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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 55216 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Avv. , nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Bruna Alessandra Fossati ( PEC C.F._2
fax 02.36579090) e domiciliato presso il suo Studio in Email_1
Roma, Via Piemonte n. 39 e con domicilio digitale all'indirizzo pec in virtù di procura alla lite posta in calce al presente atto Email_1 di citazione e rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c
- ATTORE -
E
(C.F. ) nella persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, giusta procura che si allega (doc. 1) Controparte_2
(CF ) nato a [...], il [...] Controparte_3 C.F._3
(CF ) nato in [...], il [...] Controparte_4 C.F._4
(C.F. nato a [...], il [...] Controparte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Malavenda, come da procura in atti
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione notificato il 2 agosto 2022:
“Voglia il Tribunale di Roma, accertata incidentalmente la sussistenza della fattispecie di diffamazione a mezzo stampa in relazione all'articolo pubblicato da il Fatto Quotidiano il 26 luglio
2020 dal titolo “Il Presidente “riccone” già affondato nel ridicolo” a firma di e Controparte_4 al suo titolo e/o l'avvenuta lesione del diritto all'onore, alla reputazione e alla identità personale e professionale dell'avv. , per l'effetto:- condannare in solido e/o ciascuno per quanto Parte_1 di competenza in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
l'autore dell'articolo oggetto di causa e i Direttori responsabili pro tempore Controparte_4 [...]
e , a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dall'avv. CP_3 Controparte_5
, meglio indicati in narrativa, che si quantificano allo stato nell'importo di Euro Parte_1
100.000, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; - nonché condannare l'autore dell'articolo oggetto di causa CP_4
e iDirettori responsabili pro tempore e al pagamento
[...] Controparte_3 Controparte_5 della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 da liquidarsi, considerata la gravità dell'offesa e la diffusione dello stampato, nella somma che sarà determinata in via equitativa dal Giudice;
- disporre, ai sensi degli artt. 186 c.p. e 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza di condanna, a cura e spese dei Convenuti soccombenti e a carattere doppio del normale, sui seguenti quotidiani: , , , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
.Con vittoria di compensi, spese forfettarie, spese documentate, IVA e CPA come per legge CP_11 di questo giudizio e della procedura di mediazione.”.
Per le parti convenute, nella memoria di costituzione del 13 gennaio 2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto
e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, essendo la condotta attribuibile a ciascuno dei convenuti non lesiva e, comunque, inidonea a causare danni risarcibili, siccome scriminata;
- accertare e dichiarare d'ufficio, ex art. 96, comma 3 c.p.c., l'abuso di processo da parte dell'attore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'indennità a favore dei convenuti da liquidarsi, in via equitativa, ma in misura proporzionata all'entità della somma complessiva richiesta a titolo di danno;
-in via istruttoria: - concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1)
2) e 3) c.p.c., per il deposito di memorie e l'articolazione di prove. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Oggetto: risarcimento del danno da diffamazione.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in qualità di autore dell'articolo pubblicato Controparte_4 da il il 26 luglio 2020 dal titolo “Il Presidente “riccone” già affondato nel ridicolo”, Controparte_11
, Direttore responsabile della testata cartacea e Direttore de Controparte_3 Controparte_5
.it”, nonché la società editrice, chiedendo la condanna Email_2 Controparte_1
dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione del predetto articolo dal presunto carattere diffamatorio.
A fondamento della domanda, l'attore, all'epoca già Presidente della Regione Lombardia, premesso che il giorno prima della pubblicazione dell'articolo in commento era circolata sui giornali la notizia della sua sottoposizione ad indagine per frode in pubbliche forniture, ha censurato il C presunto gratuito attacco sferrato ai suoi danni dal giornalista dalle pagine de ' Fatto CP_4 nello scritto denominato “IL COMMENTO” pubblicato a pagina 3 dell'edizione cartacea CP_11 del 26 luglio 2020 dal titolo “Il Presidente “riccone” già affondato nel ridicolo” e pubblicato anche sull'edizione on line 'Il Fatto Quotidiano'.
Al riguardo, l'attore ha dedotto che l'articolo, ritenuto già sprezzante nel titolo, conterrebbe affermazioni false “frutto di meri sospetti gratuiti e infondati, dovuti ad un'illogica e frettolosa lettura di un fatto propalato al pubblico nella odiosa forma di una sentenza di condanna alla “corte” della gogna mediatica” nonché considerazioni gravi e infamanti, tese esclusivamente a insultarlo, denigrarlo e ridicolizzarlo come persona e nell'operato, eccedenti per questo i limiti della verità, della continenza espositiva e dell'interesse pubblico.
L'attore ha denunciato quindi l'asserito smodato e spregiudicato uso di espressioni insultanti, dileggianti, ambigue e decettive che lo avrebbero colpito nella sua dignità sia come persona sia per la carica che ricopre, senza che le stesse siano, secondo la sua tesi difensiva, fondate su fatti di cronaca o su un interesse a diffondere una vera informazione. In particolare le espressioni incriminate sarebbero state utilizzate nella parte in cui il giornalista ha scritto quanto segue: “Da ieri perciò la sorte riserva a l'esperienza peggiore che possa toccare a un uomo pubblico: affondare nel Pt_1 ridicolo. Farti beccare dalla Banca d'Italia mentre bonifichi 250 mila euro a tuo cognato da un conto in Svizzera di 5,3 milioni, che a loro volta avevi “scudati” per riportarli dalle Bahamas, rende
impresentabile prima di tutto agli occhi del popolo leghista. Quello abituato dai tempi di Pt_1
SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'élite dei magna magna.”.
Secondo l'attore non sarebbe stato innanzitutto rispettato il requisito della verità della notizia, là dove l'indagine a suo carico si sarebbe poi rivelata del tutto priva di fondamento tanto da determinare il non luogo a procedere nei suoi confronti e nei confronti degli altri imputati perché il fatto non sussiste (il fatto contestato loro sarebbe stato quello di aver cooperato per nascondere fraudolentemente il parziale inadempimento del contratto di fornitura stipulato tra CP_12 in data 16 aprile 2020 al fine di tutelare l'immagine politica del Presidente CP_13 Pt_1 tentando di simulare l'esistenza ab origine di un contratto di donazione e/o in alternativa attraverso la sua conversione in parziale donazione). Infatti, come precisato dall'attore, il Tribunale ha escluso che la fornitura sia stata effettuata attraverso una donazione simulata allo scopo di celare il preteso conflitto di interesse tra il Presidente CP_12 Pt_1
L'attore ha assunto anche la falsità dell'affermazione relativa alla segnalazione del bonifico di 250.000 euro effettuato al cognato da un conto in Svizzera di 5,3 milioni.
Sulla base di tali affermazioni, fondate, secondo la tesi attorea, su una lettura frettolosa di fatti propalati all'epoca al pubblico, sarebbero stati rivolti degli insulti gratuiti alla sua persona nella parte in cui l'autore ha scritto: “è impresentabile prima di tutto agli occhi del popolo leghista. Quello abituato dai tempi di SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'élite dei magna magna”, ritenendo che con tale espressione abbia inteso affermare la sua appartenenza CP_4 alla élite dei “magna magna”, accusandolo di essere un corrotto, un ladro, un delinquente.
Ancora, avrebbe oltrepassato i limiti della continenza, secondo l'attore, anche la frase:
“L'inedita figura del presidente leghista riccone, in grado di risarcire di tasca sua il cognato per il mancato guadagno sui camici forniti alla regione, completa il quadro già emerso dei comprimari leghisti minori: arraffoni collezionisti di incarichi, prebende e guadagni personali”. Con tale espressione, secondo l'attore, il giornalista avrebbe alluso al fatto che il Presidente TA sarebbe
“un riccone per essersi dedicato al malaffare e al magna magna come i comprimari leghisti minori arraffoni collezionisti di incarichi, prebende e guadagni personali” e poi avrebbe concluso con un crescendo di insulti affermando quanto segue: “Quando la politica scivola nella pochade, come accadde per le cene eleganti di e come accade oggi col conto scudato di , hai un CP_14 Pt_1 bel tirare in ballo la “malagiustizia” e i complotti a orologeria, come si è messo a fare Ormai Per_1 il ridicolo ha preso il sopravvento”, rappresentando l'attore, attraverso una citazione colta, come un buffone ridicolo.
Tanto esposto, l'attore ha lamentato che l'articolo pubblicato su abbia Controparte_11 violato le regole che presidiano all'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, arrecando una gravissima lesione alla sua immagine e alla sua reputazione ed onore e per i suesposti motivi ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domande, esponendo quanto segue.
I convenuti hanno innanzitutto ricostruito il contesto di fatto nel quale deve essere collocato l'articolo dal denunciato carattere diffamatorio contenente, secondo la loro tesi difensiva, un mero commento incisivo, polemico e ironico sulle notizie desumibili da fonti aperte, all'epoca in cui è stato pubblicato l'articolo, e riguardanti un personaggio di interesse pubblico, secondo le quali l'attore risultava indagato per frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio e falso. In particolare, i convenuti hanno evidenziato come nella prima pagina del numero de “
[...]
” sul quale, a pag. 3, il 26 luglio 2020, è stato pubblicato l'articolo per cui è causa, il CP_11
Presidente della Regione Lombardia, indagato dalla procura di Milano “per l'appalto dei camici a suo cognato”, aveva ricevuto il giorno prima un avviso di garanzia, come altri organi di informazione avevano già scritto. A fronte di tale notizia, il direttore del quotidiano ha dedicato alla vicenda un articolo in prima pagina in cui ha ricostruito il procedimento di conclusione del contratto di fornitura da 523 mila euro per camici e set sanitari, assegnato con affidamento diretto da alla società CP_13 della moglie e del cognato dell'attore e modificato il successivo 22 maggio 2020 in donazione con rinuncia al corrispettivo dovuto, e ha poi dato atto della segnalazione per operazione sospetta, arrivata alla procura di Milano, dall'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia, allertato dall'Unione fiduciaria di Milano “che aveva bloccato un bonifico urgente ordinato da il 19 maggio. Si Pt_1
trattava di un versamento di 250 mila euro al cognato dal conto che ha in Svizzera con 4,4 Pt_1 milioni di, frutto di un'eredità di 5,3 che dal 2005 nascondeva al fisco su due trust alle Bahamas e poi sbiancò nel 2015 (da presidente del Consiglio regionale) grazie alla voluntary disclosure del governo Un chiaro tentativo di rimborsare (suo cognato n.d.r.) CP_15 Pt_2
CP_1 per il mancato affare con la Regione: infatti, l'indomani il cognato scrisse ad che avrebbe non più venduto, ma regalato i 49 mila camici e i 7 mila set già consegnati. Ma appunto il bonifico fu bloccato per la causale generica e sospetta. Così rimasto a bocca asciutta, interruppe lì la Pt_2 donazione alla Regione…Poi, non appena la GdF acquisì gli atti dalla Fiduciaria,
annullò il bonifico…”. Pt_1
I convenuti hanno ancora evidenziato che a pagina due del medesimo numero del quotidiano
è stato pubblicato un articolo di , inviato del programma Report che per primo ha Parte_3 scoperto la vicenda, in cui quest'ultimo ha ricostruito i fatti negli stessi termini, mai fatti oggetto di contestazione da parte dell'attore.
Infine, i convenuti hanno posto in evidenza che a pagina tre del quotidiano, accanto al commento per cui è causa, è stata pubblicata un'intervista a all'epoca vice ministro Persona_2 allo Sviluppo economico, nella quale l'intervistato ha definito inopportuno quell'affidamento aggiungendo quanto segue: “la gestione ex post del proprio caso da parte del governatore mi colpisce molto”.
Ciò posto, i convenuti hanno dedotto che il giornalista, partendo da tali fatti di cronaca, ha espresso una legittima opinione sulla condotta pubblica dell'attore, esprimendo un giudizio critico di tipo politico sulla vicenda.
La critica politica sarebbe stata condotta, secondo i convenuti, con il registro della satira, là dove sarebbe stata messa in evidenza la contraddizione tra l'entità della somma risultata nella disponibilità del Presidente della Regione Lombardia, definito per questo “riccone”, e le sue radici leghiste, fatte di un popolo “abituato dai tempi di SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'èlite dei magna magna”.
Quindi secondo la tesi dei convenuti, il giornalista avrebbe rievocato così le radici del movimento, ricordandone uno degli slogan propri della Lega Nord, che aveva fatto del “magna magna” un ostacolo da abbattere, senza che sia stata attribuita all'attore, come ritenuto dallo stesso previa una lettura dell'articolo in malam partem non altrimenti ammissibile senza travisamento del suo significato, una appartenenza alla categoria dei corrotti, dei ladri e dei delinquenti, perché come sostenuto dall'attore “l'espressione “magna magna” evoca qualcosa di illegale, si riferisce a un sistema completamente corrotto e marcio di ruberie”.
Per i suesposti motivi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti, sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di critica e della conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito della fase di trattazione, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto richiamare, ai fini della decisione, i principi già espressi in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al diritto di critica, per cui “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (cfr. Cass. Civ. ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 2357).
La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tali principi, ha anche recentemente affermato che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. Civ. ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215).
Parimenti, per l'esercizio del diritto di critica politica vige il limite della verità della notizia, seppur diversamente declinato rispetto al diritto di cronaca, là dove la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17326 del 26 aprile 2024, ha chiarito che, in tema di diffamazione, il diritto di critica politica deve basarsi su fatti reali, non potendosi in caso contrario applicarsi l'esimente ex art. 51 cod. pen.
Quanto al limite della continenza, è stato affermato che l'esercizio del diritto di critica politica consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. Civ. sentenza 20 gennaio 2015, n. 841).
In questo senso, è stato ritenuto non in linea con i limiti del diritto di critica l'attacco del contraddittore, sebbene nell'ambito di un acceso dibattito, risoltosi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (sentenza 22 marzo 2013, n. 7274), così come, nella diffamazione a mezzo stampa, l'utilizzo di toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. Civ. sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592), casi in cui vi sarebbe il travalicamento dei limiti della continenza verbale.
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, la domanda non risulta fondata, dovendosi riconoscere la scriminante del diritto di critica politica.
Innanzitutto, risulta rispettato il requisito della verità dei fatti sui quali il giornalista si è basato per esprimere il proprio giudizio sulla condotta dell'attore, esposto con il registro di una sferzante critica di tipo politico.
Non sono infatti mai stati posti in contestazione i fatti riportati dallo stesso numero del quotidiano in ordine alle vicende rese note in quei giorni anche da altre testate giornalistiche e per le quali all'epoca il Presidente risultava indagato, relative : a) al contratto di fornitura da 523 Pt_1 mila euro per camici e set sanitari, assegnato con affidamento diretto da alla società della CP_13 moglie e del cognato dell'attore, b) alla successiva conversione del rapporto in donazione con rinuncia al dovuto, c) alla segnalazione per l'operazione sospetta, effettuata dall'ufficio antiriciclaggio della
Banca d'Italia, in occasione del versamento da parte dell'attore della somma di 250 mila euro al cognato dal suo conto in Svizzera , nonché d) all'eredità di 5,3 milioni di euro conferita dal 2005 fino al 2015 in due trust alle Bahamas.
Né è dirimente il rilievo dell'attore per cui le affermazioni del giornalista si sarebbero fondate su una lettura frettolosa dei fatti propalati all'epoca al pubblico e rivelatisi poi falsi, là dove l'indagine a suo carico si è conclusa con il non luogo a procedere nei suoi confronti e nei confronti degli altri imputati perché il fatto non sussiste;
in sintesi, la falsità dei fatti oggetto di critica risiederebbe per l'attore nella accertata esclusione che gli indagati abbiano cooperato per nascondere fraudolentemente il parziale inadempimento del contratto di fornitura stipulato tra n data CP_12 CP_13
16 aprile 2020 al fine di celare il preteso conflitto di interesse tra e il Presidente CP_12
e di tutelarne l'immagine politica. Pt_1
Il rilievo è privo di pregio.
Invero, il requisito della verità risulta rispettato sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento della loro pubblicazione (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 29265 del 07/10/2022).
Tanto chiarito, il caso in esame rientra perfettamente, sotto il profilo della verità dei fatti, nel legittimo esercizio del diritto di critica, là dove all'epoca della pubblicazione dell'articolo, l'attore risultava indagato per frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio e falso. Ed infatti la verità del fatto pubblicato e l'attendibilità della fonte informativa risultano senz'altro sussistenti, là dove le notizie pubblicate negli stessi giorni anche da altre testate giornalistiche provenivano dall'autorità giudiziaria e sono state rese note nell'occasione della conclusione di un atto di indagine che ha dato luogo all'emissione dell'informazione di garanzia nei confronti dell'attore. Irrilevante è dunque la circostanza che, successivamente, l'indagine a carico dell'attore si è conclusa con il non luogo a procedere nei suoi confronti.
Ne consegue che sussiste il requisito della verità, anche putativa, delle notizie poste alla base della critica, tanto che, ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l'attore nella sostanza non si è lamentato nei suoi atti di un oggettivo mancato rispetto della verità dei fatti, quanto piuttosto della natura diffamatoria dell'articolo in cui il giornalista, riportando un commento salace sulla condotta dell'attore nella gestione di tale vicenda, avrebbe utilizzato termini idonei a gettare una luce di discredito sulla sua persona, al solo fine di danneggiare la sua immagine e all'interno di una campagna diffamatoria condotta dal contro lo stesso attore. Controparte_11
L'attore ha quindi eccepito in via preminente, se non esclusiva, il superamento del limite della continenza.
Vi è innanzitutto nell'articolo una chiara espressione di un giudizio personale del giornalista sulla condotta dell'attore, che rimane sempre separato e distinto dall'analisi dai fatti obiettivi, tal che dalla sua lettura si evince chiaramente come si tratti della personale interpretazione che dei fatti dà il giornalista. In questo senso quindi la chiara distinzione tra i fatti obiettivi e la lettura che di essi dà il giornale non è idonea ad alterare la percezione del lettore, tanto che l'articolo stesso si presenta come un commento in corsivo.
Ciò posto, la critica politica è stata svolta anche con il registro della satira, dove le espressioni utilizzate attraverso l'esasperazione e l'esagerazione sono risultate funzionali ad aggiungere maggiore enfasi al pensiero critico del giornalista e, seppur colorite e forti, sono rimaste sempre aderenti ai fatti obiettivi, senza divenire uno strumento di aggressione gratuita alla rispettabilità dell'attore.
Il giornalista ha in particolare inteso scrivere un commento polemico e al tempo stesso ironico utilizzando le forme della satira per esprimere la propria opinione sulla condotta pubblica dell'attore, oramai nota ed oggetto di indagini, usando il termine ridicolo e facendo riferimento alla pochade, avuto esclusivo riguardo al risarcimento che secondo le notizie dell'epoca il Presidente avrebbe effettuato “di tasca sua” al cognato “per il mancato guadagno sui camici forniti alla regione” e alla circostanza della segnalazione da parte della Banca d'Italia di un bonifico di 250 mila euro da un conto in Svizzera di 5,3 milioni, che a parere del giornalista avrebbe sancito il sopravvento del ridicolo.
Si tratta di un commento, aspro, polemico e al tempo stesso ironico sulla vicenda, ma non certo volto a insultare e dileggiare gratuitamente il Presidente della Regione Lombardia per colpirlo nella sua persona. Anche il commento politico contenuto nell'articolo è stato parimenti svolto con il registro della satira, là dove, come condivisibilmente osservato dalla parte convenuta, il giornalista ha messo in evidenza “l'entità della somma, risultata nella disponibilità di quest'ultimo, perciò definendolo “riccone” e la palese scollatura fra tale disponibilità economica, della quale non metteva neppure in dubbio la liceità e le radici leghiste, fatte di un popolo “abituato dai tempi di SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'èlite dei magna magna”. Correttamente quindi tale commento va ricondotto nel legittimo esercizio del diritto di critica politica.
Non può poi negarsi la sussistenza dell'interesse pubblico, tenuto conto della notizia divulgata all'epoca della pubblicazione dell'articolo di cui è causa e della rilevanza pubblica del soggetto coinvolto e degli interessi in gioco, connessi alla gestione della pandemia in Lombardia.
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
L'infondatezza nel merito della domanda giudiziale non comporta automaticamente la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c., difettando nel caso in esame la sussistenza degli ulteriori presupposti per la configurabilità di una responsabilità per lite temeraria, tenuto conto peraltro che il commento incriminato è stato esposto con il registro di una sferzante critica di tipo politico, tal che non può ritenersi che l'attore abbia agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 55216/2022, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 [...]
, e della CP_3 Controparte_5 Controparte_6
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 [...]
, e della delle spese processuali, che CP_3 Controparte_5 Controparte_6 liquida in euro 22.564,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Roma 18 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 55216 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Avv. , nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Bruna Alessandra Fossati ( PEC C.F._2
fax 02.36579090) e domiciliato presso il suo Studio in Email_1
Roma, Via Piemonte n. 39 e con domicilio digitale all'indirizzo pec in virtù di procura alla lite posta in calce al presente atto Email_1 di citazione e rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c
- ATTORE -
E
(C.F. ) nella persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, giusta procura che si allega (doc. 1) Controparte_2
(CF ) nato a [...], il [...] Controparte_3 C.F._3
(CF ) nato in [...], il [...] Controparte_4 C.F._4
(C.F. nato a [...], il [...] Controparte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Malavenda, come da procura in atti
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione notificato il 2 agosto 2022:
“Voglia il Tribunale di Roma, accertata incidentalmente la sussistenza della fattispecie di diffamazione a mezzo stampa in relazione all'articolo pubblicato da il Fatto Quotidiano il 26 luglio
2020 dal titolo “Il Presidente “riccone” già affondato nel ridicolo” a firma di e Controparte_4 al suo titolo e/o l'avvenuta lesione del diritto all'onore, alla reputazione e alla identità personale e professionale dell'avv. , per l'effetto:- condannare in solido e/o ciascuno per quanto Parte_1 di competenza in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
l'autore dell'articolo oggetto di causa e i Direttori responsabili pro tempore Controparte_4 [...]
e , a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dall'avv. CP_3 Controparte_5
, meglio indicati in narrativa, che si quantificano allo stato nell'importo di Euro Parte_1
100.000, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; - nonché condannare l'autore dell'articolo oggetto di causa CP_4
e iDirettori responsabili pro tempore e al pagamento
[...] Controparte_3 Controparte_5 della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 da liquidarsi, considerata la gravità dell'offesa e la diffusione dello stampato, nella somma che sarà determinata in via equitativa dal Giudice;
- disporre, ai sensi degli artt. 186 c.p. e 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza di condanna, a cura e spese dei Convenuti soccombenti e a carattere doppio del normale, sui seguenti quotidiani: , , , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
.Con vittoria di compensi, spese forfettarie, spese documentate, IVA e CPA come per legge CP_11 di questo giudizio e della procedura di mediazione.”.
Per le parti convenute, nella memoria di costituzione del 13 gennaio 2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto
e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, essendo la condotta attribuibile a ciascuno dei convenuti non lesiva e, comunque, inidonea a causare danni risarcibili, siccome scriminata;
- accertare e dichiarare d'ufficio, ex art. 96, comma 3 c.p.c., l'abuso di processo da parte dell'attore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'indennità a favore dei convenuti da liquidarsi, in via equitativa, ma in misura proporzionata all'entità della somma complessiva richiesta a titolo di danno;
-in via istruttoria: - concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1)
2) e 3) c.p.c., per il deposito di memorie e l'articolazione di prove. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Oggetto: risarcimento del danno da diffamazione.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in qualità di autore dell'articolo pubblicato Controparte_4 da il il 26 luglio 2020 dal titolo “Il Presidente “riccone” già affondato nel ridicolo”, Controparte_11
, Direttore responsabile della testata cartacea e Direttore de Controparte_3 Controparte_5
.it”, nonché la società editrice, chiedendo la condanna Email_2 Controparte_1
dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione del predetto articolo dal presunto carattere diffamatorio.
A fondamento della domanda, l'attore, all'epoca già Presidente della Regione Lombardia, premesso che il giorno prima della pubblicazione dell'articolo in commento era circolata sui giornali la notizia della sua sottoposizione ad indagine per frode in pubbliche forniture, ha censurato il C presunto gratuito attacco sferrato ai suoi danni dal giornalista dalle pagine de ' Fatto CP_4 nello scritto denominato “IL COMMENTO” pubblicato a pagina 3 dell'edizione cartacea CP_11 del 26 luglio 2020 dal titolo “Il Presidente “riccone” già affondato nel ridicolo” e pubblicato anche sull'edizione on line 'Il Fatto Quotidiano'.
Al riguardo, l'attore ha dedotto che l'articolo, ritenuto già sprezzante nel titolo, conterrebbe affermazioni false “frutto di meri sospetti gratuiti e infondati, dovuti ad un'illogica e frettolosa lettura di un fatto propalato al pubblico nella odiosa forma di una sentenza di condanna alla “corte” della gogna mediatica” nonché considerazioni gravi e infamanti, tese esclusivamente a insultarlo, denigrarlo e ridicolizzarlo come persona e nell'operato, eccedenti per questo i limiti della verità, della continenza espositiva e dell'interesse pubblico.
L'attore ha denunciato quindi l'asserito smodato e spregiudicato uso di espressioni insultanti, dileggianti, ambigue e decettive che lo avrebbero colpito nella sua dignità sia come persona sia per la carica che ricopre, senza che le stesse siano, secondo la sua tesi difensiva, fondate su fatti di cronaca o su un interesse a diffondere una vera informazione. In particolare le espressioni incriminate sarebbero state utilizzate nella parte in cui il giornalista ha scritto quanto segue: “Da ieri perciò la sorte riserva a l'esperienza peggiore che possa toccare a un uomo pubblico: affondare nel Pt_1 ridicolo. Farti beccare dalla Banca d'Italia mentre bonifichi 250 mila euro a tuo cognato da un conto in Svizzera di 5,3 milioni, che a loro volta avevi “scudati” per riportarli dalle Bahamas, rende
impresentabile prima di tutto agli occhi del popolo leghista. Quello abituato dai tempi di Pt_1
SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'élite dei magna magna.”.
Secondo l'attore non sarebbe stato innanzitutto rispettato il requisito della verità della notizia, là dove l'indagine a suo carico si sarebbe poi rivelata del tutto priva di fondamento tanto da determinare il non luogo a procedere nei suoi confronti e nei confronti degli altri imputati perché il fatto non sussiste (il fatto contestato loro sarebbe stato quello di aver cooperato per nascondere fraudolentemente il parziale inadempimento del contratto di fornitura stipulato tra CP_12 in data 16 aprile 2020 al fine di tutelare l'immagine politica del Presidente CP_13 Pt_1 tentando di simulare l'esistenza ab origine di un contratto di donazione e/o in alternativa attraverso la sua conversione in parziale donazione). Infatti, come precisato dall'attore, il Tribunale ha escluso che la fornitura sia stata effettuata attraverso una donazione simulata allo scopo di celare il preteso conflitto di interesse tra il Presidente CP_12 Pt_1
L'attore ha assunto anche la falsità dell'affermazione relativa alla segnalazione del bonifico di 250.000 euro effettuato al cognato da un conto in Svizzera di 5,3 milioni.
Sulla base di tali affermazioni, fondate, secondo la tesi attorea, su una lettura frettolosa di fatti propalati all'epoca al pubblico, sarebbero stati rivolti degli insulti gratuiti alla sua persona nella parte in cui l'autore ha scritto: “è impresentabile prima di tutto agli occhi del popolo leghista. Quello abituato dai tempi di SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'élite dei magna magna”, ritenendo che con tale espressione abbia inteso affermare la sua appartenenza CP_4 alla élite dei “magna magna”, accusandolo di essere un corrotto, un ladro, un delinquente.
Ancora, avrebbe oltrepassato i limiti della continenza, secondo l'attore, anche la frase:
“L'inedita figura del presidente leghista riccone, in grado di risarcire di tasca sua il cognato per il mancato guadagno sui camici forniti alla regione, completa il quadro già emerso dei comprimari leghisti minori: arraffoni collezionisti di incarichi, prebende e guadagni personali”. Con tale espressione, secondo l'attore, il giornalista avrebbe alluso al fatto che il Presidente TA sarebbe
“un riccone per essersi dedicato al malaffare e al magna magna come i comprimari leghisti minori arraffoni collezionisti di incarichi, prebende e guadagni personali” e poi avrebbe concluso con un crescendo di insulti affermando quanto segue: “Quando la politica scivola nella pochade, come accadde per le cene eleganti di e come accade oggi col conto scudato di , hai un CP_14 Pt_1 bel tirare in ballo la “malagiustizia” e i complotti a orologeria, come si è messo a fare Ormai Per_1 il ridicolo ha preso il sopravvento”, rappresentando l'attore, attraverso una citazione colta, come un buffone ridicolo.
Tanto esposto, l'attore ha lamentato che l'articolo pubblicato su abbia Controparte_11 violato le regole che presidiano all'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, arrecando una gravissima lesione alla sua immagine e alla sua reputazione ed onore e per i suesposti motivi ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domande, esponendo quanto segue.
I convenuti hanno innanzitutto ricostruito il contesto di fatto nel quale deve essere collocato l'articolo dal denunciato carattere diffamatorio contenente, secondo la loro tesi difensiva, un mero commento incisivo, polemico e ironico sulle notizie desumibili da fonti aperte, all'epoca in cui è stato pubblicato l'articolo, e riguardanti un personaggio di interesse pubblico, secondo le quali l'attore risultava indagato per frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio e falso. In particolare, i convenuti hanno evidenziato come nella prima pagina del numero de “
[...]
” sul quale, a pag. 3, il 26 luglio 2020, è stato pubblicato l'articolo per cui è causa, il CP_11
Presidente della Regione Lombardia, indagato dalla procura di Milano “per l'appalto dei camici a suo cognato”, aveva ricevuto il giorno prima un avviso di garanzia, come altri organi di informazione avevano già scritto. A fronte di tale notizia, il direttore del quotidiano ha dedicato alla vicenda un articolo in prima pagina in cui ha ricostruito il procedimento di conclusione del contratto di fornitura da 523 mila euro per camici e set sanitari, assegnato con affidamento diretto da alla società CP_13 della moglie e del cognato dell'attore e modificato il successivo 22 maggio 2020 in donazione con rinuncia al corrispettivo dovuto, e ha poi dato atto della segnalazione per operazione sospetta, arrivata alla procura di Milano, dall'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia, allertato dall'Unione fiduciaria di Milano “che aveva bloccato un bonifico urgente ordinato da il 19 maggio. Si Pt_1
trattava di un versamento di 250 mila euro al cognato dal conto che ha in Svizzera con 4,4 Pt_1 milioni di
CP_1 per il mancato affare con la Regione: infatti, l'indomani il cognato scrisse ad che avrebbe non più venduto, ma regalato i 49 mila camici e i 7 mila set già consegnati. Ma appunto il bonifico fu bloccato per la causale generica e sospetta. Così rimasto a bocca asciutta, interruppe lì la Pt_2 donazione
annullò il bonifico…”. Pt_1
I convenuti hanno ancora evidenziato che a pagina due del medesimo numero del quotidiano
è stato pubblicato un articolo di , inviato del programma Report che per primo ha Parte_3 scoperto la vicenda, in cui quest'ultimo ha ricostruito i fatti negli stessi termini, mai fatti oggetto di contestazione da parte dell'attore.
Infine, i convenuti hanno posto in evidenza che a pagina tre del quotidiano, accanto al commento per cui è causa, è stata pubblicata un'intervista a all'epoca vice ministro Persona_2 allo Sviluppo economico, nella quale l'intervistato ha definito inopportuno quell'affidamento aggiungendo quanto segue: “la gestione ex post del proprio caso da parte del governatore mi colpisce molto”.
Ciò posto, i convenuti hanno dedotto che il giornalista, partendo da tali fatti di cronaca, ha espresso una legittima opinione sulla condotta pubblica dell'attore, esprimendo un giudizio critico di tipo politico sulla vicenda.
La critica politica sarebbe stata condotta, secondo i convenuti, con il registro della satira, là dove sarebbe stata messa in evidenza la contraddizione tra l'entità della somma risultata nella disponibilità del Presidente della Regione Lombardia, definito per questo “riccone”, e le sue radici leghiste, fatte di un popolo “abituato dai tempi di SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'èlite dei magna magna”.
Quindi secondo la tesi dei convenuti, il giornalista avrebbe rievocato così le radici del movimento, ricordandone uno degli slogan propri della Lega Nord, che aveva fatto del “magna magna” un ostacolo da abbattere, senza che sia stata attribuita all'attore, come ritenuto dallo stesso previa una lettura dell'articolo in malam partem non altrimenti ammissibile senza travisamento del suo significato, una appartenenza alla categoria dei corrotti, dei ladri e dei delinquenti, perché come sostenuto dall'attore “l'espressione “magna magna” evoca qualcosa di illegale, si riferisce a un sistema completamente corrotto e marcio di ruberie”.
Per i suesposti motivi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti, sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di critica e della conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito della fase di trattazione, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto richiamare, ai fini della decisione, i principi già espressi in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al diritto di critica, per cui “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (cfr. Cass. Civ. ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 2357).
La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tali principi, ha anche recentemente affermato che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. Civ. ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215).
Parimenti, per l'esercizio del diritto di critica politica vige il limite della verità della notizia, seppur diversamente declinato rispetto al diritto di cronaca, là dove la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17326 del 26 aprile 2024, ha chiarito che, in tema di diffamazione, il diritto di critica politica deve basarsi su fatti reali, non potendosi in caso contrario applicarsi l'esimente ex art. 51 cod. pen.
Quanto al limite della continenza, è stato affermato che l'esercizio del diritto di critica politica consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. Civ. sentenza 20 gennaio 2015, n. 841).
In questo senso, è stato ritenuto non in linea con i limiti del diritto di critica l'attacco del contraddittore, sebbene nell'ambito di un acceso dibattito, risoltosi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (sentenza 22 marzo 2013, n. 7274), così come, nella diffamazione a mezzo stampa, l'utilizzo di toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. Civ. sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592), casi in cui vi sarebbe il travalicamento dei limiti della continenza verbale.
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, la domanda non risulta fondata, dovendosi riconoscere la scriminante del diritto di critica politica.
Innanzitutto, risulta rispettato il requisito della verità dei fatti sui quali il giornalista si è basato per esprimere il proprio giudizio sulla condotta dell'attore, esposto con il registro di una sferzante critica di tipo politico.
Non sono infatti mai stati posti in contestazione i fatti riportati dallo stesso numero del quotidiano in ordine alle vicende rese note in quei giorni anche da altre testate giornalistiche e per le quali all'epoca il Presidente risultava indagato, relative : a) al contratto di fornitura da 523 Pt_1 mila euro per camici e set sanitari, assegnato con affidamento diretto da alla società della CP_13 moglie e del cognato dell'attore, b) alla successiva conversione del rapporto in donazione con rinuncia al dovuto, c) alla segnalazione per l'operazione sospetta, effettuata dall'ufficio antiriciclaggio della
Banca d'Italia, in occasione del versamento da parte dell'attore della somma di 250 mila euro al cognato dal suo conto in Svizzera , nonché d) all'eredità di 5,3 milioni di euro conferita dal 2005 fino al 2015 in due trust alle Bahamas.
Né è dirimente il rilievo dell'attore per cui le affermazioni del giornalista si sarebbero fondate su una lettura frettolosa dei fatti propalati all'epoca al pubblico e rivelatisi poi falsi, là dove l'indagine a suo carico si è conclusa con il non luogo a procedere nei suoi confronti e nei confronti degli altri imputati perché il fatto non sussiste;
in sintesi, la falsità dei fatti oggetto di critica risiederebbe per l'attore nella accertata esclusione che gli indagati abbiano cooperato per nascondere fraudolentemente il parziale inadempimento del contratto di fornitura stipulato tra n data CP_12 CP_13
16 aprile 2020 al fine di celare il preteso conflitto di interesse tra e il Presidente CP_12
e di tutelarne l'immagine politica. Pt_1
Il rilievo è privo di pregio.
Invero, il requisito della verità risulta rispettato sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento della loro pubblicazione (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 29265 del 07/10/2022).
Tanto chiarito, il caso in esame rientra perfettamente, sotto il profilo della verità dei fatti, nel legittimo esercizio del diritto di critica, là dove all'epoca della pubblicazione dell'articolo, l'attore risultava indagato per frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio e falso. Ed infatti la verità del fatto pubblicato e l'attendibilità della fonte informativa risultano senz'altro sussistenti, là dove le notizie pubblicate negli stessi giorni anche da altre testate giornalistiche provenivano dall'autorità giudiziaria e sono state rese note nell'occasione della conclusione di un atto di indagine che ha dato luogo all'emissione dell'informazione di garanzia nei confronti dell'attore. Irrilevante è dunque la circostanza che, successivamente, l'indagine a carico dell'attore si è conclusa con il non luogo a procedere nei suoi confronti.
Ne consegue che sussiste il requisito della verità, anche putativa, delle notizie poste alla base della critica, tanto che, ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l'attore nella sostanza non si è lamentato nei suoi atti di un oggettivo mancato rispetto della verità dei fatti, quanto piuttosto della natura diffamatoria dell'articolo in cui il giornalista, riportando un commento salace sulla condotta dell'attore nella gestione di tale vicenda, avrebbe utilizzato termini idonei a gettare una luce di discredito sulla sua persona, al solo fine di danneggiare la sua immagine e all'interno di una campagna diffamatoria condotta dal contro lo stesso attore. Controparte_11
L'attore ha quindi eccepito in via preminente, se non esclusiva, il superamento del limite della continenza.
Vi è innanzitutto nell'articolo una chiara espressione di un giudizio personale del giornalista sulla condotta dell'attore, che rimane sempre separato e distinto dall'analisi dai fatti obiettivi, tal che dalla sua lettura si evince chiaramente come si tratti della personale interpretazione che dei fatti dà il giornalista. In questo senso quindi la chiara distinzione tra i fatti obiettivi e la lettura che di essi dà il giornale non è idonea ad alterare la percezione del lettore, tanto che l'articolo stesso si presenta come un commento in corsivo.
Ciò posto, la critica politica è stata svolta anche con il registro della satira, dove le espressioni utilizzate attraverso l'esasperazione e l'esagerazione sono risultate funzionali ad aggiungere maggiore enfasi al pensiero critico del giornalista e, seppur colorite e forti, sono rimaste sempre aderenti ai fatti obiettivi, senza divenire uno strumento di aggressione gratuita alla rispettabilità dell'attore.
Il giornalista ha in particolare inteso scrivere un commento polemico e al tempo stesso ironico utilizzando le forme della satira per esprimere la propria opinione sulla condotta pubblica dell'attore, oramai nota ed oggetto di indagini, usando il termine ridicolo e facendo riferimento alla pochade, avuto esclusivo riguardo al risarcimento che secondo le notizie dell'epoca il Presidente avrebbe effettuato “di tasca sua” al cognato “per il mancato guadagno sui camici forniti alla regione” e alla circostanza della segnalazione da parte della Banca d'Italia di un bonifico di 250 mila euro da un conto in Svizzera di 5,3 milioni, che a parere del giornalista avrebbe sancito il sopravvento del ridicolo.
Si tratta di un commento, aspro, polemico e al tempo stesso ironico sulla vicenda, ma non certo volto a insultare e dileggiare gratuitamente il Presidente della Regione Lombardia per colpirlo nella sua persona. Anche il commento politico contenuto nell'articolo è stato parimenti svolto con il registro della satira, là dove, come condivisibilmente osservato dalla parte convenuta, il giornalista ha messo in evidenza “l'entità della somma, risultata nella disponibilità di quest'ultimo, perciò definendolo “riccone” e la palese scollatura fra tale disponibilità economica, della quale non metteva neppure in dubbio la liceità e le radici leghiste, fatte di un popolo “abituato dai tempi di SS a vivere i suoi capi come paladini dei tartassati contro l'èlite dei magna magna”. Correttamente quindi tale commento va ricondotto nel legittimo esercizio del diritto di critica politica.
Non può poi negarsi la sussistenza dell'interesse pubblico, tenuto conto della notizia divulgata all'epoca della pubblicazione dell'articolo di cui è causa e della rilevanza pubblica del soggetto coinvolto e degli interessi in gioco, connessi alla gestione della pandemia in Lombardia.
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
L'infondatezza nel merito della domanda giudiziale non comporta automaticamente la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c., difettando nel caso in esame la sussistenza degli ulteriori presupposti per la configurabilità di una responsabilità per lite temeraria, tenuto conto peraltro che il commento incriminato è stato esposto con il registro di una sferzante critica di tipo politico, tal che non può ritenersi che l'attore abbia agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 55216/2022, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 [...]
, e della CP_3 Controparte_5 Controparte_6
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 [...]
, e della delle spese processuali, che CP_3 Controparte_5 Controparte_6 liquida in euro 22.564,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Roma 18 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini