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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 19/09/2017, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2017
N. 02775/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2017, proposto da:
Agenzia Funebre Padre Pio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Calabrese e Marcello Pipola, con domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;
contro
Comune di Pomigliano d'Arco, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto 546/PM dell'11/5/2017, recante l’interdizione in via definitiva dell’attività funebre; del verbale di accertamento n. 46 del 19/4/2017; nonché degli atti connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ordinanza n. 1071 del 18/7/2017 è stata disposta l’acquisizione dell’impugnato verbale di accertamento n. 46 del 19/4/2017, nonché di tutti gli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati;
- per il deposito della suddetta documentazione da parte del Comune di Pomigliano d’Arco, con le modalità previste dalle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico di cui al decreto P.C.M. n. 40 del 2016, è stato assegnato il termine di venti giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza in via amministrativa o dalla notificazione a cura del ricorrente se anteriore;
Considerato che:
- il ricorrente ha prodotto tardivamente in giudizio copia del verbale della Polizia Municipale n. 46/2017, mentre il Comune non ha adempiuto agli incombenti istruttori;
- non risulta tuttavia provata la comunicazione né la notificazione della suddetta ordinanza istruttoria al Comune, non costituito in giudizio;
Rilevato altresì che:
- il testo della asseverazione della notifica del ricorso non è in formato digitale, per cui la firma digitale è apposta sulla copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico privo di rituale asseverazione;
- il ricorrente non ha ancora provveduto ad adempiere all’onere, pure imposto con la citata ordinanza n. 1071 del 2017, di regolarizzare gli atti processuali in base alle disposizioni dettate per il nuovo processo amministrativo telematico;
- analogamente anche il testo della asseverazione relativa alla procura del ricorso non è in formato digitale, per cui la sottoscrizione digitale è apposta sulla copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico privo di rituale asseverazione;
Ritenuto che vada pertanto reiterato l’ordine:
- ponendo a carico del ricorrente l’onere di regolarizzare il deposito del ricorso entro il 26/9/2017, nonché di notificare la presente ordinanza al Comune di Pomigliano d’Arco entro la stessa data, depositando in giudizio la prova dell’avvenuta notifica, con avviso anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. St., sez. IV, 4/4/2017, n. 1541) e che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti;
- ponendo a carico del Comune di Pomigliano d’Arco l’onere di depositare in giudizio tutti gli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati, entro venti giorni dalla notificazione a cura del ricorrente della presente ordinanza;
Considerato che in camera di consiglio risulta altresì depositato irritualmente l’originale dell’atto introduttivo del giudizio, per cui va disposta la restituzione di tale documento cartaceo di cui non è autorizzata l’acquisizione al fascicolo ex art. 136 c.p.a. ed art. 13 delle norme di attuazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) assegna alla Agenzia ricorrente il termine perentorio per la regolarizzazione delle anomalie di cui in motivazione e dispone gli incombenti istruttori pure indicati in motivazione, con rinvio dell’ulteriore discussione della sospensiva alla camera di consiglio del 31/10/2017, non autorizzando la produzione da parte del ricorrente di documenti cartacei in originale, di cui è ordinata la restituzione al ricorrente stesso che ne rilascerà ricevuta.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO