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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 547/22 R.G. rimessa al Collegio per la decisione d a
in proprio e quale rappresentante legale della figlia Parte_1
OGGETTO: minore rappresentate e difese dall'avv. Persona_1
Morte FRIGOTTO GIUSEPPE e dall'avv. FRIGOTTO ALBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._1
CORSO VENEZIA 112/D 37047 SAN BONIFACIO presso il difensore avv.
FRIGOTTO GIUSEPPE, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 rappresentata e difesa dall'avv. GAGGIOTTI CP_1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIA BULLONI 12 BRESCIA
presso il difensore avv. GAGGIOTTI ANTONELLA, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 315/22.
CONCLUSIONI
Delle appellanti
“In accoglimento dell'atto d'appello e in totale riforma dell'impugnata
sentenza n. 315/2022 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 9.4.2022
(Repert. n. 505/2022 del 9.4.2022),1) Accertare e dichiarare l'applicabilità
alla fattispecie oggetto di causa della legge italiana, anche ai sensi dell'art. 4
comma 2 del Regolamento Europeo (CE) n. 864/2007 dell'11.7.2007 (Roma
II) e per tutti i motivi dedotti in atti di parte attrice-appellante.2) In subordine,
accertare e dichiarare l'inapplicabilità della legge marocchina, in quanto
contraria all'ordine pubblico internazionale, anche ai sensi dell'art. 26
Regolamento Europeo (CE) n. 864/2007 dell'11.7.2007 (Roma II) e dell'art.
16 L. 218/95, e/o che le norme italiane in materia di danno non patrimoniale
sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 17 L. 218/95, per tutti
i motivi dedotti in atti di parte attrice-appellante.3) In ogni caso, disapplicare
e/o escludere l'applicazione delle norme straniere (ed in particolare della pagina 2 di 9 legge marocchina) ed applicare la legge italiana alla fattispecie oggetto di
causa, per tutti i motivi dedotti in atti di parte attrice-appellante.4) Per
l'effetto, accertata la dinamica del sinistro per cui è causa, avvenuto in
Marocco il 29.8.2018, e l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella causazione del sinistro medesimo, condannarsi la convenuta-appellata
quale assicurazione del responsabile e per i motivi dedotti in CP_1
atti, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti
dalle attrici, rideterminati come segue, alla luce dell'aggiornamento delle
Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale 2024, nonché
dell'aggiornamento degli importi ex art. 139 D.Lgs. 209/ 2005 e dell'assegno
sociale:
• a favore di in € 552.624,8 Parte_1
• a favore di in € 306.366,00 Persona_1
ovvero le diverse somme che fossero ritenute accertate e dovute di giustizia,
anche con valutazione in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c..
5) Oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(29.08.2018) al saldo effettivo.6) Condannarsi altresì al CP_1
risarcimento del danno alla parte attrice – appellante ex art. 96 c.p.c., da
liquidarsi equitativamente, anche per non aver partecipato alla procedura di
negoziazione assistita.7) Revocarsi la condanna delle attrici e odierne
appellanti alla rifusione delle spese di lite di I grado in favore di CP_1
dichiarando che nulla è alla stessa dovuto a tale titolo e condannando
[...]
pagina 3 di 9 alla restituzione di quanto risultasse eventualmente nel CP_1
frattempo versato in esecuzione della sentenza di I grado n. 315/2022 Trib.
Mantova.8) Spese e compensi di causa integralmente rifusi, oltre spese
generali 15%, C.P.A. e IVA, con distrazione in favore di entrambi i difensori
della parte attrice – appellante, che si dichiarano antistatari, sia per il
giudizio di primo grado n. 2104/2019 R.G. Tribunale di Mantova, che per il
presente giudizio d'appello.9) a) Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. del nuovo doc. 2 (polizza assicurativa) prodotto da in appello e CP_1
delle nuove deduzioni ed eccezioni svolte a pag. da 13 a 15 della comparsa
d'appello, per i motivi dedotti nelle note di trattazione scritta 14.9.2022 e
negli atti di parte appellante;
si chiede pertanto di non tenere conto di tale
documento e di tali eccezioni avversarie ai fini della decisione.b) In
subordine, per la denegata ipotesi di ammissione del suddetto doc. 2 prodotto
da parte appellata dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia della CP_1
clausola 8) a) delle Condizioni generali di polizza in esso riportate e
comunque l'inopponibilità delle Condizioni di polizza alle attrici-appellanti,
per i motivi dedotti nelle note di trattazione scritta 14.9.2022 e negli atti di
parte appellante. c) In ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque
respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria, per i motivi illustrati nelle
difese di parte appellante.
10) In via istruttoria. a) Si richiamano e si ribadiscono le istanze istruttorie
formulate con le memorie ex art. 183 n. 2”.
pagina 4 di 9 Dell'appellata
“In via principale: respingersi integralmente l'appello proposto e per l'effetto
confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Spese e compensi
professionali rifusi. In via subordinata istruttoria: ammettersi le istanze
istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. del
17.02.2020”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 547/22 il Tribunale di Mantova respingeva la domanda di in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore Parte_1
di condanna di al risarcimento del danno per Persona_1 CP_1
perdita del rapporto parentale subito in conseguenza della morte della figlia/sorella minore , deceduta nel sinistro stradale Controparte_2
verificatosi il 29 agosto 2018 sulla strada A3 Marrakech-Casablanca mentre era trasportata sul veicolo condotto dal proprio padre.
Argomentava il primo giudice che la fattispecie era regolata dall'art. 62 della legge 31 maggio 1995, n. 218 in forza del quale “ La responsabilità per fatto
illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in
cui si è verificato il fatto che ha causato il danno” e che le previsioni della legge marocchina, che dettava criteri differenti da quelli della legge italiana per la liquidazione del danno non patrimoniale, non erano contrarie all'ordine pagina 5 di 9 pubblico.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria ha proposto appello in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della figlia minore . Persona_1
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti censurano l'applicazione della legge 31
maggio 1995, n. 218 ritenendo che detta legge sia stata abrogata dal
Regolamento Europeo n. 864/2007, direttamente applicabile anche all'Italia.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui si era ritenuto che la legge marocchina non fosse in contrasto con l'ordine pubblico benchè la stessa non prevedesse alcuna forma risarcitoria in favore della sorella della vittima né contemplasse alcun ristoro per l'invalidità temporanea, per il danno morale e per quello esistenziale.
Con il terzo motivo censurano la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale aveva errato nell'applicare i criteri di liquidazione del danno patrimoniale.
---------------------
pagina 6 di 9 I motivi che possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
Nei rapporti tra l'ordinamento italiano e quello dei Paesi extracomunitari,
l'individuazione della legge applicabile è disciplinata dall'art. 62 della legge n.
218/1995 il quale stabilisce che la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento, salva la facoltà per il danneggiato di chiedere l'applicazione della legge dello stato in cui si è
verificato il fatto che ha causato il danno.
Solo per i Paesi facenti parte dell'Unione Europea trova applicazione il
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che all'art. 4 stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito
è quella del Paese in cui il danno si verifica “ indipendentemente dal Paese nel
quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal
Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tali fatti”.
La diversità tra gli ordinamenti, italiano e marocchino, sulla misura del danno da liquidare e sulla natura dei danni da risarcire, non importa lesione di diritti costituzionalmente garantiti, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge marocchina, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.
pagina 7 di 9 Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale (si veda al riguardo
Corte cost., 02-11-1996, n. 369, ove si afferma che "la regola generale di
integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al
danneggiato non ha (..) copertura costituzionale") ( cfr. Cass. 11680/2014;
2128/2006).
L'appello va pertanto respinto.
Per la loro soccombenza le appellanti vanno condannate a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 8 di 9 condanna le appellanti a rifondere l'appellata delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta la ricorrenza dei presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 547/22 R.G. rimessa al Collegio per la decisione d a
in proprio e quale rappresentante legale della figlia Parte_1
OGGETTO: minore rappresentate e difese dall'avv. Persona_1
Morte FRIGOTTO GIUSEPPE e dall'avv. FRIGOTTO ALBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._1
CORSO VENEZIA 112/D 37047 SAN BONIFACIO presso il difensore avv.
FRIGOTTO GIUSEPPE, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 rappresentata e difesa dall'avv. GAGGIOTTI CP_1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIA BULLONI 12 BRESCIA
presso il difensore avv. GAGGIOTTI ANTONELLA, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 315/22.
CONCLUSIONI
Delle appellanti
“In accoglimento dell'atto d'appello e in totale riforma dell'impugnata
sentenza n. 315/2022 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 9.4.2022
(Repert. n. 505/2022 del 9.4.2022),1) Accertare e dichiarare l'applicabilità
alla fattispecie oggetto di causa della legge italiana, anche ai sensi dell'art. 4
comma 2 del Regolamento Europeo (CE) n. 864/2007 dell'11.7.2007 (Roma
II) e per tutti i motivi dedotti in atti di parte attrice-appellante.2) In subordine,
accertare e dichiarare l'inapplicabilità della legge marocchina, in quanto
contraria all'ordine pubblico internazionale, anche ai sensi dell'art. 26
Regolamento Europeo (CE) n. 864/2007 dell'11.7.2007 (Roma II) e dell'art.
16 L. 218/95, e/o che le norme italiane in materia di danno non patrimoniale
sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 17 L. 218/95, per tutti
i motivi dedotti in atti di parte attrice-appellante.3) In ogni caso, disapplicare
e/o escludere l'applicazione delle norme straniere (ed in particolare della pagina 2 di 9 legge marocchina) ed applicare la legge italiana alla fattispecie oggetto di
causa, per tutti i motivi dedotti in atti di parte attrice-appellante.4) Per
l'effetto, accertata la dinamica del sinistro per cui è causa, avvenuto in
Marocco il 29.8.2018, e l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella causazione del sinistro medesimo, condannarsi la convenuta-appellata
quale assicurazione del responsabile e per i motivi dedotti in CP_1
atti, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti
dalle attrici, rideterminati come segue, alla luce dell'aggiornamento delle
Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale 2024, nonché
dell'aggiornamento degli importi ex art. 139 D.Lgs. 209/ 2005 e dell'assegno
sociale:
• a favore di in € 552.624,8 Parte_1
• a favore di in € 306.366,00 Persona_1
ovvero le diverse somme che fossero ritenute accertate e dovute di giustizia,
anche con valutazione in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c..
5) Oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(29.08.2018) al saldo effettivo.6) Condannarsi altresì al CP_1
risarcimento del danno alla parte attrice – appellante ex art. 96 c.p.c., da
liquidarsi equitativamente, anche per non aver partecipato alla procedura di
negoziazione assistita.7) Revocarsi la condanna delle attrici e odierne
appellanti alla rifusione delle spese di lite di I grado in favore di CP_1
dichiarando che nulla è alla stessa dovuto a tale titolo e condannando
[...]
pagina 3 di 9 alla restituzione di quanto risultasse eventualmente nel CP_1
frattempo versato in esecuzione della sentenza di I grado n. 315/2022 Trib.
Mantova.8) Spese e compensi di causa integralmente rifusi, oltre spese
generali 15%, C.P.A. e IVA, con distrazione in favore di entrambi i difensori
della parte attrice – appellante, che si dichiarano antistatari, sia per il
giudizio di primo grado n. 2104/2019 R.G. Tribunale di Mantova, che per il
presente giudizio d'appello.9) a) Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. del nuovo doc. 2 (polizza assicurativa) prodotto da in appello e CP_1
delle nuove deduzioni ed eccezioni svolte a pag. da 13 a 15 della comparsa
d'appello, per i motivi dedotti nelle note di trattazione scritta 14.9.2022 e
negli atti di parte appellante;
si chiede pertanto di non tenere conto di tale
documento e di tali eccezioni avversarie ai fini della decisione.b) In
subordine, per la denegata ipotesi di ammissione del suddetto doc. 2 prodotto
da parte appellata dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia della CP_1
clausola 8) a) delle Condizioni generali di polizza in esso riportate e
comunque l'inopponibilità delle Condizioni di polizza alle attrici-appellanti,
per i motivi dedotti nelle note di trattazione scritta 14.9.2022 e negli atti di
parte appellante. c) In ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque
respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria, per i motivi illustrati nelle
difese di parte appellante.
10) In via istruttoria. a) Si richiamano e si ribadiscono le istanze istruttorie
formulate con le memorie ex art. 183 n. 2”.
pagina 4 di 9 Dell'appellata
“In via principale: respingersi integralmente l'appello proposto e per l'effetto
confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Spese e compensi
professionali rifusi. In via subordinata istruttoria: ammettersi le istanze
istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. del
17.02.2020”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 547/22 il Tribunale di Mantova respingeva la domanda di in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore Parte_1
di condanna di al risarcimento del danno per Persona_1 CP_1
perdita del rapporto parentale subito in conseguenza della morte della figlia/sorella minore , deceduta nel sinistro stradale Controparte_2
verificatosi il 29 agosto 2018 sulla strada A3 Marrakech-Casablanca mentre era trasportata sul veicolo condotto dal proprio padre.
Argomentava il primo giudice che la fattispecie era regolata dall'art. 62 della legge 31 maggio 1995, n. 218 in forza del quale “ La responsabilità per fatto
illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in
cui si è verificato il fatto che ha causato il danno” e che le previsioni della legge marocchina, che dettava criteri differenti da quelli della legge italiana per la liquidazione del danno non patrimoniale, non erano contrarie all'ordine pagina 5 di 9 pubblico.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria ha proposto appello in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della figlia minore . Persona_1
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti censurano l'applicazione della legge 31
maggio 1995, n. 218 ritenendo che detta legge sia stata abrogata dal
Regolamento Europeo n. 864/2007, direttamente applicabile anche all'Italia.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui si era ritenuto che la legge marocchina non fosse in contrasto con l'ordine pubblico benchè la stessa non prevedesse alcuna forma risarcitoria in favore della sorella della vittima né contemplasse alcun ristoro per l'invalidità temporanea, per il danno morale e per quello esistenziale.
Con il terzo motivo censurano la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale aveva errato nell'applicare i criteri di liquidazione del danno patrimoniale.
---------------------
pagina 6 di 9 I motivi che possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
Nei rapporti tra l'ordinamento italiano e quello dei Paesi extracomunitari,
l'individuazione della legge applicabile è disciplinata dall'art. 62 della legge n.
218/1995 il quale stabilisce che la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento, salva la facoltà per il danneggiato di chiedere l'applicazione della legge dello stato in cui si è
verificato il fatto che ha causato il danno.
Solo per i Paesi facenti parte dell'Unione Europea trova applicazione il
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che all'art. 4 stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito
è quella del Paese in cui il danno si verifica “ indipendentemente dal Paese nel
quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal
Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tali fatti”.
La diversità tra gli ordinamenti, italiano e marocchino, sulla misura del danno da liquidare e sulla natura dei danni da risarcire, non importa lesione di diritti costituzionalmente garantiti, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge marocchina, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.
pagina 7 di 9 Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale (si veda al riguardo
Corte cost., 02-11-1996, n. 369, ove si afferma che "la regola generale di
integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al
danneggiato non ha (..) copertura costituzionale") ( cfr. Cass. 11680/2014;
2128/2006).
L'appello va pertanto respinto.
Per la loro soccombenza le appellanti vanno condannate a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 8 di 9 condanna le appellanti a rifondere l'appellata delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta la ricorrenza dei presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 9 di 9