Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 423/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 2 dicembre 2024, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 423/2022 promossa da
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Giustino (PG), voc. San Paolo 3, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Smargiassi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Città di Castello, frazione Trestina (PG), viale Parini 8/B, giusta delega in atti;
attrice
CONTRO
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Gagliardi, nonché dall'avv.to Valerio
Lupini, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Gubbio, via
Madonna dei Perugini.
Convenuta
E con la chiamata in causa di
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Attanasio, Jacopo Celesia e Filippo
Ruffato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Leonardo Poli, sito in Perugia, Piazza Danti nr. 28.
Terza chiamata
Avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo
Causa posta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore accertare e dichiarare che la società Parte_1
è debitrice della somma di € 29.176,33 nei confronti di Controparte_3 [...]
corrispondenti alla compensazione tra le note di credito emesse Parte_1 dalla e la fattura n. 020-7019 del 6.11.2020 dell'importo di € Controparte_3
1.913,14, pertanto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'odierna attrice, della suddetta somma ovvero della diversa minor somma che risulterà ad istruttoria esperita ovvero che sarà ritenuta di giustizia, il tutto anche in via equitativa, oltre al danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto al saldo;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alla fattura n. 5021/03 del 30/6/2020 dell'importo di € 6.018,53 ed alla fattura n. 6155/03 del 27/7/2020 dell'importo di € 8.541,10 ovvero ridurre l'importo in base agli effettivi consumi rilevati dalla società di distribuzione per il periodo di riferimento delle fatture e condannare la convenuta all'emissione delle relative note di credito;
accertare e dichiarare che non sono dovuti gli importi di cui alla fattura n. 020-2316 del 27.3.2020 dell'importo di € 1.895,54, ed alla fattura n. 020-3217 del 7.5.2020 dell'importo di € 1.895,54 e pertanto condannare la alla restituzione delle suddette somme, ovvero la diversa Controparte_3 minor somma che risulterà ad istruttoria esperita o che sarà ritenuta di giustizia,
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in favore dell'odierna attrice, il tutto anche in via equitativa, oltre al danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto al saldo;
in subordine riconoscere la compensazione tra i rispettivi debiti e crediti;
condannare al risarcimento dei danni ex. art. 96 c.p.c., con Controparte_3 vittoria di spese.
Per il convenuto rigettare tutte le domande svolte dalla Controparte_1 società condannare la società Parte_1 Parte_1 al pagamento in favore della società convenuta della somma di €. 16.472,77, come risultante dalle fatture nn. 020-7019 del 06.11.2020, 5021/03 del
30.06.2020 e 6155/03 del 27.07.2020; in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare a tenere indenne la società Controparte_4 convenuta;
con vittoria di spese.
Per il terzo chiamato dichiarare la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione per la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'articolo 164, comma quarto, c.p.c.; dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_4 relazione alle pretese formulate nei suoi confronti da rigettare Controparte_3 tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da Controparte_3 nei confronti di dichiarare la responsabilità aggravata di Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e Controparte_3 per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c.; con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo di condannare quest'ultimo al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, della somma di € 29.176,33, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre al danno da rivalutazione monetaria con relativi interessi legali.
1.1. In secondo luogo, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito relativo alla fattura nr. 5021/03 emessa dal convenuto in data 30.06.2020 per un importo pari ad euro 6.018,53, ovvero di ridurre i relativi
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importi in base agli effettivi consumi rilevati dalla società di distribuzione, condannando all'emissione delle relative note di credito. Controparte_1
1.1.1. In terzo luogo, l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito relativo alle fatture n. 020-2316, emessa dal convenuto in data 27.03.2020 per un importo pari ad euro 1.895,54, nonché del credito relativo alla fattura nr. 020-
3217 del 7.05.2020, emessa dal convenuto per un importo pari ad euro 1.895,54, condannando alla restituzione delle relative somme, ovvero della CP_3 diversa minor somma accertata in sede istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre al danno da rivalutazione monetaria con relativi interessi legali. In via subordinata,
ha chiesto di disporre la compensazione tra i rispettivi Parte_1 debiti e crediti vantati tra attore e convenuto. Infine, la società agricola ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivante dalla fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese.
1.2. In modo particolare, a fondamento delle proprie richieste, per sopra compendiate, l'attore ha rappresentato di aver stipulato in data 25.05.2018 con il convenuto un contratto per la fornitura di gas naturale in relazione all'utenza sita nella propria sede di San Giustino, voc. San Paolo n. 3, in forza del quale, quindi, la società ha fornito all'attore gas naturale a partire dal mese di Controparte_3 luglio 2018 fino al luglio 2020.
Ha dedotto, ancora, di aver regolarmente pagato le fatture emesse, senonché, deduce, ancora l'attore, la società fornitrice dopo aver verificato un consumo fatturato maggiore rispetto a quello reale, ha emesso note di credito per un importo complessivo pari ad euro 31.089,47 (corrispondente alla nota di credito nr. 1414 del 24.09.2018 emessa per un importo pari ad euro 5.743,29; nonché alla nota di credito nr. 3052 del 20.03.2019 emessa per un importo pari ad euro 4.289,12; nonché alla nota di credito nr. 2519 del 31.05.2019 emessa per un importo pari ad euro 17.546,43; nonché alla nota di credito nr. 4710 del
29.08.2019 emessa per un importo pari ad euro 3.510,63).
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1.2.1. Allega, ancora, l'attrice di aver chiesto alla di poter CP_1 compensare le rispettive voci di credito e debito, ricevendo però una risposta negativa in quanto il fornitore avrebbe rappresentato che dal punto di vista contabile sarebbe stato più semplice procedere al regolare pagamento di tutte le fatture che nel frattempo venivano emesse;
d'altro canto, il convenuto avrebbe poi provveduto alla restituzione delle somme indebitamente versate. Tuttavia, non avendo ricevuto la restituzione degli importi promessi, l'attrice in data
4.03.2020 ha provveduto ad inviare il modulo di disattivazione dell'utenza così da effettuare un passaggio verso un nuovo fornitore.
1.2.2. Nonostante la formulazione di disdetta (recte: recesso), il fornitore non ha liberato prontamente la linea continuando ad addebitare all'attore i costi fissi dell'utenza per euro 1.895,54 mensili, sino al 1° agosto 2020.
A tal proposito, l'attore ha precisato che il consumo di gas naturale è necessario alla propria azienda per permettere il corretto funzionamento dei seccatoi per la lavorazione del tabacco, di modo che, nel periodo compreso tra i mesi di dicembre e di luglio, l'utente non si avvale della suddetta fornitura, tanto
è vero che negli anni passati era solito disattivarla.
1.2.3. All'inoltro della richiesta di cessazione del contratto di fornitura di gas naturale, il credito vantato da sarebbe stato, dunque, Parte_1 pari ad euro 31.089,47 (come riconosciuto dallo stesso convenuto nelle proprie note di credito).
Tuttavia, nonostante il passaggio ad altro fornitore, l'attore ha ricevuto ulteriori fatture provenienti da ed in modo particolare la fattura nr. CP_3
5021/2020 del 30.06.2020 per un importo pari ad euro 6.018,53; nonché la fattura nr. 6155/2020 del 27.07.2020 per un importo pari ad euro 8.541,10; nonché la fattura nr. 7019/2020 del 6.11.2020 per un importo pari ad euro
1.913,14.
1.2.4. Ha, quindi, dedotto l'attrice che, con l'eccezione della fattura da ultimo indicata, relativa ai consumi del mese di luglio 2020, tutte le restanti
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fatture sono state contestate poiché recanti l'addebito di consumi in realtà non effettuati come confermato dalle letture effettuate da parte della società di distribuzione.
Infatti, gli importi indicati fattura emessa in data 30.06.2020 (relativa al periodo 30.04.2020 – 30.05.2020) sarebbero smentiti dalla stessa società di distribuzione in quanto in data 5.05.2020 era stato sostituito il misuratore, il quale riportava una lettura pari a 1.489,643 mc, non rilevando alcun consumo rispetto al periodo precedente, mentre successivamente al periodo del 31.05.2020 il consumo era sempre indicato come pari a zero. In via del tutto analoga, i dati riportati dalla società di distribuzione smentirebbero anche gli importi indicati nella fattura emessa in data 27.07.2020 (relativa al periodo 31.05.2020 –
30.06.2020).
Ed ancora, il dato indicato dal correttore sarebbe pari a zero in conseguenza della sostituzione del contatore avvenuta in data 5.05.2020, valore non più modificatosi per non aver più usufruito della fornitura.
L'erroneità dei dati di consumo riportati nelle due fatture contestate sarebbe, poi, confermata proprio dall'ultima fattura emessa in data 6.11.2020 e relativa al mese di luglio 2020. Infatti, nella stessa viene indicata l'assenza di consumi relativi al periodo febbraio – giugno 2020, oggetto delle precedenti fatture. Pertanto, compensando l'unica fattura non contestata con il credito riconosciuto dal convenuto, ha dedotto di vantare Parte_2 un credito certo, liquido ed esigibile pari ad euro 29.176,33 nei confronti di
Controparte_3
1.3. La società agricola ha contestato anche le fatture nr. 2316-020 del
7.03.2020 emessa dal convenuto per un importo pari ad euro 1.895,54; nonché la fattura nr 3217-020 del 7.05.2020 emessa dal convenuto per un importo pari ad euro 1.895,54.
Infatti, a parere dell'attore, tali fatture aventi ad oggetto esclusivamente costi fissi sarebbero state emesse in violazione degli accordi in precedenza intercorsi
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tra le parti secondo cui tra la società e la società Parte_1 CP_3 vi sarebbe stata l'intesa a non distaccare l'utenza nel periodo di inutilizzo qualora, però, il fornitore non le avesse addebitato costi fissi.
Tale accordo sarebbe rimasto, però, inadempiuto, portando all'addebito di costi (fissi) di cui era stata convenuta la non debenza.
Sicché, l'attore, pur avendo pagato regolarmente gli importi addebitati per evitare problemi di somministrazione, in tale sede ne ha chiesto la restituzione in quanto non dovuti. Da ultimo, ha chiesto la condanna del Parte_1 convenuto al risarcimento dei danni ex. art. 96 c.p.c., dal momento che la società fornitrice avrebbe consapevolmente addebitato all'attore consumi in realtà inesistenti.
1.4. In conclusione, l'attore:
a) ha allegato di vantare un credito per un importo complessivo di €
31.089,47;
b) ha confermato la debenza delle somme di cui alla sola fattura n. 020-7019 del 6.11.2020 dell'importo di € 1.913,14;
c) ha chiesto, operata la compensazione fra gli importi di cui ai due punti precedenti, la condanna della convenuta al pagamento di € 29.176,33;
d) ha contestato la debenza di qualsivoglia importo in relazione alla fattura n. 5021/03 del 30/6/2020 dell'importo di € 6.018,53 ed alla fattura n. 6155/03 del 27/7/2020 dell'importo di € 8.541,10 (ovvero ridurre il relativo importo in base agli effettivi consumi rilevati dalla società di distribuzione per il relativo periodo di riferimento delle fatture) con condanna della convenuta all'emissione delle relative note di credito, contestando la sussistenza dei consumi ivi indicati;
e) ha contestato la debenza degli importi di cui alla fattura n. 020-2316 del 27.3.2020 dell'importo di € 1.895,54, ed alla fattura n. 020-3217 del 7.5.2020 dell'importo di € 1.895,54 in quanto importi fatturati ed
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effettivamente corrisposti nonostante le diverse intese raggiunte tra le parti con condanna della alla restituzione delle Controparte_3 relative somme.
2. Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_3 quanto affermato da parte attrice.
2.1. In modo particolare, il convenuto ha osservato come, dal giorno
01.07.2018 al 28.11.2018 i ruoli di utente della distribuzione e di controparte commerciale della società attrice sarebbero stati rivestiti, oltre che da CP_1 anche da la quale, all'epoca dei fatti avrebbe avuto partecipazioni Controparte_2 societarie nell'ambito del capitale della società convenuta.
Per tali ragioni, avrebbe svolto una serie di attività per conto di CP_2
tra cui l'elaborazione e l'emissione delle fatturazioni verso tutti i CP_1 clienti, compresa la società odierna attrice.
Pertanto, atteso il ruolo di controparte commerciale rivestito da CP_4
l'intestazione delle fatture non doveva essere riferita alla società convenuta. Al contrario, dal 29.11.2018 al 06.02.2019 il ruolo di utente della distribuzione sarebbe stato rivestito da mentre quello di controparte commerciale CP_4 dalla società odierna convenuta. Pertanto, le fatture riferite a tale periodo avrebbero una corretta intestazione, anche se la loro elaborazione ed emissione sarebbe pur sempre da imputare a CP_2
2.2. Riferisce, ancora, la convenuta che dal 06.02.2019 al 02.07.2019 la fornitura sarebbe rimasta disattivata, mentre dal 03.07.2019 al 31.07.2020, il ruolo di utente della distribuzione sarebbe stato rivestito dalla società RU
CE & AS, mentre quello di Controparte Commerciale dalla CP_4
Pertanto, anche le fatture riferite a tale periodo recherebbero nella propria intestazione l'erroneo riferimento a quando invece dovrebbero CP_1 essere riferite a Per tali ragioni, la società convenuta non avrebbe CP_2 potuto verificare la bontà dei consumi riferiti ad a causa Parte_1 dell'attività svolta da CP_2
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La stessa emissione delle note di credito non potrebbe essere oggetto di affidamento, in quanto il loro contenuto non dipendeva da CP_1
2.2.1. Deduce, dunque, la società attrice (cfr. segnatamente pag. 4) che
“…L'identificazione dei ruoli e dei soggetti ad essi preposti, consente di poter affermare che la società non ha mai potuto verificare direttamente i consumi di gas naturale Controparte_1 effettuati dalla né ha mai gestito l'emissione delle Parte_3 fatturazioni e delle note di credito: tutte queste attività sono state espletate dalla società Controparte_ la quale – approfittando del ruolo di socia della società odierna convenuta e detenendo la gestione dei rapporti commerciali in forza del Contratto Reselling 2018 (si veda il doc. n° 5) – ha impedito che fosse fatta certezza nei rapporti dare/avere tra le società oggi in causa…” e che, pertanto, “…In altri termini, a tutt'oggi non è dato sapere, a
“consuntivo” del rapporto intercorso tra le parti in causa, l'esatta consistenza dei consumi, non potendosi fare affidamento sul contenuto delle note di credito non gestito e non verificato dalla società Blue Power
s.r.l. …”, contemporaneamente evidenziando di aver “…sì incassato le somme dalle fatture intestate alla ma, nel contempo, ha provveduto al Parte_3 pagamento delle fatture passive emesse per la fornitura del gas naturale in favore della società Controparte_
.”
2.3. Al momento della propria costituzione in giudizio, l'odierno convenuto ha altresì svolto domanda riconvenzionale nei confronti della società attrice, chiedendo che quest'ultima venga condannata al pagamento del credito emergente dalle fatture n. 5021/03 del 30.06.2020 dell'importo di €. 6.018,53 e n.
6155/03 del 27.07.2020 dell'importo di €. 8.541,10 (indicate alla lett. d del par.
1.4 della presente motivazione: n.d.r.) in quanto contrattualmente dovuti.
Quanto, invece, alla asserita non debenza delle quote fisse (indicate alla lett.
e del par.
1.4 della presente motivazione: n.d.r.), il convenuto ha contestato la sussistenza di un qualsivoglia accordo a riguardo, osservando come il contratto stipulato dalle parti non prevede alcun esonero di costi
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Inoltre, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto che la CP_3 [...] venga condannata al pagamento della somma di €. Parte_3
1.913,14, credito comprovato dalla fattura n. 020-7019 del 06.11.2020, in quanto espressamente riconosciuta come dovuta dall'attore (indicate alla lett. a e b del par.
1.4 della presente motivazione: n.d.r.).
2.4. Parte convenuta ha ulteriormente dedotto che, siccome le somme versate dalla società attrice sono state incassate da ma prontamente CP_3 impiegate per provvedere “al pagamento delle fatture passive emesse per la fornitura del gas naturale in favore della società (…) laddove dovesse essere accertata la Controparte_2 sussistenza di un credito in favore della per effetto di consumi Parte_3 maggiori fatturati rispetto a quelli reali, la società odierna convenuta avrebbe diritto ad essere manlevata dalla . CP_2
Per tali ragioni, ai sensi e per gli effetti degli art. 106 e 269 c.p.c., il convenuto ha dichiarato di voler chiamare a garanzia e manleva nel presente giudizio la società chiedendo il differimento della prima udienza Controparte_2 di comparizione delle parti.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto quanto affermato dalle Controparte_2 controparti. Preliminarmente, il terzo chiamato ha rappresentato di essere un primario operatore attivo, ormai da molti anni, nel settore del commercio di energia elettrica e gas naturale, con particolare specializzazione nella compravendita di energia proveniente da fonti rinnovabili. Anche CP_3 costituita alcuni anni fa, opererebbe nel settore della vendita di energia elettrica agli utilizzatori finali, di modo che le due società sarebbero legate da plurimi rapporti commerciali, in virtù dei quali, forniva a energia CP_4 CP_3 elettrica e gas, che la stessa, quale reseller, rivendeva ai clienti finali.
Ha dedotto, ancora, la terza chiamata di aver prestato, in relazione a questi rapporti di fornitura, in favore di taluni servizi amministrativi e CP_3 gestionali.
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Più precisamente, tra le due società sarebbe stato stipulato un contratto in data 4.04.2017, avente ad oggetto la “somministrazione di energia elettrica e la prestazione di servizi ausiliari e connessi, ivi specificati, da parte di , in virtù del CP_4 quale avrebbe operato quale reseller verso gli utenti finali (allegato 4 CP_3 alla comparsa di costituzione in giudizio del terzo chiamato).
In data 9 agosto 2018 sarebbe stato stipulato un contratto quadro di fornitura di gas naturale, in relazione al quale avrebbe nuovamente CP_3 operato quale reseller verso i clienti finali. Infinte, tra le parti sarebbe stato stipulato un nuovo accordo, denominato “service reseller Eco Trade”, in virtù del quale tutti i contratti in esso ricompresi sarebbero stati autonomamente gestiti dalla società convenuta, a cui pertanto sarebbero imputabili: la variazione anagrafica e i dati commerciali dei clienti, il rinnovo e, in generale, ogni modifica relativa ai contratti, alla fatturazione e alle rettifiche;
gli eventuali cambiamenti di tariffe e la gestione dei listini;
la gestione dei recessi, nonché del Sistema
Informativo Integrato, così come tutte le pratiche riguardanti le volture richieste dal cliente finale. Pertanto, avrebbe avuto l'esclusivo compito di CP_2 effettuare lo switching tra gli utenti.
Ha, dunque, contestato il terzo chiamato di aver ricevuto pagamenti da parte del convenuto in relazione alle forniture di gas naturale somministrate ad
. Infatti, in relazione alle somministrazioni contestate, le Parte_1 fatture emesse da sarebbero oggetto (assieme ad ulteriori rapporti di CP_2 credito) di nr. 2 decreti ingiuntivi adottati dal Tribunale di Arezzo proprio nei confronti di (Decreto Ingiuntivo n. 1229/2020 in relazione alla causa CP_3
R.G. 2707/2020; Decreto Ingiuntivo n. 182/2021 in relazione alla causa
407/2021), entrambi fatti oggetto di opposizione da parte dell'odierno convenuto.
Per tali ragioni, il terzo chiamato ha dedotto di vantare un credito pari ad euro 1.748.514,34 nei confronti di a tutela del quale lo stesso ha già CP_3 ottenuto dal Tribunale di Arezzo l'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo.
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3.1. Per quanto attiene ai rapporti con la società attrice, ha CP_2 rappresentato di aver stipulato, in data 5 giugno 2017, un contratto di fornitura di gas naturale con la società (documento 19 allegato Parte_1 all'atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato). In questa fase, RU
CE e AS S.p.a. avrebbe svolto il ruolo di utente del dispacciamento, mentre quello di fornitore del gas all'utente finale . CP_2 Parte_1
Tuttavia, il 25 maggio 2018, l'attrice avrebbe interrotto il rapporto diretto con sottoscrivendo un contratto di fornitura con rapporto CP_2 CP_3 rimasto in vigore sino al 31 luglio 2020.
3.2. In questo arco di tempo, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il
6 febbraio 2019, il ruolo di utente del dispacciamento sarebbe stato svolto da mentre avrebbe assunto le funzioni di fornitore reseller CP_2 CP_3 dell'utente finale . Nel periodo compreso tra il 7 febbraio Parte_1
2019 e il 2 luglio 2019 la fornitura sarebbe rimasta disattivata, in quanto utenza stagionale. Invece, nell'arco temporale compreso tra il 2 luglio 2019 e il 31 luglio
2020, RU sarebbe tornata ad assumere il ruolo di utente del dispacciamento, mentre e avrebbero rispettivamente svolto la funzione di CP_2 CP_3 fornitore e fornitore reseller.
3.3. Pertanto, dal 25 maggio 2018 sino al 31 luglio 2020, il convenuto avrebbe incassato i corrispettivi pagati in forza delle fatture emesse, senza mai sollevare alcuna contestazione circa i presunti “errori di fatturazione” imputabili al terzo chiamato. Al contrario, prima in qualità di utente del CP_2 dispacciamento e poi di fornitore, ha venduto a il gas naturale che la CP_3 società convenuta ha poi rivenduto ad . Parte_1
E, del resto, prosegue la chiamata, il rapporto di fornitura intercorso tra l'attore e il convenuto non sarebbe stato contestato da che anzi ha CP_3 addirittura svolto domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento di fatture emesse proprio in forza di tale rapporto contrattuale.
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3.4. Il terzo chiamato ha contestato, ancora, la circostanza addotta da secondo cui non sarebbe stato possibile verificare gli effettivi CP_3 consumi di gas naturale, e di non aver gestito l'emissione delle fatture e note di credito, osservando come, al contrario, proprio avrebbe avuto CP_3 accesso al portale “Enerp”, potendo verificare i flussi effettivi di consumo da parte di . Parte_1
3.5. In relazione alla circostanza addotta dalla società attrice, secondo la quale nel mese di marzo 2020, quest'ultima avrebbe chiesto a la CP_3 disattivazione dell'utenza ma la società convenuta avrebbe consentito al passaggio al nuovo fornitore solamente a partire dal 1° agosto 2020, il terzo chiamato ha evidenziato come il convenuto, con la sua comparsa di costituzione e risposta, non abbia imputato alcuna responsabilità ad Per di più, CP_2 avrebbe chiesto ad di procedere con la disalimentazione CP_3 CP_4 del PDR in questione in data 26 giugno 2020 (documento 22 allegato all'atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato); a sua volta, prosegue il terzo chiamato, Il terzo chiamato avrebbe processato la richiesta il 30 giugno 2020
(documento 23), tuttavia, proprio in data 30 giugno 2020, a distanza di 10 minuti dalla sua precedente e-mail, avrebbe revocato l'iniziale domanda di CP_3 disalimentazione (documento 24), ragion per cui avrebbe CP_2 immediatamente invitato RU (nella sua funzione di utente del dispacciamento e quindi di soggetto abilitato ad operare sul portale del distributore locale) di interrompere ogni azione (documento 25).
3.6. Ciò premesso in punto di fatto, in diritto il terzo chiamato ha innanzitutto eccepito la nullità della chiamata in causa effettuata da nei suoi confronti in quanto non risulterebbe possibile ricostruire né CP_3 il petitum né la causa petendi della domanda avanzata nei suoi confronti. Infatti, il convenuto non avrebbe allegato sulla base di quale contratto dovrebbe CP_2 essere chiamata a “manlevare” parimenti oscure sarebbero le condotte CP_3 imputabili ad che potrebbero fondare il diritto di ad essere CP_2 CP_3 manlevata;
infine, non esplicitato sarebbe il fondamento giuridico della propria
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domanda. In ogni caso la domanda di manleva sarebbe infondata nel merito in quanto il convenuto non avrebbe nemmeno chiarito quale sarebbe il titolo in virtù del quale il terzo chiamato dovrebbe tenerlo indenne dalle conseguenze di una ipotetica condanna. Al contrario, in virtù del contratto di fornitura di gas intercorso tra le parti (documento 5 allegato all'atto di costituzione del terzo chiamato), sarebbe proprio in quando rivenditore a dover tenere CP_1 indenne il fornitore da eventuali pretese avanzate da terzi (art. 7.2). CP_4
Da qui le conclusioni rassegnate con cui il terzo chiamato ha formulato una richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del convenuto, in quanto lo stesso non avrebbe contestato “né di aver emesso le note di credito, né che, dopo
l'emissione di tali note, ha continuato ad incassare da i corrispettivi Parte_1 dovuti per la fornitura di gas, senza restituire gli importi pagati in eccedenza dal Cliente Finale né compensare le note di credito con le fatture emesse”, tenendo perciò una linea difensiva contradditoria e gravemente colposa, se non addirittura dolosa.
4. All'udienza del 7.11.2022, lo scrivente, dopo aver ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione dell'ordinanza né ex art. 186 bis c.p.c. né 186 ter c.p.c. (per le ragioni ivi esplicitate e qui da intendersi integralmente richiamate), ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
4.1. La causa è stata dunque trattata con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
A fronte delle difese svolte da in sede di costituzione in giudizio, CP_4 nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore ha modificato le proprie domande originarie, chiedendo che, qualora “venisse accolta la domanda di manleva e garanzia formulata da parte della nei confronti della , Controparte_3 Controparte_6 queste ultime siano “condannate in solido fra loro alla restituzione delle somme dovute” ad
, secondo quanto verrà accertato in sede di giudizio. Parte_1
In sede di replica alla prima memoria dell'attore, il terzo chiamato ha contestato la tardività della domanda di condanna solidale formulata nei suoi
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confronti, in quanto svolto dopo la conclusione della prima udienza, chiedendo che la stessa venga dichiarata inammissibile.
4.2. La causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti ed ammesse nei limiti della loro rilevanza (cfr. verbale d'udienza del 29.05.2023).
A riguardo, merita osservare unicamente che all'udienza del 6.3.2024, fissata per l'escussione del sig. il testimone si è avvalso della facoltà Testimone_1 di astensione dal deporre in quanto dottore commercialista e consulente professionale della CP_4
Disattese, quindi, le ulteriori richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
4.3. Prima di procedere alla disamina nel merito, sul piano della dinamica, mette unicamente conto osservare come con distinte note di deposito entrambe del 7.4.2025, la società e la società hanno fatto Controparte_3 Controparte_4 pervenire dichiarazione di reciproca rinuncia ed accettazione ai sensi dell'art. 306
c.p.c. agli atti del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra gli stessi instaurato.
5. La domanda dell'attore è fondata nei sensi e nei limiti che si vanno ad illustrare.
Reputa, a riguardo, il Tribunale che i fatti costitutivi della domanda azionata dall'attore ed il loro perimetro siano ricostruibili nei termini sinteticamente compendiati al par.
1.4. della presente motivazione, cui si opera rinvio e coerentemente ai quali, dunque, le stesse saranno valutate.
Richiamate, allora, le richieste dell'attore, venendo al merito della lite,
ha sostenuto di aver stipulato in data 25.05.2018 un Parte_1 contratto per la fornitura di gas naturale con in virtù del quale il CP_3
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convenuto avrebbe provveduto alle relative forniture dal luglio 2018 al luglio
2020.
Ha, ancora, dedotto che nel corso del rapporto sarebbero stati fatturati consumi maggiori rispetto a quelli reali, a comprova dei quali, l'attore ha prodotto quattro note di credito provenienti da (si vedano a tal CP_1 proposito i documenti 1, 2, 3 e 4 allegati all'atto di citazione dell'attore), per un totale di € 31.089,47, ed in modo particolare la nota di credito nr. 1313 del
24.09.2018, emessa per un importo pari ad euro 5.743,29; la nota di credito nr.
3052 del 20.03.2019 emessa per un importo pari ad euro 4.289,12; la nota di credito nr. 2519 del 31.05.2019, emessa per un importo pari ad euro 17.546,43; nonché la nota di credito nr. 4710 del 29.08.2019 emessa per un importo pari ad euro 3.510,63.
Ha, quindi, lamentato che il convenuto non solo non avrebbe mai provveduto a rimborsare gli importi indicati nelle note di credito dallo stesso emesse ma, a fronte della richiesta di compensare le rispettive voci di credito e debito pendenti tra le parti, avrebbe sostenuto che, dal punto di vista contabile sarebbe stato più conveniente procedere al regolare pagamento delle fatture, mentre avrebbe poi provveduto alla restituzione delle somme CP_3 indebitamente versate con una specifica disposizione.
Ha pertanto rivendicato la somma di € 29.176,33, per somme non dovute pagate dall' corrispondenti agli importi delle note di Parte_1 credito emesse dalla previa compensazione con la fattura n. 020- Controparte_3
7019 del 6.11.2020 dell'importo di € 1.913,14 di cui l'attrice si è riconosciuta debitrice.
5.1. Detta richiesta è fondata.
Invero, della sussistenza del credito in favore della società attrice di €
31.089,47 nei termini appena indicati non è dato dubitare.
Le note di credito prodotte dall'attore costituiscono, infatti, un vero e proprio riconoscimento di debito proveniente dal convenuto.
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Infatti, ai sensi del 1988 c.c., il riconoscimento di debito dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria. In sostanza, si tratta di una dichiarazione di scienza avente un intrinseco contenuto confessorio, rivestita di natura giuridica non negoziale, in quanto non è necessario che ricorra una specifica intenzione ricognitiva ovvero promissoria, essendo sufficiente la volontarietà dell'atto, con la consapevolezza dell'esistenza del debito. Si è pertanto in presenza di un fenomeno di astrazione processuale, poiché il rapporto fondamentale deve pur sempre esistere, ma a seguito del suo riconoscimento, si verifica una presunzione iuris tantum con inversione dell'onere della prova.
5.1.1. Nel caso di specie, l'attore ha prodotto 4 note di credito (documenti
1-4 allegati all'atto di citazione), rispettivamente emesse in data 20.03.2019 per un importo pari ad euro 4.289,12 (in relazione al periodo di fatturazione novembre
2018 – febbraio 2019); nonché in data 31.05.2019 per un importo pari ad euro
17.546,43 (in relazione al periodo di fatturazione febbraio 2018 – settembre
2019); nonché in data 29.08.2019 per un importo pari ad euro 3.510,63 (in relazione al periodo di fatturazione febbraio 2019); nonché in data 24.09.2018 per un importo pari ad euro 5.743,29 (in relazione al periodo di fatturazione luglio – agosto 2018).
Tutti i documenti prodotti recano l'intestazione e sono CP_3 indirizzati all' , facendo riferimento nel testo del Parte_4 documento ad un rapporto di somministrazione di energia in corso tra le parti.
5.1.2. Come sopra indicato, in sede di costituzione, il convenuto non aveva contestato l'ammontare delle note di credito, salvo osservare, in termini a dir poco generici, che lo stesso, in ragione dei rapporti con il terzo chiamato, sarebbe stato nell'impossibilità di verificare l'effettiva entità dei consumi e delle fatture emesse ivi comprese le note di credito.
Ha sostanzialmente dedotto il convenuto di non aver mai gestito direttamente l'attività di fatturazione, compresa l'emissione di note di credito,
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sostenendo di non aver avuto accesso ai dati relativi ai consumi di gas naturale effettuati dall'attore
Soltanto in sede di terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il convenuto ha contestato l'emissione delle note di credito.
Ora, in disparte ogni considerazione circa l'assunto per cui il convenuto sarebbe stato nella materiale impossibilità di verificare l'esattezza degli importi e dei consumi (ridondando tale dato sulla stessa attendibilità delle altre fatture contestate dall'attore), osserva il Tribunale che la contestazione risulta, anzitutto, tardiva.
Come noto, con la comparsa di risposta ex. art. 167 c.p.c., il convenuto è tenuto a prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e l'aggiunta operata dal legislatore del 2022 (d.lvo. 10 ottobre 2022 nr. 149), secondo cui la presa di posizione deve essere chiara e specifica, rappresenta un'espressione meramente tautologica che non incide sulla barriera preclusiva già vigente nei confronti del convenuto. Infatti, la circostanza che la contestazione non possa essere proposta in maniera generica rappresenta un principio da tempo assodato nella giurisprudenza di legittimità.
Ove, invece, la contestazione in questione sia da intendersi pur sempre
“reiterativa” del difetto di “paternità” delle note di credito trattandosi di attività eseguita e comunque riferibile alla società “al pari della fatturazione Controparte_4
e delle attività di controllo dei consumi”, trattasi di argomentazione evidentemente da disattendere per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, la circostanza che abbia emesso le note di credito CP_3 prodotte dall'attore deve ritenersi documentalmente provato giacché, come già osservato, tutti i documenti prodotti recano l'intestazione e sono CP_3 indirizzati all' , facendo riferimento nel testo del Parte_4 documento ad un rapporto di somministrazione di energia in corso tra le parti.
In secondo luogo, l'eventuale elaborazione dei documenti contabili ad opera di non condurrebbe certo nel senso da questa auspicato. Controparte_4
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5.1.3. Come detto, il convenuto ha sostenuto come il contenuto delle fatture e delle note di credito dalla stessa emessi sarebbero in realtà imputabili ad in forza del già citato contratto di Reselling del 2018 (documento 5 CP_2 allegato all'atto costitutivo del convenuto, nonché documento 6 allegato all'atto costitutivo del terzo chiamato).
In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., il convenuto ha prodotto una comunicazione del 10.03.2022, con la quale la società CP_7 avrebbe documentato il ruolo svolto dalla nella fornitura in
[...] CP_2 favore della , escludendo di fatto ogni Parte_3 coinvolgimento della CP_1
La tesi difensiva proposta da sarebbe ulteriormente suffragata CP_1 dalla testimonianza resta da il quale, escusso all'udienza del Testimone_2
02.10.2023, ha dichiarato come: “La natura anagrafica del contratto (e quindi
l'inserimento dei dati anagrafici di un cliente) veniva gestito da mentre il caricamento CP_3 delle misure, delle letture e dei consumi era a carico di anche perché non CP_2 CP_3 aveva accesso alle sezioni dedicate a queste funzioni. Come dicevo, non poteva affatto CP_3 procedere alla fatturazione in autonomia perché non era proprio abilitata alla visualizzazione dell'area dedicata alla fatturazione;
l'attività di fatturazione veniva quindi scolta da CP_2
Si tratta di un service che faceva (…) Noi la parte relativa ai consumi non CP_2 potevamo di fatto controllarla perché non avevamo accesso a quell'area”.
Il terzo chiamato ha contestato la ricostruzione dei fatti formulata dal convenuto, rappresentando come avrebbe fornito a CP_4 CP_1 energia elettrica e gas, che la stessa, quale reseller, avrebbe poi venduto ai clienti finali. Inoltre, in relazione a questi rapporti di fornitura, si sarebbe CP_4 limitata a prestare in favore di taluni servizi amministrativi e CP_1 gestionali.
5.1.4. L'argomento portato avanti dalla convenuta non merita condivisione.
Anzitutto, la ricostruzione dei fatti fornita dal terzo chiamato appare maggiormente suffragata sia dalla produzione documentali in atti, sia dalle
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risultanze testimoniali. D'altro canto, vi è un dato incontestabile, ovverosia la circostanza che l'attore abbia indebitamente versato delle somme di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale, pagando un quantitativo superiore al dovuto, proprio in favore di la quale ha infatti emesso le CP_1 relative note di credito sicché è solo quest'ultima che può essere tenuta alla restituzione.
Sul piano documentale, poi, il contratto di Reselling concluso in data
9.08.2018 tra e (allegato 6 all'atto di costituzione in CP_4 CP_1 giudizio del terzo chiamato) evidenzia come il convenuto avesse assunto il ruolo di “Cliente o Rivenditore”, affermando nella medesima scrittura privata di aver concluso con i propri clienti finali taluni contratti di somministrazione di gas naturale
(premessa a).
Al contrario rivestendo il ruolo di “fornitore”, aveva assunto CP_4
l'impegno di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di gas naturale sostenute dal cliente (cioè (premessa b). L'art. 4 del medesimo accordo CP_3 contrattuale espressamente prevede come il Fornitore (cioè “fatturerà CP_2 mensilmente al Cliente (cioè identificato in premessa proprio come CP_3
Cliente o Rivenditore) il corrispettivo e altri importi dovuti ai sensi del contratto”.
In sostanza, il terzo chiamato non ha mantenuto alcun rapporto con l'utente finale, essendosi obbligato a somministrate al convenuto, quale rivenditore finale, il quantitativo di gas necessario a soddisfare le esigenze degli utenti. Ne consegue che la circostanza che il convenuto non avesse contezza dei reali dati di consumo dei suoi clienti, ai quali emetteva fatture e note di credito sulla base di conteggi effettuati da terzi appare del tutto inverosimile, in quanto gli accordi negoziali intercorsi tra le parti dimostrano come fosse lo stesso convenuto ad intrattenere rapporti con i clienti finali, giacché il terzo chiamato si era solo impegnato a soddisfare la domanda di gas naturale che gli aveva rappresentato CP_3 sulla base dei contratti dalla stessa conclusi con i consumatori.
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La ricostruzione dei fatti fin qui formulata è ulteriormente suffragata proprio dal contratto di Reselling intercorso tra le parti, in quanto l'art. 3 del predetto accordo negoziale espressamente prevede come spetti al distributore locale il servizio di misura dei contatori di gas naturale.
Al contrario la fatturazione di cui discute l'art. 4 è riferita esclusivamente ai rapporti tra Fornitore e Cliente, ovverosia e (come CP_2 CP_3 specificato in premessa), senza alcun riferimento all'utente finale.
Pertanto, dalla produzione documentale in atti non emerge alcun elemento che possa suffragare la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui sarebbe spettato al terzo chiamato l'onere di calcolare i reali consumi dei clienti finali e pertanto gestire il contenuto delle fatture e delle note di credito emesse dal convenuto.
E del resto è la convenuta a pretendere il pagamento (oggetto di domanda riconvenzionale) per gli importi eventualmente dovuti.
5.1.5. In punto di fatto, il testimone ha fornito una Testimone_2 ricostruzione dei fatti differente.
Prima, però, si rende necessaria una precisazione.
Per il vero, in sede di precisazione delle conclusioni, il terzo chiamato ha eccepito l'inammissibilità della prova ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto il teste sarebbe socio al 50% di Controparte_3
L'eccezione è, anzitutto, inammissibile poiché tardiva: infatti, la prova è stata assunta all'udienza del 2 ottobre 2023, tuttavia il terzo chiamato nulla ha eccepito né al momento dell'assunzione, né tantomeno nell'ambito della successiva udienza del 5 febbraio 2024. Peraltro, la circostanza era ben nota ad dal momento che è stato proprio il terzo chiamato a produrre in CP_4 giudizio la visura camerale del convenuto (documento 3 allegato all'atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato) da cui risultavano le quote sociali possedute dal testimone.
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Sul punto si rileva infatti che, come affermato dalla Corte di Cassazione,
“…ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità, pertanto, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero - in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza - nella successiva udienza, determinandosi - altrimenti - la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame” (Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n. 9456).
Ad ogni modo, l'eccezione di incapacità a testimoniare è infondata nel merito, in quanto l'interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio non può essere quello di un socio di una società di capitali, persona giuridica distinta da quella dei soci anche in virtù dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente (cfr. Cass. sez. III, nr. 27461 del 23.10.2024).
5.1.6. Ciò premesso, valutando la prova secondo prudente apprezzamento, in ossequio al principio espresso dall'art. 116 c.p.c., non si può fare a meno di rilevare come il contenuto della testimonianza si ponga in contrasto con quanto affermato dal teste (assunta all'udienza del 2.10.2023), Testimone_3 dipendente di la quale ha invece sostenuto come la gestione dei CP_4 contratti e dei relativi recessi “veniva operata in autonomia da . CP_1
La deposizione della teste trova riscontro nelle affermazioni di ES
(anch'egli sentito all'udienza del 2.10.2023), il quale ha Testimone_4 riferito come fosse consapevole di aver errato nella misurazione dei CP_1 consumi (attività pertanto ad essa imputabile), sostenendo di aver avuto contatti con il sig. (dipendente di , il quale lo avrebbe Parte_5 CP_3
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invitato a pagare in ogni caso gli importi, altrimenti avrebbero interrotto la fornitura. La discordanza tra le affermazioni formulate dai testimoni non consente al convenuto di superare la presunzione semplice dedotta dalle risultanze documentali in atti.
5.1.7. A ciò si aggiunga (e tale aspetto assume, invero, carattere per certi versi dirimente) che tra l'attore e il terzo chiamato non risulta documentato alcun rapporto diretto, con l'esclusione di un contratto di fornitura di gas concluso in data 5 giugno 2017 (documento 19 allegato all'atto costitutivo del terzo chiamato) e interrotto in data 25 maggio 2018, ovverosia in un momento irrilevante rispetto ai fatti di causa.
Ed anzi, proprio successivamente all'interruzione dei rapporti contrattuali tra l'attore ed ha stipulato un contratto di CP_4 Parte_1 fornitura di gas naturale con rimasto in vigore sino al luglio 2020 CP_3
(documento 43 allegato alla terza memoria ex. art. 183 c.p.c. di . CP_2
Sicché, l'eventuale inadempimento di atterrebbe unicamente ai CP_4 rapporti tra quest'ultima e la ma certo non spiegherebbe alcuna Parte_6 efficacia nei confronti dell'attore, non legato da alcun rapporto con la società terza chiamata, talché la convenuta non può sottrarsi certo alle obbligazioni sulla stessa gravanti l'eventuale (e non dimostrato) inadempimento della chiamata.
Né conduce a soluzioni differenti la comunicazione del 10.03.2022 proveniente dalla società (documento 9 allegato alla prima memoria CP_8 ex. art. 183 c.p.c.) in cui sarebbe documentato il ruolo svolto dalla società
[...] nella fornitura in favore dell'attore, escludendo di fatto ogni CP_4 coinvolgimento di CP_3
In realtà la missiva, indirizzata a , fa riferimento ad una Parte_7 mancata richiesta da parte di di cessazione della fornitura attiva CP_4 dell'utenza relativa all'attore. La stessa riferisce al destinatario come CP_8 fosse la controparte commerciale, mentre RU CE era UdD CP_4
(utente della distribuzione).
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D'altra parte, sempre sul piano documentale, il terzo chiamato ha anche prodotto taluni documenti che comproverebbero come la richiesta di interruzione della fornitura era stata inoltrata da ad ma poi CP_3 CP_4 il convenuto aveva revocato la precedente istanza.
Infatti, in data 25 giugno 2020, dipendente di ha CP_9 CP_1 rappresentato ad la volontà del proprio cliente CP_4 Parte_1 di interrompere il contratto di fornitura di gas naturale (documento 22 allegato all'atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato). Alla richiesta inoltrata da ha replicato in data 26 giugno, promettendo che avrebbe CP_1 CP_4 processato l'istanza quanto prima tanto che, in data 30 giugno 2020 (documento
23 allegato all'atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato),
[...] per conto di ha inoltrato ad RU CE e AS la richiesta ES CP_4 di interruzione della fornitura.
Tuttavia, nel medesimo giorno (documento 24 allegato all'atto costitutivo del terzo chiamato) ha annullata la precedente istanza, chiedendo di CP_1 non procedere in tal senso.
Pertanto, la missiva di letta unitamente alle produzioni CP_8 documentali di dimostra come affinché fosse interrotta la fornitura di CP_4 gas naturale era necessario che si attivasse per prima la società convenuta, in quanto diretto fornitore dell'utenza e titolare del rapporto contrattuale con la società attrice.
Al contrario, sembra potersi dedurre che aveva un ruolo CP_2 circoscritto ad un mero raccordo con l'Utente della Distribuzione. D'altra parte, non si può non evidenziare che, mentre l'attore aveva manifestato la propria volontà di interrompere la relazione negoziale con in data 4 marzo CP_3
2020, soltanto in data 25 giugno 2020 il convenuto ha provveduto ad avviare le pratiche relative alla disdetta della fornitura, per poi interrompere il tutto in data
30 giugno 2020.
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Ed ancora, è pur vero che il contratto di reselling menzionato in precedenza prevede espressamente la sua automatica risoluzione al 30 settembre 2019, ovverosia in un momento antecedente alla conclusione del rapporto tra l'attore e il convenuto (avvenuto nel periodo di luglio 2020). Difatti, a parere del convenuto (pag. 4 comparsa di risposta), dal 03.07.2019 al 31.07.2020, il ruolo di
Utente della Distribuzione sarebbe stato rivestito dalla società RU CE &
AS P. IV , mentre quello di Controparte Commerciale dalla P.IV_3
P. IV . Al contrario, a parere del terzo chiamato, Controparte_2 P.IV_2 tra il 2 luglio 2019 e il 31 luglio 2020, e avrebbero svolto, CP_4 CP_3 rispettivamente, la funzione di Fornitore e Fornitore Reseller.
5.1.8. Sicché, tornando al profilo qui in esame, vi è un dato incontestabile, ovverosia l'emissione da parte della convenuta di nr. 4 note di credito (la nr. 1414 del 24.09.2018; la nr. 3052 del 20.03.2019, la nr. 2519 del 31.05.2019, la nr. 4710 del 29.08.2019) nonché delle fatture nr. 5021 del 30.06.2020, 6155 del
27.07.2020, 7019 del 6.11.2020, 2316 del 27.03.2020 e 3217 del 7.05.2020.
Sulla base di tale dato certo, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2729 c.c., è possibile formulare un ragionamento inferenziale, in virtù del quale può presumersi che i dati indicati in un documento di fatturazione, indubbiamente emesso da una parte, siano dalla stessa consapevolmente conosciuti.
D'altro canto, i terzi possono ragionevolmente fare affidamento sull'imputabilità di quanto dichiarato nel documento nei confronti della parte da cui proviene la sottoscrizione. Nei confronti della parte opera un principio di autoresponsabilità, in virtù del quale si presume che la stessa sia consapevole di quanto ivi dichiarato.
Pertanto, con specifico riferimento all'emissione di fatture o di note di credito, si può logicamente presumere che la società intestataria, appropriandosi del documento mediante la sua emissione, sia consapevole di quanto contenuto
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al suo interno talché, nei confronti del professionista, valga quale vera e propria forma di confessione.
Inoltre, anche muovendoci nell'ottica per cui sia consentito all'operatore commerciale contestare la correttezza o l'erroneità di una nota di credito eventualmente emessa, va da sé che l'onere di fornire la prova contraria grava proprio su indicando eventualmente l'erroneità del conteggio CP_3 escludendo la fondatezza della nota di credito emessa ovvero l'erroneità dell'importo.
5.1.9. In conclusione, alla luce di quanto fin qui ricostruito, è possibile concludere, tanto alla luce del materiale documentale quanto alla luce delle prove raccolte, che la , nel periodo di interesse per la Parte_3 causa, abbia avuto diretti rapporti esclusivamente con a cui vanno CP_1 perciò imputati, nel rapporto con il cliente, eventuali errori di fatturazione, di misurazione dei consumi ovverosia di ritardo nell'interruzione della fornitura, esattamente come è la a pretendere il pagamento dei corrispettivi CP_1 dovuti.
Per tali ragioni, la domanda attorea relativa alla restituzione dell'indebito oggettivo deve trovare accoglimento.
Come chiarito in precedenza, è pacifico che abbia riconosciuto CP_3 ad un credito di euro 31.089,47 (risultante dalle note di Parte_1 credito 1414 del 24.09.2018; 3052 del 20.03.2019, 2519/03 del 31.05.2019, 4710 del 29.08.2019).
5.1.10. A tale credito può essere portato in compensazione l'importo corrispondente alla fattura n. 020-7019 del 6.11.2020 di € 1.913,14, che, riconosciuto come dovuto dall'attrice, si interseca, in parte, con la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, che in tale parte risulterà assorbita.
A riguardo, si ricorda che non è a riguardo superfluo ricordare che la compensazione presuppone, in ogni caso, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, o di facile e
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pronta liquidazione. In secondo luogo, il giudice del merito opera - anche d'ufficio - la compensazione impropria, in presenza di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico;
il tal caso, l'operazione contabile di accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite - infatti - può essere compiuto dal giudice d'ufficio.
Ciò diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte, quale eccezione in senso stretto;
autonomia, dei rapporti, nella specie evidente posto che il credito derivante dalla fornitura di merci che ha titolo e causa nel rapporto di affiliazione commerciale vorrebbe essere compensata con il credito derivante dall'acquisto di attrezzature e dal deposito cauzionale relativo al contratto di affitto.
Nel caso di specie, si ritiene che quella prospettata dalla convenuta debba essere qualificata come una compensazione impropria o atecnica, nella quale le reciproche pretese di debito e credito delle parti traggono origine dal medesimo rapporto negoziale ed entrano, come tali, a comporre il thema decidendum, indipendentemente dal fatto che i singoli crediti abbiano natura risarcitoria o di ordinario adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Entrambe le pretese, infatti, traggano origine dallo stesso contratto e, quindi, trattandosi di poste attive e passive originate dallo stesso rapporto, la prospettazione della compensazione non ha esteso il thema decidendum.
Proprio per questo, ad avviso della unanime giurisprudenza di legittimità, alla compensazione impropria sono inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale;
di talché il giudice ha il potere, in caso di compensazione impropria, di attuare l'accertamento delle partite di debito e credito indipendentemente dalla
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proposizione di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale (cfr.
Cass. civ. sez. II, 13/03/2024, n. 6700; Cassazione civile sez. I, 18/10/2021,
n.28568, Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, n.30220, Cass. 19 aprile 2011, n.
8971; Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; Cass. 29 agosto 2012, n. 14688; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624).
5.1.11. Come si diceva, come più volte affermato dalla Cassazione, anche ai fini della compensazione atecnica o impropria, è pur sempre necessario che il controcredito opposto in compensazione sia connotato da caratteri di certezza e non sia contestato fra le parti.
Posto che non è dato dubitare della sussistenza di tali requisiti, operando la compensazione con la fattura di cui l'attrice stessa si riconosce debitrice, la convenuta deve essere riconosciuta debitrice della somma di 29.176,33 euro, risultante dalla compensazione tra il credito vantato dall'attore e il debito dallo stesso riconosciuto come dovuto risultante dalla fattura n. 020-7019 del
6.11.2020, emessa per un importo pari ad euro 1.913,14 (così assorbendo la domanda riconvenzionale per il medesimo importo azionata dall'attrice).
5.1.12. Come noto, la disciplina dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033
c.c., è fondata sul principio della causalità oggettiva nel rapporto obbligatorio, in virtù del quale ciascun spostamento patrimoniale deve trovare un titolo che lo giustifichi. Pertanto, qualora il solvens abbia effettuato un pagamento in realtà non dovuto, ha diritto ad esperire un'azione personale nei confronti dell'accipiens, al fine di ripetere ciò che ha pagato.
Oggetto della ripetizione è la prestazione erroneamente eseguita dal debitore, a cui si aggiungono i frutti e gli interessi maturati dal giorno della domanda se il creditore era in buona fede ovvero dal giorno del pagamento se era di mala fede (art. 2033 c.c.).
La Corte di Cassazione (cfr. Cass. nr. 8384 del 27 luglio 1991; di recente,
Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n. 12362) interpreta il disposto normativo nel senso che la buona fede si presume fino a prova contraria. Inoltre, in
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ossequio al brocardo “mala fides superveniens non nocet”, la posizione di accipiens in buona fede non viene meno a seguito della sopravvenuta conoscenza dell'indebito, ragion per cui, la circostanza che abbia emesso delle CP_1 note di credito che riconoscono il credito vantato dall'attore non dimostra che il creditore fosse a conoscenza dell'errore nella misurazione dei consumi al momento dell'emissione della fattura ad un prezzo eccessivo.
Il fatto che l'accpiens fosse a conoscenza del carattere indebito della prestazione al momento dell'emissione delle relative note di credito non rileva ai fini del riconoscimento della sua buona fede, come detto presunta, al momento del pagamento. Pertanto, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 2033
c.c., sulle somme indebitamente versate devono essere riconosciuti gli interessi legali dal momento della domanda giudiziale.
5.1.13. Quanto alla misura di tali interessi si osserva quanto segue.
La S.C. (di recente, Cass. civ. sez. III, 22/03/2025, n. 7677), anche a Sezioni
Unite, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o super-interessi) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1 comma dell'art. 1284 c.c. (v.
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284,4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(v. Cass., 3/1/2023, n. 61).
Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è “da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui
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esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata” (così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284,4 co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409)
5.1.13. L'attore ha altresì richiesto il danno da rivalutazione monetaria.
Posto che nella specie, il debito costituisce debito di valore e non di valuta, deve ritenersi che la domanda abbia ad oggetto la liquidazione dei danni da svalutazione monetaria.
La richiesta è infondata.
In materia di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1224 c.c. prevede una specifica disciplina in relazione al danno da inadempimento, facendolo di regola coincidere con la misura degli interessi legali, da calcolarsi a partire dal giorno della mora, anche se il creditore può dimostrare di aver subito un danno maggiore. È parere pressocché unanime che il danno da svalutazione monetaria possa essere ricompreso all'interno del “maggior danno” di cui discorre la norma.
Originariamente, la Corte di Cassazione si era orientata nel senso di riconoscere in re ipsa il danno da svalutazione monetaria (cfr. Cass. sez. I, 30 novembre 1978, nr. 5670). Successivamente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U., 4 luglio 1979, nr. 3776) elaborò un criterio presuntivo di tipo oggettivo, fondato sull'appartenenza del creditore alle c.d. griglie creditorie (creditore imprenditore, risparmiatore abituale, modesto consumatore e creditore occasionale). Tuttavia, siccome a seguito dell'adozione della moneta unica la svalutazione monetaria non
è più un fenomeno endemico, il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2,
e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e
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rivalutazione, non essendo quest'ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta.
Vero è che l'orientamento della giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass.
S.U., 16 luglio 2008, nr. 19499), ritiene di poter riconoscere il maggior danno ex art. 1224 c.c. in via presuntiva, “per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma
1”, e che è, al contempo, concessa prova contraria sia al debitore sia al creditore.
Tuttavia, come si diceva, secondo il rigoroso principio affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, là dove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria invochi il danno da svalutazione ex art. 1224 c.p.c., comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni automatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, offrendone la prova.
Il creditore non può pertanto limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve allegare alla domanda di maggior danno i fatti costitutivi della pretesa (superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito) (cfr: SU
23/03/2015, n. 5743; Cass. 22/06/2018, n. 16565; Cass. civ. sez. I, 23/02/2022,
n. 5965).
Di tanto nella specie difetta ogni prova, sicché la domanda relativa al danno da svalutazione monetaria deve essere rigettata.
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5.2. Egualmente fondata è la domanda attorea volta ad accertare e dichiarare l'inesistenza del credito risultante dalla fattura nr. 5021/03 del
30.06.2020, emessa da per un importo pari ad euro 6.018,53 nonché CP_3 del credito risultante dalla fattura nr. 6155/03 del 27.07.2020, emessa da CP_1 per un importo pari ad euro 8.541,10.
[...]
ha infatti dimostrato di aver inviato un modulo di Parte_1 disattivazione dell'utenza in data 4 marzo 2020 (documento 5 allegato all'atto di citazione di ), anche se l'effettiva interruzione dell'utenza Parte_1 sarebbe avvenuta soltanto nel mese di luglio 2020.
Le fatture oggetto di domanda sono riferite ai periodi di consumo presuntivamente realizzati nei mesi di maggio e giugno 2020.
5.2.1. Tuttavia, dall'istruttoria è risultato come i consumi indicati nelle fatture menzionate in precedenza siano inattendibili e che gli stessi non corrispondano a quelli effettivamente realizzati.
Per il vero, i testimoni (sentito all'udienza del 2 ottobre Testimone_4
2023) e (sentito all'udienza del 6 marzo 2024) hanno confermato Tes_5 quanto sostenuto da secondo cui l'utenza era necessaria Parte_1 alla lavorazione ed essicazione del tabacco, attività effettuata generalmente nel periodo agosto – novembre. Pertanto, è ragionevole ritenere nei mesi di maggio e giugno 2020 non vi fosse stato alcun consumo di gas naturale.
In ogni caso, i dati riportati nelle fatture contestate sono in totale contrasto con quelle indicati dalla società di distribuzione, ovverosia la (si Controparte_10 veda documento 14 allegato all'atto costitutivo dell'attore).
Difatti, nella prima fattura (la numero 5021 del 30.06.2020), CP_1 indica un consumo pari a 10.256 mc in relazione al mese di maggio 2020.
Tuttavia, dalle misurazioni effettuate dal distributore è emerso come in data 5 maggio 2020 era stato sostituito il misuratore, il quale riportava la lettura di
1.489,643, mentre alla data del 31.05.2020, ovverosia alla fine del mese di maggio portava un consumo pari a 0, circostanza quest'ultima, del tutto verosimile, alla
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luce di quanto appena osservato, se si considerano i periodi in cui viene essiccato il tabacco, secondo quanto riferito dai testimoni.
Nella second fattura (la numero 6155 del 27.07.2020), ha CP_1 indicato un consumo pari a 17.143 mc, mentre la società di distribuzione non indica alcun consumo di gas naturale alla lettura del 30.06.2020.
Un ulteriore prova a sostegno della tesi dell'attore emerge dalla fattura 7019 del 6.11.2020, non contestata dall'attore ed emessa da in relazione ai CP_1 consumi di luglio 2020 (documento 6-8 allegato all'atto di citazione di
[...]
). Parte_1
In tale documento si legge come nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020 non sia avvenuto alcun consumo, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso nelle precedenti fatture.
Nei fatti, tale ultimo documento assume la natura giuridica di vera e propria confessione stragiudiziale, una dichiarazione di scienza su fatti sfavorevoli al dichiarante e diretta alla propria controparte, ragion per cui, ai sensi dell'art. 2735
c.c., tale dichiarazione ha gli stessi effetti di una confessione giudiziale. In sede di costituzione in giudizio, non ha contestato di aver emesso le fatture CP_1 in esame, ma semplicemente di non essere responsabile per eventuali errori di misurazione dei consumi, una contestazione priva di pregio per le considerazioni già svolte in precedenza, che in questa sede si richiamano integralmente. Al contrario, il convenuto non ha contestato, in sede di costituzione in giudizio, di aver reso una simile dichiarazione, ragion per cui, attesa la pacificità della sua provenienza, non può che riconoscersi la natura giuridica di confessione stragiudiziale, con le relative conseguenze in termini probatori.
Del resto, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, a definitiva conferma dell'assoluta inattendibilità dei consumi indicati si pone proprio quanto riferito dal convenuto a pag. 4 della propria comparsa di risposta, laddove rileva che
“…in altri termini, a tutt'oggi non è dato sapere, a “consuntivo” del rapporto intercorso tra le parti in causa, l'esatta consistenza dei consumi,
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non potendosi fare affidamento sul contenuto delle note di credito non gestito e non verificato dalla società Blue Power s.r.l….”.
Trattasi di dichiarazione che, evidentemente, non può che dare ulteriore consistenza alla contestazione della società attrice ed al disconoscimento che questa ha fatto dei consumi addebitati.
Va da sé che, per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale del convenuto volta all'accertamento del credito risultante dalle medesime fatture (nr 5021/03 del 30.06.2020 e n. 6155/03 del
27.07.2020) in quanto è stato dimostrato in giudizio come lo stesso non era dovuto.
5.2.2. Non può, però, essere accolta la richiesta dell'attrice di condannare la convenuta all'emissione di note di credito, esulando tale statuizione dal contenuto proprio delle prestazioni di condanna.
5.3. Infine, l'attore ha rappresentato di aver raggiunto un accordo orale con la in virtù del quale il cliente (cioè ) si CP_1 Parte_1 impegnava a non distaccare la propria utenza nei periodi di inutilizzo, mentre il convenuto si sarebbe impegnano a non applicare i costi fissi della fornitura in detti periodi.
Ha, quindi, lamentato la società attrice che, ciò nonostante, CP_1 abbia emesso due fatture, ovverosia la nr. 2316 del 27.3.2020, per un importo pari ad euro 1.895,54, nonché la nr. 3217 del 7.5.2020, anch'essa per un importo pari ad euro 1.895,54, in cui, contravvenendo ad asseriti precedenti accordi, sono stati fatturati soltanto costi fissi.
Ha ancora dedotto l'attore che, pur avendo consapevolezza del loro carattere indebito, ha provveduto al pagato di tali importi, al fine di evitare problemi con la fornitura di gas naturale.
5.3.1. La domanda è, in tale parte, infondata.
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Ora, dall'istruttoria svolta è emerso che il testimone sig. Testimone_4
(sentito all'udienza del 2 ottobre 2023) ha riferito che “poiché normalmente in precedenza durante il periodo invernale davamo disdetta della fornitura, per poi riattivarla nel periodo successivo, il sig. (n.d.r. dipendente della ci consigliò di Pt_5 CP_1 non farlo perché comunque non avrebbero addebitato i costi fissi”.
È, invero, noto che il codice civile del 1942, superano la tradizione romanistica ancora attuale al tempo del codice del 1865, ha escluso la rilevanza dell'errore del solvens in materia di indebito oggettivo: difatti, atteso che l'errore scusabile rileva solamente in materia di indebito soggettivo ex latere solvendi (art. 2036 c.c.), la circostanza che abbia versato indebitamente Parte_1 delle somme a nella consapevolezza del carattere non dovuto della CP_1 prestazione, non impedirebbe l'accoglimento dell'azione di ripetizione.
Nondimeno, la domanda dell'attore deve comunque ritenersi infondata sul punto, in quanto il convenuto ha tempestivamente contestato (in sede di costituzione in giudizio) quanto dedotto dall'attore, affermando come “il contratto stipulato dalle parti non prevede alcun esonero di costi, per nessun periodo di fornitura e la prova di una diversa pattuizione deve necessariamente risultare per atto scritto”.
D'altra parte, la testimonianza del è, anzitutto, del tutto generica, Tes_4 limitandosi a riferire che il gli avrebbe “consigliato” di non interrompere Pt_5 la fornitura in quanto non avrebbero addebitato costi fissi. A ciò si aggiunga che non è stato dimostrato in giudizio se il al momento dell'incontro avesse Pt_5 avuto qualsivoglia potere di rappresentanza tale da impegnare la società e necessario per esternalizzare la volontà della stessa. In sostanza, al di là di un generico ed imprecisato “consiglio”, non vi sono prove che tra le parti fosse intervenuto un nuovo accordo negoziale che modificava il precedente contratto escludendo l'addebito di costi fissi, ragion per cui l'ultima domanda svolta dall'attore non può trovare accoglimento.
6. La convenuta aveva, invero richiesto che per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, venisse accertato il diritto della società
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“ad essere manlevata e garantita” dalla società da CP_1 Controparte_4 qualsivoglia somma fosse riconosciuta in favore della società attrice e per ogni altra pretesa economica derivante dalla soccombenza.
La domanda, invero, non era caratterizzata da una puntuale indicazione di alcun titolo fondante né un obbligo di manleva né di garanzia del terzo chiamato nei suoi confronti;
ragionevolmente la stessa era funzionale a “ribaltare” sul terzo chiamato gli oneri che, nei rapporti contrattuali fra la società Parte_1
e venivano riconosciuti in favore della prima o per gli
[...] CP_1 importi di cui alle note di credito o per gli importi non dovuti, sull'assunto che, in entrambi i casi, tali somma sarebbero discesi da una erronea indicazione e compilazione dei dati contabili da parte della Controparte_4
6.1. Ad ogni buon conto, in disparte ogni considerazione in ordine alla fondatezza della pretesa, con nota di deposito del 7.4.2025, parte convenuta e parte chiamata hanno deposito comunicazione di rinuncia ed accettazione agli atti del giudizio, rappresentando di aver raggiunto in data 03.04.2025 un accordo transattivo, dichiarando di rinunciare gli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c. a spese compensate.
La chiamata ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia.
Sicché, limitatamente a tale rapporto processuale, deve essere adottata una pronuncia di estinzione del giudizio a spese compensate.
7. Da ultimo, la società attrice aveva “modificato” in sede di prima memoria la propria domanda, estendendola al terzo chiamato.
La formulazione adottata non consente, in verità, di comprenderne appieno la direzione.
Anzitutto, non è chiaro se oggetto di estensione sia stata anche la richiesta di accertamento di non debenza di importi che l'attrice non ha mai corrisposto alla propria controparte contrattuale sicché in tal senso alcuna estensione della domanda poteva esservi verso chi non era parte contrattuale.
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In relazione, invece, agli importi oggetto di domanda di restituzione, per un verso, sembrerebbe che si sia operata una estensione della domanda originaria nei confronti del garante: la richiesta è, infatti, nel senso di “…disporre che la convenuta e la terza chiamata in causa vengano condannate in solido fra loro alla restituzione delle somme dovute all'attrice, che verranno accertate nel corso del giudizio…”.
Come sopra visto, effettivamente, oltre ad importi ritenuti non dovuti, vi sono degli importi che devono essere restituiti alla società attrice.
Al contempo, tale richiesta sembra, però, “condizionata” all'ipotesi in cui
“…venisse accolta la domanda di manleva e garanzia formulata da parte della CP_3 nei confronti della ”.
[...] Controparte_11
E la domanda di garanzia è stata oggetto di rinuncia.
7.1. Ora, posto che se vi fosse stata una valida ed ammissibile estensione della domanda l'eventuale rinuncia agli atti intervenuta tra terzo chiamato e convenuto non potrebbe pregiudicare la posizione dell'attore, pur al netto della non chiara formulazione della richiesta, deve osservarsi quanto segue.
Giova, anzitutto, evidenziare che la chiamata del convenuto sembra essere stata svolta a titolo di garanzia - propria o impropria – con richiesta di manleva in ipotesi di condanna e non quale unica responsabile dell'inadempimento lamentato, con conseguente estensione automatica di detta domanda nei confronti del terzo chiamato, per ciò solo legittimato ed interessato a contraddire sul merito della pretese attorea;
d'altro canto è pacifico che tra l'attrice ed il terzo chiamato non vi fossero rapporti contrattuali.
In definitiva, si è trattato di una chiamata in garanzia, per la quale effettivamente non opera l'estensione automatica della domanda (in ragione della autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo),
e non di una chiamata del terzo responsabile (o corresponsabile), da cui deriva invece, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr., tra le tante,
Cass. civ. sez. III, 08/11/2023, n. 31136, Cass. n. 1043/2019, n. 30601/2018, n.
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24494/2016, n. 5400/2013, n. 5057/2010, n. 4740/2003), l'estensione automatica della domanda.
In tale ipotesi, infatti, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda.
7.2. Come sopra visto, l'attore ha operato avanzato effettivamente una domanda, estendendo la propria richiesta anche nei confronti del terzo per l'ipotesi (non verificatasi) in cui fosse accolta la domanda di garanzia.
Ed allora, poiché la convenuta non ha inteso chiamare in causa un terzo come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore (v. conclusioni atto di chiamata in causa) e non ha fatto valere nei confronti del chiamato il medesimo titolo originariamente dedotto in giudizio, bensì un rapporto diverso, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo.
Per giurisprudenza costante, infatti, il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, ovvero di autonomia dei rapporti, occorrendo, piuttosto, in tale ipotesi, un'espressa domanda da parte dell'attore nei confronti del terzo chiamato, da compiersi entro il termine perentorio dell'udienza di trattazione, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 183 c.p.c. (Cass. 8411/16; 5400/13).
Ed invero, l'art. 183 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, mentre, al 5° comma, consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo 6° comma, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande.
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Tale preclusione, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.
Ebbene, a tale onere non ha assolto l'attrice, la quale ha agito, pur apparendo condizionare le proprie richieste all'ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, ha formulato la propria richiesta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 1 c.p.c., con la conseguenza che tale sua domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
8. L'attore ed il terzo chiamato hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati dalla temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
La fattispecie in esame rappresenta una speciale ipotesi di responsabilità civile fondata sulla regola della soccombenza, nella sua forma più accentuata, ovverosia sino a giungere ai caratteri del risarcimento del danno. Affinché possa configurarsi una simile responsabilità è necessario dimostrare il dolo o quanto meno la colpa grave del convenuto, elemento psicologico che può essere dedotto ad esempio dall'esistenza di difese del tutto infondate, ovverosia manifestamente inammissibili, nonché dalla formulazione di prospettazioni contraddittorie, generiche o anche equivoche. Tuttavia, nel caso di specie non sono emersi nel corso del giudizio gli elementi costitutivi in precedenza menzionati. In modo particolare il susseguirsi di differenti contratti tra e così CP_2 CP_3 come la sussistenza di una pluralità di soggetti nell'ambito del sistema di fornitura di energia impedisce di rilevare una manifesta infondatezza nelle difese del convenuto tale da fondare una sua responsabilità per lite temeraria.
9. Le ragioni che precedono concludono all'accoglimento della domanda attorea nei sensi indicati in sede di motivazione.
Per quanto attiene al profilo della liquidazione delle spese, giova ricordare che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
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soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. II, 11/03/2025, (ud.
25/02/2025, dep. 11/03/2025), n.6486Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del
17/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Nella specie, rilevato che non è stata accolta la domanda attorea volta ad accertare e dichiarare la non debenza degli importi indicati nelle fatture nr. 2316 del 27.03.2020 e 3217 del 7.05.2020, né tantomeno è stata accolta la richiesta di condanna ex art. 96 del convenuto, in virtù del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., si reputa opportuno compensare le spese di lite tra e Parte_1 nella misura di 1/5. queste sono calcolate secondo il valore della lite e CP_3
l'avvenuta attività istruttoria.
Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi dei parametri indicati nel
D.M. 55/2014, nei rapporti tra attore e convenuto.
Come da richiesta, sono invece compensate tra convenuto e terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda formulata da Parte_1 ed in parziale accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale formulata da già operata la Controparte_1 compensazione con il credito di cui alla fattura nr. 020-7019 del
06.11.2020 oggetto di domanda riconvenzionale del convenuto, condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
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29.176,33 oltre agli interessi decorrenti dal giorno della domanda giudiziale nei sensi e con le modalità di cui in motivazione;
➢ accerta e dichiara che non sono dovuti gli importi di cui alla fattura nr.
5021/03 emessa da in data 30.06.2020 per un importo Controparte_3 pari ad euro 6.018,53, nonché della fattura nr. 6155/03 emessa da in data 27.7.2020 per un importo pari ad euro 8.541,10; Controparte_3
➢ rigetta la domanda di restituzione formulata da Parte_1 nei confronti di in relazione alla fattura nr. 020-2316, Controparte_3 emessa in data 27.03.2020 per un importo pari ed euro 1.895,55, nonché alla fattura nr. 021-3217, emessa in data 7.05.2020 per un importo pari ad euro 1.895,54;
➢ rigetta nel resto la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_3 nei confronti di nella parte in cui chiede di Parte_1 condannare l'attore al pagamento del credito risultante dalle fatture n.
5021/03 del 30.06.2020 dell'importo di € 6.018,53 e n. 6155/03 del
27.07.2020 dell'importo di € 8.541,10;
➢ dichiara l'estinzione del giudizio nei rapporti tra nei Controparte_4 confronti di Controparte_1
➢ condanna già operata la compensazione di cui in parte Controparte_1 motiva, a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in euro 6.092,80, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
CAP come per legge;
➢ compensa le spese nei rapporti tra nei confronti di Controparte_4 [...]
CP_1
Perugia, li 6 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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