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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.: dott. Giuseppe Serao Presidente dott. Lucia Cannella Consigliere rel dott. Vittorio Aliprandi Consigliere all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e x a r t . 2 8 1 - s e x i e s c . p . c . nella causa civile n. 1002/2024 R.G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCALLI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA CHIERICA 16/B -
25034 ORZINUOVI (BS), presso il menzionato difensore.
ATTRICE
c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. GRITTI Parte_2 C.F._2
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 13 - 25124 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
CONVENUTO
In punto: prosecuzione dell'impugnazione della parte civile costituita, ex art. 573, comma 1bis, c.p.p., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione terza penale, pubblicata l'11/03/2024 con il n. 910/24.
CONCLUSIONI di : Parte_1 confida che codesta Ecc.ma Corte d'Appello in accoglimento dei suestesi motivi ed in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia: in via principale, condannare l'imputato per i reati a lui ascritti alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del Parte_2 danno sofferto dalla parte civile nella misura non inferiore ad € 10.000,00 e comunque pari a quella diversa somma che si riterrà di giustizia, con richiesta di provvisionale provvisoriamente esecutiva non inferiore ad € 5.000,00, oltre alle competenze e spese di difesa, in particolare, da attribuire in favore dello Stato in quanto la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. di : Parte_2
Rejectis contrariis, rifuse spese, diritti ed onorari di lite, con sentenza esecutiva
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO.
Rigettarsi l'appello proposto dalla signora così confermando il Parte_3
giudizio di non colpevolezza già espresso dal Tribunale di Brescia, III^ Sezione
Penale, in quanto i fatti sono destituiti di fondamento e/o comunque manca la prova della loro sussistenza e rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno, anche in considerazione della mancanza di prova circa la sua sussistenza.
SPESE, DIRITTI ED ONORARI RIFUSI IN OGNI CASO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 910/24 dell'11 marzo 2024, il Tribunale Ordinario di Brescia - sezione III penale- assolveva dall'imputazione per i reati di percosse e Parte_2
minacce (p.p. dagli artt. 81 comma 2, 581, 612 comma 2 c.p.).
Proponeva appello la parte civile chiedendo la riforma della sentenza con la condanna dell'imputato per i reati a lui ascritti alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno sofferto nella misura non inferiore ad € 10.000,00 e comunque pari a quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024, il Presidente della prima sezione penale della
Corte d'Appello di Brescia rilevava che la pronuncia era stata impugnata dalla sola parte civile e, applicato l'art. 573, comma 1bis, c.p.p., trasmetteva il fascicolo a questa sezione civile competente per materia.
costituendosi riproponeva la domanda Parte_3
Si costituiva chiedendo la conferma della decisione resa dal Tribunale Parte_2 penale ed il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte e la Corte ha riservato il deposito della sentenza.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350bis, comma 3, c.p.c.-
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 573, comma 1bis, c.p.p., il presente giudizio non costituisce impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia nr. 910/24 dell'11 marzo 2024 bensì un giudizio autonomo civile in unico grado di merito in cui la Corte d'Appello decide sulla domanda, utilizzando le prove acquisite nel processo penale, da valutarsi secondo i parametri propri del diritto civile.
ha proposto querela nei confronti di coniuge dal Parte_1 Parte_2
quale è divorziata dal 2017, assumendo di essere stata insultata e minacciata di morte, il 4 gennaio 2020 verso le ore 16.30 e, poi, nuovamente minacciata di morte e percossa con un pugno alla spalla sinistra il giorno seguente, 5 gennaio 2020 verso le ore 18.20.
Rispetto ai fatti del 4 gennaio ha allegato di essere stata insultata con le seguenti frasi: “troia puttana – ti sei scopata i carabinieri – i carabinieri ti conoscono – mi hai mandato in galera – mi hai fatto fare il TSO – ti do fuoco” aggiungendo che ha mimato, senza darvi esecuzione, il gesto di versarle addosso il liquido _2
contenuto in una tanica di colore giallo che si era procurato subito dopo aver pronunciato le suddette frasi e precisando di aver notato delle roncole appoggiate su di un tavolino che, a suo dire, avevano lo scopo di intimidirla.
LP, pertanto, ha chiesto di essere risarcita del danno “patrimoniale, biologico, esistenziale e morale” per essere costretta a vivere quotidianamente nell'ansia di essere aggredita da e di essere sottoposta ad una intensa cura farmacologica, _2
nonostante la quale ha problemi a riposare durante la notte, per le reiterate minacce, offese ed aggressioni fisiche e psicologiche ricevute, essendo già affetta da patologie cardiache (memoria difensiva d.d. 19/05/2023).
Deve, innanzitutto, circoscriversi l'oggetto del presente giudizio ai fatti del 4 e 5 gennaio 2020.
Dalle prove acquisite nel processo penale deve escludersi che abbia fornito Pt_1
la dimostrazione dei propri assunti.
pagina 3 di 5 Il file audio-video prodotto dall'appellante non mostra percuotere né _2 Pt_1
prova gli epiteti e le minacce, essendo inintelligibili le frasi proferite dalle due voci registrate.
La foto della roncola poggiata sul tavolino (doc. 2), così come le quattro che ritraggono con la tanica in mano (doc. 4) non hanno alcuna valenza probatoria _2
rispetto ai fatti denunciati non potendosi desumere da esse alcun intento minaccioso.
Peraltro, i Carabinieri, intervenuti nelle due giornate in esame su richiesta di
, non hanno rinvenuto roncole ed hanno accertato, sì, all'interno del cortile in Pt_1
comune la presenza della tanica di colore giallo, ma hanno verificato che era piena a metà di un liquido inodore (annotazioni di P.G. -legione Carabinieri Lombardia-).
Privi di supporto probatorio sono anche i danni alla salute lamentati da Pt_1
essendo stata la stessa appellante ad aver escluso lividi o escoriazioni sul proprio braccio sinistro come conseguenza del pugno asseritamente ricevuto dal proprio ex marito.
Né la “notevole ansia” riscontrata dai sanitari nell'accesso ambulatoriale del
4/5/2023 può causalmente ricondursi ai fatti per cui è giudizio, atteso il notevole lasso di tempo intercorso (doc. 1).
In definitiva la domanda di risarcimento dei danni proposta da va rigettata Pt_1 perché non provati gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 2043
c.c.
Dal rigetto della domanda consegue la condanna di Parte_1
soccombente, alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di _2
, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i
[...]
valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di le Parte_1 Parte_2
spese di lite del grado liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la pagina 4 di 5 fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre eventuali esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Brescia, 26/03/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.: dott. Giuseppe Serao Presidente dott. Lucia Cannella Consigliere rel dott. Vittorio Aliprandi Consigliere all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e x a r t . 2 8 1 - s e x i e s c . p . c . nella causa civile n. 1002/2024 R.G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCALLI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA CHIERICA 16/B -
25034 ORZINUOVI (BS), presso il menzionato difensore.
ATTRICE
c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. GRITTI Parte_2 C.F._2
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 13 - 25124 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
CONVENUTO
In punto: prosecuzione dell'impugnazione della parte civile costituita, ex art. 573, comma 1bis, c.p.p., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione terza penale, pubblicata l'11/03/2024 con il n. 910/24.
CONCLUSIONI di : Parte_1 confida che codesta Ecc.ma Corte d'Appello in accoglimento dei suestesi motivi ed in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia: in via principale, condannare l'imputato per i reati a lui ascritti alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del Parte_2 danno sofferto dalla parte civile nella misura non inferiore ad € 10.000,00 e comunque pari a quella diversa somma che si riterrà di giustizia, con richiesta di provvisionale provvisoriamente esecutiva non inferiore ad € 5.000,00, oltre alle competenze e spese di difesa, in particolare, da attribuire in favore dello Stato in quanto la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. di : Parte_2
Rejectis contrariis, rifuse spese, diritti ed onorari di lite, con sentenza esecutiva
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO.
Rigettarsi l'appello proposto dalla signora così confermando il Parte_3
giudizio di non colpevolezza già espresso dal Tribunale di Brescia, III^ Sezione
Penale, in quanto i fatti sono destituiti di fondamento e/o comunque manca la prova della loro sussistenza e rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno, anche in considerazione della mancanza di prova circa la sua sussistenza.
SPESE, DIRITTI ED ONORARI RIFUSI IN OGNI CASO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 910/24 dell'11 marzo 2024, il Tribunale Ordinario di Brescia - sezione III penale- assolveva dall'imputazione per i reati di percosse e Parte_2
minacce (p.p. dagli artt. 81 comma 2, 581, 612 comma 2 c.p.).
Proponeva appello la parte civile chiedendo la riforma della sentenza con la condanna dell'imputato per i reati a lui ascritti alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno sofferto nella misura non inferiore ad € 10.000,00 e comunque pari a quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024, il Presidente della prima sezione penale della
Corte d'Appello di Brescia rilevava che la pronuncia era stata impugnata dalla sola parte civile e, applicato l'art. 573, comma 1bis, c.p.p., trasmetteva il fascicolo a questa sezione civile competente per materia.
costituendosi riproponeva la domanda Parte_3
Si costituiva chiedendo la conferma della decisione resa dal Tribunale Parte_2 penale ed il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte e la Corte ha riservato il deposito della sentenza.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350bis, comma 3, c.p.c.-
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 573, comma 1bis, c.p.p., il presente giudizio non costituisce impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia nr. 910/24 dell'11 marzo 2024 bensì un giudizio autonomo civile in unico grado di merito in cui la Corte d'Appello decide sulla domanda, utilizzando le prove acquisite nel processo penale, da valutarsi secondo i parametri propri del diritto civile.
ha proposto querela nei confronti di coniuge dal Parte_1 Parte_2
quale è divorziata dal 2017, assumendo di essere stata insultata e minacciata di morte, il 4 gennaio 2020 verso le ore 16.30 e, poi, nuovamente minacciata di morte e percossa con un pugno alla spalla sinistra il giorno seguente, 5 gennaio 2020 verso le ore 18.20.
Rispetto ai fatti del 4 gennaio ha allegato di essere stata insultata con le seguenti frasi: “troia puttana – ti sei scopata i carabinieri – i carabinieri ti conoscono – mi hai mandato in galera – mi hai fatto fare il TSO – ti do fuoco” aggiungendo che ha mimato, senza darvi esecuzione, il gesto di versarle addosso il liquido _2
contenuto in una tanica di colore giallo che si era procurato subito dopo aver pronunciato le suddette frasi e precisando di aver notato delle roncole appoggiate su di un tavolino che, a suo dire, avevano lo scopo di intimidirla.
LP, pertanto, ha chiesto di essere risarcita del danno “patrimoniale, biologico, esistenziale e morale” per essere costretta a vivere quotidianamente nell'ansia di essere aggredita da e di essere sottoposta ad una intensa cura farmacologica, _2
nonostante la quale ha problemi a riposare durante la notte, per le reiterate minacce, offese ed aggressioni fisiche e psicologiche ricevute, essendo già affetta da patologie cardiache (memoria difensiva d.d. 19/05/2023).
Deve, innanzitutto, circoscriversi l'oggetto del presente giudizio ai fatti del 4 e 5 gennaio 2020.
Dalle prove acquisite nel processo penale deve escludersi che abbia fornito Pt_1
la dimostrazione dei propri assunti.
pagina 3 di 5 Il file audio-video prodotto dall'appellante non mostra percuotere né _2 Pt_1
prova gli epiteti e le minacce, essendo inintelligibili le frasi proferite dalle due voci registrate.
La foto della roncola poggiata sul tavolino (doc. 2), così come le quattro che ritraggono con la tanica in mano (doc. 4) non hanno alcuna valenza probatoria _2
rispetto ai fatti denunciati non potendosi desumere da esse alcun intento minaccioso.
Peraltro, i Carabinieri, intervenuti nelle due giornate in esame su richiesta di
, non hanno rinvenuto roncole ed hanno accertato, sì, all'interno del cortile in Pt_1
comune la presenza della tanica di colore giallo, ma hanno verificato che era piena a metà di un liquido inodore (annotazioni di P.G. -legione Carabinieri Lombardia-).
Privi di supporto probatorio sono anche i danni alla salute lamentati da Pt_1
essendo stata la stessa appellante ad aver escluso lividi o escoriazioni sul proprio braccio sinistro come conseguenza del pugno asseritamente ricevuto dal proprio ex marito.
Né la “notevole ansia” riscontrata dai sanitari nell'accesso ambulatoriale del
4/5/2023 può causalmente ricondursi ai fatti per cui è giudizio, atteso il notevole lasso di tempo intercorso (doc. 1).
In definitiva la domanda di risarcimento dei danni proposta da va rigettata Pt_1 perché non provati gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 2043
c.c.
Dal rigetto della domanda consegue la condanna di Parte_1
soccombente, alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di _2
, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i
[...]
valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di le Parte_1 Parte_2
spese di lite del grado liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la pagina 4 di 5 fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre eventuali esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Brescia, 26/03/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 5 di 5