TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/09/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 829/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 829 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio;
TRA
, c.f. , nato a Sant'Angelo a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...];
E
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 domiciliata in C.da Monteguardia n. 31;
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Dalila Morena Romano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, sito in Frosinone (FR), Via Marittima n. 180;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'27.06.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento, chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ZE il 07.12.15 (atto n. 323, parte II, serie A, anno 2015), dal quale non sono nati figli.
In particolare, i coniugi hanno rappresentato di essersi separati il 14.12.17 in virtù di un accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. n.132/14, conv. in L. 162/14, debitamente munito del nulla osta del P.M. e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZE (anno 2018, parte II, serie C4, n. 65), alle condizioni di seguito trascritte:
“1) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun mantenimento dovrà essere versato;
2) I coniugi si impegnano concordemente ad estinguere il conto corrente acceso presso CP_2
n° 91845313 e/o altro eventuale cointestato ad entrambi;
3) In relazione all'autovettura Marca Fiat Bravo targa DW580WA intestata alla SI.ra , CP_1 la stessa s'impegna ad effettuare il trasferimento di proprietà in favore del Sig. , il Parte_1 quale si accollerà tutte le spese per il trasferimento medesimo”.
Posto che non è intervenuta alcuna riconciliazione dalla loro separazione personale, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute interamente dalla SI.ra
[...]
”. CP_1
All'udienza figurata del 27.06.25, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in ZE in data 07.12.15 (atto n. 323, parte II, serie A, anno 2015) giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio divorzile, di cui il Collegio si limita a prendere atto. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili fra , nato a [...] a Parte_1
Cupolo (BN) il 19/06/1972 e , nata a [...] il [...], uniti CP_1 in matrimonio concordatario in ZE in data 07.12.15 (atto n. 323, parte II, serie A, anno
2015), alle condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di conSIlio del 3.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 829 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio;
TRA
, c.f. , nato a Sant'Angelo a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...];
E
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 domiciliata in C.da Monteguardia n. 31;
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Dalila Morena Romano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, sito in Frosinone (FR), Via Marittima n. 180;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'27.06.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento, chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ZE il 07.12.15 (atto n. 323, parte II, serie A, anno 2015), dal quale non sono nati figli.
In particolare, i coniugi hanno rappresentato di essersi separati il 14.12.17 in virtù di un accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. n.132/14, conv. in L. 162/14, debitamente munito del nulla osta del P.M. e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZE (anno 2018, parte II, serie C4, n. 65), alle condizioni di seguito trascritte:
“1) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun mantenimento dovrà essere versato;
2) I coniugi si impegnano concordemente ad estinguere il conto corrente acceso presso CP_2
n° 91845313 e/o altro eventuale cointestato ad entrambi;
3) In relazione all'autovettura Marca Fiat Bravo targa DW580WA intestata alla SI.ra , CP_1 la stessa s'impegna ad effettuare il trasferimento di proprietà in favore del Sig. , il Parte_1 quale si accollerà tutte le spese per il trasferimento medesimo”.
Posto che non è intervenuta alcuna riconciliazione dalla loro separazione personale, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute interamente dalla SI.ra
[...]
”. CP_1
All'udienza figurata del 27.06.25, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in ZE in data 07.12.15 (atto n. 323, parte II, serie A, anno 2015) giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio divorzile, di cui il Collegio si limita a prendere atto. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili fra , nato a [...] a Parte_1
Cupolo (BN) il 19/06/1972 e , nata a [...] il [...], uniti CP_1 in matrimonio concordatario in ZE in data 07.12.15 (atto n. 323, parte II, serie A, anno
2015), alle condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di conSIlio del 3.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano