazione dell' , Parte_2 effettuata il 25.5.2018, di invitare l'impresa ad effettuare un'ultima integrazione
9 documentale con la produzione del L.U.L. relativo ai lavoratori e _9 per il 2017, essendo pacifico che gli atti in questione non fossero stati Per_3 ancora prodotti.
3.2. La necessità di acquisire materiale istruttorio sulla dipendente
[...] emerge a considerare che anche alla luce della relativa posizione _9
l' è giunto a computare delle giornate di lavoro nella descritta Parte_2 operazione di illecita somministrazione di personale.
La , come descritto nel verbale, era stata assunta da Q.S il CP_6
3.6.2014 con contratto a tempo determinato (poi trasformato a tempo indeterminato), cessando il rapporto 4.8.2017. La lavoratrice era inquadrata al 5° livello del C.C.N.L. Pulizia artigianato, con mansioni di addetta ai servizi di pulizia presso il cantiere di Unico spa di Calderara di Reno e orario a tempo parziale pari a 20 ore settimanali.
Anche tenendo conto della posizione della lavoratrice, dunque, l' Parte_2 ha potuto affermare che “il potere organizzativo e direttivo di tutti i lavoratori utilizzati dal 2014 al 17 ottobre 2017, per l'esecuzione dell'appalto/affidamento servizi di pulizia, portierato, cartonaggio, ossia dei lavoratori , Parte_8
, , , , Parte_7 Persona_3 Testimone_1 Persona_6 [...]
, , e veniva Parte_9 Parte_6 Persona_4 Persona_5 esercitato dal sig. , dipendente della SE e unico referente per Parte_8 entrambe le società presente sul cantiere in Calderara di Reno presso Unico, e che pertanto, la società subappaltatrice Q.S. di fatto ha "fornito" manodopera alla SE per realizzare il compimento "totale" del servizio appaltato a quest'ultima dal committente Unico, applicando la modalità di "interscambio" con i dipendenti di volta in volta impossibilitati ad eseguire la prestazione lavorativa, compiendo, entrambe le società, “complessivamente” il servizio oggetto di contratto, utilizzando e fornendo personale l'una all'altra, lavorando tutto il personale secondo le esigenze e richieste dell'unico referente della società appaltante, , quale alter ego di un unico datore di lavoro, ovvero Parte_8
SE, autorizzando ferie/permessi/assenze, compilando i turni, distribuendo i prospetti di paga a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio sopra descritto”.
In relazione alla posizione della dipendente l' ha _9 Parte_2 redatto la seguente tabella, con riferimento al 2017. ANNO 2017 Mese giornate LUL giornate appalto totale esecuzione illecito appalto illecito gen-17 18 18
feb-17 19 19
mar-17 23 23 apr-17 8 8 mag-17 17 17
10 giu-17 21 21 lug-17 19 19 ago-17 2 2
I dati richiesti occorrevano anche al fine di verificare la fedeltà delle registrazioni effettuate sul L.U.L. con riferimento agli importi versati a titolo di trasferta e/o spese non documentate e/o rimborso chilometrico, aspetto di interesse dell' e dell' (v. il riferimento alla diversa tabella relativa alle CP_9 CP_10 trasferte ed altri contributi non dichiarati sul L.U.L.). Non ha chiaramente rilevanza il dato che l'inadempienza sia risultata insussistente nel 2017, trattandosi di elemento emerso ex post che non interferisce con le valutazioni di stretta pertinenza dell' , conseguenti al computo delle giornate di Parte_2 somministrazione irregolare (esito raggiunto a partire dall'esame del L.U.L.).
3.3. Lo stesso vale per il dipendente , assunto da Q.S. a Persona_3 decorrere dall'18.11.2013 con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Pulizia artigianato, addetto ai servizi di portierato presso il cantiere di Unico spa di Calderara di Reno, con orario a tempo pieno.
L'esame della relativa posizione si è rivelato utile, come illustrato nel verbale di accertamento e notificazione, al fine di poter svolgere le complessive valutazioni di cui si è già dato atto nel caso della dipendente _9 giungendo l' a redigere con riferimento al NN la seguente Parte_2
“TABELLA A) GG DI SOMMINISTRAZIONE/ UTILIZZAZIONE ILLECITA
Q.S./SS”
Mese giornate LUL giornate lavorate oltre le totale giornate esecuzione registrate appalto illecito appalto illecito gen-17 21 4 25
feb-17 20 3 23
mar-17 23 3 26
apr-17 12 5 17
mag-17 22 3 25
giu-17 16 2 18
lug-17 21 5 26
ago-17 13 4 17
set-17 20 4 24
ott-17 20 2 22
Nel verbale si ha poi modo di leggere le seguenti considerazioni: “Il lavoratore inoltre, risulta assunto da Q.S. a decorrere dal 18/11/2013 con Persona_3 contratto a tempo indeterminato full time e svolgeva attività di portierato presso lo stabilimento di
“Unico” in Calderara di Reno, nello specifico presso i locali adibiti al servizio di guardiania. Il contratto individuale di lavoro sottoscritto con il lavoratore NN indica la Per_3 mansione di “operaio addetto ai servizi di portierato”, la sede di lavoro presso il cantiere di Unico in Calderara di Reno, 5° livello e CCNL applicato “Pulizia artigianato”. La ripartizione oraria della prestazione di lavoro risultante dal LUL è dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo, per 8 ore al giorno. Il predetto lavoratore ha prestato attività lavorativa quale portiere alternandosi con e gli altri lavoratori sopra indicati nei periodi in cui erano in forza alla Q.S., svolgendo ER attività lavorativa dal lunedì al sabato al minimo per 46 ore settimanali. Il maggior orario prestato di sabato veniva registrato sul LUL sotto la voce “Trasferta Italia” e/o “Rimborso spese
11 non documentate” e/o “Rimborso chilometrico”, somme che mascheravano la retribuzione per il maggior orario prestato. Dall'insieme degli elementi acquisiti nel corso dell'accertamento, incrociando le dichiarazioni assunte anche dal personale della società committente del servizio di portierato,
“Unico” (come da contratto di appalto sottoscritto nel 2011 ma oggetto di accertamento per il periodo a decorrere dal 2014 e di cui si è ampiamente parlato), è emerso che la società "Unico" osserva il seguente orario di apertura e chiusura consentendo altresì l'ingresso agli “esterni”: il lunedì dalle 06.00 alle 22:30; dal martedì al venerdì: dalle 07:00 alle 22:30; il sabato dalle 07:00 alle 21:30. La società Unico, per assicurarsi il servizio di “portierato/guardiania” ovvero effettuare il controllo degli accessi allo stabilimento in Calderara di Reno da parte del personale esterno, clienti, fornitori, visitatori ecc. ecc., ha esternalizzato il servizio stipulando il contratto di appalto con la società SE, a decorrere dal 2011. Si ricorda che a partire dal 2014 la società SE ha operato in congiunta con Q.S. per assicurare anche il servizio di portierato, di fatto subappaltando tale servi7io (oltre a quello di cartonaggio/pulizia dei locali) con la stipula di un'ATI, le cui previsione pattuite non coincidono con i fatti concludenti. Detto ciò si rileva che negli orari e giorni di apertura/operatività dello stabilimento della società Unico, come sopra esposto, dal lunedì al sabato (dalle 06.00 - il lunedì - e dalle 07.00 - dal lunedì al sabato - fino alle 22.30 - con l'eccezione delle 21.30 al sabato), la prestazione lavorativa veniva garantita su due turni alternati, sia dal personale in forza a SE, dal sig.
, che dal personale in forza a Q.S., dal sig. , oltre che Persona_1 Persona_3 [...]
e nei periodi in cui erano in forza alla Q.S., e, all'occorrenza, in caso Per_4 Persona_5 di impossibilità del lavoratore addetto a tale servizio in base al turno predisposto da con ER l'esecuzione della prestazione da parte di , addetto alle pulizie, in forza a Testimone_1 Q.S. Dall'incrocio delle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento è stata confermata la presenza e, pertanto, l'attività lavorativa resa dai suddetti lavoratori dal lunedì al sabato, secondo tale ripartizione oraria dei turni di lavoro, atti ad assicurare il servizio richiesto dal committente Unico, pertanto coincidente con l'orario di apertura e chiusura di Unico, ovvero: lunedì dalle 06:00 alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 22:30; martedì e mercoledì dalle 07:00 alle 15:00 oppure dalle 15:00 alle 22:30; giovedì e venerdì e sabato dalle 07:00 alle 14:30 oppure dalle 14:30 alle 22:30; sabato dalle 07:00 alle 14:30 oppure dalle 14:30 alle 21:30. Il totale della prestazione così articolata ed eseguita dai lavoratori coinvolti nell'appalto
[non genuino] è pari al minimo a 46 ore a settimana, come si evince dalla somma dei turni sopra esposti, e nello specifico ci si riferisce all'attività lavorativa così resa da NN . Per_3 Viceversa dall'esame del LUL per il periodo oggetto di accertamento ossia dal mese di maggio 2014 al mese dell'accesso ispettivo, al 17/10/2017, è emerso che al lavoratore NN
sono state registrate ore di lavoro inferiori rispetto alle ore effettivamente lavorate in Per_3 quanto non risultano registrate le ore di lavoro effettuate il sabato;
inoltre risultano corrisposte mensilmente e costantemente diverse somme a titolo di “trasferta Italia” e/o “Rimborso spese non documentate” e/o “Rimborso chilometrico” non corrispondenti alla realtà fattuale e non assoggettate ad imponibile contributivo. Difatti vengono registrate alla sezione “presenze” ore di lavoro pari a 8 giornaliere dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali e somme, nella sezione indicate nella sezione
“competenze” del LUL, registrate a titolo di “trasferta”, “rimborso chilometrico”, “spese non documentate” per spostamenti in realtà mai effettuati, il cui importo complessivo è verosimilmente adeguato alla retribuzione spettante per il maggior orario di lavoro reso non solo nella giornata del sabato, mai registrata sul LUL, ma anche per l'ulteriore attività prestata per sopperire l'assenza del lavoratore in forza a Q.S. o SE adibito all'altro turno e/o ad altre mansioni, prestazioni necessarie in caso di mancanza di personale. Tale contraddizione tra la realtà fattuale e quella registrata sui libri obbligatori trova conferma nelle dichiarazioni assunte da persone informate sui fatti, incrociando le stesse e dalle quali emerge che l'orario di lavoro consueto reso dal predetto lavoratore era effettuato secondo fa ripartizione oraria dei turni di lavoro sopra descritti, coincidenti con gli orari di apertura del committente “Unico” per 6 giorni alla settimana, pertanto pari al minimo a 46 ore a fronte della 40 registrate oltreché le prestazioni rese per sopperire ad assenze di altro personale operativo presso Unico riconducibile a SE e/o a Q.S.
12 Le 40 ore settimanali registrate sul LUL, dal lunedì al venerdì, e la descrizione tra le competenze delle cifre “esente” dall'imponibile contributivo registrata come “Trasferta Italia” e/o “Rimborso spese non documentate” e/o “Rimborso chilometrico”, evidenziano la condotta societaria di registrare “infedelmente” un'attività lavorativa resa in misura maggiore dal lavoratore e omettendo l'imponibile lavorato nella giornata di sabato oltreché il maggior orario reso in caso di assenza di altro collega;
tra l'altro registrando giorni di trasferte mai effettuate dal lavoratore, che, dal 2014, è certamente stabile in tale sede lavorativa, come confermato dalle dichiarazioni agli atti e come confermato dalle dichiarazioni acquisite. In definitiva la SE con tale prassi ha infedelmente registrato sul LUL la corresponsione di somme a titolo di “trasferta Italia” e/o “Rimborso spese non documentate” e/o
“Rimborso chilometrico”, esente da contribuzione, che invece corrispondono a retribuzione per l'attività lavorativa svolta anche nella giornata del sabato nell'arco temporale dalle ore 07.00 alle ore 21.30, secondo i turni sopra indicati;
prestazione lavorativa complessivamente resa settimanalmente al minimo per 46 settimanali a fronte delle 40 ore settimanali registrate, intesa al minimo poiché certamente lo stesso lavoratore in alcuni giornate di carenza di personale SE
o Q.S. ha sostituito altri lavoratori addetti alla medesima mansione o diversa, al minimo per 7 ore e mezzo. Come da tabella B) sotto riportata emerge fa corresponsione di somme “variabili” a titolo di “trasferta Italia”, “spese non documentate” e/o “rimborso chilometrico” per spostamenti mai avvenuti o effettuati dai lavoratori oggetto di accertamento che appaiono certamente atte a soddisfare e perciò remunerare le ore di lavoro rese oltre quelle contrattualmente stabilite, per sostituire il collega assente nella medesima mansione o in altre, (effettuando all'occorrenza il doppio turno in caso di bisogno, soprattutto per il servizio di pulizia) e, nel caso di Per_3 lavorando il sabato, prestazione lavorativa mai registrate e non contabilizzate, senza altresì tener conto della maggiorazione dovuta come lavoro straordinario, poiché eccedente le 40 ore stabilite da contratto. Si rileva altresì che il CCNL applicato, ovvero “Pulizia artigianato”, prevede la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione di fatto per le ore prestate oltre le 40 ore settimanali, corrispondenti alla giornata del sabato per il lavoratore NN ”. Per_3
Il verbale di accertamento e notificazione dà anche atto di omissioni contributive e/o dell'omessa denuncia delle retribuzioni all'I.N.A.I.L. legate a trasferte ed altri contributi non dichiarati sul L.U.L., venendo in rilievo anche la posizione del NN nel 2017.
3.4. È allora evidente il rispetto dell'art. 14 cit., essendo stato acquisito il complessivo materiale richiesto in data 31.5.2018, con notifica del verbale di accertamento (4.6.2018), in cui, come si è precisato, si è tenuto conto delle risultanze in ultimo acquisite, l'11.6.2018, nel rispetto del termine di legge
(essendo indice di impegno nella definizione delle operazioni ispettive il fatto che il verbale sia stato notificato a distanza di pochi giorni dalla ricezione della documentazione il 31.5.2018).
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha rilevato che “dall'esame del verbale emerge poi che l'ispettorato ha compiutamente decritto l'attività istruttoria compiuta, i tempi necessari per svolgerla, le contestazioni effettuate, le sanzioni irrogate, con i relativi calcoli.
Dunque, deve ritenersi pienamente assolto l'obbligo motivazionale di cui all'art. 13, comma 4, L. 124/04”.
La presenza dei descritti elementi con consentirebbe tuttavia, secondo la parte, di ritenere soddisfatta la previsione normativa e ciò in quanto mancherebbe la menzione delle fonti di prova degli illeciti rilevati e non sarebbe stata inviata la
13 prevista diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2, con indicazione della possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida.
Non sarebbe stato esplicitato poi il percorso logico-giuridico sulla base del quale l' sarebbe giunto a ritenere accertata la fattispecie oggetto di Parte_2 contestazione, con la dettagliata e completa esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei rilievi che formano oggetto del provvedimento sanzionatorio. Tanto comporterebbe, pertanto, la nullità del verbale formato dall' di per violazione dell'art. 3 della l. n. CP_2 Pt_3
241/1990 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, con la conseguente necessaria illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, che si fonda sul predetto verbale.
Con il terzo motivo, la parte segnala che il Giudice ha peraltro omesso di indicare le ragioni giustificative del rigetto dell'eccezione preliminare di violazione dell'art. 13 d.lgs. 124/04 del verbale impugnato per mancata adozione della diffida, negando così un rilevante risparmio in termini economici.
4.1. I motivi, da trattare congiuntamente alla luce della relativa connessione, sono infondati.
Il verbale di accertamento e notificazione del 4.6.2018 è stato redatto in osservanza dell'art. 13, comma 4, cit., secondo cui l'atto deve contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e)
l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Come si è indicato, l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha accertato la presenza degli elementi del verbale sopra elencati
(“dall'esame del verbale emerge poi che l'ispettorato ha compiutamente decritto l'attività istruttoria compiuta, i tempi necessari per svolgerla, le contestazioni effettuate, le sanzioni irrogate, con i relativi calcoli”) ma in relazione a supposte lacune che, sotto altro profilo, comprometterebbero la completezza della ricostruzione effettuata.
Va rilevato, al contrario, che:
- l'indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati è chiaramente e analiticamente riportata nel verbale di accertamento, come già descritto nella nota a piè di pagina n. 4;
14 - la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, con indicazione della possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida, è espressamente contenuta nel verbale di accertamento con riferimento agli illeciti relativi alla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d. l. n. 112/08, convertito nella l. n.
133/08 (“omessa registrazione di dati nel LUL”), essendo del tutto convincente il rilievo svolto dalla parte appellata secondo cui, come indicato peraltro nella
Circolare n. 9/06 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. n. 124/04 è prevista nei soli casi in cui la violazione sia suscettibile di essere materialmente sanata;
il presupposto non è infatti rinvenibile nel caso di specie con riferimento all'esercizio non autorizzato di attività di somministrazione del personale, fattispecie ormai definita e non più emendabile (così nella memoria difensiva: “la violazione consiste nell'aver fornito propri dipendenti ad un'altra ditta: poiché l'accertamento necessariamente interviene quando tale comportamento è esaurito o, al massimo in corso e non è il caso che ci occupa, è evidente che non vi è alcun comportamento che il fornitore illecito di personale possa porre in essere per cancellare l'azione già commessa”);
- il percorso logico-giuridico sulla base del quale l' è giunto a Parte_2 ritenere accertata la fattispecie oggetto di contestazione, con la dettagliata e completa esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei rilievi che formano oggetto del provvedimento sanzionatorio, è adeguatamente illustrato nel verbale di accertamento e notificazione, come emerge dalla sintesi che se ne è fatta al paragrafo n. 1, tenendo conto che nell'atto è presente una dettagliata ricostruzione delle violazioni contestate con riferimento a ciascun lavoratore e ai tempi e alle caratteristiche degli illeciti.
Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione incentrata sul vizio del verbale conseguente all'omesso invio della diffida alla regolarizzazione – come emerge dal riferimento presente nella sentenza a “ogni diversa istanza disattesa e respinta” – ha mostrato di ritenere implicitamente superfluo l'incombente in relazione allo specifico illecito rappresentato dalla “somministrazione illecita di manodopera”. La doglianza proposta in questa sede allora non trova giustificazione: l'impossibilità di considerare praticabile e ammissibile la diffida con riferimento a un illecito non suscettibile di essere sanato conduce infatti a ritenere non pertinente il richiamo allo stesso presupposto (il beneficio economico conseguente alla ricezione della diffida) su cui tale doglianza si fonda.
5. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non fondata l'opposizione nel merito qualificando l' erroneamente, quale prestazione di Parte_10 manodopera non autorizzata
15 La parte richiama il contenuto dell'accordo intervenuto tra le due imprese e la ripartizione dei ruoli nello stesso convenuta, essendo emerso all'esito dell'istruttoria che i dipendenti di QS provvedessero, da soli, a dar seguito esclusivamente ai servizi a loro demandati in forza dell'A.T.I.
“Non vi è chi non veda”, precisa l'interessata, come “i dipendenti di QS, come previsto dall'ATI pendente tra la QS e la SS, provvedessero a dar seguito ai servizi loro demandati e, pertanto, adempiessero semplicemente alle obbligazioni pattuite nel contratto, che vedeva la QS quale mandataria ed esecutrice effettiva dei servizi oggetto di appalto tra SS e UNICO S.P.A.
Inoltre, dall'esperita istruttoria emergeva altresì come la QS svolgesse i servizi di cui all'ATI con il proprio personale dipendente, in modo autonomo e con l'utilizzo di strumentazione propria. I lavoratori rilevati in sede ispettiva, alcuni dei quali poi sentiti nel corso del procedimento di primo grado, erano dipendenti di QS, regolarmente registrati nel LUL aziendale e regolarmente retribuiti da QS;
circostanze queste mai contestate e dunque pacifiche. Inoltre, in sede di giudizio di prime cure, veniva altresì confermato che i servizi resi erano svolti con l'utilizzo di strumentazione propria in quanto era ovviamente QS a fornire ai propri dipendenti le attrezzature e gli strumenti necessari all'espletamento dell'attività … e che la QS, fatturando a SS le prestazioni a corpo in base ai servizi resi, assumeva su di sé i rischi correlati alla corretta esecuzione dei servizi alla stessa attribuiti in forza dell'ATI (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado). Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado veniva altresì confermato come anche il potere disciplinare fosse in capo a QS e come i dipendenti della società rispondessero del proprio operato solamente nei confronti della QS”.
Quanto al ruolo del rileva l'appellante che i lavoratori di Q.S., ER
“come è chiaramente emerso nel giudizio di prime cure, non erano in alcun modo istruiti sulle modalità di svolgimento dei servizi, del tutto standardizzati, che -al contrario- erano impartite dalla QS in quanto datrice di lavoro (si noti come tutti i lavoratori dichiaravano di svolgere il proprio lavoro in maniera autonoma, “da soli”). Infatti, in merito alla tipologia di “direttive” impartite dal tutti ER riferivano che si trattava di indicazioni di carattere strettamente organizzativo, aventi ad oggetto perlopiù lo svolgimento dei turni, atte a coordinare gli orari degli interventi per permettere lo svolgimento del servizio sulla base del contenuto del contratto di appalto sottoscritto tra UNICO S.P.A. e SS ed ignoto a QS”.
Sotto altro profilo, evidenzia la parte che nel verbale di contestazione gli
Ispettori avrebbero erroneamente qualificato l'ATI di cui si è detto quale contratto d'appalto e/o subappalto, occorrendo rimarcare che “il rapporto contrattuale tra e QS non è affatto riconducibile ad un contratto di (sub)appalto ex art. CP_11
16 1655 c.c., contrariamente a quanto rilevato dall'ispettorato nel verbale che ha portato all'emissione dell'ordinanza impugnata, poiché il rapporto è regolato, come già visto, sulla base dell'Associazione Temporanea tra le Imprese QS e
SS”.
L'appellante, ricondotta l' al più, a un contratto d'opera ex art. 2222 Pt_4
c.c., rileva che la distinzione tra appalto e contratto d'opera è rilevante ai fini della corretta applicazione delle sanzioni eventualmente previste. Nel d.lgs. 276/2003, infatti, “non sono contemplate eventuali violazioni in tema di contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e, pertanto, qualsiasi tentativo di estensione del regime sanzionatorio, previsto in tema di appalto, al contratto d'opera si scontra inevitabilmente con il principio di legalità, che è alla base della legittima irrogazione di sanzioni penali ed amministrative, nonché con il correlato principio che vieta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative in via analogica”. Se la fattispecie applicabile al caso di specie fosse quella del contratto d'opera, dunque, “anche la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs.
276/2003 non sarebbe invocabile, essendo specificatamente riferita al mero contratto d'appalto (o subappalto)”.
Gli elementi di prova raccolti darebbero quindi conto di “una regolare
Associazione Temporanea tra Imprese ossia di un contratto d'opera o, al più,
d'appalto, cui la QS adempieva correttamente ed in maniera del tutto autonoma, con il proprio personale dipendente (sul quale esercitava il proprio potere direttivo), fornendo le attrezzature e gli strumenti necessari all'espletamento dei servizi di cui all'ATI, regolarmente fatturati (a corpo) a SS in base ai servizi resi ed assumendo su di sé i rischi correlati alla corretta esecuzione dei predetti servizi di pulizia, cartonaggi e portierato”.
Per altro verso, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 18 d.lgs. 276/2003, non essendo possibile estendere il regime sanzionatorio previsto in caso di appalto/subappalto illecito: “il d.lgs.
276/2003 non contempla alcuna violazione concernente il contratto d'opera
(come è da qualificarsi quello intercorso tra QS e SS) e, dunque, alcuna sanzione risulta applicabile in danno della QS per le contestazioni alla medesima mosse. Inoltre, il Giudicante omette, altresì, di verificare la correttezza dell'indicazione della norma violata poiché, come si evince dallo stralcio della sentenza sopra trascritto, da un lato, ritiene corretta l'applicazione dell'art. 18
d.lgs. 276/2003, ma, dall'altro, si astiene dall'accertare la correttezza del comma contestato all'odierna appellante. Invero, alla luce di quanto più ampiamente argomentato al punto che precede, è evidente che la contestazione della violazione dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 276/2003, sia del tutto errata. Al più, infatti, avendo contestato all'odierna appellante la sussistenza della fattispecie
17 dell'appalto illecito così come definito dall'art. 29 dello stesso decreto legislativo, gli ispettori avrebbero dovuto, eventualmente, fare applicazione del comma 5 del predetto articolo in quanto è detto comma che prevede “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, […] l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”.
L'appellante ritiene poi che il Giudice avrebbe dovuto rettificare l'importo della sanzione comminata, applicandola nella misura minima: “Infatti, anche sulla base dell'insegnamento della Corte di Giustizia Europea, ampiamente analizzato negli scritti del primo grado, le sanzioni in materia di lavoro devono sempre essere proporzionate e, a tal fine, i giudici dei singoli stati sono autorizzati a disapplicare le disposizioni interne, ovviamente nei limiti in cui ostano all'irrogazione di sanzioni proporzionate, per attenuare l'eccessiva severità delle sanzioni. Ebbene, nel caso di specie, le sanzioni applicate appaiono del tutto sproporzionate rispetto all'asserita mancanza della datrice di lavoro e alle condizioni soggettive della medesima, trattandosi di una piccola ditta artigiana che ha agito senza alcuna intenzione di danneggiare i propri dipendenti”.
Il motivo è infondato.
5.1. Al di là di qualche riferimento valutativo effettivamente compiuto nel verbale di accertamento alla figura dell'appalto illecito o non genuino al fine di caratterizzare il rapporto sostanzialmente intercorso tra l'impresa appellante e la
SE, è indubbio che gli hanno descritto l'operazione, in fatto, Tes_4 tenendo conto del dato rappresentato dalla messa a disposizione da parte dell'impresa appellante di propri dipendenti alla società SE al fine di eseguire l'appalto assunto da quest'ultima con la società Unico, avendo dunque la società potuto disporre del proprio personale e del personale dell'appellante in termini indistinti, nell'ambito di una relazione giuridica diretta, riconducibile allo schema di cui all'art. 2094 c.c.
Le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori sono univoche sul punto, potendo farsi richiamo a quanto riportato nello stesso verbale (v. la sintesi sopra riportata e, in particolare, le seguenti indicazioni: “… la società subappaltatrice
Q.S. di fatto ha “fornito” manodopera alla SE per realizzare il compimento
“totale” del servizio appaltato a quest'ultima dal committente Unico, applicando la modalità di “interscambio” con i dipendenti di volta in volta impossibilitati ad eseguire la prestazione lavorativa, compiendo, entrambe le società,
“complessivamente” il servizio oggetto di contratto, utilizzando e fornendo personale l'una all'altra, lavorando tutto il personale secondo le esigenze e richieste dell'unico referente della società appaltante, , quale alter Persona_1 ego di un unico datore di lavoro, ovvero SE, autorizzando
18 ferie/permessi/assenze, compilando i turni, distribuendo i prospetti di paga a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio sopra descritto. Tale evenienza è da interpretarsi come “fornitura di manodopera” nel momento in cui sia i lavoratori della SE che quelli di Q.S. sono consapevoli del fatto che il ruolo dei lavoratori della Q.S. è di “supporto” e pertanto in un certo senso complementare a quello “principale” svolto dai lavoratori della SE, e quasi sempre
“compartecipe”).
Il riferimento è stato ripreso e condiviso dal Tribunale di Bologna, il quale sul punto ha affermato, appunto, che “A fronte dell'indistinzione delle mansioni e, soprattutto, di direttive impartite dalla SS s.r.l. non può ritenersi che l'associazione temporanea di imprese fosse genuina e che non si trattasse, viceversa, di una mera prestazione di manodopera, come tale vietata perché non autorizzata”.
La conclusione cui il Giudice è giunto – incentrata sulla circostanza che l'impresa abbia nella sostanza fornito personale alla società – è evidentemente giustificata dal tenore delle deposizioni raccolte, riportate nel provvedimento impugnato.
Il teste , dipendente della società SE dall'1.11.2010 al Persona_1 gennaio 2020 quale responsabile della portineria della Unico s.p.a. di Caldera di
Reno, ha significativamente dichiarato, come riportato dal Giudice: “Ero io il referente per il personale che lavorava presso detta società non solo per i dipendenti di SS ma anche per quelli di Q.S. Gli addetti al magazzino che si occupavano dei cartoni erano e mi pare che Parte_6 Parte_7 fosse di QS e Pezzi di SS ma non ne sono sicuro. Non vi erano Parte_6 mansioni specifiche assegnate ai dipendenti di Q.S. nel senso che di ciascun lavoro potevano occuparsi sia i dipendenti di SS sia quelli di Q.S. in caso di assenza di qualcuno veniva sostituito indifferentemente da altro collega sia di
Q.S. sia di SS. Ero io che consegnavo ai lavoratori le loro buste paga sia di Q.S. sia di SS, che ricevevo inizialmente in buna busta poi via mail, io le stampavo e poi consegnavo. Non ho mai conosciuto la OR . Non Pt_1 sono mai stato in trasferta presso i cantieri di ho sempre lavorato a Parte_11
Calderara di Reno. Io oltre che essere il referente dei lavoratori di quel cantiere mi occupavo anche del lavoro di portineria ricevendo i corrieri che venivano a scaricare o caricare. Era la SS che stabiliva i turni per gli addetti a quel cantiere tanto di SS quanto di Q.S. io mi occupavo solo delle eventuali sostituzioni degli assenti. I lavoratori per ferie e permessi si rivolgevano a me e io controllati i turni li concedevo o meno …. confermo le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mia la sottoscrizione apposte in calce al documento n. 12”.
19 Emergono allora la piena integrazione del personale dell'appellante con quello della SE – risultando smentito e del tutto superato l'assetto degli interessi programmato nell'accordo raggiunto dalle due imprese con riferimento all' – e l'assunzione di un ruolo direttivo da parte di SE in relazione a Pt_4 tutti coloro che operavano presso il luogo di lavoro, ciò che valeva non soltanto per i profili inerenti alla gestione amministrativa del rapporto (in punto di sostituzione degli assenti o di concessione di permessi o ferie tramite l'intervento del ma anche per l'aspetto qualificante dell'eterodirezione della ER prestazione dal punto di vista dei tempi del relativo svolgimento (“Era la
SS che stabiliva i turni per gli addetti a quel cantiere tanto di SS quanto di Q.S. “).
Il era peraltro l'unico referente anche per il personale dell'appellante ER
(v. la relativa dichiarazione raccolta in sede ispettiva: “io sono referente di entrambe le società; qui non vi è alcun referente della ”). CP_4
Il teste , dipendente dell'appellante dall'ottobre/novembre 2013 S_ al dicembre 2019 quale addetto alle pulizie e al cartonaggio presso Unico s.p.a. a
Calderara di Reno, ha dichiarato, confermando le conclusioni appena descritte, che “Ricevevo le direttive per lo svolgimento della mia attività dal signor
[...]
a lui ci rivolgevamo per ferie, permessi e per la soluzione di ogni ER problematica … I turni erano stabiliti dal signor che mi dava anche la ER busta paga a fine mese … Mi è capitato a volte di sostituire qualche collega a volte di Q.S. a volte di SS. Era il signor che mi chiedeva di farlo. ER
Non ero il referente per il cartonaggio il nostro referente era sempre il signor
… confermo le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mia la ER sottoscrizione apposta in calce”. In sede ispettiva il teste aveva peraltro dichiarato: “Le direttive le riceviamo da che è il referente in loco Persona_1 del Gruppo BGS di cui fa parte anche QS. Gli strumenti di lavoro me li ha forniti
BGS … Non ci sono referenti della QS in loco, noi facciamo capo a . ER
Il teste dipendente di SE dal 2009 al 2020 quale addetto al Tes_2 cartonaggio presso la sede di Calderara di Reno di Unico s.p.a., ha confermato il ruolo di referente del per i dipendenti di entrambe le realtà imprenditoriali, ER con gestione negli stessi termini anche del personale di Q.S.: “Ricevevo le direttive sul lavoro da svolgere dal signor era lui che mi Persona_1 consegnava la busta paga alla fine del mese a lui facevo riferimento per ferie, permessi o ritardi. Io lavoravo da solo in turni di sei ore o la mattina o il pomeriggio dal lunedì al venerdì, il sabato cinque ore, una settimana lavoravo la mattina, la successiva il pomeriggio per un totale di 35 ore la settimana.
All'inizio o fine del turno incrociavo il collega che o aveva terminato o iniziava e tra noi vi era un passaggio di consegne, non so dire con quale datore di lavoro i
20 colleghi avessero il contratto … Ho conosciuto il signor , era un mio S_ collega ma lui non faceva il mio lavoro, si occupava della pulizia dei bagni, mi pare di ricordare che qualche volta abbia sostituito il collega Non so Parte_6 se e fossero dipendenti di Q.S. o di SS … confermo Parte_6 S_ le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mia la sottoscrizione apposta in calce”.
Della sussistenza del contesto tratteggiato sia trae conferma anche dalle dichiarazioni del teste il quale ha riferito: “Ho lavorato presso la Per_3
Unico Farmacia dei Farmacisti dal novembre 2010 fino al 31.10.2017. Ho fatto il Per_ colloquio di lavoro con la OR della SS, ma inizialmente sono stato mi pare assunto dalla Protezione G di , divenuta poi All CP_12 [...]
poi dalla Q.S. ma non saprei dire con esattezza quando. Ero addetto CP_13 al controllo accessi alla portineria. Eravamo in due in portineria io e il signor ci alternavamo tra noi uno la mattina l'altro il pomeriggio a settimane ER Per_ alterne. È stata la OR all'inizio a darmi le direttive sul lavoro da svolgere, poi non era necessario. Per qualunque problema operativo mi rivolgevo al signor anche per ferie e permessi consegnavo a lui la richiesta ER compilata su di un foglio, poi lui mi diceva se era stata accolta o meno. Ricevevo la busta paga dal signor Della Q.S. lavoravamo in quel cantiere io, ER
che faceva pulizie e sostituzioni in portierato, che faceva S_ Parte_6 cartonaggio, la OR e che si occupavano delle pulizie. Tanto _9 Per_6 in portineria quanto nelle altre mansioni il personale di SS e quello di
Q.S. erano tra loro fungibili gli uni sostituivano gli altri. Non ho mai lavorato presso il cantiere di né in altro cantiere ho sempre lavorato alla Parte_11
Unico di Calderara di Reno. Nel corso dell'attività lavorativa indossavo una divisa con il marchio SS … confermo le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mie le sottoscrizioni apposte in calce”.
Le dichiarazioni della stessa si collocano in questo quadro e _9 ricevono conferma, avendo la lavoratrice dichiarato che “Chi mi impartiva gli ordini e le direttive era il signor ”. ER
E poi irrilevante che i testi lavorassero da soli, avendo affermato sia il che il NN di aver fatto riferimento al per tutti gli aspetti S_ ER relativi allo svolgimento della prestazione e all'attuazione del rapporto.
L'esito cui le risultanze dell'istruttoria permettono di giungere non è da intendere nel senso dell'identità soggettiva dell'impresa di e della Parte_1 società SE (così che è irrilevante che alcune iniziative disciplinari fossero assunte dalla prima) ma nel senso della messa a disposizione di personale dalla prima alla seconda al di fuori del ricorso a figure giuridiche ritualmente assunte
(viene da sé il riferimento alla somministrazione di lavoro) e ciò al fine di
21 consentire alla SE di eseguire (con dipendenti propri e dell'impresa appellante, indistintamente) l'appalto affidatole dalla Unico.
5.2. Nella sua concreta fisionomia il rapporto tra le imprese non può dunque essere ricondotto, per il principio di effettività, al rapporto formalmente programmato nell'ambito dell' (v. sopra), con la netta separazione delle Pt_4 rispettive sfere di azione e intervento.
Il superamento dell'assetto di interessi di cui all'accordo (A.T.I.) formalmente stipulato consente inoltre di ritenere superflua ogni questione relativa alla possibilità di ricondurre lo schema in esso assunto alla figura dell'appalto (o subappalto) o del contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
5.3. È allora corretto il riferimento all'illecito di cui all'art. 18 d.lgs.
276/2003, relativo proprio alla somministrazione di lavoratori svolta al di fuori dei presupposti e dei limiti di legge.
Alla fattispecie va quindi correttamente applicato il comma 1 dell'art. 18, riferendosi il comma 5-bis (e non il 5, come affermato dall'appellante) alle diverse fattispecie dell'appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, del d.lgs.
n. 276 cit. (tra le parti non è mai intercorso né formalmente né sostanzialmente un appalto) e del distacco.
5.4. Quanto all'applicazione delle sanzioni, la necessità, segnalata dall'appellante, che la relativa misura sia proporzionata e determinata nella misura minima non consente di rivedere l'indicazione compiuta nella sentenza, in cui il
Giudice ha appunto affermato che “risulta corretta l'individuazione della norma – il citato art. 18 – e il calcolo della sanzione amministrativa poiché non è contestato che le giornate sono state di 3.776 e che, quindi, l'ammontare della sanzione sarebbe stato di €. 188.800,00 e - per tale ragione - è stata applicata nella misura di €. 50.000,00”.
6. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente l'illecito relativo alle non veritiere dichiarazioni nel L.U.L. poiché dalle testimonianze è concordemente emerso che tutti i lavoratori “svolgevano la prestazione nel cantiere di Calderara di Reno, sostituivano lavoratori assenti, facevano doppi turni al sabato, svolgevano anche ore ulteriori a quelle pattuite”, così che le somme indicate nel L.U.L. quali
“trasferta Italia”, “rimborso spese non documentate” e “trasferta chilometrica”
“mascherano il pagamento di lavoro supplementare/straordinario, in assenza di prova di trasferte da parte dei lavoratori che, anzi, sono risultate insussistenti dalle testimonianze”. Rileva la parte, tuttavia, che i lavoratori nulla hanno riferito in merito all'effettuazione, o meno, di trasferte e che dalla documentazione versata in atti emergerebbe chiaramente che i lavoratori dipendenti di QS effettuavano regolarmente trasferte, rimborsate come tali nel cedolino paga. Detta
22 documentazione, “debitamente sottoscritta dai lavoratori e mai disconosciuta, non può certamente essere superata dalle dichiarazioni contrarie eventualmente fornite in sede di escussione testimoniale, rendendo così evidente l'infondatezza di quanto verbalizzato dagli ispettori”. Il Giudice avrebbe omesso di valutare appieno le risultanze istruttorie e, in particolare, la documentazione in atti, ponendo illegittimamente a fondamento della propria decisione delle circostanze smentite dalla predetta documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, avallando una ricostruzione, quella dell' Parte_2
di del tutto priva di fondamento e, quel che è ancor più
[...] Pt_3 grave, di prova.
Con il sesto motivo, l'appellante censura la sentenza per essere pervenuto il
Giudice a conclusioni estremamente pregiudizievoli per l'esponente, ritenendo sufficiente, ai fini del decidere, il contenuto delle testimonianze dei pochi testi ammessi. Le conclusioni a cui perviene il Giudice di prime cure “meritano una rispettosa ma severa censura proprio in ragione della parziale e sommaria istruttoria che ha caratterizzato il giudizio di primo grado … Nel caso di specie, la decisione di limitare l'audizione dei testimoni solamente a quelli comuni ad entrambe le parti è stata del tutto immotivata e la sentenza impugnata è stata pronunciata sulla scorta delle sole testimonianze dei signori _9
, e omettendo immotivatamente ed in S_ Tes_2 Per_3 ER violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. di ammettere l'escussione dei signori , e CP_14 Parte_6 Persona_6 Persona_4
, i quali ben avrebbero potuto confermare le circostanze dedotte Persona_5 dall'opponente e fornire ulteriori fondamentali elementi di fatto necessari al
Giudice per qualificare correttamente la fattispecie e, dunque, essenziali ai fini del decidere”.
6.1. I motivi, trattati congiuntamente in ragione della relativa connessione, sono pure infondati.
Le dichiarazioni rese dai testimoni in sede ispettiva, confermate in udienza, consentono di addebitare all'impresa l'illecito consistente nell'aver riportato nel
L.U.L. dichiarazioni non veritiere in relazione alle voci “trasferta Italia”,
“rimborso spese non documentate” e “trasferta chilometrica”, essendo effettivamente emerso, come accertato anche dal Giudice, che i lavoratori dell'appellante svolgevano la prestazione nel cantiere di Calderara di Reno, sostituivano lavoratori assenti, facevano doppi turni al sabato e svolgevano anche ore ulteriori a quelle pattuite, senza effettuare trasferte e senza sostenere pertanto alcuna spesa connessa a un simile spostamento.
Precisamente:
23 - il che in udienza ha dichiarato “Della Q.S. lavoravamo in quel Per_3 cantiere io, che faceva pulizie e sostituzioni in portierato, S_ Parte_6 che faceva cartonaggio, la OR e che si occupavano delle _9 Per_6 pulizie. Tanto in portineria quanto nelle altre mansioni il personale di SS
e quello di Q.S.: erano tra loro fungibili gli uni sostituivano gli altri. Non ho mai lavorato presso il cantiere di né in altro cantiere ho sempre lavorato Parte_11 alla Unico di Calderara di Reno”, ha affermato in sede ispettiva che “In busta paga mi venivano retribuite come ore lavorate solo 40 ore settimanali per 5 gg a settimana mentre per il sesto giorno lavorato - le 7/7.50 ore lavorate – mi venivano pagate come Trasferta Italia. Non ho mai ricevuto maggiorazioni in busta paga … Domanda: Sa se il Sig. o altri colleghi hanno lavorato ER presso altre sedi in trasferta? Risposta: Lo escludo assolutamente. Tutti: ER
e gli altri colleghi sia di Q.S. che di SE hanno sempre lavorato S_
a Calderara e solo in quel cantiere. Le società – sia Q.S. sia Bi.Gi.Esse. – usavano pagare lo straordinario come trasferta, così mi hanno riferito anche altri colleghi, come ”; S_
- il ha affermato: “lavoro solo qui e non vado in trasferta … D: S_ le ore in più sono registrate in busta? Con che voce? R: Sì, mi sembra di sì. A volte sono indicate con la voce trasferta e nascondono lo straordinario e altre volte invece con la voce straordinario. Ogni tanto capita che in busta paga sia presente la voce trasferta in luogo di straordinario … R: No [La Barbera], CP_6 come tutti, lavoravamo solo qui c/o Unico”;
- ha dichiarato: “Questa è l'unica sede in cui i lavoratori di SE ER
s.r.l. e Q.S. … per cui non si recano in altre sedi … Queste ore prestate pari almeno a 6 ore e 50 del sabato e non registrate sul calendario mi venivano corrisposte sotto la voce “trasferta italia” e “spese non documentate” oppure
“rimborso chilometrico”; questi erano gli accordi presi con l'azienda … Non ho mai effettuato trasferte, né anticipato spese per alcun motivo quindi le voci che compaiono e sono perciò registrate sulla busta paga sono non veritiere, non corrispondono alla realtà perché io non ho effettuato trasferte né mai utilizzato il mio veicolo né sostenuto o anticipato alcuna spesa. La retribuzione registrata con le voci trasferta italia, rimborso chilometrico e spese non documentate è per le ore da me effettuate al sabato ossia le 6 ore e 50 che totalizzano 46 ore e 50 minuti in totale di lavoro effettivo a fronte delle 40 ore settimanali stabilite da contratto e registrate sulla busta paga”.
Sulla base delle risultanze in questione – consentendo la dettagliata e consapevole narrazione dei lavoratori di concludere per la relativa credibilità soggettiva e per l'attendibilità delle relative dichiarazioni – è possibile ritenere corretto l'esito interpretativo cui è giunto il Tribunale, rivelando le dichiarazioni
24 raccolte quale fosse la concreta fisionomia delle prestazioni lavorative rese, aspetto che il principio di effettività del rapporto di lavoro impone di privilegiare, superando eventuali risultanze documentali di segno diverso.
E quanto alla formazione del convincimento del giudice di merito, si rammenta che (Cass., 29.12.2020, n. 29730) questi è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata, come non ha mancato di fare il primo
Giudice - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.
7. L'appello va pertanto disatteso, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado si compensano in ragione dell'elevata complessità dei fatti di causa e della presenza nel verbale ispettivo di elementi in realtà non pertinenti (il riferito richiamo alla fattispecie dell'appalto accanto al corretto riferimento alla somministrazione irregolare), che possono aver giustificato la reazione processuale dell'impresa.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ad esempio:
- al cartonaggio (recte, servizio dedicato allo smaltimento dei cartoni) erano addetti il sig.
della SE e della Q.S.; in loro assenza venivano sostituiti da Parte_5 Parte_6 lavoratori addetti alle pulizie, in particolare da della QS;
anche il sig. Testimone_1
della Q.S. e della SE, all'occorrenza, sostituivano Parte_6 Parte_5 personale assente, anche se non frequentemente.
- al servizio di guardiania/ portierato erano impegnati un lavoratore in organico a SE ( e un lavoratore in organico a Q.S. ( e, all'occorrenza, in caso Persona_1 Persona_3 di assenza dell'uno o dell'altro, l'assente veniva sostituito da della QS o, Testimone_1 nel tempo in cui erano in forza alla Q.S., i lavoratori e , Persona_4 Persona_5
- al servizio di pulizia del magazzino era addetto un lavoratore in organico a Q.S. ( ) che all'occorrenza veniva sostituito dai colleghi addetti al servizio di Testimone_1 pulizia negli uffici e/o call center della QS o della SE. Il predetto lavoratore, all'occorrenza e su richiesta dell'unico referente per tutti i lavoratori delle suddette società, , Persona_1 svolgeva funzioni di portiere in sostituzione dello stesso o di della QS, oppure ER Per_3 sostituiva il personale addetto alle pulizie negli uffici e/o call center o il personale addetto al cartonaggio;
- al servizio di pulizie negli uffici e nel call center era addetto personale in organico alla QS (La fino al 04/08/2017 e ) ed, altresì, lavoratori in organico CP_6 Persona_6 alla SE ( e )”. Persona_7 Per_8 2 “In definitiva l'assunzione ad orario ridotto di alcuni lavoratori, come precedentemente dettagliato, consentiva altresì di poter sostituire e pertanto effettuare anche il turno di lavoro del lavoratore assente, in forza ad una o all'altra società; in definitiva tutti all'occorrenza a disposizione per colmare il turno vacante dell'una o dell'altra società, a prescindere dalle mansioni assegnate, l'uno interscambiabile con l'altro e pertanto in grado di garantire
“cumulativamente” il servizio concordato tra Unico e SE, oggetto di appalto, diretti e gestiti da , unico presente in cantiere e investito delle incombenze proprie del datore di Persona_1 lavoro. Difatti, ogni lavoratore copriva il turno del lavoratore assente e quindi lavorava per le ore necessarie per coprire il turno del lavoratore assente e, pertanto, anche effettuando il maggior orario rispetto al proprio orario contrattuale. Per il servizio di pulizia i lavoratori in caso di sostituzioni effettuavano il doppio turno di lavoro, ossia il turno del/i sostituto/i ed il proprio. Il maggior orario veniva registrato a tutti sotto la voce “Trasferta Italia” e/o “rimborso chilometrico” e/o “rimborso spese non documentate”, pur non avendo effettuato alcuna prestazione in trasferta o aver chiesto il rimborso per spese sostenute o per km percorsi, mascherando tali voci delle retribuzioni per il maggior orario, non assoggettando tali somme a contribuzione, come previsto per legge. Difatti, entrambe le suddette società svolgono la medesima attività applicando però differenti CCNL ai propri dipendenti”. 4 Di cui occorre segnalare la particolare consistenza, venendo in considerazione, come indicato nel verbale di accertamento finale:
- il Libro unico del lavoro lavoratori in forza nel periodo oggetto di accertamento
- la copia delle comunicazioni obbligatorie di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro
- i contratti di lavoro stipulati
- il contratto di appalto di servizi tra “Unico La Farmacia dei Farmacisti” e “B SR” in relazione al periodo 1.1.2016 – 31.12.2017
- la scrittura privata di associazione temporanea di impresa sottoscritta tra SE (capogruppo mandataria) e Q.S. (mandante) in data 20.1.2014, avente ad oggetto il servizio di Pulizia/Cartonaggio/Portierato presso Unico, relativo al periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2017
- le fatture emesse da SE e ricevute da Unico la Farmacia dei Farmacisti
- le Fatture emesse da Q.S. e ricevute da SE
- le Fatture dei fornitori
- i documenti giustificativi delle trasferte in Italia, dei rimborsi chilometrici e dei rimborsi delle spese non documentate
- la delega al professionista o all'associazione di categoria ex art. 40, comma 1, della l. n. 133/2008.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 442/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 884 del 17.1.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 Parte_1
Lorenzo e Andrea Fenoglio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Torino – appellante nei confronti di:
di rappresentato e difeso Parte_2 Pt_3 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in – Pt_3 appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 29.4.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. titolare dell'impresa agiva in Parte_1 Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 69/19/2022, emessa dall' di al fine di ottenere il pagamento di € 52.318,60, essendo CP_2 Pt_3 stata accertata la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d. l. n. 112/08, convertito nella l. n. 133/08, per “omessa registrazione di dati nel LUL”, e dell'art. 18, comma 1, del d.lgs., n. 276/03, avendo l'opponente “somministrato illecitamente manodopera alla società SS s.r.l.”.
L'ordinanza-ingiunzione faceva riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. 16955 del 4.6.2018, in cui si precisava, in sintesi: che il 17.10.2017 era stato effettuato un accesso ispettivo presso la sede locale della società
“Unico – La Farmacia dei Farmacisti spa”, ove era trovato, intento al lavoro, personale riconducibile, oltre ad Unico, ad altri soggetti giuridici ovvero “B Building General Service SR” … e “Q.S. Firmato Quality Service di TO GE;
che la società “Unico La Farmacia dei Farmacisti” si occupava del commercio all'ingrosso di medicinali e prodotti farmaceutici, annoverando diverse unità locali distribuite sul territorio, tra le quali, la sede oggetto di accertamento ubicata a Calderara di Reno;
che a decorrere dall'1.12.2011 era in essere tra la società committente “Unico” e la società
“B”, un contratto di appalto di servizi più volte rinnovato, avente ad oggetto il “Servizio di Pulizia e cartonaggio” e il servizio di “Portierato”, con scadenza al 31.12.2017, avvalendosi la Unico, dall'1.12.2011, per effetto dell'accordo, di personale di SE (che si occupava di
“Servizi di portierato e custodia” e di “movimentazione merci e pulizia”, applicando il C.C.N.L.
“Servizi integrati/Multiservizi”; che, in merito all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, “è agli atti la scrittura privata di associazione temporanea di impresa (ATI) datata il 20 gennaio 2014, avente ad oggetto il
“Servizio di Pulizia/cartonaggio/portierato” stipulato con validità fino al 2017 tra SE SR, in qualità di capogruppo mandataria, e (P.I.: Controparte_3
) in qualità di mandante”, trattandosi della ditta Q.S. Quality Services di P.IVA_1 Pt_1
che “annovera fra le attività esercitate il servizio di pulizia, disinfezione, derattizzazione,
[...] disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre che servizi di facchinaggio, logistica di magazzino e movimentazione materiale. La stessa, dall'esame dei documenti acquisiti applica ai propri dipendenti il CCNL “Pulizia Artigianato”; che entrambe le imprese (SE e Q.S. Quality Services di ) realizzavano Parte_1 la stessa attività, essendo presenti presso lo stabilimento di Unico con diverse unità di personale, addetto ad analoghe funzioni, come constatato ed emerso nel corso del procedimento;
che dall'esame dei documenti e dichiarazioni acquisite e agli atti, era emerso che successivamente all'instaurazione del contratto di appalto (stipulato tra Unico e SE nel 2011) Part e, a partire dalla costituzione dell' ossia sin dal 2014, si erano avvicendate nell'esecuzione del servizio di pulizia, cartonaggio e portierato, con le modalità e tempi meglio precisati in seguito, diverse unità di personale in forza alla società SE e;
CP_4 che nel corso dell'accesso ispettivo, effettuato il 17.10.2017 presso i locali di Unico, reparto magazzino e portineria, gli ispettori verbalizzanti avevano constatato de visu la presenza in magazzino di unità di personale in attività lavorativa riconducibile sia a SE che a Q.S, nonché la presenza in portineria di una unità di personale in attività lavorativa riconducibile a SE;
che dall'esame della documentazione agli atti, dalle dichiarazioni rese in costanza di accesso ispettivo e nel corso del procedimento e dai riscontri ottenuti incrociando le predette dichiarazioni era emerso che per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto concluso fra Unico e SE, per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2017, le imprese SE e Q.S. avevano stipulato
2 una “Scrittura privata di associazione temporanea d'impresa” avente ad oggetto il “Servizio di Pulizia/Cartonaggio/Portierato”; che la società capogruppo “mandataria” SE e l'impresa “mandante” Q.S. avevano stabilito i termini dell'accordo nei seguenti termini: a) “la fatturazione unica”, “il coordinamento e gestione del servizio”, “le relazioni industriali” e “il pagamento ad immediato incasso del committente” dovevano essere posti a carico della capogruppo mandataria SE;
b) “l'esecuzione diretta del servizio, con personale proprio”, “il riconoscimento di € xxx oltre IVA per ogni GG di servizio di facchinaggio comprensivo di materiali ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio” sarebbero state a carico alla impresa mandate Q.S.; che appariva evidente, da tale documento, la ripartizione di competenze fra le due società:
“ad una, SE, è affidata la gestione, coordinamento, relazioni industriali e pagamento dovuto, mentre a Q.S. l'esclusiva esecuzione diretta del servizio, effettuata con il proprio personale;
come Par si evince dalla descrizione contenuta nella citata scrittura privata di;
che nel caso di specie si palesava, sulla carta, un vero e proprio accordo di cooperazione e un rapporto di mandato, ovverosia un'ATI per l'esecuzione di un singolo appalto di pulizia/cartonaggio/portierato (stipulato tra SE e Unico), nel quale all'impresa mandante (Q.S.) sarebbe spettata l'esecuzione diretta mentre, dovendo la mandataria e capogruppo SE provvedere al coordinamento, gestione e incasso del corrispettivo;
che, in realtà, le unità di personale coinvolte nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto erano riconducibili, senza distinzioni di mansioni/funzioni, ad entrambe le predette imprese, venendo attuata una forma di “scambio” di personale fra le stesse, sin dalla stipula dell'ATI (2014): “Emerge in maniera evidente, dall'esame incrociato delle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento dal personale a diverso titolo coinvolto nell'accertamento, che i lavoratori operativi presso lo stabilimento di Unico a Calderara di Reno, in forza a SE e Q.S.
“svolgono le stesse mansioni” e, “in caso di ferie di un dipendente viene sostituito da altro lavoratore dell'altra società essendo interscambiabili”; che la mandante SE era “lontana dall'avere il solo ruolo di “coordinamento e gestione del servizio” poiché ha proprio personale (sebbene l'accertamento ha coinvolto unicamente i due lavoratori generalizzati) operativo ed incaricato del servizio di pulizia, portierato, cartonaggio”; che, infatti, “Durante l'esecuzione del contratto di appalto e derivata operatività del personale, in organico sia a SE che a Q.S., esecuzione avviata nel 2014 con l'ATI, che in itinere ha interessato diverse unità di personale avvicendatosi nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia, cartonaggio e portierato, si è realizzata la modalità di “interscambio” di personale fra le predette società, con promiscuità di esecuzione, interscambiabilità di mansioni e presenza di un unico referente per entrambe, addetto alla gestione e direzione dei lavoratori presenti, mettendo in atto la necessaria sostituzione di personale assente o impossibilitata con il personale presente e riconducibile ad una o all'altra società, indifferentemente. Nello specifico infatti, risulta eseguita con disinvoltura la modalità di sostituzione di un lavoratore “assente o impossibilitato” in forza a SE con un lavoratore in forza a Q.S, o viceversa, per assicurare il compimento dell'appalto stipulato fra SE e Unico, sostituzione operata con personale addetto a prestazioni equivalenti o anche differenti, eseguendo perciò il “sostituto” anche un turno di maggior orario lavorativo ovvero quello del sostituito”; che l'unico referente della gestione “congiunta” di entrambe le imprese “è il sig. ER
, in forza a SE sin dal 2010 e operativo presso il predetto stabilimento quale addetto
[...] alla portineria, il quale ha l'onere di consegnare il prospetto di paga ai lavoratori di SE e di Q.S., di ricevere le richieste di assenze o ferie e/o permessi avanzate dai lavoratori delle suddette società e che accorda in autonomia, decidendo per entrambi i datori di lavoro. Altresì, è il sig. che controlla la corretta esecuzione dei lavori, soprattutto di pulizia e cartonaggio, ed è ER sempre il che redarguisce i lavoratori in caso di esecuzione dei lavori non conformi a ER quanto richiesto dal committente”; che, allora, “Sin dal 2014 sotto la parvenza documentale dell'ATI costituita fra SE e Q.S. si è al contrario provveduto a distribuire i ruoli e le attività lavorative, oggetto dell'appalto stipulato con incarico da Unico a SE, assegnando, in numero variabile nel corso dell'intero
3 arco temporale, i lavoratori in forza alle suddette società alla necessaria e contingente mansione1”; che, secondo la valutazione espressa dall' , “Tutti i lavoratori menzionati, Parte_2 indifferentemente dalle mansioni o appartenenza datoriale, all'occorrenza, potevano eseguire prestazioni differenti rispetto alla propria mansione, in promiscuità fra loro, lavorando oltre il proprio orario di lavoro o turno, secondo quanto richiesto da unico referente per ER entrambe le suddette società, unico presente sul cantiere preposto alle sostituzioni, cambi turni, destinatario delle richieste di fruizione di permessi, ferie e assenze avanzate da tutto il personale operativo e in organico alle predette società. Era il che esercitava nei confronti di tutto il personale sia in forza a SE che a ER QS il potere direttivo e di controllo poiché “dava le direttive sul da farsi” e in caso di non corretta esecuzione del servizio redarguiva il lavoratore. Infatti, i lavoratori della Q.S. e della SE, impegnati nell'esecuzione dei servizi esternalizzati dalla committente SE, avevano contezza di dover, all'occorrenza e CP_5 su richiesta dell'unico referente presente, sig. , sostituire il personale addetto alle Persona_1 pulizie, addetto allo smaltimento in magazzino e/o in portineria sebbene in organico all'uno o all'altra società, presenti nello stabilimento in virtù dell'ATI precedentemente descritta;
le addette al servizio di pulizia negli uffici in forza alla QS sostituivano le colleghe di SE e viceversa, o il collega addetto alle pulizie in magazzino, sig. della QS, lavorando tra Testimone_1 l'altro in promiscuità e secondo il turno di lavoro stabilito da che aveva l'organigramma ER delle presenze e conoscenza delle attitudini del personale in forza alle due società; conosce e conosceva le esigenze del committente Unico, aveva la situazione turni/presenze/assenze nella sua disponibilità. Ancora, l'addetto al servizio di pulizia in magazzino sopra menzionato, sig. S_
, poteva sostituire in portineria alternandosi con NN di Q.S., ovvero
[...] ERTes_ poteva sostituire il collega della SE al cartonaggio ovvero le colleghe addette al servizio di pulizia negli uffici e nel call center della QS o della SE, secondo le necessità, e via discorrendo”; che la mansione di “referente”, esercitata da “punto di riferimento, gestore ER
“puntuale” e pertanto alter ego di entrambe le società, datori di lavoro dei sopracitati prestatori, non è una scelta arbitraria assunta dallo stesso ma risulta assegnatagli dalla SE, suo datore di lavoro;
de facto è l'unico lavoratore presente sin dal 2010 e pertanto conoscitore delle dinamiche organizzative/gestionali, capace pertanto di gestire in autonomia tutte le situazioni di difficoltà e l'esecuzione del servizio concordato fra le società. Tutti i lavoratori, individuavano in SE come perno dei lavori commissionati da Unico e il proprio referente e interlocutore nella persona di e, raramente, se presente in cantiere, ER nella persona di , amministratore delegato di SE. Di fatto effettuavano Persona_2
4 tutti le medesime prestazioni, scambiando i turni o effettuando il turno del lavoratore assente o impossibilitato, su richiesta di non avendo i lavoratori in forza a Q.S. altro riferimento se ER non della SE o al più la sig.ra , AD della SE2”; ER Persona_2 che, in definitiva, “è emerso che il potere organizzativo e direttivo di tutti i lavoratori utilizzati dal 2014 al 17 ottobre 2017, per l'esecuzione dell'appalto/affidamento servizi di pulizia, portierato, cartonaggio, ossia dei lavoratori , , , Persona_1 Parte_7 Persona_3
, , La , , Testimone_1 Persona_6 CP_6 Parte_6 [...]
e veniva esercitato dal sig. , dipendente della SE e Per_4 Persona_5 Persona_1 unico referente per entrambe le società presente sul cantiere in Calderara di Reno presso Unico, e che pertanto, la società subappaltatrice Q.S. di fatto ha “fornito” manodopera alla SE per realizzare il compimento “totale” del servizio appaltato a quest'ultima dal committente Unico, applicando la modalità di “interscambio” con i dipendenti di volta in volta impossibilitati ad eseguire la prestazione lavorativa, compiendo, entrambe le società, “complessivamente” il servizio oggetto di contratto, utilizzando e fornendo personale l'una all'altra, lavorando tutto il personale secondo le esigenze e richieste dell'unico referente della società appaltante, ER
, quale alter ego di un unico datore di lavoro, ovvero SE, autorizzando
[...] ferie/permessi/assenze, compilando i turni, distribuendo i prospetti di paga a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio sopra descritto. Tale evenienza è da interpretarsi come “fornitura di manodopera” nel momento in cui sia i lavoratori della SE che quelli di Q.S. sono consapevoli del fatto che il ruolo dei lavoratori della Q.S. è di “supporto” e pertanto in un certo senso complementare a quello “principale” svolto dai lavoratori della SE, e quasi sempre “compartecipe”. Nello specifico le mansioni dei lavoratori di entrambe le predette società appaiono non definite poiché intercambiabili fra i medesimi lavoratori. Molti lavoratori sono dei “jolly” poiché chiamati a sostituire gli assenti in qualunque mansione e, quindi, interscambiabili con tutti i lavoratori e con tutte le mansioni oggetto di appalto … Nel caso di specie, invece, i lavoratori trovati intenti ad eseguire la prestazione lavorativa, riconducibili a due soggetti giuridici, come sopra argomentato, svolgevano la medesima attività lavorativa in promiscuità e commistione tra loro e seguendo le direttive dell'appaltante e tra l'altro secondo le modalità di interscambio fra gli stessi, modalità di gestione uniforme per tutti e attuata per la necessità di assicurare il servizio dedotto nel contratto di appalto, e, secondo le direttive formulate dall'unico referente presente e riconducibile alla società SE … Con il comportamento riscontrato, pertanto, la Q.S SR ha somministrato illecitamente alla SE i lavoratori, e perciò, senza autorizzazione, ha esercitato l'attività di somministrazione di lavoro, mentre la SE ha concretizzato una utilizzazione illecita di manodopera, poiché è ricorsa alle prestazioni di lavoratori forniti da soggetto non autorizzato, occupandoli nella propria attività lavorativa. Nel caso di specie, dunque, si è realizzata una evidente interposizione illecita di manodopera, poiché non attuata da soggetto ad hoc autorizzato…”;
5 che l'esito degli accertamenti effettuati consentiva quindi di affermare che il servizio concretamente fornito dalle predette società, in accordo fra di esse, si aveva comportato la violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 e ss. mm., la cui finalità consiste nel colpire tutti i fenomeni interpositori.
Il Tribunale, nella resistenza di controparte, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova testimoniale, definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe indicata, con cui, riportate le ragioni di doglianza dell'interessata3, accertata la regolarità formale del verbale e del procedimento culminato con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e ritenuta la fondatezza nel merito delle contestazioni, rigettava il ricorso.
2. L'interessata ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendone la riforma, con richiesta, in via principale, di annullare l'ordinanza-ingiunzione e, in via subordinata, di rideterminare la somma eventualmente dovuta.
Si è costituita la controparte, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della l.
n. 681/1981 per la notificazione del verbale di accertamento.
Rileva la parte, precisamente, che già dalla prima pagina del verbale unico Con di accertamento e notificazione si evincerebbe chiaramente che l' aveva interrotto gli accertamenti per oltre tre mesi: “verbale di primo accesso ispettivo: 3 Affermava l'opponente, in particolare che:
“1) l' era decaduto dalla facoltà di contestare l'illecito poiché gli estremi della Parte_2 violazione erano stati notificati oltre il termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/81; 2) il verbale di accertamento non era motivato, in violazione dell'art. 13, comma 4, L. n. 124/04;
3) era errata la norma applicata, poiché l'opponente era un piccolo imprenditore e con SS s.r.l. avrebbe potuto stipulare un contratto d'opera, non d'appalto;
4) con SS s.r.l. non vi era stata somministrazione vietata di manodopera ma un vero e proprio contratto associazione temporanea di impresa in cui dirigeva il lavoro dei propri dipendenti e assumeva un effettivo rischio di impresa;
5) in particolare il 20.1.2014 aveva costituito un'A.T.I. avente ad oggetto il servizio di pulizia, cartonaggio e portierato correlato ai contratti di appalto sottoscritti da SS s.r.l., impresa capogruppo mandataria;
in forza di tale contratto si sarebbe occupata dell'esecuzione diretta dei servizi, con personale proprio;
a SS s.r.l., mandataria, erano conferiti i compiti di coordinamento e gestione nonché quelli di mantenere le relazioni industriali con i clienti;
era espressamente previsto che il contratto potesse subire variazioni di capitolato secondo le necessità del cliente;
il 31.1.2017 tale contratto era rinnovato fino al dicembre 2017;
6) l'1.12.2011 Unico s.p.a. “La Farmacia dei Farmacisti” e SS s.r.l. avevano stipulato un primo contratto di appalto, poi di volta in volta rinnovato, per l'esecuzione di servizi di portineria, di pulizia, di facchinaggio, da svolgersi nella sede di Unico s.p.a. sita in Calderara di Reno (BO), ove era stato effettuato l'accesso ispettivo;
in esecuzione del contratto istitutivo dell' con personale e prodotti e strumenti di lavoro propri, aveva eseguito i servizi di pulizia, Pt_4 cartonaggio e portierato presso i locali di Unico s.p.a., senza che vi fosse alcuna commistione di personale con SS s.r.l.;
7) avevano quindi errato gli ispettori a dedurre l'esistenza di una somministrazione vietata dalla circostanza che i dipendenti delle due società lavorassero insieme, poiché ciò era solo la naturale conseguenza dell'oggetto dell'ATI, che prevedeva il compimento di operazioni diverse ma da svolgersi nello stesso ambiente di lavoro”.
6 n. 2/85-90 del 17/10/2017; eventuali verbali interlocutori: n. 85-90 del
31/01/2018; n. 85-90 del 25/05/2018” Come emerge chiaramente dalla documentazione in atti (e, in particolare, da quella depositata sub docc. 3 e 10 del fascicolo di primo grado), in occasione dell'accesso ispettivo in data 17 ottobre
2017, gli ispettori e chiedevano alla società QS di consegnare CP_7 CP_8
l'abbondante documentazione (riferita al periodo dal maggio 2014 all'ottobre
2017) ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento ispettivo ed indicata a pag. 2 del relativo verbale (prodotto sub doc. 10 del fascicolo di primo grado). In data Co 30 novembre 2017, come da istruzioni dell' di , la QS, per il tramite Pt_3 del consulente del lavoro dott. dello Studio Grua S.r.l., provvedeva a Tes_3 trasmettere la documentazione richiesta con il verbale dell'ottobre 2017 (cfr. doc.
10 del fascicolo di primo grado). Con successivo verbale del 31 gennaio 2018, Co l' domandava alla società di fornire ulteriore documentazione, regolarmente trasmessa in data 19/20 febbraio 2018. Dunque, alla data del 20 febbraio 2018, Co l' era in possesso di tutta la documentazione richiesta ai fini Co dell'accertamento ispettivo;
circostanza questa confermata dallo stesso di che, a pagina 3 del verbale di accertamento (sub doc. 3 del fascicolo di Pt_3 primo grado), precisa “la documentazione richiesta e sollecitata è stata acquisita in data 19/02/2018 (prot. n. 5230) e in data 20/02/2018 (prot. n. 5523)”.
Dopo oltre tre mesi di totale inattività, a mezzo di un verbale interlocutorio Co in data 25 maggio 2018, l' di dava atto, con formule del tutto Pt_3 standardizzate (che si possono rinvenire altresì nei precedenti verbali aventi tutti la medesima formulazione), del fatto che sarebbero “emersi nuovi elementi meritevoli di necessario approfondimento” non meglio specificati, neppure in giudizio, i quali avrebbero fatto sorgere la necessità di ottenere il LUL da gennaio 2017 a ottobre 2017 relativo ai lavoratori e . _9 Per_3
Da qui l'evidenza documentale del fatto che “la documentazione da ultimo Co richiesta dall' sia del tutto superflua ai fini di quanto accertato dagli ispettori nel verbale successivamente notificato, dimostrando apertamente la strumentalità della richiesta integrativa formulata.
Invero, dal predetto verbale (depositato sub doc. 3 del fascicolo di primo grado) emerge chiaramente come le contestazioni formulate dagli ispettori siano del tutto generiche e non necessitassero in alcun modo -per poter essere formulate- della documentazione richiesta in data 25 maggio 2018: in particolare, le contestazioni avversarie si limitavano a riferire, in relazione al lavoratore NN, che sarebbero state “registrate ore di lavoro inferiori rispetto alle ore effettivamente lavorate” e che risulterebbero “corrisposte mensilmente e costantemente diverse somme a titolo di “trasferta Italia” e/o
“Rimborso spese non documentate” e/ “Rimborso chilometrico” (cfr. pag. 17 del
7 verbale di accertamento sub doc. 3 del fascicolo di primo grado) senza alcun riferimento alla documentazione asseritamente analizzata e, men che meno, al
LUL da ultimo richiesto. Inoltre, la superfluità della documentazione richiesta in data 25 maggio 2018 appare vieppiù evidente con riferimento alla posizione della lavoratrice in quanto nella tabella di cui al verbale di accertamento _9
(cfr. pagg. 20-21 doc. 3 del fascicolo di primo grado) l'anno 2017 non è neppure contemplato …”.
Sotto altro profilo, la parte segnala che il controllo dei dati aziendali avrebbe invece dovuto essere effettuato prima dell'accesso dell'ottobre 2017 e, comunque, non attraverso richieste strumentali utili unicamente a posticipare la data di conclusione dell'ispezione (“appare sintomatica la circostanza per cui a fronte della consegna della documentazione da ultimo richiesta, avvenuta in data 31 maggio 2018, l' abbia avuto modo di analizzarla e valutarla in soli tre Parte_2 giorni (di cui due, sabato e domenica), di redigere un verbale di ben 42 pagine
(comprensive di calcoli e tabelle) e di provvedere alla relativa notifica già il lunedì 4 giugno 2018 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado). Da ciò si evince chiaramente la natura meramente strumentale -e per ciò illegittima- della richiesta di documentazione integrativa (superflua) formulata nel mese di maggio
2018 (ossia ben tre mesi dopo la consegna della documentazione precedentemente richiesta avvenuta nel febbraio 2018). Di conseguenza, la definitività dell'accertamento -da cui, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, deve iniziare il calcolo dei 90 giorni concessi all'amministrazione per notificare il verbale- non può che essere collocato in un periodo prossimo al dicembre 2017 o, al più, al gennaio 2018, momenti in cui gli ispettori avevano sufficienti elementi per formulare le contestazioni contenute nel verbale notificato il 4 giugno 2018”.
3.1. Il motivo è infondato.
Come chiarito, in ultimo, da Cass., 24.10.2023, n. 29442, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
8 incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. Cass.,
25.10.2019, n. 27405, 6.2.2009, n. 3043, 30.3.2023, n. 9022, 8.8.2019, n. 21171).
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività Parte_2 di verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile, ad es., un lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di comprendere che già all'esito del primo accesso ispettivo, nell'ottobre 2017, era stata chiesta all'impresa la produzione del L.U.L. in relazione al periodo successivo all'1.5.2014.
Con verbale istruttorio del 31.1.2018 le funzionarie ispettive avevano poi dato atto del carattere soltanto parziale della produzione documentale effettuata
(L.U.L.), occorrendo provvedere al deposito della documentazione ivi meglio distinta. Il 25.5.2018 l' , alla luce dell'esame del materiale prodotto4, Parte_2 avvertiva la necessità di acquisire la documentazione ancora mancante, rappresentata dal L.U.L. relativo ai lavoratori e in relazione _9 Per_3 al periodo compreso tra il gennaio e l'ottobre 2017.
Tanto premesso, osserva il collegio che la elevata corposità del materiale già raccolto alla data del 20.2.2018 (il verbale finale è comunque di 41 pagine) e la complessità delle valutazioni da compiere (culminate nella riqualificazione giuridica delle operazioni commerciali intercorse tra le parti della vicenda, come già rilevato) giustificavano certamente la determinazione dell' , Parte_2 effettuata il 25.5.2018, di invitare l'impresa ad effettuare un'ultima integrazione
9 documentale con la produzione del L.U.L. relativo ai lavoratori e _9 per il 2017, essendo pacifico che gli atti in questione non fossero stati Per_3 ancora prodotti.
3.2. La necessità di acquisire materiale istruttorio sulla dipendente
[...] emerge a considerare che anche alla luce della relativa posizione _9
l' è giunto a computare delle giornate di lavoro nella descritta Parte_2 operazione di illecita somministrazione di personale.
La , come descritto nel verbale, era stata assunta da Q.S il CP_6
3.6.2014 con contratto a tempo determinato (poi trasformato a tempo indeterminato), cessando il rapporto 4.8.2017. La lavoratrice era inquadrata al 5° livello del C.C.N.L. Pulizia artigianato, con mansioni di addetta ai servizi di pulizia presso il cantiere di Unico spa di Calderara di Reno e orario a tempo parziale pari a 20 ore settimanali.
Anche tenendo conto della posizione della lavoratrice, dunque, l' Parte_2 ha potuto affermare che “il potere organizzativo e direttivo di tutti i lavoratori utilizzati dal 2014 al 17 ottobre 2017, per l'esecuzione dell'appalto/affidamento servizi di pulizia, portierato, cartonaggio, ossia dei lavoratori , Parte_8
, , , , Parte_7 Persona_3 Testimone_1 Persona_6 [...]
, , e veniva Parte_9 Parte_6 Persona_4 Persona_5 esercitato dal sig. , dipendente della SE e unico referente per Parte_8 entrambe le società presente sul cantiere in Calderara di Reno presso Unico, e che pertanto, la società subappaltatrice Q.S. di fatto ha "fornito" manodopera alla SE per realizzare il compimento "totale" del servizio appaltato a quest'ultima dal committente Unico, applicando la modalità di "interscambio" con i dipendenti di volta in volta impossibilitati ad eseguire la prestazione lavorativa, compiendo, entrambe le società, “complessivamente” il servizio oggetto di contratto, utilizzando e fornendo personale l'una all'altra, lavorando tutto il personale secondo le esigenze e richieste dell'unico referente della società appaltante, , quale alter ego di un unico datore di lavoro, ovvero Parte_8
SE, autorizzando ferie/permessi/assenze, compilando i turni, distribuendo i prospetti di paga a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio sopra descritto”.
In relazione alla posizione della dipendente l' ha _9 Parte_2 redatto la seguente tabella, con riferimento al 2017. ANNO 2017 Mese giornate LUL giornate appalto totale esecuzione illecito appalto illecito gen-17 18 18
feb-17 19 19
mar-17 23 23 apr-17 8 8 mag-17 17 17
10 giu-17 21 21 lug-17 19 19 ago-17 2 2
I dati richiesti occorrevano anche al fine di verificare la fedeltà delle registrazioni effettuate sul L.U.L. con riferimento agli importi versati a titolo di trasferta e/o spese non documentate e/o rimborso chilometrico, aspetto di interesse dell' e dell' (v. il riferimento alla diversa tabella relativa alle CP_9 CP_10 trasferte ed altri contributi non dichiarati sul L.U.L.). Non ha chiaramente rilevanza il dato che l'inadempienza sia risultata insussistente nel 2017, trattandosi di elemento emerso ex post che non interferisce con le valutazioni di stretta pertinenza dell' , conseguenti al computo delle giornate di Parte_2 somministrazione irregolare (esito raggiunto a partire dall'esame del L.U.L.).
3.3. Lo stesso vale per il dipendente , assunto da Q.S. a Persona_3 decorrere dall'18.11.2013 con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Pulizia artigianato, addetto ai servizi di portierato presso il cantiere di Unico spa di Calderara di Reno, con orario a tempo pieno.
L'esame della relativa posizione si è rivelato utile, come illustrato nel verbale di accertamento e notificazione, al fine di poter svolgere le complessive valutazioni di cui si è già dato atto nel caso della dipendente _9 giungendo l' a redigere con riferimento al NN la seguente Parte_2
“TABELLA A) GG DI SOMMINISTRAZIONE/ UTILIZZAZIONE ILLECITA
Q.S./SS”
Mese giornate LUL giornate lavorate oltre le totale giornate esecuzione registrate appalto illecito appalto illecito gen-17 21 4 25
feb-17 20 3 23
mar-17 23 3 26
apr-17 12 5 17
mag-17 22 3 25
giu-17 16 2 18
lug-17 21 5 26
ago-17 13 4 17
set-17 20 4 24
ott-17 20 2 22
Nel verbale si ha poi modo di leggere le seguenti considerazioni: “Il lavoratore inoltre, risulta assunto da Q.S. a decorrere dal 18/11/2013 con Persona_3 contratto a tempo indeterminato full time e svolgeva attività di portierato presso lo stabilimento di
“Unico” in Calderara di Reno, nello specifico presso i locali adibiti al servizio di guardiania. Il contratto individuale di lavoro sottoscritto con il lavoratore NN indica la Per_3 mansione di “operaio addetto ai servizi di portierato”, la sede di lavoro presso il cantiere di Unico in Calderara di Reno, 5° livello e CCNL applicato “Pulizia artigianato”. La ripartizione oraria della prestazione di lavoro risultante dal LUL è dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo, per 8 ore al giorno. Il predetto lavoratore ha prestato attività lavorativa quale portiere alternandosi con e gli altri lavoratori sopra indicati nei periodi in cui erano in forza alla Q.S., svolgendo ER attività lavorativa dal lunedì al sabato al minimo per 46 ore settimanali. Il maggior orario prestato di sabato veniva registrato sul LUL sotto la voce “Trasferta Italia” e/o “Rimborso spese
11 non documentate” e/o “Rimborso chilometrico”, somme che mascheravano la retribuzione per il maggior orario prestato. Dall'insieme degli elementi acquisiti nel corso dell'accertamento, incrociando le dichiarazioni assunte anche dal personale della società committente del servizio di portierato,
“Unico” (come da contratto di appalto sottoscritto nel 2011 ma oggetto di accertamento per il periodo a decorrere dal 2014 e di cui si è ampiamente parlato), è emerso che la società "Unico" osserva il seguente orario di apertura e chiusura consentendo altresì l'ingresso agli “esterni”: il lunedì dalle 06.00 alle 22:30; dal martedì al venerdì: dalle 07:00 alle 22:30; il sabato dalle 07:00 alle 21:30. La società Unico, per assicurarsi il servizio di “portierato/guardiania” ovvero effettuare il controllo degli accessi allo stabilimento in Calderara di Reno da parte del personale esterno, clienti, fornitori, visitatori ecc. ecc., ha esternalizzato il servizio stipulando il contratto di appalto con la società SE, a decorrere dal 2011. Si ricorda che a partire dal 2014 la società SE ha operato in congiunta con Q.S. per assicurare anche il servizio di portierato, di fatto subappaltando tale servi7io (oltre a quello di cartonaggio/pulizia dei locali) con la stipula di un'ATI, le cui previsione pattuite non coincidono con i fatti concludenti. Detto ciò si rileva che negli orari e giorni di apertura/operatività dello stabilimento della società Unico, come sopra esposto, dal lunedì al sabato (dalle 06.00 - il lunedì - e dalle 07.00 - dal lunedì al sabato - fino alle 22.30 - con l'eccezione delle 21.30 al sabato), la prestazione lavorativa veniva garantita su due turni alternati, sia dal personale in forza a SE, dal sig.
, che dal personale in forza a Q.S., dal sig. , oltre che Persona_1 Persona_3 [...]
e nei periodi in cui erano in forza alla Q.S., e, all'occorrenza, in caso Per_4 Persona_5 di impossibilità del lavoratore addetto a tale servizio in base al turno predisposto da con ER l'esecuzione della prestazione da parte di , addetto alle pulizie, in forza a Testimone_1 Q.S. Dall'incrocio delle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento è stata confermata la presenza e, pertanto, l'attività lavorativa resa dai suddetti lavoratori dal lunedì al sabato, secondo tale ripartizione oraria dei turni di lavoro, atti ad assicurare il servizio richiesto dal committente Unico, pertanto coincidente con l'orario di apertura e chiusura di Unico, ovvero: lunedì dalle 06:00 alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 22:30; martedì e mercoledì dalle 07:00 alle 15:00 oppure dalle 15:00 alle 22:30; giovedì e venerdì e sabato dalle 07:00 alle 14:30 oppure dalle 14:30 alle 22:30; sabato dalle 07:00 alle 14:30 oppure dalle 14:30 alle 21:30. Il totale della prestazione così articolata ed eseguita dai lavoratori coinvolti nell'appalto
[non genuino] è pari al minimo a 46 ore a settimana, come si evince dalla somma dei turni sopra esposti, e nello specifico ci si riferisce all'attività lavorativa così resa da NN . Per_3 Viceversa dall'esame del LUL per il periodo oggetto di accertamento ossia dal mese di maggio 2014 al mese dell'accesso ispettivo, al 17/10/2017, è emerso che al lavoratore NN
sono state registrate ore di lavoro inferiori rispetto alle ore effettivamente lavorate in Per_3 quanto non risultano registrate le ore di lavoro effettuate il sabato;
inoltre risultano corrisposte mensilmente e costantemente diverse somme a titolo di “trasferta Italia” e/o “Rimborso spese non documentate” e/o “Rimborso chilometrico” non corrispondenti alla realtà fattuale e non assoggettate ad imponibile contributivo. Difatti vengono registrate alla sezione “presenze” ore di lavoro pari a 8 giornaliere dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali e somme, nella sezione indicate nella sezione
“competenze” del LUL, registrate a titolo di “trasferta”, “rimborso chilometrico”, “spese non documentate” per spostamenti in realtà mai effettuati, il cui importo complessivo è verosimilmente adeguato alla retribuzione spettante per il maggior orario di lavoro reso non solo nella giornata del sabato, mai registrata sul LUL, ma anche per l'ulteriore attività prestata per sopperire l'assenza del lavoratore in forza a Q.S. o SE adibito all'altro turno e/o ad altre mansioni, prestazioni necessarie in caso di mancanza di personale. Tale contraddizione tra la realtà fattuale e quella registrata sui libri obbligatori trova conferma nelle dichiarazioni assunte da persone informate sui fatti, incrociando le stesse e dalle quali emerge che l'orario di lavoro consueto reso dal predetto lavoratore era effettuato secondo fa ripartizione oraria dei turni di lavoro sopra descritti, coincidenti con gli orari di apertura del committente “Unico” per 6 giorni alla settimana, pertanto pari al minimo a 46 ore a fronte della 40 registrate oltreché le prestazioni rese per sopperire ad assenze di altro personale operativo presso Unico riconducibile a SE e/o a Q.S.
12 Le 40 ore settimanali registrate sul LUL, dal lunedì al venerdì, e la descrizione tra le competenze delle cifre “esente” dall'imponibile contributivo registrata come “Trasferta Italia” e/o “Rimborso spese non documentate” e/o “Rimborso chilometrico”, evidenziano la condotta societaria di registrare “infedelmente” un'attività lavorativa resa in misura maggiore dal lavoratore e omettendo l'imponibile lavorato nella giornata di sabato oltreché il maggior orario reso in caso di assenza di altro collega;
tra l'altro registrando giorni di trasferte mai effettuate dal lavoratore, che, dal 2014, è certamente stabile in tale sede lavorativa, come confermato dalle dichiarazioni agli atti e come confermato dalle dichiarazioni acquisite. In definitiva la SE con tale prassi ha infedelmente registrato sul LUL la corresponsione di somme a titolo di “trasferta Italia” e/o “Rimborso spese non documentate” e/o
“Rimborso chilometrico”, esente da contribuzione, che invece corrispondono a retribuzione per l'attività lavorativa svolta anche nella giornata del sabato nell'arco temporale dalle ore 07.00 alle ore 21.30, secondo i turni sopra indicati;
prestazione lavorativa complessivamente resa settimanalmente al minimo per 46 settimanali a fronte delle 40 ore settimanali registrate, intesa al minimo poiché certamente lo stesso lavoratore in alcuni giornate di carenza di personale SE
o Q.S. ha sostituito altri lavoratori addetti alla medesima mansione o diversa, al minimo per 7 ore e mezzo. Come da tabella B) sotto riportata emerge fa corresponsione di somme “variabili” a titolo di “trasferta Italia”, “spese non documentate” e/o “rimborso chilometrico” per spostamenti mai avvenuti o effettuati dai lavoratori oggetto di accertamento che appaiono certamente atte a soddisfare e perciò remunerare le ore di lavoro rese oltre quelle contrattualmente stabilite, per sostituire il collega assente nella medesima mansione o in altre, (effettuando all'occorrenza il doppio turno in caso di bisogno, soprattutto per il servizio di pulizia) e, nel caso di Per_3 lavorando il sabato, prestazione lavorativa mai registrate e non contabilizzate, senza altresì tener conto della maggiorazione dovuta come lavoro straordinario, poiché eccedente le 40 ore stabilite da contratto. Si rileva altresì che il CCNL applicato, ovvero “Pulizia artigianato”, prevede la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione di fatto per le ore prestate oltre le 40 ore settimanali, corrispondenti alla giornata del sabato per il lavoratore NN ”. Per_3
Il verbale di accertamento e notificazione dà anche atto di omissioni contributive e/o dell'omessa denuncia delle retribuzioni all'I.N.A.I.L. legate a trasferte ed altri contributi non dichiarati sul L.U.L., venendo in rilievo anche la posizione del NN nel 2017.
3.4. È allora evidente il rispetto dell'art. 14 cit., essendo stato acquisito il complessivo materiale richiesto in data 31.5.2018, con notifica del verbale di accertamento (4.6.2018), in cui, come si è precisato, si è tenuto conto delle risultanze in ultimo acquisite, l'11.6.2018, nel rispetto del termine di legge
(essendo indice di impegno nella definizione delle operazioni ispettive il fatto che il verbale sia stato notificato a distanza di pochi giorni dalla ricezione della documentazione il 31.5.2018).
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha rilevato che “dall'esame del verbale emerge poi che l'ispettorato ha compiutamente decritto l'attività istruttoria compiuta, i tempi necessari per svolgerla, le contestazioni effettuate, le sanzioni irrogate, con i relativi calcoli.
Dunque, deve ritenersi pienamente assolto l'obbligo motivazionale di cui all'art. 13, comma 4, L. 124/04”.
La presenza dei descritti elementi con consentirebbe tuttavia, secondo la parte, di ritenere soddisfatta la previsione normativa e ciò in quanto mancherebbe la menzione delle fonti di prova degli illeciti rilevati e non sarebbe stata inviata la
13 prevista diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2, con indicazione della possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida.
Non sarebbe stato esplicitato poi il percorso logico-giuridico sulla base del quale l' sarebbe giunto a ritenere accertata la fattispecie oggetto di Parte_2 contestazione, con la dettagliata e completa esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei rilievi che formano oggetto del provvedimento sanzionatorio. Tanto comporterebbe, pertanto, la nullità del verbale formato dall' di per violazione dell'art. 3 della l. n. CP_2 Pt_3
241/1990 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, con la conseguente necessaria illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, che si fonda sul predetto verbale.
Con il terzo motivo, la parte segnala che il Giudice ha peraltro omesso di indicare le ragioni giustificative del rigetto dell'eccezione preliminare di violazione dell'art. 13 d.lgs. 124/04 del verbale impugnato per mancata adozione della diffida, negando così un rilevante risparmio in termini economici.
4.1. I motivi, da trattare congiuntamente alla luce della relativa connessione, sono infondati.
Il verbale di accertamento e notificazione del 4.6.2018 è stato redatto in osservanza dell'art. 13, comma 4, cit., secondo cui l'atto deve contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e)
l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Come si è indicato, l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha accertato la presenza degli elementi del verbale sopra elencati
(“dall'esame del verbale emerge poi che l'ispettorato ha compiutamente decritto l'attività istruttoria compiuta, i tempi necessari per svolgerla, le contestazioni effettuate, le sanzioni irrogate, con i relativi calcoli”) ma in relazione a supposte lacune che, sotto altro profilo, comprometterebbero la completezza della ricostruzione effettuata.
Va rilevato, al contrario, che:
- l'indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati è chiaramente e analiticamente riportata nel verbale di accertamento, come già descritto nella nota a piè di pagina n. 4;
14 - la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, con indicazione della possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida, è espressamente contenuta nel verbale di accertamento con riferimento agli illeciti relativi alla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d. l. n. 112/08, convertito nella l. n.
133/08 (“omessa registrazione di dati nel LUL”), essendo del tutto convincente il rilievo svolto dalla parte appellata secondo cui, come indicato peraltro nella
Circolare n. 9/06 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. n. 124/04 è prevista nei soli casi in cui la violazione sia suscettibile di essere materialmente sanata;
il presupposto non è infatti rinvenibile nel caso di specie con riferimento all'esercizio non autorizzato di attività di somministrazione del personale, fattispecie ormai definita e non più emendabile (così nella memoria difensiva: “la violazione consiste nell'aver fornito propri dipendenti ad un'altra ditta: poiché l'accertamento necessariamente interviene quando tale comportamento è esaurito o, al massimo in corso e non è il caso che ci occupa, è evidente che non vi è alcun comportamento che il fornitore illecito di personale possa porre in essere per cancellare l'azione già commessa”);
- il percorso logico-giuridico sulla base del quale l' è giunto a Parte_2 ritenere accertata la fattispecie oggetto di contestazione, con la dettagliata e completa esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei rilievi che formano oggetto del provvedimento sanzionatorio, è adeguatamente illustrato nel verbale di accertamento e notificazione, come emerge dalla sintesi che se ne è fatta al paragrafo n. 1, tenendo conto che nell'atto è presente una dettagliata ricostruzione delle violazioni contestate con riferimento a ciascun lavoratore e ai tempi e alle caratteristiche degli illeciti.
Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione incentrata sul vizio del verbale conseguente all'omesso invio della diffida alla regolarizzazione – come emerge dal riferimento presente nella sentenza a “ogni diversa istanza disattesa e respinta” – ha mostrato di ritenere implicitamente superfluo l'incombente in relazione allo specifico illecito rappresentato dalla “somministrazione illecita di manodopera”. La doglianza proposta in questa sede allora non trova giustificazione: l'impossibilità di considerare praticabile e ammissibile la diffida con riferimento a un illecito non suscettibile di essere sanato conduce infatti a ritenere non pertinente il richiamo allo stesso presupposto (il beneficio economico conseguente alla ricezione della diffida) su cui tale doglianza si fonda.
5. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non fondata l'opposizione nel merito qualificando l' erroneamente, quale prestazione di Parte_10 manodopera non autorizzata
15 La parte richiama il contenuto dell'accordo intervenuto tra le due imprese e la ripartizione dei ruoli nello stesso convenuta, essendo emerso all'esito dell'istruttoria che i dipendenti di QS provvedessero, da soli, a dar seguito esclusivamente ai servizi a loro demandati in forza dell'A.T.I.
“Non vi è chi non veda”, precisa l'interessata, come “i dipendenti di QS, come previsto dall'ATI pendente tra la QS e la SS, provvedessero a dar seguito ai servizi loro demandati e, pertanto, adempiessero semplicemente alle obbligazioni pattuite nel contratto, che vedeva la QS quale mandataria ed esecutrice effettiva dei servizi oggetto di appalto tra SS e UNICO S.P.A.
Inoltre, dall'esperita istruttoria emergeva altresì come la QS svolgesse i servizi di cui all'ATI con il proprio personale dipendente, in modo autonomo e con l'utilizzo di strumentazione propria. I lavoratori rilevati in sede ispettiva, alcuni dei quali poi sentiti nel corso del procedimento di primo grado, erano dipendenti di QS, regolarmente registrati nel LUL aziendale e regolarmente retribuiti da QS;
circostanze queste mai contestate e dunque pacifiche. Inoltre, in sede di giudizio di prime cure, veniva altresì confermato che i servizi resi erano svolti con l'utilizzo di strumentazione propria in quanto era ovviamente QS a fornire ai propri dipendenti le attrezzature e gli strumenti necessari all'espletamento dell'attività … e che la QS, fatturando a SS le prestazioni a corpo in base ai servizi resi, assumeva su di sé i rischi correlati alla corretta esecuzione dei servizi alla stessa attribuiti in forza dell'ATI (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado). Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado veniva altresì confermato come anche il potere disciplinare fosse in capo a QS e come i dipendenti della società rispondessero del proprio operato solamente nei confronti della QS”.
Quanto al ruolo del rileva l'appellante che i lavoratori di Q.S., ER
“come è chiaramente emerso nel giudizio di prime cure, non erano in alcun modo istruiti sulle modalità di svolgimento dei servizi, del tutto standardizzati, che -al contrario- erano impartite dalla QS in quanto datrice di lavoro (si noti come tutti i lavoratori dichiaravano di svolgere il proprio lavoro in maniera autonoma, “da soli”). Infatti, in merito alla tipologia di “direttive” impartite dal tutti ER riferivano che si trattava di indicazioni di carattere strettamente organizzativo, aventi ad oggetto perlopiù lo svolgimento dei turni, atte a coordinare gli orari degli interventi per permettere lo svolgimento del servizio sulla base del contenuto del contratto di appalto sottoscritto tra UNICO S.P.A. e SS ed ignoto a QS”.
Sotto altro profilo, evidenzia la parte che nel verbale di contestazione gli
Ispettori avrebbero erroneamente qualificato l'ATI di cui si è detto quale contratto d'appalto e/o subappalto, occorrendo rimarcare che “il rapporto contrattuale tra e QS non è affatto riconducibile ad un contratto di (sub)appalto ex art. CP_11
16 1655 c.c., contrariamente a quanto rilevato dall'ispettorato nel verbale che ha portato all'emissione dell'ordinanza impugnata, poiché il rapporto è regolato, come già visto, sulla base dell'Associazione Temporanea tra le Imprese QS e
SS”.
L'appellante, ricondotta l' al più, a un contratto d'opera ex art. 2222 Pt_4
c.c., rileva che la distinzione tra appalto e contratto d'opera è rilevante ai fini della corretta applicazione delle sanzioni eventualmente previste. Nel d.lgs. 276/2003, infatti, “non sono contemplate eventuali violazioni in tema di contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e, pertanto, qualsiasi tentativo di estensione del regime sanzionatorio, previsto in tema di appalto, al contratto d'opera si scontra inevitabilmente con il principio di legalità, che è alla base della legittima irrogazione di sanzioni penali ed amministrative, nonché con il correlato principio che vieta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative in via analogica”. Se la fattispecie applicabile al caso di specie fosse quella del contratto d'opera, dunque, “anche la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs.
276/2003 non sarebbe invocabile, essendo specificatamente riferita al mero contratto d'appalto (o subappalto)”.
Gli elementi di prova raccolti darebbero quindi conto di “una regolare
Associazione Temporanea tra Imprese ossia di un contratto d'opera o, al più,
d'appalto, cui la QS adempieva correttamente ed in maniera del tutto autonoma, con il proprio personale dipendente (sul quale esercitava il proprio potere direttivo), fornendo le attrezzature e gli strumenti necessari all'espletamento dei servizi di cui all'ATI, regolarmente fatturati (a corpo) a SS in base ai servizi resi ed assumendo su di sé i rischi correlati alla corretta esecuzione dei predetti servizi di pulizia, cartonaggi e portierato”.
Per altro verso, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 18 d.lgs. 276/2003, non essendo possibile estendere il regime sanzionatorio previsto in caso di appalto/subappalto illecito: “il d.lgs.
276/2003 non contempla alcuna violazione concernente il contratto d'opera
(come è da qualificarsi quello intercorso tra QS e SS) e, dunque, alcuna sanzione risulta applicabile in danno della QS per le contestazioni alla medesima mosse. Inoltre, il Giudicante omette, altresì, di verificare la correttezza dell'indicazione della norma violata poiché, come si evince dallo stralcio della sentenza sopra trascritto, da un lato, ritiene corretta l'applicazione dell'art. 18
d.lgs. 276/2003, ma, dall'altro, si astiene dall'accertare la correttezza del comma contestato all'odierna appellante. Invero, alla luce di quanto più ampiamente argomentato al punto che precede, è evidente che la contestazione della violazione dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 276/2003, sia del tutto errata. Al più, infatti, avendo contestato all'odierna appellante la sussistenza della fattispecie
17 dell'appalto illecito così come definito dall'art. 29 dello stesso decreto legislativo, gli ispettori avrebbero dovuto, eventualmente, fare applicazione del comma 5 del predetto articolo in quanto è detto comma che prevede “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, […] l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”.
L'appellante ritiene poi che il Giudice avrebbe dovuto rettificare l'importo della sanzione comminata, applicandola nella misura minima: “Infatti, anche sulla base dell'insegnamento della Corte di Giustizia Europea, ampiamente analizzato negli scritti del primo grado, le sanzioni in materia di lavoro devono sempre essere proporzionate e, a tal fine, i giudici dei singoli stati sono autorizzati a disapplicare le disposizioni interne, ovviamente nei limiti in cui ostano all'irrogazione di sanzioni proporzionate, per attenuare l'eccessiva severità delle sanzioni. Ebbene, nel caso di specie, le sanzioni applicate appaiono del tutto sproporzionate rispetto all'asserita mancanza della datrice di lavoro e alle condizioni soggettive della medesima, trattandosi di una piccola ditta artigiana che ha agito senza alcuna intenzione di danneggiare i propri dipendenti”.
Il motivo è infondato.
5.1. Al di là di qualche riferimento valutativo effettivamente compiuto nel verbale di accertamento alla figura dell'appalto illecito o non genuino al fine di caratterizzare il rapporto sostanzialmente intercorso tra l'impresa appellante e la
SE, è indubbio che gli hanno descritto l'operazione, in fatto, Tes_4 tenendo conto del dato rappresentato dalla messa a disposizione da parte dell'impresa appellante di propri dipendenti alla società SE al fine di eseguire l'appalto assunto da quest'ultima con la società Unico, avendo dunque la società potuto disporre del proprio personale e del personale dell'appellante in termini indistinti, nell'ambito di una relazione giuridica diretta, riconducibile allo schema di cui all'art. 2094 c.c.
Le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori sono univoche sul punto, potendo farsi richiamo a quanto riportato nello stesso verbale (v. la sintesi sopra riportata e, in particolare, le seguenti indicazioni: “… la società subappaltatrice
Q.S. di fatto ha “fornito” manodopera alla SE per realizzare il compimento
“totale” del servizio appaltato a quest'ultima dal committente Unico, applicando la modalità di “interscambio” con i dipendenti di volta in volta impossibilitati ad eseguire la prestazione lavorativa, compiendo, entrambe le società,
“complessivamente” il servizio oggetto di contratto, utilizzando e fornendo personale l'una all'altra, lavorando tutto il personale secondo le esigenze e richieste dell'unico referente della società appaltante, , quale alter Persona_1 ego di un unico datore di lavoro, ovvero SE, autorizzando
18 ferie/permessi/assenze, compilando i turni, distribuendo i prospetti di paga a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio sopra descritto. Tale evenienza è da interpretarsi come “fornitura di manodopera” nel momento in cui sia i lavoratori della SE che quelli di Q.S. sono consapevoli del fatto che il ruolo dei lavoratori della Q.S. è di “supporto” e pertanto in un certo senso complementare a quello “principale” svolto dai lavoratori della SE, e quasi sempre
“compartecipe”).
Il riferimento è stato ripreso e condiviso dal Tribunale di Bologna, il quale sul punto ha affermato, appunto, che “A fronte dell'indistinzione delle mansioni e, soprattutto, di direttive impartite dalla SS s.r.l. non può ritenersi che l'associazione temporanea di imprese fosse genuina e che non si trattasse, viceversa, di una mera prestazione di manodopera, come tale vietata perché non autorizzata”.
La conclusione cui il Giudice è giunto – incentrata sulla circostanza che l'impresa abbia nella sostanza fornito personale alla società – è evidentemente giustificata dal tenore delle deposizioni raccolte, riportate nel provvedimento impugnato.
Il teste , dipendente della società SE dall'1.11.2010 al Persona_1 gennaio 2020 quale responsabile della portineria della Unico s.p.a. di Caldera di
Reno, ha significativamente dichiarato, come riportato dal Giudice: “Ero io il referente per il personale che lavorava presso detta società non solo per i dipendenti di SS ma anche per quelli di Q.S. Gli addetti al magazzino che si occupavano dei cartoni erano e mi pare che Parte_6 Parte_7 fosse di QS e Pezzi di SS ma non ne sono sicuro. Non vi erano Parte_6 mansioni specifiche assegnate ai dipendenti di Q.S. nel senso che di ciascun lavoro potevano occuparsi sia i dipendenti di SS sia quelli di Q.S. in caso di assenza di qualcuno veniva sostituito indifferentemente da altro collega sia di
Q.S. sia di SS. Ero io che consegnavo ai lavoratori le loro buste paga sia di Q.S. sia di SS, che ricevevo inizialmente in buna busta poi via mail, io le stampavo e poi consegnavo. Non ho mai conosciuto la OR . Non Pt_1 sono mai stato in trasferta presso i cantieri di ho sempre lavorato a Parte_11
Calderara di Reno. Io oltre che essere il referente dei lavoratori di quel cantiere mi occupavo anche del lavoro di portineria ricevendo i corrieri che venivano a scaricare o caricare. Era la SS che stabiliva i turni per gli addetti a quel cantiere tanto di SS quanto di Q.S. io mi occupavo solo delle eventuali sostituzioni degli assenti. I lavoratori per ferie e permessi si rivolgevano a me e io controllati i turni li concedevo o meno …. confermo le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mia la sottoscrizione apposte in calce al documento n. 12”.
19 Emergono allora la piena integrazione del personale dell'appellante con quello della SE – risultando smentito e del tutto superato l'assetto degli interessi programmato nell'accordo raggiunto dalle due imprese con riferimento all' – e l'assunzione di un ruolo direttivo da parte di SE in relazione a Pt_4 tutti coloro che operavano presso il luogo di lavoro, ciò che valeva non soltanto per i profili inerenti alla gestione amministrativa del rapporto (in punto di sostituzione degli assenti o di concessione di permessi o ferie tramite l'intervento del ma anche per l'aspetto qualificante dell'eterodirezione della ER prestazione dal punto di vista dei tempi del relativo svolgimento (“Era la
SS che stabiliva i turni per gli addetti a quel cantiere tanto di SS quanto di Q.S. “).
Il era peraltro l'unico referente anche per il personale dell'appellante ER
(v. la relativa dichiarazione raccolta in sede ispettiva: “io sono referente di entrambe le società; qui non vi è alcun referente della ”). CP_4
Il teste , dipendente dell'appellante dall'ottobre/novembre 2013 S_ al dicembre 2019 quale addetto alle pulizie e al cartonaggio presso Unico s.p.a. a
Calderara di Reno, ha dichiarato, confermando le conclusioni appena descritte, che “Ricevevo le direttive per lo svolgimento della mia attività dal signor
[...]
a lui ci rivolgevamo per ferie, permessi e per la soluzione di ogni ER problematica … I turni erano stabiliti dal signor che mi dava anche la ER busta paga a fine mese … Mi è capitato a volte di sostituire qualche collega a volte di Q.S. a volte di SS. Era il signor che mi chiedeva di farlo. ER
Non ero il referente per il cartonaggio il nostro referente era sempre il signor
… confermo le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mia la ER sottoscrizione apposta in calce”. In sede ispettiva il teste aveva peraltro dichiarato: “Le direttive le riceviamo da che è il referente in loco Persona_1 del Gruppo BGS di cui fa parte anche QS. Gli strumenti di lavoro me li ha forniti
BGS … Non ci sono referenti della QS in loco, noi facciamo capo a . ER
Il teste dipendente di SE dal 2009 al 2020 quale addetto al Tes_2 cartonaggio presso la sede di Calderara di Reno di Unico s.p.a., ha confermato il ruolo di referente del per i dipendenti di entrambe le realtà imprenditoriali, ER con gestione negli stessi termini anche del personale di Q.S.: “Ricevevo le direttive sul lavoro da svolgere dal signor era lui che mi Persona_1 consegnava la busta paga alla fine del mese a lui facevo riferimento per ferie, permessi o ritardi. Io lavoravo da solo in turni di sei ore o la mattina o il pomeriggio dal lunedì al venerdì, il sabato cinque ore, una settimana lavoravo la mattina, la successiva il pomeriggio per un totale di 35 ore la settimana.
All'inizio o fine del turno incrociavo il collega che o aveva terminato o iniziava e tra noi vi era un passaggio di consegne, non so dire con quale datore di lavoro i
20 colleghi avessero il contratto … Ho conosciuto il signor , era un mio S_ collega ma lui non faceva il mio lavoro, si occupava della pulizia dei bagni, mi pare di ricordare che qualche volta abbia sostituito il collega Non so Parte_6 se e fossero dipendenti di Q.S. o di SS … confermo Parte_6 S_ le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mia la sottoscrizione apposta in calce”.
Della sussistenza del contesto tratteggiato sia trae conferma anche dalle dichiarazioni del teste il quale ha riferito: “Ho lavorato presso la Per_3
Unico Farmacia dei Farmacisti dal novembre 2010 fino al 31.10.2017. Ho fatto il Per_ colloquio di lavoro con la OR della SS, ma inizialmente sono stato mi pare assunto dalla Protezione G di , divenuta poi All CP_12 [...]
poi dalla Q.S. ma non saprei dire con esattezza quando. Ero addetto CP_13 al controllo accessi alla portineria. Eravamo in due in portineria io e il signor ci alternavamo tra noi uno la mattina l'altro il pomeriggio a settimane ER Per_ alterne. È stata la OR all'inizio a darmi le direttive sul lavoro da svolgere, poi non era necessario. Per qualunque problema operativo mi rivolgevo al signor anche per ferie e permessi consegnavo a lui la richiesta ER compilata su di un foglio, poi lui mi diceva se era stata accolta o meno. Ricevevo la busta paga dal signor Della Q.S. lavoravamo in quel cantiere io, ER
che faceva pulizie e sostituzioni in portierato, che faceva S_ Parte_6 cartonaggio, la OR e che si occupavano delle pulizie. Tanto _9 Per_6 in portineria quanto nelle altre mansioni il personale di SS e quello di
Q.S. erano tra loro fungibili gli uni sostituivano gli altri. Non ho mai lavorato presso il cantiere di né in altro cantiere ho sempre lavorato alla Parte_11
Unico di Calderara di Reno. Nel corso dell'attività lavorativa indossavo una divisa con il marchio SS … confermo le dichiarazioni ivi riportate e riconosco come mie le sottoscrizioni apposte in calce”.
Le dichiarazioni della stessa si collocano in questo quadro e _9 ricevono conferma, avendo la lavoratrice dichiarato che “Chi mi impartiva gli ordini e le direttive era il signor ”. ER
E poi irrilevante che i testi lavorassero da soli, avendo affermato sia il che il NN di aver fatto riferimento al per tutti gli aspetti S_ ER relativi allo svolgimento della prestazione e all'attuazione del rapporto.
L'esito cui le risultanze dell'istruttoria permettono di giungere non è da intendere nel senso dell'identità soggettiva dell'impresa di e della Parte_1 società SE (così che è irrilevante che alcune iniziative disciplinari fossero assunte dalla prima) ma nel senso della messa a disposizione di personale dalla prima alla seconda al di fuori del ricorso a figure giuridiche ritualmente assunte
(viene da sé il riferimento alla somministrazione di lavoro) e ciò al fine di
21 consentire alla SE di eseguire (con dipendenti propri e dell'impresa appellante, indistintamente) l'appalto affidatole dalla Unico.
5.2. Nella sua concreta fisionomia il rapporto tra le imprese non può dunque essere ricondotto, per il principio di effettività, al rapporto formalmente programmato nell'ambito dell' (v. sopra), con la netta separazione delle Pt_4 rispettive sfere di azione e intervento.
Il superamento dell'assetto di interessi di cui all'accordo (A.T.I.) formalmente stipulato consente inoltre di ritenere superflua ogni questione relativa alla possibilità di ricondurre lo schema in esso assunto alla figura dell'appalto (o subappalto) o del contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
5.3. È allora corretto il riferimento all'illecito di cui all'art. 18 d.lgs.
276/2003, relativo proprio alla somministrazione di lavoratori svolta al di fuori dei presupposti e dei limiti di legge.
Alla fattispecie va quindi correttamente applicato il comma 1 dell'art. 18, riferendosi il comma 5-bis (e non il 5, come affermato dall'appellante) alle diverse fattispecie dell'appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, del d.lgs.
n. 276 cit. (tra le parti non è mai intercorso né formalmente né sostanzialmente un appalto) e del distacco.
5.4. Quanto all'applicazione delle sanzioni, la necessità, segnalata dall'appellante, che la relativa misura sia proporzionata e determinata nella misura minima non consente di rivedere l'indicazione compiuta nella sentenza, in cui il
Giudice ha appunto affermato che “risulta corretta l'individuazione della norma – il citato art. 18 – e il calcolo della sanzione amministrativa poiché non è contestato che le giornate sono state di 3.776 e che, quindi, l'ammontare della sanzione sarebbe stato di €. 188.800,00 e - per tale ragione - è stata applicata nella misura di €. 50.000,00”.
6. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente l'illecito relativo alle non veritiere dichiarazioni nel L.U.L. poiché dalle testimonianze è concordemente emerso che tutti i lavoratori “svolgevano la prestazione nel cantiere di Calderara di Reno, sostituivano lavoratori assenti, facevano doppi turni al sabato, svolgevano anche ore ulteriori a quelle pattuite”, così che le somme indicate nel L.U.L. quali
“trasferta Italia”, “rimborso spese non documentate” e “trasferta chilometrica”
“mascherano il pagamento di lavoro supplementare/straordinario, in assenza di prova di trasferte da parte dei lavoratori che, anzi, sono risultate insussistenti dalle testimonianze”. Rileva la parte, tuttavia, che i lavoratori nulla hanno riferito in merito all'effettuazione, o meno, di trasferte e che dalla documentazione versata in atti emergerebbe chiaramente che i lavoratori dipendenti di QS effettuavano regolarmente trasferte, rimborsate come tali nel cedolino paga. Detta
22 documentazione, “debitamente sottoscritta dai lavoratori e mai disconosciuta, non può certamente essere superata dalle dichiarazioni contrarie eventualmente fornite in sede di escussione testimoniale, rendendo così evidente l'infondatezza di quanto verbalizzato dagli ispettori”. Il Giudice avrebbe omesso di valutare appieno le risultanze istruttorie e, in particolare, la documentazione in atti, ponendo illegittimamente a fondamento della propria decisione delle circostanze smentite dalla predetta documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, avallando una ricostruzione, quella dell' Parte_2
di del tutto priva di fondamento e, quel che è ancor più
[...] Pt_3 grave, di prova.
Con il sesto motivo, l'appellante censura la sentenza per essere pervenuto il
Giudice a conclusioni estremamente pregiudizievoli per l'esponente, ritenendo sufficiente, ai fini del decidere, il contenuto delle testimonianze dei pochi testi ammessi. Le conclusioni a cui perviene il Giudice di prime cure “meritano una rispettosa ma severa censura proprio in ragione della parziale e sommaria istruttoria che ha caratterizzato il giudizio di primo grado … Nel caso di specie, la decisione di limitare l'audizione dei testimoni solamente a quelli comuni ad entrambe le parti è stata del tutto immotivata e la sentenza impugnata è stata pronunciata sulla scorta delle sole testimonianze dei signori _9
, e omettendo immotivatamente ed in S_ Tes_2 Per_3 ER violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. di ammettere l'escussione dei signori , e CP_14 Parte_6 Persona_6 Persona_4
, i quali ben avrebbero potuto confermare le circostanze dedotte Persona_5 dall'opponente e fornire ulteriori fondamentali elementi di fatto necessari al
Giudice per qualificare correttamente la fattispecie e, dunque, essenziali ai fini del decidere”.
6.1. I motivi, trattati congiuntamente in ragione della relativa connessione, sono pure infondati.
Le dichiarazioni rese dai testimoni in sede ispettiva, confermate in udienza, consentono di addebitare all'impresa l'illecito consistente nell'aver riportato nel
L.U.L. dichiarazioni non veritiere in relazione alle voci “trasferta Italia”,
“rimborso spese non documentate” e “trasferta chilometrica”, essendo effettivamente emerso, come accertato anche dal Giudice, che i lavoratori dell'appellante svolgevano la prestazione nel cantiere di Calderara di Reno, sostituivano lavoratori assenti, facevano doppi turni al sabato e svolgevano anche ore ulteriori a quelle pattuite, senza effettuare trasferte e senza sostenere pertanto alcuna spesa connessa a un simile spostamento.
Precisamente:
23 - il che in udienza ha dichiarato “Della Q.S. lavoravamo in quel Per_3 cantiere io, che faceva pulizie e sostituzioni in portierato, S_ Parte_6 che faceva cartonaggio, la OR e che si occupavano delle _9 Per_6 pulizie. Tanto in portineria quanto nelle altre mansioni il personale di SS
e quello di Q.S.: erano tra loro fungibili gli uni sostituivano gli altri. Non ho mai lavorato presso il cantiere di né in altro cantiere ho sempre lavorato Parte_11 alla Unico di Calderara di Reno”, ha affermato in sede ispettiva che “In busta paga mi venivano retribuite come ore lavorate solo 40 ore settimanali per 5 gg a settimana mentre per il sesto giorno lavorato - le 7/7.50 ore lavorate – mi venivano pagate come Trasferta Italia. Non ho mai ricevuto maggiorazioni in busta paga … Domanda: Sa se il Sig. o altri colleghi hanno lavorato ER presso altre sedi in trasferta? Risposta: Lo escludo assolutamente. Tutti: ER
e gli altri colleghi sia di Q.S. che di SE hanno sempre lavorato S_
a Calderara e solo in quel cantiere. Le società – sia Q.S. sia Bi.Gi.Esse. – usavano pagare lo straordinario come trasferta, così mi hanno riferito anche altri colleghi, come ”; S_
- il ha affermato: “lavoro solo qui e non vado in trasferta … D: S_ le ore in più sono registrate in busta? Con che voce? R: Sì, mi sembra di sì. A volte sono indicate con la voce trasferta e nascondono lo straordinario e altre volte invece con la voce straordinario. Ogni tanto capita che in busta paga sia presente la voce trasferta in luogo di straordinario … R: No [La Barbera], CP_6 come tutti, lavoravamo solo qui c/o Unico”;
- ha dichiarato: “Questa è l'unica sede in cui i lavoratori di SE ER
s.r.l. e Q.S. … per cui non si recano in altre sedi … Queste ore prestate pari almeno a 6 ore e 50 del sabato e non registrate sul calendario mi venivano corrisposte sotto la voce “trasferta italia” e “spese non documentate” oppure
“rimborso chilometrico”; questi erano gli accordi presi con l'azienda … Non ho mai effettuato trasferte, né anticipato spese per alcun motivo quindi le voci che compaiono e sono perciò registrate sulla busta paga sono non veritiere, non corrispondono alla realtà perché io non ho effettuato trasferte né mai utilizzato il mio veicolo né sostenuto o anticipato alcuna spesa. La retribuzione registrata con le voci trasferta italia, rimborso chilometrico e spese non documentate è per le ore da me effettuate al sabato ossia le 6 ore e 50 che totalizzano 46 ore e 50 minuti in totale di lavoro effettivo a fronte delle 40 ore settimanali stabilite da contratto e registrate sulla busta paga”.
Sulla base delle risultanze in questione – consentendo la dettagliata e consapevole narrazione dei lavoratori di concludere per la relativa credibilità soggettiva e per l'attendibilità delle relative dichiarazioni – è possibile ritenere corretto l'esito interpretativo cui è giunto il Tribunale, rivelando le dichiarazioni
24 raccolte quale fosse la concreta fisionomia delle prestazioni lavorative rese, aspetto che il principio di effettività del rapporto di lavoro impone di privilegiare, superando eventuali risultanze documentali di segno diverso.
E quanto alla formazione del convincimento del giudice di merito, si rammenta che (Cass., 29.12.2020, n. 29730) questi è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata, come non ha mancato di fare il primo
Giudice - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.
7. L'appello va pertanto disatteso, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado si compensano in ragione dell'elevata complessità dei fatti di causa e della presenza nel verbale ispettivo di elementi in realtà non pertinenti (il riferito richiamo alla fattispecie dell'appalto accanto al corretto riferimento alla somministrazione irregolare), che possono aver giustificato la reazione processuale dell'impresa.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ad esempio:
- al cartonaggio (recte, servizio dedicato allo smaltimento dei cartoni) erano addetti il sig.
della SE e della Q.S.; in loro assenza venivano sostituiti da Parte_5 Parte_6 lavoratori addetti alle pulizie, in particolare da della QS;
anche il sig. Testimone_1
della Q.S. e della SE, all'occorrenza, sostituivano Parte_6 Parte_5 personale assente, anche se non frequentemente.
- al servizio di guardiania/ portierato erano impegnati un lavoratore in organico a SE ( e un lavoratore in organico a Q.S. ( e, all'occorrenza, in caso Persona_1 Persona_3 di assenza dell'uno o dell'altro, l'assente veniva sostituito da della QS o, Testimone_1 nel tempo in cui erano in forza alla Q.S., i lavoratori e , Persona_4 Persona_5
- al servizio di pulizia del magazzino era addetto un lavoratore in organico a Q.S. ( ) che all'occorrenza veniva sostituito dai colleghi addetti al servizio di Testimone_1 pulizia negli uffici e/o call center della QS o della SE. Il predetto lavoratore, all'occorrenza e su richiesta dell'unico referente per tutti i lavoratori delle suddette società, , Persona_1 svolgeva funzioni di portiere in sostituzione dello stesso o di della QS, oppure ER Per_3 sostituiva il personale addetto alle pulizie negli uffici e/o call center o il personale addetto al cartonaggio;
- al servizio di pulizie negli uffici e nel call center era addetto personale in organico alla QS (La fino al 04/08/2017 e ) ed, altresì, lavoratori in organico CP_6 Persona_6 alla SE ( e )”. Persona_7 Per_8 2 “In definitiva l'assunzione ad orario ridotto di alcuni lavoratori, come precedentemente dettagliato, consentiva altresì di poter sostituire e pertanto effettuare anche il turno di lavoro del lavoratore assente, in forza ad una o all'altra società; in definitiva tutti all'occorrenza a disposizione per colmare il turno vacante dell'una o dell'altra società, a prescindere dalle mansioni assegnate, l'uno interscambiabile con l'altro e pertanto in grado di garantire
“cumulativamente” il servizio concordato tra Unico e SE, oggetto di appalto, diretti e gestiti da , unico presente in cantiere e investito delle incombenze proprie del datore di Persona_1 lavoro. Difatti, ogni lavoratore copriva il turno del lavoratore assente e quindi lavorava per le ore necessarie per coprire il turno del lavoratore assente e, pertanto, anche effettuando il maggior orario rispetto al proprio orario contrattuale. Per il servizio di pulizia i lavoratori in caso di sostituzioni effettuavano il doppio turno di lavoro, ossia il turno del/i sostituto/i ed il proprio. Il maggior orario veniva registrato a tutti sotto la voce “Trasferta Italia” e/o “rimborso chilometrico” e/o “rimborso spese non documentate”, pur non avendo effettuato alcuna prestazione in trasferta o aver chiesto il rimborso per spese sostenute o per km percorsi, mascherando tali voci delle retribuzioni per il maggior orario, non assoggettando tali somme a contribuzione, come previsto per legge. Difatti, entrambe le suddette società svolgono la medesima attività applicando però differenti CCNL ai propri dipendenti”. 4 Di cui occorre segnalare la particolare consistenza, venendo in considerazione, come indicato nel verbale di accertamento finale:
- il Libro unico del lavoro lavoratori in forza nel periodo oggetto di accertamento
- la copia delle comunicazioni obbligatorie di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro
- i contratti di lavoro stipulati
- il contratto di appalto di servizi tra “Unico La Farmacia dei Farmacisti” e “B SR” in relazione al periodo 1.1.2016 – 31.12.2017
- la scrittura privata di associazione temporanea di impresa sottoscritta tra SE (capogruppo mandataria) e Q.S. (mandante) in data 20.1.2014, avente ad oggetto il servizio di Pulizia/Cartonaggio/Portierato presso Unico, relativo al periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2017
- le fatture emesse da SE e ricevute da Unico la Farmacia dei Farmacisti
- le Fatture emesse da Q.S. e ricevute da SE
- le Fatture dei fornitori
- i documenti giustificativi delle trasferte in Italia, dei rimborsi chilometrici e dei rimborsi delle spese non documentate
- la delega al professionista o all'associazione di categoria ex art. 40, comma 1, della l. n. 133/2008.