CA
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 421/2024 R.G., sul ricorso ex artt. 14 d. lgs. 1 settembre
2011, n. 150 proposto da
Avv. Giuseppe, nato a [...] il [...], c.f. , Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto, dall' Avv. Pasquale Marcianò (c.f. ) e dall' C.F._2
Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.: ), per procura in atti C.F._3
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, c.f. corrente in Milazzo (ME), Contrada Baronia, P.IVA_1
338,
Resistente contumace esaminati gli atti di causa e pronunciando in esito all'udienza monocratica del
25 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, Osserva
1. L'avv. Giuseppe Saitta del Foro di Messina, con ricorso ex artt. 28 legge 13
giugno 1942 n. 794, come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, ha convenuto innanzi a questa Corte la Controparte_1
, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore dei compensi
[...]
professionali da lui maturati per aver difeso l'Ente contro il in Controparte_2
una causa, definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G.
n. 190/2017 (causa n. 795/2008 R.G.) e in appello con sentenza n. 486/2023
(causa n. 329/2017 R.G.), stante il mancato riscontro alle sue richieste e diffide.
Il ricorrente ha quantificato i predetti compensi in € 30.000,00 per il primo grado, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e in € 9.000,00 per il giudizio di appello,
oltre accessori, sulla base di quanto liquidato con la citata sentenza di questa Corte
che, accogliendo il gravame della , ha compensato per metà le spese CP_1
dei due gradi, condannando il a pagare la somma di € 15.000,00 per CP_2
compensi per la fase innanzi al Tribunale e in € 4.500,00 per compensi per la fase di impugnazione.
2. La , benché ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
3. La Corte, affermata la propria competenza (v. Cass. SS. UU., 19 febbraio
2020, n. 4247), ritiene che il professionista ricorrente ha pienamente documentato di avere svolto, su specifico incarico e mandato dell'Ente resistente,
attività professionale di difesa nel giudizio inizialmente intentato contro di esso dal (si vedano le due sentenze allegate al ricorso); ha altresì Controparte_2
provato di avere più volte ed inutilmente chiesto alla il pagamento CP_1
dei compensi maturati. E', quindi, dimostrato l'an della pretesa creditoria, non avendo peraltro la resistente, rimasta contumace, eccepito alcunché.
4. In ordine al quantum, in mancanza di contestazioni, può certamente farsi riferimento alla liquidazione effettuata da questa Corte con la sentenza conclusiva del giudizio presupposto (“Compensa nella misura di 1\2 le spese
legali del giudizio di primo grado e condanna il in persona del Controparte_2
legale rappresentante, al pagamento della restante parte in favore
dell'appellante che si liquida complessivamente nella misura già dimezzata di €.
15.000,00 oltre spese generali, cpa e iva, se dovuta, sui compensi;
Compensa
nella misura di 1\2 le spese legali del presente giudizio di e condanna il
[...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento della restante CP_2
parte in favore dell'appellante che si liquida complessivamente nella misura già
dimezzata di €. 4500,00 di cui E 1000,00 per fase studio, €. 800,00 per
introduzione, €. 1200,00 per trattazione, E 1500,00 per decisione oltre rimborso
spese vive, nonché sui compensi le spese generali, cpa e iva, se dovuta”). E'
opportuno precisare che nel vincolo contrattuale tra legale e cliente non vale la compensazione disposta giudizialmente in relazione al rapporto processuale
inter partes.
5. In conclusione, la domanda dell'avv. Giuseppe Saitta va accolta, dovendosi condannare la , in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di € 56.905,68, oltre interessi legali dalla domanda anche stragiudiziale al soddisfo.
6. Ne consegue, per il principio di soccombenza, il regime delle spese di lite,
liquidate come da dispositivo, conformemente alla nota spese depositata, in base al valore del decisum ed all'attività svolta, essendo irrilevante la contumacia della , stante la necessità per l'avv. di adìre l'autorità giudiziaria a CP_1 Pt_1
fronte della condotta omissiva della sua ex cliente.
P.Q.M.
1. dichiara la contumacia della resistente Controparte_3
;
[...]
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente stessa a pagare all'avv. Giuseppe Saitta per compensi professionali la somma di € 39.000,00,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva, se dovute, oltre interessi di legge maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. condanna altresì la resistente a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 127,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.701,00 per fase decisoria), oltre spese generali, cp.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello, in data 6 marzo 2025.
Il consigliere est.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 421/2024 R.G., sul ricorso ex artt. 14 d. lgs. 1 settembre
2011, n. 150 proposto da
Avv. Giuseppe, nato a [...] il [...], c.f. , Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto, dall' Avv. Pasquale Marcianò (c.f. ) e dall' C.F._2
Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.: ), per procura in atti C.F._3
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, c.f. corrente in Milazzo (ME), Contrada Baronia, P.IVA_1
338,
Resistente contumace esaminati gli atti di causa e pronunciando in esito all'udienza monocratica del
25 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, Osserva
1. L'avv. Giuseppe Saitta del Foro di Messina, con ricorso ex artt. 28 legge 13
giugno 1942 n. 794, come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, ha convenuto innanzi a questa Corte la Controparte_1
, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore dei compensi
[...]
professionali da lui maturati per aver difeso l'Ente contro il in Controparte_2
una causa, definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G.
n. 190/2017 (causa n. 795/2008 R.G.) e in appello con sentenza n. 486/2023
(causa n. 329/2017 R.G.), stante il mancato riscontro alle sue richieste e diffide.
Il ricorrente ha quantificato i predetti compensi in € 30.000,00 per il primo grado, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e in € 9.000,00 per il giudizio di appello,
oltre accessori, sulla base di quanto liquidato con la citata sentenza di questa Corte
che, accogliendo il gravame della , ha compensato per metà le spese CP_1
dei due gradi, condannando il a pagare la somma di € 15.000,00 per CP_2
compensi per la fase innanzi al Tribunale e in € 4.500,00 per compensi per la fase di impugnazione.
2. La , benché ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
3. La Corte, affermata la propria competenza (v. Cass. SS. UU., 19 febbraio
2020, n. 4247), ritiene che il professionista ricorrente ha pienamente documentato di avere svolto, su specifico incarico e mandato dell'Ente resistente,
attività professionale di difesa nel giudizio inizialmente intentato contro di esso dal (si vedano le due sentenze allegate al ricorso); ha altresì Controparte_2
provato di avere più volte ed inutilmente chiesto alla il pagamento CP_1
dei compensi maturati. E', quindi, dimostrato l'an della pretesa creditoria, non avendo peraltro la resistente, rimasta contumace, eccepito alcunché.
4. In ordine al quantum, in mancanza di contestazioni, può certamente farsi riferimento alla liquidazione effettuata da questa Corte con la sentenza conclusiva del giudizio presupposto (“Compensa nella misura di 1\2 le spese
legali del giudizio di primo grado e condanna il in persona del Controparte_2
legale rappresentante, al pagamento della restante parte in favore
dell'appellante che si liquida complessivamente nella misura già dimezzata di €.
15.000,00 oltre spese generali, cpa e iva, se dovuta, sui compensi;
Compensa
nella misura di 1\2 le spese legali del presente giudizio di e condanna il
[...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento della restante CP_2
parte in favore dell'appellante che si liquida complessivamente nella misura già
dimezzata di €. 4500,00 di cui E 1000,00 per fase studio, €. 800,00 per
introduzione, €. 1200,00 per trattazione, E 1500,00 per decisione oltre rimborso
spese vive, nonché sui compensi le spese generali, cpa e iva, se dovuta”). E'
opportuno precisare che nel vincolo contrattuale tra legale e cliente non vale la compensazione disposta giudizialmente in relazione al rapporto processuale
inter partes.
5. In conclusione, la domanda dell'avv. Giuseppe Saitta va accolta, dovendosi condannare la , in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di € 56.905,68, oltre interessi legali dalla domanda anche stragiudiziale al soddisfo.
6. Ne consegue, per il principio di soccombenza, il regime delle spese di lite,
liquidate come da dispositivo, conformemente alla nota spese depositata, in base al valore del decisum ed all'attività svolta, essendo irrilevante la contumacia della , stante la necessità per l'avv. di adìre l'autorità giudiziaria a CP_1 Pt_1
fronte della condotta omissiva della sua ex cliente.
P.Q.M.
1. dichiara la contumacia della resistente Controparte_3
;
[...]
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente stessa a pagare all'avv. Giuseppe Saitta per compensi professionali la somma di € 39.000,00,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva, se dovute, oltre interessi di legge maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. condanna altresì la resistente a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 127,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.701,00 per fase decisoria), oltre spese generali, cp.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello, in data 6 marzo 2025.
Il consigliere est.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)