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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GO, dott.ssa. Laura Novi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile RG. n. 329 /2023 promossa da
(c.f. e p.iva ) in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, via Simone Parte_1 P.IVA_1
d'Orsenigo 5, rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Roberto Cota e Andrea Zonca del Foro di Novara - attore opponente contro ing. (c.f. ) con sede legale in Verbania, via San Controparte_1 C.F._1
Vittore 154, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Silvia Madreperla del Foro di Bergamo
- convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 501/2022 (RG n. 1591/2022), emesso da questo Tribunale in data 20.12.2022 su istanza dell'ing. dell'importo di € CP_1
5.000,00 oltre interessi, spese di procedura liquidate, competenze, rimborso forfettario e accessori come per legge. Detta ingiunzione è contestata dall'opponente sia da un punto di vista formale, per incompetenza (materia e territorio) del Tribunale di Verbania in favore ex art. 7 c.p.c. del Giudice di Pace (Milano o Verbania) e sia da un punto di vista sostanziale, per plurimi inadempimenti che l'opponente ascrive all'operato dell'opposto nell'esecuzione della prestazione sottesa la pretesa economica dedotta. L'opponente, a quest'ultimo proposito, riferisce che l'opposto non avrebbe portato a termine l'incarico affidato, risolto anticipatamente dallo stesso opposto nel giugno 2022, non fornendo importante documenti, quali 1) gli schemi e i calcoli delle variazioni e varianti eseguite in cantiere;
2) il certificato di corretta esecuzione;
3) le relazioni strutturali, non depositate anche presso il Comune;
4) i verbali di verifica come Direttore Lavori strutturale
(obbligatori e necessari per il completamento delle pratiche) e 5) le certificazioni inerenti le opere in cemento armato realizzate sul progetto. Dette omissioni - ed inadempimenti -avrebbero determinato nell'opponente la necessità di affidare ad altro professionista l'incarico di preparare la documentazione mancante, sostenendone i relativi costi. Costituitosi in giudizio, l'opposto ha respinto gli addebiti e le deduzioni difensive dell'opponente rilevando, preliminarmente, la carenza
Pag. 1 a 6 di titolarità del diritto e/o la legittimazione dell'azione da parte della Controparte_2 soggetto che compare nell'intestazione dell'atto di citazione, in quanto del tutto estraneo al procedimento monitorio, in assenza di qualsivoglia elemento e/o allegazione che lo colleghi alla in via subordinata ha, poi, eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza dei Parte_1 requisiti previsti agli artt. 125, 163 n. 2 c.p.c.. Nel merito, ha respinto le contestazioni e insistito nel rigetto dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Incardinato, nei termini anzidetti, il giudizio, la vertenza è stata, poi, istruita sulla base della documentazione prodotta ed è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti hanno formulato nei termini che seguono:
- opponente: “[…] in via preliminare accertare e dichiarare che il ricorso introduttivo è stato radicato avanti a Giudice non competente per materia e che il Giudice competente ex art. 7 c.p.c. è il Giudice di Pace territorialmente competente (Milano o Verbania). Per l'effetto revocare il d.i. opposto n. 501/2022. condannare quindi parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% c.p.a., 22% iva. nel merito in via principale accertare e dichiarare che il d.i. n. 501/2022 opposto è stato illegittimamente richiesto ed ottenuto;
di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare in ogni caso il grave inadempimento dell'ing. per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
condannare quindi parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% Parte_1
c.p.a., 22% iva. in subordine accertare e dichiarare che il d.i. 501/2022 è stato chiesto ed ottenuto per un importo errato;
di conseguenza revocare il decreto opposto;
accertare e dichiarare in ogni caso il grave inadempimento dell'ing. e per l'effetto ridurre l'importo delle somme eventualmente Controparte_3 dovute dalla soc. rispetto all'importo di cui al d.i. opposto. condannare quindi parte attrice alla Pt_1 rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% c.p.a., 22% iva.in via istruttoria acquisire il fascicolo monitorio r.g. 1591/2022 – d.i. 501/2022 del tribunale di Verbania. ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova e sui capitoli che verranno indicati nel prosieguo
[...]”
- opposto: “[…] in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto in capo alla per tutte le ragioni di cui ai precedenti scritti difensivi con Controparte_2 la conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge e del caso;
in ogni caso dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omissione e assoluta incertezza dei requisiti di cui agli artt. 125, 163 n. 2 cpc e comunque per tutte le ragioni indicate nei precedenti scritti difensivi con l'adozione di tutti i provvedimenti di legge e del caso;
sempre in via preliminare: respingersi l'eccezione di incompetenza del giudice adito ex adverso formulata confermando la competenza dell'intestato tribunale per le ragioni di cui ai precedenti scritti difensivi ancora in via preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. nel merito: respingersi perché infondate in fatto ed in diritto le domande e/o
Pag. 2 a 6 eccezioni tutte ex adverso formulate e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 501/2022, n.
1591/2022 RG emesso in data 20.12.2022 e/o comunque condannarsi l'opponente a corrispondere all'opposto le somme tutte di cui al predetto decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo giudice adito reputasse di non confermare il decreto ingiuntivo opposto condannarsi, in ogni caso, l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di € 5.000,00, oltre interessi o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, anche della fase monitoria, iva, cpa e rimborso forfettario come per legge. in via istruttoria: si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli [...]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare nel merito la controversia, occorre analizzare le questioni preliminari che sono state portate all'attenzione del giudicante, considerata la loro rilevanza, anche in termini di eventuale definizione del procedimento. Partendo dalle eccezioni di carenza di legittimazione della ollevata dall'opposto, stante il suo ruolo di attore sostanziale nel presente Controparte_2 giudizio, osserviamo quanto segue. Come noto la legittimità all'azione attiene alla titolarità (attiva o passiva) ad essere parte di un giudizio e si determina in base alla correlazione che esiste tra i soggetti della vertenza ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda. Con riferimento a detta correlazione, nel caso in esame, non sorge dubbio alcuno che l'intestazione dell'atto di citazione alla sia, di fatto, un mero errore, contenuto, peraltro, solo Controparte_2 nell'intestazione, posto che le difese svolte dall'opponente, nell'atto, analizzate nella loro interezza, sono tutte chiaramente riferite (nominalmente) alla Anche la procura allegata, Parte_1 richiamata nella prima pagina dell'atto di citazione è stata conferita dalla Deve, Parte_1 quindi, essere esclusa la partecipazione al giudizio della ritenuta la Controparte_2 presenza formale nell'intestazione, all'evidenza, un refuso, circoscritto, come già detto, all'intestazione dell'atto di citazione ed agevolmente rilevabile, come errore, dall'esame dell'atto.
Detto errore non può, quindi, aver generato dubbi nell'individuazione e identificazione del reale soggetto titolare dell'azione, ovvero la In nome di quest'ultimo soggetto giuridico è Parte_1 stata anche eseguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (come risulta dalla relata prodotta). L'eccezione di carenza di legittimata sollevata è, quindi, respinta. Per i motivi sopra esposti deve essere respinta, anche l'eccezione di nullità, che la stessa parte opposta propone in via subordinata, con richiamo agli artt. 125 e 163 co. 2 c.p.c., considerato che la copia dell'atto introduttivo, pur contenendo nella sua intestazione un nominativo errato, risulta nel suo complesso riferito alla Nel caso in esame, il raggiungimento dello scopo è, poi, Parte_1 confermato dalla costituzione della parte opposta che ha potuto spiegare compiutamente le proprie difese nel merito della controversia. Analizzando, ora, l'eccezione di incompetenza proposta
Pag. 3 a 6 dall'opponente emerge che con detta eccezione l'opponente contesta che “[…] avendo controparte chiesto il pagamento delle somme portate a fattura: “oltre interessi dal dovuto al saldo,” senza quantificare gli interessi alla data della domanda e richiedendone il pagamento in via generica, il valore della causa rimane quello indicato pari ad € 5.000,00. […]”, la domanda (alla data di deposito del ricorso monitorio) era di competenza del Giudice di Pace, non al Tribunale. L'eccezione per valore non è, però, fondata. Come previsto dall'art. 14 c.p.c. “nelle causa relative a somme di denaro […] il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore […]”. Detta norma deve essere, però, coordinata con la previsione dell'art. 10 c.p.c., in base al quale “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si somma tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [… anteriori alla proposizione si somma con capitale”. Ne consegue che per la competenza per valore si deve considera non solo il valore economico del bene chiesto, ma ad esso devono essere sommati anche gli interessi, le spese e i danni maturati all'atto della proposizione della domanda, se chiesti dalla parte. Nel caso in esame, l'opposto ha chiesto, con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa, il pagamento della somma capitale oltre interessi e spese. Dalla somma delle richiamate voci, il valore di causa risulta di importo superiore ad € 5.000,00 e, dunque, rientrare, con riferimento al momento della proposizione del medesimo ricorso, nella competenza dell'adito
Tribunale. Passando, ora, al merito si deve osservare nel caso in esame non vi è contestazione in ordine al conferimento di un incarico professionale all'opposto, risultando, quindi, nell'an provata la circostanza dedotta dall'opposto a supporto della richiesta di pagamento della quota residua della fatt. n. 7 del 02.02.2021. Come noto, il riconoscimento del diritto al compenso professionale sorge con il conferimento dell'incarico. La Suprema Corte ha chiarito che detto conferimento può manifestarsi in qualunque forma idonea a rappresentare l'inequivocabile volontà di avvalersi dell'opera del professionista (Corte Cass. Sent. 27 gennaio 2010, n. 1741; e Cass Civ 1244/2000).
Nel caso di cui ci si occupa, quindi, l'oggetto della contesa è l'attività svolta, tenuto conto che l'opponente imputa all'opposto delle inadempienze che non giustificano la richiesta di pagamento.
In ordine all'asserita inadempienza, la documentazione prodotta dall'opposto nel presente procedimento contraddice, però, la prospettazione dei fatti fornita dall'opponente. Peraltro, nei riguardi di detta documentazione lo stesso opponente nulla ha replicato o opposto.
Considerato che
si verte, quindi, in tema di quantum, pare utile rammentare che la fattura rimasta impagata, finanche vidimata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, assume il valore di semplice dichiarazione unilaterale del professionista, con conseguente inversione dell'onere della prova, in merito alla effettività delle singole prestazioni, come pure degli importi e della rispondenza all'attività, valutazione di corrispondenza tra l'altro lasciata al libero apprezzamento del Giudice. Secondo la Suprema Corte, infatti, il parere del competente ordine professionale non
Pag. 4 a 6 risulta in alcun modo vincolante per la determinazione del compenso, svolgendo, tale organo, una funzione istituzionale, consistente in un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo- autoritativo che non esonera il professionista dal provare il fondamento della pretesa, anche in assenza di contestazione specifica. Come noto, secondo le norme del procedimento ordinario, in tema di onere della prova, grava sul creditore – convenuto, in quanto soggetto che fa valere il diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del debitore deve, però, solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero la sua insussistenza. Nel caso di cui ci si occupa, come detto l'opposto ha provato il conferimento dell'incarico (non smentito dall'opponente) ed ha altresì prodotto cospicua documentazione relativa alle attività svolte. L'opponente non ha contestato la dedotta fattura, né la congruità della somma chiesta, secondo quanto convenuto con il contratto di consulenza conferito. Lo stesso opponente proprio con riferimento alla fattura n. 7/2021 non ha mai segnalato (al tempo) degli acconti (tali qualificati anche nelle causali dei bonifici eseguiti) alcunché. Risulta, quindi, assolto, dal professionista creditore il proprio onere probatorio
(conferimento di incarico e svolgimento delle attività), mentre, di contro, l'opponente non ha provato, l'inadempimento con riferimento alla somma dedotta. L'importo esposto nella fattura n. 7, pertanto, può ritenersi congruo, stante la sua attinenza all'attività espletata, fino al momento della disdetta da parte dello stesso opposto, in virtù dell'incarico conferito. Detto compenso si profila rispettoso del disposto di cui all'art. 2233 c.c. che stabilisce che, in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Infondata deve ritenersi, perciò, la contestazione sul punto de parte opponente. Del resto, occorre ricordare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. L'operato del professionista deve, infatti, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, 2° co. c.c.. Rispetto alla prova allegata dall'opponente, l'opposto ha addotto, invece, una generica eccezione di inadempimento sorta, peraltro, solo dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, o meglio con la proposizione della presente opposizione, considerato che nulla, neppure nel presente giudizio, è stato allegato in merito alle asserite inadempienze dedotte prima. Tanto premesso, il credito azionato dall'opposto è ritenuto provato, nel suo complesso, e, per l'effetto,
Pag. 5 a 6 il decreto ingiuntivo va confermato. Nella regolazione delle spese di lite, considerato il rigetto dell'eccezione preliminari di carenza di legittimità e di nullità, sollevate dallo stesso opposto, determinano questo giudice alla compensazione per il 30 % delle spese e alla liquidazione del solo residuo 70 %, considerato lo scaglione da € 5.201,00 e € 26.000,00, al minimo, per tutte le fasi, in ragione del valore di causa e dell'attività svolta nel corso del procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta all'RG. n. 329/2023 così provvede:
1. respinge l'opposizione, per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 501/2022 (RG n. 1591/2022) emesso dal Tribunale di Verbania il
20.12.2022;
2. condanna (c.f. e p.iva ) in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Parte_1 P.IVA_1 dell'ing. (c.f. ), delle spese di lite che liquida in Controparte_1 C.F._1 misura pari a € 1.778,00 (70 % di € 2.540,00) per compensi professionali, oltre esborsi documentati, spese generali in misura pari al 15 % e accessori, come per legge;
compensa, tra le parti, il residuo
30 %.
Così deciso, Verbania 01.04.2025 dott.ssa Laura Novi
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