TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 840 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI GIOVANNA DELIA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste nel ricorso Parte_1 introduttivo di merito e si chiede l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Ci si oppone a quanto dedotto ed eccepito dall' resistente nei propri scritti difensivi, CP_2
chiedendosi il rigetto delle richieste e delle eccezioni in essi formulate. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/06/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell' all'erogazione della provvidenza richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Esponeva, in particolare, di avere proposto ritualmente ricorso per accertamento tecnico preventivo e che, nonostante fosse affetta da gravi patologie invalidanti, a seguito di espletamento delle operazioni peritali, dette provvidenze non le era stata riconosciuta.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Severo
Deficit cognitivo MMS 14,4 corretto 14,4; ADL 6/6 IADL 2/8”
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il sottoscritto C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata, ha accertato che la perizianda signora nata a [...] e Parte_1
residente a
Santa Margherita di Belice è INVALIDA AL 100% CON DIRITTO ALL' INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO A FAR DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SI
RICONOSCE LO STATO DI PORTATRICE DI HANDICAP ART 3 COMMa 3 L 104/92
Lo scrivente CTU non concorda con il giudizio formulato dalla Commissione nella seduta del
23/10/2023. Dalla valutazione della documentazione sanitaria allegata agli atti e dall' attento esame clinico effettuato in data 24.01.2025 si evince un evidente quadro di demenza senile cosi come documentato dalla documentazione specialistica allegata agli atti dal centro Salute mentale ASPAG.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI :
La periziata E' INVALIDA ULTRASESSANTACINQUENNE CON Parte_1
DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMITI PROPRI DELLA
SUA ETA' GRAVE 100% CON DIRITTO ALL'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO E SI RICONOSCE LO STATO DI PORTATRICE DI ART 3 COMMA 3 L 104/92A FAR CP_4
DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e si riconosce lo stato di portatrice di handicap art 3 comma 3 l 104/92 a far data della presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e si riconosce lo stato di portatrice di handicap art 3 comma 3 l 104/92 a far data della presentazione della domanda. CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI GIOVANNA DELIA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste nel ricorso Parte_1 introduttivo di merito e si chiede l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Ci si oppone a quanto dedotto ed eccepito dall' resistente nei propri scritti difensivi, CP_2
chiedendosi il rigetto delle richieste e delle eccezioni in essi formulate. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/06/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell' all'erogazione della provvidenza richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Esponeva, in particolare, di avere proposto ritualmente ricorso per accertamento tecnico preventivo e che, nonostante fosse affetta da gravi patologie invalidanti, a seguito di espletamento delle operazioni peritali, dette provvidenze non le era stata riconosciuta.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Severo
Deficit cognitivo MMS 14,4 corretto 14,4; ADL 6/6 IADL 2/8”
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il sottoscritto C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata, ha accertato che la perizianda signora nata a [...] e Parte_1
residente a
Santa Margherita di Belice è INVALIDA AL 100% CON DIRITTO ALL' INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO A FAR DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SI
RICONOSCE LO STATO DI PORTATRICE DI HANDICAP ART 3 COMMa 3 L 104/92
Lo scrivente CTU non concorda con il giudizio formulato dalla Commissione nella seduta del
23/10/2023. Dalla valutazione della documentazione sanitaria allegata agli atti e dall' attento esame clinico effettuato in data 24.01.2025 si evince un evidente quadro di demenza senile cosi come documentato dalla documentazione specialistica allegata agli atti dal centro Salute mentale ASPAG.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI :
La periziata E' INVALIDA ULTRASESSANTACINQUENNE CON Parte_1
DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMITI PROPRI DELLA
SUA ETA' GRAVE 100% CON DIRITTO ALL'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO E SI RICONOSCE LO STATO DI PORTATRICE DI ART 3 COMMA 3 L 104/92A FAR CP_4
DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e si riconosce lo stato di portatrice di handicap art 3 comma 3 l 104/92 a far data della presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e si riconosce lo stato di portatrice di handicap art 3 comma 3 l 104/92 a far data della presentazione della domanda. CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini