TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6935/2022
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ferrara n. 40 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Luciano Iannone, che lo difende e rappresenta come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Controparte_1
impresa designata per il F.G.V.S elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tommaso
d'Aquino, 15 presso lo studio dell' avv. Luigi Tuccillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il sopra epigrafato attore conveniva in giudizio le
[...]
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., affinché venisse Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni subiti. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
a) che il giorno 10.03.2018, alle ore 13:30 circa, in Napoli alla Via Galileo Ferraris,
l'attore era alla guida del ciclomotore Honda tg.X7NH5T, di sua proprietà e percorreva la detta strada in direzione Piazza Garibaldi, allorquando giunto all'altezza dell'incrocio con la Via Brecce a Sant'Erasmo veniva urtato alla sinistra dello scooter da un'autovettura proveniente dalla anzidetta Via Brecce a Sant'Erasmo ed il cui conducente nell'immettersi in Via Galileo Ferraris, a velocità sostenuta nel totale dispregio delle più elementari norme dettate dal C.d.S., non si fermava all'incrocio per concedere la dovuta precedenza al ciclomotore proveniente dalla sua destra e che già aveva impegnato l'incrocio, ed andava a collidere con la parte anteriore dell'autovettura contro la fiancata sinistra dello scooter che per effetto dell'impatto veniva scaraventato al suolo un tutt'uno col conducente, ovvero il sig. ; Parte_1
b) che, in conseguenza dell'urto subito, l'attore finiva per rovinare al suolo battendo con il corpo sul manto stradale;
c) che, dopo l'incidente, il conducente dell'autovettura investitrice non si fermava omettendo di prestare soccorso alla persona ferita, facendo perdere le proprie tracce, non consentendo così di identificare il modello ed il numero di targa del veicolo e le generalità del conducente stesso;
d) che il sig. dopo l'incidente, lamentava forti dolori al corpo tanto da Parte_1
rendersi necessario il ricorso alle cure mediche e, pertanto, veniva accompagnato presso il P.S. del presidio ospedaliero “Ospedale S.M. Loreto Nuovo” ove i medici di prime cure gli diagnosticavano “frattura di tibia e perone pluriframmentaria sinistra;
frattura di II,
III, IV metatarso sinistro” con una prima ITT di giorni 30;
e) che il sig. rimaneva ricoverato fino al giorno 23.03.2018 con la Parte_1
seguente diagnosi: “Frattura spiroide medio distale tibia e frattura bifocale perone a sinistra (op. di osteosintesi tibia con placca e viti)” e, dopo un lungo periodo di degenza, in data 25.06.2018 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale.
f) nel mentre della convalescenza, e precisamente in data 16.03.2018, il sig. Parte_1
delegava il suo procuratore, avv. , a depositare denuncia querela contro ignoti Per_1
presso la stazione di Polizia di Stato;
g) a seguito del fatto l'attore dichiarava di aver riportato lesioni personali con postumi a carattere permanente nella misura dell'25%;
h) che nonostante varie richieste di risarcimento, non aveva ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito.
Si costituivano nella qualità, che chiedevano il rigetto Controparte_1
della domanda rilevando di: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
n.q. di del F.G.V.S.; b) accertare e dichiarare la prescrizione del Controparte_5
diritto fatto valere in giudizio dalla controparte ex art. 2947 II comma c.c.; c) rigettare la domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
d) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, anche ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c., e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.; e) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate.
Il Giudizio veniva riservato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc all'udienza del 19.12.2024. la domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta in quanto il fatto allegato in citazione è astrattamente idoneo a essere sussunto in una condotta penalmente rilevante così da agganciare la prescrizione civile a quella prevista per il reato.
Pur essendovi agli atti la richiesta di archiviazione tanto non impedisce al giudice civile di valutare la condotta asseritamente illecita e ciò perché ai fini del risarcimento del danno l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., ( così' come l'estinzione del reato (art. 198 cod. pen.), l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale) non costituiscono impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
È evidente che l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, perché possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico negli esatti termini in cui è previsto dalla norma penale. A tal proposito è sufficiente richiamare l'oramai pacifico insegnamento della giurisprudenza a mente del quale l'onere probatorio alla luce del disposto normativo di cui all'art. 2697 cc grava sull'attore con riferimento ai fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa laddove, diversamente, i fatti estintivi o modificativi dell'assunto attoreo vanno allegati e provati dal convenuto. Orbene, posto il titolo di condotta colposa asseritamente addebitato al pirata della strada, come noto ai sensi dell'art. 2947 II comma c.c. il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal giorno in cui si è commesso l'illecito salvo il caso “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Ciò posto si osserva che ai sensi dell'art. 157 cp il reato si prescrive nel tempo massimo equivalente alla pena prevista per il reato nel caso di specie astrattamente configurabile come lesioni colpose ex art. 590 bis cpc che prevede una pena “ con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime” e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto
Dai documenti allegati in citazione con certificato di avvenuta guarigione la stessa veniva attestata in data 25.06.2018 e, dunque, in tre mesi dopo l'incidente tale da poter essere classificata come lesione grave ex art 583 cp e, quindi, ex art. 157 cp trattandosi di delitto la prescrizione è pari a 6 anni, non decorsi dalla data del fatto alla notifica della citazione.
L'eccezione va dunque disattesa.
L'azione è proponibile avendo l'attore inviato lettera id messa in mora idonea a ritenere rispettate le norme previste ed avendo indicato, a dispetto di quanto indicato dalla
Compagnia, codice fiscale del presunto danneggiato, attività lavorativa eventualmente svolta, reddito percepito ( disoccupato) ed entità delle lesioni patite attraverso l'allegazione di tutta la certificazione medica, ivi incluso il certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi invalidanti.
Nel merito non si è raggiunta la prova del fatto storico non avendo parte attrice formulato, nei termini a ciò deputati, istanze istruttorie. Pur volendo considerare la ragione dell'impedimento del procuratore di parte attrice ai sensi dell'art. 153 c.p.c. esso non costituisce a ben vedere un impedimento assoluto ad assolvere il proprio mandato professionale, per vero nel certificato medico allegato non vi è né l'indicazione della temperatura dello stato febbrile né l'indicazione dell'assoluto impedimento ad attendere alle proprie attività. Si tratta di parziale impedimento fisico che non coinvolge , per l'intero periodo di riposo suggerito, le attività proprie intellettive del difensore il quale ben avrebbe potuto ovviare diversamente al deposito della memoria.
Non solo. L'istanza di remissione in termini è stata avanzata unicamente con le memorie di trattazione dell'udienza del maggio 2023 a distanza di sei mesi dalla cessazione del prospettato impedimento e non il giorno successivo alla cessazione dello stesso a partire dal 16.11.2022.
“Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale per causa ad essa non imputabile.” (Cfr. Cass. Civ. n. 6102/2019).
E ancora “La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto” (Cfr. Cass. civ. n. 4841/2012).
Per vero la parte che intende essere rimessa in termini dovrà dedurre nella prima istanza o difesa utile che il mancato rispetto del termine di decadenza non è imputabile a propria responsabilità, ma ad una causa non imputabile, al caso fortuito o forza maggiore, ovvero in generale ad impedimenti che non potrebbero essere rimossi con una condotta mediamente diligente.
Con l'adozione dei sistemi informatici e l'avvento del processo civile telematico la prima istanza o difesa utile deve essere ritenuta, per le istanze, quella immediatamente successiva - ragionevolmente intesa in termini temporali - alla cessazione dell'impedimento. La predetta richiesta rimessione in termini deve essere dunque respinta, sul presupposto che, una volta verificatasi la decadenza derivante dal mancato deposito delle memorie e per via di tale decadenza, non era possibile accedere all'argomento difensivo dell'attore, poiché la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, pur se rimesso alla discrezionalità del giudice, e nella sua disponibilità, deve essere effettuato sulla scorta di quanto risulti dalla corretta delimitazione del thema decidendum e del thema probandum effettuato dai contendenti. Nel caso di specie, ove le richieste istruttorie non risultano essere state tempestivamente delimitate dalle richieste dell'attore, non avendo quest'ultimo indicato i testi nell'atto introduttivo, la remissione in termini e la conseguente ammissione della prova per testi risulta inammissibile poiché la stessa, altrimenti, si rivelerebbe di fatto suppletiva delle carenze d'allegazione della parte attrice.
Pertanto nel caso in esame l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura investitrice, rimasto non identificato, nell'evento dannoso di cui è causa non è stata provata dall'attore.
Le spese di lite , in ragione del rigetto delle eccezioni preliminari, si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
a) Compensa le spese di lite.
Napoli, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6935/2022
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ferrara n. 40 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Luciano Iannone, che lo difende e rappresenta come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Controparte_1
impresa designata per il F.G.V.S elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tommaso
d'Aquino, 15 presso lo studio dell' avv. Luigi Tuccillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il sopra epigrafato attore conveniva in giudizio le
[...]
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., affinché venisse Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni subiti. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
a) che il giorno 10.03.2018, alle ore 13:30 circa, in Napoli alla Via Galileo Ferraris,
l'attore era alla guida del ciclomotore Honda tg.X7NH5T, di sua proprietà e percorreva la detta strada in direzione Piazza Garibaldi, allorquando giunto all'altezza dell'incrocio con la Via Brecce a Sant'Erasmo veniva urtato alla sinistra dello scooter da un'autovettura proveniente dalla anzidetta Via Brecce a Sant'Erasmo ed il cui conducente nell'immettersi in Via Galileo Ferraris, a velocità sostenuta nel totale dispregio delle più elementari norme dettate dal C.d.S., non si fermava all'incrocio per concedere la dovuta precedenza al ciclomotore proveniente dalla sua destra e che già aveva impegnato l'incrocio, ed andava a collidere con la parte anteriore dell'autovettura contro la fiancata sinistra dello scooter che per effetto dell'impatto veniva scaraventato al suolo un tutt'uno col conducente, ovvero il sig. ; Parte_1
b) che, in conseguenza dell'urto subito, l'attore finiva per rovinare al suolo battendo con il corpo sul manto stradale;
c) che, dopo l'incidente, il conducente dell'autovettura investitrice non si fermava omettendo di prestare soccorso alla persona ferita, facendo perdere le proprie tracce, non consentendo così di identificare il modello ed il numero di targa del veicolo e le generalità del conducente stesso;
d) che il sig. dopo l'incidente, lamentava forti dolori al corpo tanto da Parte_1
rendersi necessario il ricorso alle cure mediche e, pertanto, veniva accompagnato presso il P.S. del presidio ospedaliero “Ospedale S.M. Loreto Nuovo” ove i medici di prime cure gli diagnosticavano “frattura di tibia e perone pluriframmentaria sinistra;
frattura di II,
III, IV metatarso sinistro” con una prima ITT di giorni 30;
e) che il sig. rimaneva ricoverato fino al giorno 23.03.2018 con la Parte_1
seguente diagnosi: “Frattura spiroide medio distale tibia e frattura bifocale perone a sinistra (op. di osteosintesi tibia con placca e viti)” e, dopo un lungo periodo di degenza, in data 25.06.2018 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale.
f) nel mentre della convalescenza, e precisamente in data 16.03.2018, il sig. Parte_1
delegava il suo procuratore, avv. , a depositare denuncia querela contro ignoti Per_1
presso la stazione di Polizia di Stato;
g) a seguito del fatto l'attore dichiarava di aver riportato lesioni personali con postumi a carattere permanente nella misura dell'25%;
h) che nonostante varie richieste di risarcimento, non aveva ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito.
Si costituivano nella qualità, che chiedevano il rigetto Controparte_1
della domanda rilevando di: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
n.q. di del F.G.V.S.; b) accertare e dichiarare la prescrizione del Controparte_5
diritto fatto valere in giudizio dalla controparte ex art. 2947 II comma c.c.; c) rigettare la domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
d) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, anche ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c., e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.; e) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate.
Il Giudizio veniva riservato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc all'udienza del 19.12.2024. la domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta in quanto il fatto allegato in citazione è astrattamente idoneo a essere sussunto in una condotta penalmente rilevante così da agganciare la prescrizione civile a quella prevista per il reato.
Pur essendovi agli atti la richiesta di archiviazione tanto non impedisce al giudice civile di valutare la condotta asseritamente illecita e ciò perché ai fini del risarcimento del danno l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., ( così' come l'estinzione del reato (art. 198 cod. pen.), l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale) non costituiscono impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
È evidente che l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, perché possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico negli esatti termini in cui è previsto dalla norma penale. A tal proposito è sufficiente richiamare l'oramai pacifico insegnamento della giurisprudenza a mente del quale l'onere probatorio alla luce del disposto normativo di cui all'art. 2697 cc grava sull'attore con riferimento ai fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa laddove, diversamente, i fatti estintivi o modificativi dell'assunto attoreo vanno allegati e provati dal convenuto. Orbene, posto il titolo di condotta colposa asseritamente addebitato al pirata della strada, come noto ai sensi dell'art. 2947 II comma c.c. il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal giorno in cui si è commesso l'illecito salvo il caso “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Ciò posto si osserva che ai sensi dell'art. 157 cp il reato si prescrive nel tempo massimo equivalente alla pena prevista per il reato nel caso di specie astrattamente configurabile come lesioni colpose ex art. 590 bis cpc che prevede una pena “ con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime” e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto
Dai documenti allegati in citazione con certificato di avvenuta guarigione la stessa veniva attestata in data 25.06.2018 e, dunque, in tre mesi dopo l'incidente tale da poter essere classificata come lesione grave ex art 583 cp e, quindi, ex art. 157 cp trattandosi di delitto la prescrizione è pari a 6 anni, non decorsi dalla data del fatto alla notifica della citazione.
L'eccezione va dunque disattesa.
L'azione è proponibile avendo l'attore inviato lettera id messa in mora idonea a ritenere rispettate le norme previste ed avendo indicato, a dispetto di quanto indicato dalla
Compagnia, codice fiscale del presunto danneggiato, attività lavorativa eventualmente svolta, reddito percepito ( disoccupato) ed entità delle lesioni patite attraverso l'allegazione di tutta la certificazione medica, ivi incluso il certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi invalidanti.
Nel merito non si è raggiunta la prova del fatto storico non avendo parte attrice formulato, nei termini a ciò deputati, istanze istruttorie. Pur volendo considerare la ragione dell'impedimento del procuratore di parte attrice ai sensi dell'art. 153 c.p.c. esso non costituisce a ben vedere un impedimento assoluto ad assolvere il proprio mandato professionale, per vero nel certificato medico allegato non vi è né l'indicazione della temperatura dello stato febbrile né l'indicazione dell'assoluto impedimento ad attendere alle proprie attività. Si tratta di parziale impedimento fisico che non coinvolge , per l'intero periodo di riposo suggerito, le attività proprie intellettive del difensore il quale ben avrebbe potuto ovviare diversamente al deposito della memoria.
Non solo. L'istanza di remissione in termini è stata avanzata unicamente con le memorie di trattazione dell'udienza del maggio 2023 a distanza di sei mesi dalla cessazione del prospettato impedimento e non il giorno successivo alla cessazione dello stesso a partire dal 16.11.2022.
“Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale per causa ad essa non imputabile.” (Cfr. Cass. Civ. n. 6102/2019).
E ancora “La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto” (Cfr. Cass. civ. n. 4841/2012).
Per vero la parte che intende essere rimessa in termini dovrà dedurre nella prima istanza o difesa utile che il mancato rispetto del termine di decadenza non è imputabile a propria responsabilità, ma ad una causa non imputabile, al caso fortuito o forza maggiore, ovvero in generale ad impedimenti che non potrebbero essere rimossi con una condotta mediamente diligente.
Con l'adozione dei sistemi informatici e l'avvento del processo civile telematico la prima istanza o difesa utile deve essere ritenuta, per le istanze, quella immediatamente successiva - ragionevolmente intesa in termini temporali - alla cessazione dell'impedimento. La predetta richiesta rimessione in termini deve essere dunque respinta, sul presupposto che, una volta verificatasi la decadenza derivante dal mancato deposito delle memorie e per via di tale decadenza, non era possibile accedere all'argomento difensivo dell'attore, poiché la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, pur se rimesso alla discrezionalità del giudice, e nella sua disponibilità, deve essere effettuato sulla scorta di quanto risulti dalla corretta delimitazione del thema decidendum e del thema probandum effettuato dai contendenti. Nel caso di specie, ove le richieste istruttorie non risultano essere state tempestivamente delimitate dalle richieste dell'attore, non avendo quest'ultimo indicato i testi nell'atto introduttivo, la remissione in termini e la conseguente ammissione della prova per testi risulta inammissibile poiché la stessa, altrimenti, si rivelerebbe di fatto suppletiva delle carenze d'allegazione della parte attrice.
Pertanto nel caso in esame l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura investitrice, rimasto non identificato, nell'evento dannoso di cui è causa non è stata provata dall'attore.
Le spese di lite , in ragione del rigetto delle eccezioni preliminari, si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
a) Compensa le spese di lite.
Napoli, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio