Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    L'amministrazione finanziaria può emettere un secondo atto impositivo per il medesimo periodo d'imposta solo previo annullamento del precedente atto impositivo nell'esercizio del potere di autotutela, a condizione che non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato. Nel caso di specie, l'avviso impugnato non annulla né sostituisce i precedenti avvisi, né vi fa cenno, configurando una illegittima duplicazione della pretesa impositiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 27
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo