Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
Mentre nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.
Commentario • 1
- 1. PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016
ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM ZZ AL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIELLA GUIDA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VAL CALORE SCRL, LI ANNUNZIATA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 84/99 del Giudice di pace di ROCCADASPIDE, depositata il 07/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
RITENUTO IN FATTO
- che, a seguito di ricorso per ingiunzione - proposto dalla VA CA Soc. coop. a r.l. in data 14 novembre 1998 per la vendita di propri prodotti (olio e vino) - il Giudice di Pace di Roccadaspide, con decreto n.101 del 17 novembre 1988 ingiunse ad UN IT di pagare la somma di L. 1.200.954, oltre accessori, a titolo di saldo del prezzo della vendita;
- che, con citazione del 21 gennaio 1999, la IT convenne la SO dinanzi al predetto Giudice di Pace, opponendosi al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e deducendo, in particolare: a) - che essa aveva ricevuto la mercè di cui alla fattura n.720 del 15 giugno 1995, pari a n.139 cartoni, dal Signor AL GI, subagente della rappresentante di zona della SO VA CA, TI RO & C. S.n.c; b) - che le era stata consegnata - per errore, riconosciuto dallo stesso GI - una quantità di cartoni di gran lunga superiore rispetto a quanto richiesto;
c) - che, previo accordo - intercorso tra lei ed il GI ed avente ad oggetto l'impegno di quest'ultimo di ritirare la mercè in caso di mancata vendita - aveva accettato tutta la mercè consegnatale;
d) - che, a seguito di cessazione dell'attività, essa aveva pagato al GI il prezzo della mercè effettivamente trattenuta, pari a quella di 47 cartoni, restituendo allo stesso i residui 92 cartoni;
- che, costituitasi, la SO VA CA, nel resistere alla domanda dell'attrice in opposizione, dedusse di non aver mai intrattenuto rapporti di agenzia con il GI, per cui ogni accordo e/o pagamento e/o restituzione di mercè, eventualmente intercorsi tra quest'ultimo e l'attrice, non produceva effetti nei sui confronti;
- che, nell'udienza dell'11 maggio 1999, il Giudice adito - su richiesta del difensore dell'attrice in opposizione - autorizzò la chiamata in causa del GI, alla quale la IT provvide con citazione per chiamata in causa di terzo del 26 maggio 1999, chiedendo che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato in quanto infondato e che la SO VA CA ed il GI fossero condannati in solido al pagamento delle spese processuali;
- che, successivamente, nell'udienza del 6 luglio 1999 venne dichiarata la contumacia del GI;
nell'udienza del 1 ottobre 1999 venne ammesso l'interrogatorio formale di quest'ultimo sui capitoli di prova orale dedotti e specificati a verbale;
e, nell'udienza del 26 ottobre 1999, venne dato atto della mancata risposta del terzo chiamato all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli;
- che, nell'udienza del 23 novembre 1999, la IT concluse, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna del terzo chiamato, anche in solido, alla restituzione della mercè o al pagamento del corrispettivo;
- che il Giudice adito, con sentenza n. 84/99 del 7 dicembre 1999, tra l'altro, accolse l'opposizione e, per l'effetto, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
e accolse, altresì, la domanda dell'opponente IT e, per l'effetto, condannò il terzo chiamato GI al pagamento, in favore della SO VA CA della somma di L. 1.200.954, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- che, in particolare, il Giudice a quo - dopo aver precisato che il giudizio va pronunciato secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod.proc.civ.; e che "comunque le regole di diritto coincidono con le ragioni di equità" - ha, tra l'altro e per quanto rileva in questa sede, testualmente affermato: A) - "Questo Giudicante premette di ben conoscere la tradizionale distinzione tra la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile nei confronti dell'attore (cd.
laudatio auctoris), e la chiamata in garanzia impropria: nel primo caso, il fatto generatore della responsabilità rimane immutato, dovendosi soltanto individuare il soggetto responsabile - sicché tra il terzo ed il convenuto si configura un ed, litisconsorzio alternativo;
nel secondo caso, invece, la chiamata del terzo è fondata su un titolo diverso e autonomo rispetto a quello dedotto in causa dall'attore, nei confronti del quale il terzo assume la posizione di interventore adesivo dipendente. È pur vero che l'opponente non ha precisato a quale titolo intendesse chiamare in causa il terzo, comunque la Cassazione....ha affermato che, nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto personalmente e direttamente obbligato alla prestazione rivendicata dall'attore, la domanda introduttiva del giudizio può ritenersi automaticamente estesa al chiamato, pur in mancanza di una espressa istanza avanzata in tal senso"; B) - Nell'applicare l'art. 232 comma 1 cod.proc.civ., il Giudice ha, altresì, affermato: "È da valutarsi, comunque, il comportamento processuale del terzo chiamato in causa, la cui contumacia va dichiarata, e dal quale non è stata mossa alcuna contestazione o alcun rilievo in ordine al contenuto dell'atto di chiamata in causa, ritualmente notificato, con riguardo alla responsabilità per i fatti dedotti in giudizio, nulla essendo emerso in contrario per la mancata prospettazione o comportamenti escludenti tale responsabilità.... Al positivo riscontro delle circostanze costitutive della parte opponente nei riguardi del terzo chiamato, consegue il riconoscimento della responsabilità di GI AL";
- che avverso tale sentenza AL GI IZ ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
- che UN IT e la VA CA Soc. coop. a r.l., benché ritualmente intimati, non si sono costituiti, ne' hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il primo (con cui deduce: "Violazione ed errata applicazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3") ed il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione di legge per extrapetitum e/o ultrapetitum - artt. 112 e 345 c.p.c. e 360 n. 3-4") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che il Giudice a quo lo avrebbe erroneamente condannato al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto in favore della SO VA CA, nonostante che quest'ultima non avesse, dopo la sua chiamata in causa, esteso la domanda di pagamento nei suoi confronti, e nonostante che la ES convenuta IT non avesse mai dedotto - anzi, esplicitamente escludendola - la sussistenza di un rapporto di agenzia e/o di rappresentanza commerciale tra lo stesso e la SO;
b) - che, inoltre, la domanda della IT, tendente ad ottenere una pronuncia di condanna diretta del ricorrente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo in favore della SO, sarebbe stata intempestivamente formulata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nell'udienza di precisazione delle conclusioni;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 232 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c"), il ricorrente critica, altresì, la sentenza impugnata, lamentando che la pronuncia di merito, a ben vedere, si fonderebbe unicamente, ed illegittimamente, sulla sua mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli, senza alcuna considerazione degli altri elementi di prova emergenti dagli atti del processo;
- che il primo ed il terzo motivo meritano accoglimento;
- che i motivi stessi debbono, preliminarmente, essere dichiarati ammissibili: infatti - tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Giudice di pace di Roccadaspide "secondo equità" ai sensi dell'art. 113 comma 2 cod.proc.civ., in ragione del valore della relativa causa;
e che con il presente ricorso vengono denunciate specifiche violazioni di norme processuali, certamente applicabili anche nel giudizio che si svolge dinanzi al giudice di pace - è noto che, sul tema del giudizio di equità del giudice di pace e dei limiti del ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, esiste un "diritto vivente" (cfr. Cass., a s.u., nn. 716 del 1999 e 8223 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, tra l'altro, a seguito della nuova formulazione dell'art. 313 comma 2 cod.proc.civ., il giudice di pace, quando pronuncia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (quale quella di specie), non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod.proc.civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali, cui le norme processuali facciano rinvio;
- che - come emerge chiaramente dall'esame diretto degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dei vizi denunciati con i due predetti motivi di ricorso - la controversia de qua appare caratterizzata da due elementi rilevanti: il primo, costituito dalla chiamata in causa del GI (terzo chiamato) da parte della IT, opponente al decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dalla SO VA CA (autorizzata dal Giudice a quo ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 269 cod.proc.civ.; cfr. Corte costituzionale, sent. n. 447 del 2002, che ha affermato l'applicabilità anche dell'istituto della chiamata in causa nel processo che si svolge dinanzi al giudice di pace e la necessità dei conseguenti "aggiustamenti ermeneutici" processuali, necessari per conformare il processo stesso al principio del contraddittorio); il secondo, costituito dalla pronuncia di condanna, emessa dal Giudice stesso direttamente nei confronti del terzo chiamato ed in favore della SO VA CA, al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo (cfr., supra, Ritenuto in fatto);
- che, relativamente al primo elemento - chiamata in causa - l'analisi del relativo atto di citazione e delle conclusioni in esso formulate impone di qualificare la chiamata in causa siccome assimilabile alla cd. "chiamata in garanzia impropria";
- che siffatta qualificazione consegue alle seguenti osservazioni:
1) - il titolo del rapporto giuridico, dedotto dalla SO VA CA nei confronti della IT con procedimento di ingiunzione, è costituito da un contratto di vendita, relativamente al quale la SO ES (venditrice) fa valere il diritto al pagamento del saldo del prezzo da parte della compratrice (IT); 2) - il titolo - posto a fondamento della chiamata in causa del GI da parte della IT - è costituito, invece, da un dedotto accordo intercorso tra quest'ultima ed il terzo chiamato, in forza del quale - sulle premesse che il GI avesse agito, comunque, per conto della SO VA CA;
e che la mercè oggetto della vendita fosse stata consegnata dallo stesso in quantità maggiore di quella convenuta - il GI medesimo si sarebbe impegnato, nei confronti della IT, a ritirare la mercè rimasta eventualmente invenduta presso quest'ultima, senza obbligo di pagamento del relativo prezzo (una sorta di contratto estimatorio); 3) - è, dunque, evidente che il collegamento tra i due predetti, distinti negozi - rappresentato dalla circostanza che l'oggetto del rapporto giuridico, dedotto nella causa SO VA CA-IT, (pagamento del saldo del prezzo della compravendita), è, appunto, collegato a quello del rapporto giuridico, dedotto nella causa IT-GI (accordo concluso da questi ultimi sulla restituzione della mercè invenduta e sul pagamento del prezzo) - è di mero fatto, senza che tra i negozi stessi possa dirsi sussistente alcuna connessione per il titolo;
- che a corroborare tali osservazioni vale anche aggiungere che le conclusioni, assunte dalla IT nell'atto di chiamata in causa del GI, non contengono, nei confronti di quest'ultimo, alcuna domanda di manleva dall'esito eventualmente sfavorevole della causa originaria, ma sono formulate in termini identici a quelli precisati dalla ES nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
e che anche le conclusioni definitive dalla ES assunte sono formulate in termini sostanzialmente ambigui e, comunque, tali da non consentire la qualificazione della chiamata in causa se non, al più, come in garanzia impropria (cfr., supra Ritenuto in fatto);
- che, dunque - tenuto conto, per un verso, del principio, secondo cui con la chiamata in garanzia impropria la parte fa valere nei confronti del terzo un diritto autonomo e solo occasionalmente collegato con quello del processo originario, con conseguente realizzazione di un cumulo di cause che restano distinte ed indipendenti l'una dall'altra e, quindi, sempre scindibili;
e, per l'altro, che le peculiarità della fattispecie, dianzi delineate, consentono di qualificarla, al più, siccome chiamata in garanzia impropria - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo (non senza una sostanziale ambiguità sul punto: "È pur vero che l'opponente non ha precisato a quale titolo intendesse chiamare in causa il terzo, comunque la Cassazione....": cfr., supra, Ritenuto in fatto), non può certamente applicarsi alla fattispecie ES, il principio, più volte affermato da questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 4259 del 1995, 6771 e 11371 del 2002), secondo cui, allorquando il convenuto chiami in causa il terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario;
- che, anzi, questa Corte ha costantemente distinto quest'ultima fattispecie da quella della chiamata del terzo in garanzia, nella quale la predetta estensione automatica al terzo chiamato della domanda dell'attore non si verifica, proprio in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti (e processuale dei relativi giudizi), ancorché confluiti in un unico processo (cfr., e pluribus, sentt. nn. 722 del 1997, 135 del 1998, 6771 del 2002 cit.);
- che, alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo elemento caratterizzante la fattispecie - pronuncia di condanna, emessa dal Giudice a quo direttamente nei confronti del terzo chiamato ed in favore della SO VA CA, al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo - integra una palese violazione dei principi espressi dall'art. 112 cod.proc.civ., concretantesi in un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale: infatti, il Giudice stesso, in assenza di qualsiasi specifica domanda hinc inde, ha illegittimamente superato la distinzione e l'indipendenza tra la causa originaria, promossa dalla SO VA CA nei confronti della IT con il procedimento di ingiunzione, e quella instaurata da quest'ultima nei confronti del GI mediante l'atto di chiamata in causa come dianzi qualificato (assimilabile alla chiamata in garanzia impropria);
- che, pertanto, la sentenza impugnata - nella parte in cui IL accolto la domanda dell'opponente (IT) e per l'effetto ha condannato il terzo chiamato (GI) al pagamento in favore dell'opposta (SO VA CA) della somma di L. 1.200.954, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
ed ha, altresì, condannato il GI al pagamento delle spese processuali sia nei confronti della IT, sia nei confronti della SO (lett. b, e cd del dispositivo) - deve essere annullata;
- che, peraltro, in assenza di impugnazione della IT e della SO VA CA, la sentenza impugnata resta ferma nelle ulteriori statuizioni della dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto e della dichiarazione di esecuzione provvisoria (lett. a ed e del dispositivo);
- che il predetto annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 comma 3 secondo periodo cod.proc.civ., in ragione della natura del vizio rilevato;
- che il secondo motivo del ricorso resta, ovviamente, assorbito;
- che, ai sensi dell'art. 385 comma 2 cod.proc.civ. - mentre sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio nella causa tra il GI e la SO VA CA - in quella tra la IT ed il GI le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese dell'intero giudizio nella causa tra AL GI IZ e la VA CA Soc. coop. a r.l.; condanna UN IT al pagamento, in favore del GI, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 550,00, ivi compresi Euro 50,00 per spese, oltre gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003