Art. 2.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, a carico del fondo speciale del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, intendendosi a tal fine prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
A quello di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 si provvede, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali rispettivamente iscritti ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, a carico del fondo speciale del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, intendendosi a tal fine prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
A quello di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 si provvede, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali rispettivamente iscritti ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.