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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione COroversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 2.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 27 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. MICELI WALTER, dall' Avv. GANCI Parte_1
FABIO, dall' Avv. ZAMPIERI NICOLA e dall' Avv. RINALDI GIOVANNI giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, COroparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 489/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il 12/9/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025 la docente ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Teramo che ha accolto solo parzialmente la domanda dalle stesse formulata al fine di ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui per un numero di 4 anni (dal
2019/2020 al 2022/2023), e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma pari ad euro 2.000,00 per il tramite della Carta Elettronica.
L'appellante aveva dedotto in primo grado di aver lavorato come insegnante alle dipendenze del appellato, svolgendo supplenze per diversi anni scolastici in forza di plurimi contratti CP_1 stipulati fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, dalla documentazione in atti, risultano stipulati i seguenti contratti a termine per
[...]
: Parte_1
A.S. 2019/2020: 12/9/2019 – 31/8/2020 (tramite plurimi contratti a termine consecutivi);
A.S. 2020/2021: 22/9/2020 – 31/8/2021;
A.S. 2021/2022: 4/9/2021 – 31/8/2022 (tramite plurimi contratti a termine consecutivi);
A.S. 2022/2023: 1/9/2022 – 31/8/2023 (tramite plurimi contratti a termine consecutivi).
L'appellante in primo grado aveva sostenuto che la normativa vigente, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" –
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come l'odierna appellante, fosse discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione e per violazione degli articoli
63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21).
Il costituendosi aveva eccepito che la disparità di trattamento tra docenti a tempo CP_1 indeterminato e a termine fosse giustificato dalla diversa disciplina degli insegnati di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Il Tribunale di Teramo ha così disposto:
“• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per un solo anno scolastico;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• rigetta la domanda per le ulteriori annualità scolastiche richieste;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.325,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.”
Il Tribunale di Teramo ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
18 maggio 2022 che ha enunciato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , COroparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre richiamato la sentenza n. 29961 del 27 Ottobre
2023 della Cassazione, che ha evidenziato la comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (“la Carta
Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”), affermando di condividerne il principio e richiamandone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Si è poi interrogato circa la questione se in caso di pluralità di contratti a tempo determinato intercorsi tra il docente e l'Amministrazione scolastica, compresi tra quelli per cui la S.C. ha dichiarato spettare al docente precario il beneficio della carta docente, questa gli spetti per un numero di anni pari a quello di tutti gli anni scolastici di riferimento degli incarichi di supplenza svolti. Secondo il primo giudice occorre valorizzare l'importanza attribuita dalla pronuncia della Suprema Corte – ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente – alla circostanza che il docente sia in servizio al momento del riconoscimento, poiché la carta docente concerne un'obbligazione che (vista a prescindere dal momento in cui è fatta valere in giudizio) è sui generis, di natura né retributiva
(esclusa dall'art.1, co. 121, ult. periodo, L. n.107 del 2015), né riparatoria, funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale, da parte del titolare del corrispondente credito, della funzione di docente. L' azione di adempimento, ha evidenziato il Tribunale, può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento. Ha inoltre evidenziato l'esigenza “di far sì che la prestazione oggetto della condanna all'adempimento risponda all'interesse creditorio. Se questo è bilaterale, è giocoforza ritenere che la prestazione, in tanto potrà risultare idonea a realizzare l'interesse datoriale, in quanto abbia ad oggetto la provvista finanziaria per l'acquisto, durante l'anno scolastico, di beni e servizi a supporto di formazione professionale pro futuro. L'interesse del datore, sottrattosi all'obbligo di accreditare tempestivamente la carta, non può, cioè, riguardare il rimborso, tramite l'accredito tardivo, di eventuali spese che il docente abbia dovuto sostenere in proprio ai fini del suo aggiornamento professionale (spese che, come si espone infra, il docente può richiedere con l'azione di risarcimento dei danni, purché ne interrompa la prescrizione). Ha quindi ritenuto che “ritenere la condanna all'adempimento dell'obbligazione - ricostruita dalla S.C. quale obbligazione di scopo, ancorché di natura pecuniaria – come oggettivamente estesa all'accredito del valore di più carte docente maturate in una pluralità di anni, a ben vedere, equivarrebbe ad anticipare gli effetti di una sentenza che potrà essere emessa solo all'esito dell'azione risarcitoria proponibile dal docente a seguito della cessazione dalle relative funzioni, poiché in tal modo si pone a fondamento dell'azione necessariamente anche la pretesa di rimborso di spese sostenute in proprio dal docente”.
Ha poi precisato che “l'interesse persistente in chi è ancora interno al sistema scolastico, secondo l'espressione adoperata dalla S.C., indica la situazione giuridica che è tutelabile, per la parte, appunto, in cui le spese sostenute dal docente, siccome riferite ad annualità ulteriori, non trovano capienza nell'importo unitario della carta docente e, di conseguenza, prestandosi ad essere liquidate in una somma corrispondente, in via di approssimazione presuntiva, a quella portata dalle carte docente il diritto alle quali era in quelle annualità ulteriori maturato, potranno formare oggetto dell'azione risarcitoria. Resta ferma, tuttavia, la proponibilità di questa solo a seguito della cessazione dall'attività di insegnamento del titolare, solo in tale momento potendo rendicontarsi, ancorché su base presuntiva, l'importo di quelle spese annualmente da presumersi affrontate dal docente per l'aggiornamento e la preparazione professionale che eccedono l'importo accreditabile pari ad €
500,00 e che, ovviamente, egli avrà diritto di vedersi rimborsare in denaro contante, anziché mediante la cd. ricarica della card in dotazione.” In conclusione ha ritenuto che “l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito di più carte docente riferite a diversi anni scolastici
(anziché di una sola carta, da utilizzarsi nello scorcio dell'anno scolastico in corso alla data di pronuncia della sentenza, fino alla fine di quello seguente), debba essere rigettata per difetto della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente” e debba invece essere accolta “la domanda di condanna dell'Amministrazione ad accreditare in favore delle parti ricorrenti l'importo pari a quello della carta docente annuale, in conformità con quanto stabilisce l'art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, previa disapplicazione di quest'ultima disposizione nella sola parte in cui essa limita ai docenti di ruolo il diritto a tale beneficio, stante la contrarietà della limitazione stessa al divieto di discriminazioni nelle condizioni d'impiego tra lavoratori a termine e con rapporto di lavoro senza predeterminazione di durata”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la docente sulla base dei seguenti motivi:
“1. falsa applicazione dell'art.1, comma 121, della legge n 107/2015 e dell'art 6, comma 6, del dpcm del 28 novembre 2016; violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70). Violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione del principio di ragionevolezza. Ulteriore violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Sul presunto venir meno delle condizioni di utilizzabilità del bonus fruibile in relazione a tutti i contratti a tempo determinato in caso di permanenza nel sistema scolastico dell'insegnante.
Violazione dei principi di diritto affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023.”
Le argomentazioni della sentenza violerebbero l'interpretazione letterale e la ratio delle norme di rango primario e regolamentari che disciplinano la materia e disattenderebbero i principi di diritto stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023. Il Tribunale di Teramo avrebbe individuato - e riferito agli interessi sottesi al Bonus Carta Docente - degli elementi estranei sia allo spirito della norma che alle motivazioni della sentenza di Cassazione. La Cassazione, nella citata sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha rilevato come qualsiasi causa estintiva del diritto vantato dal ricorrente “non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. L'obiettivo della Carta Docente, come individuato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, resterebbe quello di sostenere la formazione continua dei docenti al fine di un incremento di professionalizzazione di cui beneficerebbe l'intera struttura scolastica. La limitazione del bonus a un solo anno scolastico per i docenti con più contratti a tempo determinato e ancora in servizio pregiudicherebbe anche la precipua finalità della norma istitutiva della carta, ossia il miglioramento della prestazione didattica in favore degli studenti in correlazione con l'anzianità di servizio degli insegnanti.
La Cassazione avrebbe chiarito le ragioni per l'attribuibilità del bonus anche per gli anni antecedenti.
Secondo la Corte di Cassazione, l'unico limite temporale a cui soggiace l'azione di adempimento dell'obbligo formativo in relazione a “ciascun anno scolastico” è la prescrizione quinquennale che, non essendo stata eccepita da controparte, non può operare nella fattispecie oggi sub iudice.
La rimozione della discriminazione subita dagli insegnanti ancora interni al sistema scolastico, come nel caso delle odierne appellanti, potrebbe essere rimossa soltanto con la concessione “cumulativa” della carta elettronica, una tantum ed ex post, in relazione a tutti gli anni scolastici di servizio prestato con contratti ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, atteso che, diversamente opinando, CO nuovamente si consentirebbe al di avvalersi del proprio inadempimento onde negare il beneficio a chi ne avrebbe avuto e ne ha diritto. Non si permetterebbe, inoltre, al docente a termine di conseguire la medesima prestazione erogata a quelli di ruolo.
L' appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, - accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione alla parte appellante dell'importo nominale di € 2.000,00 da COroparte_1 destinare alla sua formazione professionale nei limiti e secondo le modalità previsti per i docenti di ruolo;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, inclusi i contributi unificati, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Il , a seguito della regolare notifica del ricorso, è rimasto contumace in appello. CP_1
L'appello è fondato.
Il Tribunale di Teramo, pur riconoscendo validi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29661/2023 li ha in concreto parzialmente disapplicati, giungendo a conclusioni in parte contraddittorie, in parte svincolate dagli elementi di fatto e di diritto rilevanti per il giudizio. La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il Tribunale di Teramo ha interpretato i suddetti principi ritenendo che la domanda di esatto adempimento possa avere ad oggetto solamente l'attribuzione della Carta
Docente per l'anno in corso al momento della pronuncia (nemmeno a quello della domanda), presupponendo dunque che a tale momento il docente abbia in corso un contratto a tempo determinato, mentre per gli anni precedenti sarebbe azionabile solo il diritto al risarcimento. L'azione di risarcimento però, secondo il primo giudice, sarebbe esperibile solo dal momento in cui il docente non sia più legato da alcun rapporto di lavoro con il , sia cioè cessato qualsiasi contratto a CP_1 tempo determinato o indeterminato. Tale tesi si pone invece in contrasto con quanto enunciato dalla
Cassazione, e non può essere comunque condiviso. In primo luogo la Cassazione, riconoscendo l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale all'azione di adempimento in forma specifica per l'ottenimento della Carta Docente e l'inapplicabilità del termine decadenziale biennale sino al momento in cui il diritto è riconosciuto dal giudice, prevede che la Carta docente possa essere riconosciuta per gli anni precedenti a quello in cui avviene l'accertamento giudiziale. Dalle motivazioni della sentenza della Cassazione si evince poi: - Che il diritto-dovere formativo dei docenti (Art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, art. 64 CCNL) riguarda indistintamente il personale di ruolo e i precari;
- Che la l. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente quale modalità per il datore di lavoro di adempiere ai propri obblighi di formazione dei docenti;
- Che la connessione tra la Carta
Docente e il sostegno alla formazione didattica si evince anche dal fatto che essa è prevista su base annuale e per ciascun anno scolastico;
il nesso con la didattica si desume anche dal fatto che essa è prevista per “valorizzare le competenze professionali” dei docenti, e dal fatto che è associata con
“iniziative coerenti con il piano Triennale di Offerta Formativa”; - Che la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto: il legislatore quindi intende perseguire l'interesse scolastico attraverso il sostegno della didattica annua;
- Che le finalità della Carta Docente si intersecano sul piano dei rapporti di lavoro con il principio della parità di trattamento, e che quindi essa non può essere esclusa per quei docenti precari che svolgano una prestazione articolata sull'anno scolastico, nell'ambito della quale
è parimenti rilevante la programmazione didattica annua (l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento).
E' qui evidente che lo spettro temporale annuale è tenuto in considerazione dalla Corte di Cassazione non come parametro limitativo in relazione ai tempi di azionabilità del diritto, ma come elemento da valorizzare per evidenziare la connessione della carta-docente con la didattica per anno scolastico, e dunque l'inesistenza di ragioni che giustifichino la disparità di trattamento tra lavoratori che rendono la prestazione nell'arco del medesimo anno scolastico, siano essi assunti a tempo indeterminato o determinato. Nel rispondere ai successivi quesiti posti dal Tribunale di Taranto ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha inoltre evidenziato: - Che l'obbligo di corrispondere la Carta Docente, nonostante le forme con cui è messa a disposizione del docente, rappresenta in sostanza un'obbligazione di pagamento, seppure a scopo vincolato;
- L'obbligazione non è di natura retributiva né riparatoria, ma “sui generis”, e la domanda di attribuzione deve essere qualificata come domanda di adempimento in forma specifica;
- Che la mancata attribuzione della Carta Docente nelle annate in cui esse era dovuta non comporta una perdita di interesse, purchè il docente sia ancora interno al sistema educativo scolastico e possa ancora esercitare il proprio diritto-dovere formativo: “Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto (…) Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta
Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.” E' chiaro quindi ciò che sostiene la Cassazione: finché il docente è nel sistema scolastico gli deve essere attribuita la Carta Docente per tutti gli anni in cui ha lavorato con contratti a termine che coprano l'anno scolastico (fino al termine delle lezioni), anche riferiti ad annualità precedenti a quella in corso.
Il Tribunale di Teramo ha ritenuto – ponendosi in contrasto con tale enunciato – che l'azione di adempimento possa riguardare solo l'anno scolastico in corso, poiché l'accredito tardivo rappresenterebbe un risarcimento per spese eventualmente sostenute ai fini dell'aggiornamento personale, rispetto alle quali dovrebbe invece chiedere il risarcimento (una volta uscito dal sistema scolastico). Tale affermazione si scontra con il fatto che l'accredito tardivo non presuppone che il docente abbia sostenuto spese negli anni precedenti, ma amplia la provvista di cui il docente può usufruire per il futuro, permettendogli di adeguare la sua formazione alle esigenze didattiche ancora esistenti. Come evidenziato dalla Suprema Corte l'accumulo del bonus è già possibile anche per i docenti di ruolo (che possono spenderlo nell'anno scolastico successivo a quello in cui è erogato): cadono così anche le argomentazioni del giudice di primo grado (per vero già superate dalla
Cassazione) circa la perdita di interesse per il datore di lavoro a supportare la formazione del docente ancora nel sistema attribuendo il bonus degli anni precedenti. Nemmeno è corretto quanto ha rilevato il primo giudice in merito al “venir meno della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente” per le annualità precedenti a quella in corso: la condizione di utilizzabilità viene meno solo se il docente fuoriesce dal circuito scolastico, dunque non può più utilizzare la Carta Docente per supporto alla didattica. Si osserva peraltro che il D.l. 69/2023, convertito in legge 10 agosto 2023 n. 103 ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
L'appellante ha chiesto la riforma complessiva del dispositivo della sentenza di primo grado, precisando che la sua domanda sia accolta per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 (4 anni scolastici).
L'unica condizione da verificare ai fini del riconoscimento del diritto invocato dall'appellante, che pacificamente ha svolto servizio a tempo determinato fino al termine delle lezioni (dovendosi ritenere irrilevante un differimento di pochi giorni dall'inizio delle lezioni per il primo anno), è quindi se la stessa sia ancora alle dipendenze del appellato (con contratti a tempo determinato o CP_1 indeterminato), o almeno inserita nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), come affermato dalla Cassazione. L'appellante ha dichiarato e provato documentalmente di essere in servizio al momento dell'appello, ed il non ha dedotto elementi contrari e modificativi di CP_1 tale circostanza. La condizione risulta dunque soddisfatta. L'appellante ha quindi diritto all'accredito delle ulteriori annualità richieste.
Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, possono confermarsi le spese già liquidate in primo grado, mentre per il grado di appello le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta
Docente per quattro anni scolastici, e per l'effetto condanna il appellato all'accredito, CP_1 tramite carta elettronica, della somma complessiva di 2.000,00 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi.
- Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellante, CP_1 nella misura di euro 480,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi agli avvocati antistatari, fermo restando il governo delle spese di primo grado.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dott. Fabrizio Riga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione COroversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 2.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 27 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. MICELI WALTER, dall' Avv. GANCI Parte_1
FABIO, dall' Avv. ZAMPIERI NICOLA e dall' Avv. RINALDI GIOVANNI giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, COroparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 489/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il 12/9/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025 la docente ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Teramo che ha accolto solo parzialmente la domanda dalle stesse formulata al fine di ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui per un numero di 4 anni (dal
2019/2020 al 2022/2023), e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma pari ad euro 2.000,00 per il tramite della Carta Elettronica.
L'appellante aveva dedotto in primo grado di aver lavorato come insegnante alle dipendenze del appellato, svolgendo supplenze per diversi anni scolastici in forza di plurimi contratti CP_1 stipulati fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, dalla documentazione in atti, risultano stipulati i seguenti contratti a termine per
[...]
: Parte_1
A.S. 2019/2020: 12/9/2019 – 31/8/2020 (tramite plurimi contratti a termine consecutivi);
A.S. 2020/2021: 22/9/2020 – 31/8/2021;
A.S. 2021/2022: 4/9/2021 – 31/8/2022 (tramite plurimi contratti a termine consecutivi);
A.S. 2022/2023: 1/9/2022 – 31/8/2023 (tramite plurimi contratti a termine consecutivi).
L'appellante in primo grado aveva sostenuto che la normativa vigente, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" –
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come l'odierna appellante, fosse discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione e per violazione degli articoli
63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21).
Il costituendosi aveva eccepito che la disparità di trattamento tra docenti a tempo CP_1 indeterminato e a termine fosse giustificato dalla diversa disciplina degli insegnati di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Il Tribunale di Teramo ha così disposto:
“• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per un solo anno scolastico;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• rigetta la domanda per le ulteriori annualità scolastiche richieste;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.325,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.”
Il Tribunale di Teramo ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
18 maggio 2022 che ha enunciato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , COroparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre richiamato la sentenza n. 29961 del 27 Ottobre
2023 della Cassazione, che ha evidenziato la comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (“la Carta
Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”), affermando di condividerne il principio e richiamandone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Si è poi interrogato circa la questione se in caso di pluralità di contratti a tempo determinato intercorsi tra il docente e l'Amministrazione scolastica, compresi tra quelli per cui la S.C. ha dichiarato spettare al docente precario il beneficio della carta docente, questa gli spetti per un numero di anni pari a quello di tutti gli anni scolastici di riferimento degli incarichi di supplenza svolti. Secondo il primo giudice occorre valorizzare l'importanza attribuita dalla pronuncia della Suprema Corte – ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente – alla circostanza che il docente sia in servizio al momento del riconoscimento, poiché la carta docente concerne un'obbligazione che (vista a prescindere dal momento in cui è fatta valere in giudizio) è sui generis, di natura né retributiva
(esclusa dall'art.1, co. 121, ult. periodo, L. n.107 del 2015), né riparatoria, funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale, da parte del titolare del corrispondente credito, della funzione di docente. L' azione di adempimento, ha evidenziato il Tribunale, può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento. Ha inoltre evidenziato l'esigenza “di far sì che la prestazione oggetto della condanna all'adempimento risponda all'interesse creditorio. Se questo è bilaterale, è giocoforza ritenere che la prestazione, in tanto potrà risultare idonea a realizzare l'interesse datoriale, in quanto abbia ad oggetto la provvista finanziaria per l'acquisto, durante l'anno scolastico, di beni e servizi a supporto di formazione professionale pro futuro. L'interesse del datore, sottrattosi all'obbligo di accreditare tempestivamente la carta, non può, cioè, riguardare il rimborso, tramite l'accredito tardivo, di eventuali spese che il docente abbia dovuto sostenere in proprio ai fini del suo aggiornamento professionale (spese che, come si espone infra, il docente può richiedere con l'azione di risarcimento dei danni, purché ne interrompa la prescrizione). Ha quindi ritenuto che “ritenere la condanna all'adempimento dell'obbligazione - ricostruita dalla S.C. quale obbligazione di scopo, ancorché di natura pecuniaria – come oggettivamente estesa all'accredito del valore di più carte docente maturate in una pluralità di anni, a ben vedere, equivarrebbe ad anticipare gli effetti di una sentenza che potrà essere emessa solo all'esito dell'azione risarcitoria proponibile dal docente a seguito della cessazione dalle relative funzioni, poiché in tal modo si pone a fondamento dell'azione necessariamente anche la pretesa di rimborso di spese sostenute in proprio dal docente”.
Ha poi precisato che “l'interesse persistente in chi è ancora interno al sistema scolastico, secondo l'espressione adoperata dalla S.C., indica la situazione giuridica che è tutelabile, per la parte, appunto, in cui le spese sostenute dal docente, siccome riferite ad annualità ulteriori, non trovano capienza nell'importo unitario della carta docente e, di conseguenza, prestandosi ad essere liquidate in una somma corrispondente, in via di approssimazione presuntiva, a quella portata dalle carte docente il diritto alle quali era in quelle annualità ulteriori maturato, potranno formare oggetto dell'azione risarcitoria. Resta ferma, tuttavia, la proponibilità di questa solo a seguito della cessazione dall'attività di insegnamento del titolare, solo in tale momento potendo rendicontarsi, ancorché su base presuntiva, l'importo di quelle spese annualmente da presumersi affrontate dal docente per l'aggiornamento e la preparazione professionale che eccedono l'importo accreditabile pari ad €
500,00 e che, ovviamente, egli avrà diritto di vedersi rimborsare in denaro contante, anziché mediante la cd. ricarica della card in dotazione.” In conclusione ha ritenuto che “l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito di più carte docente riferite a diversi anni scolastici
(anziché di una sola carta, da utilizzarsi nello scorcio dell'anno scolastico in corso alla data di pronuncia della sentenza, fino alla fine di quello seguente), debba essere rigettata per difetto della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente” e debba invece essere accolta “la domanda di condanna dell'Amministrazione ad accreditare in favore delle parti ricorrenti l'importo pari a quello della carta docente annuale, in conformità con quanto stabilisce l'art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, previa disapplicazione di quest'ultima disposizione nella sola parte in cui essa limita ai docenti di ruolo il diritto a tale beneficio, stante la contrarietà della limitazione stessa al divieto di discriminazioni nelle condizioni d'impiego tra lavoratori a termine e con rapporto di lavoro senza predeterminazione di durata”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la docente sulla base dei seguenti motivi:
“1. falsa applicazione dell'art.1, comma 121, della legge n 107/2015 e dell'art 6, comma 6, del dpcm del 28 novembre 2016; violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70). Violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione del principio di ragionevolezza. Ulteriore violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Sul presunto venir meno delle condizioni di utilizzabilità del bonus fruibile in relazione a tutti i contratti a tempo determinato in caso di permanenza nel sistema scolastico dell'insegnante.
Violazione dei principi di diritto affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023.”
Le argomentazioni della sentenza violerebbero l'interpretazione letterale e la ratio delle norme di rango primario e regolamentari che disciplinano la materia e disattenderebbero i principi di diritto stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023. Il Tribunale di Teramo avrebbe individuato - e riferito agli interessi sottesi al Bonus Carta Docente - degli elementi estranei sia allo spirito della norma che alle motivazioni della sentenza di Cassazione. La Cassazione, nella citata sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha rilevato come qualsiasi causa estintiva del diritto vantato dal ricorrente “non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. L'obiettivo della Carta Docente, come individuato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, resterebbe quello di sostenere la formazione continua dei docenti al fine di un incremento di professionalizzazione di cui beneficerebbe l'intera struttura scolastica. La limitazione del bonus a un solo anno scolastico per i docenti con più contratti a tempo determinato e ancora in servizio pregiudicherebbe anche la precipua finalità della norma istitutiva della carta, ossia il miglioramento della prestazione didattica in favore degli studenti in correlazione con l'anzianità di servizio degli insegnanti.
La Cassazione avrebbe chiarito le ragioni per l'attribuibilità del bonus anche per gli anni antecedenti.
Secondo la Corte di Cassazione, l'unico limite temporale a cui soggiace l'azione di adempimento dell'obbligo formativo in relazione a “ciascun anno scolastico” è la prescrizione quinquennale che, non essendo stata eccepita da controparte, non può operare nella fattispecie oggi sub iudice.
La rimozione della discriminazione subita dagli insegnanti ancora interni al sistema scolastico, come nel caso delle odierne appellanti, potrebbe essere rimossa soltanto con la concessione “cumulativa” della carta elettronica, una tantum ed ex post, in relazione a tutti gli anni scolastici di servizio prestato con contratti ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, atteso che, diversamente opinando, CO nuovamente si consentirebbe al di avvalersi del proprio inadempimento onde negare il beneficio a chi ne avrebbe avuto e ne ha diritto. Non si permetterebbe, inoltre, al docente a termine di conseguire la medesima prestazione erogata a quelli di ruolo.
L' appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, - accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione alla parte appellante dell'importo nominale di € 2.000,00 da COroparte_1 destinare alla sua formazione professionale nei limiti e secondo le modalità previsti per i docenti di ruolo;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, inclusi i contributi unificati, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Il , a seguito della regolare notifica del ricorso, è rimasto contumace in appello. CP_1
L'appello è fondato.
Il Tribunale di Teramo, pur riconoscendo validi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29661/2023 li ha in concreto parzialmente disapplicati, giungendo a conclusioni in parte contraddittorie, in parte svincolate dagli elementi di fatto e di diritto rilevanti per il giudizio. La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il Tribunale di Teramo ha interpretato i suddetti principi ritenendo che la domanda di esatto adempimento possa avere ad oggetto solamente l'attribuzione della Carta
Docente per l'anno in corso al momento della pronuncia (nemmeno a quello della domanda), presupponendo dunque che a tale momento il docente abbia in corso un contratto a tempo determinato, mentre per gli anni precedenti sarebbe azionabile solo il diritto al risarcimento. L'azione di risarcimento però, secondo il primo giudice, sarebbe esperibile solo dal momento in cui il docente non sia più legato da alcun rapporto di lavoro con il , sia cioè cessato qualsiasi contratto a CP_1 tempo determinato o indeterminato. Tale tesi si pone invece in contrasto con quanto enunciato dalla
Cassazione, e non può essere comunque condiviso. In primo luogo la Cassazione, riconoscendo l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale all'azione di adempimento in forma specifica per l'ottenimento della Carta Docente e l'inapplicabilità del termine decadenziale biennale sino al momento in cui il diritto è riconosciuto dal giudice, prevede che la Carta docente possa essere riconosciuta per gli anni precedenti a quello in cui avviene l'accertamento giudiziale. Dalle motivazioni della sentenza della Cassazione si evince poi: - Che il diritto-dovere formativo dei docenti (Art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, art. 64 CCNL) riguarda indistintamente il personale di ruolo e i precari;
- Che la l. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente quale modalità per il datore di lavoro di adempiere ai propri obblighi di formazione dei docenti;
- Che la connessione tra la Carta
Docente e il sostegno alla formazione didattica si evince anche dal fatto che essa è prevista su base annuale e per ciascun anno scolastico;
il nesso con la didattica si desume anche dal fatto che essa è prevista per “valorizzare le competenze professionali” dei docenti, e dal fatto che è associata con
“iniziative coerenti con il piano Triennale di Offerta Formativa”; - Che la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto: il legislatore quindi intende perseguire l'interesse scolastico attraverso il sostegno della didattica annua;
- Che le finalità della Carta Docente si intersecano sul piano dei rapporti di lavoro con il principio della parità di trattamento, e che quindi essa non può essere esclusa per quei docenti precari che svolgano una prestazione articolata sull'anno scolastico, nell'ambito della quale
è parimenti rilevante la programmazione didattica annua (l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento).
E' qui evidente che lo spettro temporale annuale è tenuto in considerazione dalla Corte di Cassazione non come parametro limitativo in relazione ai tempi di azionabilità del diritto, ma come elemento da valorizzare per evidenziare la connessione della carta-docente con la didattica per anno scolastico, e dunque l'inesistenza di ragioni che giustifichino la disparità di trattamento tra lavoratori che rendono la prestazione nell'arco del medesimo anno scolastico, siano essi assunti a tempo indeterminato o determinato. Nel rispondere ai successivi quesiti posti dal Tribunale di Taranto ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha inoltre evidenziato: - Che l'obbligo di corrispondere la Carta Docente, nonostante le forme con cui è messa a disposizione del docente, rappresenta in sostanza un'obbligazione di pagamento, seppure a scopo vincolato;
- L'obbligazione non è di natura retributiva né riparatoria, ma “sui generis”, e la domanda di attribuzione deve essere qualificata come domanda di adempimento in forma specifica;
- Che la mancata attribuzione della Carta Docente nelle annate in cui esse era dovuta non comporta una perdita di interesse, purchè il docente sia ancora interno al sistema educativo scolastico e possa ancora esercitare il proprio diritto-dovere formativo: “Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto (…) Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta
Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.” E' chiaro quindi ciò che sostiene la Cassazione: finché il docente è nel sistema scolastico gli deve essere attribuita la Carta Docente per tutti gli anni in cui ha lavorato con contratti a termine che coprano l'anno scolastico (fino al termine delle lezioni), anche riferiti ad annualità precedenti a quella in corso.
Il Tribunale di Teramo ha ritenuto – ponendosi in contrasto con tale enunciato – che l'azione di adempimento possa riguardare solo l'anno scolastico in corso, poiché l'accredito tardivo rappresenterebbe un risarcimento per spese eventualmente sostenute ai fini dell'aggiornamento personale, rispetto alle quali dovrebbe invece chiedere il risarcimento (una volta uscito dal sistema scolastico). Tale affermazione si scontra con il fatto che l'accredito tardivo non presuppone che il docente abbia sostenuto spese negli anni precedenti, ma amplia la provvista di cui il docente può usufruire per il futuro, permettendogli di adeguare la sua formazione alle esigenze didattiche ancora esistenti. Come evidenziato dalla Suprema Corte l'accumulo del bonus è già possibile anche per i docenti di ruolo (che possono spenderlo nell'anno scolastico successivo a quello in cui è erogato): cadono così anche le argomentazioni del giudice di primo grado (per vero già superate dalla
Cassazione) circa la perdita di interesse per il datore di lavoro a supportare la formazione del docente ancora nel sistema attribuendo il bonus degli anni precedenti. Nemmeno è corretto quanto ha rilevato il primo giudice in merito al “venir meno della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente” per le annualità precedenti a quella in corso: la condizione di utilizzabilità viene meno solo se il docente fuoriesce dal circuito scolastico, dunque non può più utilizzare la Carta Docente per supporto alla didattica. Si osserva peraltro che il D.l. 69/2023, convertito in legge 10 agosto 2023 n. 103 ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
L'appellante ha chiesto la riforma complessiva del dispositivo della sentenza di primo grado, precisando che la sua domanda sia accolta per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 (4 anni scolastici).
L'unica condizione da verificare ai fini del riconoscimento del diritto invocato dall'appellante, che pacificamente ha svolto servizio a tempo determinato fino al termine delle lezioni (dovendosi ritenere irrilevante un differimento di pochi giorni dall'inizio delle lezioni per il primo anno), è quindi se la stessa sia ancora alle dipendenze del appellato (con contratti a tempo determinato o CP_1 indeterminato), o almeno inserita nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), come affermato dalla Cassazione. L'appellante ha dichiarato e provato documentalmente di essere in servizio al momento dell'appello, ed il non ha dedotto elementi contrari e modificativi di CP_1 tale circostanza. La condizione risulta dunque soddisfatta. L'appellante ha quindi diritto all'accredito delle ulteriori annualità richieste.
Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, possono confermarsi le spese già liquidate in primo grado, mentre per il grado di appello le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta
Docente per quattro anni scolastici, e per l'effetto condanna il appellato all'accredito, CP_1 tramite carta elettronica, della somma complessiva di 2.000,00 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi.
- Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellante, CP_1 nella misura di euro 480,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi agli avvocati antistatari, fermo restando il governo delle spese di primo grado.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dott. Fabrizio Riga