Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2025, proposto da
HM DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Totta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno -U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per
-l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso avverso il rigetto al rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 12/03/25, nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere secondo le rispettive competenze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 31 e 117 CPA HM DI ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso contro il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 12.3.2025, nonché l’accertamento dell’obbligo delle suddette Amministrazioni a provvedere secondo le rispettive competenze.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
-che il Questore di Ravenna rigettava la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per mancata presentazione all’appuntamento per i rilievi dattiloscopici;
-che sussistevano tutti i parametri di legge per ottenere il rinnovo.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5 del D.Lgs n. 286/98; in particolare, dopo aver censurato la fondatezza del decreto di rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno, ha evidenziato la sussistenza dell’obbligo in capo alle Amministrazioni intimate di concludere il procedimento con provvedimento espresso e ha lamentato che il proprio ricorso sia rimasto, al contrario, privo di riscontro; quanto ai termini di conclusione del procedimento, ha precisato che, considerando il lasso di tempo trascorso dal ricevimento del ricorso amministrativo, il termine in questione appare decorso e pertanto il silenzio – inadempimento può ritenersi formato.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di “ Accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso promosso dal sig. DI avente ad oggetto il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno e conseguentemente accertare e dichiarare il conseguente obbligo alle amministrazioni intimate, per quanto di competenza, di provvedere sul ricorso ordinando un termine non superiore a giorni 60 ”.
Per resistere al ricorso, con atto meramente formale si è costituto in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente lamenta che la Prefettura di Ravenna e il Ministero dell’Interno siano rimasti inerti a fronte del ricorso amministrativo datato 11.4.2025 e dal medesimo presentato, ai sensi dell’art. 1 e segg. del d.P.R. n. 1199/1971, alla Prefettura di Ravenna avverso il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno assunto dal Questore di Ravenna in data 4.12.2024; chiede, pertanto, che sia accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate e l’obbligo delle medesime di pronunciarsi sul ricorso presentato entro il termine di 60 giorni.
In tema di silenzio, è opportuno ricordare, in linea generale, che le ipotesi nelle quali il silenzio dell'Amministrazione può essere qualificato come rigetto dell'istanza del privato sono tassative e che, più in generale, le ipotesi di silenzio significativo possono configurarsi solamente quando, a fronte di una istanza del privato, la legge qualifichi espressamente il silenzio in senso provvedimentale; in caso contrario si è di fronte ad un comportamento asseritamente omissivo dell'Amministrazione, definibile come “silenzio inadempimento” o “silenzio non significativo” e, in tali casi, la supposta violazione del termine assegnato all'Amministrazione per concludere il procedimento non implica l'emanazione automatica di un provvedimento, ma, in caso di inerzia, il soggetto interessato può attivare solamente l'azione sollecitatoria di cui all'art. 117 CPA (in tal senso, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2338 ).
Tanto precisato, si osserva che, in tema di ricorso gerarchico, l’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 dispone che “ Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica ”.
Nel caso in esame, dunque, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si è in presenza di un caso di silenzio-inadempimento da parte dell’Amministrazione competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’interessato (la Prefettura), ma di un’ipotesi di silenzio c.d. “significativo” nel senso sopra chiarito e, più nello specifico, di un’ipotesi di silenzio –rigetto.
Giova, altresì, aggiungere che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “il termine assegnato all'Amministrazione per pronunciarsi sul ricorso gerarchico non è perentorio, come si deduce dalla disposizione generale in materia di ricorso gerarchico (art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sicché il decorso dei novanta giorni previsti dalla norma non estingue il potere di decidere il ricorso amministrativo, ma il soggetto interessato ha la facoltà, alla scadenza di detto termine, di proporre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso l'atto originario nei rispettivi termini di decadenza, ovvero di proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rigetto, ovvero ancora di attendere, ai fini della eventuale impugnativa, la decisione tardiva dell'Amministrazione (ex plurimis, T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 19.6.2018, n. 435, Cons. St., Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4828; Id. 14 febbraio 2011, n. 950)”( TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 154 ).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso -promosso per accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento – non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FE | AO RP |
IL SEGRETARIO