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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7420/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989648 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989648 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13039/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; Resistente: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (d'ora in avanti “la Società”) ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale il Comune di Roma Capitale richiede il pagamento della somma complessiva di euro
55.674,97, compresi interessi e sanzioni, per omesso/insufficiente versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.)
e della TeFa relativamente agli anni 2020 e 2021.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure: i) illegittimità dell'avviso impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione. Si adduce che gli avvisi di accertamento con cui si richiede, per i medesimi immobili, il pagamento della Ta.Ri. per gli anni 2020-2021, sono stati tutti impugnati dalla
Società innanzi al Giudice Tributario, con i seguenti esiti:
- avverso l'avviso n. 112090053568 relativo all'annualità 2020, primo semestre, pende giudizio di appello
(RGA 1349/2023), nel corso del quale la Società ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata,
a seguito del primo pagamento;
- avverso l'avviso n. 112090074791 relativo all'annualità 2020, secondo semestre, il ricorso proposto dalla
Società è stato rigettato in primo grado con sentenza n.7153/2023, depositata in data 13.12.2023, che la
Società intende impugnare in quanto palesemente ingiusta;
- avverso l'avviso n. 112190020509 relativa all'annualità 2021, primo semestre, è stata presentata, nel corso del giudizio pendente innanzi a questa Corte (RGR 787/2022), istanza di estinzione del processo a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata;
- avverso la fattura 112190056549 relativa all'annualità 2021, secondo semestre, il ricorso proposto dalla
Società è stato accolto in primo grado con sentenza n.8750/2023, depositata in data 26.06.2023, avverso la quale Roma Capitale ha proposto appello.
Parte ricorrente chiede quindi di annullare l'atto opposto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale con atto depositato il 9 giugno 2024, con cui contesta genericamente le opposte censure. Con memoria depositata in data 28 maggio 2025 l'Ente impositore eccepisce l'inammissibilità delle censure di controparte, evidenziando:
• che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112090053568, emesso in data 5/08/2020, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n. 1127/2021), con sentenza n. 9493/2022, appellata dal Comune. Nel corso del giudizio di appello, Ricorrente_1
ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197/2022 e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del
31/03/2023;
• che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112090074791, emesso in data 22/10/2020, è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n.
3214/2021) con sentenza n. 7180/2022, confermata in appello con sentenza n. 7153/2023, avverso la quale pende giudizio di Cassazione promosso da Ricorrente_1; • che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112190020509, emesso in data 21/05/2021, è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n.
787/2022) con sentenza con sentenza n. 6585/2023. Con riferimento al medesimo avviso, Ricorrente_1i Ricorrente_1 ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197/2022 e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del
31/03/2023;
● che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112190056549, emesso in data 22/10/2020, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n.
5958/2022) con sentenza n. 8750/2023. Tale sentenza è stata riformata dalla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio di secondo grado (RGA n. 920/2024) con sentenza n. 845/2025, depositata in data 10/02/2025.
La sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione oppure è passata in giudicato?
Tanto premesso, il Comune eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le censure sollevate da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2300989648, se non per “vizi propri”, essendo la sottesa questione di merito inerente alla pretesa tributaria ormai cristallizzata per l'effetto delle sopracitate sentenze.
Con riferimento agli avvisi di liquidazione n. 112090053568 e 112190020509, e in considerazione della statuizione contenuta nelle sentenze n. 9493/2022 e 6585/2023, il Comune precisa che Ricorrente_1 ha presentato due istanze di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n.
197/2022 e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31/03/2023. A tale riguardo, l'Ente chiede che venga parzialmente accolto il ricorso ai soli fini della rideterminazione dell'importo relativo alle sanzioni ed agli interessi, con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa del 29.5.2025 parte ricorrente contesta le opposte deduzioni, adducendo che i crediti di cui alle due fatture per le quali è intervenuto il perfezionamento della Domanda di Definizione
Agevolata di cui al comma 194 dell'art. 1 Legge 197/2022 con il pagamento della prima rata, non possono essere richiesti perché si è verificato un fatto estintivo della iniziale pretesa che travolge sanzioni ed interessi.
Adduce che la norma di cui alla Legge 197/2022 è stata recepita dal Comune di Roma con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 anche in riferimento ai tributi locali di Roma Capitale.
Per le altre due fatture-documento, anch'esse poste alla base dell'avviso di accertamento di cui è causa, e per le quali sono in corso i giudizi, ove si ritenesse di valutare il merito della richiesta tributaria azionata dall'ente territoriale, senza accogliere l'eccezione di inammissibilità della richiesta per illegittima duplicazione del tributo, si incorrerebbe nella lesione del principio del NE BIS IN IDEM, non potendosi procedere ad esaminare una questione che è già oggetto di un giudizio.
Per tutte tali pretese parte ricorrente eccepisce la illegittima duplicazione della richiesta tributaria, vietata ex lege. Insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e del ricorso proposto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Con ordinanza assunta all'udienza del 9 giugno 2025 il Collegio ha onerato Ricorrente_1
di depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza di prosecuzione della causa, fissata per il
15 dicembre 2025, copia delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma sia in primo grado che in appello, che hanno definito i giudizi promossi da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Roma Capitale, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento Ta.Ri. per le annualità
2020 e 2021 ed annualità precedenti relativi ai medesimi immobili cui si riferisce il ricorso qui in esame, munite, ove possibile, dell'attestazione del loro passaggio in giudicato.
In esecuzione di detta ordinanza, la Società ricorrente ha depositato in data 3.12.2025 memoria illustrativa e copia delle sentenze emesse – in primo e secondo grado - in relazione ai ricorsi proposti dalla Società avverso gli avvisi di accertamento Tari per gli anni dal 2015 al 2021. La Società ribadisce nella memoria che il motivo della contestazione non attiene al merito della richiesta della tassazione, in quanto il merito è già oggetto di giudizi pendenti e/o estinti per intervenuta Definizione
Agevolata, bensì al fatto che l'avviso di accertamento qui impugnato sostanzia di fatto una duplicazione della tassazione, inammissibile per legge, poiché contiene una pretesa già contestata e pendente in sede giudiziaria, con conseguente violazione del diritto di difesa della contribuente che ha già avviato un'azione legale per contestare la pretesa. Infatti, per quanto concerne le due posizioni-fatture n. 112090053568 (1° semestre 2020) e n.112190020509 (1° semestre 2021), la richiesta di Roma Capitale viola la norma che prevede l'effetto estintivo del tributo richiesto, ma anche delle sanzioni ed interessi connessi (che il Comune ritiene ancora legittime in questa sede, a giustificare anche la richiesta di compensazione delle spese di lite), determinato dall'accoglimento della Domanda di Definizione Agevolata (fatto non in contestazione tra le parti e documentalmente provato). In ogni caso la scrivente difesa ha depositato ad abundantiam anche i pagamenti successivi alla prima rata.
Per quanto concerne le altre due posizioni-fattura n.112090074791 (2° semestre 2020) e n. 112190056549
(2° semestre 2021), è stata dimostrata, da entrambe le parti, la pendenza dei giudizi tributari avverso le predette fatture. Perciò, l'avviso impugnato è illegittimo sia perché relativo ad un tributo già richiesto sia perché il giudizio su tali pretese, che non porti ad una sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento qui impugnato, comporterebbe la violazione del principio processuale del ne bis in idem, non potendo la
Corte procedere ad esaminare una questione (tributo) già oggetto di altro giudizio e per il quale sono già intervenute delle sentenze.
Con memoria integrativa il Comune di Roma Capitale richiama i propri scritti e ribadisce l'inammissibilità e l'illegittimità, se non per “vizi propri”, di tutte le censure sollevate da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2300989648, che la questione di merito sottesa alla pretesa tributaria vantata dall'amministrazione e contenuta negli avvisi di liquidazione n. 112090053568, 112090074791,
112190020509 e 112190056549, è ormai cristallizzata in virtù della statuizione contenuta nelle sentenze n.
9493/2022, 7153/2023, 6585/2023 e 845/2025. Ribadisce la propria posizione in ordine alle istanze di definizione agevolata presentata da controparte con riferimento ai soli avvisi di liquidazione n. 112090053568
e 112190020509, considerata la statuizione contenuta nelle sentenze n. 9493/2022 e 6585/2023. Chiede, quindi, di accogliere parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 ai fini della rideterminazione dell'importo relativo alle sanzioni ed agli interessi per ciò che concerne i soli avvisi n. 112090053568 e
112190020509, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza in camera di consiglio, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto centrale della controversia riguarda la facoltà, per l'ente impositore (nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale), di emettere un nuovo avviso di accertamento Ta.Ri. per i medesimi anni d'imposta per i quali aveva già adottato analoghi avvisi, tempestivamente impugnati dal contribuente.
L'odierno ricorrente eccepisce illegittimità dell'avviso impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione, adducendo di avere già impugnato innanzi al giudice tributario gli avvisi di accertamento Ta.
Ri. relativi al primo e secondo semestre del 2020 e 2021 (ossia per i medesimi periodi d'imposta ai quali fa riferimento l'avviso all'esame) ed i cui giudizi sono stati alcuni definiti, altri ancora pendenti, come si evince dalla documentazione in atti.
In particolare:
- quanto al primo semestre 2020, pende giudizio di appello (RGA 1349/2023) avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112090053568. In tale giudizio parte ricorrente assume di aver presentato domanda di definizione agevolata;
- quanto al secondo semestre 2020, pende giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado
(n.7153/2023) che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112090074791;
- quanto al primo semestre del 2021, cui si riferisce l'avviso di accertamento n. 112190020509, sembra pendere giudizio in primo grado nel corso del quale sarebbe stata presentata istanza di estinzione del processo a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata;
- quanto al secondo semestre 2021, cui si riferisce la fattura n. 112190056549, pende giudizio di appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza di primo grado (n. 8750/2023) che ha accolto il ricorso proposto dalla Società.
La Suprema Corte, pronunciandosi sulla legittimità di un secondo avviso di accertamento in materia di Tariffa
Igiene Ambientale, ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di annullamento dell'avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l'amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dunque previo annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela, di quello precedente” (Cass.,
Sez. Trib., ordinanza n. 27874 del 12/10/2021, che conferma quanto già sostenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27091/2019).
Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'amministrazione finanziaria può quindi emettere un secondo accertamento per il medesimo periodo d'imposta, sempre che “non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato”, ma a condizione che annulli il precedente avviso di accertamento, nell'esercizio del potere di autotutela.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento all'esame non annulla né sostituisce i precedenti avvisi di accertamento, emessi separatamente per il primo ed il secondo semestre delle annualità 2020 e 2021, né vi fa cenno alcuno, nonostante il Comune fosse certamente a conoscenza della pendenza dei giudizi promossi da Ricorrente_1 s.r.l. avverso i predetti atti.
Applicando il principio di diritto alla fattispecie all'esame, deve quindi disporsi l'annullamento dell'avviso impugnato per illegittima duplicazione della pretesa impositiva.
Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.700,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso il 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente Antonio Di Stazio Alessandro Clemente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7420/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989648 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989648 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13039/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; Resistente: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (d'ora in avanti “la Società”) ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale il Comune di Roma Capitale richiede il pagamento della somma complessiva di euro
55.674,97, compresi interessi e sanzioni, per omesso/insufficiente versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.)
e della TeFa relativamente agli anni 2020 e 2021.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure: i) illegittimità dell'avviso impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione. Si adduce che gli avvisi di accertamento con cui si richiede, per i medesimi immobili, il pagamento della Ta.Ri. per gli anni 2020-2021, sono stati tutti impugnati dalla
Società innanzi al Giudice Tributario, con i seguenti esiti:
- avverso l'avviso n. 112090053568 relativo all'annualità 2020, primo semestre, pende giudizio di appello
(RGA 1349/2023), nel corso del quale la Società ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata,
a seguito del primo pagamento;
- avverso l'avviso n. 112090074791 relativo all'annualità 2020, secondo semestre, il ricorso proposto dalla
Società è stato rigettato in primo grado con sentenza n.7153/2023, depositata in data 13.12.2023, che la
Società intende impugnare in quanto palesemente ingiusta;
- avverso l'avviso n. 112190020509 relativa all'annualità 2021, primo semestre, è stata presentata, nel corso del giudizio pendente innanzi a questa Corte (RGR 787/2022), istanza di estinzione del processo a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata;
- avverso la fattura 112190056549 relativa all'annualità 2021, secondo semestre, il ricorso proposto dalla
Società è stato accolto in primo grado con sentenza n.8750/2023, depositata in data 26.06.2023, avverso la quale Roma Capitale ha proposto appello.
Parte ricorrente chiede quindi di annullare l'atto opposto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale con atto depositato il 9 giugno 2024, con cui contesta genericamente le opposte censure. Con memoria depositata in data 28 maggio 2025 l'Ente impositore eccepisce l'inammissibilità delle censure di controparte, evidenziando:
• che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112090053568, emesso in data 5/08/2020, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n. 1127/2021), con sentenza n. 9493/2022, appellata dal Comune. Nel corso del giudizio di appello, Ricorrente_1
ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197/2022 e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del
31/03/2023;
• che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112090074791, emesso in data 22/10/2020, è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n.
3214/2021) con sentenza n. 7180/2022, confermata in appello con sentenza n. 7153/2023, avverso la quale pende giudizio di Cassazione promosso da Ricorrente_1; • che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112190020509, emesso in data 21/05/2021, è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n.
787/2022) con sentenza con sentenza n. 6585/2023. Con riferimento al medesimo avviso, Ricorrente_1i Ricorrente_1 ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197/2022 e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del
31/03/2023;
● che il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 112190056549, emesso in data 22/10/2020, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado (RGR n.
5958/2022) con sentenza n. 8750/2023. Tale sentenza è stata riformata dalla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio di secondo grado (RGA n. 920/2024) con sentenza n. 845/2025, depositata in data 10/02/2025.
La sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione oppure è passata in giudicato?
Tanto premesso, il Comune eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le censure sollevate da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2300989648, se non per “vizi propri”, essendo la sottesa questione di merito inerente alla pretesa tributaria ormai cristallizzata per l'effetto delle sopracitate sentenze.
Con riferimento agli avvisi di liquidazione n. 112090053568 e 112190020509, e in considerazione della statuizione contenuta nelle sentenze n. 9493/2022 e 6585/2023, il Comune precisa che Ricorrente_1 ha presentato due istanze di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n.
197/2022 e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31/03/2023. A tale riguardo, l'Ente chiede che venga parzialmente accolto il ricorso ai soli fini della rideterminazione dell'importo relativo alle sanzioni ed agli interessi, con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa del 29.5.2025 parte ricorrente contesta le opposte deduzioni, adducendo che i crediti di cui alle due fatture per le quali è intervenuto il perfezionamento della Domanda di Definizione
Agevolata di cui al comma 194 dell'art. 1 Legge 197/2022 con il pagamento della prima rata, non possono essere richiesti perché si è verificato un fatto estintivo della iniziale pretesa che travolge sanzioni ed interessi.
Adduce che la norma di cui alla Legge 197/2022 è stata recepita dal Comune di Roma con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 anche in riferimento ai tributi locali di Roma Capitale.
Per le altre due fatture-documento, anch'esse poste alla base dell'avviso di accertamento di cui è causa, e per le quali sono in corso i giudizi, ove si ritenesse di valutare il merito della richiesta tributaria azionata dall'ente territoriale, senza accogliere l'eccezione di inammissibilità della richiesta per illegittima duplicazione del tributo, si incorrerebbe nella lesione del principio del NE BIS IN IDEM, non potendosi procedere ad esaminare una questione che è già oggetto di un giudizio.
Per tutte tali pretese parte ricorrente eccepisce la illegittima duplicazione della richiesta tributaria, vietata ex lege. Insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e del ricorso proposto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Con ordinanza assunta all'udienza del 9 giugno 2025 il Collegio ha onerato Ricorrente_1
di depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza di prosecuzione della causa, fissata per il
15 dicembre 2025, copia delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma sia in primo grado che in appello, che hanno definito i giudizi promossi da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Roma Capitale, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento Ta.Ri. per le annualità
2020 e 2021 ed annualità precedenti relativi ai medesimi immobili cui si riferisce il ricorso qui in esame, munite, ove possibile, dell'attestazione del loro passaggio in giudicato.
In esecuzione di detta ordinanza, la Società ricorrente ha depositato in data 3.12.2025 memoria illustrativa e copia delle sentenze emesse – in primo e secondo grado - in relazione ai ricorsi proposti dalla Società avverso gli avvisi di accertamento Tari per gli anni dal 2015 al 2021. La Società ribadisce nella memoria che il motivo della contestazione non attiene al merito della richiesta della tassazione, in quanto il merito è già oggetto di giudizi pendenti e/o estinti per intervenuta Definizione
Agevolata, bensì al fatto che l'avviso di accertamento qui impugnato sostanzia di fatto una duplicazione della tassazione, inammissibile per legge, poiché contiene una pretesa già contestata e pendente in sede giudiziaria, con conseguente violazione del diritto di difesa della contribuente che ha già avviato un'azione legale per contestare la pretesa. Infatti, per quanto concerne le due posizioni-fatture n. 112090053568 (1° semestre 2020) e n.112190020509 (1° semestre 2021), la richiesta di Roma Capitale viola la norma che prevede l'effetto estintivo del tributo richiesto, ma anche delle sanzioni ed interessi connessi (che il Comune ritiene ancora legittime in questa sede, a giustificare anche la richiesta di compensazione delle spese di lite), determinato dall'accoglimento della Domanda di Definizione Agevolata (fatto non in contestazione tra le parti e documentalmente provato). In ogni caso la scrivente difesa ha depositato ad abundantiam anche i pagamenti successivi alla prima rata.
Per quanto concerne le altre due posizioni-fattura n.112090074791 (2° semestre 2020) e n. 112190056549
(2° semestre 2021), è stata dimostrata, da entrambe le parti, la pendenza dei giudizi tributari avverso le predette fatture. Perciò, l'avviso impugnato è illegittimo sia perché relativo ad un tributo già richiesto sia perché il giudizio su tali pretese, che non porti ad una sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento qui impugnato, comporterebbe la violazione del principio processuale del ne bis in idem, non potendo la
Corte procedere ad esaminare una questione (tributo) già oggetto di altro giudizio e per il quale sono già intervenute delle sentenze.
Con memoria integrativa il Comune di Roma Capitale richiama i propri scritti e ribadisce l'inammissibilità e l'illegittimità, se non per “vizi propri”, di tutte le censure sollevate da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2300989648, che la questione di merito sottesa alla pretesa tributaria vantata dall'amministrazione e contenuta negli avvisi di liquidazione n. 112090053568, 112090074791,
112190020509 e 112190056549, è ormai cristallizzata in virtù della statuizione contenuta nelle sentenze n.
9493/2022, 7153/2023, 6585/2023 e 845/2025. Ribadisce la propria posizione in ordine alle istanze di definizione agevolata presentata da controparte con riferimento ai soli avvisi di liquidazione n. 112090053568
e 112190020509, considerata la statuizione contenuta nelle sentenze n. 9493/2022 e 6585/2023. Chiede, quindi, di accogliere parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 ai fini della rideterminazione dell'importo relativo alle sanzioni ed agli interessi per ciò che concerne i soli avvisi n. 112090053568 e
112190020509, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza in camera di consiglio, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto centrale della controversia riguarda la facoltà, per l'ente impositore (nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale), di emettere un nuovo avviso di accertamento Ta.Ri. per i medesimi anni d'imposta per i quali aveva già adottato analoghi avvisi, tempestivamente impugnati dal contribuente.
L'odierno ricorrente eccepisce illegittimità dell'avviso impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione, adducendo di avere già impugnato innanzi al giudice tributario gli avvisi di accertamento Ta.
Ri. relativi al primo e secondo semestre del 2020 e 2021 (ossia per i medesimi periodi d'imposta ai quali fa riferimento l'avviso all'esame) ed i cui giudizi sono stati alcuni definiti, altri ancora pendenti, come si evince dalla documentazione in atti.
In particolare:
- quanto al primo semestre 2020, pende giudizio di appello (RGA 1349/2023) avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112090053568. In tale giudizio parte ricorrente assume di aver presentato domanda di definizione agevolata;
- quanto al secondo semestre 2020, pende giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado
(n.7153/2023) che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112090074791;
- quanto al primo semestre del 2021, cui si riferisce l'avviso di accertamento n. 112190020509, sembra pendere giudizio in primo grado nel corso del quale sarebbe stata presentata istanza di estinzione del processo a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata;
- quanto al secondo semestre 2021, cui si riferisce la fattura n. 112190056549, pende giudizio di appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza di primo grado (n. 8750/2023) che ha accolto il ricorso proposto dalla Società.
La Suprema Corte, pronunciandosi sulla legittimità di un secondo avviso di accertamento in materia di Tariffa
Igiene Ambientale, ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di annullamento dell'avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l'amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dunque previo annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela, di quello precedente” (Cass.,
Sez. Trib., ordinanza n. 27874 del 12/10/2021, che conferma quanto già sostenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27091/2019).
Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'amministrazione finanziaria può quindi emettere un secondo accertamento per il medesimo periodo d'imposta, sempre che “non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato”, ma a condizione che annulli il precedente avviso di accertamento, nell'esercizio del potere di autotutela.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento all'esame non annulla né sostituisce i precedenti avvisi di accertamento, emessi separatamente per il primo ed il secondo semestre delle annualità 2020 e 2021, né vi fa cenno alcuno, nonostante il Comune fosse certamente a conoscenza della pendenza dei giudizi promossi da Ricorrente_1 s.r.l. avverso i predetti atti.
Applicando il principio di diritto alla fattispecie all'esame, deve quindi disporsi l'annullamento dell'avviso impugnato per illegittima duplicazione della pretesa impositiva.
Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.700,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso il 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente Antonio Di Stazio Alessandro Clemente