Art. 1.
Ai sensi della legge 25 giugno 1952, n. 766 , relativa alla ratifica del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'annessa Convenzione concernente le disposizioni transitorie, e' autorizzata l'ammissione della Societa' mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti per la produzione del bacino carbonifero del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della detta Convenzione.
Ai sensi della legge 25 giugno 1952, n. 766 , relativa alla ratifica del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'annessa Convenzione concernente le disposizioni transitorie, e' autorizzata l'ammissione della Societa' mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti per la produzione del bacino carbonifero del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della detta Convenzione.