Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 14592/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 12/03/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. DESIRÈE FAILLA;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. FEDERICA ANZALONE per delega dell'avv.
ANDREA ORNATI;
Fino alle ore 10.10 nessun altro è comparso;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa;
gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa;
l'avv. FAILLA chiede la distrazione delle spese, dichiarandosi antistataria ex art. 93 c.p.c.; gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed insistendo nelle rispettive difese;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DESIRÈE Parte_1 C.F._1
FAILLA per procura in atti opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ANDREA ORNATI
e RAFFAELE ZURLO per procura in atti opposta nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO GULLO giusta procura in atti terza chiamata
Oggetto: mutuo.
pagina 2 di 7 Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.11.2021 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3749/2021, emesso da questo Tribunale in data 08.09.2021, notificato in data 08.10.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.857,32, oltre interessi e spese della procedura, in favore di quale residuo debito Controparte_1 derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del TFR, n.
890000616998 del 08.03.2005, concluso con Euro DI S.p.A., in virtù del quale il sig. si era obbligato a restituire alla suddetta società la complessiva somma di € 25.200,00 in Pt_1
n. 84 rate mensili di € 300,00 ciascuna, a partire dal mese di aprile 2005, mediante altrettante trattenute mensili di pari importo, da effettuarsi a cura del datore di lavoro.
eccepiva, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della società opposta Parte_1 per mancata prova della cessione del credito ex art. 58 TUB;
deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, trattandosi di delegazione di pagamento, le somme dovevano essere ingiunte al datore di lavoro che aveva operato le relative trattenute, e a tal fine chiedeva – ed otteneva - di essere autorizzato alla chiamata di suo datore di CP_3 lavoro.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando l'inadempimento, e chiedeva di essere garantito dalla in caso di condanna. CP_3
Si costituiva in giudizio dichiarando l'avvenuto pagamento;
eccepiva la carenza CP_3 di legittimazione attiva dell'opposta e l'intervenuta decadenza di a norma Controparte_1 dell'art. 1267 c.c., richiamato dall'art. 1198, c. 2, c.c..
Nel merito chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di alcun debito.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 2.3.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
pagina 3 di 7 All'udienza del 23.05.2022 – sostituita dal deposito di note – le parti davano atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione e venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183, c.
6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 14.11.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.06.2023.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 19.06.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.3.2025, alla quale viene decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
L'opponente e il terzo chiamato hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per la mancata prova delle cessioni del credito azionato.
Orbene, l'art. 58, cc. 1, 2, 4, 7, T.U.B. prevede: "1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia. 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […] 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile. […] 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
È noto che l'onere della prova della cessione del credito incombe sul cessionario.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un
pagina 4 di 7 valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. civ.
Sez. III 6 febbraio 2024, n. 3405).
Ai fini della prova della titolarità del credito occorre valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n.
31188/2017).
In caso di plurime cessioni del medesimo credito è, comunque, necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto, gravando sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova delle cessioni intervenute e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, è inevitabilmente condizionata da quella/e a monte.
Ciò posto, nel caso di specie si registrano due operazioni di cessione del credito: la cessione tra Euro DI S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. (cessione a monte) e la cessione tra Intesa
San Paolo S.p.A. e (cessione a valle). Controparte_1
L'opposta ha dato prova della cessione da Intesa San Paolo S.p.A.. A tal fine ha depositato l'avviso pubblicato sulla G.U.R.I., Parte Seconda, n. 1, del 02.01.2020, il contratto di cessione del 20.12.2019, l'elenco crediti omissato riportante l'identificativo del credito (numero contratto 890000616998, NDG 13690150, nominativo ), la visura camerale Parte_1 storica di Controparte_1
Non ha, tuttavia, provato le vicende pregresse del credito, posto che il contratto di finanziamento originario è stato stipulato tra l'opponente e Euro DI S.p.A. (cfr. all. 3 fascicolo monitorio, depositato con la comparsa di costituzione) e non vi è in atti alcun elemento relativo alla cessione tra Euro DI S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A., di modo che non è possibile concludere per l'inclusione in tale operazione della posta creditoria oggetto di causa.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che, laddove sia oggetto di specifica contestazione l'esistenza del contratto di cessione in sé, ancor prima che l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale,
pagina 5 di 7 neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB (C. Cass., n. 17944/2023; n. 3405/2024).
In applicazione del superiore principio e degli ulteriori principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere provata la cessione tra Euro DI S.p.A. e
Intesa San Paolo S.p.A., quindi non è possibile affermare inequivocabilmente che Intesa San
Paolo S.p.A. avesse ottenuto il credito poi ceduto all'opposta. Peraltro la notifica della cessione è stata eseguita dall'opposta e non risulta documentata alcuna attività compiuta dalla originaria titolare del credito, né da Intesa San Paolo S.p.A..
Le considerazioni esposte in ordine al difetto di prova della legittimazione sostanziale di conducono all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto.
L'accoglimento dell'opposizione per il motivo illustrato consente di non esaminare la domanda di garanzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, dunque l'opposta va condannata al pagamento delle stesse in favore dell'opponente e della terza chiamata (per il principio di causalità) e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.800,00 oltre € 145,00 a titolo di esborsi (contributo unificato e bollo) per l'opponente.
Le spese e i compensi liquidati all'opponente vanno distratti in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14592/2021 R.G, vertente tra (opponente), in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore (opposta) e in persona del legale CP_3
pagina 6 di 7 rappresentante pro tempore (terza chiamata), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3749/2021, emesso da questo Tribunale in data 08.09.2021;
2. Condanna al pagamento, in favore di e di delle Controparte_1 Parte_1 CP_3
spese legali, che liquida, per ciascuna parte, in € 3.800,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e in € 145,50 a titolo di esborsi per l'opponente, da distrarsi, sempre per l'opponente, in favore dell'avv. Desirée Failla.
Così deciso in Catania il 12/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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