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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5198/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 28/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 31/10/1964 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. ULGHERI CRISTINA e 2) Parte_2
Nato il 13/09/1958 in MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. ULGHERI CRISTINA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 21/05/2020 (RG. n. 50782/2019) – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Ferme, per il resto, le condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Milano in data 21 maggio 2020, reso nel procedimento RG 50782/2019, 2) Revocare l'Assegnazione in favore della sig.ra della casa famigliare sita in Segrate San Parte_2
Felice, Strada Settima, 122, relative pertinenze e quanto l'arreda, ordinando la cancellazione della relativa trascrizione. 3) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”
DIRITTO
Pagina 1 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 21/05/2020 (RG.
n. 50782/2019):
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 28/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 31/10/1964 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. ULGHERI CRISTINA e 2) Parte_2
Nato il 13/09/1958 in MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. ULGHERI CRISTINA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 21/05/2020 (RG. n. 50782/2019) – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Ferme, per il resto, le condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Milano in data 21 maggio 2020, reso nel procedimento RG 50782/2019, 2) Revocare l'Assegnazione in favore della sig.ra della casa famigliare sita in Segrate San Parte_2
Felice, Strada Settima, 122, relative pertinenze e quanto l'arreda, ordinando la cancellazione della relativa trascrizione. 3) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”
DIRITTO
Pagina 1 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 21/05/2020 (RG.
n. 50782/2019):
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2