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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2024, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 3444/2020 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3444/2020
Oggi 12.11.2024, alle ore 9.00, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per gli attori il Sig.ri e l'Avv Chiara Berti in sostituzione dell'avv Parte_1 Parte_2
Calzolai. E per gli intervenuti. Nessuno per i convenuti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv Berti precisa come da atto di citazione e si riporta alle proprie note conclusive. Dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di consiglio per deliberare.
Alle h. 16.15 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3444/2020, promossa da: ed on l'avv. Simone Calzolai Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e ed on l'avv. Simone Calzolai Parte_1 Parte_2
INTERVENUTI VOLONTARI
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di Prato le signore e Controparte_2
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di accettare l'eredità di (C.F. ), nata a [...], il Persona_1 CodiceFiscale_1
02.08.1887 e deceduta in data 17.06.1981, da parte di: - (C.F. Persona_2 C.F._2
nato a [...] il [...] e deceduto in data 26.03.1991 e dai di lui figli, successibili
[...] in rappresentazione, (C.F. ) nata a [...] il CP_3 CodiceFiscale_3
19.04.1947, e (C.F. ) nato a [...], il [...];- Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ), nato a [...], il [...], deceduto in data 16.09.1999 e dalla Per_3 CodiceFiscale_5
pagina 2 di 7 di lui figlia, successibile in rappresentazione, (C.F. ), nata a [...]_6
Prato, il 27/01/1951; - (CF. ) nata a [...], il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_7 accertare e dichiarare prescritto il diritto di accettare l'eredità di (C.F. Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in data 26.03.1991, da parte di: - C.F._2
(CF. ) nata a [...], il [...] e residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_7
Via di Cantagallo n. 184, p.T, int. 1 e - (C.F. ) nata a [...], il CP_1 CodiceFiscale_6
27/01/1951, e residente in [...], sia in proprio che quale erede di
per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare Persona_3 la piena proprietà per la quota di ½ ciascuno di: - (C.F. ), nata Parte_1 CodiceFiscale_8
a Prato (PO) il 30/07/1958 e residente in [...] e di - Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] cervi 44/c, quali eredi di del bene immobile sito in Figline, Via degli Aranci n. 14, Persona_4 con una superficie totale di mq. 70, articolato su due livelli: un primo livello che si compone da un ingresso-corridoio che conduce alla cucina e di un secondo livello composto da due camere e da un bagno (ex latrina di vecchio sistema a casotto sporgente sul tergo), oltre a cantina esterna all'abitazione a cui si accede sempre da Via degli Aranci;
identificato al NCEU al foglio 6, particella
53, sub. 3, categoria A/5, classe 5, consistenza 3,5 vani e con rendita catastale di L. 322; ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di effettuare le trascrizioni di rito, esonerandolo da ogni responsabilità e disporre che sia provveduto alle relative e necessarie volturazioni da parte del Competente Ufficio Tecnico Erariale. In ogni caso con vittoria di compenso professionale, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
In particolare, gli attori a fondamento delle proprie domande, evidenziavano che: a) nel 1977 il signor unico proprietario, decedeva e la proprietà del bene passava per Persona_5 successione ereditaria alla coniuge, signora per la quota di 8/12; alla madre, Persona_6 signora per la quota di 3/12 e al fratello, signor per la quota Persona_1 Persona_2 di ½; b) la dichiarazione di successione era effettuata in modo errato per l'esclusione di altri fratelli e sorelle del signor , nello specifico, di , e che nel Per_5 Per_3 CP_2 Persona_7
1981 decedeva la signora proprietaria della quota di 3/12 dell'Immobile e, Persona_1 pertanto, detta quota si era devoluta per successione ereditaria legittima ai figli viventi , Per_3
, e per la quota di 3/48 ciascuno;
c) in seguito, nel 2006 CP_2 Per_4 Persona_2 decedeva la signora e la sua quota di comproprietà dell'Immobile di 8/12 era Persona_6 trasmessa per successione testamentaria a d) che all'esito di dette successioni, Persona_4
pagina 3 di 7 la comproprietà dell'Immobile risultava così suddivisa: per la quota di 3/48, Controparte_2 per la quota di 3/48, per la quota di ½ + 3/48 e Persona_3 Persona_2 Per_4 per la quota di 3/48 + 8/12; e) gli eredi di - i figli , e
[...] Persona_1 Per_3 CP_2
- non esercitavano tempestivamente il diritto di accettazione dell'eredità così Persona_2 come i chiamati e (figli di e e CP_3 Controparte_4 Persona_2 CP_1 Persona_8
(figlie di;
f) nel 1991 decedeva il signor e la eredità non veniva Persona_3 Persona_2 accettata tempestivamente dai figli e come accertato con la sentenza del CP_3 Controparte_4
Tribunale di Prato n. 1087/2016, R.G. 434/2015, passata in giudicato emessa;
g) nessuno degli ulteriori chiamati all'eredità di ossia il fratello e la sorella Persona_2 Per_3 CP_2 esercitavano nel termine decennale di prescrizione l'accettazione dell'eredità e
[...] pertanto risultavano decaduti dalla facoltà di accettare l'eredità sia della madre Persona_1 deceduta il 17.06.1981 che del fratello deceduto il 26.03.1991; h) neppure la Persona_2 figlia di la signora aveva provveduto ad accettare l'eredità nel Persona_3 CP_1 termine decennale né della nonna né dello zio i) Persona_1 Persona_2 conseguentemente a quanto sopra, il sig risultava l'unico erede puro e semplice Persona_4 prima nei confronti della madre e poi nei confronti del fratello Persona_1 Per_2 in quanto già in possesso dell'immobile, l) a seguito del decesso del signor
[...] Per_4 el 2017, la proprietà dell'Immobile si era trasmessa per successione agli eredi legittimi
[...] dello stesso: la moglie signora (1/3) ed i figli (2/6) ed Testimone_1 Parte_1 [...]
(2/6), con dichiarazione di successione di accettazione dell'eredità avvenuta il Pt_2
23.07.2020; m) a seguito del decesso anche della signora gli odierni attori avevano Tes_1 presentato una nuova dichiarazione di successione con accettazione dell'eredità della madre il
27.07.2020, divenendo gli unici comproprietari dell'Immobile per la quota di ½ ciascuno.
Le convenute, e regolarmente citate non si costituivano in giudizio e ne CP_2 CP_1 veniva dichiarata la contumacia in prima udienza.
Parte attrice depositava in data 14.05.202, in allegato alle note di udienza di trattazione scritta, una scrittura privata sottoscritta in data 27.04.2021 tra gli attori stessi e la convenuta contumace
Sig.ra con cui quest'ultima dichiarava di aderire alla domanda proposta dagli CP_1 attori nei suoi confronti e di non opporsi al suo accoglimento, confermando la volontà di non costituirsi nel presente giudizio.
In data 17.06.2021, i Sig.ri ed già odierni attori, depositavano Parte_1 Parte_2 comparsa di intervento, in cui davano conto: i) dell'intervenuto decesso della convenuta signora pagina 4 di 7 ii) che era stato pubblicato testamento olografo della de cuius, in cui nominava Controparte_2 erede universale il fratello (padre degli odierni attori) e per l'ipotesi in cui egli Persona_4
Part non avesse potuto o voluto, i figli, d iii) che stante il già intervenuto decesso Parte_2 del signor premorto alla sorella gli eredi testamentari di Persona_4 Controparte_2
Part quest'ultima erano gli odierni attori, ed che, pertanto, rassegnavano le Parte_2 seguenti conclusioni a “dichiarare la cessazione della materia del contendere soltanto relativamente alle domande espletate dagli stessi nei confronti della de cuius per Controparte_2 intervenuta confusione soggettiva tra attori e convenuti salvo restando le domande svolte nei confronti della sig.ra . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e la mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta Sig.ra CP_1
Su disposizione del Giudice, stante la materia successoria del giudizio è stata esperita la mediazione obbligatoria, con esito negativo.
All'udienza odierna le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi della decisione
La domanda attorea risulta essere inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.. Parte attrice chiede al Giudice di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di una serie di soggetti, proponendo un'azione di accertamento negativo, inammissibile per carenza di interesse ad agire, secondo i principi statuiti dalla
Suprema Corte in pronunce attinenti alla materia tributaria/fiscale, ma che ben possono valere anche nel caso di specie. Un corposo orientamento della Cassazione e della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice aderisce, ritiene che la prescrizione si giustifica solo come eccezione sollevata a fronte di un'azione-pretesa del creditore/soggetto che vuol far valere il proprio credito/diritto. Ex multiis, Ordinanza Cassazione n. 22946/2016, secondo cui:“(…) L'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi all'altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti quando ormai
l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale
pagina 5 di 7 e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”.
Nella materia che ci occupa, ciò trova ulteriore conferma, in primo luogo, nell'art 481 cc, che prevede che chiunque vi abbia interesse possa chiedere al Giudice di fissare un termine entro cui il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, trascorso il quale senza che vi sia dichiarazione, il chiamato perde il diritto. Oltre che nell'orientamento giurisprudenziale, ribadito dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 837/2021 del 06.05.2021, citata anche da parte attrice, per cui il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione dell'eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l'intervenuta prescrizione (Cass. Civ. n. 5633/1987 e Cass. Civ.
n. 3529/1969) che non può essere rilevata dal giudice ex officio.
Nel presente giudizio, fermo quanto sopra, l'evidenza della carenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, in questo caso sopravvenuta, è confermata, altresì, dalla circostanza: 1) che nel corso del giudizio, con comparsa di intervento volontario depositato in atti, gli attori si sono altresì costituiti nel presente giudizio in qualità di eredi testamentari della sig.ra Controparte_2 deceduta nelle more, chiedendo al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere soltanto delle domande espletate dagli stessi nei confronti della de cuius CP_2 per intervenuta confusione soggettiva tra attori e convenuti;
2) che con l'altra
[...] convenuta, la Sig.ra gli attori stessi hanno sottoscritto una scrittura - depositata CP_1 in atti e oggetto dei capitali di cui all'interrogatorio formale ammesso, cui è seguita mancata risposta ai sensi dell'art 232 cpc, - in cui, espressamente, la Sig.ra dichiara di CP_1 aderire alle domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e di non opporsi al loro accoglimento e, anche a prescindere dagli esiti del giudizio, di essere disponibile a trasferire il proprio diritto di proprietà sui beni rivendicati d parte attrice e gli odierni attori dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica, compresa le spese legali del presente giudizio.
Dunque è evidente che la domanda attorea è inammissibile per carenza di interesse ad agire, per quanto evidenziato e posto che non sussiste in capo agli attori l'esigenza di ottenere una pronuncia del giudice, quale risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.
Nulla sulle spese, stante gli esiti del giudizio e la contumacia della parte convenuta.
Per questi motivi
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Prato, 12.11.2024
Il giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza resa alle h. 16.15 ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura della Sentenza in assenza dei procuratori.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3444/2020
Oggi 12.11.2024, alle ore 9.00, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per gli attori il Sig.ri e l'Avv Chiara Berti in sostituzione dell'avv Parte_1 Parte_2
Calzolai. E per gli intervenuti. Nessuno per i convenuti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv Berti precisa come da atto di citazione e si riporta alle proprie note conclusive. Dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di consiglio per deliberare.
Alle h. 16.15 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3444/2020, promossa da: ed on l'avv. Simone Calzolai Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e ed on l'avv. Simone Calzolai Parte_1 Parte_2
INTERVENUTI VOLONTARI
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di Prato le signore e Controparte_2
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di accettare l'eredità di (C.F. ), nata a [...], il Persona_1 CodiceFiscale_1
02.08.1887 e deceduta in data 17.06.1981, da parte di: - (C.F. Persona_2 C.F._2
nato a [...] il [...] e deceduto in data 26.03.1991 e dai di lui figli, successibili
[...] in rappresentazione, (C.F. ) nata a [...] il CP_3 CodiceFiscale_3
19.04.1947, e (C.F. ) nato a [...], il [...];- Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ), nato a [...], il [...], deceduto in data 16.09.1999 e dalla Per_3 CodiceFiscale_5
pagina 2 di 7 di lui figlia, successibile in rappresentazione, (C.F. ), nata a [...]_6
Prato, il 27/01/1951; - (CF. ) nata a [...], il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_7 accertare e dichiarare prescritto il diritto di accettare l'eredità di (C.F. Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in data 26.03.1991, da parte di: - C.F._2
(CF. ) nata a [...], il [...] e residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_7
Via di Cantagallo n. 184, p.T, int. 1 e - (C.F. ) nata a [...], il CP_1 CodiceFiscale_6
27/01/1951, e residente in [...], sia in proprio che quale erede di
per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare Persona_3 la piena proprietà per la quota di ½ ciascuno di: - (C.F. ), nata Parte_1 CodiceFiscale_8
a Prato (PO) il 30/07/1958 e residente in [...] e di - Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] cervi 44/c, quali eredi di del bene immobile sito in Figline, Via degli Aranci n. 14, Persona_4 con una superficie totale di mq. 70, articolato su due livelli: un primo livello che si compone da un ingresso-corridoio che conduce alla cucina e di un secondo livello composto da due camere e da un bagno (ex latrina di vecchio sistema a casotto sporgente sul tergo), oltre a cantina esterna all'abitazione a cui si accede sempre da Via degli Aranci;
identificato al NCEU al foglio 6, particella
53, sub. 3, categoria A/5, classe 5, consistenza 3,5 vani e con rendita catastale di L. 322; ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di effettuare le trascrizioni di rito, esonerandolo da ogni responsabilità e disporre che sia provveduto alle relative e necessarie volturazioni da parte del Competente Ufficio Tecnico Erariale. In ogni caso con vittoria di compenso professionale, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
In particolare, gli attori a fondamento delle proprie domande, evidenziavano che: a) nel 1977 il signor unico proprietario, decedeva e la proprietà del bene passava per Persona_5 successione ereditaria alla coniuge, signora per la quota di 8/12; alla madre, Persona_6 signora per la quota di 3/12 e al fratello, signor per la quota Persona_1 Persona_2 di ½; b) la dichiarazione di successione era effettuata in modo errato per l'esclusione di altri fratelli e sorelle del signor , nello specifico, di , e che nel Per_5 Per_3 CP_2 Persona_7
1981 decedeva la signora proprietaria della quota di 3/12 dell'Immobile e, Persona_1 pertanto, detta quota si era devoluta per successione ereditaria legittima ai figli viventi , Per_3
, e per la quota di 3/48 ciascuno;
c) in seguito, nel 2006 CP_2 Per_4 Persona_2 decedeva la signora e la sua quota di comproprietà dell'Immobile di 8/12 era Persona_6 trasmessa per successione testamentaria a d) che all'esito di dette successioni, Persona_4
pagina 3 di 7 la comproprietà dell'Immobile risultava così suddivisa: per la quota di 3/48, Controparte_2 per la quota di 3/48, per la quota di ½ + 3/48 e Persona_3 Persona_2 Per_4 per la quota di 3/48 + 8/12; e) gli eredi di - i figli , e
[...] Persona_1 Per_3 CP_2
- non esercitavano tempestivamente il diritto di accettazione dell'eredità così Persona_2 come i chiamati e (figli di e e CP_3 Controparte_4 Persona_2 CP_1 Persona_8
(figlie di;
f) nel 1991 decedeva il signor e la eredità non veniva Persona_3 Persona_2 accettata tempestivamente dai figli e come accertato con la sentenza del CP_3 Controparte_4
Tribunale di Prato n. 1087/2016, R.G. 434/2015, passata in giudicato emessa;
g) nessuno degli ulteriori chiamati all'eredità di ossia il fratello e la sorella Persona_2 Per_3 CP_2 esercitavano nel termine decennale di prescrizione l'accettazione dell'eredità e
[...] pertanto risultavano decaduti dalla facoltà di accettare l'eredità sia della madre Persona_1 deceduta il 17.06.1981 che del fratello deceduto il 26.03.1991; h) neppure la Persona_2 figlia di la signora aveva provveduto ad accettare l'eredità nel Persona_3 CP_1 termine decennale né della nonna né dello zio i) Persona_1 Persona_2 conseguentemente a quanto sopra, il sig risultava l'unico erede puro e semplice Persona_4 prima nei confronti della madre e poi nei confronti del fratello Persona_1 Per_2 in quanto già in possesso dell'immobile, l) a seguito del decesso del signor
[...] Per_4 el 2017, la proprietà dell'Immobile si era trasmessa per successione agli eredi legittimi
[...] dello stesso: la moglie signora (1/3) ed i figli (2/6) ed Testimone_1 Parte_1 [...]
(2/6), con dichiarazione di successione di accettazione dell'eredità avvenuta il Pt_2
23.07.2020; m) a seguito del decesso anche della signora gli odierni attori avevano Tes_1 presentato una nuova dichiarazione di successione con accettazione dell'eredità della madre il
27.07.2020, divenendo gli unici comproprietari dell'Immobile per la quota di ½ ciascuno.
Le convenute, e regolarmente citate non si costituivano in giudizio e ne CP_2 CP_1 veniva dichiarata la contumacia in prima udienza.
Parte attrice depositava in data 14.05.202, in allegato alle note di udienza di trattazione scritta, una scrittura privata sottoscritta in data 27.04.2021 tra gli attori stessi e la convenuta contumace
Sig.ra con cui quest'ultima dichiarava di aderire alla domanda proposta dagli CP_1 attori nei suoi confronti e di non opporsi al suo accoglimento, confermando la volontà di non costituirsi nel presente giudizio.
In data 17.06.2021, i Sig.ri ed già odierni attori, depositavano Parte_1 Parte_2 comparsa di intervento, in cui davano conto: i) dell'intervenuto decesso della convenuta signora pagina 4 di 7 ii) che era stato pubblicato testamento olografo della de cuius, in cui nominava Controparte_2 erede universale il fratello (padre degli odierni attori) e per l'ipotesi in cui egli Persona_4
Part non avesse potuto o voluto, i figli, d iii) che stante il già intervenuto decesso Parte_2 del signor premorto alla sorella gli eredi testamentari di Persona_4 Controparte_2
Part quest'ultima erano gli odierni attori, ed che, pertanto, rassegnavano le Parte_2 seguenti conclusioni a “dichiarare la cessazione della materia del contendere soltanto relativamente alle domande espletate dagli stessi nei confronti della de cuius per Controparte_2 intervenuta confusione soggettiva tra attori e convenuti salvo restando le domande svolte nei confronti della sig.ra . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e la mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta Sig.ra CP_1
Su disposizione del Giudice, stante la materia successoria del giudizio è stata esperita la mediazione obbligatoria, con esito negativo.
All'udienza odierna le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi della decisione
La domanda attorea risulta essere inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.. Parte attrice chiede al Giudice di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di una serie di soggetti, proponendo un'azione di accertamento negativo, inammissibile per carenza di interesse ad agire, secondo i principi statuiti dalla
Suprema Corte in pronunce attinenti alla materia tributaria/fiscale, ma che ben possono valere anche nel caso di specie. Un corposo orientamento della Cassazione e della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice aderisce, ritiene che la prescrizione si giustifica solo come eccezione sollevata a fronte di un'azione-pretesa del creditore/soggetto che vuol far valere il proprio credito/diritto. Ex multiis, Ordinanza Cassazione n. 22946/2016, secondo cui:“(…) L'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi all'altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti quando ormai
l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale
pagina 5 di 7 e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”.
Nella materia che ci occupa, ciò trova ulteriore conferma, in primo luogo, nell'art 481 cc, che prevede che chiunque vi abbia interesse possa chiedere al Giudice di fissare un termine entro cui il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, trascorso il quale senza che vi sia dichiarazione, il chiamato perde il diritto. Oltre che nell'orientamento giurisprudenziale, ribadito dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 837/2021 del 06.05.2021, citata anche da parte attrice, per cui il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione dell'eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l'intervenuta prescrizione (Cass. Civ. n. 5633/1987 e Cass. Civ.
n. 3529/1969) che non può essere rilevata dal giudice ex officio.
Nel presente giudizio, fermo quanto sopra, l'evidenza della carenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, in questo caso sopravvenuta, è confermata, altresì, dalla circostanza: 1) che nel corso del giudizio, con comparsa di intervento volontario depositato in atti, gli attori si sono altresì costituiti nel presente giudizio in qualità di eredi testamentari della sig.ra Controparte_2 deceduta nelle more, chiedendo al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere soltanto delle domande espletate dagli stessi nei confronti della de cuius CP_2 per intervenuta confusione soggettiva tra attori e convenuti;
2) che con l'altra
[...] convenuta, la Sig.ra gli attori stessi hanno sottoscritto una scrittura - depositata CP_1 in atti e oggetto dei capitali di cui all'interrogatorio formale ammesso, cui è seguita mancata risposta ai sensi dell'art 232 cpc, - in cui, espressamente, la Sig.ra dichiara di CP_1 aderire alle domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e di non opporsi al loro accoglimento e, anche a prescindere dagli esiti del giudizio, di essere disponibile a trasferire il proprio diritto di proprietà sui beni rivendicati d parte attrice e gli odierni attori dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica, compresa le spese legali del presente giudizio.
Dunque è evidente che la domanda attorea è inammissibile per carenza di interesse ad agire, per quanto evidenziato e posto che non sussiste in capo agli attori l'esigenza di ottenere una pronuncia del giudice, quale risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.
Nulla sulle spese, stante gli esiti del giudizio e la contumacia della parte convenuta.
Per questi motivi
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Prato, 12.11.2024
Il giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza resa alle h. 16.15 ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura della Sentenza in assenza dei procuratori.
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