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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3778/2021
Oggi 19/03/2025, alle ore 10:55, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Nocera Vincenzo, per Spinelli;
avv.to Gaetano Bruno, per Soglia;
le parti si riportano alle proprie memorie;
il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio;
il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3778/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: comodato
TRA
ed , quali procuratori generali di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Nocera Vincenzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Angri, Corso Vittorio Emanuele, 180;
PARTE RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Bruno, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roccapiemonte, in via della Libertà 60;
PARTERESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente esponeva di essere comproprietaria di un fondo in Castel San Giorgio alla Frazione
Santa Maria a Favore, riportato in catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al fol.10 mappale
51.
Con contratto in data 6 marzo 2004 parte ricorrente concedeva in affitto al sig. Controparte_1
porzione del suddetto fondo estesa circa mq.5.000; le parti precisavano che l'accesso alla zona concessa in affitto sarebbe stato praticato esclusivamente dalla Via Vipera.
Con contratto in pari data 6 marzo 2004 la dichiarante concedeva in comodato gratuito al
[...]
una zonetta di terreno di circa mq.600 facente parte della maggiore consistenza di cui al CP_1
fol.10 mappale n.51, con termine al momento in cui fosse stata fatta richiesta di restituzione.
Con altro contratto di comodato gratuito in data 1 marzo 2007 la dichiarante concedeva al medesimo altra porzione di terreno rientrante nella medesima descritta consistenza, con Controparte_1
termine alla data in cui il comodante avesse fatto richiesta di restituzione.
Con due distinte scritture, la prima in data 28.03.2005 e la seconda in data 01.03.2007 la ricorrente concedeva di utilizzare il cancello su via Pertini per accedere al fondo dato in comodato, fino alla fine dell'anno 2007; tuttavia, il comodatario avrebbe arbitrariamente chiuso l'apertura su Via Vipera e si rifiuterebbe di restituire le chiavi del cancello su Via Pertini.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di condannare a rilasciare gli appezzamenti Controparte_1
di terreno, oggetto dei contratti di comodato 6 marzo 2004 e 1 marzo 2007, con consegna delle chiavi del cancello e ripristino del varco di accesso su Via Vipera, con risarcimento dei danni e vittoria di spese.
Si costituiva parte resistente, domandando il rigetto della domanda.
In particolare, la stessa asseriva che, con contratto di affitto di fondi agrari del 02 gennaio 2014, i ricorrenti concedevano in affitto a l'appezzamento di terreno, sito in Castel San Controparte_1
Giorgio, località Santa Maria a Favore, riportato in catasto al fol. 10, particella 51, dell'estensione di mq. 10.736,00, e quindi, anche le due parti di terreno inizialmente concesse in comodato gratuito con contratti del 06/03/04 e 01/03/07, indicati in ricorso;
pertanto “Avendo le parti incorporato l'intero terreno con il predetto contratto di affitto è evidente che la domanda di rilascio in base ai contratti di comodato del 06 marzo 2004 e 01 marzo 2007 non può essere accolta, in quanto le parti, nella loro autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., hanno successivamente affittato l'intero appezzamento di loro proprietà a ”. Controparte_1
Parte resistente aggiungeva che “La domanda di restituzione delle chiavi del cancello di accesso al fondo da Via Pertini è palesemente infondata. Il signor è legittimo conduttore del Controparte_1
fondo, per cui può liberamente accedere al predetto fondo dal cancello di Via Pertini con trattori e veicoli agrari fino a quando non ci sarà la scadenza del contratto e il rilascio dell'appezzamento”; “La domanda di risarcimento danni, proposta dalla ricorrente, è infondata. , titolare Controparte_1 dell'omonima azienda agricola, ha migliorato il fondo, per cui non ha apportato alcun danno alla ricorrente”.
Parte resistente chiedeva, dunque, di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In merito alla domanda formulata da parte ricorrente va osservato quanto segue.
Tenuto conto di quanto dedotto da parte resistente, a fronte del tenore letterale degli atti di autonomia contrattuale richiamati, non emerge chiara ed inequivoca manifestazione di ricomprendere, nel contratto di affitto, le porzioni di terreno oggetto di precedenti ed autonomi contratti di comodato, invero nemmeno richiamati nel testo contrattuale dell'affitto stipulato nell'anno 2014.
Né giova a parte resistente dedurre che “i proprietari ricorrenti concedevano in affitto a
[...]
l'appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio, località Santa Maria a Favore, CP_1
riportato in catasto al fol. 10, particella 51, dell'estensione di Ha 1.07.36 pari a mq. 10.736,00, cioè
l'intera loro proprietà e, quindi, anche le due parti di terreno inizialmente concesse in comodato gratuito con contratti del 06/03/04 e 01/03/07, indicati in ricorso”.
In proposito, il consulente ha evidenziato che “Il terreno in questione, all'epoca di stipula dei contratti di affitto/comodato de quo, risultava essere censito al N.C.T. al foglio 10 del Comune di
Castel San Giorgio (Sa) particella 51, qualità seminativo irriguo arborato di classe 1, superficie
16.104 m2” (pag. 9 della relazione tecnica in atti); inoltre, dalla CTU in atti emerge che sommando le porzioni di lotto sia oggetto del contratto di affitto che dei rispettivi contratti di comodato l'estensione totale è pari a 12.473 m2, dunque superiore all'estensione indicata nel contratto di affitto,
a conferma dell'alterità delle porzioni di terreno oggetto dei contratti di comodato rispetto a quella oggetto di affitto.
Si aggiunga che parte resistente, nella nota depositata in data 07.03.2025, precisa che “l'affitto di mq.
10.736,00 di cui al contratto del 2014 è sicuramente comprensivo dei circa 5000 mq. del contratto di affitto del 2004”; pertanto, considerato che l'estensione totale è pari a 16.104 m2, oltre ai 10.736,00 mq residuano ulteriori porzioni, comprese le estensioni oggetto dei due contratti di comodato, pari a
993 m2 e 595 m2 (con l'ulteriore precisazione che eventuali errori, aventi per oggetto l'estensione del terreno concessa in virtù del successivo contratto di affitto, non implica di per sé la sostituzione di autonomi e precedenti contratti stipulati tra le parti, in assenza di puntuali richiami e chiare manifestazioni di volontà delle parti).
Devono, altresì, essere restituite le chiavi del cancello su Via Pertini, posto che le stesse furono consegnate in virtù di apposita scrittura – espressamente sottoscritta dal resistente “per accettazione e consegna” – con termine di restituzione previsto a fine anno 2007 (all.to n. 6 al ricorso); parimenti deve essere accolta la domanda di condanna al ripristino del varco di accesso su Via Vipera, posto che tale fatto non risulta oggetto di espressa contestazione da parte del resistente.
La domanda risarcitoria, viceversa, non può trovare accoglimento.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
mentre nel caso di specie non risulta raggiunta la prova circa alcun concreto danno patito.
Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice, per eludere tale onere della prova;
difatti, “La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (si veda Cass., sent. n. 11203 del 2019).
In conclusione, va dichiarata la cessazione dei rapporti di comodato in atti, con rilascio dei beni in favore di parte ricorrente.
Risulta, poi, opportuno che il rilascio possa essere coattivamente eseguito dalla data indicata, in dispositivo, ai sensi dell'art. 1183 c.c.
In relazione alle spese di giudizio, l'accoglimento della domanda principale ed il rigetto di quella risarcitoria, induce a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare le spese compensate per metà, mentre la restante metà si liquida in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
Difatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (conf. Cass., 6-2, n. 21684 del 23/9/2013)” (si veda Cass., ord. n. 20888 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3778/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione dei rapporti di comodato intercorsi tra le parti e, per l'effetto, ordina a parte resistente di rilasciare, in favore di parte ricorrente, i beni immobili come descritti in ricorso, nei rispettivi contratti e nella relazione tecnica;
2. dispone che il rilascio possa essere coattivamente eseguito a far tempo dal 21.04.2025;
3. condanna parte resistente alla restituzione delle chiavi del cancello su Via Pertini ed al ripristino,
a propria cura e spese, del varco di accesso su Via Vipera;
4. rigetta le altre domande;
5. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con decreto del
24.10.2024;
6. dichiara compensate per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della metà di quelle sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, che liquida in euro 1.690,00 per compenso professionale, oltre euro 264,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 19/03/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3778/2021
Oggi 19/03/2025, alle ore 10:55, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Nocera Vincenzo, per Spinelli;
avv.to Gaetano Bruno, per Soglia;
le parti si riportano alle proprie memorie;
il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio;
il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3778/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: comodato
TRA
ed , quali procuratori generali di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Nocera Vincenzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Angri, Corso Vittorio Emanuele, 180;
PARTE RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Bruno, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roccapiemonte, in via della Libertà 60;
PARTERESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente esponeva di essere comproprietaria di un fondo in Castel San Giorgio alla Frazione
Santa Maria a Favore, riportato in catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al fol.10 mappale
51.
Con contratto in data 6 marzo 2004 parte ricorrente concedeva in affitto al sig. Controparte_1
porzione del suddetto fondo estesa circa mq.5.000; le parti precisavano che l'accesso alla zona concessa in affitto sarebbe stato praticato esclusivamente dalla Via Vipera.
Con contratto in pari data 6 marzo 2004 la dichiarante concedeva in comodato gratuito al
[...]
una zonetta di terreno di circa mq.600 facente parte della maggiore consistenza di cui al CP_1
fol.10 mappale n.51, con termine al momento in cui fosse stata fatta richiesta di restituzione.
Con altro contratto di comodato gratuito in data 1 marzo 2007 la dichiarante concedeva al medesimo altra porzione di terreno rientrante nella medesima descritta consistenza, con Controparte_1
termine alla data in cui il comodante avesse fatto richiesta di restituzione.
Con due distinte scritture, la prima in data 28.03.2005 e la seconda in data 01.03.2007 la ricorrente concedeva di utilizzare il cancello su via Pertini per accedere al fondo dato in comodato, fino alla fine dell'anno 2007; tuttavia, il comodatario avrebbe arbitrariamente chiuso l'apertura su Via Vipera e si rifiuterebbe di restituire le chiavi del cancello su Via Pertini.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di condannare a rilasciare gli appezzamenti Controparte_1
di terreno, oggetto dei contratti di comodato 6 marzo 2004 e 1 marzo 2007, con consegna delle chiavi del cancello e ripristino del varco di accesso su Via Vipera, con risarcimento dei danni e vittoria di spese.
Si costituiva parte resistente, domandando il rigetto della domanda.
In particolare, la stessa asseriva che, con contratto di affitto di fondi agrari del 02 gennaio 2014, i ricorrenti concedevano in affitto a l'appezzamento di terreno, sito in Castel San Controparte_1
Giorgio, località Santa Maria a Favore, riportato in catasto al fol. 10, particella 51, dell'estensione di mq. 10.736,00, e quindi, anche le due parti di terreno inizialmente concesse in comodato gratuito con contratti del 06/03/04 e 01/03/07, indicati in ricorso;
pertanto “Avendo le parti incorporato l'intero terreno con il predetto contratto di affitto è evidente che la domanda di rilascio in base ai contratti di comodato del 06 marzo 2004 e 01 marzo 2007 non può essere accolta, in quanto le parti, nella loro autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., hanno successivamente affittato l'intero appezzamento di loro proprietà a ”. Controparte_1
Parte resistente aggiungeva che “La domanda di restituzione delle chiavi del cancello di accesso al fondo da Via Pertini è palesemente infondata. Il signor è legittimo conduttore del Controparte_1
fondo, per cui può liberamente accedere al predetto fondo dal cancello di Via Pertini con trattori e veicoli agrari fino a quando non ci sarà la scadenza del contratto e il rilascio dell'appezzamento”; “La domanda di risarcimento danni, proposta dalla ricorrente, è infondata. , titolare Controparte_1 dell'omonima azienda agricola, ha migliorato il fondo, per cui non ha apportato alcun danno alla ricorrente”.
Parte resistente chiedeva, dunque, di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In merito alla domanda formulata da parte ricorrente va osservato quanto segue.
Tenuto conto di quanto dedotto da parte resistente, a fronte del tenore letterale degli atti di autonomia contrattuale richiamati, non emerge chiara ed inequivoca manifestazione di ricomprendere, nel contratto di affitto, le porzioni di terreno oggetto di precedenti ed autonomi contratti di comodato, invero nemmeno richiamati nel testo contrattuale dell'affitto stipulato nell'anno 2014.
Né giova a parte resistente dedurre che “i proprietari ricorrenti concedevano in affitto a
[...]
l'appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio, località Santa Maria a Favore, CP_1
riportato in catasto al fol. 10, particella 51, dell'estensione di Ha 1.07.36 pari a mq. 10.736,00, cioè
l'intera loro proprietà e, quindi, anche le due parti di terreno inizialmente concesse in comodato gratuito con contratti del 06/03/04 e 01/03/07, indicati in ricorso”.
In proposito, il consulente ha evidenziato che “Il terreno in questione, all'epoca di stipula dei contratti di affitto/comodato de quo, risultava essere censito al N.C.T. al foglio 10 del Comune di
Castel San Giorgio (Sa) particella 51, qualità seminativo irriguo arborato di classe 1, superficie
16.104 m2” (pag. 9 della relazione tecnica in atti); inoltre, dalla CTU in atti emerge che sommando le porzioni di lotto sia oggetto del contratto di affitto che dei rispettivi contratti di comodato l'estensione totale è pari a 12.473 m2, dunque superiore all'estensione indicata nel contratto di affitto,
a conferma dell'alterità delle porzioni di terreno oggetto dei contratti di comodato rispetto a quella oggetto di affitto.
Si aggiunga che parte resistente, nella nota depositata in data 07.03.2025, precisa che “l'affitto di mq.
10.736,00 di cui al contratto del 2014 è sicuramente comprensivo dei circa 5000 mq. del contratto di affitto del 2004”; pertanto, considerato che l'estensione totale è pari a 16.104 m2, oltre ai 10.736,00 mq residuano ulteriori porzioni, comprese le estensioni oggetto dei due contratti di comodato, pari a
993 m2 e 595 m2 (con l'ulteriore precisazione che eventuali errori, aventi per oggetto l'estensione del terreno concessa in virtù del successivo contratto di affitto, non implica di per sé la sostituzione di autonomi e precedenti contratti stipulati tra le parti, in assenza di puntuali richiami e chiare manifestazioni di volontà delle parti).
Devono, altresì, essere restituite le chiavi del cancello su Via Pertini, posto che le stesse furono consegnate in virtù di apposita scrittura – espressamente sottoscritta dal resistente “per accettazione e consegna” – con termine di restituzione previsto a fine anno 2007 (all.to n. 6 al ricorso); parimenti deve essere accolta la domanda di condanna al ripristino del varco di accesso su Via Vipera, posto che tale fatto non risulta oggetto di espressa contestazione da parte del resistente.
La domanda risarcitoria, viceversa, non può trovare accoglimento.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
mentre nel caso di specie non risulta raggiunta la prova circa alcun concreto danno patito.
Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice, per eludere tale onere della prova;
difatti, “La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (si veda Cass., sent. n. 11203 del 2019).
In conclusione, va dichiarata la cessazione dei rapporti di comodato in atti, con rilascio dei beni in favore di parte ricorrente.
Risulta, poi, opportuno che il rilascio possa essere coattivamente eseguito dalla data indicata, in dispositivo, ai sensi dell'art. 1183 c.c.
In relazione alle spese di giudizio, l'accoglimento della domanda principale ed il rigetto di quella risarcitoria, induce a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare le spese compensate per metà, mentre la restante metà si liquida in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
Difatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (conf. Cass., 6-2, n. 21684 del 23/9/2013)” (si veda Cass., ord. n. 20888 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3778/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione dei rapporti di comodato intercorsi tra le parti e, per l'effetto, ordina a parte resistente di rilasciare, in favore di parte ricorrente, i beni immobili come descritti in ricorso, nei rispettivi contratti e nella relazione tecnica;
2. dispone che il rilascio possa essere coattivamente eseguito a far tempo dal 21.04.2025;
3. condanna parte resistente alla restituzione delle chiavi del cancello su Via Pertini ed al ripristino,
a propria cura e spese, del varco di accesso su Via Vipera;
4. rigetta le altre domande;
5. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con decreto del
24.10.2024;
6. dichiara compensate per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della metà di quelle sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, che liquida in euro 1.690,00 per compenso professionale, oltre euro 264,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 19/03/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio