Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05784/2025REG.PROV.COLL.
N. 05060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5060 del 2022, proposto da
Comune di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Anzio, Asl Rm 6, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della Sentenza del TAR Lazio, sez. III Q n. 2643/2022, pubblicata in data 07.03.2022, con cui è stato respinto il ricorso, con spese compensate, proposto dal Comune di LE per l’annullamento, previa sospensiva:
1) della Determinazione 18 giugno 2021 adottata dalla Regione Lazio - Direzione salute e integrazione sociosanitaria, avente ad oggetto adozione del documento tecnico recante: "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standards previsti dal DM 70/2015" pubblicata sul Burl n. 66 del 01.07.2021, nella parte in cui dispone la chiusura del Punto Nascita P.Colombo di LE; 2) del parere negativo alla deroga per il P.N. di LE, reso dal Ministero della salute; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti formali di costituzione in giudizio della Regione Lazio, depositato il 22.06.22, e del Ministero della Salute, depositato il 05.07.22;
Vista la dichiarazione di intervenuta carenza di interesse depositata il 22.04.25 dal Comune di LE.
Vista la memoria ex art 73 c.p.a. depositata dalla Regione Lazio in data 5.06.25;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di LE impugnava il provvedimento della Regione Lazio con cui si disponeva la chiusura del punto nascita P. Colombo di LE, ritenuta la mancanza dei presupposti per ammettere la deroga al mantenimento dell’attività ostetrica, in considerazione dell’assenza del disagio orografico, anche sulla scorta del parere negativo rilasciato dal Comitato Percorso Nascita Nazionale.
Il ricorso è stato affidato ai vizi così rubricati :1) Violazione di Legge: violazione dell’art. 1, dell'art. 3, dell'art. 7 L. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 Cost. e dell'art. 32 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento; Eccesso di potere illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti; 2) Violazione di legge: violazione dell’art. 2, D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 51, L. R. Lazio n. 31/2008; violazione e/o falsa applicazione della Legge Regione Lazio 16 Giugno 1994. n. 18, sotto un diverso profilo; 3)Violazione di legge: violazione dell’art. 2, D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 51, L. R. Lazio n. 31/2008; violazione del principio del “giusto procedimento”, violazione dell’art. 7 della Legge 241 del 1990 mancato avviso dell’avvio del procedimento, sostanziandosi nella carenza di motivazione; difetto di istruttoria, posto che il parere reso dal CPNN e posto a fondamento di tale provvedimento non sarebbe vincolante per la Regione; violazione delle garanzie partecipative; nel merito, eccesso di potere posto che il P.N. di LE ha totalizzato, nell'anno 2019 un numero di nascite superiore a quello riscontrato presso le altre strutture interessate (Palestrina, Anzio, Civitavecchia), peraltro con un bacino di utenza superiore a quello di LE (per numero residenti) e pur trovandosi lo stesso nella condizione, sul piano “orografico”, analoga a quella degli altri P.N. quanto al chilometraggio, ma con un maggior disagio, quanto alle condizioni della viabilità; omessa valutazione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
Il TAR Lazio, sez. III Q con la sentenza n. 2643/2022, pubblicata in data 07.03.2022, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
Interponeva appello il Comune di LE affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. ERROR IN IUDICANDO: Omesso puntuale esame da parte del Tar dei singoli motivi: di ricorso, genericità, carenza di motivazione in relazione agli stessi motivi; 2) ERROR IN IUDICANDO: Nullità della sentenza per omessa e carente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 3, comma 1 c.p.a, art. 88, comma 2 c.p.a – Motivazione apparente.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, con atto formale depositato il 22.06.22, ed il Ministero della Salute, con atto formale depositato il 05.07.22, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese. La Regione Lazio ha poi depositato memoria difensiva il 5.06.25.
Con nota depositata il 22.04.25, il Comune di LE ha comunicato che, in considerazione della riapertura del Punto Nascita presso l'ospedale P. Colombo di LE, inaugurato il 7 febbraio 2025 e del conseguente venir meno dell'interesse del Comune di LE alla prosecuzione della causa, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nella pubblica udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preso atto di quanto comunicato dall’appellante con nota del 22.04.25 con cui si dà evidenza che il Punto Nascita presso l'ospedale P. Colombo di LE è stato riaperto ed inaugurato il 7 febbraio 2025; considerato che la pretesa dedotta in giudizio è completamente soddisfatta, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO