CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13716/2014 R.G. proposto da: A.M.I. AUTOMATISMI MANUTENZIONE IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Livorno, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Giovannini e Stefano Di Meo, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Pisanelli 2, il tutto come da procura in calce al ricorso in cassazione;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; – resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA, sezione staccata di Livorno, n. 441/14/14, depositata il 3 marzo 2014. MOTIVAZIONE APPARENTE Civile Sent. Sez. 5 Num. 892 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 6 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della società AMI srl, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, operazioni oggettivamente inesistenti e ricavi non dichiarati. La CTP, adìta dalla contribuente, respingeva il ricorso, e la CTR confermava la sentenza di primo grado. La società AMI srl propone quindi il ricorso in cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato – ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. – alcun controricorso (non essendo tale la mera nota di costituzione depositato “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica” in data 4 luglio 2014). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. A parere della ricorrente, infatti, i giudici d’appello hanno fondato la decisione esclusivamente su quanto detto e motivato dal giudice di primo grado, senza operare quel vaglio critico della sentenza in base ai motivi di gravame, che ne assicurerebbe la legittimità 2. Col secondo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata, per le stesse ragioni (cioè la mera adesione alla motivazione 3 di 6 adottata dai primi giudici), per aver omesso l’esame delle censure di fatto dedotte con l’appello. 3. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 37, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 7, l. 31 dicembre 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Invero con il motivo in esame si denuncia il fatto che per le annualità d’imposta 2005 e 2006 non poteva operare il raddoppio dei termini per l’accertamento, dal momento che non sono stati indicati gli elementi di prova, da parte dell’amministrazione, che hanno indotto quest’ultima a ritenere la sussistenza dell’obbligo di denuncia, tanto più che non sarebbe stato indicato neppure il titolo di reato contestato. 4. Col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 12, comma 7, l. 31 dicembre 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Infatti, si osserva come dall’invocata norma, che si assume violata, discenda come l’amministrazione abbia l’obbligo di valutare le osservazioni o le difese proposte dal contribuente, non limitandosi a ricopiare le risultanze del processo verbale di constatazione 5. Col quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. La decisione si sarebbe infatti basata sul comportamento dell’amministrazione, che a sua volta aveva fondato gli accertamenti sulle mere dichiarazioni di terzi, senza verificarne la veridicità. 6. Col sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. roc. civ. La sentenza sarebbe altresì censurabile in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi sulla riferibilità delle indagini bancarie effettuate 4 di 6 dall’amministrazione alla contribuente società, sul che quest’ultima avrebbe argomentato. 7. Col settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare, la sentenza d’appello non avrebbe compreso il motivo d’appello con cui si denunciava l’erronea applicazione dell’istituto della continuazione, nel senso che in applicazione dello stesso, matematicamente si sarebbe avuta una sanzione complessiva di € 804.604,50 e non di 836.322,50, come invece applicata. 8. Il primo motivo ricorso è fondato e dev’essere accolto. Come noto, in base a costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d’appello “non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (da ultimo, Cass. 03/02/2021, n. 2397). L’assenza di un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione da parte del giudice di secondo grado, all’esito del quale permanga la fondatezza della decisione di primo grado, costituisce, dunque, la condizione che giustifica il richiamo alla motivazione della sentenza impugnata. Anche ove la motivazione sia riprodotta graficamente, come nella specie, si ha una situazione analoga a quella in cui il giudice indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendo però qualsiasi disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 5 di 6 Nel caso che ci occupa la trascrizione delle parti salienti della motivazione della pronuncia di primo grado, accompagnata talora da aggettivi ed avverbi che esprimono adesione e condivisione del ragionamento dei giudici di primo grado, denuncia quindi non già un critico esame della pronuncia alla luce dei motivi d’appello, neppure enunciati, ma una mera acritica adesione alle motivazioni suddette. Nessun contributo alla comprensione dell’iter logico che ha guidato i giudici d’appello alla conferma apporta la parte finale della pronuncia, dove semplicemente si legge che la CTR “procedeva ad un attento esame della documentazione e degli indizi forniti dalla Guardia di Finanza sulle fatture emesse per operazioni inesistenti, nonché la mancanza di conoscenza da parte dei committenti delle ditte operanti in tali contesti” e dove si aggiunge che “le argomentazioni prodotte dall’appellante certamente non risultano sufficienti a confutare quanto prodotto e illustrato dall’Ufficio in tema di diritto e di valutazione di prove”. Si tratta, in altri termini, anche qui di una motivazione graficamente esistente, ma del tutto priva di sostanza e di specifici riferimenti ad elementi ed argomenti volti a superare le censure dell’appellante rispetto alla decisione di primo grado. 9. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; – resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA, sezione staccata di Livorno, n. 441/14/14, depositata il 3 marzo 2014. MOTIVAZIONE APPARENTE Civile Sent. Sez. 5 Num. 892 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 6 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della società AMI srl, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, operazioni oggettivamente inesistenti e ricavi non dichiarati. La CTP, adìta dalla contribuente, respingeva il ricorso, e la CTR confermava la sentenza di primo grado. La società AMI srl propone quindi il ricorso in cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato – ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. – alcun controricorso (non essendo tale la mera nota di costituzione depositato “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica” in data 4 luglio 2014). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. A parere della ricorrente, infatti, i giudici d’appello hanno fondato la decisione esclusivamente su quanto detto e motivato dal giudice di primo grado, senza operare quel vaglio critico della sentenza in base ai motivi di gravame, che ne assicurerebbe la legittimità 2. Col secondo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata, per le stesse ragioni (cioè la mera adesione alla motivazione 3 di 6 adottata dai primi giudici), per aver omesso l’esame delle censure di fatto dedotte con l’appello. 3. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 37, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 7, l. 31 dicembre 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Invero con il motivo in esame si denuncia il fatto che per le annualità d’imposta 2005 e 2006 non poteva operare il raddoppio dei termini per l’accertamento, dal momento che non sono stati indicati gli elementi di prova, da parte dell’amministrazione, che hanno indotto quest’ultima a ritenere la sussistenza dell’obbligo di denuncia, tanto più che non sarebbe stato indicato neppure il titolo di reato contestato. 4. Col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 12, comma 7, l. 31 dicembre 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Infatti, si osserva come dall’invocata norma, che si assume violata, discenda come l’amministrazione abbia l’obbligo di valutare le osservazioni o le difese proposte dal contribuente, non limitandosi a ricopiare le risultanze del processo verbale di constatazione 5. Col quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. La decisione si sarebbe infatti basata sul comportamento dell’amministrazione, che a sua volta aveva fondato gli accertamenti sulle mere dichiarazioni di terzi, senza verificarne la veridicità. 6. Col sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. roc. civ. La sentenza sarebbe altresì censurabile in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi sulla riferibilità delle indagini bancarie effettuate 4 di 6 dall’amministrazione alla contribuente società, sul che quest’ultima avrebbe argomentato. 7. Col settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare, la sentenza d’appello non avrebbe compreso il motivo d’appello con cui si denunciava l’erronea applicazione dell’istituto della continuazione, nel senso che in applicazione dello stesso, matematicamente si sarebbe avuta una sanzione complessiva di € 804.604,50 e non di 836.322,50, come invece applicata. 8. Il primo motivo ricorso è fondato e dev’essere accolto. Come noto, in base a costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d’appello “non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (da ultimo, Cass. 03/02/2021, n. 2397). L’assenza di un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione da parte del giudice di secondo grado, all’esito del quale permanga la fondatezza della decisione di primo grado, costituisce, dunque, la condizione che giustifica il richiamo alla motivazione della sentenza impugnata. Anche ove la motivazione sia riprodotta graficamente, come nella specie, si ha una situazione analoga a quella in cui il giudice indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendo però qualsiasi disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 5 di 6 Nel caso che ci occupa la trascrizione delle parti salienti della motivazione della pronuncia di primo grado, accompagnata talora da aggettivi ed avverbi che esprimono adesione e condivisione del ragionamento dei giudici di primo grado, denuncia quindi non già un critico esame della pronuncia alla luce dei motivi d’appello, neppure enunciati, ma una mera acritica adesione alle motivazioni suddette. Nessun contributo alla comprensione dell’iter logico che ha guidato i giudici d’appello alla conferma apporta la parte finale della pronuncia, dove semplicemente si legge che la CTR “procedeva ad un attento esame della documentazione e degli indizi forniti dalla Guardia di Finanza sulle fatture emesse per operazioni inesistenti, nonché la mancanza di conoscenza da parte dei committenti delle ditte operanti in tali contesti” e dove si aggiunge che “le argomentazioni prodotte dall’appellante certamente non risultano sufficienti a confutare quanto prodotto e illustrato dall’Ufficio in tema di diritto e di valutazione di prove”. Si tratta, in altri termini, anche qui di una motivazione graficamente esistente, ma del tutto priva di sostanza e di specifici riferimenti ad elementi ed argomenti volti a superare le censure dell’appellante rispetto alla decisione di primo grado. 9. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022