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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA EN, a seguito dell'udienza del 23 dicembre 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2669/2025
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to SCIUTO ROSARIA MARIA giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI , in forza di procura generale alle liti a rogito CP_1 del notaio di Fiumicino (RM) come in atti;
Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – art. 3 comma 3 legge 104/92
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 19 marzo 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 23/12/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
1 Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che la CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento pur riconoscendo che la ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal febbraio 2024.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento integrale del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025.
In particolare ha ritenuto che è affetta da “decadimento cognitivo severo, depressione Parte_1
e osteoartrosi”.
2 Le suddette infermità la pongono in condizioni tali da non potere attendere agli atti quotidiani della vita e quindi meritevole del riconoscimento della indennità di accompagnamento oltre che – come già riconosciuto – portatrice di handicap in situazione di gravità.
Per quanto concerne la decorrenza, confrontando gli esiti della visita effettuata dalla Commissione medica con quelli riscontrati nel corso dell'indagine di consulenza espletata in sede di opposizione ad
ATP, è stato ritenuto che la suddetta condizione possa essere collocata al marzo 2025.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 2669/2025 R.G.L., così statuisce:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 già dal febbraio 2024 sì come accertato in ATP, dal marzo 2025 presenta anche le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento della indennità di accompagnamento;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 28/12/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA EN
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In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA EN, a seguito dell'udienza del 23 dicembre 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2669/2025
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to SCIUTO ROSARIA MARIA giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI , in forza di procura generale alle liti a rogito CP_1 del notaio di Fiumicino (RM) come in atti;
Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – art. 3 comma 3 legge 104/92
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 19 marzo 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 23/12/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
1 Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che la CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento pur riconoscendo che la ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal febbraio 2024.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento integrale del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025.
In particolare ha ritenuto che è affetta da “decadimento cognitivo severo, depressione Parte_1
e osteoartrosi”.
2 Le suddette infermità la pongono in condizioni tali da non potere attendere agli atti quotidiani della vita e quindi meritevole del riconoscimento della indennità di accompagnamento oltre che – come già riconosciuto – portatrice di handicap in situazione di gravità.
Per quanto concerne la decorrenza, confrontando gli esiti della visita effettuata dalla Commissione medica con quelli riscontrati nel corso dell'indagine di consulenza espletata in sede di opposizione ad
ATP, è stato ritenuto che la suddetta condizione possa essere collocata al marzo 2025.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 2669/2025 R.G.L., così statuisce:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 già dal febbraio 2024 sì come accertato in ATP, dal marzo 2025 presenta anche le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento della indennità di accompagnamento;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 28/12/2025
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