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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5340/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Favoccia;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv. ti Francesco Cesaro e Alessandro Cesaro;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2022, deduceva di essere Parte_1
stato assunto dalla società convenuta in data 01.09.2020, in seguito a procedura di cambio di appalto ex art. 6 CCNL Igiene Ambientale, ed addetto ad attività di nettezza urbana presso il Comune di Campagna (SA) -sede contrattuale di lavoro- con mansione di autista di IV livello parametro A, di cui al CCNL di categoria applicato dalla società (FISE– Assoambiente)”; che nel corso del suo rapporto di lavoro aveva sempre osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto (6.00-12.20) dipeso dal fatto che quotidianamente doveva raggiungere da –sede lavorativa e di CP_2
residenza- il ricovero mezzi aziendale a GL e da lì recarsi entro le ore
6.00 presso il Comune di per l'inizio del turno e poi viceversa, alla CP_2
fine del turno, alle 12.20, di nuovo recarsi dalla sede lavorativa di alla CP_2
sede aziendale di GL per ricoverare nell'autoparco aziendale il mezzo di lavoro;
che alla luce delle suddette modalità di lavoro, il ricorrente sin dall'assunzione aveva eseguito circa 2 ore di lavoro straordinario giornaliero in aggiunta all'orario risultante dalle buste paga e per il quale era stato ordinariamente retribuito;
che la datrice di lavoro non aveva corrisposto al ricorrente i buoni pasto previsti dal CCNL di categoria all'art. 36 pari ad € 1,00 per ogni giorno di servizio per un importo dovuto pari ad € 411,00, calcolato dall'assunzione al 30.6.22 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio;
che il ricorrente, tenuto conto del quotidiano invio in trasferta presso il Comune di
GL, non coincidente con la sede lavorativa di aveva diritto CP_2
al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per lo spostamento con la propria autovettura da un Comune all'altro, incluso il costo carburante e usura autovettura calcolato sulla base della tabelle ACI, per un totale dovuto a tale titolo di € 5.520,90 per il periodo da settembre a giugno 2022; che ai sensi dell'art. 1676 c.c. e del d.lgs. 50/2016, il in quanto Controparte_2
committente/ente appaltante era responsabile in solido per i crediti rivendicati.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. a ricevere le differenze retributive di cui Parte_1
ai conteggi per lavoro straordinario e buoni pasto il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo dal 01.09.2020 al 30.060.2012, e, per l'effetto, condannare le resistenti in solido ut supra o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento dell'importo complessivo di €16.645,47, di cui € 411,00 per buoni pasto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito del presente ricorso al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 ad ottenere il rimborso spese chilometrico calcolato sulla base della tabelle ACI in virtù degli spostamenti in trasferta o diversamente qualificati e per l'effetto condannare le resistenti in solido come per legge o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento dell'importo di € 5.520,00 a tal titolo in favore;
o in subordine accertare che il ricorrente ha subito un pregiudizio economico in tal senso e determinare il valore di tale disagio anche in via equitativa ex art. 1226
c.c condannando le resistenti in solido al pagamento dell'importo che il Giudice stesso determinerà”. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che con articolate argomentazioni contestava la fondatezza in fatto e diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Istruito il procedimento con la prova testimoniale richiesta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 11.6.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Cominciando dalla domanda avente ad oggetto la retribuzione per lavoro straordinario, occorre anzitutto evidenziare che è documentato che il ricorrente
è stato assunto dalla società convenuta per svolgere la propria prestazione lavorativa di addetto ad attività di nettezza urbana presso il Comune/cantiere di è altresì documentato che l'orario di lavoro ordinario del CP_2
ricorrente, per il quale è stato regolarmente retribuito, era dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 12.20; è poi pacifico e documentato che il ricorrente, prima di recarsi presso il Comune di (sede di espletamento della CP_2
prestazione lavorativa di addetto alla nettezza urbana e comune di residenza del ricorrente), doveva recarsi presso la sede aziendale di GL per prelevare dall'autoparco l'automezzo destinato alla raccolta di rifiuti così come, una volta terminato il servizio presso il cantiere di doveva nuovamente recarsi CP_2 presso il deposito aziendale di GL per ricoverare l'automezzo nell'autoparco (v. contratto di lavoro, buste paga).
Tanto premesso il ricorrente deduce di aver espletato attività lavorativa per un tempo superiore a quello retribuito dalla società datrice di lavoro, assumendo più specificamente di aver dovuto mettere a disposizione le proprie energie lavorative dalle 5.30 del mattino, ora di arrivo presso il deposito di GL per il prelievo dell'automezzo, e fino alle 13.30, ora di ritorno presso la propria residenza di dopo aver terminato il servizio in tale Comune ed essersi CP_2
recato nuovamente presso il deposito di GL per il ricovero dell'automezzo. Il ricorrente assume altresì che il CCNL di settore, derogando in melius all'art. 8 d.lgs. 66/2003, prevederebbe all'art. 17 la retribuzione del tempo impiegato a raggiungere la sede lavorativa quando il lavoratore debba spostarsi tra uno o più comuni. Da tale assunto deriverebbe a suo dire il diritto alla retribuzione anche per il tempo occorso per recarsi dal Comune di residenza di alla sede aziendale di GL e poi nuovamente dalla sede CP_2
aziendale di GL al Comune di residenza di CP_2
Ebbene, tale ultima asserzione è infondata in quanto frutto di una errata interpretazione della normativa contrattuale.
L'art. 17 del CCNL FISE (in atti) prevede innanzitutto al comma 5 che:
“A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro
è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio”.
Il comma 11, richiamato in ricorso, prevede poi: “11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”.
La piana lettura della norma contrattuale conduce a ritenere del tutto inconferenti le predette argomentazioni di parte ricorrente in quanto non è affatto in essa affermato che, in deroga al d.lgs. n. 66/2003 (che, viceversa viene espressamente richiamato), debba essere retribuito al lavoratore anche il tempo occorrente per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro e viceversa.
La norma, al comma 11, prevede il caso specifico del lavoratore che, “per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio”, sia tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni disponendo in tale ipotesi la retribuzione del tempo impiegato per raggiungere dal posto di lavoro, ovvero la sede di “appello giornaliero”, le diverse sedi di prestazione lavorativa e quello occorrente per il percorso inverso.
Trattasi per l'appunto di previsione coerente con quanto stabilito dal d.lgs. n.
66/2003 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Il criterio stabilito dalla predetta norma legislativa riecheggia, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com . eur., 9 settembre
2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
La previsione contrattuale sopra richiamata è inoltre in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. (Cass. 5701/2004, Cass. 5496/2006, Cass. 17511/2010).
Esclusa quindi la retribuibilità del mero tempo occorrente per lo spostamento dal luogo di residenza al posto di lavoro (non rientrando nella nozione di orario di lavoro), si tratta allora di verificare se nella specie il tempo occorso al ricorrente per recarsi dalla sede aziendale di GL al cantiere di lavoro di e viceversa (da ricondursi ad attività lavorativa e in quanto tale CP_2
retribuibile) fosse ricompreso nell'arco temporale di lavoro ordinario retribuito
(6.00-12.20) o se viceversa, così come dedotto in ricorso, esso eccedesse tale arco temporale richiedendo una disponibilità lavorativa esorbitante e illegittimamente non retribuita.
Trattandosi della deduzione di espletamento di lavoro straordinario, valgono gli ordinari e consolidati principi affermati dalla Giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere della prova. È stato in particolare affermato che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo
l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass. 16150/2018, 4076/2018 1389/2003, 8006/1998). Ebbene nella specie deve ritenersi che il ricorrente non abbia assolto al predetto onere della prova in quanto le risultanze della istruttoria orale condotta in giudizio non hanno affatto confermato l'espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa per un orario di lavoro ulteriore ed esorbitante rispetto a quello ordinario (decorrente dalle ore 6.00 alle ore 12.20) per il quale è stato
(pacificamente) regolarmente retribuito.
Il ricorrente non ha, più specificamente, provato che il tempo impiegato per recarsi dalla sede aziendale di GL alla sede di servizio di CP_2
(cantiere) e poi, di ritorno, dalla sede di servizio di alla sede aziendale CP_2
di GL non fosse incluso nella fascia oraria per la quale è stato ordinariamente retribuito.
Invero i testi escussi in giudizio innanzitutto non hanno confermato la circostanza dedotta in ricorso secondo cui, per disposizione aziendale, i dipendenti, e per essi il ricorrente, dovessero registrare la propria presenza sui fogli firma solo al momento di inizio della attività lavorativa presso il Comune di I testi hanno viceversa dichiarato che i fogli firma venivano da CP_2
essi compilati, in ordine all'orario di lavoro, alla fine del turno presso il deposito di GL.
I testi escussi parimenti non hanno confermato né che i dipendenti addetti alla raccolta rifiuti presso il cantiere di e per essi il ricorrente, dovessero CP_2
iniziare alle 6.00 il proprio turno presso il cantiere né che ivi si CP_2
doveva concludere alle 12.30 il turno giornaliero, per poi fare ritorno al deposito di GL per il parcheggio dell'automezzo. I testi escussi hanno viceversa dichiarato che il turno iniziava alle 6.00 alla sede aziendale di GL, ove prendevano i mezzi nell'autoparco, e poi che il turno terminava entro le 12.20 presso la medesima sede di GL. I testi hanno, anzi, dichiarato che capitava di rientrare anche prima delle 12.20 presso il deposito di GL
(terminando quindi la attività lavorativa prima dell'orario ordinario contrattuale)
e, ciononostante, per una prassi aziendale, potevano segnare quale orario di fine turno quello ordinario delle 12.20, stante un atteggiamento tollerante della azienda sotto tale profilo. I testi infine hanno dichiarato che in caso di espletamento di una attività lavorativa superiore all'orario ordinario (6.00-12.20) il maggior orario veniva da essi segnalato e retribuito come lavoro straordinario in busta paga.
Le predette circostanze, dichiarate dai colleghi di lavoro del ricorrente -da questi citati come testi- sono state confermate anche dai testi citati da parte resistente che, tuttavia, non espletando le specifiche mansioni di operatore ecologico, sono apparsi meno a conoscenza diretta delle stesse in quanto non direttamente coinvolti nella attività lavorativa in esame.
Più specificamente, il teste , dipendente della Testimone_1
società resistente con mansioni di operatore ecologico presso il cantiere di ha dichiarato CP_2
stessi giorni e orari di lavoro. Alcune volte io ho viaggiato assieme al ricorrente da a GL e in tali occasioni siamo arrivati all'autoparco CP_2
aziendale di GL all'orario di inizio di lavoro contrattuale ovvero alle 6.00 circa, un minuto più un minuto meno. Questo era il mio orario anche quando non viaggiavamo assieme. Credo che il ricorrente arrivasse a quest'orario all'autoparco di GL anche quando viaggiava da solo perché parecchie volte ci si incontrava all'arrivo a GL.
Ciascun operatore aveva ed ha dei fogli di presenza che compila autonomamente con gli orari di inizio servizio e fine servizio. Sono fogli prestampati con gli orari che noi sottoscrivevamo. L'orario di inizio partiva da
GL. Io arrivo in sede a GL alle 6.00 circa poi vado a a CP_2
lavorare poi torno a GL per posare il mezzo e sottoscrivo l'orario di inizio e di fine lavoro ovvero dalle 6.00 alle 12.20 come già prestampato. A volte capita di fare lo straordinario e in tal caso lo segno come orario a parte. Io torno a GL sempre entro le ore 12.20 ovvero l'orario di lavoro, salvo straordinario. Capita anche di arrivare una mezz'ora prima a GL ma in tal caso segno sempre lo stesso orario contrattuale perché l'azienda non è così fiscale a riguardo. Preciso e ribadisco che il ricorrente prendeva il mezzo a GL entro le 6.00, almeno per quei giorni in cui abbiamo viaggiato assieme ovvero circa 30 volte in un paio di anni>.
Il teste , dipendente della resistente con mansioni Testimone_2 CP_3
di operatore ecologico presso il cantiere di ha dichiarato CP_2
orario di lavoro contrattuale è dalle 6.00 alle 12.20. Io generalmente arrivo al deposito di GL al mattino verso le 6 meno 10 circa, un minuto prima o un minuto dopo dipende dal traffico. Quando vedevo il ricorrente a volte arrivava al mio orario le altre volte non saprei dirlo. Io poi prendevo l'automezzo e andavo a dove avevo la mia zona di lavoro e ritornavo CP_2
presso il deposito di GL sempre entro le 12.20. A volte arrivavo anche prima, verso le 12.00 e terminavo quindi prima dell'orario contrattuale la mia attività. Non sono mai arrivata a GL oltre l'orario di fine lavoro salvo alcune volte uno straordinario che mi viene retribuito in aggiunta alla retribuzione per l'ordinario orario contrattuale. Io così come gli altri colleghi compiliamo dei fogni di presenza con l'orario prestampato, io lo compilo nel furgone a fine attività lavorativa. Se c'è un orario superiore a quello contrattuale lo segno per la retribuzione relativa…Preciso che l'azienda non è rigida sull'orario di lavoro tant'è che è consuetudine che anche quando arriviamo a
GL per fine del servizio alle 12.00 e quindi prima dell'orario contrattuale segniamo comunque le 12.20 come orario finale così come già prestampato sul figlio presenze>.
Non avendo le evidenze istruttorie confermato le deduzioni attoree e non avendo di conseguenza il ricorrente fornito, come era suo onere, la prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario per il quale è stato regolarmente retribuito (6.00-12.20), la domanda avente ad oggetto la retribuzione per lavoro straordinario è infondata.
Del pari infondata è la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma della somma di € 411,00 quale controvalore dei buoni pasto per il periodo decorrente dal 1.9.2020 al 30.6.2022. Così come dedotto in ricorso, l'art. 36 del CCNL di settore (“buono pasto”) prevede: “1. È corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di euro 1,00. 2.
L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente Art.. 3.
I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.”.
Dalla lettura della predetta norma emerge che la azienda può assolvere alla obbligazione ivi imposta alternativamente o corrispondendo un buono pasto del valore di € 1 per ogni giornata di effettiva prestazione o fornendo il pasto o erogando un rimborso di pari valore in busta paga.
Ebbene nel caso di specie la società resistente ha dedotto e provato che il ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro ha percepito, per ogni giornata lavorata come ordinaria, l'importo di €1 denominato nella busta paga, dal 09-2020 fino al 02-2022, come “indennità mansione”, e poi dal 03-2022, come “indennità mensa” -voce 348 della busta paga- (doc. 5).
Il ricorrente non ha contestato la imputazione della predetta voce di “indennità di mansione” al controvalore della mensa, circostanza peraltro -come detto- documentata dal fatto che il codice 348 in busta paga coincide con quello in seguito espressamente abbinato alla “indennità mensa”.
Avendo la società resistente provato di aver assolto all'onere previsto dall'art. 36 del CCNL (mediante la documentata corresponsione al ricorrente per tale titolo dell'importo di € 99 euro per 99 giorni lavorati nel 2020, di € 261 euro per
261 giorni lavorati nel 2021 e di € 110 per i 110 giorni lavorati fino al 30-06-
2022) la domanda in esame del ricorrente è infondata. Tale infondatezza è stata ammessa anche dalla parte ricorrente che con note del 9.6.2025 ha espressamente rinunciato alla predetta domanda. È infine infondata la domanda avente ad oggetto il “rimborso spese di spostamento benzina ed usura autovettura” connessa agli spostamenti che il ricorrente ha effettuato per recarsi dal comune di (comune di CP_2
residenza e sede di lavoro) a GL e viceversa.
La norma citata dal ricorrente a fondamento di tale pretesa è l'art. 35 del CCNL secondo la quale “si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi”.
Ebbene, la piana lettura della norma contrattuale conduce ad escludere senz'altro che nel caso del ricorrente si configuri una ipotesi di trasferta, dal momento che, posta -per stessa ammissione di quest'ultimo- la sede di lavoro nel comune di è evidente che nella specie ivi si è sempre svolta la CP_2
propria attività lavorativa che non è stata mai temporalmente “dirottata” in altri
Comuni.
Nella specie, viceversa, dovendo pacificamente il ricorrente prelevare, e poi nuovamente ricoverare, l'automezzo di lavoro presso il deposito aziendale di
GL questi, risiedendo nel Comune di (accidentalmente CP_2
coincidente con la sede di espletamento dell'attività lavorativa), ha necessariamente dovuto -così come tutti i dipendenti dai vari comuni di residenza- recarsi al mattino dalla propria residenza al Comune di GL
(per poi recarsi sul cantiere di con mezzo aziendale) e poi viceversa CP_2
a fine turno lavoro (nei casi in cui sia ritornato presso la propria abitazione).
Escluso che si versi in ipotesi contrattuale di trasferta, la domanda di parte ricorrente è allora qualificabile come domanda di “rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro” che, tuttavia, come previsto dal CCNL (alla voce “Abrogazioni e disposizioni transitorie”) è espressamente abrogato dal 1° maggio 2018.
Peraltro, a conferma della infondatezza della domanda, occorre altresì osservare che il predetto art. 35 CCNL prevede che “In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa”.
Nella specie il ricorrente non ha documentato alcuna spesa viva necessaria all'espletamento della –comunque infondatamente prospettata- trasferta, non avendo neppure chiesto di provare l'utilizzo di mezzo proprio, con onere di spese di carburante, per recarsi al lavoro.
Escluso il diritto all'invocato rimborso spese da previsione contrattuale, appare poi altresì del tutto infondata la domanda, avanzata genericamente solo nelle conclusioni del ricorso, volta al risarcimento “anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.” del “pregiudizio economico” (si presume subito per gli spostamenti) dal momento che non è ravvisabile alcuna condotta “illecita” (sub specie di responsabilità da illecito contrattuale) della società datrice di lavoro cui poter riconnettere l'invocato risarcimento del -comunque non documentato- danno.
In virtù delle considerazioni finora esposte, che rendono superfluo l'esame della prospettata posizione solidale del contumace il ricorso Controparte_2
va rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Nulla per le spese di lite nei confronti del contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv. ti Francesco Cesaro ed Alessandro Cesaro.
Salerno, 11.6.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5340/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Favoccia;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv. ti Francesco Cesaro e Alessandro Cesaro;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2022, deduceva di essere Parte_1
stato assunto dalla società convenuta in data 01.09.2020, in seguito a procedura di cambio di appalto ex art. 6 CCNL Igiene Ambientale, ed addetto ad attività di nettezza urbana presso il Comune di Campagna (SA) -sede contrattuale di lavoro- con mansione di autista di IV livello parametro A, di cui al CCNL di categoria applicato dalla società (FISE– Assoambiente)”; che nel corso del suo rapporto di lavoro aveva sempre osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto (6.00-12.20) dipeso dal fatto che quotidianamente doveva raggiungere da –sede lavorativa e di CP_2
residenza- il ricovero mezzi aziendale a GL e da lì recarsi entro le ore
6.00 presso il Comune di per l'inizio del turno e poi viceversa, alla CP_2
fine del turno, alle 12.20, di nuovo recarsi dalla sede lavorativa di alla CP_2
sede aziendale di GL per ricoverare nell'autoparco aziendale il mezzo di lavoro;
che alla luce delle suddette modalità di lavoro, il ricorrente sin dall'assunzione aveva eseguito circa 2 ore di lavoro straordinario giornaliero in aggiunta all'orario risultante dalle buste paga e per il quale era stato ordinariamente retribuito;
che la datrice di lavoro non aveva corrisposto al ricorrente i buoni pasto previsti dal CCNL di categoria all'art. 36 pari ad € 1,00 per ogni giorno di servizio per un importo dovuto pari ad € 411,00, calcolato dall'assunzione al 30.6.22 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio;
che il ricorrente, tenuto conto del quotidiano invio in trasferta presso il Comune di
GL, non coincidente con la sede lavorativa di aveva diritto CP_2
al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per lo spostamento con la propria autovettura da un Comune all'altro, incluso il costo carburante e usura autovettura calcolato sulla base della tabelle ACI, per un totale dovuto a tale titolo di € 5.520,90 per il periodo da settembre a giugno 2022; che ai sensi dell'art. 1676 c.c. e del d.lgs. 50/2016, il in quanto Controparte_2
committente/ente appaltante era responsabile in solido per i crediti rivendicati.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. a ricevere le differenze retributive di cui Parte_1
ai conteggi per lavoro straordinario e buoni pasto il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo dal 01.09.2020 al 30.060.2012, e, per l'effetto, condannare le resistenti in solido ut supra o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento dell'importo complessivo di €16.645,47, di cui € 411,00 per buoni pasto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito del presente ricorso al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 ad ottenere il rimborso spese chilometrico calcolato sulla base della tabelle ACI in virtù degli spostamenti in trasferta o diversamente qualificati e per l'effetto condannare le resistenti in solido come per legge o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento dell'importo di € 5.520,00 a tal titolo in favore;
o in subordine accertare che il ricorrente ha subito un pregiudizio economico in tal senso e determinare il valore di tale disagio anche in via equitativa ex art. 1226
c.c condannando le resistenti in solido al pagamento dell'importo che il Giudice stesso determinerà”. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che con articolate argomentazioni contestava la fondatezza in fatto e diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Istruito il procedimento con la prova testimoniale richiesta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 11.6.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Cominciando dalla domanda avente ad oggetto la retribuzione per lavoro straordinario, occorre anzitutto evidenziare che è documentato che il ricorrente
è stato assunto dalla società convenuta per svolgere la propria prestazione lavorativa di addetto ad attività di nettezza urbana presso il Comune/cantiere di è altresì documentato che l'orario di lavoro ordinario del CP_2
ricorrente, per il quale è stato regolarmente retribuito, era dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 12.20; è poi pacifico e documentato che il ricorrente, prima di recarsi presso il Comune di (sede di espletamento della CP_2
prestazione lavorativa di addetto alla nettezza urbana e comune di residenza del ricorrente), doveva recarsi presso la sede aziendale di GL per prelevare dall'autoparco l'automezzo destinato alla raccolta di rifiuti così come, una volta terminato il servizio presso il cantiere di doveva nuovamente recarsi CP_2 presso il deposito aziendale di GL per ricoverare l'automezzo nell'autoparco (v. contratto di lavoro, buste paga).
Tanto premesso il ricorrente deduce di aver espletato attività lavorativa per un tempo superiore a quello retribuito dalla società datrice di lavoro, assumendo più specificamente di aver dovuto mettere a disposizione le proprie energie lavorative dalle 5.30 del mattino, ora di arrivo presso il deposito di GL per il prelievo dell'automezzo, e fino alle 13.30, ora di ritorno presso la propria residenza di dopo aver terminato il servizio in tale Comune ed essersi CP_2
recato nuovamente presso il deposito di GL per il ricovero dell'automezzo. Il ricorrente assume altresì che il CCNL di settore, derogando in melius all'art. 8 d.lgs. 66/2003, prevederebbe all'art. 17 la retribuzione del tempo impiegato a raggiungere la sede lavorativa quando il lavoratore debba spostarsi tra uno o più comuni. Da tale assunto deriverebbe a suo dire il diritto alla retribuzione anche per il tempo occorso per recarsi dal Comune di residenza di alla sede aziendale di GL e poi nuovamente dalla sede CP_2
aziendale di GL al Comune di residenza di CP_2
Ebbene, tale ultima asserzione è infondata in quanto frutto di una errata interpretazione della normativa contrattuale.
L'art. 17 del CCNL FISE (in atti) prevede innanzitutto al comma 5 che:
“A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro
è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio”.
Il comma 11, richiamato in ricorso, prevede poi: “11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”.
La piana lettura della norma contrattuale conduce a ritenere del tutto inconferenti le predette argomentazioni di parte ricorrente in quanto non è affatto in essa affermato che, in deroga al d.lgs. n. 66/2003 (che, viceversa viene espressamente richiamato), debba essere retribuito al lavoratore anche il tempo occorrente per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro e viceversa.
La norma, al comma 11, prevede il caso specifico del lavoratore che, “per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio”, sia tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni disponendo in tale ipotesi la retribuzione del tempo impiegato per raggiungere dal posto di lavoro, ovvero la sede di “appello giornaliero”, le diverse sedi di prestazione lavorativa e quello occorrente per il percorso inverso.
Trattasi per l'appunto di previsione coerente con quanto stabilito dal d.lgs. n.
66/2003 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Il criterio stabilito dalla predetta norma legislativa riecheggia, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com . eur., 9 settembre
2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
La previsione contrattuale sopra richiamata è inoltre in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. (Cass. 5701/2004, Cass. 5496/2006, Cass. 17511/2010).
Esclusa quindi la retribuibilità del mero tempo occorrente per lo spostamento dal luogo di residenza al posto di lavoro (non rientrando nella nozione di orario di lavoro), si tratta allora di verificare se nella specie il tempo occorso al ricorrente per recarsi dalla sede aziendale di GL al cantiere di lavoro di e viceversa (da ricondursi ad attività lavorativa e in quanto tale CP_2
retribuibile) fosse ricompreso nell'arco temporale di lavoro ordinario retribuito
(6.00-12.20) o se viceversa, così come dedotto in ricorso, esso eccedesse tale arco temporale richiedendo una disponibilità lavorativa esorbitante e illegittimamente non retribuita.
Trattandosi della deduzione di espletamento di lavoro straordinario, valgono gli ordinari e consolidati principi affermati dalla Giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere della prova. È stato in particolare affermato che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo
l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass. 16150/2018, 4076/2018 1389/2003, 8006/1998). Ebbene nella specie deve ritenersi che il ricorrente non abbia assolto al predetto onere della prova in quanto le risultanze della istruttoria orale condotta in giudizio non hanno affatto confermato l'espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa per un orario di lavoro ulteriore ed esorbitante rispetto a quello ordinario (decorrente dalle ore 6.00 alle ore 12.20) per il quale è stato
(pacificamente) regolarmente retribuito.
Il ricorrente non ha, più specificamente, provato che il tempo impiegato per recarsi dalla sede aziendale di GL alla sede di servizio di CP_2
(cantiere) e poi, di ritorno, dalla sede di servizio di alla sede aziendale CP_2
di GL non fosse incluso nella fascia oraria per la quale è stato ordinariamente retribuito.
Invero i testi escussi in giudizio innanzitutto non hanno confermato la circostanza dedotta in ricorso secondo cui, per disposizione aziendale, i dipendenti, e per essi il ricorrente, dovessero registrare la propria presenza sui fogli firma solo al momento di inizio della attività lavorativa presso il Comune di I testi hanno viceversa dichiarato che i fogli firma venivano da CP_2
essi compilati, in ordine all'orario di lavoro, alla fine del turno presso il deposito di GL.
I testi escussi parimenti non hanno confermato né che i dipendenti addetti alla raccolta rifiuti presso il cantiere di e per essi il ricorrente, dovessero CP_2
iniziare alle 6.00 il proprio turno presso il cantiere né che ivi si CP_2
doveva concludere alle 12.30 il turno giornaliero, per poi fare ritorno al deposito di GL per il parcheggio dell'automezzo. I testi escussi hanno viceversa dichiarato che il turno iniziava alle 6.00 alla sede aziendale di GL, ove prendevano i mezzi nell'autoparco, e poi che il turno terminava entro le 12.20 presso la medesima sede di GL. I testi hanno, anzi, dichiarato che capitava di rientrare anche prima delle 12.20 presso il deposito di GL
(terminando quindi la attività lavorativa prima dell'orario ordinario contrattuale)
e, ciononostante, per una prassi aziendale, potevano segnare quale orario di fine turno quello ordinario delle 12.20, stante un atteggiamento tollerante della azienda sotto tale profilo. I testi infine hanno dichiarato che in caso di espletamento di una attività lavorativa superiore all'orario ordinario (6.00-12.20) il maggior orario veniva da essi segnalato e retribuito come lavoro straordinario in busta paga.
Le predette circostanze, dichiarate dai colleghi di lavoro del ricorrente -da questi citati come testi- sono state confermate anche dai testi citati da parte resistente che, tuttavia, non espletando le specifiche mansioni di operatore ecologico, sono apparsi meno a conoscenza diretta delle stesse in quanto non direttamente coinvolti nella attività lavorativa in esame.
Più specificamente, il teste , dipendente della Testimone_1
società resistente con mansioni di operatore ecologico presso il cantiere di ha dichiarato CP_2
stessi giorni e orari di lavoro. Alcune volte io ho viaggiato assieme al ricorrente da a GL e in tali occasioni siamo arrivati all'autoparco CP_2
aziendale di GL all'orario di inizio di lavoro contrattuale ovvero alle 6.00 circa, un minuto più un minuto meno. Questo era il mio orario anche quando non viaggiavamo assieme. Credo che il ricorrente arrivasse a quest'orario all'autoparco di GL anche quando viaggiava da solo perché parecchie volte ci si incontrava all'arrivo a GL.
Ciascun operatore aveva ed ha dei fogli di presenza che compila autonomamente con gli orari di inizio servizio e fine servizio. Sono fogli prestampati con gli orari che noi sottoscrivevamo. L'orario di inizio partiva da
GL. Io arrivo in sede a GL alle 6.00 circa poi vado a a CP_2
lavorare poi torno a GL per posare il mezzo e sottoscrivo l'orario di inizio e di fine lavoro ovvero dalle 6.00 alle 12.20 come già prestampato. A volte capita di fare lo straordinario e in tal caso lo segno come orario a parte. Io torno a GL sempre entro le ore 12.20 ovvero l'orario di lavoro, salvo straordinario. Capita anche di arrivare una mezz'ora prima a GL ma in tal caso segno sempre lo stesso orario contrattuale perché l'azienda non è così fiscale a riguardo. Preciso e ribadisco che il ricorrente prendeva il mezzo a GL entro le 6.00, almeno per quei giorni in cui abbiamo viaggiato assieme ovvero circa 30 volte in un paio di anni>.
Il teste , dipendente della resistente con mansioni Testimone_2 CP_3
di operatore ecologico presso il cantiere di ha dichiarato CP_2
orario di lavoro contrattuale è dalle 6.00 alle 12.20. Io generalmente arrivo al deposito di GL al mattino verso le 6 meno 10 circa, un minuto prima o un minuto dopo dipende dal traffico. Quando vedevo il ricorrente a volte arrivava al mio orario le altre volte non saprei dirlo. Io poi prendevo l'automezzo e andavo a dove avevo la mia zona di lavoro e ritornavo CP_2
presso il deposito di GL sempre entro le 12.20. A volte arrivavo anche prima, verso le 12.00 e terminavo quindi prima dell'orario contrattuale la mia attività. Non sono mai arrivata a GL oltre l'orario di fine lavoro salvo alcune volte uno straordinario che mi viene retribuito in aggiunta alla retribuzione per l'ordinario orario contrattuale. Io così come gli altri colleghi compiliamo dei fogni di presenza con l'orario prestampato, io lo compilo nel furgone a fine attività lavorativa. Se c'è un orario superiore a quello contrattuale lo segno per la retribuzione relativa…Preciso che l'azienda non è rigida sull'orario di lavoro tant'è che è consuetudine che anche quando arriviamo a
GL per fine del servizio alle 12.00 e quindi prima dell'orario contrattuale segniamo comunque le 12.20 come orario finale così come già prestampato sul figlio presenze>.
Non avendo le evidenze istruttorie confermato le deduzioni attoree e non avendo di conseguenza il ricorrente fornito, come era suo onere, la prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario per il quale è stato regolarmente retribuito (6.00-12.20), la domanda avente ad oggetto la retribuzione per lavoro straordinario è infondata.
Del pari infondata è la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma della somma di € 411,00 quale controvalore dei buoni pasto per il periodo decorrente dal 1.9.2020 al 30.6.2022. Così come dedotto in ricorso, l'art. 36 del CCNL di settore (“buono pasto”) prevede: “1. È corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di euro 1,00. 2.
L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente Art.. 3.
I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.”.
Dalla lettura della predetta norma emerge che la azienda può assolvere alla obbligazione ivi imposta alternativamente o corrispondendo un buono pasto del valore di € 1 per ogni giornata di effettiva prestazione o fornendo il pasto o erogando un rimborso di pari valore in busta paga.
Ebbene nel caso di specie la società resistente ha dedotto e provato che il ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro ha percepito, per ogni giornata lavorata come ordinaria, l'importo di €1 denominato nella busta paga, dal 09-2020 fino al 02-2022, come “indennità mansione”, e poi dal 03-2022, come “indennità mensa” -voce 348 della busta paga- (doc. 5).
Il ricorrente non ha contestato la imputazione della predetta voce di “indennità di mansione” al controvalore della mensa, circostanza peraltro -come detto- documentata dal fatto che il codice 348 in busta paga coincide con quello in seguito espressamente abbinato alla “indennità mensa”.
Avendo la società resistente provato di aver assolto all'onere previsto dall'art. 36 del CCNL (mediante la documentata corresponsione al ricorrente per tale titolo dell'importo di € 99 euro per 99 giorni lavorati nel 2020, di € 261 euro per
261 giorni lavorati nel 2021 e di € 110 per i 110 giorni lavorati fino al 30-06-
2022) la domanda in esame del ricorrente è infondata. Tale infondatezza è stata ammessa anche dalla parte ricorrente che con note del 9.6.2025 ha espressamente rinunciato alla predetta domanda. È infine infondata la domanda avente ad oggetto il “rimborso spese di spostamento benzina ed usura autovettura” connessa agli spostamenti che il ricorrente ha effettuato per recarsi dal comune di (comune di CP_2
residenza e sede di lavoro) a GL e viceversa.
La norma citata dal ricorrente a fondamento di tale pretesa è l'art. 35 del CCNL secondo la quale “si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi”.
Ebbene, la piana lettura della norma contrattuale conduce ad escludere senz'altro che nel caso del ricorrente si configuri una ipotesi di trasferta, dal momento che, posta -per stessa ammissione di quest'ultimo- la sede di lavoro nel comune di è evidente che nella specie ivi si è sempre svolta la CP_2
propria attività lavorativa che non è stata mai temporalmente “dirottata” in altri
Comuni.
Nella specie, viceversa, dovendo pacificamente il ricorrente prelevare, e poi nuovamente ricoverare, l'automezzo di lavoro presso il deposito aziendale di
GL questi, risiedendo nel Comune di (accidentalmente CP_2
coincidente con la sede di espletamento dell'attività lavorativa), ha necessariamente dovuto -così come tutti i dipendenti dai vari comuni di residenza- recarsi al mattino dalla propria residenza al Comune di GL
(per poi recarsi sul cantiere di con mezzo aziendale) e poi viceversa CP_2
a fine turno lavoro (nei casi in cui sia ritornato presso la propria abitazione).
Escluso che si versi in ipotesi contrattuale di trasferta, la domanda di parte ricorrente è allora qualificabile come domanda di “rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro” che, tuttavia, come previsto dal CCNL (alla voce “Abrogazioni e disposizioni transitorie”) è espressamente abrogato dal 1° maggio 2018.
Peraltro, a conferma della infondatezza della domanda, occorre altresì osservare che il predetto art. 35 CCNL prevede che “In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa”.
Nella specie il ricorrente non ha documentato alcuna spesa viva necessaria all'espletamento della –comunque infondatamente prospettata- trasferta, non avendo neppure chiesto di provare l'utilizzo di mezzo proprio, con onere di spese di carburante, per recarsi al lavoro.
Escluso il diritto all'invocato rimborso spese da previsione contrattuale, appare poi altresì del tutto infondata la domanda, avanzata genericamente solo nelle conclusioni del ricorso, volta al risarcimento “anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.” del “pregiudizio economico” (si presume subito per gli spostamenti) dal momento che non è ravvisabile alcuna condotta “illecita” (sub specie di responsabilità da illecito contrattuale) della società datrice di lavoro cui poter riconnettere l'invocato risarcimento del -comunque non documentato- danno.
In virtù delle considerazioni finora esposte, che rendono superfluo l'esame della prospettata posizione solidale del contumace il ricorso Controparte_2
va rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Nulla per le spese di lite nei confronti del contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv. ti Francesco Cesaro ed Alessandro Cesaro.
Salerno, 11.6.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio