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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 25639/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Costanzo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Caprio con cui elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla Via Vittorio Emanuele III, n. 14;
CP_2
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12991/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 24 maggio 2024;
Conclusioni: all'udienza 19 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 12991/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata dalla stessa contribuente avverso la cartella esattoriale n. 07120220020844068000, notificata il 6 aprile 2023 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017, in quanto, data la contumacia dell'Ente impositore, non Controparte_3
è stata provata l'avvenuta notifica del verbale presupposto. Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato la cartella opposta, dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria e compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ha eccepito la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., per avere omesso il giudice di pace di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione. Inoltre, per quanto concerne la liquidazione delle spese e accessori di legge afferenti al primo grado di giudizio, ha chiesto il riconoscimento delle somme indicate dal D.M. n.
37/2018 per le attività svolte. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato, poiché ingiusto, illegittimo ed arbitrario;
nonché di riconoscere, a favore dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, dichiaratosi antistatario, le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame. Il Controparte_4
Concessionario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione proposti, imputabili all'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore, e ha ritenuto, tra l'altro, legittima la decisione resa dal giudice di prime cure. Ha quindi chiesto all'odierno Giudice di rigettare il gravame, con la vittoria delle spese del giudizio e competenze di causa;
in via subordinata, ha concluso per la compensazione integrale delle spese di giudizio nei suoi confronti e per la condanna esclusiva dell'Ente impositore.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è pervenuto alla prima udienza trattata in modalità scritta del 19 febbraio 2025, allorquando è stato riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
- 2 - MOTIVAZIONE
L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del che, Controparte_3 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da avverso la Parte_1 cartella esattoriale n. 07120220020844068000, notificata il 6 aprile 2023 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017. Il Controparte_3
Giudice di Pace di Napoli, nella contumacia dell'Ente impositore, ha accolto l'opposizione ed ha annullato la suddetta cartella di pagamento, ritenendo non provata l'avvenuta notifica del verbale di accertamento ad essa presupposto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti con la seguente motivazione:
“per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, l'appellante ha eccepito la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., per avere omesso il giudice di prime cure di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione resa in punto di spese di lite.
Le censure spiegate dall'appellante sono degne di pregio per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la motivazione estesa dal giudice di prime cure a sostegno della propria statuizione non appare conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima la disposizione normativa nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
- 3 - Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di prime cure nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto malgoverno dei principi passati in rassegna.
Invero, sebbene per lungo tempo vi sia stato un contrasto giurisprudenziale relativamente ai rimedi esperibili avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, questo doveva ritenersi senz'altro superato al momento del deposito della sentenza impugnata, dunque nel mese di maggio del 2024.
E' oramai granitico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale avverso le cartelle esattoriali sono esperibili i seguenti rimedi: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché
l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Ancora, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, citata altresì dal Giudice di Pace di Napoli nella sentenza impugnata, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento
- 4 - basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. E, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti ” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019).
In secondo luogo, la “mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”, non è un'ipotesi riconducibile alle fattispecie derogatorie al principio di soccombenza contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., né ad altre “gravi ed eccezionali ragioni” così come stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Ne deriva che la motivazione estesa in ordine alla compensazione delle spese di lite dal giudice di pace ha fatto malgoverno dei principi ricavabili dal combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. prestando il fianco alle cesure mosse dall'appellante e traducendosi in una giustificazione errata, inidonea ed illogica.
Pertanto, l'appello va accolto per le ragioni anzidette.
Infine, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' va rammentato che nella materia Controparte_4 dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente
- 5 - impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
L'eccezione, dunque, è priva di pregio.
In definitiva, in ossequio dei succitati principi, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado, doveva conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
L'appello va quindi accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate;
con attribuzione all'Avv. Mariarosaria Costanzo, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_4 CP_3 iscritta al n. 25639/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_3
- 6 - 2. accoglie l'appello;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate,
[...]
e in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_3 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 139,00 per compenso professionale per il primo grado;
in € 232,00 per il secondo grado;
€ 64,50 per spese ordinarie;
per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
il tutto con attribuzione a favore dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, dichiaratasi antistataria in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 25639/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Costanzo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Caprio con cui elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla Via Vittorio Emanuele III, n. 14;
CP_2
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12991/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 24 maggio 2024;
Conclusioni: all'udienza 19 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 12991/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata dalla stessa contribuente avverso la cartella esattoriale n. 07120220020844068000, notificata il 6 aprile 2023 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017, in quanto, data la contumacia dell'Ente impositore, non Controparte_3
è stata provata l'avvenuta notifica del verbale presupposto. Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato la cartella opposta, dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria e compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ha eccepito la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., per avere omesso il giudice di pace di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione. Inoltre, per quanto concerne la liquidazione delle spese e accessori di legge afferenti al primo grado di giudizio, ha chiesto il riconoscimento delle somme indicate dal D.M. n.
37/2018 per le attività svolte. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato, poiché ingiusto, illegittimo ed arbitrario;
nonché di riconoscere, a favore dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, dichiaratosi antistatario, le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame. Il Controparte_4
Concessionario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione proposti, imputabili all'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore, e ha ritenuto, tra l'altro, legittima la decisione resa dal giudice di prime cure. Ha quindi chiesto all'odierno Giudice di rigettare il gravame, con la vittoria delle spese del giudizio e competenze di causa;
in via subordinata, ha concluso per la compensazione integrale delle spese di giudizio nei suoi confronti e per la condanna esclusiva dell'Ente impositore.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è pervenuto alla prima udienza trattata in modalità scritta del 19 febbraio 2025, allorquando è stato riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
- 2 - MOTIVAZIONE
L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del che, Controparte_3 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da avverso la Parte_1 cartella esattoriale n. 07120220020844068000, notificata il 6 aprile 2023 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017. Il Controparte_3
Giudice di Pace di Napoli, nella contumacia dell'Ente impositore, ha accolto l'opposizione ed ha annullato la suddetta cartella di pagamento, ritenendo non provata l'avvenuta notifica del verbale di accertamento ad essa presupposto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti con la seguente motivazione:
“per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, l'appellante ha eccepito la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., per avere omesso il giudice di prime cure di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione resa in punto di spese di lite.
Le censure spiegate dall'appellante sono degne di pregio per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la motivazione estesa dal giudice di prime cure a sostegno della propria statuizione non appare conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima la disposizione normativa nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
- 3 - Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di prime cure nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto malgoverno dei principi passati in rassegna.
Invero, sebbene per lungo tempo vi sia stato un contrasto giurisprudenziale relativamente ai rimedi esperibili avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, questo doveva ritenersi senz'altro superato al momento del deposito della sentenza impugnata, dunque nel mese di maggio del 2024.
E' oramai granitico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale avverso le cartelle esattoriali sono esperibili i seguenti rimedi: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché
l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Ancora, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, citata altresì dal Giudice di Pace di Napoli nella sentenza impugnata, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento
- 4 - basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. E, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti ” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019).
In secondo luogo, la “mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”, non è un'ipotesi riconducibile alle fattispecie derogatorie al principio di soccombenza contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., né ad altre “gravi ed eccezionali ragioni” così come stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Ne deriva che la motivazione estesa in ordine alla compensazione delle spese di lite dal giudice di pace ha fatto malgoverno dei principi ricavabili dal combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. prestando il fianco alle cesure mosse dall'appellante e traducendosi in una giustificazione errata, inidonea ed illogica.
Pertanto, l'appello va accolto per le ragioni anzidette.
Infine, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' va rammentato che nella materia Controparte_4 dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente
- 5 - impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
L'eccezione, dunque, è priva di pregio.
In definitiva, in ossequio dei succitati principi, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado, doveva conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
L'appello va quindi accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate;
con attribuzione all'Avv. Mariarosaria Costanzo, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_4 CP_3 iscritta al n. 25639/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_3
- 6 - 2. accoglie l'appello;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate,
[...]
e in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_3 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 139,00 per compenso professionale per il primo grado;
in € 232,00 per il secondo grado;
€ 64,50 per spese ordinarie;
per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
il tutto con attribuzione a favore dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, dichiaratasi antistataria in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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