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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2024, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 684 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c., 473 bis e 51 c.p.c
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIANLUCA
DE SANTIS, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, Piazza F.
Stocco n. 10;
E
(C.F.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIANLUCA DE SANTIS, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, Piazza F. Stocco n. 10;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21.04.2024, Parte_3
premettendo di aver contratto matrimonio a PALERMITI (CZ) Parte_2
il 6.10.1970, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e 51
c.p.c e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Palermiti (CZ) alla Via Regina Elena n.147, resta assegnata alla IG.ra atteso che, il IG. Parte_1 Pt_2
, essendo percettore di indennità pensionistica avrà la possibilità di
[...]
sostenere i costi di altra unità immobiliare.
3) Per le motivazioni di cui al punto che precede, il IG. si obbliga a Parte_2 corrispondere, nei confronti della IG.ra , l'importo Parte_1 di euro cento mensili a titolo di mantenimento, rimanendo, quest'ultima, in possesso dell'abitazione coniugale, e di contro, invero, il IG. dovrà Pt_2
trovarsi nuova abitazione sostenendone i relativi costi ad essa connessi.
4) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
(atto n.1, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno1970);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PALERMITI (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 9.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 684 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c., 473 bis e 51 c.p.c
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIANLUCA
DE SANTIS, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, Piazza F.
Stocco n. 10;
E
(C.F.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIANLUCA DE SANTIS, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, Piazza F. Stocco n. 10;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21.04.2024, Parte_3
premettendo di aver contratto matrimonio a PALERMITI (CZ) Parte_2
il 6.10.1970, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e 51
c.p.c e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Palermiti (CZ) alla Via Regina Elena n.147, resta assegnata alla IG.ra atteso che, il IG. Parte_1 Pt_2
, essendo percettore di indennità pensionistica avrà la possibilità di
[...]
sostenere i costi di altra unità immobiliare.
3) Per le motivazioni di cui al punto che precede, il IG. si obbliga a Parte_2 corrispondere, nei confronti della IG.ra , l'importo Parte_1 di euro cento mensili a titolo di mantenimento, rimanendo, quest'ultima, in possesso dell'abitazione coniugale, e di contro, invero, il IG. dovrà Pt_2
trovarsi nuova abitazione sostenendone i relativi costi ad essa connessi.
4) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
(atto n.1, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno1970);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PALERMITI (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 9.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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