Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.
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Abstract La legge Gelli Bianco ha fissato rigidi criteri in ordine alla legittimazione passiva nei giudizi di responsabilità medica, con l'evidente finalità di tutelare i professionisti sanitari rispetto alla possibilità di venire chiamati in causa. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si era già occupata delle questioni di legittimazione passiva in questi giudizi, in particolar modo dell'estensione della domanda rispetto alla chiamata in causa dei professionisti da parte dell'Azienda ospedaliera convenuta. Scopo del presente articolo è la ricognizione dello stato dell'arte, alla luce di una recente pronuncia di legittimità. Indice: 1. La legittimazione passiva nei giudizi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
6 1 / 1 1 4 Oggetto 8 REPUBBLICA ITALIANA LAVORO AUtonomo 0 0 *CONTRATTI: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 TUTTI GLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALTRI TIPE SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. N. 23088/2011 дим Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente ет. Rep. Dott. ALBERTO GIUSTI Consigliere Ud. 29/01/2016 Dott. ANTONELLO COSENTINO Rel. Consigliere PU- Dott. LUIGI ABETE Consigliere Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23088-2011 proposto da: RISANAMENTO SPA 01916341207, IN PERSONA DELL'AMM.RE DELEGATO E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata 53, presso lo studioin ROMA, VIA VALADIER dell'avvocato GIAMPAOLO ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ZEFELIPPO;
- ricorrente -
2016 contro 199 P.I.00348170101 IN PERSONA DEL SUO UNICREDIT SPA PROCURATORE SPECIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG. TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso 10 studio dell'avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende per proc. not. del 12/1/2016 rep. n.1090; controricorrente - Nonché da: [...], elettivamente DI AN LUCIO domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO SCOTTI GALLETTA, ANTONIO SCOTTI GALLETTA;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RISANAMENTO SPA 01916341207, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ZEFELIPPO;
- controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza n. 3817/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito 1'Avvocato Giampaolo Rossi con delega depositata in udinza dell'Avv. Zefelippo Francesco difensore del NA spa che si riporta alle difese in atti;
udito l'Avv. Marta Baroni con delega depositata in udienza dell dell'IC atti;
udito il P.M. Generale Dott. rigetto del incidentale. 'Avv. Fioretti Andrea difensore spa che si riporta alle difese in in persona del Sostituto Procuratore LUCIO CAPASSO che ha concluso per il ricorso principale e del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ing. CI Di ST convenne davanti al tribunale di Napoli la BA di OM spa per sentirla condannare a pagargli il corrispettivo dell'opera professionale avente ad oggetto la redazione di una relazione tecnico estimativa su un immobile di proprietà della società NA, la quale aveva offerto detto immobile in garanzia di un mutuo richiesto alla medesima BA di OM. Quest'ultima, costituendosi in giudizio, negò la propria legittimazione passiva, affermando di aver conferito l'incarico estimativo all'ing. Di ST in rappresentanza della società NA, sulla quale, pertanto, sarebbe gravato l'obbligo di pagamento del compenso del professionista;
la BA di OM, peraltro, chiamava in causa la detta società NA, per essere da questa tenuta indenne ("provvedendo direttamente") di quanto eventualmente fosse stata condannata a pagare all'attore. Il tribunale rigettò la domanda proposta dal professionista nei confronti della banca, ritenendo obbligata nei confronti del professionista la sola società NA, e dichiarò inammissibile la domanda proposta dalla banca nei confronti della società NA. La sentenza del tribunale fu appellata dal Di ST, che chiese alla Corte di appello di Napoli di condannare al pagamento del suo credito professionale, in tesi, la BA di OM e, in ipotesi, la società NA. La Corte partenopea ha rigettato l'appello sulla scorta della seguente duplice argomentazione: a) la BA di OM aveva concluso il contratto d'opera intellettuale con l'ing. Di ST agendo in nome e per conto della società NA (come, secondo la sentenza gravata, si desumerebbe dalla lettera di incarico professionale), in forza di un mandato con rappresentanza rilasciatole dalla stessa società NA nella lettera di richiesta di mutuo;
con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento del compenso dell'attore gravava sulla società NA (mandante-rappresentata) e non sulla BA di OM (mandataria-rappresentate); b) bene aveva fatto il tribunale ad escludere l'estensione al chiamato in causa, società NA, della domanda dell'attore, ing. Di ST, non avendo quest'ultimo mai esteso la propria domanda alla NA, cosicché una pronuncia di condanna del chiamato nei confronti dell'attore sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. Avverso la sentenza della Corte di appello ricorrono in via principale la società NA, con tre motivi, ed in via incidentale il Di ST, anch'egli con tre motivi. IC spa, succeduta a 1 BA di OM, resiste con controricorso. La società NA ha altresì notificato controricorso al ricorso incidentale del Di ST. Tutte e tre le parti hanno depositato memorie per l'udienza di discussione. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29.1.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorso principale, proposto dalla società NA. La società NA attinge, con tre mezzi, la statuizione che la qualifica come obbligata al pagamento nei confronti dell'attore. -Preliminarmente è opportuno sottolineare che ancorché la sentenza gravata non contenga alcuna pronuncia di condanna a carico della società NA, né a favore della BA di OM (nei cui confronti la domanda dell' ing. Di ST è stata rigettata) né a favore del medesimo ing. Di ST (la cui domanda contro la BA di OM non è stata ritenuta estesa automaticamente alla società NA) - deve tuttavia riconoscersi l'interesse della società NA a ricorrere per rimuovere una statuizione di accertamento della sua obbligazione nei confronti dell' ing. Di ST astrattamente idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. Tanto premesso, e passando all'esame dei singoli mezzi di ricorso, si osserva quanto segue. Con il primo motivo, riferito all'articolo 360 numero 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 1704, 1705 e 1388 cc. Secondo la ricorrente principale la Corte di appello avrebbe "errato nell'individuare la norma da applicare alla fattispecie: non l'art. 1704 cc sul mandato con rappresentanza, ma gli artt. 1703 e 1795 che disciplina il mandato per il compimento di atti solo per conto dell'altra parte" (pag. 10 del ricorso per cassazione); ciò in quanto, contrariamente a quanto argomentato nella motivazione della sentenza gravata: 1) nella richiesta di mutuo rivolta dalla società NA alla BA di OM non risultava conferito alcun potere rappresentativo;
2) nella nota di incarico professionale inviata dalla BA di OM all'ing. Di ST non era contenuto alcuna contemplatio domini. Il motivo va disatteso perché non risulta pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata, la quale non si fonda su una interpretazione degli artt. 1704, 1705 e 1388 cc difforme da quella 2 prospettata dalla ricorrente, bensì sull'accertamento della portata delle dichiarazioni contenute nella richiesta di mutuo e nella lettera di incarico professionale;
tale accertamento, come questa Corte ha più volte chiarito (tra le varie, sentt. n. 22536/07 e n. 10554/10), non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneusi negoziale o sotto il profilo del vizio motivazionale, individuabile quando la motivazione della sentenza non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Con il secondo motivo, riferito all'articolo 360 numero 5 c.p.c., si denuncia il vizio motivazionale (in relazione al disposto degli artt. 1704 e 1388 cc) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di esaminare la documentazione dimostrativa di un pluriennale rapporto di collaborazione professionale tra l'ing. Di ST e la BA di OM;
rapporto dalla cui sussistenza dovrebbe trarsi la conclusione che l'ing. Di ST riponeva un incolpevole affidamento sulla individuazione della banca di OM come committente dell'incarico professionale per cui è causa. Il motivo non può trovare accoglimento per difetto di decisività della circostanza di fatto di cui si denuncia l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale. Il punto, infatti, non è se la BA di OM avesse una più o meno risalente prassi di affidamento all'ing. Di ST di incarichi peritali concernenti la stima degli immobili offerti in garanzia da coloro che richiedevano mutui fondiari, ma se - fermo restando che la scelta del professionista dipendeva dalla banca e non da chi chiedeva il mutuo - detti incarichi venissero affidati dalla BA in nome proprio e per conto dei richiedenti i mutui oppure in nome e per conto di costoro. Con il terzo motivo, riferito all'articolo 360 numero 4 e 112 c.p.c. si denuncia il vizio di omessa pronuncia su "difese e richieste che avrebbero dovuto portare a statuizione favorevole a NA" (pag. 29 del ricorso per cassazione). Il motivo è inammissibile perché risulta formulato, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso, senza l'esatta indicazione delle domande oggetto della denunciata omissione di pronuncia. Né a tale difetto di specificità può supplire la trascrizione, leggibile alle pagg. 30 e 31 del ricorso per cassazione, della comparsa di costituzione versata dalla società NA nel giudizio di secondo grado;
la Corte di cassazione non può infatti, attraverso la diretta lettura degli atti del giudizio di merito, sostituirsi alla parte ricorrente nella concreta individuazione delle domande o eccezioni in relazione alle quali venga denunciato il vizio di omessa pronuncia da parte della Corte disrettuale. Il ricorso principale va quindi rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola. 3 ल Ricorso incidentale, proposto dall'ing. Di ST. Con il primo motivo, riferito all'articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1387, 1388, 1392, 1704, 1705, 1381 e 1398 cc ed il vizio di insufficiente e illogica motivazione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo sussistente, nella specie, l'ipotesi di mandato con rappresentanza, senza aver accertato l'esistenza della procura. La censura relativa alla denunciata violazione di legge non è pertinente alle motivazioni della sentenza gravata, per le ragioni già illustrate nell'esame del primo motivo del ricorso principale: la Corte territoriale ha ritenuto che con la richiesta di mutuo la società NA abbia conferito alla BA di OM la procura a rappresentarla nella conclusione di un contratto d'opera professionale (pag. 10 sent.), in tal modo operando un accertamento della portata delle dichiarazioni contenute nella richiesta di mutuo non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneusi negoziale o sotto il profilo del vizio motivazionale. Quanto alla censura di insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, pur essa va disattesa, perché la Corte d'appello ha esplicitato l'iter logico che l' ha condotta a ravvisare, nel testo della lettera di richiesta di mutuo, un conferimento di poteri rappresentativi;
in particolare a pag. 10 della sentenza gravata si sottolinea come in tale lettera la società NA non si limitasse ad incaricare la BA di OM di disporre le necessarie perizie "per conto e nell'interesse" della stessa società richiedente, ma si impegnasse anche a "dare direttamente ai professionisti le relative parcelle". La censura di difetto motivazionale proposta nel mezzo di ricorso si risolve dunque in una contrapposizione tra la lettura degli atti processuali operata al giudice e quella ritenuta preferibile dalla ricorrente che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sentt. nn. 22889/06 e 13587/10), non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Con il secondo motivo, riferito all'articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c., in relazione alla violazione degli artt. 2230, 2233 e 1381 ed al vizio di insufficiente e illogica motivazione, si censura l'errore in cui la sentenza sarebbe incorsa violando il principio che nel contratto d'opera professionale il compenso è dovuto da chi ha conferito l'incarico. Il motivo va disatteso perché non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata. Quest'ultima infatti non afferma che il compenso del professionista debba essere pagato da un soggetto 4 diverso dal committente, ma afferma che, nella specie, il committente dell'ing. Di ST era la società NA e non la BA di OM, avendo la seconda agito in nome della prima. Con il terzo motivo, riferito all'articolo all'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'articolo 112 c.p.c., si denuncia l' omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda dell'ing. Di ST nei confronti della NA. Al riguardo il ricorrente incidentale argomenta che la Corte - in base al principio dell'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore avrebbe dovuto ritenere estesa alla società NA la domanda proposta dall'ing. - Di ST nei confronti della BA di OM. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (c.d. "litisconsorzio alternativo"). Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando quest'ultimo abbia chiamato il terzo per esserne garantito, facendo valere un rapporto diverso da quello sulla cui base l'attore ha agito nei suoi confronti (tra le tante, sentt. 25559/08, 27525/09). Si è altresì sottolineato che per individuare la causa della chiamata - ossia per stabilire se la chiamata sia finalizzata a far accertare che il chiamato è l'unico responsabile nei confronti dell'attore o sia finalizzata ad ottenere la condanna del chiamato a tener indenne il convenuto, per altro titolo, di quanto questi debba pagare all'attore si deve privilegiare, sulle formule adoperate, l'effettiva - volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità dell'obbligazione dedotta i giudizio dall'attore (sent. n. 20610/11, relativa ad un caso di chiamata in causa del subappaltatore da parte dell'appaltatore convenuto per il risarcimento dei danni derivati dai vizi della costruzione). Peraltro si è pure precisato che, anche nel caso di] anche in caso di "litisconsorzio alternativo", se l'attore escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa, qualora riconosciuto come responsabile, e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, 5d incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c. (sent. 998/09, citata nella motivazione della Corte d'appello). Alla stregua dei richiamati precedenti giurisprudenziali, dai quali il Collegio non intende discostarsi, si può in definiva affermare che: 1) il principio dell'automatica estensione della domanda opera in quanto il giudizio verta sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, stante l'autonomia dei rapporti;
2) anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica al chiamato della domanda dell'attore (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito solo nei confronti del convenuto), non può operare quando l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato. Alla stregua di tali criteri deve concludersi che la Corte d'appello ha errato nell'escludere l'automatica estensione la domanda dell'attore nei confronti del chiamato sull'argomento che, secondo quanto accertato dal primo giudice, nessuna domanda era stata formulata dall'ing. Di ST contro la NA. Infatti - premesso che nel caso di specie la NA non era stata chiamata in causa in garanzia impropria (in base ad un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore), ma come unica responsabile nei confronti dell'attore (ossia come titolare, in luogo della BA di OM, della posizione contrattuale di committente nel rapporto d'opera professionale dedotto in giudizio dall'attore) - per escludere l'estensione automatica della domanda non era sufficiente accertare che l'attore non avesse proposto domande nei confronti del chiamato ma sarebbe stato necessario accertare che l'attore avesse escluso espressamente la riferibilità al chiamato della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tale accertamento, non operato dalla Corte di appello, può essere direttamente effettuato da questa Corte, attesa la natura del vizio denunciato, e dà esito negativo, sol che si consideri che nella conclusionale di primo grado dell'ing. Di ST, nel terz'ultimo capoverso di pag. 3, si legge: "Poco importa, per quanto è di suo interesse, se dev'essere condannata al pagamento la BA o il NA"; affermazione, questa, palesemente incompatibile con una espressa volontà di rinuncia all'estensione della domanda verso il chiamato. In definitiva il ricorso incidentale va accolto con riferimento al terzo mezzo, e la sentenza gravata va cassata in parte qua con rinvio alla Corte territoriale. d Quanto alle spese del giudizio di cassazione, le stesse saranno regolate dal giudice di merito nel rapporto tra l' ing. Di ST e la società NA, mentre a carico di quest'ultima debbono qui porsi, per il principio della soccombenza, le spese di IC spa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale della società NA spa. Accoglie il ricorso incidentale dell'ing. Di ST limitatamente al terzo motivo, disattesi i primi due. Cassa la sentenza gravata per quanto di ragione, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione tra la NA spa e l'ing. Di ST. Condanna la società NA spa a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. Così deciso in OM il 29 gennaio 2016 Il Presidente Il Cons. estensore Ettore Bucciante Antonello Cosenting Дани Вакий Il Funi Dott.ssa L DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Ronja, 27 APR. 2016 Funzionari C Don De