Ordinanza cautelare 30 giugno 2023
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 30/11/2023, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 01782/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via V. Gioberti n. 50;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano assunto al prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “ -OMISSIS- ”, che ha respinto la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, ad una sede di servizio diversa da quella attuale;
-della nota prot. n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda del ricorrente;
-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare in servizio presso il-OMISSIS-, ha contestato i provvedimenti in epigrafe con i quali lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea, per motivi familiari ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, presso un ente, distaccamento o reparto dislocato nella sede di Cassino (FR), ove lavora il proprio coniuge.
L’Amministrazione della difesa ha dapprima comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta evidenziando che:
“- presso la sede di Cassino, non sussiste la possibilità di collocare utilmente l’interessato in quanto la p.o. di “Specialista ranger” non è prevista dalle relative t.o.o.;
- l’Ente di appartenenza si trova in una deficitaria situazione organica nel totale di categoria, con uno stato di alimentazione pari al 90% della forza prevista.
Pertanto, l’insussistenza del requisito richiesto dalla norma in argomento, ossia il “…posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva…”, preclude in radice la fruizione del beneficio (vds. Cons. Stato, sez. IV, sent. 07.02.2020 n. 961)” .
Esaminate le osservazioni al preavviso di rigetto, a mezzo delle quali il ricorrente ha esteso la propria domanda di trasferimento temporaneo presso la sede di Roma, comunque più vicina al luogo di residenza della famiglia, lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ha comunque denegato l’istanza del ricorrente sull’assunto per cui:
- presso la sede di CASSINO il Sottufficiale non trova utile collocazione organica in quanto le relative T.O.O. non prevedono la p.o. di “Specialista Ranger”;
- il -OMISSIS- ove è previsto l’incarico di “Specialista Ranger” e a cui il Sottufficiale ha esteso il gradimento nel corpo delle osservazioni, non sussiste la possibilità di collocare utilmente l’interessato in quanto la specifica professionalità posseduta versa in uno stato di sovralimentazione (previsti 3 – effettivi 5).
Pertanto, l’insussistenza di un posto vacante riferito alla posizione organica rivestita dall’interessato preclude in radice la fruizione del beneficio (vds. Cons. Stato, sez. IV, sent. 07.02.2020 n. 961)” .
2. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha indi contestato il provvedimento di diniego appena citato affidando la propria impugnativa a due motivi così rubricati: “ A) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1465, 1493, 1494 e 1495 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D.Lgs. n. 151 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 bis del D Lgs. n. 151 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 31° bis, del D.Lgs. n. 95 del 2017; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della L. n. 241 del 1990; violazione e/o falsa applicazione della Direttiva n. p- 001 – “Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercizio” dello Stato Maggiore dell’Esercito; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della L n. 241 del 1990; violazione artt. 3, 24, 30, 31, 32, 37 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e carenza e/o insufficienza e/o difetto e/o perplessità della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; B) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1465, 1493, 1494 e 1495 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 31° bis, del D.Lgs. n. 95 del 2017. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della L. n. 241 del 1990; violazione e/o falsa applicazione della Direttiva n. p- 001 – “Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercizio” dello Stato Maggiore dell’Esercito; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della L. n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3, 24, 30, 31, 32, 37 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e carenza e/o insufficienza e/o difetto e/o perplessità della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta” .
In estrema sintesi il ricorrente ha censurato il diniego in epigrafe sotto i congiunti aspetti del difetto istruttorio e di motivazione, quest’ultima da ritenersi carente di una valutazione dello specifico profilo del ricorrente, evidenziando pure il travisamento dei fatti nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione che non avrebbe tenuto conto della scopertura di un posto nella sede di Roma proprio per la posizione organica di specialista ranger .
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso mettendo subito in rilievo che il ricorrente, quale pubblico dipendente, non può vantare un diritto soggettivo ad ottenere l’auspicata assegnazione temporanea, essendo al più titolare di un interesse legittimo. La concreta soddisfazione di questa posizione soggettiva dovrebbe quindi tener conto della specialità del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del ricorrente, e in ogni caso potrebbe concepirsi solo all’esito di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi al buon andamento dei pubblici uffici e all’adempimento dei compiti istituzionali di difesa della Nazione devoluti alle Forze Armate dello Stato. Ciò posto, l’Amministrazione ha insistito per il rigetto dell’impugnativa rappresentando che il provvedimento di diniego risulterebbe ampiamente e congruamente motivato, e che in particolare in esso sarebbe stata ben rappresentata l’impossibilità di impiegare il ricorrente presso le sedi ambite in quanto in quella di Cassino non risulterebbe prevista la posizione organica di “ specialista ranger ”, attualmente ricoperta dal ricorrente, mentre in quella di Roma non vi sarebbero posti vacanti corrispondenti alla stessa posizione.
5. Con ordinanza cautelare n. 328/2023 la domanda di sospensiva degli atti gravati è stata accolta ai fini del riesame della domanda del ricorrente.
6. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 23.11.2023 il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio l’esito del riesame effettuato dall’Amministrazione, la quale, in esecuzione della citata pronuncia cautelare, ha disposto l’annullamento del diniego oggetto di impugnativa e, contestualmente, l’assegnazione temporanea del Mar. Ord. -OMISSIS-, per un periodo di anni 3, presso il -OMISSIS-, a decorrere dal 31.07.2023. Il tutto ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 e pur sempre precisando che la “ detta assegnazione “a domanda”, in aderenza al disposto normativo invocato, ha durata temporale di 3 anni, alla cui scadenza (ultimo giorno di servizio 30.07.2026), il Sottufficiale dovrà far automatico rientro al Reparto di appartenenza (-OMISSIS-), senza oneri a carico dell’A.D.. Peraltro al venir meno dei presupposti, l’interessato dovrà rientrare automaticamente presso l’Ente di provenienza, senza oneri a carico dell’A.D.”.
Con memoria del 2.11.2023 il ricorrente, nel prendere atto del sopravvenuto annullamento del provvedimento di diniego a suo tempo impugnato, annullamento sancito senza riserve e nemmeno condizionato all’esito positivo del giudizio pendente, ha insistito per l’adozione da parte del Tribunale di ogni conseguente determinazione anche in ordine al rimborso delle spese di giudizio e del contributo unificato in ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
7. All’udienza pubblica del 23.11.2023 la causa è infine passata in decisione.
8. Il Tribunale ravvisa nel caso in esame i presupposti per una declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm..
E invero la cessazione della materia del contendere opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio (cfr. ex multis C.d.S., sez. II, n. 1227/2020). È quindi decisivo, ai fini indicati, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, sì da non residuare alcuna utilità all’ordinaria pronuncia di merito (in questo senso cfr. C.d.S., sez. V, n. 1332/2016).
Ebbene, con provvedimento del 21.7.2023 (doc. 1 dep. dall’Amministrazione il 9.8.2023) il -OMISSIS- ha disposto l’annullamento del decreto impugnato, provvedendo all’assegnazione del maresciallo -OMISSIS-, temporaneamente e per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31.07.2023, presso il -OMISSIS-. Tale assegnazione è avvenuta ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 e in linea con la richiesta inizialmente formulata in tali termini dal ricorrente.
Il nuovo provvedimento adottato nel corso del giudizio attesta quindi la piena soddisfazione dell’interesse del sig. -OMISSIS-, e questo senza che tale nuova determinazione sia stata condizionata all’esito del giudizio, dunque con un apprezzamento autonomo e indipendente dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, la quale ha costituito mera occasione (e non causa) del pronunciamento dell’Organo statale.
Pertanto il ricorrente, a seguito della detta determinazione, ha effettivamente visto soddisfatto in modo integrale e definitivo il proprio interesse alla assegnazione temporanea per un periodo di tre anni ad altro reparto più vicino al luogo di residenza familiare.
Da qui la sicura declaratoria di cessazione della materia del contendere.
9. La cessata materia del contendere non esime il Tribunale dal pronunciare sulle spese di lite facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, che depone per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali.
Difatti se non fosse intervenuta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere l’impugnativa sarebbe stata accolta avuto riguardo alla fondatezza del primo motivo, nella parte in cui è stato rilevato che il diniego opposto dall’Amministrazione ha travisato le risultanze dell’istruttoria ponendosi con esse in contraddizione.
Ferma infatti la discrezionalità dell’Amministrazione, che ben può negare l’assegnazione temporanea quando (a titolo esemplificativo) siano di ostacolo prevalenti esigenze organizzative e di servizio, nel caso di specie il diniego è stato motivato dalla insussistenza di un posto vacante presso il comando dislocato nella sede di Roma riferito alla posizione organica rivestita dall’interessato, in quanto si assumeva che la specifica professionalità posseduta versasse in uno stato di sovralimentazione.
Viceversa dall’esame del doc. n. 14 (depositato dal Ministero il 6.6.2023) emergeva la disponibilità, proprio presso la sede di Roma, di un posto nella posizione organica di “ specialista ranger ” rivestita dal ricorrente. E in ragione di ciò il provvedimento assunto in corso di giudizio ha disposto il trasferimento nella detta sede.
Il che rivela l’illegittimità del diniego impugnato in quanto assunto sull’erroneo presupposto della già completa copertura di organico della posizione rivestita dal ricorrente nella sede richiesta.
Le spese di giudizio seguono dunque la soccombenza virtuale a carico dell’Amministrazione, venendo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 oltre ad accessori qualora dovuti e oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1°, 2° e 5°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1°, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e dei soggetti minori coinvolti nel procedimento in esame, e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi soggetti ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.