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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 7835/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7835/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7835 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Pasquale Caiazza e CP_1 con questi elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico dello stesso al seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
e
n.q. F.G.V.S, in persona del legale rapp.te p.t., p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Vinciguerra
e presso di questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere
(CE) al C.so Aldo Moro n. 215;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello in riassunzione ex art 392 c.p.c., CP_3
[...
[...] [...]
conveniva in giudizio le n.q. F.G.V.S al fine di
[...] Controparte_2 sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 940/2014 pronunziata dal Giu- dice di Pace di Caserta, depositata in Cancelleria in data 05.06.2014 nella parte in cui attribuiva un concorso di colpa al medesimo nella causazione del sinistro occorso in data 28.04.2010 e non riconosceva tutti i danni subiti dall'appellante in ragione del sinistro occorso.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure erroneamente applicava il concorso di colpa ex art 2054 co II c.c. non avendo valutato correttamente la documentazione depositata in atti, nonché la prova testimoniale.
2. Il teste ha confermato la dinamica Testimone_1 del sinistro così come dedotta da parte attrice nel libello introduttivo, ag- giungendo elementi utili ai fini dell'attribuzione della esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente la vettura rimasta ignota.
3. Il Giudice di prime cure errava nel non pronunciarsi sul danno patrimoniale subito dall'istante/appellante che a seguito del sinistro non si è visto riconoscere le indennità retributive accessorie a causa delle assenze dal lavoro.
3. Il Giudi- ce di prime cure errava nel ritenere di non dover riconoscere la rivalutazione monetaria in quanto esclusa dai Giudici di legittimità, i quali, ritengono do- versi escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accerti che il sinistro stradale avvenuto in Caserta il giorno 28/04/2010 è da attribuir- si a responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura ignota modello Renault “Clio” e per l'effetto; 2) Dichiari tenuta e condanni l'appellata al risarcimento per equivalente mo- netario di tutti i danni occorsi al sig. in occasione dell'evento illecito per CP_1 cui è causa mediante pagamento in suo favore di €uro 1.975,52 - già detratta la somma incassata in virtù della sentenza appellata - specificandosi €uro 998,52 per il residuo
50% del danno non patrimoniale riconosciuto dal giudice di I° grado ed €uro 977,00 per danno patrimoniale da mancato incasso delle indennità retributive, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto da contenersi nel limite di €uro 5.200,00; 3)
Dichiari tenuta e condanni l'appellata alla rifusione delle spese di lite del processo di ap- pello, rimborso forfetario 15% e cpa 4%, in favore dell'avv. Pasquale Caiazza che si di- chiara anticipatario ex art. 93 cpc.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Inammissi- Controparte_2 bilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.;
2) Infondatezza nel merito in quanto il Giudice di prime cure ha corretta-
3
mente attribuito la concorrente responsabilità non avendo l'attore dato pro- va dell'esclusiva responsabilità del conducente la vettura rimasta ignota. 3) Il teste escusso in primo grado si è limitato a confermare quanto dedotto nel libello introduttivo, non aggiungendo ulteriori elementi. 4) In relazione alla quantificazione dei danni si ritiene che non siano stati oggetto di censura;
ciò che viene censurato in relazione al quantum è la mancata attribuzione al del danno patrimoniale asseritamente subito e pari alle indennità CP_1 accessorie alla sua retribuzione quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, ossia ad € 977,00. 4) Tale domanda non risulta posta in primo grado e, in più, non possono essere ricomprese nel risarcimento del danno, CP_ quelle voci già comprese nelle indennità a carico dell' per assenza dovu- ta a “malattia” (l'attore è un pubblico dipendente), come appunto le richie- ste indennità retributive accessorie. 5) Il Giudice di prime cure riconosceva sia il DB dell'1% che non incide sulla capacità lavorativa e sia, erroneamen- te, un danno morale, che, sappiamo, essere ricompreso nel DB e non essere una voce autonoma di danno. 6) In relazione alla mancata attribuzione della rivalutazione monetaria, si evidenzia che quanto riconosciuto dal Giudice di prime cure è già rivalutato all'attualità e, anche gli interessi sono stati ricono- sciuti dalla data del sinistro.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Per il rigetto dell'appello, inammissibile e infondato;
2) Con condanna al pagamento delle spese della presente impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato.
Premesso che l'appellante costituiva in giudizio l'appellata Controparte_2
n.q. F.G.V.S a seguito della sentenza n. 940/2014 emessa dal Giudice di Pa- ce di Caserta e depositata in data 05.06.2014; che il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con sentenza n. 568/2021 dichiarava inammissibile l'appello poiché riteneva tardiva la sua iscrizione a ruolo rispetto al termine di 10 gg. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
che il proponeva CP_1 ricorso in Cassazione avverso tale sentenza e che la Corte Suprema di Cas- sazione (ricorso RG 24112-2021), con la sentenza n. 23119/2023, pubblica- ta in data 28/07/2023, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato e rinviando al tribunale di Santa Maria Capua Vetere in altra composizione, nel merito del giudizio si rileva l'assenza di elementi che con- sentano di ritenere superata la presunzione normativa di pari responsabilità
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nella causazione del sinistro dettata dall'art. 2054 cc..
Invero, il Giudice di primo grado, rilevava, sulla base dell'istruttoria espleta- ta e della documentazione versante in atti che “l'attore non ha provato la colpa esclusiva dell'altra, di essersi uniformata alle norme di guida dettate dal C.d.S, nonché a quelle di comune prudenza e cautela e tanto meno di avere fatto tutto il possibile per evita- re il sinistro”.
A tal punto si osserva in diritto che, pur essendo tenuto il conducente dell'autovettura rimasta non identificata “a rispettare la normativa di cui al codice della strada al fine di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada;
allo stes- so tempo, però, anche l'attore quale conducente dell'altro veicolo, non deve essere di intral- cio alla circolazione dei veicoli;
pertanto, atteso che, il veicolo rimasto sconosciuto stava ef- fettuando una manovra di sorpasso, l'attore non ha dato prova di essersi uniformato a quanto dettato dall'art 148 comma 4 C.d.S a mente del quale “ l'utente che viene sorpas- sato deve agevolare la manovra e non accelerare”.
Secondo la giurisprudenza, infatti, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare, anche il compor- tamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazio- ne di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Infatti, tale situazione non esonera l'altro conducente dall'obbligo di osservare le norme sulla circolazione e i normali precetti della prudenza.
Il Giudice di Pace si è conformato nella valutazione ai principi più volte af- fermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla esclusione del con- corso di colpa in caso di scontro tra veicoli, in base ai quali la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1 è esclusa qualora sussistano due elementi: uno, negativo, di non aver violato norme del codice della strada, e l'altro, positivo, di aver dimostrato, anche mediante prove in- dirette, l'assenza assoluta di una reale possibilità di evitare l'incidente.
La presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c. impone, infatti, all'attore l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza e tale prova può essere acquisita o in modo diretto o indirettamente tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente
5
(Cassazione civile sez. III, 28/11/2022, n.3489).
Nel caso di specie risulta incontestato dall'istruttoria che l'urto tra i due vei- coli avveniva nel mentre l'auto rimasta non identificata era in fase di sorpas- so del motoveicolo condotto da parte appellante. È quindi indubbio che il conducente dell'autovettura non identificata abbia violato, nell'eseguire la manovra di sorpasso, le disposizioni di cui all'art. 148 C.d.S. ed in particola- re quella che impone al conducente che intende sorpassare di accertarsi tra l'atro che “la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare”, ma è anche vero che emergono argomenti di prova che dimo- strano che il motociclo impegnasse l'asse viario omettendo di procedere al margine destro della strada e agevolare il sorpasso come imposto dagli artt
143 e 148 del C.d.s..
Invero, ferma la circostanza che il teste escusso innanzi al GDP non preci- sava se il motociclo impegnasse il margine destro della propria corsia, è la stressa dinamica del sinistro a svelare che questo procedeva al centro della carreggiata e senza ridurre la velocità per agevolare il soprasso, non poten- dosi altrimenti spiegare come mai, il veicolo in fase di sorpasso nel rientrare per il sopraggiungere inaspettato di un veicolo nel senso opposto di marcia, finì con il collidere con il motociclo nel suo lato sinistro, il quale in confor- mità al disposto degli artt 143 e 148 cds avrebbe dovuto ridurre la velocità e porsi in aderenza alla destra della propria carreggiata.
Pertanto, può ritenersi corretta l'applicazione della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., e ciò per la emersione di chiari elementi di col- pevolezza riferibili alle condotte di entrambi i conducenti.
Si ritiene, altresì, corretta la non pronuncia del Giudice di Prime cure in re- lazione al risarcimento del danno patrimoniale in relazione alle indennità re- tributive accessorie non ricevute per l'assenza dal luogo di lavoro in seguito al sinistro.
Orbene, dall'espletamento degli atti di causa si evince che tale voce risarcito- ria non risulta dall'atto introduttivo del giudizio, ma è stata precisata solo in data 05.12.2013, ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al g.d.p., pertanto, in violazione dell'art 320 c.p.c.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con-
6
ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in favo- CP_1 re n.q. F.G.V.S., che liquida in € 1.278,00 per com- Controparte_2 penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 17.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 7835/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7835/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7835 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Pasquale Caiazza e CP_1 con questi elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico dello stesso al seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
e
n.q. F.G.V.S, in persona del legale rapp.te p.t., p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Vinciguerra
e presso di questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere
(CE) al C.so Aldo Moro n. 215;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello in riassunzione ex art 392 c.p.c., CP_3
[...
[...] [...]
conveniva in giudizio le n.q. F.G.V.S al fine di
[...] Controparte_2 sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 940/2014 pronunziata dal Giu- dice di Pace di Caserta, depositata in Cancelleria in data 05.06.2014 nella parte in cui attribuiva un concorso di colpa al medesimo nella causazione del sinistro occorso in data 28.04.2010 e non riconosceva tutti i danni subiti dall'appellante in ragione del sinistro occorso.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure erroneamente applicava il concorso di colpa ex art 2054 co II c.c. non avendo valutato correttamente la documentazione depositata in atti, nonché la prova testimoniale.
2. Il teste ha confermato la dinamica Testimone_1 del sinistro così come dedotta da parte attrice nel libello introduttivo, ag- giungendo elementi utili ai fini dell'attribuzione della esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente la vettura rimasta ignota.
3. Il Giudice di prime cure errava nel non pronunciarsi sul danno patrimoniale subito dall'istante/appellante che a seguito del sinistro non si è visto riconoscere le indennità retributive accessorie a causa delle assenze dal lavoro.
3. Il Giudi- ce di prime cure errava nel ritenere di non dover riconoscere la rivalutazione monetaria in quanto esclusa dai Giudici di legittimità, i quali, ritengono do- versi escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accerti che il sinistro stradale avvenuto in Caserta il giorno 28/04/2010 è da attribuir- si a responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura ignota modello Renault “Clio” e per l'effetto; 2) Dichiari tenuta e condanni l'appellata al risarcimento per equivalente mo- netario di tutti i danni occorsi al sig. in occasione dell'evento illecito per CP_1 cui è causa mediante pagamento in suo favore di €uro 1.975,52 - già detratta la somma incassata in virtù della sentenza appellata - specificandosi €uro 998,52 per il residuo
50% del danno non patrimoniale riconosciuto dal giudice di I° grado ed €uro 977,00 per danno patrimoniale da mancato incasso delle indennità retributive, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto da contenersi nel limite di €uro 5.200,00; 3)
Dichiari tenuta e condanni l'appellata alla rifusione delle spese di lite del processo di ap- pello, rimborso forfetario 15% e cpa 4%, in favore dell'avv. Pasquale Caiazza che si di- chiara anticipatario ex art. 93 cpc.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Inammissi- Controparte_2 bilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.;
2) Infondatezza nel merito in quanto il Giudice di prime cure ha corretta-
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mente attribuito la concorrente responsabilità non avendo l'attore dato pro- va dell'esclusiva responsabilità del conducente la vettura rimasta ignota. 3) Il teste escusso in primo grado si è limitato a confermare quanto dedotto nel libello introduttivo, non aggiungendo ulteriori elementi. 4) In relazione alla quantificazione dei danni si ritiene che non siano stati oggetto di censura;
ciò che viene censurato in relazione al quantum è la mancata attribuzione al del danno patrimoniale asseritamente subito e pari alle indennità CP_1 accessorie alla sua retribuzione quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, ossia ad € 977,00. 4) Tale domanda non risulta posta in primo grado e, in più, non possono essere ricomprese nel risarcimento del danno, CP_ quelle voci già comprese nelle indennità a carico dell' per assenza dovu- ta a “malattia” (l'attore è un pubblico dipendente), come appunto le richie- ste indennità retributive accessorie. 5) Il Giudice di prime cure riconosceva sia il DB dell'1% che non incide sulla capacità lavorativa e sia, erroneamen- te, un danno morale, che, sappiamo, essere ricompreso nel DB e non essere una voce autonoma di danno. 6) In relazione alla mancata attribuzione della rivalutazione monetaria, si evidenzia che quanto riconosciuto dal Giudice di prime cure è già rivalutato all'attualità e, anche gli interessi sono stati ricono- sciuti dalla data del sinistro.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Per il rigetto dell'appello, inammissibile e infondato;
2) Con condanna al pagamento delle spese della presente impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato.
Premesso che l'appellante costituiva in giudizio l'appellata Controparte_2
n.q. F.G.V.S a seguito della sentenza n. 940/2014 emessa dal Giudice di Pa- ce di Caserta e depositata in data 05.06.2014; che il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con sentenza n. 568/2021 dichiarava inammissibile l'appello poiché riteneva tardiva la sua iscrizione a ruolo rispetto al termine di 10 gg. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
che il proponeva CP_1 ricorso in Cassazione avverso tale sentenza e che la Corte Suprema di Cas- sazione (ricorso RG 24112-2021), con la sentenza n. 23119/2023, pubblica- ta in data 28/07/2023, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato e rinviando al tribunale di Santa Maria Capua Vetere in altra composizione, nel merito del giudizio si rileva l'assenza di elementi che con- sentano di ritenere superata la presunzione normativa di pari responsabilità
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nella causazione del sinistro dettata dall'art. 2054 cc..
Invero, il Giudice di primo grado, rilevava, sulla base dell'istruttoria espleta- ta e della documentazione versante in atti che “l'attore non ha provato la colpa esclusiva dell'altra, di essersi uniformata alle norme di guida dettate dal C.d.S, nonché a quelle di comune prudenza e cautela e tanto meno di avere fatto tutto il possibile per evita- re il sinistro”.
A tal punto si osserva in diritto che, pur essendo tenuto il conducente dell'autovettura rimasta non identificata “a rispettare la normativa di cui al codice della strada al fine di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada;
allo stes- so tempo, però, anche l'attore quale conducente dell'altro veicolo, non deve essere di intral- cio alla circolazione dei veicoli;
pertanto, atteso che, il veicolo rimasto sconosciuto stava ef- fettuando una manovra di sorpasso, l'attore non ha dato prova di essersi uniformato a quanto dettato dall'art 148 comma 4 C.d.S a mente del quale “ l'utente che viene sorpas- sato deve agevolare la manovra e non accelerare”.
Secondo la giurisprudenza, infatti, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare, anche il compor- tamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazio- ne di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Infatti, tale situazione non esonera l'altro conducente dall'obbligo di osservare le norme sulla circolazione e i normali precetti della prudenza.
Il Giudice di Pace si è conformato nella valutazione ai principi più volte af- fermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla esclusione del con- corso di colpa in caso di scontro tra veicoli, in base ai quali la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1 è esclusa qualora sussistano due elementi: uno, negativo, di non aver violato norme del codice della strada, e l'altro, positivo, di aver dimostrato, anche mediante prove in- dirette, l'assenza assoluta di una reale possibilità di evitare l'incidente.
La presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c. impone, infatti, all'attore l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza e tale prova può essere acquisita o in modo diretto o indirettamente tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente
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(Cassazione civile sez. III, 28/11/2022, n.3489).
Nel caso di specie risulta incontestato dall'istruttoria che l'urto tra i due vei- coli avveniva nel mentre l'auto rimasta non identificata era in fase di sorpas- so del motoveicolo condotto da parte appellante. È quindi indubbio che il conducente dell'autovettura non identificata abbia violato, nell'eseguire la manovra di sorpasso, le disposizioni di cui all'art. 148 C.d.S. ed in particola- re quella che impone al conducente che intende sorpassare di accertarsi tra l'atro che “la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare”, ma è anche vero che emergono argomenti di prova che dimo- strano che il motociclo impegnasse l'asse viario omettendo di procedere al margine destro della strada e agevolare il sorpasso come imposto dagli artt
143 e 148 del C.d.s..
Invero, ferma la circostanza che il teste escusso innanzi al GDP non preci- sava se il motociclo impegnasse il margine destro della propria corsia, è la stressa dinamica del sinistro a svelare che questo procedeva al centro della carreggiata e senza ridurre la velocità per agevolare il soprasso, non poten- dosi altrimenti spiegare come mai, il veicolo in fase di sorpasso nel rientrare per il sopraggiungere inaspettato di un veicolo nel senso opposto di marcia, finì con il collidere con il motociclo nel suo lato sinistro, il quale in confor- mità al disposto degli artt 143 e 148 cds avrebbe dovuto ridurre la velocità e porsi in aderenza alla destra della propria carreggiata.
Pertanto, può ritenersi corretta l'applicazione della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., e ciò per la emersione di chiari elementi di col- pevolezza riferibili alle condotte di entrambi i conducenti.
Si ritiene, altresì, corretta la non pronuncia del Giudice di Prime cure in re- lazione al risarcimento del danno patrimoniale in relazione alle indennità re- tributive accessorie non ricevute per l'assenza dal luogo di lavoro in seguito al sinistro.
Orbene, dall'espletamento degli atti di causa si evince che tale voce risarcito- ria non risulta dall'atto introduttivo del giudizio, ma è stata precisata solo in data 05.12.2013, ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al g.d.p., pertanto, in violazione dell'art 320 c.p.c.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con-
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ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in favo- CP_1 re n.q. F.G.V.S., che liquida in € 1.278,00 per com- Controparte_2 penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 17.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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