Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4740
CASS
Sentenza 28 marzo 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Mentre nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

Commentario1

  • 1PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.
    Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016

    ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4740
Data del deposito : 28 marzo 2003

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