Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5473/2024
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente
Dott. Gianluca FIORELLA Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha emesso la seguente ordinanza in sede di reclamo nel giudizio n. 5473/2024 vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Enza e Attilio Scarcella, procuratori domiciliatari;
- Reclamante – CONTRO (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo CP_1 C.F._2
Maiorano, procuratore domiciliatario;
- Reclamato – All'udienza collegiale dell'11.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
[...]
con reclamo depositato in data 20.08.2024, impugnava l'ordinanza Parte_2 emessa il 02.08.2024 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la sua domanda di sequestro conservativo per difetto di legittimazione attiva. In particolare, richiamando quanto già esposto nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, rappresentava che il giudice di primo grado errava nel ritenere la carenza di legittimazione ad agire in quanto la titolarità delle somme era sua e della propria fondazione e i soggetti terzi si erano limitati a adempiere all'obbligazione da lui richiesta pagando le somme sul conto intestato a parte reclamata. Premesso ciò, evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris, sia del periculm in mora (il primo costituito dalla circostanza che le somme erano state pagate indebitamente, il secondo, invece, dalla già avvenuta sottrazione illegittima di una parte delle somme ad opera del ), chiedeva la revoca dell'ordinanza reclamata e, per l'effetto, il CP_1 sequestro conservativo di tutte le somme versate ovvero, in subordine, il sequestro parziale delle somme che risultano direttamente da lui versate pari ad € 157.000,00. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con decreto del 04.09.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Collegio.
Con comparsa depositata in data 28.10.2024 si costituiva il quale, evidenziando il CP_1 corretto operato del Giudice di prime cure, chiedeva la conferma del provvedimento cautelare con conseguente rigetto del reclamo proposto. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza dell'11.11.2024 le parti si riportavano ai propri scritti introduttivi chiedendone l'accoglimento. Il Collegio, quindi, riservava la decisione.
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Il presente reclamo non appare fondato e, come tale, non merita accoglimento.
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Ora, parte reclamante afferma: i) di essere presidente della Fondazione “Bruccoleri & Company Ets”;
ii) di aver sottoscritto con parte reclamata un contratto con il quale, al fine di ricevere e distribuire fondi pari ad € 49.000.000,00, conferiva mandato a quest'ultima per servizi di Pay Master;
iii) che i fondi dovevano essere trasferiti da un conto corrente acceso presso una banca di Hong Kong e intestato alla fondazione “Salvation The New Millennium Universal Foundation Inc” al conto della sua fondazione;
iv) che il , dopo aver aperto il conto presso quale Pay Master, CP_1 CP_2 lo sollecitava ad effettuare dei versamenti fino alla somma complessiva di € 250.000,00; v) che, nonostante il contratto di Pay Master nulla prevedesse in tal senso, con l'aiuto dei sostenitori della fondazione provvedeva a versare la somma richiesta.
Premesso che le somme in contestazione sono state versate verosimilmente in assenza di uno specifico obbligo contrattuale (pare infatti inverosimile che una clausola sul corrispettivo, peraltro di tale portata, sia stata pattuita oralmente in un contratto stipulato in forma scritta), lo stesso appresenta che una parte consistente delle somme è stata corrisposta dai sostenitori Parte_1 della fondazione. A tal fine deposita le dichiarazioni testimoniali di alcuni sostenitori, nonché copia dei bonifici da quest'ultimi effettuati. In particolare, nelle prime, i sostenitori danno atto di aver versato la somma per l'operazione del della sua fondazione, nei secondi, invece, Parte_1 viene riportata la seguente causale “acconto prima trance Master Latino Parte_3
Luigi” (cfr. dichiarazioni testimoniali scritte e copia bonifici).
Parte reclamante, tuttavia, non solo non deposita alcuna documentazione inerente alla sua fondazione, della quale a suo dire sarebbe presidente, ma non provvede nemmeno a provare i pagamenti dallo stesso effettuati (ad esempio copia dei bonifici). Ora, premesso che tali documenti dovrebbero certamente trovarsi nella sua disponibilità e che avrebbe potuto depositarli anche nel presente giudizio, risulta doveroso fare due precisazioni ai fini della risoluzione dell'odierna controversia. Infatti, da un lato, il non allega il titolo in forza del quale sarebbe Parte_1 legittimato a ripetere le somme pagate dai sostenitori (ben avrebbe potuto depositare lo statuto della fondazione e quindi ripetere le somme proprio in qualità di presidente), dall'altro lato, invece, la mancata prova circa i pagamenti dallo stesso effettuati non permette in ogni caso all'organo giudicante scrivente di determinare le somme da sottoporre a sequestro.
Dunque, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, non solo manca la titolarità attiva di parte reclamante rispetto al credito a tutela del quale ha domandato il sequestro, ma, non avendo documentato quale parte dei 250.000,00 euro abbia effettivamente corrisposto, non sussiste nemmeno la possibilità di sottoporre a sequestro una somma inferiore.
Quanto sopra esposto comporta il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, rigetta il reclamo proposto.
2 Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte reclamata, Parte_1 con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Maiorano, dichiaratosi antistatario, che liquida in €
2.613,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 14.03.2025
Il Giudice La Presidente
Agnese Di Battista Cinzia Mondatore
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