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5 ottobre 2020
5 ottobre 2020
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.
Commentario • 1
- 1. Intermediari assicurativi: dall’IVASS l’esonero dall’obbligo di attestare il rinnovo dell’assicurazione della RCDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 dicembre 2020 · 0.9289911
Con Provvedimento n. 101 del 15 dicembre 2020, l'IVASS ha apportato delle modifiche al proprio Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 relativo alla regolamentazione del mercato della distribuzione assicurativa. In particolare, evidenzia l'IVASS, il Provvedimento n. 97/2020 ha apportato modifiche e integrazioni ai Regolamenti ISVAP nn. 23/2008 e 24/2008 e ai Regolamenti IVASS nn. 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti. In particolare, al fine di perseguire la suddetta semplificazione, l'articolo 4, comma 13 del Provvedimento sopracitato ha abrogato i commi 4 e 5 …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Trieste, sentenza 30/04/2024, n. 443Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE In persona del giudice RI CE Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art 127ter c.p.c. TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Pierenrico SCALETTARIS ATTRICE E Controparte_1 , in persona del Presidente pro tempore, con l'avv.to Valentina COCUZZA CONVENUTA OGGETTO: revoca concessione contributi regionali. CONCLUSIONI Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori …Leggi di più...
- legge delega·
- revoca concessione contributi·
- disapplicazione regolamento·
- restituzione contributi·
- regolamento regionale·
- contenimento rette·
- giurisdizione amministrativa·
- cessazione attività·
- legittimo affidamento·
- art. 15-ter l.r. FVG n. 20/2005