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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 18014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18014 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 31054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31054/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DEL PRETE VIVIANA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n. 17115/2020 passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In assenza di domande di contenuto patrimoniale, nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'irripetibilità delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale , definitivamente pronunciando così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto da e in Aci Castello (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 16/07/2016;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACI CASTELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 19, parte 1)
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31054/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DEL PRETE VIVIANA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n. 17115/2020 passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In assenza di domande di contenuto patrimoniale, nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'irripetibilità delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale , definitivamente pronunciando così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto da e in Aci Castello (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 16/07/2016;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACI CASTELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 19, parte 1)
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi