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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10311/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A all'esito dell'udienza del 07/03/2025, nella causa iscritta al n. 10311/2017 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
COMUNE DI EBOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sigismondo
Lettieri dell'avvocatura comunale, con il quale è elett.te dom.to in Eboli (SA), presso la sede municipale, alla via M. Ripa n. 49, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Albano, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Alberto Pirro n. 2, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2719/2017, emesso dal Tribunale di Salerno il 22/09/17, pubblicato il 25/09/17
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata il 14/11/17, il Comune di Eboli proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2719/17, notificato il 05/10/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 8.503,60, oltre Controparte_1
interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese processuali, a titolo di corrispettivo delle prestazioni pagina 1 di 4 sociosanitarie erogate dall'opposta dal gennaio al giugno 2017 in favore del Piano Sociale di Zona
S3, di cui il Comune di Eboli era capofila, in relazione alle fatture n. 40-17 del 17/05/2017 per €
6.032,88, n. 60-17 del 12/06/2017 per € 1.235,36 e n. 67-17 del 06/07/2017 per € 1.235,36.
L'ente opponente, sia in proprio che quale comune capofila del Piano di Zona S3, eccepiva: il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le fatture azionate in sede monitoria non erano mai state inviate né ad esso opponente né al Piano sociale di Zona S3, ma riguardavano spese sostenute in favore di pazienti residenti nel Comune di Altavilla Silentina, il quale soltanto le aveva ricevute;
che le prestazioni oggetto delle fatture non erano mai state autorizzate dall'ufficio politiche sociali del Comune di Eboli;
che solo il quale Controparte_2
compartecipante al predetto Piano sociale di Zona, era tenuto al pagamento delle fatture in esame;
che, in relazione all'anno 2017, non era stato ancora approvato il F.U.A. (Fondo unico d'ambito), ossia lo strumento di programmazione e gestione dell'attività del Piano di Zona, senza il quale non sarebbe stato possibile commissionare prestazioni sociosanitarie alla cooperativa opposta;
che quest'ultima non aveva neppure assolto i propri oneri probatori, non avendo dimostrato né
l'esistenza di un contratto in forma scritta, richiesto a pena di nullità per i rapporti con la P.A., né
l'effettiva esecuzione delle prestazioni, non assumendo al riguardo le fatture valenza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
Il Comune di Eboli concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/01/18, si costituiva la la Controparte_1 quale, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, concludeva per il rigetto di questa e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con ordinanza del 20/04/18 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 13/09/23 il G.I. interrompeva il giudizio in ragione dell'intervenuto decesso del difensore di parte opposta.
A seguito di riassunzione da parte del Comune di Eboli, si costituiva la Controparte_1
la quale si riportava alla propria domanda.
[...]
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Appare opportuno preliminarmente sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto pagina 2 di 4 procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, l'opposizione è meritevole di accoglimento.
Risulta fondata, invero, l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata dal Comune di Eboli, in quanto le fatture azionate in sede monitoria sono riferibili a prestazioni sanitarie espletate a beneficio di pazienti non residenti all'interno del territorio del
Comune opponente.
La convenzione del 28/05/12 intercorsa con l' ed i Comuni che fanno parte del Piano Parte_1
Sociale di Zona S3 indica i criteri di attribuzione delle spese relative alla quota di compartecipazione degli enti comunali al predetto Piano. In particolare, l'art. 4 di detta convenzione stabilisce che “ogni , al di fuori della quota di compartecipazione Controparte_3 già definita per la programmazione annuale, prevede nel proprio bilancio di previsione, l'importo utile a compartecipare alle spese per la collocazione di utenti in strutture socio-sanitarie”.
Nel caso in esame, tutte le fatture oggetto di causa sono indirizzate al Controparte_2
(codice identificativo univoco: e non al Comune di Eboli (cod. ,
[...] C.F._1 C.F._2
ragion per cui, poiché la società opposta richiede il pagamento dei corrispettivi relativi a prestazioni socio-sanitarie rese nell'interesse del , in relazione alla Controparte_2 componente sociale della quota di compartecipazione nell'Ambito S3, il corrispettivo delle predette prestazioni è a carico del medesimo . Controparte_2
Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda di pagamento dell'opposta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10311/17 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2719/2017, emesso dal
Tribunale di Salerno il 22/09/17, pubblicato il 25/09/17;
b) rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
c) condanna la al pagamento, in favore del Comune di Eboli, Controparte_1 delle spese giudiziali, che si liquidano in € 160,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A all'esito dell'udienza del 07/03/2025, nella causa iscritta al n. 10311/2017 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
COMUNE DI EBOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sigismondo
Lettieri dell'avvocatura comunale, con il quale è elett.te dom.to in Eboli (SA), presso la sede municipale, alla via M. Ripa n. 49, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Albano, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Alberto Pirro n. 2, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2719/2017, emesso dal Tribunale di Salerno il 22/09/17, pubblicato il 25/09/17
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata il 14/11/17, il Comune di Eboli proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2719/17, notificato il 05/10/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 8.503,60, oltre Controparte_1
interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese processuali, a titolo di corrispettivo delle prestazioni pagina 1 di 4 sociosanitarie erogate dall'opposta dal gennaio al giugno 2017 in favore del Piano Sociale di Zona
S3, di cui il Comune di Eboli era capofila, in relazione alle fatture n. 40-17 del 17/05/2017 per €
6.032,88, n. 60-17 del 12/06/2017 per € 1.235,36 e n. 67-17 del 06/07/2017 per € 1.235,36.
L'ente opponente, sia in proprio che quale comune capofila del Piano di Zona S3, eccepiva: il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le fatture azionate in sede monitoria non erano mai state inviate né ad esso opponente né al Piano sociale di Zona S3, ma riguardavano spese sostenute in favore di pazienti residenti nel Comune di Altavilla Silentina, il quale soltanto le aveva ricevute;
che le prestazioni oggetto delle fatture non erano mai state autorizzate dall'ufficio politiche sociali del Comune di Eboli;
che solo il quale Controparte_2
compartecipante al predetto Piano sociale di Zona, era tenuto al pagamento delle fatture in esame;
che, in relazione all'anno 2017, non era stato ancora approvato il F.U.A. (Fondo unico d'ambito), ossia lo strumento di programmazione e gestione dell'attività del Piano di Zona, senza il quale non sarebbe stato possibile commissionare prestazioni sociosanitarie alla cooperativa opposta;
che quest'ultima non aveva neppure assolto i propri oneri probatori, non avendo dimostrato né
l'esistenza di un contratto in forma scritta, richiesto a pena di nullità per i rapporti con la P.A., né
l'effettiva esecuzione delle prestazioni, non assumendo al riguardo le fatture valenza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
Il Comune di Eboli concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/01/18, si costituiva la la Controparte_1 quale, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, concludeva per il rigetto di questa e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con ordinanza del 20/04/18 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 13/09/23 il G.I. interrompeva il giudizio in ragione dell'intervenuto decesso del difensore di parte opposta.
A seguito di riassunzione da parte del Comune di Eboli, si costituiva la Controparte_1
la quale si riportava alla propria domanda.
[...]
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Appare opportuno preliminarmente sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto pagina 2 di 4 procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, l'opposizione è meritevole di accoglimento.
Risulta fondata, invero, l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata dal Comune di Eboli, in quanto le fatture azionate in sede monitoria sono riferibili a prestazioni sanitarie espletate a beneficio di pazienti non residenti all'interno del territorio del
Comune opponente.
La convenzione del 28/05/12 intercorsa con l' ed i Comuni che fanno parte del Piano Parte_1
Sociale di Zona S3 indica i criteri di attribuzione delle spese relative alla quota di compartecipazione degli enti comunali al predetto Piano. In particolare, l'art. 4 di detta convenzione stabilisce che “ogni , al di fuori della quota di compartecipazione Controparte_3 già definita per la programmazione annuale, prevede nel proprio bilancio di previsione, l'importo utile a compartecipare alle spese per la collocazione di utenti in strutture socio-sanitarie”.
Nel caso in esame, tutte le fatture oggetto di causa sono indirizzate al Controparte_2
(codice identificativo univoco: e non al Comune di Eboli (cod. ,
[...] C.F._1 C.F._2
ragion per cui, poiché la società opposta richiede il pagamento dei corrispettivi relativi a prestazioni socio-sanitarie rese nell'interesse del , in relazione alla Controparte_2 componente sociale della quota di compartecipazione nell'Ambito S3, il corrispettivo delle predette prestazioni è a carico del medesimo . Controparte_2
Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda di pagamento dell'opposta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10311/17 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2719/2017, emesso dal
Tribunale di Salerno il 22/09/17, pubblicato il 25/09/17;
b) rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
c) condanna la al pagamento, in favore del Comune di Eboli, Controparte_1 delle spese giudiziali, che si liquidano in € 160,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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