Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2004, n. 5701
CASS
Sentenza 22 marzo 2004

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Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non obbligatoria la prassi aziendale per la quale il lavoro veniva organizzato con la costituzione di gruppi di lavoratori, da formarsi presso la sede aziendale e da avviare poi ai cantieri, così escludendo il diritto dei lavoratori al pagamento di un'ora di retribuzione ulteriore per ogni giornata lavorativa).

Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che la indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2004, n. 5701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5701
Data del deposito : 22 marzo 2004

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