Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
Parte_1
Avv. Dell'anna
Contro
CP_1
Avv. Macrì
Parte ricorrente ha adito, in data 1.2.24, questo Tribunale chiedendo: “Accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto a fruire dei riposi compensativi per i turni di pronta disponibilità prestati in giornata festiva nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2021 come dettagliati nel corpo del presente ricorso, computando questi ultimi nel debito orario settimanale. 2) Conseguentemente, tenuto conto che il ricorrente è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età sin dal 28/02/2023, condannare la , in persona del Direttore pro Controparte_2 tempore, al risarcimento del danno subito dal sig. per la mancata Parte_1 fruizione dei suddetti riposi compensativi, da quantificarsi in misura equivalente all'importo economico di una giornata lavorativa per tutti i giorni di mancata fruizione, per un totale di € 10.376,57 (€ 85,39 x 17 gg. anno 2014 + € 85,39 x 35 gg. anno 2015 + € 88,95 x 30 gg. anno 2016 + € 89,69 x 17 gg. anno 2017 + € 91,74
x 19 gg. anni 2018-2019-2020-2021), oltre accessori di legge, e/o in quella somma maggiore/minore che risulterà all'esito della lite e/o comunque che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare in misura equa. 3) Vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara sin d'ora anticipatario”.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito
[Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
[Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 04/06/2025
Lorenzo Bellanova