Articolo 1 della Legge 16 giugno 1951, n. 530
Articolo 2
Versione
31 luglio 1951
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali un mutuo fino all'ammontare di quattro miliardi con ammortamento in venti anni, al saggio vigente al momento della concessione, al fine di porlo in grado di sistemare il deficit verso la Cassa medesima risultante dal conto corrente di cui all' art. 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239 .
Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
Ove l'Ente mutuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvedera', dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 3938, n. 493, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.
Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali gode del trattamento fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733 .
Entrata in vigore il 31 luglio 1951