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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 946 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di Parte_1 costituzione di nuovo difensore depositata il 25.10.2024, dall'avv. Paola Genito, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 53, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in Controparte_1 atti dagli avv. Tiziana Tecce, Antonio Mennitto e Angelo Pasquale Cogliano, presso i cui indirizzi di pec indicati in atti elettivamente domicilia;
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.02.2024, il ricorrente ha esposto:
- di essere stato dipendente dell' Controparte_2
, con la posizione funzionale di “Tecnico della
[...]
Prevenzione dell' di Lavoro” (Vigile Sanitario), inquadrato in categoria Controparte_3
D – fascia economica D3, e di aver prestato la propria attività lavorativa presso il Distretto
Sanitario di Benevento;
- che l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell' con determinazione CP_1 dirigenziale n. 97 del 12.05.2021, aveva proceduto alla risoluzione del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo a far data dall'1.10.2021;
- che durante l'intercorso rapporto di lavoro aveva goduto, tra l'altro, dell'indennità di polizia giudiziaria, così come prevista, da ultimo, dall'art. 86 del CCNL relativo al personale del
1 comparto sanità, triennio 2016/2018, che al comma 2 determinava la misura annua in € 723,04, pari ad € 60,25 mensili;
- che, con il rinnovo del menzionato CCNL per il triennio 2019/2021, l'indennità di polizia giudiziaria era stata rideterminata nella misura lorda annua di € 960,00; Cont
- che l' disattendendo gli obblighi contrattualmente previsti e gli accordi assunti con le organizzazioni sindacali, durante il triennio 2019-2021 e fino al 31.08.2022 gli aveva corrisposto l'indennità nella minor misura prevista dal CCNL 2016/2018.
Tanto premesso in fatto, ha chiesto di: “- accertare e dichiarare la mancata applicazione dell'art
111 del CCNL comparto sanita, per il triennio 2019/2021 con particolare riferimento dell'adeguamento dell'indennità di Polizia Giudiziaria, già riconosciuta al NO Parte_1
; - accertare e dichiarare che l'esponente, come si evince dalla documentazione agli atti
[...] del presente giudizio, per il triennio Gennaio 2019 fino a tutto Settembre 2021 ha percepito l'indennità di polizia giudiziaria nella misura complessiva di € 1.988,25; -accertare e dichiarare che il NO , per lo stesso periodo, in applicazione dell'art.111 del CCNL Parte_1 triennio 2019/2021 avrebbe dovuto percepire l'esatto importo di € 2.640,00 a titolo di indennità di polizia giudiziaria;
- condannare, pertanto, l' , in persona del suo Controparte_1 legale rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 651,75 =, ottenuta dalla differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità di polizia giudiziaria per il triennio 2019/2021, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere a seguito di CTU”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Cont Regolarmente citata in giudizio, si è costituita l' eccependo l'infondatezza del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale.
In particolare, l' ha dedotto che nulla era dovuto al ricorrente, in quanto gli effetti giuridici CP_1 ed economici del CCNL per il triennio 2019/2021 decorrevano dal giorno successivo alla stipula dell'accordo, e quindi dal 3.11.2022, e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione degli stipendi percepiti dall'1.07.2018 al 7.07.2020, in quanto lo stesso era stato iscritto all'albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al D.M.
13.03.2018, solo dal 7.07.2020, con la conseguenza che, non avendo adempiuto tempestivamente all'obbligo di iscrizione all'albo, nelle more non avrebbe potuto esercitare l'attività professionale.
Ha quindi concluso chiedendo di: “1) In via principale: rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, e non provata, così come innanzi esplicato;
2) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto dell' alla restituzione delle CP_1 retribuzioni corrisposte al ricorrente a far data dal 01.07.2018 al 30.09.2021 per un importo complessivo pari ad € 45.055,00, o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 resistente della somma di € 45.055,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
con vittoria di competenze e spese di giustizia”.
Il ricorrente, con memoria difensiva, ha dedotto: l'infondatezza della domanda riconvenzionale, poiché le disposizioni normative succedutesi nel tempo avevano differito il termine di esigibilità dell'iscrizione all'albo al 30.06.2020, come riconosciuto dalla stessa Azienda nella nota prot.
60290 dell'8.06.2020; l'inesistenza dell'obbligo di restituzione della retribuzione percepita;
la Cont prescrizione quinquennale del credito vantato dall' 2 Disposto il differimento dell'udienza per la domanda proposta in via riconvenzionale, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È pacifico e documentalmente provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'
[...]
con qualifica di “Tecnico della Prevenzione Parte_2
e dei Luoghi di Lavoro” inquadrato in cat. D, fino al 30.09.2021, quando è stato Controparte_3 collocato a riposo per vecchiaia, e che ha goduto, durante l'intercorso rapporto di lavoro, dell'indennità di polizia giudiziaria, così come prevista dal CCNL del comparto sanità.
In particolare, nel periodo gennaio 2019-agosto 2022 ha percepito tale indennità, ai sensi dell'art. 86 del CCNL comparto sanità triennio 2016-2018, nella misura lorda mensile di € 60,25 (cfr. cedolini in atti). Cont In questa sede, lamenta che dal 2019 l' abbia continuato ad erogare l'indennità nella misura prevista dal CCNL 2016-2018, anziché in quella maggiore prevista dall'art. 111 del CCNL per il triennio 2019-2021. Cont L ha eccepito l'inapplicabilità delle previsioni del CCNL 2019-2021 in quanto, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, gli effetti giuridici ed economici delle previsioni contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data della stipula, intervenuta quando l'istante non era già più in servizio.
L'art. 86, co. 2 del CCNL del 21.05.2018, relativo al triennio 2016-2018, stabiliva che “l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 2 luglio 1977, n. 616”. L'art. 111 del CCNL relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, ha poi previsto che “1. È confermata l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. L'indennità di cui al presente articolo è finanziata con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 86, comma 2 del CCNL 21.5.2018”. In ordine all'applicabilità della contrattazione collettiva intervenuta dopo l'estinzione del rapporto lavorativo, la giurisprudenza ha chiarito che “nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 396 del 17/01/1998).
Ancora, “il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 29906 del 25/10/2021, che ha affermato il principio in relazione agli aumenti retributivi previsti con efficacia retroattiva 3 dall'art. 55 del c.c.n.l. dirigenza medica ospedali classificati del 14.06.2007, per i quali non era espressamente prevista l'estensione al personale non in servizio;
cfr. anche Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 16032 del 17/08/2004; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 3811 del 22/06/1982).
Nella fattispecie, l'art. 2 del CCNL 2019-2021 dispone che “1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”.
Il contratto, pur se avente effetti a decorrere dal giorno successivo alla sua stipula, disciplina dunque, sia per la parte giuridica che per quella economica, i rapporti relativi al periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2021, senza alcuna distinzione tra il personale ancora in servizio e quello che nelle more era andato in quiescenza. Cont La formulazione dell'art. 2, co. 1, confligge con l'interpretazione offerta dall' in quanto è evidente la volontà delle parti sociali di riconoscere benefici economici per il triennio 2019/2021, pur in presenza di un contratto stipulato in epoca successiva, e con riferimento a tutto il personale.
Diversamente ritenendo, tale previsione, testualmente riprodotta anche nell'intestazione del contratto dove si legge “Triennio 2019-2021”, non avrebbe alcun senso.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra riportata, in mancanza di una espressa previsione contenuta in contratto e relativa all'applicazione di tali benefici solo al personale in servizio, gli stessi devono riconoscersi anche al personale che, come il ricorrente, era cessato dal servizio al momento della stipula del contratto, ma era stato in servizio nel periodo d'interesse. Cont Ne consegue che l' va condannata a corrispondere al ricorrente, per il periodo dall'1.01.2019 al 30.09.2021, la complessiva somma, quantificata sulla base dei conteggi formulati in ricorso e non specificamente contestati dalla resistente, di € 651,75 (ovvero € 19,75 per 33 mensilità), quale differenza dovuta a titolo di indennità di polizia giudiziaria, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo. Cont Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dall' si osserva quanto segue. Cont Sostiene l' che il profilo professionale del “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” è una professione sanitaria istituita con D.M. 17.01.1997, n. 58, per la quale vige, ai sensi dell'art. 5, l. 3/2018, e del D.M. 13.03.2018, l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale, anche per i pubblici dipendenti. Cont Detto obbligo decorrerebbe, secondo l' dal 1° luglio 2018, con conseguente impossibilità, in epoca successiva, di esercitare legittimamente la professione in mancanza di iscrizione, e quindi di ricevere la relativa retribuzione, anche ex art. 2126 c.c., siccome la prestazione comunque resa sarebbe illecita.
La l. 3/2018 ha disposto la costituzione, fra gli altri, dell'ordine dei tecnici sanitari
[...]
, dotato di un Controparte_4 proprio albo, al quale è necessario iscriversi per l'esercizio della professione, in qualunque forma giuridica svolto (art. 4).
L'art. 4, co. 13 della legge ha, in particolare, disposto che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli
Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, 4 nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42”.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 13 marzo 2018, che all'art. 1 istituisce l'albo “della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” e, al comma 4, sancisce che “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43” (norma che a propria volta prevede che
“L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”).
Come correttamente esposto da parte ricorrente nella memoria difensiva su riconvenzionale, tuttavia, la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), all'art. 1, comma 537, al fine di garantire la continuità funzionale dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, ha aggiunto all'art. 4 della l. 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4, un comma 4-bis del seguente tenore:
“Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, all'art. 5, co. 5, rubricato “Proroga di termini in materia di salute”, ha poi disposto la proroga del termine al 30 giugno 2020. Cont Ciò è tanto è vero che la stessa con nota prot. 60290 dell'8.06.2020 a firma del Direttore
Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Generale, invitava il personale a fornire apposita attestazione di iscrizione agli albi professionali entro il 30.06.2020.
Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante secondo la normativa previgente alla l. 43/2006 (ottenuto nell'anno 1979 con il superamento dell'esame finale del corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte e professione sanitaria ausiliaria di vigile sanitario), e in virtù di ciò ha svolto la corrispondente attività professionale, in regime di lavoro dipendente, per un periodo ben superiore a trentasei mesi negli Cont ultimi dieci anni a ritroso dal 2018, essendo stato assunto alle dipendenze dell' nel 1995.
Egli ha presentato domanda di pre-iscrizione all'albo dei tecnici della prevenzione in data
12.06.2020 e vi è stato iscritto dal 7.07.2020 (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria difensiva su riconvenzionale).
È evidente, quindi, che il ricorrente non era tenuto all'iscrizione all'albo fino al 30.06.2020, e che ha poi correttamente adempiuto all'obbligo di iscrizione mediante la domanda presentata il
12.06.2020, prima della scadenza del termine, mentre non è addebitabile all'istante il tempo
5 occorso alla Controparte_5 la valutazione della sua richiesta.
[...]
Ne consegue che la domanda riconvenzionale va rigettata, non risultando alcun illegittimo esercizio dell'attività professionale da parte del ricorrente.
In ogni caso, si osserva che la stessa appare infondata anche sotto altro profilo, dal momento che, Cont in ipotesi di violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo, l' avrebbe dovuto assumere i relativi provvedimenti, spostamento ad altro incarico/sospensione/risoluzione, non certo avvalersi della prestazione lavorativa, facendo valere ex post un diritto alla restituzione della retribuzione versata quale corrispettivo di un'attività pacificamente svolta. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori medi per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di della differenza dovuta a titolo di indennità di Parte_1 polizia giudiziaria per il periodo dall'1.01.2019 al 30.09.2021, pari alla somma lorda di
€ 651,75, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 641,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 43,00, con attribuzione all'avv. Paola Genito.
Benevento, 27 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 946 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di Parte_1 costituzione di nuovo difensore depositata il 25.10.2024, dall'avv. Paola Genito, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 53, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in Controparte_1 atti dagli avv. Tiziana Tecce, Antonio Mennitto e Angelo Pasquale Cogliano, presso i cui indirizzi di pec indicati in atti elettivamente domicilia;
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.02.2024, il ricorrente ha esposto:
- di essere stato dipendente dell' Controparte_2
, con la posizione funzionale di “Tecnico della
[...]
Prevenzione dell' di Lavoro” (Vigile Sanitario), inquadrato in categoria Controparte_3
D – fascia economica D3, e di aver prestato la propria attività lavorativa presso il Distretto
Sanitario di Benevento;
- che l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell' con determinazione CP_1 dirigenziale n. 97 del 12.05.2021, aveva proceduto alla risoluzione del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo a far data dall'1.10.2021;
- che durante l'intercorso rapporto di lavoro aveva goduto, tra l'altro, dell'indennità di polizia giudiziaria, così come prevista, da ultimo, dall'art. 86 del CCNL relativo al personale del
1 comparto sanità, triennio 2016/2018, che al comma 2 determinava la misura annua in € 723,04, pari ad € 60,25 mensili;
- che, con il rinnovo del menzionato CCNL per il triennio 2019/2021, l'indennità di polizia giudiziaria era stata rideterminata nella misura lorda annua di € 960,00; Cont
- che l' disattendendo gli obblighi contrattualmente previsti e gli accordi assunti con le organizzazioni sindacali, durante il triennio 2019-2021 e fino al 31.08.2022 gli aveva corrisposto l'indennità nella minor misura prevista dal CCNL 2016/2018.
Tanto premesso in fatto, ha chiesto di: “- accertare e dichiarare la mancata applicazione dell'art
111 del CCNL comparto sanita, per il triennio 2019/2021 con particolare riferimento dell'adeguamento dell'indennità di Polizia Giudiziaria, già riconosciuta al NO Parte_1
; - accertare e dichiarare che l'esponente, come si evince dalla documentazione agli atti
[...] del presente giudizio, per il triennio Gennaio 2019 fino a tutto Settembre 2021 ha percepito l'indennità di polizia giudiziaria nella misura complessiva di € 1.988,25; -accertare e dichiarare che il NO , per lo stesso periodo, in applicazione dell'art.111 del CCNL Parte_1 triennio 2019/2021 avrebbe dovuto percepire l'esatto importo di € 2.640,00 a titolo di indennità di polizia giudiziaria;
- condannare, pertanto, l' , in persona del suo Controparte_1 legale rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 651,75 =, ottenuta dalla differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità di polizia giudiziaria per il triennio 2019/2021, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere a seguito di CTU”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Cont Regolarmente citata in giudizio, si è costituita l' eccependo l'infondatezza del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale.
In particolare, l' ha dedotto che nulla era dovuto al ricorrente, in quanto gli effetti giuridici CP_1 ed economici del CCNL per il triennio 2019/2021 decorrevano dal giorno successivo alla stipula dell'accordo, e quindi dal 3.11.2022, e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione degli stipendi percepiti dall'1.07.2018 al 7.07.2020, in quanto lo stesso era stato iscritto all'albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al D.M.
13.03.2018, solo dal 7.07.2020, con la conseguenza che, non avendo adempiuto tempestivamente all'obbligo di iscrizione all'albo, nelle more non avrebbe potuto esercitare l'attività professionale.
Ha quindi concluso chiedendo di: “1) In via principale: rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, e non provata, così come innanzi esplicato;
2) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto dell' alla restituzione delle CP_1 retribuzioni corrisposte al ricorrente a far data dal 01.07.2018 al 30.09.2021 per un importo complessivo pari ad € 45.055,00, o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 resistente della somma di € 45.055,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
con vittoria di competenze e spese di giustizia”.
Il ricorrente, con memoria difensiva, ha dedotto: l'infondatezza della domanda riconvenzionale, poiché le disposizioni normative succedutesi nel tempo avevano differito il termine di esigibilità dell'iscrizione all'albo al 30.06.2020, come riconosciuto dalla stessa Azienda nella nota prot.
60290 dell'8.06.2020; l'inesistenza dell'obbligo di restituzione della retribuzione percepita;
la Cont prescrizione quinquennale del credito vantato dall' 2 Disposto il differimento dell'udienza per la domanda proposta in via riconvenzionale, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È pacifico e documentalmente provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'
[...]
con qualifica di “Tecnico della Prevenzione Parte_2
e dei Luoghi di Lavoro” inquadrato in cat. D, fino al 30.09.2021, quando è stato Controparte_3 collocato a riposo per vecchiaia, e che ha goduto, durante l'intercorso rapporto di lavoro, dell'indennità di polizia giudiziaria, così come prevista dal CCNL del comparto sanità.
In particolare, nel periodo gennaio 2019-agosto 2022 ha percepito tale indennità, ai sensi dell'art. 86 del CCNL comparto sanità triennio 2016-2018, nella misura lorda mensile di € 60,25 (cfr. cedolini in atti). Cont In questa sede, lamenta che dal 2019 l' abbia continuato ad erogare l'indennità nella misura prevista dal CCNL 2016-2018, anziché in quella maggiore prevista dall'art. 111 del CCNL per il triennio 2019-2021. Cont L ha eccepito l'inapplicabilità delle previsioni del CCNL 2019-2021 in quanto, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, gli effetti giuridici ed economici delle previsioni contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data della stipula, intervenuta quando l'istante non era già più in servizio.
L'art. 86, co. 2 del CCNL del 21.05.2018, relativo al triennio 2016-2018, stabiliva che “l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 2 luglio 1977, n. 616”. L'art. 111 del CCNL relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, ha poi previsto che “1. È confermata l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. L'indennità di cui al presente articolo è finanziata con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 86, comma 2 del CCNL 21.5.2018”. In ordine all'applicabilità della contrattazione collettiva intervenuta dopo l'estinzione del rapporto lavorativo, la giurisprudenza ha chiarito che “nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 396 del 17/01/1998).
Ancora, “il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 29906 del 25/10/2021, che ha affermato il principio in relazione agli aumenti retributivi previsti con efficacia retroattiva 3 dall'art. 55 del c.c.n.l. dirigenza medica ospedali classificati del 14.06.2007, per i quali non era espressamente prevista l'estensione al personale non in servizio;
cfr. anche Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 16032 del 17/08/2004; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 3811 del 22/06/1982).
Nella fattispecie, l'art. 2 del CCNL 2019-2021 dispone che “1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”.
Il contratto, pur se avente effetti a decorrere dal giorno successivo alla sua stipula, disciplina dunque, sia per la parte giuridica che per quella economica, i rapporti relativi al periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2021, senza alcuna distinzione tra il personale ancora in servizio e quello che nelle more era andato in quiescenza. Cont La formulazione dell'art. 2, co. 1, confligge con l'interpretazione offerta dall' in quanto è evidente la volontà delle parti sociali di riconoscere benefici economici per il triennio 2019/2021, pur in presenza di un contratto stipulato in epoca successiva, e con riferimento a tutto il personale.
Diversamente ritenendo, tale previsione, testualmente riprodotta anche nell'intestazione del contratto dove si legge “Triennio 2019-2021”, non avrebbe alcun senso.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra riportata, in mancanza di una espressa previsione contenuta in contratto e relativa all'applicazione di tali benefici solo al personale in servizio, gli stessi devono riconoscersi anche al personale che, come il ricorrente, era cessato dal servizio al momento della stipula del contratto, ma era stato in servizio nel periodo d'interesse. Cont Ne consegue che l' va condannata a corrispondere al ricorrente, per il periodo dall'1.01.2019 al 30.09.2021, la complessiva somma, quantificata sulla base dei conteggi formulati in ricorso e non specificamente contestati dalla resistente, di € 651,75 (ovvero € 19,75 per 33 mensilità), quale differenza dovuta a titolo di indennità di polizia giudiziaria, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo. Cont Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dall' si osserva quanto segue. Cont Sostiene l' che il profilo professionale del “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” è una professione sanitaria istituita con D.M. 17.01.1997, n. 58, per la quale vige, ai sensi dell'art. 5, l. 3/2018, e del D.M. 13.03.2018, l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale, anche per i pubblici dipendenti. Cont Detto obbligo decorrerebbe, secondo l' dal 1° luglio 2018, con conseguente impossibilità, in epoca successiva, di esercitare legittimamente la professione in mancanza di iscrizione, e quindi di ricevere la relativa retribuzione, anche ex art. 2126 c.c., siccome la prestazione comunque resa sarebbe illecita.
La l. 3/2018 ha disposto la costituzione, fra gli altri, dell'ordine dei tecnici sanitari
[...]
, dotato di un Controparte_4 proprio albo, al quale è necessario iscriversi per l'esercizio della professione, in qualunque forma giuridica svolto (art. 4).
L'art. 4, co. 13 della legge ha, in particolare, disposto che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli
Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, 4 nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42”.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 13 marzo 2018, che all'art. 1 istituisce l'albo “della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” e, al comma 4, sancisce che “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43” (norma che a propria volta prevede che
“L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”).
Come correttamente esposto da parte ricorrente nella memoria difensiva su riconvenzionale, tuttavia, la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), all'art. 1, comma 537, al fine di garantire la continuità funzionale dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, ha aggiunto all'art. 4 della l. 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4, un comma 4-bis del seguente tenore:
“Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, all'art. 5, co. 5, rubricato “Proroga di termini in materia di salute”, ha poi disposto la proroga del termine al 30 giugno 2020. Cont Ciò è tanto è vero che la stessa con nota prot. 60290 dell'8.06.2020 a firma del Direttore
Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Generale, invitava il personale a fornire apposita attestazione di iscrizione agli albi professionali entro il 30.06.2020.
Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante secondo la normativa previgente alla l. 43/2006 (ottenuto nell'anno 1979 con il superamento dell'esame finale del corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte e professione sanitaria ausiliaria di vigile sanitario), e in virtù di ciò ha svolto la corrispondente attività professionale, in regime di lavoro dipendente, per un periodo ben superiore a trentasei mesi negli Cont ultimi dieci anni a ritroso dal 2018, essendo stato assunto alle dipendenze dell' nel 1995.
Egli ha presentato domanda di pre-iscrizione all'albo dei tecnici della prevenzione in data
12.06.2020 e vi è stato iscritto dal 7.07.2020 (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria difensiva su riconvenzionale).
È evidente, quindi, che il ricorrente non era tenuto all'iscrizione all'albo fino al 30.06.2020, e che ha poi correttamente adempiuto all'obbligo di iscrizione mediante la domanda presentata il
12.06.2020, prima della scadenza del termine, mentre non è addebitabile all'istante il tempo
5 occorso alla Controparte_5 la valutazione della sua richiesta.
[...]
Ne consegue che la domanda riconvenzionale va rigettata, non risultando alcun illegittimo esercizio dell'attività professionale da parte del ricorrente.
In ogni caso, si osserva che la stessa appare infondata anche sotto altro profilo, dal momento che, Cont in ipotesi di violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo, l' avrebbe dovuto assumere i relativi provvedimenti, spostamento ad altro incarico/sospensione/risoluzione, non certo avvalersi della prestazione lavorativa, facendo valere ex post un diritto alla restituzione della retribuzione versata quale corrispettivo di un'attività pacificamente svolta. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori medi per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di della differenza dovuta a titolo di indennità di Parte_1 polizia giudiziaria per il periodo dall'1.01.2019 al 30.09.2021, pari alla somma lorda di
€ 651,75, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 641,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 43,00, con attribuzione all'avv. Paola Genito.
Benevento, 27 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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