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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 21/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/01/2025
DA
) rappresentat e difes, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PANISI GIULIA
E
LEONARDO PANAIO ) rappresentat e difes, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PANISI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i sig.ri e NA come rappresentati, Pt_1 difesi e domiciliati, congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito affinché voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e NA Parte_1
DO ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ordinare al Comune di Cutro di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio. 3) Dichiarare compensate le spese legali.
4) Omologare le seguenti condizioni della separazione:
- Affidare in via condivisa i figli minori e , come per legge, con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso la madre, con domiciliazione alternata dei genitori su base settimanale;
- Le vacanze estive e le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
- Disporre a carico del sig. NA DO un assegno di mantenimento a favore dei figli minori e , che consenta agli stessi di mantenere lo stesso Per_1 Per_2 tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio) o del diverso importo che dovesse risultare nel corso del giudizio. Tale somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere oggetto di annuale Pt_1 rivalutazione Istat, come per legge;
- Disporre a favore della madre collocataria l'attribuzione dell'Assegno Unico
Universale nella misura del 100%;
- Disporre che i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le seguenti spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizi
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolati;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre – scuola e dopo – scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
- Disporre l'obbligo in capo a ciascun genitore reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio l'uno all'altro.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CUTRO (KR) in data 14/07/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 56, Parte II, Serie A, Anno 2007) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUTRO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 21/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/01/2025
DA
) rappresentat e difes, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PANISI GIULIA
E
LEONARDO PANAIO ) rappresentat e difes, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PANISI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i sig.ri e NA come rappresentati, Pt_1 difesi e domiciliati, congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito affinché voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e NA Parte_1
DO ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ordinare al Comune di Cutro di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio. 3) Dichiarare compensate le spese legali.
4) Omologare le seguenti condizioni della separazione:
- Affidare in via condivisa i figli minori e , come per legge, con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso la madre, con domiciliazione alternata dei genitori su base settimanale;
- Le vacanze estive e le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
- Disporre a carico del sig. NA DO un assegno di mantenimento a favore dei figli minori e , che consenta agli stessi di mantenere lo stesso Per_1 Per_2 tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio) o del diverso importo che dovesse risultare nel corso del giudizio. Tale somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere oggetto di annuale Pt_1 rivalutazione Istat, come per legge;
- Disporre a favore della madre collocataria l'attribuzione dell'Assegno Unico
Universale nella misura del 100%;
- Disporre che i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le seguenti spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizi
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolati;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre – scuola e dopo – scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
- Disporre l'obbligo in capo a ciascun genitore reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio l'uno all'altro.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CUTRO (KR) in data 14/07/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 56, Parte II, Serie A, Anno 2007) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUTRO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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