Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7608/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2024
da
[...]
[...]
Parte_1 nella loro qualità, rispettivamente di moglie e figlia del defunto sig. RSona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to Paolo Maria Angelone e dall'avv.to Franco Scarpelli in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati nel di loro studio in Milano, corso Italia, 8 ricorrenti contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale della Lombardia, elettivamente
[...] domiciliato in Milano presso l'Avvocatura Inail di Milano Via Mazzini n.7, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Piluso, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
All'udienza a ciò deputata, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, la signora ed i signori Pt_1 Pt_1 nelle loro qualità innanzi indicate, si sono rivolti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio l'INAIL, hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare la sussistenza in capo al signor della malattia RSona_1 professionale derivante dall'esposizione all'amianto nel periodo indicato in atti, precisando il grado di inabilità permanente in misura pari al 100% o nel diverso grado che dovesse risultare in corso di causa e, conseguentemente,
b) accertare e dichiarare il diritto del signor alla rendita diretta, oltre RSona_1 al diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo per le Vittime dell'Amianto, a decorrere dal novembre 2022 fino al 1° luglio 2023, o al diverso periodo ritenuto di giustizia e, conseguentemente c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti tutti, in qualità di eredi del signor alle prestazioni di cui al precedente punto b) per i motivi di cui in RSona_1 ricorso e, conseguentemente d) condannare l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere ai ricorrenti i ratei delle prestazioni di cui al precedente punto b), in quota parte di 1/3 ciascuno e in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
e) accertare e dichiarare il diritto della signora ai sensi dell'art. Parte_1
85 D.P.R. n. 1124/1965, alla rendita spettante alla coniuge superstite a decorrere dal
2 luglio 2023, oltre alle prestazioni aggiuntive del Fondo per le Vittime dell'Amianto e all'assegno funerario e, conseguentemente,
f) condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere alla signora le prestazioni di cui al precedente punto Parte_1
d) in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
g) condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] rimborso dei compensi e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone, legale anticipatario, nonché al rimborso del contributo unificato”.
A tal fine hanno dedotto:
-che il loro dante causa, sig. deceduto il 1 luglio 2023 per “neoplasia RSona_1 mesoteliale, metastasi polmonare pleuriche, linfonodali, fegato, metastasi scheletriche, caccessia neoplastica”, aveva, in vita, lavorato dal 1961 al 1987 alle dipendenze dell'attuale società quale addetto alla manutenzione della sala ove Parte_2 erano situate le pompe per gli inchiostri ed i solventi alla manutenzione delle rotative di stampa del giornale oltre che alla realizzazione degli impianti di condizionamento;
-che, a che a seguito delle bonifiche eseguite dalla società sotto la CP_3 Parte supervisione della di Milano, era emerso che presso la sede di via Scarsellini, 17, over il sig. era stato impiegato, vi era la presenza di amianto nella RSona_1 pavimentazione, nelle tubazioni, nelle guarnizioni e nel cordame delle caldaie;
-che anche il rapporto indicava le mansioni svolte dal sig. come quelle CP_4 Pt_1 che esponevano gli addetti alle fibre di amianto;
-che dopo il pensionamento, avvenuto nel 1988, il sig. aveva iniziato ad accusare Pt_1 disturbi di salute fino alla diagnosi formulata dai sanitari dell'Ospedale San Carlo Borromeo nel 2022 di “mesiotelioma pleurico”;
-che la relazione redatta dei professionisti del Registro Mesioteliomi Lombardia aveva confermato la diagnosi “mesiotelioma maligno certo con placche pleuriche” e l'origine professionale della patologia;
-che risultavano poi accertati altri casi, tra i dipendenti della predetta società, di identiche malattie professionali;
-che in data 29 novembre 2022, aveva presentato domanda all' per il CP_2 riconoscimento della malattia professionale;
-che, il 16 febbraio 2023, l' aveva respinto la domanda sull'assunto che nelle CP_2 lavorazioni indicate non vi fosse rischio specifico di contrarre la malattia denunciata;
-che anche l'opposizione proposta era stata rigettata per le medesime ragioni.
Con il presente ricorso, i ricorrenti contestano le conclusioni assunte dall e CP_2 chiedono il riconoscimento della malattia professionale quale causa della morte del loro congiunto, formulando le conclusioni più sopra riportare.
Si è costituito l' che ribadiva quanto già espresso in sede amministrativa. CP_2 Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, è stata disposta CTU sul seguente quesito:
“dica il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini dell'indagine, se la malattia diagnosticata al sig. nell'anno RSona_1
2022 (mesiotelioma pleurico) e le successive evoluzioni (metastasi epatiche, metastasi ossee e cachessia neoplastica accertate nel 2023,) che l'hanno condotto a morte in data 1 luglio 2023, siano correlate causalmente all'attività lavorativa dal medesimo espletata e così come descritta in atti.
In caso affermativo, dica il CTU se nel periodo ricompreso tra la diagnosi (novembre
2022 e l'exitus (luglio 2023), tale malattia abbia determinato nel sig. RSona_1 un danno biologico ed, in caso positivo, ne determini l'entità secondo i criteri di cui al DM n. 38/2000.
Dica ancora il CTU se la patologia contratta dal sig. possa dirsi RSona_1 asbesto correlata”
All'esito dell'indagine tecnica, il CTU ha depositato relazione scritta.
All'udienza del 6 giugno 2025, si è svolta la discussione.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il C.T.U., dr.ssa all'esito del proprio accertamento, ha anzitutto RSona_2 accertato che presso la sede del Corriere della Sera di via Scarsellini, 17, ove il sig. ha lavorato, vi era presenza di amianto. RSona_1
Scrive il CTU:
“Nell'insediamento operativo di via Scarsellini, 17 (Milano) l'amianto era presente sia sotto forma di amianto in matrice compatta sia sotto forma di amianto friabile.
RS Tale affermazione trova conferma nella relazione (e relativi allegati) a firma della dr.ssa
(Responsabile SS PSAL Milano Città Nord), acquisita in corso di indagine. Nel documento si afferma che presso lo stabile occupato ai tempi da (successivamente da Controparte_5 Controparte_6
negli anni 2000-2002 e nel 2006 sono stati effettuati numerosi interventi di bonifica sotto la
[...] stretta vigilanza dell'ATS competente.
RS Gli allegati prodotti dalla dr.ssa (bonifica 2000-2002) documentano che l'amianto in matrice compatta era costituito da cemento-amianto; l'amianto friabile nei punti in cui ne è precisata la modalità d'uso è descritto come guarnizioni e tubazioni (verosimilmente rivestimenti termoisolanti di tubazioni) in area di coibentazione. RS Il piano di lavoro prodotto in allegato dalla dr.ssa iguarda un successivo intervento di bonifica eseguito nel 2006 dalla C.M. Cantieri Moderni Srl di Ranica (BG). In quell'epoca, il sito da bonificare situato in via Scarsellini risultava essere totalmente dismesso dopo essere stato occupato dalla la bonifica era intervento indispensabile prima della completa demolizione Controparte_6 del complesso edilizio, ai fini del risanamento dell'area urbana.
I sopralluoghi ispettivi eseguiti dalla CM Cantieri Moderni srl in previsione dell'intervento di bonifica, finalizzati alla localizzazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) e determinazione analitica del minerale ivi contenuto, hanno rilevato la presenza di tubazioni coibentate situate nell'immobile M (piano terra e locale pompe) con presenza di amianto crisotilo (15%) e amosite (dal 15 al 20%) (vedi pag. 7 e 8 del Piano di lavoro + allegato C pag. da 33 a 35 “Determinazioni analitiche dei campionamenti dei materiali contenenti amianto”). Nel medesimo immobile M (piano copertura) sono stati rilevati 3 locali pompe con tubazioni dotate di coibente esterno in cemento amianto (lunghezza complessiva 50 + 20 mt) e coppelle friabili in silicato di magnesio e calcio con amianto friabile (vedi pag. 7 e pag. 18 del Piano di lavoro, punto 3.2).
Nel Piano di lavoro la presenza di tubazioni coibentate con MCA è confermata da documentazione fotografica (vedi allegato H pag. 37 e 38).
Lo studio analitico dei MCA è stato condotto su prelievi da tubazioni prelevati a campione, pertanto non riguardanti tutto il sistema di tubazioni presente nell'intero complesso. Tuttavia, l'estensore del Piano di lavoro precisa (pag. 8):
“Poiché le attività di coibentazione degli impianti sono state condotte nel medesimo periodo, con le stesse tecniche e gli stessi materiali, è presumibile ipotizzare che le analisi sino sufficientemente rappresentative della natura del coibente contenente amianto in tutte le tubazioni rinvenute nel locale piano terra dell'immobile M e nei 3 locali CDZ-pompe a piano copertura dell'immobile M”.
In buona sostanza, l'estensore del Piano afferma che possiamo applicare le caratteristiche delle coibentazioni posizionate sulle tubazioni esaminate a tutto il sistema di tubazioni dell'edificio M.
RS Oltre ai documenti relativi alle bonifiche ambientali, la relazione a firma della dr.ssa fornisce altri elementi di valutazione, rappresentati dalle risultanze delle indagini ed interviste anamnestiche svolte dal Registro Mesoteliomi Lombardia (RML) a carico di lavoratori ed ex lavoratori RCS affetti da mesotelioma pleurico. In sintesi, dalle dichiarazioni riportate (pag. 2 e seguenti della relazione RS dr.ssa risulta che l'amianto era presente nelle rotative sotto forma di lastre e amianto floccato con funzione termo-isolante, insonorizzante e ignifuga. A tale proposito, si rammenta qui che negli anni per cui è causa (1960 – 1980) il ciclo produttivo della stampa prevedeva l'uso di solventi ad alto grado di infiammabilità (toluolo, xilolo) e che cilindri e calandre durante la lavorazione raggiungevano una temperatura di circa 100 °C: pertanto, il rischio incendio era reale e fondato.
RS Nella relazione inoltre, è citato un parere INAIL sulla presenza di amianto nel reparto rotative della sede del Corriere della Sera di via Solferino (Milano); il parere è stato espresso in relazione all'indagine su un caso di mesotelioma pleurico verificatosi a carico di un addetto alle rotative negli anni 1979 – 1984 (caso X.6 a pag. 16):
“riguardo agli ambienti di lavoro del Corriere della Sera di via Solferino a Milano, negli anni in cui il dipendente ha lavorato le strutture in acciaio e gli elementi portanti (pilastri e travi) erano rivestiti e coibentati con materiali in amianto e i lavori di bonifica sono iniziati a partire dal 1998. ……in questo stesso reparto l'amianto oltre ad essere presente a vista come coibente nelle strutture portanti era presente anche come coibente in alcune tubazioni e in alcune linee riguardanti l'utilizzo di acqua. Sono stati evidenziati rivestimenti contenenti amianto su tubazioni di adduzione di vapore alle macchine rotative, tubazioni di riscaldamento presso il reparto rotative, manicotti copri-flangia sulle linee di adduzione del vapore caldo alle calandre delle rotative e tubazioni del vapore in discesa dal piano rotative. L'amianto era utilizzato in rotocalcografia sia a scopo insonorizzante che ignifugo.
…..alcune determinazioni analitiche effettuate su campioni di materiale prelevati all'interno del suddetto reparto dopo le operazioni di bonifica hanno accertato la presenza di amianto in concentrazione superiore al 40 %...... è stata ipotizzata un'elevata dispersione di amianto libero nell'ambiente. ….si ritiene l'esposizione ad amianto certa e indiretta”.
Il parere INAIL sopra riportato riguarda il reparto rotative di via Solferino e il caso di mesotelioma insorto in un soggetto che vi ha lavorato dal 1979 al 1984, periodo parzialmente sovrapponibile agli anni in cui il sig. ha lavorato in via Scarsellini (1961-1987). Va considerato che la Per_1 tecnologia di stampa nel periodo in esame non è cambiata e per tale motivo si ritiene che quanto descritto nel parere INAIL per via Solferino possa essere considerato rappresentativo anche dell'ambiente di lavoro di via Scarsellini.
L'uso di amianto nell'industria rotocalcografica trova conferma anche nei dati pubblicati dal Registro Nazionale Mesoteliomi i cui compiti, modalità e procedure operative sono CP_4 definiti dal d.p.c.m. 308/2002. NOTA 2
Nel VII rapporto RENAM (2021) l' e dei prodotti (incluse la STAMPA Parte_4
e l'EDITORIA) è annoverata tra i settori merceologici nell'ambito dei quali è osservata un'elevata incidenza di mesoteliomi. In particolare, nella Tabella 50 (pag. 191) e alla pag. 135 del documento tra le figure professionali appartenenti a questa categoria compaiono il meccanico manutentore, il rotativista, il conduttore di caldaie e vapore industriale, il compositore tipografo e il tipografo impressore.
Nel medesimo Rapporto, nella SEZIONE DOCUMENTALE dedicata all'uso dell'amianto nei vari comparti produttivi alla voce TIPOGRAFIA E CARTOTECNICA (pag. 202) sono descritte le modalità di utilizzo dell'amianto negli impianti e nel ciclo tecnologico. Di interesse per il caso in esame è quanto segue:
“Modeste quantità di cartone in amianto sono state utilizzate su vecchie macchine da composizione chiamate linotype….(omissis)….è stata segnalata la presenza di trattamenti acustici dei locali realizzati con amianto a spruzzo, in particolare nelle grandi aziende con molti macchinari da stampa o nelle tipografie con macchine rotative. E' stato segnalato il rivestimento di travi in legno del tetto con cartone di amianto su prescrizione dei Vigili del Fuoco per l'alto carico di incendio dovuto ai depositi di carta”.
Quanto documentato dal è coerente con il contenuto del parere INAIL relativamente alle CP_4 coibentazioni delle termo-condotte, ai rivestimenti amiantati di travi e pilastri e – più in generale – con l'utilizzo di MCA in rotocalcografia a scopo insonorizzante e ignifugo”.
Conducendo l'indagine sotto un profilo epidemiologico, la dr.ssa ha poi Per_2 accertato che presso la medesima sede lavorativa vi erano stati altri casi di lavoratori nei cui confronti è stata effettuata una diagnosi di mesiotelioma, casi che, rispetto al grado di diffusione della patologia nella popolazione italiana risultano numericamente significativi.
Scrive la dott.ssa Per_2 “Gli estensori del Registro Mesoteliomi Lombardia nel rapporto SIRTORI citano altri 3 casi di mesotelioma a loro noti, classificati come “esposizione professionale certa”, manifestatisi in lavoratori RCS operanti in via Scarsellini:
• 1967-1982 addetto rotative, diagnosi 2020; RSona_4
• diagnosi 2010; RSona_5
• 1967 – 1988 addetto rotative, diagnosi 2007 RSona_6
RS Nella sua relazione, la dott.ssa iporta altri casi (il cui nome e cognome è stato inspiegabilmente oscurato), esaminati dal RML e valutati con “esposizione professionale certa”, alcuni dei quali riguardano anche lavoratori addetti alle rotative in sedi diverse da via Scarsellini:
caso X.1 addetto rotative 1953 – 1982 sede di via Scarsellini
caso X.2 addetto rotative 1977 – 1986 e 1989 – 1991 sede di via Scarsellini;
1986 – 1989 addetto rotative c/o RCS sede di Pessano con Bornago
caso X.3 1968 – 1983 addetto controllo colori (lavorazione propedeutica a quella su rotative) presso
RCS Rizzoli via Civitavecchia, Milano
caso X.4 1963 – 1985 operaio stampatore c/o Rizzoli RCS di viale Rizzoli, Milano. Dal 1963 al 1966 addetto posizionamento cilindri e conduzione della stampatrice. Dal 1966 al 1985 addetto prova cilindri. I locali erano dotati di materiali fonoassorbenti in amianto e i cilindri erano dotati di ferodi in amianto che il lavoratore sostituiva periodicamente.
caso X.5 1957 – 1988 tipografo, addetto stampa su rotative (nel reparto erano presenti 8 rotative)
c/o Corriere della Sera via Solferino
caso X.6 1979 – 1984 addetto lavorazioni ausiliarie reparto rotative c/o Corriere della Sera via
Solferino Milano
Esaminando i 9 casi su menzionati, riportati in modalità schematica, emerge che indipendentemente dalla sede di lavoro presso la quale gli interessati avevano prestato servizio 6 / 9 avevano svolto mansioni di addetto rotative e che il periodo di attività è in buona parte sovrapponibile a quello in cui il periziando ha lavorato in via Scarsellini.
Considerato che nel reparto rotative era presente amianto [come documentato dai dati acquisiti da
TS (vedi § 5.1 pag. 13), confermato dal parere INAIL relativo al caso X.6 e dai dati forniti dal
], è del tutto giustificata e condivisibile la classificazione “esposizione professionale certa” CP_4 espressa dal Registro Mesoteliomi Lombardia.
Ancora un'osservazione, non certo ultima per importanza!
Il mesotelioma è tumore assai raro nella popolazione generale: secondo il RENAM (VII Rapporto
2021) il tasso standardizzato di incidenza di mesotelioma pleurico osservato in Italia nel 2017 nella popolazione generale su 100.000 abitanti è pari a 3,41 per gli uomini e 0,99 per le donne. Nelle varie sedi operative dell' è stato osservato un numero elevato di casi che costituiscono un Parte_5 vero e proprio cluster fortemente suggestivo dell'esposizione ad amianto, la cui elevata correlazione con l'insorgenza di mesotelioma è nota e confermata presso la comunità scientifica da molti anni. In questa indagine non disponiamo di dati che indichino per il periodo di interesse quanti fossero i dipendenti in forza nell'insediamento di via Scarsellini e nelle altre sedi di lavoro presso le quali hanno svolto la propria attività i soggetti colpiti dal tumore (via Civitavecchia, viale Rizzoli e via
Solferino a Milano;
RCS di Pessano con Bornago) e per tale motivo non possiamo esprimere in termini percentuali un tasso di incidenza. Tuttavia, il cluster di tumori insorto a carico di addetti alle rotative e – più in generale – alla stampa di quotidiani e/o periodici, che hanno prestato servizio nello stesso periodo rappresenta un indizio assai significativo, che induce ad attribuire alla neoplasia l'origine professionale amianto-correlata”.
Al fine di focalizzare l'indagine sulla persona del sig. e stabilire se le mansioni Pt_1 affidategli e svolte l'avessero portato a contatto con le fibre d'amianto, il CTU ha ripreso le testimonianze escusse che hanno offerto i seguenti risultati:
: Testimone_1
“Ero collega di lavoro del sig. meglio lui faceva l'idraulico ed io l'elettricista. . RSona_1
Confermo erano gli anni dal 1961 al 1987, lavoravamo presso il Corriere della sera via Scarsellini,
17. Anzi preciso sono andato in pensione nel 1986
Confermo che noi due eravamo addetti alla manutenzione di tutta la sede ed anche quindi delle sale adibite a sale inchiostri e solventi e sala delle rotative di stampa, le due sale erano una sopra all'altra; durante la manutenzione venivamo a contatto con solventi e inchiostri, non avevamo né mascherine né quanti.
La sala dove c'erano le rotative di stampa era tra quelle nelle quali vi era più urgenza di intervento perché perdere del tempo poteva creare danni. si è occupata anche dell'impianto di condizionamento, ma non della sua installazione, solo Pt_1 della sua manutenzione.
Il sig. interveniva nella manutenzione anche sugli impianti di raffreddamento e riscaldamento Pt_1 che servivano per conservar la temperatura necessaria per le stampe.
Vi erano dei pannelli che separavano gli ambienti e che erano coibentati con amianto, ma noi non eravamo in contatto diretto;
agli idraulici poi competeva anche la pulizia dei filtri dell'aria che proveniva dall'esterno, era attività che si faceva la domenica ad impianti fermi, si gettata il getto d'acqua per togliere la polvere, a furori di usare il getto, il filtro che era in amianto si sbriciolava e poteva sprigionare polvere delle sue compenti.
Non avevamo protezioni da mettere neppure in questo tipo di attività.
Non so se le tubature idrauliche fossero coibentate con l'amianto.
Non so se i muri divisori fossero fonoassorbenti o ignifughi, non lo so, so che dovevano ridurre il rumore che era molto forte.
Non ricordo di polveri nell'ambiente, ricordo di vapori di solventi vicino alle rotative, specificatamente sotto dove c'erano gli inchiostri”
Scrive il CTU: “nella relazione a firma del panel di valutazione del RML, nel periodo in cui ha lavorato Per_1 presso via Scarsellini il periziando è stato addetto alla “manutenzione Controparte_5 impianti…. Si occupava della realizzazione di impianti di condizionamento, manutenzione sala pompe per inchiostri e solventi….manutenzione delle rotative di stampa …. Ricorda la presenza di amianto solo nelle rotative e impianti di riscaldamento ….presenza di lastre in amianto lungo la macchina rotativa probabilmente a scopo antincendio” (vedi Rapporto RML alla voce
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE – MANSIONI LAVORATIVE).
La descrizione di cui sopra illustra la mansione svolta, ma non entra nel dettaglio dei compiti lavorativi che compongono la mansione stessa. In altre parole, non disponiamo di una descrizione dettagliata che ci permetta di individuare quali fossero i singoli compiti esponenti al rischio. Qualche elemento aggiuntivo viene fornito dal (udienza del 3.12.2024), collega del RSona_7 periziando con il quale ha lavorato nel medesimo periodo. Il teste ha confermato che il sig. Per_1 era idraulico addetto alla manutenzione in tutta la sede degli impianti di raffreddamento e riscaldamento, delle sale solventi, inchiostri e rotative;
non ha saputo precisare se le tubazioni fossero o meno coibentate (ma questo dato ci viene fornito dai piani di bonifica e di lavoro, vedi §
5.1). Ha dichiarato che gli idraulici avevano anche il compito di provvedere alla pulizia dei filtri dell'aria, costituiti da amianto;
la pulizia, condotta con getti d'acqua, comportava a lungo andare la frammentazione dei filtri e l'aerodispersione di fibre. Non erano in dotazione dispositivi di protezione delle vie aeree.
Nonostante la scarsità dei dati disponibili, tenuto conto di tutti gli elementi fin qui acquisiti, con RS particolare riguardo a quanto riportato nei piani di bonifica 2000-2001 (allegato a relazione e alle risultanze del sopralluogo ispettivo descritte nel Piano di Lavoro per bonifica del 2006 che confermano la presenza di guarnizioni e coibentazioni amiantate sulle condotte termoidrauliche
(vedi § 5.1) è altamente probabile che il periziando abbia manipolato amianto compatto e friabile soprattutto nella manutenzione degli impianti di condizionamento, durante la rimozione di materiali amiantati ammalorati, meritevoli di sostituzione. Analogamente, nell'attività di manutenzione rotative sussiste un elevato grado di probabilità che il lavoratore sia intervenuto (manipolandole, modificandole, perforandole o solo rimuovendole per sostituzione) sulle lastre di amianto posizionate lungo la rotativa. Si tratta pertanto di un'ESPOSIZIONE DIRETTA ad amianto.
Parte Al di fuori delle attività svolte presso un'esposizione diretta ad amianto è individuata nel periodo in cui il sig. ha lavorato preso la ditta RR RU (idraulica civile), dal Per_1
1951 al 1953 e dal 1956 al 1960. Secondo quanto riportato dal RML nel rapporto presso Pt_1
l'Azienda il periziando applicava sulla superficie esterna dei tubi un impasto a base di polvere di amianto, verosimilmente a scopo termoisolante. La preparazione dell'impasto comportava la manipolazione diretta di amianto e relativa esposizione.
In RCS L'ESPOSIZIONE INDIRETTA AMBIENTALE è correlata all'aerodispersione di fibre liberatesi dai materiali amiantati presenti nello stabile e nel reparto rotative (vedi § 5.1). Come espresso nel parere INAIL (pag. 14 e seguenti dell'elaborato) tutti i reparti destinati alle lavorazioni di stampa, incluse le strutture portanti, erano rivestiti da amianto a scopo ignifugo e insonorizzante. Analogamente, le macchine da lavoro erano dotate di inserti amiantati a causa dell'elevato rischio incendio correlato all'uso di materiali infiammabili (solventi). Tali circostanze sono confermate dal
VII rapporto (pag. 15 e seguenti). CP_4
A parere di chi scrive la molteplicità dei materiali contenenti amianto utilizzati, presenti anche in forma friabile, determinava un'elevata dispersione di fibre nell'ambiente e condizionava un'esposizione indiretta per tutti i lavoratori presenti nel reparto. Tale considerazione è espressa anche nel già citato parere INAIL.
Infine, è opportuno sottolineare che nel caso in esame l'avvenuta esposizione ad amianto è comprovata indirettamente dal riscontro di calcificazioni pleuriche parietali bilaterali localizzate sulla pleura costale anteriore, evidenziate radiologicamente a far data dall'ottobre 2016, confermate ai successivi controlli (§3 pag. 6). La comunità scientifica riconosce a tali alterazioni, di per sé benigne, la correlazione con un'esposizione ad amianto anche di modesta intensità (vedi APPENDICE).
Non sono esibite in Atti MISURE AMBIENTALI che permettano di quantificare la concentrazione di fibre aerodisperse né disponiamo di misure di esposizione individuale relative al singolo operatore Sirtori. Questa circostanza si spiega facilmente ricordando che nel nostro Paese l'obbligo normativo di monitorare la concentrazione di fibre nell'ambiente di lavoro è tardivo, poiché fino a tutto il decennio '70 del secolo scorso l'attenzione della comunità scientifica era incentrata sulle patologie amianto correlate insorte per esposizione a dosi massicce, quali l'asbestosi. Per tale motivo, nonostante l'uso assai diffuso dell'amianto in vari settori produttivi, fino agli anni '80 i nostri legislatori non considerarono il rischio di contrarre patologie per esposizione a basse dosi.
Si deve attendere il DM del 16 ottobre 1986 (estensione ed integrazione del DPR 128 del 1959) per l'emanazione di norme che prescrivono controlli ambientali nelle attività estrattive, fissano valori limite differenziati per tipo di amianto ed istituiscono il registro degli esposti addetti all'estrazione dell'amianto, ma parliamo pur sempre e solo di attività estrattive, sicuramente le più esponenti a rischio. Ancora nel 1986 l'Organizzazione Mondiale della Sanità formula raccomandazioni per l'uso dell'amianto, recepite nel nostro Paese dalla Circolare del Ministero della Sanità del 01/07/86, n.42 e 10/07/86, n.45 con indicazioni metodologiche per la ricognizione sulla presenza di amianto nelle scuole e negli ospedali, divieto di applicazione a spruzzo e primi orientamenti tecnici sulle modalità di intervento nelle attività di bonifica.
Nel 1991 le direttive comunitarie 83/477 e 83/478, vengono recepite in Italia con il DLgs 277.
Non deve dunque stupire se per il periodo di interesse per questa indagine (1961 – 1987) non disponiamo in Atti di misure analitiche quali-quantitative di aerodispersione di fibre”.
All'esito della propria indagine la dr.ssa ha così concluso rispondendo ai Per_2 quesiti sottopostile:
1 Trattasi di un caso di MESOTELIOMA esordito nell'ottobre 2016 con un quadro Pt_6 subdolo, orientativo di una patologia infiammatoria (pleurite a lenta risoluzione, pleurite cronica severa), diagnosticato istologicamente in epoca più tardiva (febbraio 2022) dopo un aggravamento vistoso radiologicamente evidenziato nel dicembre 2021. Il decesso, verificatosi in data 1.7.2023, è causalmente riconducibile alla neoplasia (vedi § 3 pag. 9).
2 Nel lasso di tempo intercorrente tra la diagnosi (febbraio 2022) e il decesso (1.7.2023) la neoplasia di cui al punto precedente ha condizionato l'insorgenza di un danno biologico che, con riferimento al DM 38/2000, è così quantificabile (vedi pag. 11 e seguenti):
3 Febbraio 2022 – dicembre 2022 danno biologico 70% (voce tabellare 135) 6 La ricostruzione della storia lavorativa del sig. la documentazione acquisita in Per_1 corso di indagine e i riferimenti tratti dalla letteratura scientifica forniscono una serie di elementi tra loro convergenti e concordanti che portano a ritenere che il periziando abbia subito un'ESPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA AMBIENTALE ad amianto nel corso della sua attività svolta presso “ periodici” dal 1961 al 1987. CP_5
4. La ricostruzione della storia lavorativa ha permesso di individuare un'altra fonte di esposizione diretta ad amianto nel corso dell'attività di idraulico presso la ditta RR RU (anni 1951- 1953 e 1956-1960): detta esposizione è correlata all'uso di una miscela a base di amianto quale termoisolante da posizionare sulle pareti delle tubazioni (vedi pag. 18).
5. Visto quanto espresso ai punti 3. e 4. la patologia contratta dal sig. uò definirsi amianto- Per_1 correlata”.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sono state contestate solo dal CTP di parte resistente.
Il dr. ha rilevato che gli accertamenti svolti potessero portare solo alla Per_8 conclusione di una mera esposizione indiretta ambientale, esposizione, comunque priva dei requisiti di continuità, intensità e idoneità lesiva, quindi priva di effettiva capacità di determinare l'evento morboso.
A tali osservazioni ha replicato la dr.ssa rilevando quanto segue: Per_2
“la presenza di amianto sulle tubature delle termo-condotte a carico delle quali il periziando effettuava la manutenzione è confermata da dati oggettivi, rappresentati dalla relazione a firma della RS dr.ssa (UOPSAL Mi Nord) e – soprattutto – dai documenti allegati, riguardanti le bonifiche ambientali e i sopralluoghi ispettivi dai quali emerge la presenza di amianto crisotilo e amosite (vedi
§ 5.1 pag. 13 e seguenti);
2. il sig. aveva il compito di eseguire la manutenzione degli impianti di condizionamento di Per_1 tutto lo stabile (teste . Considerate le dimensioni dell'immobile (vedi planimetrie e piano di Tes_1 lavoro inviati da ATS) è altamente probabile che il periziando eseguisse gli interventi di manutenzione quotidianamente, per tutta la durata del rapporto di lavoro: pertanto, la sua esposizione a rischio specifico (e non solo ambientale) è da considerare con elevato grado di probabilità continuativa;
3. l'avvenuta esposizione a rischio è confermata dal riscontro di calcificazioni pleuriche bilaterali, argomento da noi già trattato (pag. 18). La Comunità scientifica considera la presenza di placche pleuriche bilaterali pre-esistenti all'insorgenza di mesotelioma pleurico elemento sufficiente per attribuire al mesotelioma un rapporto causale con la pregressa esposizione ad amianto (Asbestos
Consensus Report, Scand J Work Environ Health 1997, 23(4): 311 – Consensus Report Helsinki
Criteria, Scand J Work Environ Health 2014, on line). Pertanto, nel caso in esame anche questo indizio significativo gioca un ruolo a favore dell'origine professionale della neoplasia.
Il rigore del metodo utilizzato per l'espletamento dell'indagine, l'autorevolezza delle fonti riscontrate, la presenza di patologie analoghe nel medesimo ambiente lavorativo e la puntuale risposta alle osservazioni del CTP, non possono che condurre ad una piena condivisione delle conclusioni formulate dal CTU. Ciò premesso, va ricordato che con il presente ricorso, la signora moglie Pt_1 superstite del sig. ha domandato, seppur pro quota, l'accertamento del loro Pt_1 diritto alla rendita diretta che sarebbe spettata al de cuius dal giorno della domanda amministrativa al decesso (29 novembre 2022 e 1 luglio 2023).
La stessa domanda è stata formulata dai figli.
La signora ha altresì chiesto il diritto alla rendita a favore dei superstiti di cui Pt_1 all'art. 85 DPR n. 1124/65.
Alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, le domande dei ricorrenti vanno accolte.
L'art. 13 del Dlgs 38/2000 stabilisce:
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.
Sulla base dei risultati della CTU, l'origina professionale della malattia contratta dal sig. (mesiotelioma pleurico) può dirsi accertata. RSona_1 Quanto poi al danno biologico dallo stesso patito, il CTU ha quantificato la percentuale di danno biologico come segue:
7 Febbraio 2022 – dicembre 2022 danno biologico 70% (voce tabellare 135)
8 Gennaio 2023 – maggio 2023 danno biologico 90% (voce tabellare 136)
9 Dal giugno 2023 all'exitus danno biologico 100 % (voce tabellare 137)
Su tali premesse e considerato un danno biologico superiore al 16%, ai ricorrenti tutti e pro quota va riconosciuto il diritto alla rendita diretta che sarebbe spettata, fino al decesso al loro congiunto.
Gli stessi hanno poi domandato il riconoscimento del diritto alle prestazioni aggiuntive.
La legge n. 178/2020 (legge di bilancio), al comma 356 stabilisce:
“A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti gia' titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed e' cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento”.
Anche tale domanda può essere accolta, avendo il CTU accertato la natura abesto correlata dalla malattia contratta dal sig. e che poi l'ha condotto a morte. RSona_1
La sola signora ha poi domandato il riconoscimento del suo diritto alla rendita Pt_1 ai superstiti ed all'assegno funerario.
L'art. 85 DPR 1124/65 prevede:
“Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio..”.
…
“Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno ((di euro 10.000))
al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle,
((...))
. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, ricorrendone i presupposti, anche tali ultime domande possono essere accolte.
Le spese seguono la totale soccombenza.
A carico dell va posto altresì il compenso spettante al CTU dr. sa CP_2 Per_2 compenso che viene liquidato in € 1800 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara la sussistenza in capo al signor della malattia RSona_1 professionale derivante dall'esposizione all'amianto nel periodo indicato in atti nei termini accertati dalla consulenza d'ufficio (Febbraio 2022 – dicembre 2022 danno biologico 70% (voce tabellare 135),Gennaio 2023 – maggio 2023 danno biologico 90% (voce tabellare 136),
Dal giugno 2023 all'exitus danno biologico 100 % (voce tabellare 137);
-accerta e dichiara il diritto del signor alla rendita diretta, oltre al diritto RSona_1 alle prestazioni aggiuntive del Fondo per le Vittime dell'Amianto, a decorrere dal novembre 2022 fino al 1° luglio 2023;
-accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti, in qualità di eredi del signor Per_1
alle prestazioni di cui al precedente punto e, conseguentemente
[...]
condanna l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere ai ricorrenti i ratei delle prestazioni di cui al precedente punto in quota parte di 1/3 ciascuno e in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della signora alla rendita spettante alla Parte_1 coniuge superstite a decorrere dal 2 luglio 2023, oltre alle prestazioni aggiuntive del Fondo per le Vittime dell'Amianto e all'assegno funerario e, conseguentemente, condanna l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere alla signora le prestazioni di cui al precedente punto Parte_1 in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
-condanna l' al rimborso delle spese di lite che liquida in € 3000 oltre accessori di CP_2 legge e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore antistatario;
e) pone a carico dell il compenso spettante al CTU dr. ssa e CP_2 RSona_2 liquidato nella misura di € 1800 oltre accessori di legge
Milano 6 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Gennaio 2023 – maggio 2023 danno biologico 90% (voce tabellare 136)
5 Dal giugno 2023 all'exitus danno biologico 100 % (voce tabellare 137)