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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Nella Mori, nella causa R.G. n. 1624/2020 promossa
DA
Parte_1
Avv. Montuori Aniello
ATTORE
CONTRO
P_
Avv. Menichelli Sabrina
CONVENUTA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui:
parte attrice ha concluso come in prima memoria ex art. 183, VI comma cpc;
parte convenuta ha concluso come da foglio allegato al verbale di udienza del 14/03/2024.
1
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
ha convenuto in giudizio Parte_1 P_ deducendo:
- di avere intrattenuto, dal 2003 e fino all'anno 2016 circa, una convivenza more uxorio con e che dall'unione P_ dei due sono nati i figli e ON [...]
. Per_2
- a decorrere dall'anno 2016 circa la convivenza è divenuta intollerabile ed è, quindi, cessata;
le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori sono state oggetto del procedimento tenutosi presso il Tribunale della Spezia;
- di avere effettuato, durante la relazione, diversi esborsi relativamente all'abitazione coniugale (ubicata in Sarzana, via Cisa II traversa) intestata in via esclusiva a P_
, esborsi che hanno tutti determinato, una volta cessata
[...] la convivenza, un ingiustificato arricchimento della convenuta;
- In particolare, (ha dedotto) di avere versato le seguenti somme:
1. € 65.000,00 per acquisto della casa intestata a;
tale somma è stata versata a P_
, padre della ex convivente, a parziale Persona_3 rimborso di quanto dallo stesso messo a disposizione della figlia per l'acquisto dell'immobile.
2. € 105.600,00 per l'acquisto della casa;
3. € 11.700,00 per l'intermediazione della Società immobiliare “Il centro snc”;
4. € 15.000,00 per l'impianto fotovoltaico della casa di Via Cisa II Traversa;
2 5. € 2.013,00 per la caldaia;
€ 1.320,45 per l'acquisto dell'addolcitore dell'acqua; € 4.111,70 per esecuzione pratiche edilizie relative all'impianto fotovoltaico;
€ 5.000,00 per la cucina;
€ 3.5000,00 per le tende parasole motorizzate relative al terrazzo del primo piano e piano terra.
Parte attrice ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che , per i P_ motivi di cui alla narrativa che precede, si è arricchita, senza una giusta causa, a danno di e, conseguentemente, Parte_1 condannare la stessa ad indennizzare l'attore ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento conseguito, corrispondendo allo stesso la somma di € 204.745,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo, o quelle maggiori o minori somme che dovessero essere riconosciute in corso di causa. Vinte le spese, spese forfettarie e competenze professionali di causa.”
Si è costituita parte convenuta proponendo preliminarmente una eccezione di difetto di legittimazione attiva di con Parte_1 riferimento ad una parte della somma chiesta in restituzione. Con riferimento ad altra parte degli esborsi indicati dall'attore, la convenuta ha dedotto che il denaro utilizzato per tali spese deriva da un conto cointestato tra essa convenuta e l'allora convivente;
che, pertanto, laddove essa convenuta, in Parte_1 denegata ipotesi, dovesse essere tenuta a versare un qualche importo a , in considerazione della cointestazione Parte_1 del conto corrente di provenienza e delle regole della comunione ordinaria (art 1100 cc e seguenti), tale importo come quantificato, dovrà essere ridotto alla metà. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente alle somme richieste a e versate da P_
a : Parte_1 Persona_3
3 - Parte convenuta ha dedotto che gli importi indicati da
[...]
in atto di citazione, e riportati nei documenti da 3- Pt_1
91 per un importo complessivo di euro 65.000,00 sono stati effettuati dall'attore dal conto corrente n. 3275735 in CP_2 favore di (padre della convenuta). In Persona_3 particolare, secondo la difesa di parte convenuta,
[...]
laddove avesse voluto riavere indietro quelle Pt_1 somme, inviate volontariamente a , avrebbe Persona_3 dovuto rivolgersi a questo ultimo e non ad essa convenuta.
- L'eccezione non è fondata. Infatti, se da un lato è vero che
è beneficiario dei versamenti di cui agli allegati Persona_3 documenti 3-91, dall'altro lato, è provato e non contestato che le suddette somme siano confluite sul conto corrente del padre della convenuta, ma siano poi state finalizzate all'acquisto della casa di cui la convenuta è proprietaria esclusiva o (ed è la stessa cosa) siano state versate per reintegrare somme date dal padre alla figlia per l'acquisto della casa intestata in via esclusiva alla figlia (odierna convenuta).
- Il versamento dell'importo di euro 65.000,00 di cui sopra è, pertanto, qualificabile come arricchimento trilatero ovvero c.d. ingiustificato arricchimento indiretto. La si è P_ arricchita grazie ad una prestazione che è ridondata a suo vantaggio. Pertanto, correttamente, il depauperato, P_ ha agito nei confronti dell'avente causa finale (la a P_ titolo di ingiustificato arricchimento.
La decisione del merito della domanda attorea, proposta ex art
2041 cc, necessita di una preliminare distinzione tra gli esborsi effettuati dall'attore per l'acquisto dell'immobile casa familiare intestata in via esclusiva alla convenuta e, invece, gli altri esborsi documentati, destinati all'acquisto di beni a corredo del predetto immobile.
Gli esborsi che l'attore indica come riferiti all'acquisto dell'immobile in proprietà esclusiva di sono i seguenti: euro P_
4 105.600,00 versati direttamente a GE SR (venditore) in conto prezzo;
euro 65.000,00 indirettamente confluiti nel prezzo di acquisto della casa, mediante restituzione a di una Persona_3 parte della maggior somma dallo stesso pagata per l'acquisto della casa intestata alla figlia;
euro 11.700,00 per l'intermediazione della Società immobiliare “Il Centro snc”; in relazione a tali somme deve rilevarsi quanto segue:
- In primo luogo gli estratti conto confermano che
[...]
ha effettuato i suddetti versamenti (dell'ammontare Pt_1 complessivo di euro 182.300,00) e non è contestabile che essi, direttamente o indirettamente, siano andati a costituire, in misura significativa, il prezzo di acquisto dell'immobile intestato in via esclusiva a (pari ad euro P_
390.000,00 oltre iva); ciò anche per quanto concerne il versamento dell'importo di euro 65.000,00 per il motivo sopra indicato in punto di decisione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, respinta.
- La documentazione contabile in atti consente di affermare che solo una minima parte dei predetti esborsi proviene da un conto cointestato tra e;
in Parte_1 P_ particolare, solo la somma di euro 4.800,00 compresa nell'importo di euro 65.000,00 “restituito” a Persona_3 risulta prelevata in più tranches dal conto presso Barclays, intestato ai due conviventi;
invece, i prelevamenti da conto rilevanti ai fini di causa provengono da conto CP_2 intestato esclusivamente a , diverso da altro Parte_1 conto cointestato ai due conviventi. Anche per la CP_2 provvista degli assegni circolari per complessivi euro
105.600,00 consegnati al venditore GE SR e dell'ulteriore assegno di euro 11.700,00 per l'Agenzia Immobiliare, deriva da conto San Paolo in relazione al quale non è neppure allegata la cointestazione.
- Deve escludersi che i predetti versamenti possano configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale
5 trattandosi di prestazioni non proporzionate all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens, per come sono ricavabili dagli atti;
per costante giurisprudenza, in linea generale, sono obbligazioni naturali le spese sostenute dai conviventi per la condivisione della vita quotidiana;
mentre, in linea generale, non lo sono le spese per acquistare un immobile intestato ad uno solo dei componenti la coppia o le spese (per significative ristrutturazioni) che vanno ad accrescere il valore dell'immobile di cui un solo convivente è unico proprietario;
tali esborsi potrebbero essere altrimenti valutati come obbligazioni naturali solo nel caso in cui ci sia un eccezionale divario economico-sociale tra i conviventi e ad addossarsi dette spese sia il convivente che versa in situazione economica di gran lunga superiore a quella dell'altro; non è, tuttavia, il caso di specie, essendo a tal fine non decisiva la difesa della convenuta che vorrebbe trarre tale elemento dal fatto che a fine della convivenza Pt_1
(e, quindi, allorchè è rimasto estromesso dalla casa familiare di esclusiva proprietà della si è determinato P_ all'acquisto di proprio immobile.
- Deve quindi ritenersi che l'esborso erogato dal per Pt_1
l'acquisto di un immobile intestato solo a P_ costituisca, in oggi, a convivenza conclusa, un suo depauperamento facilmente apprezzabile laddove consideri l'eccessività della somma erogata dal a fronte della Pt_1 mancanza oggettiva di qualsiasi “controprestazione” o comunque di qualsiasi vantaggio in favore dell'odierno attore in quanto, si ribadisce, l'immobile – acquistato grazie anche a quel denaro – è rimasto nella proprietà esclusiva della convenuta, mantenendo il suo intrinseco valore;
né rileva che in oggi tale immobile, per il fisiologico ciclico andamento del mercato immobiliare, possa, in ipotesi (non dimostrata), valere un po' meno;
infatti, non essendovi motivo di dubitare
(anche in relazione al fatto che si tratta un immobile acquistato nuovo e migliorato durante la convivenza come allega e dimostra l'attore) che l'immobile sia assoggettato ad ordinaria conservazione, ne consegue che il passare del
6 tempo non può significativamente influire sul fatto che esso rappresenti per un arricchimento per quanta P_ parte di esso è stata acquistata dall'ex convivente.
- Infine è escluso che avesse altri titoli Parte_1 negoziali per recuperare altrimenti le elargizioni di cui trattasi: certamente non sono donazioni di modico valore né donazioni in senso stretto, difettando la forma solenne (in tal caso il trasferimento sarebbe comunque nullo per difetto di forma);
- Tutto quanto sopra premesso deve ritenersi che la domanda attorea, formulata ex art 2041 cc con riferimento agli esborsi confluiti nel prezzo di acquisto di immobile intestato in via esclusiva a sia ammissibile (non essendovi P_ altra azione esperibile per la finalità restitutoria perseguita) e fondata in quanto è indubbio che le somme versate da per l'acquisto dell'immobile intestato in via Parte_1 esclusiva alla integrano gli estremi di un P_ oggettivo arricchimento di cui corrisponde un P_ depauperamento del depauperamento che non trova Pt_1 giustificazione né negli obblighi nascenti dal rapporto sentimentale tra le parti né in altri titoli negoziali;
il tutto come sopra argomentato.
- Quindi, come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Cass. 14732/2018), il mancato recupero del predetto importo, una volta cessata la convivenza, configura un ingiustificato impoverimento del solvens Parte_1 ed un ingiustificato arricchimento dell'accipiens P_
, quale proprietaria esclusiva dell'immobile al cui
[...] acquisto ha significativamente contribuito l'ex “convivente”; nel caso di specie l'arricchimento è quantificabile nella somma di euro 179.900 e, cioè, euro 182.300 – 2.400,00 (dove 2.400,00 è la quota parte di pertinenza della convenuta in relazione al prelievo di euro 4.800,00 dal conto cointestato presso Barclays).
- dovrà, quindi, corrispondere a P_ [...]
, ex art 2041 cc, l'importo di euro 179.900; Pt_1 trattandosi di credito di valore (cfr Cass. 28930/2022) il
7 predetto importo deve essere implementato di rivalutazione e interessi secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995.
La domanda attorea, proposta sempre ex art 2041 cc deve, invece, essere respinta per quanto attiene agli esborsi dedotti e documentati da per arredi ed accessori Parte_1 dell'immobile della ex convivente;
ciò per i seguenti motivi:
- Preliminarmente per quanto riguarda le somme chieste da e versate dalla madre e dal padre di Parte_1 quest'ultimo è assorbente l'eccepito difetto di legittimazione attiva. Infatti, è provato (doc. 96 parte attrice) che parte della spesa relativa all'impianto fotovoltaico, precisamente pari a 6.000,00 euro, è stata versata dai genitori di
[...]
, e Pertanto, vi è Pt_1 CP_3 CP_4 difetto di legittimazione attiva di a richiedere Parte_1 somme che non pagò lui, ma i suoi genitori con un bonifico.
- Per le altre spese per accessori e migliorie effettuate dall'attore nell'immobile di proprietà esclusiva della convenuta deve rilevarsi che, da un lato, il rimedio di cui all'art 2041 cc è stato correttamente azionato dall'attore quale rimedio residuale in quanto come sostenuto dalla
Corte di Cass. con ord. 5086 del 16/02/2022 “In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art.
936 cc, che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 cc sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali
e patrimoniali dei partners, che le spese erano state
8 sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale”; da altro lato, però, e cioè in punto di merito della pretesa attorea, come si legge nella stessa ordinanza della Cassazione sopra citata, il convivente che esperisce azione ex art. 2041 cc per migliorie o interventi nell'abitazione che rimane nella proprietà dell'altro convivente, deve provare che il valore del proprio apporto (inteso come spese vive sostenute o come valore della prestazione dell'attività di manodopera resa personalmente) ha travalicato e sia dunque eccedente il mero adempimento del dovere di contribuire alle spese necessarie a realizzare il progetto di vita comune, costituente adempimento di un'obbligazione naturale.
- Tale prova non è stata fornita né avrebbe potuto esserlo in quanto, in primo luogo, gli esborsi indicati dall'attore (€ 15.000,00 per l'impianto fotovoltaico di cui 6.000,00 euro versati dai genitori del € 2.013,00 per la caldaia;
€ Pt_1
1.320,45 per l'acquisto dell'addolcitore dell'acqua; € 4.111,70 per esecuzione pratiche edilizie relative all'impianto fotovoltaico;
€ 5.000,00 per la cucina;
€ 3.5000,00 per le tende parasole motorizzate relative al terrazzo del primo piano e piano terra) sono relativamente modesti per un soggetto dotato di redditualità media quale era il ED e, quindi, del tutto congrui in relazione al suo dovere di contribuire alle spese necessarie a realizzare il progetto di vita comune;
ciò li rende del tutto verosimilmente riconducibili all'adempimento di un'obbligazione naturale.
- In secondo luogo, avuto riguardo alla tipologia degli interventi finanziati dal ED deve rilevarsi che si tratta di spese fatte o per l'acquisto di beni addirittura essenziali (quali la cucina e la caldaia) per un progetto di vita familiare oppure acquisti comunque diretti a migliorare il vivere
9 quotidiano del nucleo familiare (fotovoltaico, tende da sole, addolcitore dell'acqua).
- In terzo luogo deve rilevarsi che i beni acquistati dal Pt_1 sono beni soggetti ad usura e, quindi, a svalutazione di talchè è presumibile ipotizzare che al termine di una convivenza di tredici anni (durante la quale anche il Pt_1 ha fruito delle comodità che tali beni potevano dispensare), tali beni avessero un residuo valore commerciale assai ridotto (rispetto al costo iniziale) e, soprattutto, non in grado di garantire un valore aggiuntivo all'immobile. Le spese sono a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alla fascia di valore cui è riconducibile al quantum riconosciuto come dovuto a titolo di arricchimento: si applicano i compensi medi tranne che per la fase istruttoria in relazione alla quale viene riconosciuto il compenso minimo essendo stata una fase assai semplificata.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella
Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
condanna a corrispondere a , ex P_ Parte_1 art 2041 cc, l'importo di euro 179.900 oltre rivalutazione e interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n.
1712/1995, a decorrere dalla data dei singoli pagamenti. condanna a rifondere a le spese di P_ Parte_1 lite che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 11.200,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La Spezia, 16/4/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
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