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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 184/22 R.G.
Tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Arzachena alla via Parte_1 C.F._1
Magenta n. 3, presso lo studio degli Avvocati Laura Gattu e Anna Filigheddu che lo rappresentano come da delega in calce all'atto di appello
Appellante
e
(nuova denominazione sociale di già Controparte_1 Controparte_2 [...]
(Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Registro delle Controparte_3
Imprese di Milano ), elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n° 80, presso P.IVA_1
l'Avv. Giampiero Schirru che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato
Appellata
e
1 e Controparte_4 CP_5
Appellate contumaci
All'udienza dell'8.3.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
- accertare l'operatività della polizza assicurativa professionale n. 548433038 stipulata in data
01/06/2005 dal Sig. con la (oggi Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
e, per l'effetto:
[...]
- condannare la alla restituzione a favore dell'appellante di: Controparte_2
i) euro 12.000,00 versati dal Sig. a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Parte_1
Sig.ra per la sanatoria ex art. 31 ss L. 47/1985 (cfr. sentenza del 20.11.2021); CP_4
ii) ed euro 2.796,55 (compresivi di 15%, IVA e C.P.A.) corrisposti dal medesimo alla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condannare, altresì, l'assicurazione, ex art. 1917 c. 3 c.c. e ex art. 9 delle condizioni assicurative, al rimborso delle spese legali sostenute in ogni fase del giudizio dall'assicurato;
- con vittoria di spese ed onorari.
Nell'interesse dell'appellata:
Riservata ogni altra difesa, si conclude perché la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
a) Rigettare l'appello proposto dal Geometra confermando in toto la sentenza Parte_1
impugnata;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 423/2021 pubblicata il 20.11.2021, accoglieva la domanda formulata da parte attrice nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condannava parte convenuta, al pagamento in favore di parte attrice, , della somma di CP_5 Controparte_4
€ 11.428,00, a titolo di rimborso di tutti gli oneri corrisposti per la sanatoria ex art. 31 ss. L. 47/1985,
2 oltre interessi legali sino al soddisfo;
accoglieva la domanda formulata da nei CP_5
confronti di e, per l'effetto, condannava quest'ultimo a manlevare parte convenuta Parte_1
da ogni esborso cui quest'ultima avrebbe dovuto far fronte nei confronti di parte attrice in ragione del parziale accoglimento della domanda principale;
compensava integralmente le spese di lite tra parte attrice, parte convenuta e;
rigettava la domanda formulata da Parte_1 Parte_2
nei confronti della condannava al pagamento delle Controparte_3 Parte_2
spese di lite nei confronti della che liquidava complessivamente in € Controparte_3
1.916,60, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
rigettava ogni altra domanda.
conveniva innanzi al Tribunale di Tempio Pausania. affinché, in Controparte_4 CP_5
virtù del contratto del 26.07.2007, avente ad oggetto la vendita della porzione immobiliare sita in
Comune di Arzachena - Località Vaddimala e/o la - di cui al terreno agricolo della superficie Pt_3
di ha 1.00.00 (ettari uno) contraddistinto NCT in catasto al Foglio 31 Mappale 695-, fosse accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta ex art. 1489 c.c., con conseguente riduzione del prezzo dell'atto di vendita di data 26/07/2007 per le spese sostenute (pari ad Euro 12.543,53), per l'eliminazione dell'onere/anomalia riscontrata dall' avente ad Controparte_6
oggetto un'errata indicazione delle quote altimetriche dell'originario progetto nell'edificazione dell'immobile oggetto della vendita;
con conseguente condanna della a restituire il relativo CP_5
importo all'attrice, oltre all'integrale risarcimento dei danni (quantificati in Euro 118.528, 34).
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda perché infondata CP_5
in fatto e in diritto e in ogni caso prescritta in relazione alla garanzia per i vizi della cosa;
in subordine,
conveniva in giudizio chiedendo che il medesimo, nella sua qualità di progettista Parte_1
e direttore lavori, la manlevasse da ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria futura relativa ai presunti vizi insiti nell'immobile.
si costituiva in giudizio e, dopo aver dato atto di aver sempre agito secondo Controparte_7
diligenza, prudenza e perizia e di aver svolto le proprie mansioni tecniche nella piena osservanza
3 delle Leggi vigenti, delle regole dell'arte e delle prassi maggiormente consolidate, chiedeva il rigetto della domanda principale perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, di poter a sua volta chiamare in causa, per essere manlevato e tenuto indenne da ogni eventuale responsabilità e/o obbligo risarcitorio, la propria Compagnia Assicuratrice, avendo con la Controparte_3
medesima società sottoscritto fin dal 01.06.2005 e sempre rinnovato di anno in anno, la polizza contro i danni a terzi derivanti dall'attività professionale svolta.
si costituiva in giudizio e aderiva alle eccezioni, contestazioni e Controparte_3
conclusioni della convenuta e del chiamato in causa e chiedeva, per quel che concerneva i rapporti con l'assicurato, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 28 c. 1 CG di P, atteso che l'eventuale colpa o negligenza ascritta al professionista doveva essere ricondotta ad un periodo precedente alla stipula e la copertura di polizza.
Il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva parzialmente la domanda formulata da parte attrice condannando parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € 11.428,00, Controparte_4
a titolo di rimborso di tutti gli oneri corrisposti per la sanatoria ex art. 31 ss. L. 47/1985, oltre interessi legali sino al soddisfo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della convenuta, non avendo assolto adeguatamente al relativo onere di allegazione e prova;
accoglieva la domanda formulata da nei confronti di e, per CP_5 Parte_1
l'effetto, condannava quest'ultimo a manlevare parte convenuta da ogni esborso cui quest'ultima avrebbe dovuto far fronte nei confronti di parte attrice in ragione del parziale accoglimento della domanda principale;
rigettava la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto i profili di responsabilità (“errore materiale nella stesura del Controparte_3
progetto”) emersi a carico di quest'ultimo riguardavano prestazioni professionali eseguite in epoca antecedente al periodo efficacia della polizza. Come emergeva dalla polizza recante n. 54843303810
depositata in atti da , la copertura assicurativa avrebbe prodotto effetti dal Parte_1
01/06/2005 sino al 01/06/2006.
4 Quanto alle spese di lite, il tribunale compensava integralmente le spese di lite tra parte attrice, parte convenuta e;
condannava al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2
confronti della Controparte_3
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, deducendo: (i) il mancato Controparte_7
accertamento del dies a quo rispetto all'inizio dell'efficacia della polizza, laddove il tribunale, nel rilevare che gli errori materiali, dai quali sarebbe scaturita la responsabilità professionale del geom.
, erano stati compiuti precedentemente alla stipula della polizza professionale, ometteva di Pt_1
accertare il dies a quo relativo all'evento generatore della condotta negligente;
(ii) l'errata individuazione del comportamento da cui era derivata la responsabilità del , laddove il Pt_1
tribunale non considerava che l'incarico ricevuto (ovvero la presentazione del progetto agli uffici comunali preposti) era stato espletato senza alcun problema e senza che nessuna richiesta di integrazione e/o modifica degli elaborati tecnici venisse formulata dagli uffici competenti;
solo in data 27/08/2008 (quando la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Governo del Territorio e
Tutela Paesaggio – aveva chiesto alla Sig.ra in seguito alla variante in corso d'opera Controparte_4
dalla medesima presentata, una integrazione della pratica n. 430/70), era stata sollevata la questione circa la responsabilità professionale del professionista, al quale era stato imputato di non avere
“correttamente indicato le quote altimetriche del fondo”; pertanto, il dies a quo dal quale far discendere la presunta responsabilità in capo all'Appellante risultava essere il 27/08/2008, perché
solo a decorrere da tale data l'eventuale errore professionale era stato compiuto e l'evento dannoso doveva essere ricondotto a quel giorno;
ciò trovava conferma nelle sentenze della Cassazione, secono cui: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità̀ professionale
inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso,
bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente
percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/09/2016,
n. 18606 (rv. 642099-01); alla luce di quanto sopra, l'eventuale e non dimostrata responsabilità
professionale del Geom. era perseguibile solo per fatti successivi al 27/08/2008, Parte_1
5 allorchè l' aveva richiesto l'integrazione della pratica per una Controparte_6 CP_6
“anomalia delle quote altimetriche”, con la conseguenza che a tale momento la polizza assicurativa era pienamente valida;
(iii) l'errata valutazione delle eccezioni formulate dalla compagnia assicuratrice, laddove il tribunale non considerava che la non eccepiva al proprio CP_3
assicurato alcun comportamento negligente antecedente alla stipula del contratto di assicurazione del
1.6.2005; (iv) l'errata data di cessazione della validità della polizza assicurativa, laddove il tribunale stabiliva che la polizza assicurativa recante il n. 548433038 sottoscritta dal professionista aveva prodotto effetti dal 1.6.2005 sino al 1.6.2006, senza considerare che tale contratto di assicurazione prevedeva il rinnovo automatico della polizza, ai sensi dell'art. 11, ed era stata oggetto di rinnovo tacito, circostanza confermata dalla difesa della che non produceva alcuna disdetta e non CP_3
contestava l'allegazione che il contratto si era rinnovato di anno in anno, contenuta a pag. 6 dell'atto di chiamata in causa del terzo del 18.11.12.
In conseguenza dell'accoglimento da parte del tribunale della domanda di manleva formulata dalla nei confronti dell'odierno appellante, con riguardo alla condanna della medesima ( CP_5 CP_5
al pagamento in favore di della somma di euro 11.428,00, oltre interessi
[...] Controparte_4
legali, l'appellante ha allegato di aver spontaneamente provveduto alla corresponsione di detto importo con bonifico bancario del 16.12.2021 (cfr. bonifico del 16.12.2021) e di aver assolto al pagamento delle spese legali, come liquidate con la sentenza oggi impugnata, riconosciute a favore della già per la somma di euro 1.916,60, oltre Controparte_2 Controparte_3
spese generali, IVA ed accessori di legge, per un totale di euro 2.796,55(cfr. bonifico del 08.03.2022).
Pertanto il ha chiesto la condanna della società assicuratrice alla restituzione in suo favore di: Pt_1
i) euro 12.000,00 versati dal a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla per la Pt_1 CP_4
sanatoria ex art. 31 ss L. 47/1985 (cfr. sentenza del 20.11.2021); ii) euro 2.796,55 (comprensivi del
15% per spese generali, IVA e C.P.A.) corrisposti dal medesimo alla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado;
in ogni caso, alla condanna dell'assicurazione, ex art. 1917
6 c. 3 c.c. e ex art. 9 delle condizioni assicurative, al rimborso delle spese legali sostenute in ogni fase del giudizio dall'assicurato.
(nuova denominazione sociale di già Controparte_1 Controparte_2 [...]
si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_3
e regolarmente citate in giudizio, non si sono costituite e sono state Controparte_4 CP_5
dichiarate contumaci dalla Corte con ordinanza del 20.12.2022.
La Corte all'udienza dell'8.3.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione devono essere trattati congiuntamente per ragioni di logica connessione.
a)Sul mancato accertamento del dies a quo rispetto all'inizio dell'efficacia della polizza, sull'errata
individuazione del comportamento da cui era derivata la responsabilità del e sull'errata Pt_1
valutazione delle eccezioni formulate dalla compagnia assicuratrice: l'appellante ha lamentato che il tribunale ometteva di accertare il dies a quo dal quale far discendere la presunta responsabilità in capo all'appellante, ricollegabile al 27/08/2008, allorchè la Regione Autonoma della Sardegna –
Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggio – aveva chiesto alla Sig.ra in Controparte_4
seguito alla variante in corso d'opera dalla medesima presentata, una integrazione della pratica n.
430/70 e, nel suddetto giorno, era stata sollevata la questione circa la responsabilità professionale del professionista, al quale era stato imputato di non avere “correttamente indicato le quote altimetriche
del fondo”; pertanto, il dies a quo dal quale far discendere la presunta responsabilità in capo all'appellante non poteva che essere il 27/08/2008; in ogni caso, poiché all'art. 28 delle CG di P. era prevista l'efficacia della copertura assicurativa a condizione che le richieste di risarcimento fossero
“conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto
della polizza” e il deposito presso gli Uffici del Comune di Arzachena delle tavole altimetriche errate era stato effettuato in data 3.7.2003, la società assicuratrice era comunque tenuta alla garanzia, in
7 quanto la copertura era estesa fino a due anni prima (1.6.2003) della data della stipula del contratto di assicurazione (1.6.2005); inoltre, la società assicuratrice non eccepiva al proprio assicurato alcun comportamento negligente antecedente alla data di inizio dell'efficacia del contratto di assicurazione del 1.6.2005.
Il motivo deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
L'errore professionale contestato al geom. era consistito nella errata predisposizione delle Pt_1
tabelle altimetriche dei luoghi interessati all'ottenimento della concessione edilizia rilasciata il
29.8.2005 e portante il n. 210/2005 (nell'atto di citazione del 28.2.12 la allegava: “è emerso CP_4
che il progetto iniziale…indicava o comunque faceva desumere quote altimetriche non
corrispondenti alla realtà, rendendo così illegittima la concessione edilizia n. 210/2005, rilasciata
dal Comune di Arzachena in base ad una erronea e, comunque, carente rappresentazione dello stato
dei luoghi”), circostanza pacifica tra le parti.
Il professionista, chiamato a rispondere delle conseguenze della negligenza dimostrata nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla cliente (negligenza che aveva comportato l'errata predisposizione delle tabelle altimetriche), chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, con la quale aveva stipulato la polizza contro i danni a terzi derivanti dall'attività professionale svolta, al fine di essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole.
La , nella comparsa di costituzione e risposta del 27.4.2016, si limitava ad Controparte_3
eccepire l'inoperatività della polizza in quanto la eventuale colpa o negligenza dimostrata dal professionista doveva essere ricondotta ad un periodo precedente la stipula e la copertura di polizza,
ai sensi dell'art. 28 comma 1 delle CGdi P, senza, peraltro, contestare specificamente la circostanza che la condotta colposa attribuita al , rientrasse nella categoria generale dei rischi inclusi nella Pt_1
polizza in oggetto.
Ciò detto, l'art. 28 comma 1 delle CG di P., intitolato “Inizio e termine della garanzia”, prevedeva che: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
dall' nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali Parte_4
8 richieste siano conseguenti a comportamento colposi posti in essere non oltre due anni prima della
data di effetto della polizza”.
Pertanto, il contratto conteneva una clausola di delimitazione temporale del rischio indennizzabile,
che era risarcibile qualora la condotta colposa fosse avvenuta non prima del 1.6.2003, visto che la polizza era stata sottoscritta il 1.6.2005.
In tale caso, si rammenta che la Cassazione ha affermato il principio per il quale: “ nel giudizio
promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi
inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia,
qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive,
oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della
pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole".
(Cass. civ. n.1558/2018, confermato da Cass. civ. n.7749/2020).
In applicazione del suddetto principio di diritto, l'assicurato doveva dimostrare che il danno subito rientrava tra i rischi inclusi;
questa prova era stata raggiunta perché la polizza prevedeva la copertura per i danni conseguenti all'esercizio dell'attività professionale del geom. e nel giudizio era Pt_1
accertata la presenza di opere costruite “in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, consistenti
nella variazione di quote altimetriche in una casa colonica, dovuto ad errore materiale verificatosi
nella stesura del progetto” (capo della sentenza n. 423/21 non impugnato e coperto dal giudicato).
Di contro, era onere della compagnia assicuratrice dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientrava tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Premesso che, nella specie, l'evento danno doveva essere individuato nel deposito da parte del geom.
delle tavole altimetriche errate presso gli uffici tecnici del Comune, in mancanza della prova, Pt_1
di cui la era onerata, che il suddetto deposito si era verificato precedentemente Controparte_3
9 ai due anni antecedenti alla stipula del contratto di assicurazione, ovvero prima del 1.6.2003, la compagnia di assicurazione era tenuta alla copertura prevista dal contratto.
In conclusione, la domanda di manleva proposta dal nei confronti della società assicuratrice Pt_1
doveva essere accolta e quest'ultima va dichiarata tenuta alla restituzione a favore dell'assicurato della somma di euro 12.000,00 versati dal a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Pt_1
per la sanatoria ex art. 31 e ss L. 47/1985, ed euro 2.796,55 (comprensivi di 15%, IVA E CP_4
C.P.A.) corrisposti da alla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado, per un totale complessivo di euro 14.796,55.
b)Sull'errata data di cessazione della validità della polizza assicurativa: l'appellante ha lamentato che il tribunale stabiliva che la polizza assicurativa recante il n. 548433038 sottoscritta dal professionista aveva prodotto effetti dal 1.6.2005 sino al 1.6.2006, senza considerare che tale contratto di assicurazione prevedeva il rinnovo automatico della polizza, ai sensi dell'art. 11, ed era stata oggetto di rinnovo tacito, circostanza confermata dalla difesa della che non produceva CP_3
alcuna disdetta e non contestava l'allegazione che il contratto si era rinnovato di anno in anno,
contenuta a pag. 6 dell'atto di chiamata in causa del terzo del 18.11.12.
Il motivo merita accoglimento, anche se non è in definitiva rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva proposta da ., in quanto risulta dagli atti del giudizio che la suddetta Pt_1
allegazione (ovvero che il contratto si era rinnovato di anno in anno) non era contestata specificamente dalla compagnia assicuratrice nella comparsa di costituzione e risposta del 27.4.13.
c)Sulle spese di lite: le spese di lite del primo del presente grado devono essere poste a carico di
[...]
e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di riferimento (5.201- CP_1
26.000) previsto dal D.M. 147/22 nonché compensate nei rapporti con le altre parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
10 1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania n. 423/21 e condanna in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
alla restituzione, per il titolo di cui è causa, a favore di della somma di euro Parte_1
14.796,55;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione a favore CP_1
di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in euro 10.886,00, di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00
per il presente grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge per entrambi i gradi di giudizio;
3) compensa le spese nei rapporti con le altre parti.
Sassari, 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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