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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/12/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1079/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
- attore-
in persona del Curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FISCON ROBERTO
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
con il patrocinio dell'avv. PARISOTTO GIULIA
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-convenuta-
con il patrocinio degli avv. GIROTTO ANDREA E CARTERI UGO
Conclusioni di parte attrice Parte_1
come da foglio depositato in via telematica in data 23.9.2024.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
come da foglio depositato in via telematica in data 24.9.2024.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_2
pagina 1 di 28 come da foglio depositato in via telematica in data 19.9.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il (in seguito anche ”) ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1414 c.c.
o l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di “trasferimento immobiliare
in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 a rogito
del Notaio di PA (rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data Persona_1
18 febbraio 2022 presso l'Agenzia del Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 –
reg. part. 686), con il quale il signor ha trasferito alla signora Controparte_1
la proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune Controparte_2
di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 (ex 34), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di
detto Comune, al foglio 19, particella 988 di are 06.50, ente urbano, costituito da: -
appartamento al piano terra e primo;
- appartamento al piano secondo;
- magazzino e
ripostiglio al piano terra;
- autorimessa al piano terra;
- annesso cortile di pertinenza in
proprietà esclusiva;
l'intero fabbricato confina con le particelle 1384, 989, 140, 834, 894,
1133, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Rosolina, al foglio 19, particelle: 988 sub 17, via Carabella n. 34/3, piano T-1,
z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 209, totale escluse aree
scoperte mq. 202, Rendita Catastale Euro 581,01; 988 sub 15, via Carabella n. 34/4, piano
2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 151, totale escluse aree
scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 542,28; 988 sub 10, via Carabella, piano T, z.c.
1, cat. C/2, cl. 1, mq. 103, superficie catastale totale mq. 108, Rendita Catastale Euro
180,86; 988 sub 12, via Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 24, superficie
catastale totale mq. 29, Rendita Catastale Euro 74,37; 988 sub 13, via Carabella, piano T,
pagina 2 di 28 bene comune non censibile ai subb 10, 12, 15, 17, corte;
988 sub 16, via Carabella, piano
T-1, bene comune non censibile ai subb 15 e 17, scala. Per l'effetto condannarsi i
convenuti a restituire al fallimento attore il compendio immobiliare sito nel Comune di
Rosolina (RO), via Carabella n. 28, sopra descritto libero e sgombro da persone e cose
anche interposte, con i frutti o comunque vantaggi percepiti o percipiendi. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza con
esonero da ogni sua responsabilità al riguardo. Con rifusione di spese e compensi.”.
A sostegno della domanda ha allegato:
- che con sentenza n. 120/2020 del 9 ottobre 2020 il Tribunale di PA ha dichiarato il fallimento della società costituita in data 28.2.2007 tra i soci Parte_1
per l'80%, per il 10% e l'ulteriore 10% a Controparte_1 Persona_2
; Persona_3
- che dalla data di costituzione della società sino alla dichiarazione di fallimento l'amministrazione della stessa è stata affidata all'amministratore unico, CP_1
[...]
- che con provvedimento del 7.4.2022 del Tribunale di Venezia è stato autorizzato in favore del il sequestro conservativo a carico di sui beni Parte_1 Controparte_1
fino alla concorrenza del credito di € 2.765.000,00, affermando, in ordine al fumus boni iuris, “in relazione alla mala gestio concretatasi nella emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui ai processi verbali di constatazione della e della Guardia di Finanza” e ai fini del periculum in mora, che Parte_3
“…le condotte addebitate al resistente quale fonte di responsabilità sono state connotate da sistematicità nella condotta illecita a ciò aggiungendosi che il ha CP_1
recentemente trasferito, non appena disposto il dissequestro penale, un immobile alla moglie dalla quale è separato”;
pagina 3 di 28 Part
- che, come esposto nel predetto ricorso nel corso del 2017, la fallenda società è
stata oggetto di una complessa attività di indagine da parte, prima, dell' Parte_3
di PA e, poi, dalla Guardia di Finanza di Mirano che, a seguito delle
[...]
verifiche compiute, hanno emesso a carico di due Processi Verbali di Parte_1
Constatazione, di cui il primo redatto dall' in data 8 marzo 2017 Parte_3
e il secondo redatto dalla Guardia di finanza di Mirano in data 12 febbraio 2019 e le contestazioni hanno riguardato il concorso della società negli illeciti di Parte_1
emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2012 – 2015;
- che l'amministratore unico, , nelle dichiarazioni rilasciate al Controparte_1
curatore in data 23 ottobre 2020, ha ammesso che “negli anni successivi su sollecitazione del signor al fine di dimostrare agli istituti bancari una attività Per_2
più consistente che consentisse la concessione di maggiori affidamenti bancari si procedette ad acquisti fittizi e successive rivendite fittizie di merce: nel periodo 2014 –
2016 tali operazioni ammontarono a diversi milioni di euro”, con ciò confermando di aver per anni partecipato alla commissione di detti illeciti;
- che negli anni il è stato sottoposto a diversi procedimenti penali, nel corso dei CP_1
quali sono stati disposti (i) in data 22.11.2017 il sequestro preventivo di tutti i suoi beni fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.913.437,85; (ii) in data 26.1.2022, il dissequestro dei beni immobili nonché la restituzione di somme di denaro in precedenza confiscate eccedenti la somma di € 933.000,00;
- che prima dell'annotazione nei registri immobiliari dello svincolo da ultimo citato, in data 10.2.2022, il ha trasferito “il bene di maggior valore” alla ex moglie CP_1
sulla base di un accordo di separazione omologato nel Controparte_2
settembre 2020;
pagina 4 di 28 - che nell'atto di cessione del 10 febbraio 2022 gli ex coniugi, - “sul presupposto che le condizioni di separazione, omologata il 28.9.2020, comprendevano, tra l'altro,
l'impegno da parte del di trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in CP_1
Comune di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 a favore della ex moglie
[...]
a fronte dell'impegno di quest'ultima ad accollarsi il debito residuo Controparte_2
dei mutui (ammontanti complessivamente ad euro 181.482,72) stipulati dal CP_1
con la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco ed ottenere la liberazione del debitore originario – hanno provveduto alla cessione dell'immobile alla CP_2
nonostante la Banca non si fosse ancora espressa sulla possibilità di liberare il debitore, prevedendo, nel caso in cui non si realizzasse la liberazione del signor dagli obblighi dei contratti di mutuo, che vi fosse una novazione CP_1
dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo nei termini di un obbligo di mantenimento a carico della e a favore dell'ex marito consistente in CP_2
prestazioni varie che le parti quantificavano nella misura massima di euro 1.700
mensili fino all'estinzione dei mutui di cui sopra”;
- che l'atto di cessione immobiliare del 10 febbraio 2022 è affetto da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 cc o, in ogni caso, costituisce atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 cc;
- che la prova presuntiva della simulazione assoluta dell'atto di cessione emerge da elementi gravi, precisi e concordanti fondati sulle seguenti circostanze: 1) la separazione consensuale tra i coniugi e la cessione dell'immobile è avvenuta a distanza di ben 40 anni dalla celebrazione del matrimonio e solo dopo la conclusione delle indagini dell' e la Guardia di Finanza ed il provvedimento Parte_3
di sequestro preventivo penale dei beni del 2) ha CP_1 Controparte_1
mantenuto la residenza presso la villa ceduta alla moglie anche nei mesi successivi al pagina 5 di 28 decreto di omologa della separazione (in data 23 ottobre 2020, egli ha dichiarato al curatore di risiedere ancora nella villa e la richiesta di trasferimento della residenza in via dei Cesari n. 37 è stata presentata dal medesimo solamente nel febbraio 2021; 3)
“la residenza è stata fittiziamente trasferita da a Rosolina, via dei Controparte_1
Cesari n. 37, ossia in un'abitazione in totale stato di abbandono, tant'è che il signor continua a vivere, con la moglie, presso la villa ceduta a quest'ultima”; 4) CP_1
l'insussistenza di un obbligo in capo al di mantenere le figlie, non conviventi CP_1
e sposate e la moglie, imprenditrice, e che quindi gode di redditi propri precisando che egli collabora abitualmente con la moglie nella gestione delle imprese di quest'ultima;
5) la cessione della villa alla moglie è stata stipulata (in data 10.02.2022) nonostante il bene fosse ancora “vincolato” dal sequestro penale essendo il dissequestro disposto in data 26 gennaio 2022 ma, alla data di cessione, non ancora stato eseguito mediante cancellazione della trascrizione;
6) la cessione della villa alla moglie è atto sproporzionato rispetto all'accollo da parte di quest'ultima dei mutui, ancora gravanti su detto bene, di soli € 180.000,00;
- in subordine, la sussistenza delle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc ovvero (i) il diritto di credito del fallimento verso il CP_1
quantomeno per € 2.765.000,00, “come evidenziato dal Tribunale di Venezia, nel provvedimento del 7 aprile 2022 con cui è stato concesso in favore del e a Parte_1
carico del signor il sequestro conservativo inaudita altera parte di tutti i beni CP_1
di quest'ultimo fino alla concorrenza di € 2.765.000,00”; (ii) l'anteriorità del credito del fallimento rispetto alla cessione immobiliare de qua in quanto “il credito risarcitorio ex art. 2476 c.c. e 146 l.fall., azionato in sede civile dalla curatela nei confronti del deriva da una serie di illeciti (anche penali) posti in essere da CP_1
quest'ultimo già nel 2015 nonché espressamente ammessi e riconosciuti dal medesimo pagina 6 di 28 e detti illeciti hanno dato avvio ad un procedimento penale che, nel 2017, ha CP_1
condotto al sequestro preventivo penale di tutti i beni del signor Detti illeciti CP_1
sono stati riconosciuti dal convenuto anche per la circostanza che lo stesso, nel 2019,
quale amministratore unico della fallita società, ha presentato la c.d. pace fiscale, ossia l'istituto che consente il pagamento del solo capitale relativo all'Iva non versata e all'Iva indebitamente detratta;
(iii)la natura gratuita della cessione immobiliare de qua escludendosi che la cessione sia stata pattuita in funzione solutoria di un obbligo di mantenimento della moglie non disponendo del contenuto degli accordi di separazione;
(iv) l'eventus damni e (v) l'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio alla massa dei creditori del fallimento in capo al debitore CP_1
nonché alla derivante dall'atto dispositivo.
[...] CP_2
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio il convenuto
, chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo in fatto: Controparte_1
- quanto alla reale compagine sociale della ed al concreto ruolo Parte_1
all'interno della società, di non essere il reale gestore degli affari sociali della società
“ma solo una “figura di comodo”, messa a copertura del vero amministratore di fatto e socio di maggioranza dell'odierna fallita, ossia il Sig. ”, di essere Persona_4
“socio di minoranza nonché “uomo di paglia” del sig. ”, di non avere Per_2
accesso alla pec aziendale, di essere del tutto estraneo alla gestione sociale e di aver agito “su sollecitazione del sig. ” ; Per_2
- che a seguito dei processi verbali di contestazione emessi dall Parte_3
per credito erariale la società ha chiesto la cd. Pace Fiscale corrispondendo gli importi dovuti e successivamente impugnato il processo verbale di contestazione emesso dalla
Guardia di Finanza;
pagina 7 di 28 - di non essere stato a conoscenza delle istanze di e della procedura pre- Persona_5
fallimentare aperta in danno di e comunque di aver tenuto un Parte_1
atteggiamento collaborativo con la curatela;
- che le vicende giudiziarie che hanno colpito “fratturavano Controparte_1
inevitabilmente l'unione di coppia” con richiesta di separazione da parte della moglie,
, odierna convenuta, e di corresponsione di un assegno di Controparte_2
mantenimento in proprio favore, escludendo un intento frodatorio della separazione;
- di non poter corrispondere il mantenimento alla moglie a causa del sequestro del proprio patrimonio e, su richiesta della moglie, i coniugi sono hanno concordato di convertire tale obbligo nella cessione della piena proprietà della casa coniugale, se e quando fosse stata dissequestrata, con accollo in capo alla medesima del residuo del mutuo contratto dal di circa € 180.000,00; CP_1
- di aver trasferito la propria residenza nell'immobile sito in Rosolina in via Cesari n.
37, oggetto di contratto di comodato, dopo l'omologa della separazione;
- di aver trasferito, avveratasi la condizione prevista negli accordi di separazione del dissequestro dell'immobile (26.1.2022), in adempimento del predetto accordo, la proprietà dell'abitazione coniugale alla escludendo la natura simulata CP_2
dell'accordo, sul presupposto che in quel momento, avendo già subito il sequestro di tutti i beni, non fosse prevedibile l'ipotesi di doversi in futuro difendere dalle pretese avanzate dal nel presente giudizio;
Parte_1
- di aver trascorso molto tempo presso l'ex casa coniugale per dare sostegno alla che sarebbe affetta da una malattia;
CP_2
- l'insussistenza di elementi, neppure presuntivi, a fondamento della domanda di simulazione assoluta, considerato che la separazione è stata chiesta in ragione della irreversibile crisi coniugale a seguito delle vicende giudiziarie del convenuto e pagina 8 di 28 volendo i coniugi concludere un negozio di trasferimento della proprietà
dell'immobile, attuato in adempimento agli impegni presi in sede di separazione;
- quanto alla domanda revocatoria, ha affermato la natura onerosa del trasferimento in considerazione dell'accollo da parte della del residuo del mutuo acceso dal CP_2
e la funzione solutoria compensativa della attribuzione immobiliare, CP_1
dell'obbligazione di mantenimento assunta dal verso la di € 500,00 CP_1 CP_2
mensili versati con una liquidazione una tantum;
la insussistenza del presupposto dell'eventus damni sul rilievo del modesto valore dell'immobile, stimabile in una somma non maggiore di 250.000,00 euro e sulla circostanza che il fallimento non avrebbe potuto soddisfarsi sul bene medesimo attesa la presenza di un istituto bancario creditore privilegiato munito di garanzia ipotecaria;
l'insussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del
Fallimento, in capo a sé ed alla avendo adempiuto ad un proprio debito nei CP_2
confronti della convenuta . Controparte_2
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per tutti i motivi di cui in narrativa
accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande svolte dal Parte_1
nei confronti del sig. e, per l'effetto, respingersi le stesse;
•
[...] Controparte_1
Competenze, spese, accessori di legge e rimborso forfettario interamente rifusi”.
Si è costituita in giudizio anche la convenuta resistendo alla Controparte_2
domanda chiedendo il rigetto delle domande attoree nei propri confronti.
Ha dedotto:
- la propria estraneità agli affari della fallita società affermando che, di Parte_1
comune accordo, il marito ha accettato la proposta di di Controparte_1 Per_2
Part fare da “prestanome” “intestandosi parte delle quote della newco (la e Parte_1
assumendo formalmente la carica di amministratore della stessa”, pur tuttavia pagina 9 di 28 continuando i coniugi a lavorare insieme nelle imprese “familiari” (Confezioni Stireria
Beltrame e Delta Mar Società Agricola);
- che la decisione di separarsi dal è stata adottata a causa del venir meno della CP_1
stima e fiducia nei suoi confronti e della disgregazione dell'affectio coniugalis dopo aver scoperto il coinvolgimento dello stesso nelle vicende giudiziarie, nelle indagini di polizia tributaria sopra richiamate e nei provvedimenti di sequestro eseguiti anche sulla casa coniugale e sui conti correnti cointestati tra moglie e marito;
- che, attesa la sperequazione reddituale tra i coniugi, e non potendo chiedere l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ha chiesto la CP_1
corresponsione di un assegno di mantenimento per una somma non minore di € 500,00
mensili e, a fronte dell'impossibilità di corrispondere la somma da parte del a CP_1
causa del blocco dei conti correnti, ha proposto di convertire la domanda di assegno nella cessione della piena proprietà della casa coniugale “se e quando fosse stata dissequestrata”, accordo contenuto nel ricorso per separazione;
- che la separazione è stata omologata alle condizioni concordate.
Con allegazioni esattamente sovrapponibili a quelle contenute nella comparsa di risposta di ha dedotto: Controparte_1
- che, con l'avverarsi della condizione del dissequestro dell'immobile di cui è causa
(disposto in data 26.01.22), il nel rispetto degli obblighi assunti in sede di CP_1
omologa, giusta atto rogito di data 10.2.2022 ha trasferito alla la proprietà CP_2
dell'abitazione ove risiede in via esclusiva, contestando la circostanza che il CP_1
risieda presso tale immobile;
- l'insussistenza di qualsivoglia intento simulatorio considerato che le vicende giudiziarie del sono una causa naturale della crisi familiare ed altresì legittime CP_1
le pretese economiche nei confronti del marito stante la differenza reddituale;
che il pagina 10 di 28 trasferimento della casa coniugale in sostituzione dell'assegno di mantenimento è
avvenuto nel rispetto degli accordi di separazione, dopo la liberazione dal sequestro penale;
che la tempistica dell'atto di trasferimento, non può essere ritenuta sospetta,
visto che la cessione era già stata pattuita da due anni;
- quanto alla domanda revocatoria, ha affermato la natura onerosa del trasferimento in considerazione dell'accollo da parte della del residuo del mutuo acceso dal CP_2
e la natura solutoria compensativa della attribuzione immobiliare, CP_1
dell'obbligazione di mantenimento assunta dal verso la la CP_1 CP_2
insussistenza del presupposto dell'eventus damni sul rilievo del modesto valore dell'immobile e della circostanza che il fallimento non avrebbe potuto soddisfarsi sul bene medesimo attesa la presenza di un istituto bancario creditore privilegiato munito di garanzia ipotecaria;
l'insussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del , in capo a sé ed al Parte_1 CP_1
avendo quest'ultimo adempiuto al proprio debito nei confronti della convenuta.
Ha concluso chiedendo: “accertarsi e dichiararsi per tutte le ragioni innanzi esposte,
l'infondatezza delle domande svolte dal nei confronti della Parte_1
sig.ra e, per l'effetto, respingersi le stesse, - Competenze, Controparte_2
spese, accessori di legge e rimborso forfettario interamente rifusi”.
Celebrata la prima udienza in data 26.10.2022 il primo giudice, su richiesta concorde delle parti, ha concesso un rinvio della causa attesa la pendenza di trattative.
Giunta alla cognizione di questo giudice, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6
cpc, con ordinanza del 23.9.2023, ritenuta la causa decidibile sulla base della documentazione prodotta, irrilevanti ovvero ultronee le prove orali richieste, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito in via telematica di note scritte in vista dell'udienza del 24.9.2024 tenutasi in modalità cartolare, data in cui è la causa è stata pagina 11 di 28 trattenuta in decisione assegnando alle parti termine fino al 22.11.2024 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito di eventuali memorie di replica.
***
Va dato atto della completezza della documentazione in atti ai fini della decisione e confermata l'ordinanza del 23.9.2023 con la quale non sono state ammesse le prove orali richieste da tutte le parti, perché irrilevanti ed ultronee.
Appare opportuno evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio è
l'accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 cc o, in via subordinata, della revocabilità, ex art. 2901 cc, dell'atto pubblico di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 tra CP_1
e a rogito del Notaio di PA
[...] Controparte_2 Persona_1
(rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data 18 febbraio 2022 presso l'Agenzia del
Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 – reg. part. 686), avente ad oggetto gli immobili siti in “Comune di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 (ex 34), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di detto Comune, al foglio 19, particella 988 di are 06.50, ente urbano, costituito da: - appartamento al piano terra e primo;
- appartamento al piano secondo;
- magazzino e ripostiglio al piano terra;
- autorimessa al piano terra;
- annesso cortile di pertinenza in proprietà esclusiva;
l'intero fabbricato confina con le particelle
1384, 989, 140, 834, 894, 1133, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano censite al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Rosolina, al foglio 19, particelle: 988 sub 17, via
Carabella n. 34/3, piano T-1, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, superficie catastale totale mq.
209, totale escluse aree scoperte mq. 202, Rendita Catastale Euro 581,01; 988 sub 15, via
Carabella n. 34/4, piano 2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 151,
totale escluse aree scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 542,28; 988 sub 10, via pagina 12 di 28 Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/2, cl. 1, mq. 103, superficie catastale totale mq. 108,
Rendita Catastale Euro 180,86; 988 sub 12, via Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2,
mq. 24, superficie catastale totale mq. 29, Rendita Catastale Euro 74,37; 988 sub 13, via
Carabella, piano T, bene comune non censibile ai subb 10, 12, 15, 17, corte;
988 sub 16,
via Carabella, piano T-1, bene comune non censibile ai subb 15 e 17, scala”.
Giova premettere che la Suprema Corte non ha mai dubitato della esperibilità dell'azione di simulazione e dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto, affermando che i negozi contenenti attribuzioni patrimoniali tra i coniugi, ove recepite tra le condizioni della separazione coniugale omologata, sono soggetti alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi (Cass. 24687/2022; Cass. 15169/2022; Cass. 10443/2019).
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo esterno. Ne consegue la possibilità di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi l'intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto (Cass. 30.4.2024 n.
11525).
Ancora, Cass. 11.8.2022 n 24687 ha statuito che “In tema di separazione consensuale, che
le clausole dell'accordo di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad
entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri
diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di
assicurarne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasioni
della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere
vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all'azione revocatoria da parte dei
pagina 13 di 28 terzi creditori, non ostandovi l'intervenuta omologazione da parte del giudice.
Inoltre, la Cassazione ha affermato che non sussiste ragione ostativa alla proponibilità,
all'interno del medesimo giudizio, in via tra loro alternativa o subordinata, dell'azione revocatoria e dell'azione di simulazione (“L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e
quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via
alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso,
l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta
valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede
espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo
nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra”
Cass. 15.3.2024 n. 7121 – conforme Cass. 19.10.2019 n. 21083).
L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità,
in quanto la prima mira ad accertare l'esistenza di un rapporto apparente in quanto insussistente mentre la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto.
1. Sulla domanda di simulazione.
La prima domanda svolta dal Fallimento attore concerne la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 tra e Controparte_1 Controparte_2
Tale domanda appare infondata, in quanto sulla base delle risultanze acquisite
[...]
non può ritenersi raggiunta la prova della simulazione dell'atto impugnato.
Ricorre l'ipotesi di simulazione assoluta nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, pur stipulano un contratto, c.d. simulato, intendono invece negare la conclusione di un accordo tra loro: l'azione di simulazione mira ad accertare un negozio apparente ma in realtà
insussistente.
pagina 14 di 28 Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori ma è necessario provare specificamente che il trasferimento immobiliare sia stato soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirlo (Cass. 20.10.2008 n. 25490)
Sotto il profilo istruttorio, quando a far valere la simulazione sia un creditore o un terzo,
diversamente da quanto accade nei rapporti tra le parti contraenti, la prova dell'accordo simulato può essere fornita con ogni mezzo, dunque anche per testimoni e per presunzioni,
in considerazione del fatto che essi non possono materialmente procurarsi la c.d.
controdichiarazione, trattandosi di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali (tra le molte,
Cass. ord. n. 36478 del 24/11/2021).
Nel caso di specie, ad agire è il terzo rispetto alle parti stipulanti Parte_1
l'atto di trasferimento e, pertanto, la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo,
anche tramite presunzioni.
Dai documenti versati in atti non emergono tuttavia elementi gravi, precisi e concordanti,
ai sensi dell'art. 2729 c.c., dai quali, considerati nella loro interezza e unitarietà, sia possibile presumere l'asserita simulazione assoluta, ovverosia l'assenza della volontà di stipulare un atto di trasferimento immobiliare in adempimento di accordi di separazione tra coniugi e di non volerne gli effetti.
Si osserva che la cessione del bene immobile effettuata in esecuzione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione si è realmente perfezionata, spiegando i suoi effetti tra le parti.
Non appare dirimente la circostanza che la separazione sia sopraggiunta dopo 40 anni di matrimonio, né appare inequivocamente provato il fatto che il abbia mantenuto la CP_1
propria residenza presso l'immobile ceduto alla moglie;
infatti, nel ricorso per separazione pagina 15 di 28 presentato dai coniugi (doc. 21 convenuto era invero previsto che il marito CP_1
trasferisse la propria residenza altrove in data successiva al deposito dell'omologa; inoltre,
risulta che in data 30.12.2020 il abbia stipulato un contratto di comodato avente ad CP_1
oggetto l'immobile in Via dei Cesari n. 37 (doc. 25 registrato il 14.1.2021, CP_1
richiedendo la relativa variazione anagrafica.
Non decisiva, ai fini della apparenza degli accordi di separazione, risulta neppure la circostanza che l'immobile oggetto di comodato si trovi in stato di abbandono, di per sé
non provata dall'attore (non potendo desumersi tale situazione dalle fotografie allegate dalla curatela che raffigurano comunque stanze ammobiliate con la presenza di effetti personali), né quanto risulta dalle relazioni investigative allegate dalla curatela (docc. 15-
16 ), con particolare riferimento al fatto che l'immobile ove il convenuto ha Parte_1
trasferito la residenza risulterebbe privo del nominativo sul campanello.
Quanto alla frequentazione da parte del della casa coniugale e dell'azienda di cui è CP_1
titolare la si evidenza che essa risulta provata con riferimento ai giorni 26, 27 e CP_2
29 aprile 2022 e 3 e 4 maggio 2022, in un periodo eccessivamente breve per potersi ritenere indizio di un comportamento abituale ed esclusivo.
Non appare assolutamente inverosimile il contesto nel quale il trasferimento immobiliare è
avvenuto, e dunque il fatto che, pur dopo molti anni di matrimonio, la crisi economica e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il convenuto possano aver compromesso il rapporto coniugale, pur in presenza di figlie maggiorenni ed autonome.
Da tali considerazioni deriva che non può ritenersi raggiunta prova confortante dell'assoluta mancanza di volontà in capo ai contraenti, odierni convenuti, di concludere il trasferimento immobiliare per cui è causa.
La domanda di simulazione assoluta va pertanto rigettata.
2. Sull'azione revocatoria ex art. 2901 cc.
pagina 16 di 28 La domanda revocatoria formulata in via subordinata risulta invece fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre prima di tutto ricordare i principi recentemente espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità:
- i trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria, in quanto privi del carattere di “doverosità” che delimita il campo applicativo dell'esenzione di cui all'art. cc (Cass. ord. 17612/2018);
- sono soggetti ad azione revocatoria anche “gli atti con un profondo valore etico e morale”, come quello in cui il debitore, per adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito al coniuge, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. 26.07.2005 n.15603);
- “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede
di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero
costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di
azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta
omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi
creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né
nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo
di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al
mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza
dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del
medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della
differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come
oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o
pagina 17 di 28 meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i
rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale” (Cass. Ord. 15.4.2019 n. 10443);
Inoltre, è stato chiarito che: “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del
trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza
ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine
dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza
dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo
creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione
revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901,
comma 3, c.c.” (Cass. 21358/2020).
In definitiva, la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sulla possibilità, da parte dei creditori di uno dei due coniugi, di esperire azione revocatoria ordinaria nei riguardi di negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui medesimi compiuti in esecuzione di accordi omologati in sede di separazione consensuale (v. ad es. Cass. 04.07.2019 n. 17908; Cass. Ord. 15.04.2019 n.
10443; Cass. 26.1.2016 n. 1404, Cass. 10.4.2013 n. 8678).
Ciò premesso, si osserva inoltre che a norma dell'art. 2901 cc il creditore che alleghi la natura pregiudizievole di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore può
chiedere ed ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa degli stessi a condizione (i) che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato con tale atto alle ragioni creditorie ovvero che, se atto posto in essere prima del sorgere del credito, che esso fosse preordinato dolosamente al fine di recare il suddetto pregiudizio e che (ii) il terzo avente causa, in caso di atto a titolo oneroso, fosse consapevole del pregiudizio arrecato dall'atto ovvero che, se posto in essere prima del sorgere del credito, che egli fosse partecipe della dolosa pagina 18 di 28 preordinazione posta in essere dal debitore.
I requisiti per l'accoglimento - in funzione conservativa del credito - della c.d. actio
pauliana sono, quindi, quelli tradizionalmente individuati nella sussistenza del diritto di credito, nell'eventus damni, nella scientia damni in capo al debitore disponente, e nella medesima consapevolezza del pregiudizio arrecato in capo al terzo avente causa a titolo oneroso.
In materia, e per quanto qui d'interesse, la stabile e risalente giurisprudenza della Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che:
a) il requisito del c.d. eventus damni, cioè il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto revocando, non deve necessariamente concretarsi in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, e tanto meno nella totale compromissione della sua consistenza, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità di realizzazione del credito, al punto da rendere ammissibile la revocatoria anche di atti dispositivi aventi ad oggetto beni gravati da garanzia ipotecaria tali da consumarne tutto il valore (ad es., Cass.
19.4.2018 n. 9635);
b) il danno o il pericolo di danno può concernere tanto l'entità della garanzia patrimoniale (anche generica), quanto la qualità dei beni che formano oggetto della medesima, la quale ben può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, quali i beni immobili, con beni distraibili quale il denaro o comunque non facilmente aggredibili dai creditori (ad es., Cass. 20.10.2008 n. 25490);
c) il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando - il che incide profondamente sulla prova della c.d. scientia damni - dev'essere riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga a pagina 19 di 28 scadenza o sia accertato (ad es., Cass. 17.8.2011 n. 17327);
d) il requisito dell'intento frodatorio da parte del debitore disponente non è
necessariamente integrato dalla sola, specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito, ma risulta sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore (Cass.
26.2.2002 n. 2792);
e) la posizione del terzo acquirente trova protezione solo laddove l'acquisto sia effettivamente avvenuto a titolo oneroso, e solo allorchè egli non sia stato partecipe dell'intento frodatorio - così come sopra definito - del debitore, mentre, in caso di atti a titolo gratuito, non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. 17.5.2010 n. 12045);
f) pur in caso di atto dispositivo a titolo oneroso successivo rispetto al sorgere del credito, affinchè sia ritenuto ricorrere l'estremo soggettivo in capo al terzo basterà
provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. 15.2.2011 n. 3676), non essendo comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass.
3.5.2010 n. 10623), né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dell'eventuale stato di insolvenza del debitore (Cass. 18.1.2007 n. 1068);
g) pur in caso di atto dispositivo a titolo oneroso successivo rispetto al sorgere del credito, affinchè sia ritenuto ricorrere l'estremo soggettivo in capo al terzo basterà
pagina 20 di 28 provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. 15.2.2011 n. 3676), non essendo comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass.
3.5.2010 n. 10623), né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dell'eventuale stato di insolvenza del debitore (Cass. 18.1.2007 n. 1068);
h) la prova dell'effettiva consapevolezza del debitore, nonché di quella del terzo acquirente a titolo oneroso, può fornirsi per presunzioni (Cass. 30.12.2014 n. 27546;
Cass. 18.9.2015 n. 18315), valorizzando elementi quali le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito (Cass. 18.11.2011 n. 21503), la qualità delle parti e l'esistenza di rapporti di parentela o coabitazione tra le parti (Cass.
6.6.2014 n. 12836; Cass.
10.10.2008 n. 25016), la tempistica dell'atto dispositivo rispetto alla pretesa del creditore (ancora Cass. 10.10.2008 n. 25016);
i) la nozione di "credito" considerata dall'azione pauliana va intesa in senso ampio, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione.
È dunque onere del creditore che agisca ex art. 2901 cc provare l'esistenza di un rapporto di credito, la lesione generica della garanzia patrimoniale, consistente nella maggiore incertezza o difficoltà di giungere alla realizzazione del credito, e la consapevolezza, nel senso della conoscenza o conoscibilità, in capo al debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore. Spetta al debitore convenuto provare “che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. ord. n. 16221 del
18/06/2019).
pagina 21 di 28 Premessi questi presupposti giuridici e giurisprudenziali, occorre analizzare la situazione emergente dalla fattispecie oggetto di causa.
Si rileva innanzitutto come vi sia la prova del diritto di credito risarcitorio ex art. 2476 cc e
146 l. fall. della curatela attrice nei confronti del come evidenziato nel CP_1
provvedimento del Tribunale di Venezia -Sezione specializzata in materia di imprese- del
7.4.2022 con cui è stato concesso in favore del istante e a carico del convenuto Parte_1
sequestro conservativo su beni mobili, immobili e sui crediti anche presso terzi CP_1
fino alla concorrenza del credito di € 2.765.000,00 (doc. 5 ) e nella successiva Parte_1
ordinanza confermativa del sequestro del 24.5.2022 (doc. 13 fallimento allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc) che ha ridotto la somma oggetto di sequestro da €
2.765.000,00 a € 2.300,000,00, rappresentando quest'ultima somma l'entità della ragione di credito.
Detto credito trae origine da illeciti, anche di rilevanza penale, posti in essere comunque in data anteriore all'atto dispositivo per cui è causa, che hanno dato origine al procedimento penale a carico del e giustificato l'adozione del provvedimento di sequestro CP_1
preventivo di cui si è dato conto. Gli illeciti sono stati riconosciuti dal convenuto, che nel corso del 2019, quale amministratore unico della fallita società, ha presentato domanda di accesso alla c.d. pace fiscale, ossia all'istituto che consentiva il pagamento del solo capitale relativo all'Iva non versata e all'Iva indebitamente detratta.
Nel caso di specie vi è quindi anche la prova dell'anteriorità della nascita del credito rispetto al trasferimento immobiliare del 10.2.2022 di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc.
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando - che incide profondamente sulla prova della c.d. scientia damni - dev'essere riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga a pagina 22 di 28 scadenza o sia accertato (ad es., Cass. 17.8.2011 n. 17327).
La circostanza dedotta dal convenuto secondo cui le cartelle esattoriali emesse a seguito dei processi verbali di contestazione sarebbero oggetto di impugnazione non rileva ai fini della sussistenza del requisito del “credito” in tema di azione revocatoria in quanto rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. n. 4212/2020).
Quanto all'eventus damni, è sufficiente considerare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Ord. n. 16221 del 18/06/2019).
La deduzione attorea secondo cui oggetto dell'atto di trasferimento fosse l'unico bene immobile del debitore non è stata contestata dal ed il medesimo non ha offerto CP_1
alcuna prova in ordine alla consistenza del proprio patrimonio ed alla possibilità per il di soddisfarsi proficuamente sullo stesso. Parte_1
Priva di fondamento la allegata insussistenza del pregiudizio ai creditori sul rilievo che pagina 23 di 28 l'immobile trasferito non avrebbe modificato la possibilità per il fallimento di soddisfare il proprio credito in considerazione del suo valore e dei ribassi d'asta la sua vendita in sede esecutiva non avrebbe consentito nemmeno il soddisfacimento del creditore ipotecario.
In materia di revocatoria ordinaria la circostanza che il bene oggetto di atto dispositivo sia gravato da ipoteca a favore di un terzo, come nel caso di specie, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che anche recentemente ha affermato che “In tema di azione revocatoria
ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità
tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto
stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso
che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio,
quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa
all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma
attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità
del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. Ord. n. 5815
del 27/02/2023; si v. anche Cass. 11892/2016).
Ne consegue che la presenza di ipoteche sugli immobili trasferiti con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13.08.2015, n. 16793; Cass.
11892/2016; Cass. 40745/2021) escludendo pertanto che ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
In riferimento alla natura del trasferimento immobiliare, gratuita od onerosa, il convenuto pagina 24 di 28 ha contestato la natura gratuita della cessione oggetto di accordo di separazione allegata dall'attrice, correttamente rilevando la natura onerosa dell'atto di trasferimento attesa la finalità solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento del verso la moglie CP_1
nella misura di € 500,00 mensili e prevedendo l'accollo in capo alla del debito CP_2
residuo dei mutui stipulati dal CP_1
Sussiste anche l'ulteriore elemento della scientia damni, quale consapevolezza da parte del debitore cedente del pregiudizio che l'atto di trasferimento immobiliare può causare alle ragioni creditorie, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito.
Per quanto concerne le disposizioni di natura patrimoniale contenute negli accordi di separazione omologati e la relativa natura, gratuita od onerosa, si osserva che nel ricorso per separazione è previsto espressamente che a fronte della cessione degli immobili la avrebbe rinunciato alla corresponsione di un assegno di mantenimento a proprio CP_2
favore e si sarebbe accollata i mutui fondiari gravanti sugli immobili e sottoscritti dal e pertanto l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso. CP_1
Il debitore ha avuto piena consapevolezza del debito esistente nei Controparte_1
confronti del , già nel 2019 allorquando si è avvalso dell'istituto della c.d. pace Parte_1
fiscale per sanare il dovuto da parte della società, non integralmente adempiuto.
Consegue che al momento in cui e hanno Controparte_1 Controparte_2
proposto il ricorso congiunto per separazione consensuale tra i coniugi (depositato il
20.3.2020) con gli accordi di separazione adottati dalle parti ed omologati con provvedimento del 28.9.2020, contenente l'atto di disposizione degli immobili di sua proprietà a favore del coniuge, il aveva coscienza dell'esistenza del debito della CP_1
società poi fallita nei confronti dell'Erario e della diminuzione, quantitativa e Parte_1
qualitativa, della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc conseguente all'atto in questione.
Risulta, inoltre, sussistente anche in capo alla coniuge convenuta Controparte_2
pagina 25 di 28 la consapevolezza che attraverso l'atto di trasferimento in esecuzione degli CP_2
accordi di separazione il debitore convenuto avrebbe diminuito il patrimonio del coniuge debitore, pregiudicando il soddisfacimento dei creditori, sul rilievo che il rapporto di coniugio tra il debitore ed il terzo e la comune residenza rendono di per sé del tutto inverosimile che la non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul CP_2
disponente quale amministratore unico di al contrario, è la stessa Parte_1
convenuta, nel sostenere che la separazione tra i coniugi fu reale ed effettiva, a confessare di aver conosciuto la situazione economica gravemente compromessa del marito, riferendo essere stata anch'essa causa del naufragio della relazione coniugale.
Per i motivi suesposti appaiono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc sicché deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti del Parte_1
dell'atto pubblico di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di
[...]
separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 a rogito del Notaio di Persona_1
PA (rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data 18 febbraio 2022 presso l'Agenzia
del Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 – reg. part. 686).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste solidalmente a carico dei convenuti in ossequio all'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte (Cass. 20.4.2018 n.
9876: “In tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle
spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula
la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche
discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni
dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al
provvedimento richiesto al giudice”) e si liquidano come da dispositivo in conformità del
D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da €
2.000.001 a € 4.000.000: “il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto
pagina 26 di 28 impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o
comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del
carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per
assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal
debitore”: Cass. Ord. n. 10089 del 09/05/2014; Ord. n. 3697 del 13/02/2020) secondo i valori medi, con applicazione della riduzione del 50% del compenso per le fasi istruttoria,
esclusivamente documentale, e decisionale, meramente ripetitiva degli argomenti già spesi.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. dichiara inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore in persona del curatore pro tempore, l'atto Parte_1
pubblico di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10.2.2022 a rogito del Notaio di Persona_1
PA (rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data 18.2.2022 presso l'Agenzia
del Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 – reg. part. 686), con il quale ha trasferito a la proprietà del Controparte_1 Controparte_2
compendio immobiliare sito nel Comune di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 (ex
34), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di detto Comune, al foglio 19,
particella 988 di are 06.50, ente urbano, e costituito e descritto come segue: -
appartamento al piano terra e primo;
- appartamento al piano secondo;
-
magazzino e ripostiglio al piano terra;
- autorimessa al piano terra;
- annesso
cortile di pertinenza in proprietà esclusiva;
l'intero fabbricato confina con le
particelle 1384, 989, 140, 834, 894, 1133, salvo altri. Dette unità immobiliari
risultano censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rosolina, al foglio 19,
particelle: 988 sub 17, via Carabella n. 34/3, piano T-1, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani
pagina 27 di 28 7,5, superficie catastale totale mq. 209, totale escluse aree scoperte mq. 202,
Rendita Catastale Euro 581,01; 988 sub 15, via Carabella n. 34/4, piano 2, z.c. 1,
cat. A/2, cl. 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 151, totale escluse aree
scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 542,28; 988 sub 10, via Carabella, piano
T, z.c. 1, cat. C/2, cl. 1, mq. 103, superficie catastale totale mq. 108, Rendita
Catastale Euro 180,86; 988 sub 12, via Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2,
mq. 24, superficie catastale totale mq. 29, Rendita Catastale Euro 74,37; 988 sub
13, via Carabella, piano T, bene comune non censibile ai subb 10, 12, 15, 17,
corte; 988 sub 16, via Carabella, piano T-1, bene comune non censibile ai subb 15
e 17, scala;
2. ordina alla Conservatoria le conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
3. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere al in persona del curatore pro tempore, le Parte_1
spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per anticipazioni documentate ed in €
31.200,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 17 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 28 di 28
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1079/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
- attore-
in persona del Curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FISCON ROBERTO
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
con il patrocinio dell'avv. PARISOTTO GIULIA
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-convenuta-
con il patrocinio degli avv. GIROTTO ANDREA E CARTERI UGO
Conclusioni di parte attrice Parte_1
come da foglio depositato in via telematica in data 23.9.2024.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
come da foglio depositato in via telematica in data 24.9.2024.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_2
pagina 1 di 28 come da foglio depositato in via telematica in data 19.9.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il (in seguito anche ”) ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1414 c.c.
o l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di “trasferimento immobiliare
in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 a rogito
del Notaio di PA (rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data Persona_1
18 febbraio 2022 presso l'Agenzia del Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 –
reg. part. 686), con il quale il signor ha trasferito alla signora Controparte_1
la proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune Controparte_2
di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 (ex 34), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di
detto Comune, al foglio 19, particella 988 di are 06.50, ente urbano, costituito da: -
appartamento al piano terra e primo;
- appartamento al piano secondo;
- magazzino e
ripostiglio al piano terra;
- autorimessa al piano terra;
- annesso cortile di pertinenza in
proprietà esclusiva;
l'intero fabbricato confina con le particelle 1384, 989, 140, 834, 894,
1133, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Rosolina, al foglio 19, particelle: 988 sub 17, via Carabella n. 34/3, piano T-1,
z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 209, totale escluse aree
scoperte mq. 202, Rendita Catastale Euro 581,01; 988 sub 15, via Carabella n. 34/4, piano
2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 151, totale escluse aree
scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 542,28; 988 sub 10, via Carabella, piano T, z.c.
1, cat. C/2, cl. 1, mq. 103, superficie catastale totale mq. 108, Rendita Catastale Euro
180,86; 988 sub 12, via Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 24, superficie
catastale totale mq. 29, Rendita Catastale Euro 74,37; 988 sub 13, via Carabella, piano T,
pagina 2 di 28 bene comune non censibile ai subb 10, 12, 15, 17, corte;
988 sub 16, via Carabella, piano
T-1, bene comune non censibile ai subb 15 e 17, scala. Per l'effetto condannarsi i
convenuti a restituire al fallimento attore il compendio immobiliare sito nel Comune di
Rosolina (RO), via Carabella n. 28, sopra descritto libero e sgombro da persone e cose
anche interposte, con i frutti o comunque vantaggi percepiti o percipiendi. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza con
esonero da ogni sua responsabilità al riguardo. Con rifusione di spese e compensi.”.
A sostegno della domanda ha allegato:
- che con sentenza n. 120/2020 del 9 ottobre 2020 il Tribunale di PA ha dichiarato il fallimento della società costituita in data 28.2.2007 tra i soci Parte_1
per l'80%, per il 10% e l'ulteriore 10% a Controparte_1 Persona_2
; Persona_3
- che dalla data di costituzione della società sino alla dichiarazione di fallimento l'amministrazione della stessa è stata affidata all'amministratore unico, CP_1
[...]
- che con provvedimento del 7.4.2022 del Tribunale di Venezia è stato autorizzato in favore del il sequestro conservativo a carico di sui beni Parte_1 Controparte_1
fino alla concorrenza del credito di € 2.765.000,00, affermando, in ordine al fumus boni iuris, “in relazione alla mala gestio concretatasi nella emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui ai processi verbali di constatazione della e della Guardia di Finanza” e ai fini del periculum in mora, che Parte_3
“…le condotte addebitate al resistente quale fonte di responsabilità sono state connotate da sistematicità nella condotta illecita a ciò aggiungendosi che il ha CP_1
recentemente trasferito, non appena disposto il dissequestro penale, un immobile alla moglie dalla quale è separato”;
pagina 3 di 28 Part
- che, come esposto nel predetto ricorso nel corso del 2017, la fallenda società è
stata oggetto di una complessa attività di indagine da parte, prima, dell' Parte_3
di PA e, poi, dalla Guardia di Finanza di Mirano che, a seguito delle
[...]
verifiche compiute, hanno emesso a carico di due Processi Verbali di Parte_1
Constatazione, di cui il primo redatto dall' in data 8 marzo 2017 Parte_3
e il secondo redatto dalla Guardia di finanza di Mirano in data 12 febbraio 2019 e le contestazioni hanno riguardato il concorso della società negli illeciti di Parte_1
emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2012 – 2015;
- che l'amministratore unico, , nelle dichiarazioni rilasciate al Controparte_1
curatore in data 23 ottobre 2020, ha ammesso che “negli anni successivi su sollecitazione del signor al fine di dimostrare agli istituti bancari una attività Per_2
più consistente che consentisse la concessione di maggiori affidamenti bancari si procedette ad acquisti fittizi e successive rivendite fittizie di merce: nel periodo 2014 –
2016 tali operazioni ammontarono a diversi milioni di euro”, con ciò confermando di aver per anni partecipato alla commissione di detti illeciti;
- che negli anni il è stato sottoposto a diversi procedimenti penali, nel corso dei CP_1
quali sono stati disposti (i) in data 22.11.2017 il sequestro preventivo di tutti i suoi beni fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.913.437,85; (ii) in data 26.1.2022, il dissequestro dei beni immobili nonché la restituzione di somme di denaro in precedenza confiscate eccedenti la somma di € 933.000,00;
- che prima dell'annotazione nei registri immobiliari dello svincolo da ultimo citato, in data 10.2.2022, il ha trasferito “il bene di maggior valore” alla ex moglie CP_1
sulla base di un accordo di separazione omologato nel Controparte_2
settembre 2020;
pagina 4 di 28 - che nell'atto di cessione del 10 febbraio 2022 gli ex coniugi, - “sul presupposto che le condizioni di separazione, omologata il 28.9.2020, comprendevano, tra l'altro,
l'impegno da parte del di trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in CP_1
Comune di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 a favore della ex moglie
[...]
a fronte dell'impegno di quest'ultima ad accollarsi il debito residuo Controparte_2
dei mutui (ammontanti complessivamente ad euro 181.482,72) stipulati dal CP_1
con la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco ed ottenere la liberazione del debitore originario – hanno provveduto alla cessione dell'immobile alla CP_2
nonostante la Banca non si fosse ancora espressa sulla possibilità di liberare il debitore, prevedendo, nel caso in cui non si realizzasse la liberazione del signor dagli obblighi dei contratti di mutuo, che vi fosse una novazione CP_1
dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo nei termini di un obbligo di mantenimento a carico della e a favore dell'ex marito consistente in CP_2
prestazioni varie che le parti quantificavano nella misura massima di euro 1.700
mensili fino all'estinzione dei mutui di cui sopra”;
- che l'atto di cessione immobiliare del 10 febbraio 2022 è affetto da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 cc o, in ogni caso, costituisce atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 cc;
- che la prova presuntiva della simulazione assoluta dell'atto di cessione emerge da elementi gravi, precisi e concordanti fondati sulle seguenti circostanze: 1) la separazione consensuale tra i coniugi e la cessione dell'immobile è avvenuta a distanza di ben 40 anni dalla celebrazione del matrimonio e solo dopo la conclusione delle indagini dell' e la Guardia di Finanza ed il provvedimento Parte_3
di sequestro preventivo penale dei beni del 2) ha CP_1 Controparte_1
mantenuto la residenza presso la villa ceduta alla moglie anche nei mesi successivi al pagina 5 di 28 decreto di omologa della separazione (in data 23 ottobre 2020, egli ha dichiarato al curatore di risiedere ancora nella villa e la richiesta di trasferimento della residenza in via dei Cesari n. 37 è stata presentata dal medesimo solamente nel febbraio 2021; 3)
“la residenza è stata fittiziamente trasferita da a Rosolina, via dei Controparte_1
Cesari n. 37, ossia in un'abitazione in totale stato di abbandono, tant'è che il signor continua a vivere, con la moglie, presso la villa ceduta a quest'ultima”; 4) CP_1
l'insussistenza di un obbligo in capo al di mantenere le figlie, non conviventi CP_1
e sposate e la moglie, imprenditrice, e che quindi gode di redditi propri precisando che egli collabora abitualmente con la moglie nella gestione delle imprese di quest'ultima;
5) la cessione della villa alla moglie è stata stipulata (in data 10.02.2022) nonostante il bene fosse ancora “vincolato” dal sequestro penale essendo il dissequestro disposto in data 26 gennaio 2022 ma, alla data di cessione, non ancora stato eseguito mediante cancellazione della trascrizione;
6) la cessione della villa alla moglie è atto sproporzionato rispetto all'accollo da parte di quest'ultima dei mutui, ancora gravanti su detto bene, di soli € 180.000,00;
- in subordine, la sussistenza delle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc ovvero (i) il diritto di credito del fallimento verso il CP_1
quantomeno per € 2.765.000,00, “come evidenziato dal Tribunale di Venezia, nel provvedimento del 7 aprile 2022 con cui è stato concesso in favore del e a Parte_1
carico del signor il sequestro conservativo inaudita altera parte di tutti i beni CP_1
di quest'ultimo fino alla concorrenza di € 2.765.000,00”; (ii) l'anteriorità del credito del fallimento rispetto alla cessione immobiliare de qua in quanto “il credito risarcitorio ex art. 2476 c.c. e 146 l.fall., azionato in sede civile dalla curatela nei confronti del deriva da una serie di illeciti (anche penali) posti in essere da CP_1
quest'ultimo già nel 2015 nonché espressamente ammessi e riconosciuti dal medesimo pagina 6 di 28 e detti illeciti hanno dato avvio ad un procedimento penale che, nel 2017, ha CP_1
condotto al sequestro preventivo penale di tutti i beni del signor Detti illeciti CP_1
sono stati riconosciuti dal convenuto anche per la circostanza che lo stesso, nel 2019,
quale amministratore unico della fallita società, ha presentato la c.d. pace fiscale, ossia l'istituto che consente il pagamento del solo capitale relativo all'Iva non versata e all'Iva indebitamente detratta;
(iii)la natura gratuita della cessione immobiliare de qua escludendosi che la cessione sia stata pattuita in funzione solutoria di un obbligo di mantenimento della moglie non disponendo del contenuto degli accordi di separazione;
(iv) l'eventus damni e (v) l'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio alla massa dei creditori del fallimento in capo al debitore CP_1
nonché alla derivante dall'atto dispositivo.
[...] CP_2
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio il convenuto
, chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo in fatto: Controparte_1
- quanto alla reale compagine sociale della ed al concreto ruolo Parte_1
all'interno della società, di non essere il reale gestore degli affari sociali della società
“ma solo una “figura di comodo”, messa a copertura del vero amministratore di fatto e socio di maggioranza dell'odierna fallita, ossia il Sig. ”, di essere Persona_4
“socio di minoranza nonché “uomo di paglia” del sig. ”, di non avere Per_2
accesso alla pec aziendale, di essere del tutto estraneo alla gestione sociale e di aver agito “su sollecitazione del sig. ” ; Per_2
- che a seguito dei processi verbali di contestazione emessi dall Parte_3
per credito erariale la società ha chiesto la cd. Pace Fiscale corrispondendo gli importi dovuti e successivamente impugnato il processo verbale di contestazione emesso dalla
Guardia di Finanza;
pagina 7 di 28 - di non essere stato a conoscenza delle istanze di e della procedura pre- Persona_5
fallimentare aperta in danno di e comunque di aver tenuto un Parte_1
atteggiamento collaborativo con la curatela;
- che le vicende giudiziarie che hanno colpito “fratturavano Controparte_1
inevitabilmente l'unione di coppia” con richiesta di separazione da parte della moglie,
, odierna convenuta, e di corresponsione di un assegno di Controparte_2
mantenimento in proprio favore, escludendo un intento frodatorio della separazione;
- di non poter corrispondere il mantenimento alla moglie a causa del sequestro del proprio patrimonio e, su richiesta della moglie, i coniugi sono hanno concordato di convertire tale obbligo nella cessione della piena proprietà della casa coniugale, se e quando fosse stata dissequestrata, con accollo in capo alla medesima del residuo del mutuo contratto dal di circa € 180.000,00; CP_1
- di aver trasferito la propria residenza nell'immobile sito in Rosolina in via Cesari n.
37, oggetto di contratto di comodato, dopo l'omologa della separazione;
- di aver trasferito, avveratasi la condizione prevista negli accordi di separazione del dissequestro dell'immobile (26.1.2022), in adempimento del predetto accordo, la proprietà dell'abitazione coniugale alla escludendo la natura simulata CP_2
dell'accordo, sul presupposto che in quel momento, avendo già subito il sequestro di tutti i beni, non fosse prevedibile l'ipotesi di doversi in futuro difendere dalle pretese avanzate dal nel presente giudizio;
Parte_1
- di aver trascorso molto tempo presso l'ex casa coniugale per dare sostegno alla che sarebbe affetta da una malattia;
CP_2
- l'insussistenza di elementi, neppure presuntivi, a fondamento della domanda di simulazione assoluta, considerato che la separazione è stata chiesta in ragione della irreversibile crisi coniugale a seguito delle vicende giudiziarie del convenuto e pagina 8 di 28 volendo i coniugi concludere un negozio di trasferimento della proprietà
dell'immobile, attuato in adempimento agli impegni presi in sede di separazione;
- quanto alla domanda revocatoria, ha affermato la natura onerosa del trasferimento in considerazione dell'accollo da parte della del residuo del mutuo acceso dal CP_2
e la funzione solutoria compensativa della attribuzione immobiliare, CP_1
dell'obbligazione di mantenimento assunta dal verso la di € 500,00 CP_1 CP_2
mensili versati con una liquidazione una tantum;
la insussistenza del presupposto dell'eventus damni sul rilievo del modesto valore dell'immobile, stimabile in una somma non maggiore di 250.000,00 euro e sulla circostanza che il fallimento non avrebbe potuto soddisfarsi sul bene medesimo attesa la presenza di un istituto bancario creditore privilegiato munito di garanzia ipotecaria;
l'insussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del
Fallimento, in capo a sé ed alla avendo adempiuto ad un proprio debito nei CP_2
confronti della convenuta . Controparte_2
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per tutti i motivi di cui in narrativa
accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande svolte dal Parte_1
nei confronti del sig. e, per l'effetto, respingersi le stesse;
•
[...] Controparte_1
Competenze, spese, accessori di legge e rimborso forfettario interamente rifusi”.
Si è costituita in giudizio anche la convenuta resistendo alla Controparte_2
domanda chiedendo il rigetto delle domande attoree nei propri confronti.
Ha dedotto:
- la propria estraneità agli affari della fallita società affermando che, di Parte_1
comune accordo, il marito ha accettato la proposta di di Controparte_1 Per_2
Part fare da “prestanome” “intestandosi parte delle quote della newco (la e Parte_1
assumendo formalmente la carica di amministratore della stessa”, pur tuttavia pagina 9 di 28 continuando i coniugi a lavorare insieme nelle imprese “familiari” (Confezioni Stireria
Beltrame e Delta Mar Società Agricola);
- che la decisione di separarsi dal è stata adottata a causa del venir meno della CP_1
stima e fiducia nei suoi confronti e della disgregazione dell'affectio coniugalis dopo aver scoperto il coinvolgimento dello stesso nelle vicende giudiziarie, nelle indagini di polizia tributaria sopra richiamate e nei provvedimenti di sequestro eseguiti anche sulla casa coniugale e sui conti correnti cointestati tra moglie e marito;
- che, attesa la sperequazione reddituale tra i coniugi, e non potendo chiedere l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ha chiesto la CP_1
corresponsione di un assegno di mantenimento per una somma non minore di € 500,00
mensili e, a fronte dell'impossibilità di corrispondere la somma da parte del a CP_1
causa del blocco dei conti correnti, ha proposto di convertire la domanda di assegno nella cessione della piena proprietà della casa coniugale “se e quando fosse stata dissequestrata”, accordo contenuto nel ricorso per separazione;
- che la separazione è stata omologata alle condizioni concordate.
Con allegazioni esattamente sovrapponibili a quelle contenute nella comparsa di risposta di ha dedotto: Controparte_1
- che, con l'avverarsi della condizione del dissequestro dell'immobile di cui è causa
(disposto in data 26.01.22), il nel rispetto degli obblighi assunti in sede di CP_1
omologa, giusta atto rogito di data 10.2.2022 ha trasferito alla la proprietà CP_2
dell'abitazione ove risiede in via esclusiva, contestando la circostanza che il CP_1
risieda presso tale immobile;
- l'insussistenza di qualsivoglia intento simulatorio considerato che le vicende giudiziarie del sono una causa naturale della crisi familiare ed altresì legittime CP_1
le pretese economiche nei confronti del marito stante la differenza reddituale;
che il pagina 10 di 28 trasferimento della casa coniugale in sostituzione dell'assegno di mantenimento è
avvenuto nel rispetto degli accordi di separazione, dopo la liberazione dal sequestro penale;
che la tempistica dell'atto di trasferimento, non può essere ritenuta sospetta,
visto che la cessione era già stata pattuita da due anni;
- quanto alla domanda revocatoria, ha affermato la natura onerosa del trasferimento in considerazione dell'accollo da parte della del residuo del mutuo acceso dal CP_2
e la natura solutoria compensativa della attribuzione immobiliare, CP_1
dell'obbligazione di mantenimento assunta dal verso la la CP_1 CP_2
insussistenza del presupposto dell'eventus damni sul rilievo del modesto valore dell'immobile e della circostanza che il fallimento non avrebbe potuto soddisfarsi sul bene medesimo attesa la presenza di un istituto bancario creditore privilegiato munito di garanzia ipotecaria;
l'insussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del , in capo a sé ed al Parte_1 CP_1
avendo quest'ultimo adempiuto al proprio debito nei confronti della convenuta.
Ha concluso chiedendo: “accertarsi e dichiararsi per tutte le ragioni innanzi esposte,
l'infondatezza delle domande svolte dal nei confronti della Parte_1
sig.ra e, per l'effetto, respingersi le stesse, - Competenze, Controparte_2
spese, accessori di legge e rimborso forfettario interamente rifusi”.
Celebrata la prima udienza in data 26.10.2022 il primo giudice, su richiesta concorde delle parti, ha concesso un rinvio della causa attesa la pendenza di trattative.
Giunta alla cognizione di questo giudice, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6
cpc, con ordinanza del 23.9.2023, ritenuta la causa decidibile sulla base della documentazione prodotta, irrilevanti ovvero ultronee le prove orali richieste, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito in via telematica di note scritte in vista dell'udienza del 24.9.2024 tenutasi in modalità cartolare, data in cui è la causa è stata pagina 11 di 28 trattenuta in decisione assegnando alle parti termine fino al 22.11.2024 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito di eventuali memorie di replica.
***
Va dato atto della completezza della documentazione in atti ai fini della decisione e confermata l'ordinanza del 23.9.2023 con la quale non sono state ammesse le prove orali richieste da tutte le parti, perché irrilevanti ed ultronee.
Appare opportuno evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio è
l'accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 cc o, in via subordinata, della revocabilità, ex art. 2901 cc, dell'atto pubblico di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 tra CP_1
e a rogito del Notaio di PA
[...] Controparte_2 Persona_1
(rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data 18 febbraio 2022 presso l'Agenzia del
Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 – reg. part. 686), avente ad oggetto gli immobili siti in “Comune di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 (ex 34), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di detto Comune, al foglio 19, particella 988 di are 06.50, ente urbano, costituito da: - appartamento al piano terra e primo;
- appartamento al piano secondo;
- magazzino e ripostiglio al piano terra;
- autorimessa al piano terra;
- annesso cortile di pertinenza in proprietà esclusiva;
l'intero fabbricato confina con le particelle
1384, 989, 140, 834, 894, 1133, salvo altri. Dette unità immobiliari risultano censite al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Rosolina, al foglio 19, particelle: 988 sub 17, via
Carabella n. 34/3, piano T-1, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, superficie catastale totale mq.
209, totale escluse aree scoperte mq. 202, Rendita Catastale Euro 581,01; 988 sub 15, via
Carabella n. 34/4, piano 2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 151,
totale escluse aree scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 542,28; 988 sub 10, via pagina 12 di 28 Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/2, cl. 1, mq. 103, superficie catastale totale mq. 108,
Rendita Catastale Euro 180,86; 988 sub 12, via Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2,
mq. 24, superficie catastale totale mq. 29, Rendita Catastale Euro 74,37; 988 sub 13, via
Carabella, piano T, bene comune non censibile ai subb 10, 12, 15, 17, corte;
988 sub 16,
via Carabella, piano T-1, bene comune non censibile ai subb 15 e 17, scala”.
Giova premettere che la Suprema Corte non ha mai dubitato della esperibilità dell'azione di simulazione e dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto, affermando che i negozi contenenti attribuzioni patrimoniali tra i coniugi, ove recepite tra le condizioni della separazione coniugale omologata, sono soggetti alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi (Cass. 24687/2022; Cass. 15169/2022; Cass. 10443/2019).
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo esterno. Ne consegue la possibilità di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi l'intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto (Cass. 30.4.2024 n.
11525).
Ancora, Cass. 11.8.2022 n 24687 ha statuito che “In tema di separazione consensuale, che
le clausole dell'accordo di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad
entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri
diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di
assicurarne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasioni
della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere
vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all'azione revocatoria da parte dei
pagina 13 di 28 terzi creditori, non ostandovi l'intervenuta omologazione da parte del giudice.
Inoltre, la Cassazione ha affermato che non sussiste ragione ostativa alla proponibilità,
all'interno del medesimo giudizio, in via tra loro alternativa o subordinata, dell'azione revocatoria e dell'azione di simulazione (“L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e
quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via
alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso,
l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta
valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede
espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo
nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra”
Cass. 15.3.2024 n. 7121 – conforme Cass. 19.10.2019 n. 21083).
L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità,
in quanto la prima mira ad accertare l'esistenza di un rapporto apparente in quanto insussistente mentre la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto.
1. Sulla domanda di simulazione.
La prima domanda svolta dal Fallimento attore concerne la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 tra e Controparte_1 Controparte_2
Tale domanda appare infondata, in quanto sulla base delle risultanze acquisite
[...]
non può ritenersi raggiunta la prova della simulazione dell'atto impugnato.
Ricorre l'ipotesi di simulazione assoluta nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, pur stipulano un contratto, c.d. simulato, intendono invece negare la conclusione di un accordo tra loro: l'azione di simulazione mira ad accertare un negozio apparente ma in realtà
insussistente.
pagina 14 di 28 Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori ma è necessario provare specificamente che il trasferimento immobiliare sia stato soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirlo (Cass. 20.10.2008 n. 25490)
Sotto il profilo istruttorio, quando a far valere la simulazione sia un creditore o un terzo,
diversamente da quanto accade nei rapporti tra le parti contraenti, la prova dell'accordo simulato può essere fornita con ogni mezzo, dunque anche per testimoni e per presunzioni,
in considerazione del fatto che essi non possono materialmente procurarsi la c.d.
controdichiarazione, trattandosi di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali (tra le molte,
Cass. ord. n. 36478 del 24/11/2021).
Nel caso di specie, ad agire è il terzo rispetto alle parti stipulanti Parte_1
l'atto di trasferimento e, pertanto, la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo,
anche tramite presunzioni.
Dai documenti versati in atti non emergono tuttavia elementi gravi, precisi e concordanti,
ai sensi dell'art. 2729 c.c., dai quali, considerati nella loro interezza e unitarietà, sia possibile presumere l'asserita simulazione assoluta, ovverosia l'assenza della volontà di stipulare un atto di trasferimento immobiliare in adempimento di accordi di separazione tra coniugi e di non volerne gli effetti.
Si osserva che la cessione del bene immobile effettuata in esecuzione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione si è realmente perfezionata, spiegando i suoi effetti tra le parti.
Non appare dirimente la circostanza che la separazione sia sopraggiunta dopo 40 anni di matrimonio, né appare inequivocamente provato il fatto che il abbia mantenuto la CP_1
propria residenza presso l'immobile ceduto alla moglie;
infatti, nel ricorso per separazione pagina 15 di 28 presentato dai coniugi (doc. 21 convenuto era invero previsto che il marito CP_1
trasferisse la propria residenza altrove in data successiva al deposito dell'omologa; inoltre,
risulta che in data 30.12.2020 il abbia stipulato un contratto di comodato avente ad CP_1
oggetto l'immobile in Via dei Cesari n. 37 (doc. 25 registrato il 14.1.2021, CP_1
richiedendo la relativa variazione anagrafica.
Non decisiva, ai fini della apparenza degli accordi di separazione, risulta neppure la circostanza che l'immobile oggetto di comodato si trovi in stato di abbandono, di per sé
non provata dall'attore (non potendo desumersi tale situazione dalle fotografie allegate dalla curatela che raffigurano comunque stanze ammobiliate con la presenza di effetti personali), né quanto risulta dalle relazioni investigative allegate dalla curatela (docc. 15-
16 ), con particolare riferimento al fatto che l'immobile ove il convenuto ha Parte_1
trasferito la residenza risulterebbe privo del nominativo sul campanello.
Quanto alla frequentazione da parte del della casa coniugale e dell'azienda di cui è CP_1
titolare la si evidenza che essa risulta provata con riferimento ai giorni 26, 27 e CP_2
29 aprile 2022 e 3 e 4 maggio 2022, in un periodo eccessivamente breve per potersi ritenere indizio di un comportamento abituale ed esclusivo.
Non appare assolutamente inverosimile il contesto nel quale il trasferimento immobiliare è
avvenuto, e dunque il fatto che, pur dopo molti anni di matrimonio, la crisi economica e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il convenuto possano aver compromesso il rapporto coniugale, pur in presenza di figlie maggiorenni ed autonome.
Da tali considerazioni deriva che non può ritenersi raggiunta prova confortante dell'assoluta mancanza di volontà in capo ai contraenti, odierni convenuti, di concludere il trasferimento immobiliare per cui è causa.
La domanda di simulazione assoluta va pertanto rigettata.
2. Sull'azione revocatoria ex art. 2901 cc.
pagina 16 di 28 La domanda revocatoria formulata in via subordinata risulta invece fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre prima di tutto ricordare i principi recentemente espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità:
- i trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria, in quanto privi del carattere di “doverosità” che delimita il campo applicativo dell'esenzione di cui all'art. cc (Cass. ord. 17612/2018);
- sono soggetti ad azione revocatoria anche “gli atti con un profondo valore etico e morale”, come quello in cui il debitore, per adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito al coniuge, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. 26.07.2005 n.15603);
- “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede
di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero
costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di
azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta
omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi
creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né
nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo
di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al
mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza
dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del
medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della
differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come
oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o
pagina 17 di 28 meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i
rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale” (Cass. Ord. 15.4.2019 n. 10443);
Inoltre, è stato chiarito che: “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del
trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza
ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine
dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza
dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo
creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione
revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901,
comma 3, c.c.” (Cass. 21358/2020).
In definitiva, la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sulla possibilità, da parte dei creditori di uno dei due coniugi, di esperire azione revocatoria ordinaria nei riguardi di negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui medesimi compiuti in esecuzione di accordi omologati in sede di separazione consensuale (v. ad es. Cass. 04.07.2019 n. 17908; Cass. Ord. 15.04.2019 n.
10443; Cass. 26.1.2016 n. 1404, Cass. 10.4.2013 n. 8678).
Ciò premesso, si osserva inoltre che a norma dell'art. 2901 cc il creditore che alleghi la natura pregiudizievole di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore può
chiedere ed ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa degli stessi a condizione (i) che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato con tale atto alle ragioni creditorie ovvero che, se atto posto in essere prima del sorgere del credito, che esso fosse preordinato dolosamente al fine di recare il suddetto pregiudizio e che (ii) il terzo avente causa, in caso di atto a titolo oneroso, fosse consapevole del pregiudizio arrecato dall'atto ovvero che, se posto in essere prima del sorgere del credito, che egli fosse partecipe della dolosa pagina 18 di 28 preordinazione posta in essere dal debitore.
I requisiti per l'accoglimento - in funzione conservativa del credito - della c.d. actio
pauliana sono, quindi, quelli tradizionalmente individuati nella sussistenza del diritto di credito, nell'eventus damni, nella scientia damni in capo al debitore disponente, e nella medesima consapevolezza del pregiudizio arrecato in capo al terzo avente causa a titolo oneroso.
In materia, e per quanto qui d'interesse, la stabile e risalente giurisprudenza della Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che:
a) il requisito del c.d. eventus damni, cioè il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto revocando, non deve necessariamente concretarsi in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, e tanto meno nella totale compromissione della sua consistenza, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità di realizzazione del credito, al punto da rendere ammissibile la revocatoria anche di atti dispositivi aventi ad oggetto beni gravati da garanzia ipotecaria tali da consumarne tutto il valore (ad es., Cass.
19.4.2018 n. 9635);
b) il danno o il pericolo di danno può concernere tanto l'entità della garanzia patrimoniale (anche generica), quanto la qualità dei beni che formano oggetto della medesima, la quale ben può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, quali i beni immobili, con beni distraibili quale il denaro o comunque non facilmente aggredibili dai creditori (ad es., Cass. 20.10.2008 n. 25490);
c) il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando - il che incide profondamente sulla prova della c.d. scientia damni - dev'essere riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga a pagina 19 di 28 scadenza o sia accertato (ad es., Cass. 17.8.2011 n. 17327);
d) il requisito dell'intento frodatorio da parte del debitore disponente non è
necessariamente integrato dalla sola, specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito, ma risulta sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore (Cass.
26.2.2002 n. 2792);
e) la posizione del terzo acquirente trova protezione solo laddove l'acquisto sia effettivamente avvenuto a titolo oneroso, e solo allorchè egli non sia stato partecipe dell'intento frodatorio - così come sopra definito - del debitore, mentre, in caso di atti a titolo gratuito, non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. 17.5.2010 n. 12045);
f) pur in caso di atto dispositivo a titolo oneroso successivo rispetto al sorgere del credito, affinchè sia ritenuto ricorrere l'estremo soggettivo in capo al terzo basterà
provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. 15.2.2011 n. 3676), non essendo comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass.
3.5.2010 n. 10623), né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dell'eventuale stato di insolvenza del debitore (Cass. 18.1.2007 n. 1068);
g) pur in caso di atto dispositivo a titolo oneroso successivo rispetto al sorgere del credito, affinchè sia ritenuto ricorrere l'estremo soggettivo in capo al terzo basterà
pagina 20 di 28 provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. 15.2.2011 n. 3676), non essendo comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass.
3.5.2010 n. 10623), né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dell'eventuale stato di insolvenza del debitore (Cass. 18.1.2007 n. 1068);
h) la prova dell'effettiva consapevolezza del debitore, nonché di quella del terzo acquirente a titolo oneroso, può fornirsi per presunzioni (Cass. 30.12.2014 n. 27546;
Cass. 18.9.2015 n. 18315), valorizzando elementi quali le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito (Cass. 18.11.2011 n. 21503), la qualità delle parti e l'esistenza di rapporti di parentela o coabitazione tra le parti (Cass.
6.6.2014 n. 12836; Cass.
10.10.2008 n. 25016), la tempistica dell'atto dispositivo rispetto alla pretesa del creditore (ancora Cass. 10.10.2008 n. 25016);
i) la nozione di "credito" considerata dall'azione pauliana va intesa in senso ampio, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione.
È dunque onere del creditore che agisca ex art. 2901 cc provare l'esistenza di un rapporto di credito, la lesione generica della garanzia patrimoniale, consistente nella maggiore incertezza o difficoltà di giungere alla realizzazione del credito, e la consapevolezza, nel senso della conoscenza o conoscibilità, in capo al debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore. Spetta al debitore convenuto provare “che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. ord. n. 16221 del
18/06/2019).
pagina 21 di 28 Premessi questi presupposti giuridici e giurisprudenziali, occorre analizzare la situazione emergente dalla fattispecie oggetto di causa.
Si rileva innanzitutto come vi sia la prova del diritto di credito risarcitorio ex art. 2476 cc e
146 l. fall. della curatela attrice nei confronti del come evidenziato nel CP_1
provvedimento del Tribunale di Venezia -Sezione specializzata in materia di imprese- del
7.4.2022 con cui è stato concesso in favore del istante e a carico del convenuto Parte_1
sequestro conservativo su beni mobili, immobili e sui crediti anche presso terzi CP_1
fino alla concorrenza del credito di € 2.765.000,00 (doc. 5 ) e nella successiva Parte_1
ordinanza confermativa del sequestro del 24.5.2022 (doc. 13 fallimento allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc) che ha ridotto la somma oggetto di sequestro da €
2.765.000,00 a € 2.300,000,00, rappresentando quest'ultima somma l'entità della ragione di credito.
Detto credito trae origine da illeciti, anche di rilevanza penale, posti in essere comunque in data anteriore all'atto dispositivo per cui è causa, che hanno dato origine al procedimento penale a carico del e giustificato l'adozione del provvedimento di sequestro CP_1
preventivo di cui si è dato conto. Gli illeciti sono stati riconosciuti dal convenuto, che nel corso del 2019, quale amministratore unico della fallita società, ha presentato domanda di accesso alla c.d. pace fiscale, ossia all'istituto che consentiva il pagamento del solo capitale relativo all'Iva non versata e all'Iva indebitamente detratta.
Nel caso di specie vi è quindi anche la prova dell'anteriorità della nascita del credito rispetto al trasferimento immobiliare del 10.2.2022 di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc.
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando - che incide profondamente sulla prova della c.d. scientia damni - dev'essere riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga a pagina 22 di 28 scadenza o sia accertato (ad es., Cass. 17.8.2011 n. 17327).
La circostanza dedotta dal convenuto secondo cui le cartelle esattoriali emesse a seguito dei processi verbali di contestazione sarebbero oggetto di impugnazione non rileva ai fini della sussistenza del requisito del “credito” in tema di azione revocatoria in quanto rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. n. 4212/2020).
Quanto all'eventus damni, è sufficiente considerare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Ord. n. 16221 del 18/06/2019).
La deduzione attorea secondo cui oggetto dell'atto di trasferimento fosse l'unico bene immobile del debitore non è stata contestata dal ed il medesimo non ha offerto CP_1
alcuna prova in ordine alla consistenza del proprio patrimonio ed alla possibilità per il di soddisfarsi proficuamente sullo stesso. Parte_1
Priva di fondamento la allegata insussistenza del pregiudizio ai creditori sul rilievo che pagina 23 di 28 l'immobile trasferito non avrebbe modificato la possibilità per il fallimento di soddisfare il proprio credito in considerazione del suo valore e dei ribassi d'asta la sua vendita in sede esecutiva non avrebbe consentito nemmeno il soddisfacimento del creditore ipotecario.
In materia di revocatoria ordinaria la circostanza che il bene oggetto di atto dispositivo sia gravato da ipoteca a favore di un terzo, come nel caso di specie, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che anche recentemente ha affermato che “In tema di azione revocatoria
ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità
tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto
stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso
che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio,
quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa
all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma
attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità
del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. Ord. n. 5815
del 27/02/2023; si v. anche Cass. 11892/2016).
Ne consegue che la presenza di ipoteche sugli immobili trasferiti con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13.08.2015, n. 16793; Cass.
11892/2016; Cass. 40745/2021) escludendo pertanto che ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
In riferimento alla natura del trasferimento immobiliare, gratuita od onerosa, il convenuto pagina 24 di 28 ha contestato la natura gratuita della cessione oggetto di accordo di separazione allegata dall'attrice, correttamente rilevando la natura onerosa dell'atto di trasferimento attesa la finalità solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento del verso la moglie CP_1
nella misura di € 500,00 mensili e prevedendo l'accollo in capo alla del debito CP_2
residuo dei mutui stipulati dal CP_1
Sussiste anche l'ulteriore elemento della scientia damni, quale consapevolezza da parte del debitore cedente del pregiudizio che l'atto di trasferimento immobiliare può causare alle ragioni creditorie, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito.
Per quanto concerne le disposizioni di natura patrimoniale contenute negli accordi di separazione omologati e la relativa natura, gratuita od onerosa, si osserva che nel ricorso per separazione è previsto espressamente che a fronte della cessione degli immobili la avrebbe rinunciato alla corresponsione di un assegno di mantenimento a proprio CP_2
favore e si sarebbe accollata i mutui fondiari gravanti sugli immobili e sottoscritti dal e pertanto l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso. CP_1
Il debitore ha avuto piena consapevolezza del debito esistente nei Controparte_1
confronti del , già nel 2019 allorquando si è avvalso dell'istituto della c.d. pace Parte_1
fiscale per sanare il dovuto da parte della società, non integralmente adempiuto.
Consegue che al momento in cui e hanno Controparte_1 Controparte_2
proposto il ricorso congiunto per separazione consensuale tra i coniugi (depositato il
20.3.2020) con gli accordi di separazione adottati dalle parti ed omologati con provvedimento del 28.9.2020, contenente l'atto di disposizione degli immobili di sua proprietà a favore del coniuge, il aveva coscienza dell'esistenza del debito della CP_1
società poi fallita nei confronti dell'Erario e della diminuzione, quantitativa e Parte_1
qualitativa, della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc conseguente all'atto in questione.
Risulta, inoltre, sussistente anche in capo alla coniuge convenuta Controparte_2
pagina 25 di 28 la consapevolezza che attraverso l'atto di trasferimento in esecuzione degli CP_2
accordi di separazione il debitore convenuto avrebbe diminuito il patrimonio del coniuge debitore, pregiudicando il soddisfacimento dei creditori, sul rilievo che il rapporto di coniugio tra il debitore ed il terzo e la comune residenza rendono di per sé del tutto inverosimile che la non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul CP_2
disponente quale amministratore unico di al contrario, è la stessa Parte_1
convenuta, nel sostenere che la separazione tra i coniugi fu reale ed effettiva, a confessare di aver conosciuto la situazione economica gravemente compromessa del marito, riferendo essere stata anch'essa causa del naufragio della relazione coniugale.
Per i motivi suesposti appaiono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc sicché deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti del Parte_1
dell'atto pubblico di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di
[...]
separazione tra coniugi” del 10 febbraio 2022 a rogito del Notaio di Persona_1
PA (rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data 18 febbraio 2022 presso l'Agenzia
del Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 – reg. part. 686).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste solidalmente a carico dei convenuti in ossequio all'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte (Cass. 20.4.2018 n.
9876: “In tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle
spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula
la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche
discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni
dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al
provvedimento richiesto al giudice”) e si liquidano come da dispositivo in conformità del
D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da €
2.000.001 a € 4.000.000: “il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto
pagina 26 di 28 impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o
comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del
carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per
assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal
debitore”: Cass. Ord. n. 10089 del 09/05/2014; Ord. n. 3697 del 13/02/2020) secondo i valori medi, con applicazione della riduzione del 50% del compenso per le fasi istruttoria,
esclusivamente documentale, e decisionale, meramente ripetitiva degli argomenti già spesi.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. dichiara inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore in persona del curatore pro tempore, l'atto Parte_1
pubblico di “trasferimento immobiliare in adempimento degli accordi di separazione tra coniugi” del 10.2.2022 a rogito del Notaio di Persona_1
PA (rep. n. 41297 – racc. 22594), trascritto in data 18.2.2022 presso l'Agenzia
del Territorio di Venezia – GG (reg. gen. n. 928 – reg. part. 686), con il quale ha trasferito a la proprietà del Controparte_1 Controparte_2
compendio immobiliare sito nel Comune di Rosolina (RO), via Carabella n. 28 (ex
34), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di detto Comune, al foglio 19,
particella 988 di are 06.50, ente urbano, e costituito e descritto come segue: -
appartamento al piano terra e primo;
- appartamento al piano secondo;
-
magazzino e ripostiglio al piano terra;
- autorimessa al piano terra;
- annesso
cortile di pertinenza in proprietà esclusiva;
l'intero fabbricato confina con le
particelle 1384, 989, 140, 834, 894, 1133, salvo altri. Dette unità immobiliari
risultano censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rosolina, al foglio 19,
particelle: 988 sub 17, via Carabella n. 34/3, piano T-1, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani
pagina 27 di 28 7,5, superficie catastale totale mq. 209, totale escluse aree scoperte mq. 202,
Rendita Catastale Euro 581,01; 988 sub 15, via Carabella n. 34/4, piano 2, z.c. 1,
cat. A/2, cl. 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 151, totale escluse aree
scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 542,28; 988 sub 10, via Carabella, piano
T, z.c. 1, cat. C/2, cl. 1, mq. 103, superficie catastale totale mq. 108, Rendita
Catastale Euro 180,86; 988 sub 12, via Carabella, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2,
mq. 24, superficie catastale totale mq. 29, Rendita Catastale Euro 74,37; 988 sub
13, via Carabella, piano T, bene comune non censibile ai subb 10, 12, 15, 17,
corte; 988 sub 16, via Carabella, piano T-1, bene comune non censibile ai subb 15
e 17, scala;
2. ordina alla Conservatoria le conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
3. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere al in persona del curatore pro tempore, le Parte_1
spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per anticipazioni documentate ed in €
31.200,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 17 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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